DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1109

Type DPR
Publication 1960-07-28
Ultimo aggiornamento 1960-10-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 maggio 1958, e relative tabelle, per il personale impiegatizio alle dipendenze delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi, stipulato tra la Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi, Agenti aerei e pubblici mediatori marittimi, con l'intervento della Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti, e la Federazione italiana Autoferrotranvieri e Internavigatori, la Federazione italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico, assistita dalla Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; l'Unione italiana Lavoratori Portuali e Aggregati, con l'intervento dell'Unione italiana del Lavoro;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 maggio 1958, e relative tabelle, per il personale operaio alle dipendenze delle agenzie marittime raccomandarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi, stipulato tra, le medesime associazioni sindacali sopra indicate;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 35 del 26 febbraio 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 30 maggio 1958, relativi al personale impiegatizio ed operaio alle dipendenze delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1960

Registro n. 129, Atti del Governo, foglio n. 72. - VILLA

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 30 MAGGIO 1958 PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO ALLE DIPENDENZE DELLE AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE, AGENZIE AEREE E PUBBLICI MEDIATORI MARITTIMI L'anno 1958, il giorno 30 del mese di maggio in Roma, nella sede della Confederazione generale del traffico e dei trasporti tra la FEDERAZIONE NAZIONALE AGENTI RACCOMANDATARI MARITTIMI, AGENTI AEREI E PUBBLICI MEDIATORI MARITTIMI "FEDERAGENTI" rappresentata, per delega del suo Presidente comm. Giacomo Clerici, dal cavaliere Davide Tonolo, con l'intervento della Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti rappresentata dal cav. Aldo Palma. e la FEDERAZIONE ITALIANA AUTOFERROTRANVIERI E INTERNAVIGATORI rappresentata dai segretari nazionali signori: Guido Antonizzi, Lamberto Mancini, Maria Torricini, assistiti dal sig. Aldo Melucci; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI ED AUSILIARI DEL TRAFFICO (F.I.L.T.A.T.) rappresentata dal segretario generale sig. Enzo Leolini e dal segretario nazionale sig. Luigi Gatti, con la partecipazione dei signori: rag. Marcello Boni, Francesco Cappellani e dott. Mario Nicolini, assistita dalla Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) nelle persone del segretario confederale dott. Paolo Gavezzali e dell'ing. Salvatore Bruno; l'Unione italiana Lavoratori Portuali e Aggregati (U.I.L. PORT), rappresentata dalla Segreteria nazionale nelle persone del rag. Giulio Belli e Ilio Gasparri, con l'intervento dell'Unione italiana del Lavoro (U.I.L.), rappresentata dal suo segretario nazionale dottore Raffaele Vanni, si e' stipulato il seguente contratto collettivo nazionale, che regola il rapporto di lavoro del personale impiegatizio alle dipendenze delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi. Il presente contratto collettivo nazionale sostituisce dal 1 maggio 1958 il contratto collettivo nazionale stipulato il 30 settembre 1947 e successive modificazioni. Con la stessa decorrenza gli stipendi minimi nazionali degli impiegati, dipendenti dalle aziende rappresentate dalle organizzazioni stipulanti, sono fissati nelle misure di cui alle tabelle allegate. Per il personale in servizio alla data di stipulazione, gli aumenti derivanti dalle nuove tabelle, da riportare in cifra sullo stipendio di fatto in vigore, non assorbono gli eventuali aumenti di merito, gli assegni ad personam ed i superminimi individuali comunque denominati. Nelle localita' ove esistono accordi provinciali o locali istitutivi della indennita' di mensa la stessa indennita' va corrisposta, al personale in servizio alla data di stipulazione, con decorrenza dal 1 maggio 1958 con le stesse modalita' di corresponsione e nella stessa misura: vigente per il personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitorie e doganali, dalle agenzie di corrieri, dai corrieri e dalle imprese di autotrasporto, che esercitano promiscuamente attivita' di spedizione e di trasporto. IMPIEGATI Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificata: 1) la data di assunzione; 2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 5 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico iniziale;: 4) la durata dell'eventuale periodo di prova. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1) la carta d'identita'; 2) il libretto di lavoro; 3) il certificato del casellario generale di data non anteriore a tre mesi; 4) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 2

Art. 2. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con: un periodo di prova non superiore a 4 mesi - prorogabile consensualmente di altri due mesi - per gli impiegati di 1ª categoria e con un periodo di prova non superiore a 2 mesi - prorogabile consensualmente di un altro mese - per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria. Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1. Non sono ammesse altre protrazioni ne' rinnovazioni del periodo di prova. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego potra' avere luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso ne' indennita' per la risoluzione stessa. Qualora la risoluzione avvenga, per dimissioni, in qualunque tempo o, per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di 1ª categoria, e durante il primo mese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora, alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio e tale periodo sara' Compiuto, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianita' di servizio e ad ogni altro effetto contrattuale. Le norme, relative al Fondo di previdenza, non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 3

Art. 3. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti della indennita' di cui all'articolo 28, si considerera' come contratto a tempo indeterminato, la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salvo pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera e il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio oppure in riferimento alla pur protratta cessazione della attivita' aziendale. L'assunzione fatto con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla, scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e alla indennita' di licenziamento. Non si applicano altresi' le norme relative al Fondo di previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi. Nei contratti a termine di nuova stipulazione, compresi gli eventuali rinnovi di contratti che vengano a scadere dopo l'entrata in vigore del presente contratto, si applicano i minimi di stipendio in vigore alla data della stipulazione o del rinnovo, aumentati del dieci per cento.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 4

Art. 4. PASSAGGIO DA OPERAIO A IMPIEGATO In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, col riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, di una maggiore anzianita' convenzionale, come impiegato, pari a un quarto dell'anzianita' come operaio. Qualora la retribuzione globale percepita come operaio risultasse superiore a quella globale spettante come impiegato, la differenza sara' mantenuta come "assegno ad personam".

