DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1262
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 novembre 1958, e relative tabelle, per gli addetti all'industria dell'aminato trasparente di viscosa (cellofan), stipulato tra l'Associazione Nazionale fra i Produttori di Cellofan, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Organizzazione Sindacale fra i Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici; e in pari data, tra l'Associazione Nazionale fra i Produttori di Cellofan, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Viste le norme per le lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, e relativo accordo integrativo; le norme per il premio di produzione; allegate al predetto contratto;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 74 del 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio del Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 novembre 1958, relativo agli addetti alla industria del l' aminato trasparente di viscosa (cellofan), sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, delle norme indicate nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici del laminato trasparente di viscosa (cellofan).
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 143. - VILLA
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 10 NOVEMBRE 1958 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL LAMINATO TRASPARENTE DI VISCOSA (CELLOFAN) Addi', 10 novembre 1958 in Roma tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA I PRODUTTORI DI CELLOFAN rappresentata, per delega del Presidente, dal Segretario Avv. Giovanni Mascini, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA in persona dell'Avv. Enzo Bajocco e del Dott. Torquato Bardoscia; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.) rappresentata dai Segretari Nazionali sigg. Egidio Roncaglione, e Silvano Verzelli, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai Sigg. Alfano Bagnoli, Cabrini, Corengia, Gatti, Gerlo, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.) rappresentata dai Segretari On. Vittorio Foa e On. Luciano Romagnoli, assistiti dai Dott. Eugenio Giambarta, l'ORGANIZZAZIONE SINDACALE FRA I LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (Federchimici) rappresentata dal Segretario Generale Sig. Giuseppe Reggio, dai Segretari Nazionali Sigg. Egidio Quaglia, Vera Acutisi Mario Zanetta, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai Sigg. Nitti, Pireddu, Zambarbieri, Fusi, Fumagalli, Vismara, Bulgarini, Consadori, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI in persona del Segretario Confederale Dott. Dionigi Coppo, assistito dal Comm. Ettore Azais; l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.C.) rappresentata dalla Segreteria Nazionale composta dai Sigg. Lino Ravecca, Ernesto Cornelli, Giulio Polotti, Domenico Tardioli, Leo Biggi, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai Sigg. Elviro Ballardini, Carlo Bottoni, Egidio Viroli, Dante Guagnetti, Luigi Colombo e Abbondio Molteni. Addi', 10 novembre 1958 in Roma, tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA I PRODUTTORI DI CELLOFAN rappresentata, per delega del Presidente, dal Segretario Avv. Giovanni Mascini, con l'assistenza della a CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, in persona dell'Avv. Enzo Bajocco e del Dott. Torquato Bardoscia; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI, rappresentata dal Segretario Sig. Francesco Parrello e dai Sigg. Orlando Orlandini e Benedetto Novella, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (CISNAL), nella persona del Sig. Verledo Guidi, capo dell'Ufficio Sindacale, si e' stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per i dipendenti delle Aziende associate alla anzidetta Associazione Nazionale fra i Produttori di Cellofan. Art. 1. ASSUNZIONE Per le assunzioni degli operai valgono le norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda, e' tenuta a comunicare al lavoratore, normalmente per iscritto, in quale localita' e' destinato, la data di decorrenza, dell'assunzione, la qualifica e la categoria alle quali e' assegnato, nonche' la relativa paga. A comunicazione avvenuta il lavoratore si intende destinato ad ogni effetto alla localita' indicatagli: Nell'assunzione delle donne e dei minori l'azienda deve osservare le disposizioni stabilite dalla rispettiva legge.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 2
Art. 2. DOCUMENTI, RESIDENZA E DOMICILIO Per l'assunzione il lavoratore e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1° libretto di lavoro; 2° tessera e libretto delle assicurazioni sociali, in quanto il lavoratore ne sia in possesso; 3° carta di identita' o documento equipollente. E' facolta' dell'azienda il richiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti, sempreche' il lavoratore ne sia in possesso. L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene. Il lavoratore e' tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio e notificarne i successivi mutamenti nonche' a consegnare dopo l'assunzione, se capo famiglia, lo stato di famiglia nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 3
Art. 3. PERIODO DI PROVA Normalmente l'eventuale periodo di prova non puo' di rescindere, entro il detto termine, il rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'. Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative ma l'accordo deve risultare da atto scritto. Il lavoratore mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova si intende confermato in servizio. Il lavoratore che non sia confermato in servizio o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute, conteggiate sulla base della paga fissata all'atto dell'assunzione; comunque la paga non puo' essere inferiore al minimo della categoria nella quale ha prestato la propria opera. Nei confronti del lavoratore confermato in servizio il periodo di prova va computato a tutti gli effetti contrattuali.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 4
