DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1117
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della citta' di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonche' il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1952, con il quale e' stato approvato il piano particolareggiato n. 130 di esecuzione del piano regolatore generale per la Citta', per la zona, compresa tra via dei Prati Fiscali, nuovo viale di piano regolatore, via di Val Melaina, viale Jonio, viale Tirreno, fiume Aniene e ferrovia Roma-Firenze; Vista la domanda con la quale il sindaco di Roma, in base a delibera consiliare del 22 luglio 1957, approvata dal Ministero dell'interno il 16 ottobre 1959 ha chiesto l'approvazione della variante bis al piano particolareggiato n. 130 comprendente anche alcune zone limitrofe a detto piano; Ritenuto che il procedimento seguito e' regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate, nei termini, le seguenti opposizioni: Societa' Sigma (1), Societa' Breda (2), Istituto salesiano per le missioni (3), Societa' generale immobiliare (4), Impadai (5); Ritenuto che, fuori termine, sono state presentate le seguenti opposizioni: Pandolfo Domenico e altri (6), Francolini Giselda (7); Viste le deduzioni comunali alle opposizioni; Ritenuto che con il progetto presentato il Comune ha inteso provvedere alla sistemazione di una parte delle zone stralciate dall'approvazione del piano n. 130, e precisamente delle zone dal lato di Val Melaina, nonche' a togliere il vincolo di scuola dall'isolato in cui era prevista nel piano particolareggiato sopracitato; Ritenuto che il progetto di che trattasi prevede altresi': 1) la modifica della rete stradale prevista per le suddette zone stralciate, la modifica della forma del mercato, nonche' l'ubicazione, in vicinanza del mercato stesso, di una nuova scuola; 2) la destinazione ad edilizia intensiva di parte della zona stralciata tra il viale Jonio e via di Val Melaina, separata con una fascia a verde pubblico dai retrostanti fabbricati dell'Istituto case popolari; 3) il divieto di superare l'altezza massima di metri venticinque per le zone intensive che circondano il nuovo mercato e l'obbligo di destinare a negozi il piano terreno sul fronte che guarda il mercato; Considerato che le proposte varianti non contrastano con le previsioni del piano regolatore di massima del 1931; Che con la variante in esame si provvede al completamento delle previsioni per le zone ricadenti nel piano particolareggiato e stralciate dall'approvazione con il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1952 sopracitato; Che la rete stradale prevista, dalla variante e' stata modificata in conformita' a quanto prescritto nel suddetto decreto; Che, tuttavia, poiche' l'ubicazione della nuova scuola appare eccentrico rispetto al quartiere al cui servizio e' destinato, e' necessario prescrivere che tale edificio venga costruito nella zona che, per la ridotta necessita' di aree da destinare a scalo ferroviario, restera' disponibile in adiacenza alle zone piu' centrali del nuovo quartiere dei Prati Fiscali; Considerato che, avendo l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato deciso di ridurre l'entita' delle previsioni per gli impianti del futuro scalo merci di Roma-Nomentana, le relative previsioni contenute nel progetto dovranno formare oggetto di stralcio per essere opportunamente ridimensionate; Che, pertanto, la sistemazione delle aree ricadenti nello stralcio suddetto deve essere rielaborata dal Comune, prendendo nuovi accordi con le Ferrovie dello Stato per quanto riguarda la delimitazione degli impianti ferroviari, e destinandola a verde nonche' alla costruzione di un complesso scolastico comprensivo di scuola-asilo, elementari e medie, tutte le aree residue; Considerato, per quanto riguarda, le opposizioni che quelle della Societa' Breda (2) e del sig. Pandolfo Domenico e altri (6) sono da respingere, in quanto comportano un aumento della densita' edilizia, inammissibile nella zona alla quale si riferiscono; Che l'opposizione Francolini Giselda (7) pur essendo stata presentata fuori termine puo' essere accolta in conformita' delle controdeduzioni comunali in quanto la richiesta non contrasta con i criteri di pubblico interesse che sono alla base del piano; Che l'opposizione Impadai (5) puo' essere accolta per la parte che ricade nel perimetro della variante, per gli stessi motivi che giustificano l'accoglimento del ricorso Francolini, mentre non da' luogo a provvedere per la parte al di fuori del perimetro della variante in esame; Che l'opposizione Sigma (1) puo' essere accolta parzialmente, in quanto la sopraindicata necessita' di spostamento della scuola consente di destinare a palazzine l'area su cui era prevista la costruzione di detto edificio; Che l'opposizione Societa' generale immobiliare (4) puo' essere accolta per la parte inerente alla destinazione dell'isolato oggetto dell'opposizione Francolini, mentre va respinta per la proposta riduzione della sezione stradale adiacente all'isolato stesso, in quanto e' opportuno mantenere nella localita' ampi spazi liberi tra gli isolati, e non da' luogo a provvedere circa le altre richieste, poiche' relative ad aree ricadenti nelle zone da stralciare, come sopra specificato; Che l'opposizione Istituto salesiano per le missioni (3) e' da accogliere parzialmente, consentendosi la destinazione ad edilizia intensiva solamente per le aree adiacenti al mercato; Visto il voto n. 688 emesso dalla Commissione per il piano regolatore di Roma nelle adunanze del 28 giugno-10 luglio 1958; Visto il decreto interministeriale 22 febbraio 1960, n. 16171, con il quale e' stato approvato il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi; Considerato che, per l'attuazione della variante stessa, si ritiene congruo il termine di anni dieci decorrenti dalla data del presente decreto; Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359; Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici: Decreta: Respinte le opposizioni: Breda (2), Pandolfo Domenico e altri (6), accolte parzialmente le opposizioni: Sigma (1), Istituto salesiano per le missioni (3), Societa' generale immobiliare (4), Impadai (5), accolta la opposizione Francolini Giselda (7), e' approvata, con le prescrizioni indicate in narrativa e con lo stralcio della zona delimitata con tratto continuo azzurro nella planimetria del piano in iscala 1: 5000, la variante al piano particolareggiato n. 130 di esecuzione della zona compresa tra via Prati Fiscali, nuovo viale di piano regolatore, via Val Melaina, viale Jonio, viale Tirreno, fiume Aniene e ferrovia Roma-Firenze. Detto piano sara' vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1: 2000 e in una planimetria in scala 1: 5000, in una relazione tecnica ed in un elenco delle proprieta' interessate. Per l'attuazione del piano di che trattasi e' fissato il termine di anni dieci decorrenti dalla data del presente decreto.
GRONCHI TAMBRONI - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Carta dei conti, addi' 15 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 100. - VILLA
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