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 5

Art. 5. CATEGORIE IMPIEGATI 1ª Categoria. Appartengono alla 1ª categoria i lavoratori di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, interno ed esterni, che hanno funzioni direttive, nonche' quelli aventi mansioni di concetto o svolte in autonomia - o con incarichi a carattere ispettivo - di particolare importanza per ampiezza e natura e sempreche' il grado di responsabilita' - o l'importanza delle funzioni o della azienda - non dia diritto alla qualifica di dirigente, anche se posti alle dipendenze di altri lavoratori con funzioni direttive. Vengono classificati in questa categoria, a titolo di esempio: a) capi servizio o capi reparto con mansioni di analoga importanza; contabile b) capo contabile e contabile incaricato di compilare il bilancio di gestione; c) capo tariffista per traffici internazionali marittimi e/o terrestri aventi alle dipendenze almeno due impiegati; d) reggenti autonomi di agenzie, docks, e sylos; e) produttori o acquisitori di traffici Internazionali che svolgano, con specifiche conoscenze tecniche, lavoro autonomo; f) impiegati muniti di patente di spedizioniere doganale, qualora la patente venga utilizzata per conto dell'azienda; g) impiegati contenzionisti e segretari di direzione in quanto abbiano le funzioni specifiche in premessa; h) cassiere principale avente alle proprie dipendenze almeno due cassieri nella stessa sede; i) corrispondente in proprio in lingue estere con assoluta padronanza di almeno due lingue estere e conoscenza tecnica della materia. 2ª categoria. Appartengono alla 2ª categoria i lavoratori di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, interni ed esterni, non classificati nella 1ª categoria. Vengono classificati in questa categoria, a titolo di esempio: a) altri capi reparto; b) contabili di concetto; c) reggenti non autonomi di agenzie, docks e sylos; d) procuratori di spedizionieri doganali patentati, in quanto utilizzino la loro procura per conto della azienda da cui dipendono; e) tariffisti per traffici internazionali marittimi e/o terrestri; f) capo tariffista per traffici interni; g) acquisitori di traffici internazionali; h) acquisitori per traffici interni con almeno 21 anni compiuti e 2 anni di anzianita' professionale; i) altri segretari di direzione; l) cassieri; m) capi reparto magazzino di deposito; n) corrispondenti in lingua italiana; o) corrispondenti in lingue estere; p) altri contenzionisti; q) capi fatturisti; r) stenodattilografi in lingua estera; s) Impiegati con mansioni autonome incaricati del servizio paghe e/o stipendi; t) impiegati addetti alle spedizioni internazionali con mansioni comportanti la conoscenza completa delle disposizioni valutarie, commerciali e doganali in vigore. 3ª Categoria A. Appartengono alla 3ª categoria A gli impiegati con mansioni di ordine che richiedano una generica preparazione professionale. Vengono classificati in questa categoria, a titolo di esempio: a) contabili d'ordine ed aiuti contabili; b) impiegati addetti alla cassa o ai prelevamenti e versamenti, con esclusione dei semplici portavalori; c) agenti esterni consegnatari di merci con il carico, scarico e spedizione merci; d) acquisitori per traffici interni con meno) di due anni di anzianita' professionale; e) stenodattilografi; f) operatori doganali in sottordine; g) impiegati muniti di delega o di procura limitata per le operazioni ferroviarie, postali, ecc. h) impiegati addetti al servizio di esazione, sempreche' siano autorizzati a quietanzare e a versare i) capi del personale di magazzino o magazzinieri unici con responsabilita' del carico e scarico del magazzino merci, sempreche' non compiano abitualmente mansioni manuali; l) fatturisti su tariffe gia' stabilite; m) compilatori di polizze di carico; n) capi fattorini con mansioni impiegatizie; o) fattorini con mansioni impiegatizie che prevalentemente facciano prelevamenti o versamenti in banca, pagamenti e/o incassi fatture, pagamento noli, trasporti, ecc.; p) archivisti; q) telefonisti esclusivi e/o centralinisti. 3ª Categoria B. Appartengono alla 3ª categoria B gli impiegati d'ordine non classificabili nella 3ª categoria A. Vengono classificati in questa categoria a titolo di esempio: a) copisti; b) dattilografi; c) compilatori di lettere di vettura, bollette di spedizione, ecc.; d) fattorini con mansioni impiegatizie non facenti parte della categoria 3ª A. Dichiarazione a verbale. Con decorrenza 1 maggio 1958 la 1ª categoria B esistente a Genova viene abolita. Gli impiegati attualmente assegnati a tale categoria passano in Iª categoria.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 6

