LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1190
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Fino al 31 dicembre 1961, in sostituzione dei periodi minimi di comando di cui alla tabella n. 2 allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, è richiesto per l'avanzamento dei tenenti, capitani, e tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, un anno di comando o di incarico previsti dalle disposizioni che regolavano l'avanzamento stesso prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 1089.
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