DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1109
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 maggio 1958, e relative tabelle, per il personale impiegatizio alle dipendenze delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi, stipulato tra la Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi, Agenti aerei e pubblici mediatori marittimi, con l'intervento della Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti, e la Federazione italiana Autoferrotranvieri e Internavigatori, la Federazione italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico, assistita dalla Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; l'Unione italiana Lavoratori Portuali e Aggregati, con l'intervento dell'Unione italiana del Lavoro;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 maggio 1958, e relative tabelle, per il personale operaio alle dipendenze delle agenzie marittime raccomandarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi, stipulato tra, le medesime associazioni sindacali sopra indicate;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 35 del 26 febbraio 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 30 maggio 1958, relativi al personale impiegatizio ed operaio alle dipendenze delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1960
Registro n. 129, Atti del Governo, foglio n. 72. - VILLA
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 30 MAGGIO 1958 PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO ALLE DIPENDENZE DELLE AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE, AGENZIE AEREE E PUBBLICI MEDIATORI MARITTIMI L'anno 1958, il giorno 30 del mese di maggio in Roma, nella sede della Confederazione generale del traffico e dei trasporti tra la FEDERAZIONE NAZIONALE AGENTI RACCOMANDATARI MARITTIMI, AGENTI AEREI E PUBBLICI MEDIATORI MARITTIMI "FEDERAGENTI" rappresentata, per delega del suo Presidente comm. Giacomo Clerici, dal cavaliere Davide Tonolo, con l'intervento della Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti rappresentata dal cav. Aldo Palma. e la FEDERAZIONE ITALIANA AUTOFERROTRANVIERI E INTERNAVIGATORI rappresentata dai segretari nazionali signori: Guido Antonizzi, Lamberto Mancini, Maria Torricini, assistiti dal sig. Aldo Melucci; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI ED AUSILIARI DEL TRAFFICO (F.I.L.T.A.T.) rappresentata dal segretario generale sig. Enzo Leolini e dal segretario nazionale sig. Luigi Gatti, con la partecipazione dei signori: rag. Marcello Boni, Francesco Cappellani e dott. Mario Nicolini, assistita dalla Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) nelle persone del segretario confederale dott. Paolo Gavezzali e dell'ing. Salvatore Bruno; l'Unione italiana Lavoratori Portuali e Aggregati (U.I.L. PORT), rappresentata dalla Segreteria nazionale nelle persone del rag. Giulio Belli e Ilio Gasparri, con l'intervento dell'Unione italiana del Lavoro (U.I.L.), rappresentata dal suo segretario nazionale dottore Raffaele Vanni, si e' stipulato il seguente contratto collettivo nazionale, che regola il rapporto di lavoro del personale impiegatizio alle dipendenze delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi. Il presente contratto collettivo nazionale sostituisce dal 1 maggio 1958 il contratto collettivo nazionale stipulato il 30 settembre 1947 e successive modificazioni. Con la stessa decorrenza gli stipendi minimi nazionali degli impiegati, dipendenti dalle aziende rappresentate dalle organizzazioni stipulanti, sono fissati nelle misure di cui alle tabelle allegate. Per il personale in servizio alla data di stipulazione, gli aumenti derivanti dalle nuove tabelle, da riportare in cifra sullo stipendio di fatto in vigore, non assorbono gli eventuali aumenti di merito, gli assegni ad personam ed i superminimi individuali comunque denominati. Nelle localita' ove esistono accordi provinciali o locali istitutivi della indennita' di mensa la stessa indennita' va corrisposta, al personale in servizio alla data di stipulazione, con decorrenza dal 1 maggio 1958 con le stesse modalita' di corresponsione e nella stessa misura: vigente per il personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitorie e doganali, dalle agenzie di corrieri, dai corrieri e dalle imprese di autotrasporto, che esercitano promiscuamente attivita' di spedizione e di trasporto. IMPIEGATI Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificata: 1) la data di assunzione; 2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 5 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico iniziale;: 4) la durata dell'eventuale periodo di prova. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1) la carta d'identita'; 2) il libretto di lavoro; 3) il certificato del casellario generale di data non anteriore a tre mesi; 4) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 2
Art. 2. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con: un periodo di prova non superiore a 4 mesi - prorogabile consensualmente di altri due mesi - per gli impiegati di 1ª categoria e con un periodo di prova non superiore a 2 mesi - prorogabile consensualmente di un altro mese - per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria. Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1. Non sono ammesse altre protrazioni ne' rinnovazioni del periodo di prova. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego potra' avere luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso ne' indennita' per la risoluzione stessa. Qualora la risoluzione avvenga, per dimissioni, in qualunque tempo o, per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di 1ª categoria, e durante il primo mese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora, alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio e tale periodo sara' Compiuto, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianita' di servizio e ad ogni altro effetto contrattuale. Le norme, relative al Fondo di previdenza, non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 3
Art. 3. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti della indennita' di cui all'articolo 28, si considerera' come contratto a tempo indeterminato, la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salvo pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera e il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio oppure in riferimento alla pur protratta cessazione della attivita' aziendale. L'assunzione fatto con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla, scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e alla indennita' di licenziamento. Non si applicano altresi' le norme relative al Fondo di previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi. Nei contratti a termine di nuova stipulazione, compresi gli eventuali rinnovi di contratti che vengano a scadere dopo l'entrata in vigore del presente contratto, si applicano i minimi di stipendio in vigore alla data della stipulazione o del rinnovo, aumentati del dieci per cento.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 4
Art. 4. PASSAGGIO DA OPERAIO A IMPIEGATO In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, col riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, di una maggiore anzianita' convenzionale, come impiegato, pari a un quarto dell'anzianita' come operaio. Qualora la retribuzione globale percepita come operaio risultasse superiore a quella globale spettante come impiegato, la differenza sara' mantenuta come "assegno ad personam".