Art. 6. MUTAMENTO DI MANSIONI L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' un mutamento sostanziale alla sua posizione. All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di cinque mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria e di due mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spettera' all'impiegato lo stipendio della categoria superiore, senza che ne derivi il passaggio di categoria.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 7

Art. 7. CUMULO DI MANSIONI L'impiegato che sia destinato a compiere con carattere di continuita', mansioni rientranti in due diverse categorie, sara' senz'altro attribuito alla categoria superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultima siano prevalenti. Nel caso invece che cio' non si verifichi, sara' attribuito alla categoria superiore dopo due anni di svolgimento delle mansioni rientranti nelle due categorie.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 8

Art. 8. ORARIO DI LAVORO La durata dell'orario normale di lavoro e' di 44 ore settimanali. Il prolungamento fino a 48 ore settimanali da' luogo al pagamento delle ore prestate in piu' con la retribuzione oraria maggiorata dal 20%. Agli impiegati - ai quali sia consentita, in deroga ed eccezione alle norme di legge sulla limitazione del l'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti - il lavoro prestato in piu', fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere o 60 settimanali sara' compensato con la normale retribuzione globale mensile, senza maggiorazione di straordinario, divisa per ISO. Gli impiegati addetti alle macchine contabili (per le macchine elettro-contabili a schede perforate la presente norma si riferisce soltanto alle macchine di perforazione e verifica delle schede) non potranno di regola essere adibiti all'uso delle medesime per piu' di 6 ore giornaliere. Restano ferme le condizioni di miglior favore non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni. Dichiarazione a verbale. Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'[art. 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1923-03-15;692~art1), il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni direttive. A tale effetto ed ai sensi dell'[art. 3 n. 2 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-10;1955~art3-num2) (regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge sopra citato) si conferma che e' da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro, "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'Azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilita' dell'andamento dei servizi"; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di prima categoria.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 9

Art. 9. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale cadra' di domenica salvo le eccezioni di legge. Per gli impiegati per i quali e' ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sara' considerata giorno lavorativo, salvo l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 13, mentre sara' considerato festivo, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo compensativo. In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'impiegato sara' preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 10

Art. 10. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi: a) la domenica ed i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 9; b) le seguenti festivita' nazionali infrasettimanali: 1) Capodanno (1 gennaio); 2) Epifania (6 gennaio); 3) S. Giuseppe (19 marzo) 4) Lunedi dopo Pasqua (mobile); 5) Anniversario Liberazione (25 aprile); 6) Festa del lavoro (1 maggio); 7) Ascensione (mobile); 8) Corpus Domini (mobile); 9) Proclamazione Repubblica (2 giugno); 10) SS. Pietro e Paolo (29 giugno); 11) Assunzione (15 agosto); 12) Ognissanti (1 novembre); 13) Unita' nazionale (4 novembre); 14) Immacolata Concezione (8 dicembre); 15) S. Natale (25 dicembre); 16) S. Stefano (26 dicembre); 17) Festa del S. Patrono del luogo ove si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale l'impiegato presta la sua opera. Fermo restando un minimo di 17 festivita', qualsiasi variazione, anche in aumento, stabilita dall'autorita' nell'elenco dei giorni festivi, si intendera' riportata nell'elenco di cui al punto b) di cui sopra. In quelle localita', in cui la, festa del S. Patrono coincide con altra festivita' le Associazioni territoriali stabiliranno un'altra giornata di festivita' in modo da mantenere invariato il numero complessivo delle medesime. Per le festivita' di cui al punto b) cadenti di domenica o in altra festivita' e' dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata in base ad un ventiseiesimo di quella mensile. Uguale trattamento spettera' all'impiegato che in tale festivita' coincidente con la domenica o con altra festivita' sia ammalato, infortunato, o si trovi in ferie. Lo stesso trattamento e' dovuto, per le festivita' coincidenti con la domenica o con altra festivita', anche a coloro che lavorino di domenica godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non e' dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festivita' col giorno di riposo compensativo. Nel giorno di coincidenza fra domenica e festivita' infrasettimanale, l'impiegato di cui al precedente comma, che normalmente lavora di domenica con riposo compensativo, in altro giorno, non sara' tenuto ad alcuna prestazione lavorativa. Le eventuali prestazioni saranno quindi compensate come straordinario festivo. In caso di prestazione d'opera nei giorni festivi, oltre all'eventuale trattamento di cui al precedente comma, sara' corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro prestate con la maggiorazione prevista dall'articolo 14, per il lavoro straordinario festivo.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 11

Art. 11. RETRIBUZIONI La retribuzione globale mensile degli impiegati e' composta da: 1) stipendio minimo, come da allegate tabelle, in relazione alla categoria spettante; 2) eventuali aumenti o scatti di anzianita' maturati ai sensi dell'art. 15; 3) eventuali altri aumenti dello stipendio mensile, comunque denominati; 4) indennita' di contingenza in misura corrispondente a quella dei lavoratori dell'industria; 5) eventuale indennita' di mensa nelle localita' ove esiste. Non fanno parte della retribuzione le indennita' di cui agli articoli 12, 25 e 26 e qualunque altra avente come quelle carattere di indennizzo e non retributivo. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 180. La retribuzione sara' corrisposta agli impiegati ad ogni fine mese unitamente ad un prospetto compilato a norma di legge. In caso che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente: inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 12