Art. 4. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI La classificazione dei lavoratori verra' fatta in base alle categorie sotto elencate: OPERAI SPECIALIZZATI: Sono coloro che compiono lavori od operazioni di notevole difficolta', delicatezza e complessita' la cui corretta esecuzione richieda specifiche e non comuni capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: pressatori (manovre inerenti alla bagnatura e pressatura, regolazione tempi e temperature ed annotazioni relative); addetti alla preparazione soda (manovre, tempi e temperature, preparazione e correzione miscele e annotazioni relative); addetti alla condotta dei solfuratori (manovre - regolazione tempi e temperature - prelievo campioni e annotazioni relative); addetti alla condotta dei mescolatori viscosa (manovre - regolazione tempi e temperature - prelievo campioni - prove viscosita' e annotazioni relative; addetti alla condotta della filtrazione (manovre - prelievo campioni - regolazioni tempi e temperature e annotazioni relative); analisti addetti alla preparazione e regolazione bagni aventi la responsabilita' della condotta e il controllo delle operazioni dei bagni stessi; tintori aventi la responsabilita' della condotta delle operazioni, ecc., ecc.; sempreche' l'importanza delle mansioni risponda ai criteri previsti dalla definizione. Reparto cernita: tagliatori e fustellatori finiti (aventi la responsabilita' della miglior utilizzazione del prodotto nel ricavare i formati); bobinatori finiti che eseguano l'affilatura dei coltelli, ecc. ecc. Reparto stamperia: compositori stereotipisti; macchinisti di macchine piane e a roto che eseguono con piena responsabilita' il lavoro a piu' di un colore contemporaneamente, ecc. ecc. Magazzino materiali e scorte: addetti al collaudo e classificazione materiali e annotazioni relative, ecc. ecc. Ausiliari: carpentieri in legno e in ferro con adeguata conoscenza del disegno; tornitori di precisione; attrezzisti finiti; meccanici in genere provetti; tracciatori a mano; fucinatori non a stampo finiti; saldatori elettrici od autogeni capaci di saldare sia alluminio e sue leghe sia acciai inossidabili, piombisti, costruttori di apparecchi di lavorazione oppure esecutori di saldature verticali - anche in lastra sottile - o di piombature omogenee; montatori di macchine o apparecchi cui si richieda adeguata conoscenza del disegno; montatori di macchine od apparecchi che richiedano l'equilibrazione di parti rotanti; elettricisti, quadristi, avvolgitori, bobinatori addetti a mansioni che richiedano provata capacita' ed esperienza; fuochisti abilitati alla condotta di importanti impianti di generatori di vapore; tubisti addetti a sagomatura di tubi di acciaio comune, di diametro da 100 mm. in piu', con corrugamento della superficie ed anche di tubi di metalli speciali di qualsiasi dimensione; costruttori modellatori - secondo il disegno - di apparecchi in legno; ebanisti-mobilieri, falegnami finiti; muratori esecutori di murature refrattarie od antiacide o di murature a vista; turbinisti a vapore; motoristi, macchinisti, patentati di locomotive; ecc. OPERAI QUALIFICATI: Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: Reparto filatura: addetti alla conduzione delle macchine continue da carta trasparente di viscosa; tagliatori e fustellatori; bobinatori; macchinisti di macchina piana e roto che eseguano lavori ad un solo colore, ecc. ecc. Magazzino prodotti finiti: addetti al peso e spedizione dei materiali vari; addetti alla classificazione dei materiali ed annotazioni relative, ecc. ecc. Ausiliari: tornitori, fresatori, piallatori, muratori e arrotini, aggiustatori meccanici, fabbri, carpentieri in ferro, fucinatori a stampo, saldatori comuni a fiamma ossiacetilenica o ad arco elettrico, ramai, calderai, conduttori di carrelli elettrici, carropontisti, piombisti comuni, lattonieri, stagnini, carpentieri in legno, falegnami comuni, elettricisti comuni, fuochisti patentati di generatori di vapore, macchinisti di motrici a vapore, tubisti comuni, muratori comuni, scalpellini, cementisti, ferraioli, sellai, verniciatori, isolantisti comuni, ecc. ecc. OPERAI COMUNI: Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di categorie superiori, partecipando direttamente alla lavorazione. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: addetti al carico baratti e trasporti (scarico stufe e carico carrelli - prelievo marmitte dalle stufe - trasporto dai carrelli ai baratti o alle tramoggie - carico dei baratti - ritorno carrelli e marmitte vuote) addetti alla pulizia dei serbatoi; addetti alla preparazione e lavaggio filtri e tele addetti alla preparazione dalle partite di cellulosa e addetti allo scarico dell'alcali cellulosa dalle presse nei disintegratori, ecc. ecc. Magazzino prodotti finiti: addetti ai lavori vari di magazzino quali: preparazione casse; reggiatura, inchiodatura, etichettatura, casse; addetti alla sistemazioni dei materiali e lavori vari di magazzino; aiutanti alle macchine a stampa rotativa, ecc. ecc. Ausiliari: bilanceristi, tranciatori, punzonatori, trapanisti per lavori semplici, battimazza di fucina, scaldachiodi, tienichiodi, tienileva, ribaditori, aggraffatori, saldatori a punto, stuccatori, addetti alla lubrificazione di macchine e di motori, tassellatori, imballatori e incassatori semplici, imbragatori, aiutanti di operai specializzati e qualificati, ecc. MANOVALI: Sono coloro che compiono lavori di trasporto, di carico, di scarico e di pulizia ed analoghi lavori di fatica anche se compiuti in reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione. Non occorre esemplificazione. Donne di 1ª Categoria: Sono coloro che compiono lavori od operazioni di particolare delicatezza o complessivita' che richiedono specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: mettifogli di stamperia; addette al laboratorio chimico in qualita' di esecutrici di analisi semplici - preparatrici di soluzioni titolate per analisi, ecc. ecc. Donne di 2ª Categoria: Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono attitudini o conoscenze conseguite con breve tirocinio. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: addette alla cernita, rismatura e impaccatura fogli; scartinatrici; confezionatrici sacchetti e buste; puntatrici; addette al laboratorio chimico in qualita' di aiutanti analiste e prelievo campioni, ecc. ecc. Donne di 3ª Categoria: sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri o analoghi lavori anche se compiuti in reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alle lavorazioni. Chiarimenti a verbale alle esemplificazioni dell'art. 4. Le parti stipulanti, mentre confermano il carattere puramente esemplificativo delle qualifiche indicate, si danno reciprocamente atto di non avere inteso, attraverso la relativa elencazione, modificare i criteri informatori delle definizioni di specializzato, qualificato, comune, ecc., contenute nel presente contratto, definizioni le quali si intendono operanti al fine del conseguente incasellamento aziendale delle qualifiche non esemplificate, fermo restando quanto stabilito al punto n. 1 delle "note esplicative" al contratto