DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1262

Type DPR
Publication 1960-08-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 novembre 1958, e relative tabelle, per gli addetti all'industria dell'aminato trasparente di viscosa (cellofan), stipulato tra l'Associazione Nazionale fra i Produttori di Cellofan, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Organizzazione Sindacale fra i Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici; e in pari data, tra l'Associazione Nazionale fra i Produttori di Cellofan, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Viste le norme per le lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, e relativo accordo integrativo; le norme per il premio di produzione; allegate al predetto contratto;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 74 del 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio del Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 novembre 1958, relativo agli addetti alla industria del l' aminato trasparente di viscosa (cellofan), sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, delle norme indicate nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici del laminato trasparente di viscosa (cellofan).

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1960

Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 143. - VILLA

CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 10 NOVEMBRE 1958 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL LAMINATO TRASPARENTE DI VISCOSA (CELLOFAN) Addi', 10 novembre 1958 in Roma tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA I PRODUTTORI DI CELLOFAN rappresentata, per delega del Presidente, dal Segretario Avv. Giovanni Mascini, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA in persona dell'Avv. Enzo Bajocco e del Dott. Torquato Bardoscia; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.) rappresentata dai Segretari Nazionali sigg. Egidio Roncaglione, e Silvano Verzelli, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai Sigg. Alfano Bagnoli, Cabrini, Corengia, Gatti, Gerlo, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.) rappresentata dai Segretari On. Vittorio Foa e On. Luciano Romagnoli, assistiti dai Dott. Eugenio Giambarta, l'ORGANIZZAZIONE SINDACALE FRA I LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (Federchimici) rappresentata dal Segretario Generale Sig. Giuseppe Reggio, dai Segretari Nazionali Sigg. Egidio Quaglia, Vera Acutisi Mario Zanetta, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai Sigg. Nitti, Pireddu, Zambarbieri, Fusi, Fumagalli, Vismara, Bulgarini, Consadori, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI in persona del Segretario Confederale Dott. Dionigi Coppo, assistito dal Comm. Ettore Azais; l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.C.) rappresentata dalla Segreteria Nazionale composta dai Sigg. Lino Ravecca, Ernesto Cornelli, Giulio Polotti, Domenico Tardioli, Leo Biggi, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai Sigg. Elviro Ballardini, Carlo Bottoni, Egidio Viroli, Dante Guagnetti, Luigi Colombo e Abbondio Molteni. Addi', 10 novembre 1958 in Roma, tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA I PRODUTTORI DI CELLOFAN rappresentata, per delega del Presidente, dal Segretario Avv. Giovanni Mascini, con l'assistenza della a CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, in persona dell'Avv. Enzo Bajocco e del Dott. Torquato Bardoscia; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI, rappresentata dal Segretario Sig. Francesco Parrello e dai Sigg. Orlando Orlandini e Benedetto Novella, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (CISNAL), nella persona del Sig. Verledo Guidi, capo dell'Ufficio Sindacale, si e' stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per i dipendenti delle Aziende associate alla anzidetta Associazione Nazionale fra i Produttori di Cellofan. Art. 1. ASSUNZIONE Per le assunzioni degli operai valgono le norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda, e' tenuta a comunicare al lavoratore, normalmente per iscritto, in quale localita' e' destinato, la data di decorrenza, dell'assunzione, la qualifica e la categoria alle quali e' assegnato, nonche' la relativa paga. A comunicazione avvenuta il lavoratore si intende destinato ad ogni effetto alla localita' indicatagli: Nell'assunzione delle donne e dei minori l'azienda deve osservare le disposizioni stabilite dalla rispettiva legge.

CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 2

Art. 2. DOCUMENTI, RESIDENZA E DOMICILIO Per l'assunzione il lavoratore e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1° libretto di lavoro; 2° tessera e libretto delle assicurazioni sociali, in quanto il lavoratore ne sia in possesso; 3° carta di identita' o documento equipollente. E' facolta' dell'azienda il richiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti, sempreche' il lavoratore ne sia in possesso. L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene. Il lavoratore e' tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio e notificarne i successivi mutamenti nonche' a consegnare dopo l'assunzione, se capo famiglia, lo stato di famiglia nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.

CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 3

Art. 3. PERIODO DI PROVA Normalmente l'eventuale periodo di prova non puo' di rescindere, entro il detto termine, il rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'. Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative ma l'accordo deve risultare da atto scritto. Il lavoratore mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova si intende confermato in servizio. Il lavoratore che non sia confermato in servizio o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute, conteggiate sulla base della paga fissata all'atto dell'assunzione; comunque la paga non puo' essere inferiore al minimo della categoria nella quale ha prestato la propria opera. Nei confronti del lavoratore confermato in servizio il periodo di prova va computato a tutti gli effetti contrattuali.

CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 4

Art. 4. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI La classificazione dei lavoratori verra' fatta in base alle categorie sotto elencate: OPERAI SPECIALIZZATI: Sono coloro che compiono lavori od operazioni di notevole difficolta', delicatezza e complessita' la cui corretta esecuzione richieda specifiche e non comuni capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: pressatori (manovre inerenti alla bagnatura e pressatura, regolazione tempi e temperature ed annotazioni relative); addetti alla preparazione soda (manovre, tempi e temperature, preparazione e correzione miscele e annotazioni relative); addetti alla condotta dei solfuratori (manovre - regolazione tempi e temperature - prelievo campioni e annotazioni relative); addetti alla condotta dei mescolatori viscosa (manovre - regolazione tempi e temperature - prelievo campioni - prove viscosita' e annotazioni relative; addetti alla condotta della filtrazione (manovre - prelievo campioni - regolazioni tempi e temperature e annotazioni relative); analisti addetti alla preparazione e regolazione bagni aventi la responsabilita' della condotta e il controllo delle operazioni dei bagni stessi; tintori aventi la responsabilita' della condotta delle operazioni, ecc., ecc.; sempreche' l'importanza delle mansioni risponda ai criteri previsti dalla definizione. Reparto cernita: tagliatori e fustellatori finiti (aventi la responsabilita' della miglior utilizzazione del prodotto nel ricavare i formati); bobinatori finiti che eseguano l'affilatura dei coltelli, ecc. ecc. Reparto stamperia: compositori stereotipisti; macchinisti di macchine piane e a roto che eseguono con piena responsabilita' il lavoro a piu' di un colore contemporaneamente, ecc. ecc. Magazzino materiali e scorte: addetti al collaudo e classificazione materiali e annotazioni relative, ecc. ecc. Ausiliari: carpentieri in legno e in ferro con adeguata conoscenza del disegno; tornitori di precisione; attrezzisti finiti; meccanici in genere provetti; tracciatori a mano; fucinatori non a stampo finiti; saldatori elettrici od autogeni capaci di saldare sia alluminio e sue leghe sia acciai inossidabili, piombisti, costruttori di apparecchi di lavorazione oppure esecutori di saldature verticali - anche in lastra sottile - o di piombature omogenee; montatori di macchine o apparecchi cui si richieda adeguata conoscenza del disegno; montatori di macchine od apparecchi che richiedano l'equilibrazione di parti rotanti; elettricisti, quadristi, avvolgitori, bobinatori addetti a mansioni che richiedano provata capacita' ed esperienza; fuochisti abilitati alla condotta di importanti impianti di generatori di vapore; tubisti addetti a sagomatura di tubi di acciaio comune, di diametro da 100 mm. in piu', con corrugamento della superficie ed anche di tubi di metalli speciali di qualsiasi dimensione; costruttori modellatori - secondo il disegno - di apparecchi in legno; ebanisti-mobilieri, falegnami finiti; muratori esecutori di murature refrattarie od antiacide o di murature a vista; turbinisti a vapore; motoristi, macchinisti, patentati di locomotive; ecc. OPERAI QUALIFICATI: Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: Reparto filatura: addetti alla conduzione delle macchine continue da carta trasparente di viscosa; tagliatori e fustellatori; bobinatori; macchinisti di macchina piana e roto che eseguano lavori ad un solo colore, ecc. ecc. Magazzino prodotti finiti: addetti al peso e spedizione dei materiali vari; addetti alla classificazione dei materiali ed annotazioni relative, ecc. ecc. Ausiliari: tornitori, fresatori, piallatori, muratori e arrotini, aggiustatori meccanici, fabbri, carpentieri in ferro, fucinatori a stampo, saldatori comuni a fiamma ossiacetilenica o ad arco elettrico, ramai, calderai, conduttori di carrelli elettrici, carropontisti, piombisti comuni, lattonieri, stagnini, carpentieri in legno, falegnami comuni, elettricisti comuni, fuochisti patentati di generatori di vapore, macchinisti di motrici a vapore, tubisti comuni, muratori comuni, scalpellini, cementisti, ferraioli, sellai, verniciatori, isolantisti comuni, ecc. ecc. OPERAI COMUNI: Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di categorie superiori, partecipando direttamente alla lavorazione. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: addetti al carico baratti e trasporti (scarico stufe e carico carrelli - prelievo marmitte dalle stufe - trasporto dai carrelli ai baratti o alle tramoggie - carico dei baratti - ritorno carrelli e marmitte vuote) addetti alla pulizia dei serbatoi; addetti alla preparazione e lavaggio filtri e tele addetti alla preparazione dalle partite di cellulosa e addetti allo scarico dell'alcali cellulosa dalle presse nei disintegratori, ecc. ecc. Magazzino prodotti finiti: addetti ai lavori vari di magazzino quali: preparazione casse; reggiatura, inchiodatura, etichettatura, casse; addetti alla sistemazioni dei materiali e lavori vari di magazzino; aiutanti alle macchine a stampa rotativa, ecc. ecc. Ausiliari: bilanceristi, tranciatori, punzonatori, trapanisti per lavori semplici, battimazza di fucina, scaldachiodi, tienichiodi, tienileva, ribaditori, aggraffatori, saldatori a punto, stuccatori, addetti alla lubrificazione di macchine e di motori, tassellatori, imballatori e incassatori semplici, imbragatori, aiutanti di operai specializzati e qualificati, ecc. MANOVALI: Sono coloro che compiono lavori di trasporto, di carico, di scarico e di pulizia ed analoghi lavori di fatica anche se compiuti in reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione. Non occorre esemplificazione. Donne di 1ª Categoria: Sono coloro che compiono lavori od operazioni di particolare delicatezza o complessivita' che richiedono specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: mettifogli di stamperia; addette al laboratorio chimico in qualita' di esecutrici di analisi semplici - preparatrici di soluzioni titolate per analisi, ecc. ecc. Donne di 2ª Categoria: Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono attitudini o conoscenze conseguite con breve tirocinio. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: addette alla cernita, rismatura e impaccatura fogli; scartinatrici; confezionatrici sacchetti e buste; puntatrici; addette al laboratorio chimico in qualita' di aiutanti analiste e prelievo campioni, ecc. ecc. Donne di 3ª Categoria: sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri o analoghi lavori anche se compiuti in reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alle lavorazioni. Chiarimenti a verbale alle esemplificazioni dell'art. 4. Le parti stipulanti, mentre confermano il carattere puramente esemplificativo delle qualifiche indicate, si danno reciprocamente atto di non avere inteso, attraverso la relativa elencazione, modificare i criteri informatori delle definizioni di specializzato, qualificato, comune, ecc., contenute nel presente contratto, definizioni le quali si intendono operanti al fine del conseguente incasellamento aziendale delle qualifiche non esemplificate, fermo restando quanto stabilito al punto n. 1 delle "note esplicative" al contratto stesso. Nota. - Per la assegnazione alle categorie superiori e per la durata del tirocinio si terra' debito conto dell'eventuale appropriata preparazione conseguita in scuole professionali. LAVORATOSI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA Gruppo A. - Vi appartengono: autisti meccanici con patente di terzo grado e con mansioni relative, infermieri patentati, motoscafisti, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di specializzazione. GRUPPO B. - Vi appartengono: infermieri, autisti non meccanici per servizio fuori stabilimento, guardie notturne e diurne, addetti permanentemente ai servizi antincendi, portieri principali ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di qualificazione. GRUPPO C. - Vi appartengono: portieri in genere, addetti alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche, uscieri ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa e custodia - che non richiedano specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con breve tirocinio. GRUPPO D. - Vi appartengono: cavallanti, carrettieri, stallieri, inservienti, custodi e addetti a servizi igienici, a spogliatoi, a refettori, a deposito biciclette, ecc.

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Art. 5. CUMULO DI MANSIONI Al lavoratore al quale vengano affidate mansioni pertinenti a categorie differenti, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima sia svolta con normale continuita'.

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Art. 6. PASSAGGIO DI MANSIONI La categoria attribuita al lavoratore non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito; la relativa disposizione deve tenere conto, possibilmente, della di lui categoria, capacita' ed attitudine. In detta ipotesi, al lavoratore sara' corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono a categoria superiore, mentre il lavoratore continuera' a percepire la propria normale retribuzione se le nuove mansioni afferiscono a categoria inferiore. Non si adottera' la misura afferente alla categoria superiore nel caso che il passaggio di mansioni, causato da sostituzione di lavoratore assente per malattia, infortunio, o permesso, abbia durata fino a due giorni. Il lavoratore che per almeno trenta giorni continuativi disimpegni mansioni superiori alla propria categoria - sempreche' non si tratti di sostituzione temporanea per malattia, infortunio o permesso - passa definitivamente nella categoria superiore.

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Art. 7. DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO Le organizzazioni stipulanti si riservano di provvedere alla disciplina dell'apprendistato con successivo accordo.

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