Art. 12. INDENNITA' DI CASSA E DI MANEGGIO DENARO All'impiegato con qualifica di cassiere verra' corrisposta una indennita' di rischio nella misura del 5% della retribuzione globale mensile. Agli altri impiegati, che hanno normalmente maneggio di denaro con oneri per errori, verra' corrisposta un'indennita' di rischio nella misura del 3% della retribuzione globale mensile. Il ricalcolo delle suddette indennita', di cassa e di maneggio denaro, per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza, si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni andranno a beneficio dell'impiegato. Dichiarazione a verbale. Agli impiegati non qualificati cassieri, a cui per le loro mansioni sia o sia stata riconosciuta la maggiorazione del 5%, tale indennizzo verra' mantenuto e corrisposto sulla retribuzione globale fintantoche' gli stessi esplichino le mansioni suddette.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 13

Art. 13. LAVORO NOTTURNO E DOMENICALE CON RIPOSO COMPENSATIVO L'impiegato non puo' rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere, nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo, salvo giustificati motivi d'impedimento. E' considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22 alle 6. E' considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternati. E' considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dall'impiegato che goda del riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata. Per il lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale, determinata in base alle voci previste dall'art. 11: lavoro notturno compresi in turni avvicendati: maggiorazione 15% non compreso in turni avvicendati: maggiorazione 25% lavoro domenicale con riposo compensativo: diurno: maggiorazione 20% notturno: maggiorazione 50%.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 14

Art. 14. LAVORO STRAORDINARIO L'impiegato non puo' rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, salvo giustificati motivi d'impedimento. E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui all'art. 8. E' considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all'art. 10 nonche' quello eseguito la domenica, salvo il caso degli impiegati per i quali il riposo cade in altro giorno, per quali e' lavoro straordinario festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo. E' considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22 alle 6. Per il lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale determinata in base alle voci previste dall'art. 11: lavoro straordinario feriale: diurno: maggiorazione 25%; notturno: maggiorazione 50%. lavoro straordinario festivo: diurno: maggiorazione 65%; notturno: maggiorazione 75%. Le suddette percentuali, come pure quelle dell'articolo 13 (lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo), non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Agli effetti del presente articolo, nonche' del precedente articolo 13, per la determinazione della retribuzione oraria, si divide la retribuzione mensile per 180. Ove la retribuzione sia corrisposta in tutto o in parte in base a provvigioni o commissioni, si prendera' per base la parte fissa, col minimo in ogni caso della retribuzione mensile di cui all'art. 11.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 15

Art. 15. SCATTI BIENNALI DI ANZIANITA' Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il 21° anno di eta' presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa), hanno diritto, per ogni biennio di anzianita', indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% per 10 bienni della loro carriera. Tale aliquota e' calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria o grado cui appartiene l'impiegato, con l'aggiunta dell'indennita' di contingenza in Vigore al momento dello scatto. Gli aumenti periodici di anzianita' non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi contrattuali di stipendio in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto per l'anzianita' maturata fino alla data del 1 giugno 1952 e per il caso di passaggio di categoria. Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita', per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza, si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. In caso di licenziamento, il ricalcolo per variazione dell'indennita' di contingenza sara' fatto sulla base dell'indennita' in vigore al momento della cessazione del rapporto. Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937. Per l'anzianita' maturata fino alla data del 1 giugno 1952, l'importo dei relativi aumenti rimane consolidato nella cifra che risultava acquisita al 31 maggio 1954, ivi comprese, per ogni biennio di anzianita' maturata al 31 maggio 1952, le seguenti aliquote forfettarie di rivalutazione, aumentate del 4%: Uomini Donne 1ª categoria.................................... 450 450 2ª categoria.................................... 375 330 3ª categoria A.................................. 325 285 3ª categoria B.................................. 300 265 Per evitare dubbi di interpretazione si precisa che in quei casi in cui le aziende, ai fini di evitare sperperazioni, e quindi con trattamento piu' favorevole per il dipendente, abbiano conteggiato lo scatto maturato tra il 1 luglio 1950 e il 31 maggio 1952 in base al 5% della contingenza anziche' in base all'aliquota forfettaria di cui sopra, anche tale scatto rimane consolidato nella cifra acquisita al 31 maggio 1954, con l'aggiunta del 4% sulla quota forfetizzata di cui al comma precedente. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio a categoria o grado superiore sara' mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie o gradi di provenienza. Tale importo, nel caso di variazione dei minimi tabellari delle categorie di provenienza, sara' rivalutato - salvo l'importo degli aumenti periodici relativi all'anzianita' maturata fino al 1 giugno 1952, per quanto sopra gia' detto - ricalcolando percentualmente sui detti minimi tabellari delle categorie di provenienza gli aumenti biennali che lo compongono. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria, sara' considerata utile agli effetti della maturazione del biennio della nuova categoria. Al fine di evitare sperperazioni, a parita' di categorie, con il personale avente minore anzianita', per il personale con anzianita', utile per gli scatti, superiore ad anni 20 si fara' luogo ad un progressivo "scongelamento" degli scatti consolidati in cifra fissa, in base al contratto nazionale di lavoro del 14 giugno 1952, nel senso che: al compimento del primo biennio successivo al decimo biennio di anzianita' utile per la maturazione degli scatti, lo scatto consolidato in cifra fissa relativo al primo biennio di tale anzianita' verra' sostituito da uno scatto, di pari categoria, calcolato nella misura percentuale del 5% dello stipendio minimo e dell'indennita' di contingenza in vigore alla data di "scongelamento"; al compimento del secondo biennio, sempre successivo al decimo, analoga sostituzione a parita' di categoria avra' luogo per il primo scatto consolidato in cifra fissa allora restante e cioe' quello relativo al secondo biennio di anzianita' utile per la maturazione degli scatti e cosi' di seguito al compimento di ciascun biennio successivo per il primo degli scatti consolidati in cifra fissa restanti, fino alla loro completa sostituzione. Il ricalcolo di detti scatti "scongelati" (e cioe' riportati come sopra alla misura percentuale), a seguito di variazioni dei minimi tabellari o dell'indennita' di contingenza, avverra' con le stesse modalita' previste, nel contesto del presente articolo, per gli scatti maturati dopo il 1 giugno 1952.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 16