stesso. Nota. - Per la assegnazione alle categorie superiori e per la durata del tirocinio si terra' debito conto dell'eventuale appropriata preparazione conseguita in scuole professionali. LAVORATOSI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA Gruppo A. - Vi appartengono: autisti meccanici con patente di terzo grado e con mansioni relative, infermieri patentati, motoscafisti, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di specializzazione. GRUPPO B. - Vi appartengono: infermieri, autisti non meccanici per servizio fuori stabilimento, guardie notturne e diurne, addetti permanentemente ai servizi antincendi, portieri principali ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di qualificazione. GRUPPO C. - Vi appartengono: portieri in genere, addetti alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche, uscieri ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa e custodia - che non richiedano specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con breve tirocinio. GRUPPO D. - Vi appartengono: cavallanti, carrettieri, stallieri, inservienti, custodi e addetti a servizi igienici, a spogliatoi, a refettori, a deposito biciclette, ecc.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 5
Art. 5. CUMULO DI MANSIONI Al lavoratore al quale vengano affidate mansioni pertinenti a categorie differenti, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima sia svolta con normale continuita'.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 6
Art. 6. PASSAGGIO DI MANSIONI La categoria attribuita al lavoratore non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito; la relativa disposizione deve tenere conto, possibilmente, della di lui categoria, capacita' ed attitudine. In detta ipotesi, al lavoratore sara' corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono a categoria superiore, mentre il lavoratore continuera' a percepire la propria normale retribuzione se le nuove mansioni afferiscono a categoria inferiore. Non si adottera' la misura afferente alla categoria superiore nel caso che il passaggio di mansioni, causato da sostituzione di lavoratore assente per malattia, infortunio, o permesso, abbia durata fino a due giorni. Il lavoratore che per almeno trenta giorni continuativi disimpegni mansioni superiori alla propria categoria - sempreche' non si tratti di sostituzione temporanea per malattia, infortunio o permesso - passa definitivamente nella categoria superiore.
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Art. 7. DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO Le organizzazioni stipulanti si riservano di provvedere alla disciplina dell'apprendistato con successivo accordo.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 8
Art. 8. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Le organizzazioni stipulanti riconoscono la necessita' di dare impulso all'istruzione professionale quale mezzo essenziale per affinare le capacita' tecniche delle maestranze, onde migliorare od aumentare il loro rendimento. La regolamentazione e le facilitazioni per i lavoratori che frequentano i corsi professionali, saranno determinate da apposito accordo integrativo, tenendo conto della organizzazione dei corsi professionali nelle aziende e dell'esistenza di scuole professionali locali.
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Art. 9. ABITI DA LAVORO Le aziende, fermi restando gli obblighi di legge, forniranno in uso a tutti i lavoratori dopo la loro conferma in servizio una abito da lavoro, che verra' rinnovato di anno in anno gratuitamente. Onde consentire la normale tenuta dell'abito da lavoro, ad ogni lavoratore deve essere distribuito, una tantum, un altro abito da lavoro da usarsi come ricambio, il quale deve essere consegnato due mesi dopo la distribuzione del primo abito da lavoro. Anche per i nuovi assunti l'abito da lavoro di ricambio deve essere consegnato due mesi dopo la distribuzione del primo. La pulizia, riparazioni, ecc. dell'abito da lavoro sono a carico dei lavoratori. Per gli uomini l'abito da lavoro di cui sopra consiste in una tuta, in uno o due pezzi, oppure in un camice per gli addetti ai laboratori chimici. Per le donne, l'abito da lavoro consiste in un taglio di tela per grembiule (uno all'anno senza il taglio di ricambio). Le tute i camici e i tagli per grembiule saranno normalmente di cotone, canapa o misti, ad eccezione delle tute in dotazione agli operai addetti alla produzione con procedimenti viscosa dei seguenti reparti o mansioni: filatura - parte umida; addetti all'impianto di produzione dell'acido solforico; preparazione bagni di filatura raion e fiocco; addetti agli impianti di produzione dell'ipoclorito; personale ausiliario, normalmente addetto ai reparti sopracitati; per i quali la tuta deve essere di lana. Nell'interno dello stabilimento i lavoratori sono tenuti ad indossare l'abito da lavoro in normali condizioni di decoro e di pulizia. Gli abiti da lavoro devono essere riconsegnati alla azienda in caso di rescissione del rapporto, di lavoro. Nel caso in cui le aziende abbiano gia' provveduto a fornire l'abito da lavoro per l'anno in corso ai lavoratori di cui sopra, non hanno l'obbligo della concessione della prima fornitura ferme restando le condizioni di miglior favore. Chiarimento a verbale Allo scopo di rendere efficace ed operante, nell'ambito aziendale, la regolamentazione dell'abito, da lavoro, la Direzione dell'azienda e la Commissione interna stabiliranno, al fine di evitare abusi, le opportune cautele ed i relativi controlli.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 10
Art. 10. ORARIO NORMALE DI LAVORO La durata normale settimanale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore. Nell'eventualita' che l'orario di lavoro dovesse essere portato, per disposizione normativa o contrattuale, a 40 ore settimanali (a 42 per i lavoratori addetti a turni regolari periodici), le parti in mancanza di una opportuna disposizione generale, s'incontreranno per determinare le eventuali maggiorazioni da stabilire per le ore intercorrenti fino alle 48 settimanali. L'orario giornaliero di lavoro e' fissato dall'azienda ed esposto in apposita tabella, da affliggersi secondo le norme di legge. Ove esistano orologi di stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico orario. I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda. Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non puo' abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione dal lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall'art. 18 per il lavoro straordinario.