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 5
Art. 5. CATEGORIE IMPIEGATI 1ª Categoria. Appartengono alla 1ª categoria i lavoratori di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, interno ed esterni, che hanno funzioni direttive, nonche' quelli aventi mansioni di concetto o svolte in autonomia - o con incarichi a carattere ispettivo - di particolare importanza per ampiezza e natura e sempreche' il grado di responsabilita' - o l'importanza delle funzioni o della azienda - non dia diritto alla qualifica di dirigente, anche se posti alle dipendenze di altri lavoratori con funzioni direttive. Vengono classificati in questa categoria, a titolo di esempio: a) capi servizio o capi reparto con mansioni di analoga importanza; contabile b) capo contabile e contabile incaricato di compilare il bilancio di gestione; c) capo tariffista per traffici internazionali marittimi e/o terrestri aventi alle dipendenze almeno due impiegati; d) reggenti autonomi di agenzie, docks, e sylos; e) produttori o acquisitori di traffici Internazionali che svolgano, con specifiche conoscenze tecniche, lavoro autonomo; f) impiegati muniti di patente di spedizioniere doganale, qualora la patente venga utilizzata per conto dell'azienda; g) impiegati contenzionisti e segretari di direzione in quanto abbiano le funzioni specifiche in premessa; h) cassiere principale avente alle proprie dipendenze almeno due cassieri nella stessa sede; i) corrispondente in proprio in lingue estere con assoluta padronanza di almeno due lingue estere e conoscenza tecnica della materia. 2ª categoria. Appartengono alla 2ª categoria i lavoratori di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, interni ed esterni, non classificati nella 1ª categoria. Vengono classificati in questa categoria, a titolo di esempio: a) altri capi reparto; b) contabili di concetto; c) reggenti non autonomi di agenzie, docks e sylos; d) procuratori di spedizionieri doganali patentati, in quanto utilizzino la loro procura per conto della azienda da cui dipendono; e) tariffisti per traffici internazionali marittimi e/o terrestri; f) capo tariffista per traffici interni; g) acquisitori di traffici internazionali; h) acquisitori per traffici interni con almeno 21 anni compiuti e 2 anni di anzianita' professionale; i) altri segretari di direzione; l) cassieri; m) capi reparto magazzino di deposito; n) corrispondenti in lingua italiana; o) corrispondenti in lingue estere; p) altri contenzionisti; q) capi fatturisti; r) stenodattilografi in lingua estera; s) Impiegati con mansioni autonome incaricati del servizio paghe e/o stipendi; t) impiegati addetti alle spedizioni internazionali con mansioni comportanti la conoscenza completa delle disposizioni valutarie, commerciali e doganali in vigore. 3ª Categoria A. Appartengono alla 3ª categoria A gli impiegati con mansioni di ordine che richiedano una generica preparazione professionale. Vengono classificati in questa categoria, a titolo di esempio: a) contabili d'ordine ed aiuti contabili; b) impiegati addetti alla cassa o ai prelevamenti e versamenti, con esclusione dei semplici portavalori; c) agenti esterni consegnatari di merci con il carico, scarico e spedizione merci; d) acquisitori per traffici interni con meno) di due anni di anzianita' professionale; e) stenodattilografi; f) operatori doganali in sottordine; g) impiegati muniti di delega o di procura limitata per le operazioni ferroviarie, postali, ecc. h) impiegati addetti al servizio di esazione, sempreche' siano autorizzati a quietanzare e a versare i) capi del personale di magazzino o magazzinieri unici con responsabilita' del carico e scarico del magazzino merci, sempreche' non compiano abitualmente mansioni manuali; l) fatturisti su tariffe gia' stabilite; m) compilatori di polizze di carico; n) capi fattorini con mansioni impiegatizie; o) fattorini con mansioni impiegatizie che prevalentemente facciano prelevamenti o versamenti in banca, pagamenti e/o incassi fatture, pagamento noli, trasporti, ecc.; p) archivisti; q) telefonisti esclusivi e/o centralinisti. 3ª Categoria B. Appartengono alla 3ª categoria B gli impiegati d'ordine non classificabili nella 3ª categoria A. Vengono classificati in questa categoria a titolo di esempio: a) copisti; b) dattilografi; c) compilatori di lettere di vettura, bollette di spedizione, ecc.; d) fattorini con mansioni impiegatizie non facenti parte della categoria 3ª A. Dichiarazione a verbale. Con decorrenza 1 maggio 1958 la 1ª categoria B esistente a Genova viene abolita. Gli impiegati attualmente assegnati a tale categoria passano in Iª categoria.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 6
Art. 6. MUTAMENTO DI MANSIONI L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' un mutamento sostanziale alla sua posizione. All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di cinque mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria e di due mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spettera' all'impiegato lo stipendio della categoria superiore, senza che ne derivi il passaggio di categoria.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 7
Art. 7. CUMULO DI MANSIONI L'impiegato che sia destinato a compiere con carattere di continuita', mansioni rientranti in due diverse categorie, sara' senz'altro attribuito alla categoria superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultima siano prevalenti. Nel caso invece che cio' non si verifichi, sara' attribuito alla categoria superiore dopo due anni di svolgimento delle mansioni rientranti nelle due categorie.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio-art. 8
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