Art. 16. TREDICESIMA MENSILITA L'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' pari alla retribuzione globale mensile percepita dall'impiegato. La corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente il 16 dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' per quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerati come mese intero se superiori ai 15 giorni.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 17

Art. 17. ASSENZE E PERMESSI Le assenze debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda. All'impiegato che ne faccia domanda, l'azienda ha facolta' di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi, ed ha altresi' facolta' di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo. Agli impiegati sara' concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali. Agli Impiegati, che sono membri del Comitati esecutivi o direttivi delle Camere del Lavoro o Camere sindacali o Unioni sindacali provinciali o comunali o dei Comitati direttivi delle Sezioni territoriali delle Federazioni lavoratori della categoria, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionale e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda, cui l'impiegato appartiene, dalle organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali competenti. Per i segretari provinciali, regionali e nazionali dell'associazione di categoria, che ne facciano richiesta al momento della nomina, il rapporto di lavoro potra' essere sospeso sino ad un massimo di due anni fermo naturalmente che tale periodo non sara' ritenuto utile ad alcuni effetto contrattuale e sempreche', in rapporto alle mansioni esplicate, sia possibile, la sostituzione temporanea per il tempo suddetto.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 18

Art. 18. FERIE L'impiegato non in prova, ha diritto, per ogni anno solare, ad un periodo di riposo retribuito di: 15 giorni di calendario per gli impiegati fino a due anni di anzianita'; 20 giorni di calendario per gli impiegati con oltre due line a dieci anni di anzianita'; 25 giorni di calendario per gli impiegati con oltre dieci anni fino a quindici anni di anzianita'; 30 giorni di calendario per gli impiegati con oltre quindici anni di anzianita'. Nell'anno di assunzione, in quello di cessazione, come pure in quelli di passaggio di scaglione le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate mentre saranno considerate mese intero quelle superiori. Il periodo di prova, una volta ultimato, va computato agli effetti della determinazione delle giornate di ferie spettanti. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica, il diritto alle ferie e l'impiegato avra' diritto alle stesse ed all'indennita' sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. Qualora l'impiegato abbia invece goduto un numero di giorni di ferie superiore a quelli maturati, il datore di lavoro avra' diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati. Nel fissare l'epoca delle ferie, sara' tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. Le ferie superiori a 15 giorni potranno essere divise in due periodi. Le ferie non possono essere fatte iniziare di domenica e neppure, se non su richiesta del dipendente, di sabato. Qualora tuttavia siano state suddivise in piu' periodo, i periodi successivi al primo potranno essere fatti decorrere anche dal sabato quando il periodo precedente sia terminato col venerdi. In deroga alla norma del presente articolo che fissa i periodi a giorni di calendario le festivita' nazionali e infrasettimanali (di cui al punto b) dell'art. 10 non cadenti di domenica, comprese nei periodi individuali, non saranno considerate come giorni di ferie. L'assegnazione delle ferie non potra' avere luogo durante il periodo di preavviso, salvo richiesta scritta dell'impiegato. In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale o di spostamento del periodo precedentemente fissato l'impiegato avra' diritto al rimborso delle spese (comprovate documentariamente) derivantigli dall'interruzione o dallo spostamento. Dichiarazione a verbale. Le aziende che per la loro organizzazione interna e nell'interesse del personale, in accordo con la commissione interna o il delegato d'impresa oppure - in mancanza - coi lavoratori interessati, preferissero effettuare il conteggio a giorni lavorativi, anziche' di calendario, potranno farlo tenendo presente che le decorrenze minime diventano rispettivamente, per gli scaglioni di cui sopra, di 13, 18, 22 e 26 giorni lavorativi.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 19