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Art. 11. DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA Per gli addetti lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro non puo' superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia. Gli operai anzidetti sono classificati nei quattro gruppi (A., B., C., D.) specificati nell'art. 4. Le prime otto ore di lavoro sono compensate con una paga ragguagliata a quella degli operai di produzione aventi uguale base salariale, la 9ª e la 10ª ora sono retribuite con la paga oraria ridotta del 50 per cento. Per i guardiani notturni (Gruppo B), fermo quanto al precedente comma in considerazione della particolare caratteristica, del loro lavoro prestato esclusivamente di notte, viene riconosciuta una maggior paga di lire 100 giornaliere per i vari orari (8, 9, 10 ore). Il lavoro prestato oltre la 10ª ora sara' compensato in base alla paga oraria maggiorata della percentuale di straordinario di cui all'art. 18. L'indennita' di contingenza per gli operai regolati dal presente articolo e' ragguagliata ad un orario di 10 ore o quel maggior orario previsto dal primo comma. Tuttavia allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad otto ore, la indennita' di contingenza sara' corrisposta nella intera misura giornaliera. Per retribuire il lavoro straordinario prestato dagli operai in questione deve essere adottato, come quota oraria della indennita' di contingenza, un ottavo della misura giornaliera della indennita' stessa. Restano ferme le migliori condizioni in atto.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 12
Art. 12. SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nella giornata, non superino i 60 minuti. In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'azienda trattiene il lavoratore nello stabilimento, questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista, quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volonta'. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, per il prolungamento di tale termine, il lavoratore puo' richiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennita' compreso il preavviso.
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Art. 13. RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purche' esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta la interruzione.
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Art. 14. DISCIPLINA DEL LAVORO NEL POMERIGGIO DEL SABATO Salve le esclusioni sottoindicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed e' consentito che le ore, per tal modo mancanti al compimento dell'orario settimanale di lavoro, siano recuperate nei precedenti giorni della settimana in aggiunta all'orario normale e senza dar luogo ad alcuna maggiorazione di salario. Per i lavoratori che rientrano nelle esclusioni sottoindicate l'azienda stabilira' dei turni che consentano loro la sospensione dei lavoro nel pomeriggio del sabato per 24 volte in ogni anno solare opportunamente ripartite nelle diverse stagioni. A) Esclusioni dipendenti dalla natura dell'industria. 1° Lavoratori addetti ad attivita' a fuoco continuo o a processi tecnici continui o stagionali o ad attivita' e mansioni rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente per tutti i giorni della settimana per cui ricorra il riposo settimanale a turno, cioe': a) attivita' di cui all'[art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art5) e tabella integrativa I, II e III approvata con decreto ministeriale 22 giugno 1935; b) attivita' relative ad opifici la cui prevalente forza motrice e' prodotta direttamente dal vento o dall'acqua ovvero e' costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio ad esclusivo uso di questo; c) mansioni che, pur non rientrando nelle attivita' sopraindicate, vi sono connesse in modo tale che la sospensione del pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioe': mansioni inerenti alle operazioni di scarico, di carico e di spedizione, qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'azienda. mansioni svolte dal personale addetto a sedi, filiali ed agenzie delle aziende industriali, limitatamente a quelle inerenti alle operazioni di vendita al banco dei prodotti di fabbricazione delle aziende stesse; mansioni svolte da personale addetto a prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso; 2° Lavoratori addetti ad attivita' diverse: a) attivita' soddisfacenti bisogni che ricorrano anche ed in modo particolare il sabato e la domenica mattina, come: manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti in quanto dette operazioni non possono compiersi in altri giorni senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale; b) vigilanza delle aziende e degli impianti; c) attivita' rivolte alla raccolta o alla lavorazione di materie prime di prodotti soggetti a facile deterioramento; d) attivita' che non possono essere sospese, per ragioni tecniche, per piu', di un giorno alla settimana; e) scarico, carico, trasporto e spedizione di merci nel pomeriggio del sabato, qualora la sospensione intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'azienda; f) operazioni di vendita al banco presso le sedi, le filiali e le agenzie delle aziende industriali dei prodotti fabbricarti dalle aziende stesse; g) prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso. B) Esclusioni dipendenti dal sistema delle lavorazioni. Industrie in cui si effettuano lavorazioni non continuative a piu' squadre; personale addetto a stabilimenti che, per insufficienza di impianti o per mancanza di personale, lavorano a tre o a due squadre per tutti i sei giorni della settimana. C) Esclusioni dipendenti da circostanze eccezionali. In particolare le limitazioni stagionali di energia elettrica. E' infine ammesso il proseguimento del lavoro nel pomeriggio del sabato anche nei casi non rientranti nelle suddette esclusioni, sempreche' si addivenga ad accordo tra le parti tramite le organizzazioni sindacali periferiche di categoria.
