DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1960, n. 1145

Type DPR
Publication 1960-07-26
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Considerata l'opportunita' di un aggiornamento del vigente ordinamento didattico degli studi della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, per quanto riguarda in special modo la laurea in chimica industriale; Su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: La norma, di cui alla tabella XX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, modificata con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1375, la quale dispone che la laurea in chimica industriale potra' essere conferita solo dalla Facolta' di chimica industriale della Universita' di Bologna, e dalle Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali delle sedi universitarie, che posseggono la Facolta' di ingegneria o che siano sede dei politecnici e' integrata nel modo seguente: "A tale condizione potra', tuttavia, derogarsi su conforme parere del Consiglio superiore, quando sia accertato che presso la Facolta' in cui detto corso vada istituito esistono gli insegnamenti e le attrezzature necessarie al suo regolare funzionamento".

GRONCHI MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 ottobre 1960

Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 108. - VILLA

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