Art. 19. TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO L'assenza per malattia dovra' essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento. A richiesta dell'azienda l'impiegato e' tenuto ad esibire il certificato medico. L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato dal medico di sua fiducia. Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o malattia, non determinati da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato, verra' accordato, allo impiegato non in prova, il seguente trattamento: 1) per anzianita' di servizio fino a cinque anni: conservazione del posto per mesi sei e corresponsione della intera retribuzione globale mensile per due mesi e della meta' di essa per gli altri quattro mesi; 2) per anzianita' di servizio da oltre cinque anni a quindici anni: conservazione del posto per mesi nove corresponsione della intera retribuzione globale mensile per tre mesi e della meta' di essa per gli altri sei mesi; 3) per anzianita' di servizio oltre i quindici anni: conservazione del posto per dodici mesi e corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per quattro mesi e della meta' di essa per gli altri otto mesi. Uguali diritti spetteranno all'impiegato nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso. Il trattamento avanti stabilito cessera' qualora l'impiegato, con piu' periodi di malattia raggiunga in complesso, durante 18 mesi consecutivi, i limiti massimi rispettivamente previsti nei diversi casi contemplati. Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrispondera' il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il contratto d'impiego con diritto alla sola indennita' di anzianita' di cui all'art. 28. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza della anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto. Il datore di lavoro e' tenuto ad assicurare a sue spese contro gli infortuni sul lavoro tutto il personale esterno. E' esterno, a questi effetti, il personale che abitualmente esplica le sue mansioni fuori dell'ufficio. La misura dell'assicurazione dovra' essere la seguente: per il caso di morte: 5 annualita' di retribuzione globale; per il caso di invalidita' permanente: 6 annualita' di retribuzione globale.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 20

Art. 20. TUTELA DELLA MATERNITA Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve, in tale evenienza: a) conservare il posto alle lavoratrici per un periodo di otto mesi di cui due prima del parto e sei dopo; b) corrispondere la intera retribuzione globale mensile per i primi quattro mesi della sua assenza ed il 50% di essa nei due mesi successivi fatta deduzione di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza a cui l'azienda e' tenuta per disposizioni di legge. Inoltre le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e' in loro esclusiva facolta' di assorbirle da quelle di cui ai comma a) e b). Ove, durante il periodo di cui al punto a), intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 19 del presente contratto, quando risultino piu' favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa. L'assenza per gravidanza, e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianita' di servizio per il periodo di cui al punto a).

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 21

Art. 21. SERVIZIO MILITARE La chiamata alle armi per servizio di leva, salvo per gli impiegati in prova, non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo passato sotto le armi sara' considerato utile agli effetti della sola indennita' di anzianita'. In caso di richiamo alle armi si applicano le norme della, [legge 3 maggio 1955, n. 370](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-05-03;370) ed il periodo passato sotto le armi viene computato nella anzianita' di servizio. Terminato il servizio militare, l'impiegato dovra' presentarsi, nel termine di 30 giorni, all'azienda per riprendere il servizio: non presentandosi nel termine suddetto sara' considerato dimissionario. Quanto sopra salvo diverse disposizioni di legge speciali piu' favorevoli all'impiegato.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 22

Art. 22. DISCIPLINA DEL LAVORO: DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano. L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignita' della sua funzione, vale a dire: 1) usare l'attivita' e diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta; 2) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questi, dai quali gerarchicamente dipende; 3) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti alla organizzazione e ai metodi di lavoro dell'azienda, non farne uso in modo di poter arrecare ad essa pregiudizio; 4) rispettare l'orario di lavoro ad adempiere allo formalita' prescritte dall'azienda per il controllo della presenza; 5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro; 6) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti o quanto altro a lui affidato. Le mancanze dell'impiegato porranno essere punite a seconda della loro gravita', con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio; d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni; e) licenziamento senza preavviso ma con indennita' di licenziamento: f) licenziamento senza indennita', e senza preavviso. La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e e). Il licenziamento senza preavviso, ma con indennita' di licenziamento di cui alla lettera e) potra' essere adottato nei riguardi dell'impiegato colpevole di infrazioni alla disciplina ed agli altri doveri d'ufficio, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, cosi' gravi, da non consentire la prosecuzione, nemmeno in via provvisoria, del rapporto d'impiego. Il licenziamento senza preavviso e senza, indennita' di licenziamento, di cui alla lettera f), potra' infine essere adottato ogni volta che le gravi infrazioni di cui al punto precedente siano state tali da arrecare danno materiale o grave danno morale all'azienda. Il licenziamento e' inoltre Indipendente dalle eventuali responsabilita' in cui sia incorso l'impiegato, la quali potranno essere perseguite in ogni altra sede competente.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 23

Art. 23. TRASFERTE Agli impiegati in missione, per esigenze di servizio, l'azienda corrispondera': a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per i viaggi in ferrovia in territorio nazionale e' dovuto il rimborso della prima classe per gli impiegati di 1° e 2 categoria e per gli impiegati di 3ª categoria quando il viaggio sia diretto a localita' distanti oltre 200 chilometri, mentre e' dovuto il rimborso della seconda classe per gli impiegati di 3ª categoria quando il viaggio sia diretto a localita' distanti sino a 200 chilometri; b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'impiegato a incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 24