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Art. 15. RIPOSO SETTIMANALE Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadra' normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa. Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
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Art. 16. LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rimando alle disposizioni della relativa legge. In particolare si richiamano i seguenti divieti, per i quali la legge disciplina anche specificatamente le deroghe ed eccezioni: 1° e' vietato adibire al lavoro i minori degli anni 14; 2° e' vietato adibire i minori di 16 anni al sollevamento dei pesi su carriole o su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgano in condizioni di particolare disagio e pericolo; 3° e' vietato adibire i minori degli anni 18 alla manovra e al traino di vagonetti; 4° e' vietato adibire gli uomini minori di 18 anni e le donne di qualsiasi eta' a lavoro notturno, considerato, ai fini della disposizione in esame, quello relativo ad un periodo di almeno 11 ore consecutive comprendente l'intervallo dalle ore 22 alle ore 6; 5° e' vietato adibire gli uomini minori di anni 15 e le donne minori di anni 21 a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (che sono determinati da apposita tabella allegata alla sopracitata legge); 6° e' vietato adibire le donne minorenni a lavori di pulizia, di manutenzione, di lubrificazione di motori e degli organi di trasmissione delle macchine in moto. Sempre in particolare si richiamano le disposizioni per cui l'azienda e' tenuta ad esporre, nello stabilimento, una tabella indicante i limiti di trasporto e di sollevamento pesi a cui possono essere sottoposti i minori, nonche' a concedere ai minori ed alle donne di qualsiasi eta' che devono osservare un orario di lavoro superiore a 6 ma non superiore alle 8 ore, un riposo intermedio di almeno mezz'ora e di un'ora quando l'orario di lavoro superi le 8 ore.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 17
Art. 17. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi: a) tutte le domeniche ed i giorni prestabiliti di riposo settimanale ai sensi dell'art. 15; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite: c) le quattordici seguenti festivita': 1° Capo d'Anno; 2° Epifania (6 gennaio); 3° S. Giuseppe (19 marzo); 4° Ascensione; 5° Corpus Domini; 6° Ss. Pietro e Paolo (29 giugno); 7° Assunzione; (15 agosto); 8° Ognissanti, (1 novembre); 9° Immacolata Concezione (8 dicembre); 10° S. Natale (25 dicembre); 11° S. Stefano (26 dicembre); 12° il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento; 13° il giorno di Pasqua; 14° il lunedi di Pasqua. Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire ulteriori festivita', oltre le 14 sopra elencate od in luogo di talune di esse, l'elenco di cui sopra s'intendera' integrato o variato con le nuove festivita' riconosciute. Il lavoro nelle festivita' indicate nella lettera a) e' consentito, sotto la osservanza delle norme di cui all'articolo 15 sul riposo domenicale e settimanale, mentre il lavoro nelle altre festivita' indicate nelle lettere b) e c) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita'; comunque la effettuazione del lavoro e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all'articolo 22 della presente regolamentazione.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 18
Art. 18. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI MAGGIORAZIONI E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 10 ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, e oltre le ore 10 giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'art. 13 sul recupero delle ore perdute e dall'art. 14 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato. E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festivita' nazionale e infrasettimanale previsti dall'articolo 17 della presente regolamentazione, salvo la festivita' del Santo Patrono. Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovra' essere preavvertito non piu' tardi del quarto giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento stabilito, per il lavoro festivo o straordinario festivo. Nessun lavoratore puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e festivo dovra' essere disposto e autorizzato. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti: 1° lavoro straordinario diurno (feriale) per la 1ª ora................................ 25 % ore successive........................... 35 % 2° lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati festivi............... 50 % 3° lavoro notturno non compreso in turni avvicendati.............................. 30 % 4° lavoro effettuato in turni avvicendati turni diurni............................. 4 % turni notturni........................... 25 % 5° lavoro straordinario festivo............. 70 % 6° lavoro straordinario otturno (compreso e non compreso in turni avvicendati). 1ª ora................................... 60 % ore successive........................... 75 % Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui all'art. 10 (48 e 60) sara' applicata la percentuale di maggiorazione del 70 per cento. La percentuale di cui al punto 20 non compete per il lavoro prestato nella ricorrenza del S. Patrono; Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla paga oraria di fatto, compresa la indennita' di contingenza. Le percentuali di cui trattasi non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla [legge n. 653 del 26 aprile 1934](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653) (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) dovra' essere retribuita, ma in tal caso resta, assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 4° del presente articolo.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 19
Art. 19. TRATTAMENTO SALARIALE MINIMO La paga oraria minima afferente a ciascuna categoria di lavoratori e' riportata nelle allegate tabelle, fatte integrante, a tutti gli effetti, del presente contratto.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 20
Art. 20. DONNE ADIBITE A MANSIONI CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI D'OPERA MASCHILI Alla donna destinata a compiere mansioni caratteristiche delle prestazioni d'opera maschili compete, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile operaia corrispondente alle mansioni di cui trattasi. Nella lavorazione a cottimo la condizione sopradetta si intendera' soddisfatta con l'adozione della tariffa prevista per la categoria maschile.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 21
Art. 21. LAVORO A COTTIMO Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilita', tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate. Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da consentire alla generalita' degli operai di normale capacita' ed operosita' lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno l'8 per cento superiore al minimo di paga della propria categoria. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo. Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione e dalla Commissione interna aziendale. Quando gli operai siano vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo, sara' ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo. Nel caso in cui la, valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovra' essere corrisposta la percentuale minima di cottimo. Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato ed al lavoratore devono essere concessi acconti di circa il 90 per cento sul presumibile guadagno. Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo, sempre che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 22
Art. 22. TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI FESTIVITA' INFRASETTIMANALI E NAZIONALI Il trattamento economico spettante ai lavoratori in caso di festivita' e' regolato come segue: 1) per i giorni festivi di cui al punto b) dell'art. 17: a) qualora non vi sia prestazione d'opera, verranno corrisposte otto ore di normale retribuzione globale di fatto, compreso ogni elemento accessorio; b) qualora vi sia prestazione d'opera, al lavoratore deve essere corrisposta in aggiunta alla retribuzione di cui al punto a), la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione della percentuale per lavoro festivo o per lavoro straordinario festivo; 2) per le festivita' infrasettimanali, salvo quella del Santo Patrono: a) qualora non vi sia prestazione d'opera, sara' corrisposta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sara' determinata ragguagliandola, a quella corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale contrattuale; b) in caso di prestazione di lavoro in tali giornate festive, sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui al precedente punto a), la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione della percentuale per il lavoro festivo o per il lavoro straordinario festivo; 3) per la festivita' del Santo Patrono: a) qualora non vi sia prestazione d'opera, sara' corrisposta agli operai la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento. Per orario normale giornaliero di stabilimento si intende quello che sarebbe stato prestato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festivita'; b) in caso di prestazione di lavoro in tale giornata, sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui al precedente punto a), la intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per le ore lavorate come in giorno feriale; 4) festivita' della Pasqua: per quanto concerne la ricorrenza pasquale, in relazione alla particolare caratteristica di tale festivita' in via eccezionale, si conviene di corrispondere in coincidenza con essa l'importo di una giornata di intera retribuzione ragguagliata ad otto ore. Il trattamento stabilito ai comma 1) e 2) verra' praticato anche qualora la festivita' coincida con una giornata domenicale o di riposo compensativo. Allorche' due festivita' coincidano o insieme coincidano con la domenica, tale trattamento sara' praticato per ciascuna festivita'. La festivita' del Santo Patrono, nel caso delle suddette coincidenze, sara' spostata ad altro giorno, da stabilirsi mediante accordo fra le parti. Per la sospensione del lavoro coperta (la integrazione o per le sospensioni di lavoro di altra natura (malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ecc.), si richiamano le disposizioni vigenti in materia.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 23
Art. 23. GRATIFICA NATALIZIA A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda e' tenuta a corrispondere al lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto, che per i cottimisti si intende riferita al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane. Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia con orari superiori alle otto ore giornaliere, la gratifica sara' ragguagliata a 25 giornate della retribuzione giornaliera di fatto percepita secondo il proprio orario giornaliero. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso la azienda computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 24
Art. 24. PREMIO DI ANZIANITA' Al lavoratore, sia uomo che donna, che ultimera' presso la stessa azienda il decimo o il quindicesimo od il ventiduesimo anno di anzianita' continuativa, sara' corrisposto una tantum un premio ragguagliato nel primo caso a 125, nel secondo a 125 e nel terzo caso a 150 ore di retribuzione di fatto, indennita' di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore all'atto della maturazione del diritto al premio. Al lavoratore, sia uomo che donna, che ultimera' presso la stessa azienda il decimo o il quindicesimo od il ventiduesimo anno di anzianita' continuativa, sara' corrisposto una tantum un premio ragguagliato nel primo caso a 125, nel secondo a 125 e nel terzo caso a 150 ore di retribuzione di fatto, indennita' di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore all'atto della maturazione del diritto al premio. I premi di cui al comma precedente ed alla seguente norma transitoria assorbono, fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende. Nel caso in cui il lavoratore venga licenziato non per motivi disciplinari, successivamente al compimento del nono o del quattordicesimo o del ventunesimo anno di anzianita', l'importo del premio di anzianita' che gli sarebbe spettato al compimento del decimo, o del quindicesimo o del ventiduesimo anno sara' versato dall'azienda alle istituzioni assistenziali o previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua di Malattia. Tuttavia, se la cessazione del servizio e' causata dal decesso del lavoratore, oppure ha luogo quando questi ha gia' acquisito il diritto alla pensione legale di vecchiaia, il premio di cui al precedente comma sara' versato al lavoratore stesso o ai suoi aventi diritto. Norma transitoria all'art. 24. Al lavoratore che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbia gia' ultimato, in servizio presso la stessa azienda, il quindicesimo anno di anzianita' ma, non il ventesimo, verra' corrisposto sotto la stessa dara il secondo premio di anzianita' in ore 125 di retribuzione di fatto, indennita' di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore alla data di applicazione del contratto stesso. Al lavoratore che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbia gia' ultimato, in servizio presso la stessa azienda, il ventesimo anno di anzianita' ed abbia gia' fruito del premio di anzianita' di 250 ore, verra' corrisposta una tantum al ventiduesimo anno di anzianita' una somma pari a 25 ore di retribuzione di fatto, indennita' di contingenza compresa. Al lavoratore che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbia gia' ultimato, in servizio presso la stessa azienda, il ventiduesimo anno di anzianita' ed abbia gia' fruito del premio di anzianita' di 250 ore, verra' corrisposta una tantum sotto la stessa data una somma pari a 25 ore di retribuzione di fatto, indennita' di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore alla data di applicazione del contratto.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 25
Art. 25. INDENNITA' PER LAVORAZIONI NOCIVE, O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose e' stabilito da apposito allegato al presente contratto, di cui e' parte integrante.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 26
Art. 26. CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE Il pagamento delle retribuzioni verra' effettuato a settimana o a quindicina o a mese, secondo le consuetudini dell'Azienda. Quando la retribuzione viene effettuata a mese, dovra' essere concesso un acconto quindicinale fino al 90 per cento della retribuzione stessa. All'atto del pagamento della retribuzione verra' consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificati: il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonche' le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, assegni familiari, ecc.) e la elencazione delle trattenute. Tale busta o prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci. Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o piu' elementi costitutivi della retribuzione, dovra' essere intanto corrisposta, al lavoratore la parte di retribuzione non contestata, contro rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 27