Art. 24. TRASFERIMENTI L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione, e salva la applicazione dei nuovi minimi di stipendio della localita' ove viene trasferito se piu' favorevoli per l'impiegato, nonche' il riconoscimento di quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle nuove condizioni locali e alle particolari nuove prestazioni. L'indennita' di contingenza sara' corrisposta nella misura, anche se minore, prevista per la nuova localita' in cui l'impiegato prestera' servizio. L'impiegato che non accetti il trasferimento avra' diritto alla indennita' di licenziamento e al preavviso salvo che per gli impiegati di prima e seconda categoria all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuite il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dello impiegato, nel quale caso l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario All'impiegato che venga trasferito sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e del trasporto per se per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.). Le modalita' ed i termini dovranno essere previamente concordati coll'azienda. E' inoltre dovuta la diaria, "una tantum", nella misura di due terzi della retribuzione globale mensile, oltre, per gli impiegati con famiglia, ad un decimo della retribuzione mensile per ogni familiare a carico che ai trasferisca con l'impiegato. Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di quattro mesi di pigione. Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato all'impiegato per iscritto con il preavviso di un mese. All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennita' di cui sopra.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 25

Art. 25. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Potra' essere stabilita, in accordo integrativo da stipularsi provincialmente, una indennita' per gli impiegati che da' localita' non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spettera' anche all'impiegato che, originariamente provvedendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorita' sanitarie locali.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 26

Art. 26. ALLOGGIO Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa, con centri abitati, e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre tre chilometri, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrispondera' un adeguato indennizzo.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 27

Art. 27. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue: A) Per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio: 1) mesi due e quindici giorni per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi uno e quindici giorni per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi uno per gli impiegati di 3ª categoria. B) Per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci: 1) mesi tre e quindici giorni per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi due per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi uno e quindici giorni per gli impiegati di 3ª categoria. C) Per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio: 1) mesi quattro e quindici giorni per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi due e quindici giorni per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi due per gli impiegati di 3ª categoria. I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto all'impiegato, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia allo inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante la decorrenza del preavviso l'impiegato ha diritto di ottenere un permesso di due ore ogni giorno per la ricerca di altra occupazione. L'orario delle assenze sara' concordato col datore di lavoro. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 28

Art. 28. INDENNITA' DI ANZIANITA' In caso di licenziamento da parte dell'azienda non ai sensi dell'art. 22 (lettera, f) l'indennita' di anzianita' verra' liquidata come segue: A) per le aziende le quali in relazione al proprio inquadramento sindacale previdenziale (settore commercio agli effetti contributivi abbiano iscritto il proprio personale impiegatizio, quando se ne siano verificate le condizioni contrattuali (superamento del periodo di prova e compimento del 18° anno) al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime: 1) per l'anzianita' maturata fino al 31 maggio 1947: nella misura di 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita'; 2) per l'anzianita' maturata dal 1 giugno 1947 al 30 aprile 11^58: nella misura di 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita'; 3) per l'anzianita' maturata dal 1 maggio 1958: nella misura di 26/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita'. B) Per le aziende le quali, in relazione al proprio inquadramento sindacale e previdenziale (settore industria agli effetti contributivi non abbiano iscritto il proprio personale al Fondo suddetto, anche nel caso in cui abbiano fatto: fruire al personale di cui trattasi il trattamento di previdenza di cui al C.C. 5 agosto 1937 (Fondo di previdenza industria): 1) per l'anzianita' di servizio precedente al 10 luglio 1937 l'indennita', di licenziamento verra' al momento del licenziamento, stesso, liquidata in base alle norme del [regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 182](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;182) ([15/30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;15) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita) oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937, e portate da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563) o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; 2) per l'anzianita' successiva al 1 luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1914 l'indennita' verra' liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di licenziamento) portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563) o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali "intuitu personae" per i quali varra' la norma dell'art. 37; 3) per l'anzianita' maturata dal 1 gennaio 1945 in poi l'indennita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. C) Qualora in una stessa azienda il personale sia stato fatto fruire per un certo tempo del trattamento previdenziale di cui al punto A) e poi di quello di cui al punto B), o viceversa, l'indennita' di anzianita' sara' conteggiata, secondo i due procedimenti sopra esposti in relazione rispettivamente ai periodi di tempo in cui i due trattamenti previdenziali hanno avuto applicazione. In ogni caso la liquidazione verra' fatta sulla base della: retribuzione globale in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato, nonche' la indennita' di contingenza (scala mobile). Se l'impiegato e' remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto. E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall'indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda: nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 29 del presente contratto e per il trattamento di previdenza di cui al con tratto collettivo 5 agosto 1937 (Fondo di previdenza industria).

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 29

Art. 29. PREVIDENZA A favore degli impiegati dipendenti da aziende inquadrate come detto all'articolo precedente, agli effetti contributivi nel settore commercio, e' mantenuto il trattamento di previdenza istituito con il contratto collettivo 25 gennaio 1936 con le successive modifiche ed integrazioni. I contributi al Fondo di previdenza di cui al contratto citato vengono calcolati sullo stipendio mensile e sua indennita' di contingenza, e precisamente sulle voci 1, 2, 3, 4 dell'art. 11, nonche' sulla 13ª mensilita' anche questa determinata in base alle voci sopra precisate. Gli impiegati inferiori ai 18 anni di eta' sono esclusi dalla iscrizione al Fondo. Per le aziende invece che in relazione al loro inquadramento sindacale e contributivo non applicavano, alla data di stipulazione del presente contratto il trattamento di previdenza di cui ai comma precedenti, e fermo l'obbligo di continuare il trattamento di previdenza di cui ai C.C. 5 agosto 1937 (Fondo di previdenza industria) l'obbligo di iscrizione al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione non sorge, intendendosi che i benefici relativi sono surrogati da quelli inerenti al piu' favorevole trattamento previsto dal precedente art. 28, in sede di computo della misura dell'indennita' di anzianita'. Dichiarazione a verbale. Fermo restando l'attuale costituzione degli organi del Fondo, le parti si impegnano di incontrarsi entro il mese di ottobre 1958 per un riesame degli scopi del Fondo medesimo.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 30