Art. 27. RECLAMI SULLA PAGA Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento; il lavoratore che non vi provvede, perde ogni diritto per cio' che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa. Gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dall'operaio entro un anno dal giorno del pagamento affinche' il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 28
Art. 28. FERIE Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione giornaliera di fatto percepita in servizio, secondo i termini sottoindicati: giorni 12 (pari a 96 ore) per gli aventi anzianita' di servizio da 1 a 7 anni compiuti; giorni 14 (pari a 112 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 7 e fino ai 15 anni compiuti; giorni 16 (pari a 128 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 15 e fino ai 22 anni compiuti; giorni 18 (pari a 144 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 22 anni compiuti. Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo la retribuzione giornaliera di fatto si intende riferita al media di guadagno realizzata nelle ultime due quindicine o quattro settimane. Ai lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia verra' corrisposta la retribuzione giornaliera di fatto percepita secondo il proprio orario per il numero di giorni stabilito per le varie anzianita' previste nel presente articolo. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e il relativo pagamento dovra' essere fatto in via anticipata a chi ne fara' richiesta. Le festivita' previste dal precedente art. 17 che cadono in tal periodo non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre e' consentito che si faccia luogo o ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento dell'indennita' come specificato al successivo comma settimo. La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze del servizio. Il lavoratore puo' chiedere il godimento delle ferie dell'anno feriale di maturazione. Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione (indennita' di contingenza compresa). In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto alla liquidazione del dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di un anno feriale incompiuto, sempreche' non abbia gia' usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sara' tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 31. A norma del secondo comma dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, perdurando la situazione prevista da detto accordo, e' consentita la sostituzione del godimento delle ferie con il corrispondente indennizzo fino ad un massimo di sei giorni.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 29
Art. 29. CONGEDO MATRIMONIALE Per il caso di matrimonio si fa rimando alle norme dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941, sulla disciplina della materia. In tale modo il lavoratore usufruira' di un congedo di giorni 8, peraltro elevabile a sua richiesta fino a giorni 12. Il trattamento economico di cui al contratto interconfederale predetto viene integrato fino alla misura di dodici giorni di intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) qualunque sia la durata del congedo. Nel caso in cui l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali, sia in rapporto alla durata del permesso, che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo s'intendera' sostituito, fino alla concorrenza, dal nuovo trattamento interconfederale. Per i giorni festivi di cui alle lettere b) e c) delle art. 17 e le festivita' infrasettimanali cadenti nei dodici giorni del periodo stabilito come congedo matrimoniale sara' corrisposto, in aggiunta al trattamento economico previsto per il congedo predetto, quello per le festivita'. Per gli operai che, avvalendosi della norma prevista dal contratto, abbiano rinunciato al godimento di tutto o parte del periodo previsto come congedo matrimoniale percependo il relativo trattamento economico, la ricorrenza di una o piu' festivita' nel periodo relative alla durata del congedo stesso non puo' implicare, ne] caso in cui l'operaio presti la sua opera nel giorno della festivita' la corresponsione di un trattamento economico complessivo per i vari titoli (congedo, festivita', lavoro prestato) superiore alle due giornate di retribuzione.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 30
Art. 30. SERVIZIO MILITARE Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinata dal [D.L. del C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legge:1946-09-13;303), a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso la azienda ai soli effetti dell'art. 47 sull'indennita' di licenziamento e sempreche' il lavoratore non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto, oltreche' alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo. Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, il lavoratore e' tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto il lavoratore puo' essere considerato dimissionario.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 31
Art. 31. TRASFERTA All'operaio in missione per esigenze di servizio, la azienda corrispondera': a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto; b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'operaio ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennita' pari al 50 per cento della retribuzione giornaliera (comprensiva della indennita' di contingenza) se la missione dura oltre le ore 12 e sino alle ore 24. Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra verra' calcolata moltiplicando il 50 per cento della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione. Il trattamento di cui al comma d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni o impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno rimunerate come straordinario. Nei casi in cui l'operaio venga inviato in missione presso altra localita' o sede di lavoro per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera, d) dopo il primo mese, verra' corrisposta nella misura del 35 per cento e, dopo il secondo mese, nella misura del 20 per cento. La indennita' di cui alla lettera d) sara' corrisposta nella misura del 20 per cento quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che l'operaio normalmente disimpegna. La indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'operaio la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 32
Art. 32. TRASFERIMENTO Al lavoratore trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda, situato in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con la azienda, delle spese per il trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonche' delle spese per il trasporto delle masserizie. Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, e per se' e per i familiari che lo seguono nel trasferimento, l'indennita' di trasferta di cui all'art. 31 punto d). In aggiunta gli deve essere corrisposta se celibe, una indennita' di trasferimento, commisurata a 15 giorni dell'intera retribuzione giornaliera (indennita' di contingenza compresa) che andra' a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia una indennita' commisurata a 30 giorni di retribuzione (indennita' di contingenza compresa). Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per l'abitazione lasciata. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha dito, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dall'art. 47 della presente regolamentazione. Chiarimento a verbale Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si e' inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 33
Art. 33. IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori. In particolare l'azienda: 1) sottopone il lavoratore a visita medica al momento della assunzione, al fine di accertarne preventivamente l'idoneita' alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno; 2) sottopone - ove lo ritenga, opportuno o quando i singoli interessati lo richiedano - i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese tra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche; 3) e' tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., sono forniti a cura e a carico dell'azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza; 4) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto. Da parte sua il lavoratore e' tenuto all'osservanza scrupolosa, delle prescrizioni che, nell'osservanza della legge, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare e' tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresi' la perfetta conservazione dei mezzi stessi. L'azienda curera' che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione. Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 34
Art. 34. INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza, e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attivita' lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perche' possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovra' immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perche' questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso. Per il rimanente; nel caso di malattia o di infortunio professionali, il lavoratore dovra' attenersi alle istruzioni previste nell'art. 35 sul trattamento di malattia ed infortunio non professionali, mentre a lui compete il trattamento dallo stesso art. 35 stabilito. Nel caso di interruzione del servizio per le cause di cui al presente articolo, la garanzia della conservazione del posto di cui all'art. 35 e' elevata come minimo a mesi dieci. Al termine del periodo dell'invalidita' temporanea, come anche al termine del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione il lavoratore deve presentarsi alla Direzione dello stabilimento per ricevere le disposizioni relative alla ripresa del lavoro. I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 35
Art. 35. TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO L'assenza per malattia e per infortunio, possibilmente, deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio della assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio. Nell'occasione e nel prosieguo dell'assenza, l'azienda ha facolta' di far accertare lo stato di salute del dipendente mediante visita sanitaria di un medico di sua fiducia. Avvenendo la interruzione del servizio per malattia ed infortunio, sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (esempio ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.) il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini: 1) mesi 6 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni; 2) mesi 8 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 5 e fino ai 15 anni; 3) mesi 10 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 15 anni. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine di conservazione del posto ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro dovra' corrispondere al lavoratore le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento. Per quanto concerne l'assistenza, e il trattamento in caso di malattia od infortunio nonche' i doveri del lavoratore durante l'interruzione del servizio si rimanda alle esistenti disposizioni di legge o contrattuali in materia.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 36
Art. 36. TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla [legge 26 agosto 1950, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860), sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni. - All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici alle quali siano corrisposte le indennita' stabilite dall'accordo per le lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste da predetto accordo, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, l'indennita' da essa percepita ai sensi dell'accordo stesso. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e' in loro facolta' di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dallo stesso presente articolo. Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e per puerperio avvenga una malattia si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 35 della presente regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempreche' dette disposizioni risultino piu' favorevoli alle lavoratrici. La interruzione del servizio per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianita' di servizio limitatamente al periodo di conservazione del posto. Qualora per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio intervenissero norme di carattere generale, di legge o di contratto, il trattamento di cui al presente articolo e' assorbito e sostituito, fino alla concorrenza, dal trattamento economico che sara' disposto con dette norme.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 37
Art. 37. DISCIPLINA AZIENDALE Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale. Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare. In armonia con la dignita' personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'. L'azienda avra' cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore e' tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessita'.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 38
Art. 38. INIZIO E FINE DEL LAVORO L'inizio e la fine del lavoro sono regolati come segue: il primo segnale e' dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro e significhera' l'apertura dell'accesso allo stabilimento; il secondo, segnale e' dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; il terzo segnale e' dato all'ora precisa per l'inizia del lavoro ed in tal momento il lavoratore deve trovarsi al suo posto di lavoro. Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sara' effettuato a partire da mezz'ora, dopo l'orario normale di ingresso nello stabilimento, sempreche' il ritardo non superi la mezz'ora stessa. La cessazione del lavoro e' annunciata da un unico segnale: nessun lavoratore potra' cessare il lavoro prima dell'emissione del segnale stesso.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 39
Art. 39. PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA A meno che non vi sia un esplicito permesso, non e' consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro. - Il lavoratore licenziato o sospeso non puo' entrare nello stabilimento se non e' autorizzato dalla Direzione. Durante le ore di lavoro nessun lavoratore puo' lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suo capo immediato nella prima mezz'ora di lavoro. Il permesso richiesto ed ottenuto per l'uscita nella prima mezz'ora di lavoro non consente la decorrenza della retribuzione per la prestata trazione di ora di lavoro. In via eccezionale il permesso di uscita puo' essere richiesto in qualsiasi momento dell'orario di lavoro: in tal caso al lavoratore compete la retribuzione della durata del lavoro effettivamente Prestato.
CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-art. 40
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