Art. 30. DIMISSIONI Nel caso di risoluzioni del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le sottoindicate aliquote della indennita' di cui all'art. 28: 100% agli uomini che abbiano compiuto cinquantacinque anni di eta'; alle donne che abbiano compiuto cinquanta anni di eta'; ai dimissionari per malattia, maternita', matrimonio, infortunio, trasferimento; ai dimissionari che abbiano compiuto dieci anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda; a coloro che si dimettono a seguito di nomina alle cariche sindacali previste nell'ultimo comma dell'art. 17; 75% ai dimissionari che abbiano compiuto cinque anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda; 50% ai dimissionari che non abbiano compiuto cinque anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda. In caso di risoluzione del rapporto di impiego da parte dell'impiegato per cause attribuibili all'imprenditore e cosi' gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, e' dovuto all'impiegato un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 31

Art. 31. INDENNITA' IN CASO DI MORTE Nel caso di morte dell'impiegato le indennita', indicate agli articoli 27 e 28 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda. Non sono pero' deducibili le somme spettanti per il Fondo di previdenza previsto dall'art. 29 del presente contratto ed eventualmente anche per il trattamento di previdenza di cui al contratto collettivo 5 agosto 1937, (Fondo previdenza industria). La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennita'.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 32

Art. 32. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE Cessato il rapporto di lavoro, l'azienda consegnera' al lavoratore che ne rilascera' ricevuta, il libretto di lavoro, le tessere di assicurazione ed ogni altro documento di pertinenza dell'interessato; cio' sempre che non ne sia impedita da cause di forza maggiore. L'azienda rilascera' inoltre al lavoratore e nonostante eventuali contestazioni in corso: un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore ha svolto la sua attivita' nell'azienda, la categoria in atto alla cessazione del rapporto, nonche' le mansioni svolte; un prospetto con le caratteristiche previste dalla legge per i prospetti di paga, con l'indicazione particolareggiata delle indennita' spettanti al lavoratore in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro. Qualora esistano contestazioni sull'ammontare delle indennita', di liquidazione, la ditta, corrispondera' al lavoratore la parte non contestata.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 33

Art. 33. CESSIONE O TRASFORMAZIONE DI AZIENDA La cessione e la trasformazione dell'azienda in qualsiasi modo non risolve di per se' il contratto d'impiego ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo la facolta' di ciascun impiegato di chiedere la liquidazione della indennita' di licenziamento e di iniziare ex novo un altro rapporto di lavoro.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 34

Art. 34. COMMISSIONI INTERNE E DELEGATI D'AZIENDA La costituzione, il funzionamento e i compiti delle Commissioni interne e dei delegati d'azienda sono stabiliti dagli appositi accordi interconfederali intervenuti e di quelli che interverranno successivamente.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 35

Art. 35. NORME SPECIALI Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dalla azienda, sempreche' non modifichino e non siano in contrasto con quelle del presente contratto. Tali disposizioni qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua il pagamento della retribuzione.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 36

Art. 36. NORME GENERALI Per quanto non regolato nel presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 37

Art. 37. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro. La previdenza e la indennita' di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto. Ferma la inscindibilita', di cui sopra, le parti con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute in ogni singolo istituto.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 38

Art. 38. SOSTITUZIONE DEGLI USI Il presente contratto sostituisce ed assorbe tutti gli usi o consuetudini anche se piu' favorevoli agli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste nel contratto stesso.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 39

Art. 39. CONTROVERSIE Le controversie individuali anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione all'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell'azienda, verranno sottoposte all'esame delle competenti organizzazioni sindacali ferme restando, in caso di disaccordo, la facolta' di esperire l'azione giudiziaria. Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 40

Art. 40. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto collettivo di lavoro ha decorrenza dal 1 maggio 1958 e durata sino al 30 aprile 1961, rinnovabile tacitamente di 6 mesi in 6 mesi, salvo disdetta di una delle due parti stipulanti da comunicarsi all'altra parte tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con B.R. Le tabelle degli stipendi minimi mensili allegate hanno decorrenza dal 1 maggio 1958 e durata sino al 30 aprile 1960.

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-Tabelle

AUTOTRASPORTATORI MERCI, SPEDIZIONIERI, CORRIERI Impiegati (Uomini) Stipendi minimi mensili in vigore dal 1 maggio 1958 Parte di provvedimento in formato grafico AUTOTRASPORTATORI MERCI, SPEDIZIONIERI, CORRIERI Impiegati (Donne) Stipendi minimi mensili in vigore da 1 maggio 1958 Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 1

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