DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1262

Type DPR
Publication 1960-08-28
Ultimo aggiornamento 1960-11-08
State In force
Source Normattiva
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Art. 2. Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle disposizioni del presente accordo vengono ripartiti nei seguenti gruppi: 1° lavoratori esposti all'azione di sostanze ad elevato grado di tossicita', allorche' nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche); 2° lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicita' di medio grado o di sostanze irritanti, allorche', nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne intossicazioni o persistenti lesioni della 3° lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicita' di grado minore o di sostanze meno irritanti, allorche', nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi o delle mucose. nonche' lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose. Casi eccezionali di concorso di piu' elementi sfavorevoli, di nocivita', possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura della indennita'. Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, l'assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l'assegnazione effettuata agli stessi fini degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensi' sara' determinata dalle specifiche modalita' e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi. Le indennita', da corrispondere ai lavoratori aventi diritto sono le seguenti, a partire dal 10 novembre 1958: 1° gruppo L. 23,25 orarie 2° gruppo L. 13,55 orarie 3° gruppo L. 9,70 orarie

CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Allegato 1-art. 3

Art. 3. Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.

CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Allegato 1-art. 4

Art. 4. Le indennita' di cui all'articolo 2 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo articolo 9. Le suddette indennita' non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Esse saranno aggiornate di sei mesi in sei mesi al 1 gennaio ed al 1 luglio, nella misura percentuale in cui sara' variato nel semestre precedente il minimo per il manovale comune, aumentato dell'indennita', di contingenza, da calcolarsi sulla media delle variazioni intervenute nello stesso periodo per le citta' di Torino, Milano, Terni e Foggia.

CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Allegato 1-art. 5

Art. 5. Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero piu' le condizioni per le quali l'indennita' era stata concordata, si fara' luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione della indennita'.

CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Allegato 1-art. 6

Art. 6. Le indennita' di cui all'articolo 2 devono essere corrisposte anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che da' diritto alla indennita' purche' questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque le indennita' devono essere corrisposte solo per le ore di effettiva permanenza nei reparto. Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sara' determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell'indennita'.

CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Allegato 1-art. 7

Art. 7. L'incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati tra le Associazioni Nazionali di Categoria sono riportati negli allegati accordi integrativi. In caso di controversia sara' esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale Commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle parti. Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facolta' di forfetizzare in misura giornaliera o mensile, d'intesa con gli interessati, le indennita' ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.

CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Allegato 1-art. 8

Art. 8. Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti economici, anche collettivi, sia stato gia' tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro, oggetto delle presenti norme, le parti o le organizzazioni interessate concorderanno l'adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni del presente accordo, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio. Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.

CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Allegato 1-art. 9

Art. 9. In relazione al precedente art. 4, e' stabilito quanto segue: a) Ferie. - Per i lavoratori che al momento dell'invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui al presente accordo, la competente indennita', sara' computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale. b) Festivita' infrasettimanali e nazionali. - In tali ricorrenze la competente indennita' sara' corrisposta allorche' il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana. c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilita'. Agli effetti di tali istituti la indennita' competente a norma del presente accordo sara' calcolata nella retribuzione, ragguagliandola pero' alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avra' dato nell'anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi. Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facolta' di liquidare la quota di gratifica afferente alle indennita' in parola, o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell'8 per cento sulla indennita' corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente, od a periodi piu' lunghi o a, fine d'anno. d) Indennita' di licenziamento. - Per il lavoratore normalmente addetto alle lavorazioni di cui ai precedenti articoli, la relativa indennita' sara' calcolata nella indennita' di licenziamento ragguagliandola pero' alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avra' dato nelle lavorazioni di cui si tratta negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato. e) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi della indennita' del primo gruppo di cui all'art. 2, i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l'indennita' stessa sara' mantenuta nella misura prevista per il 19 gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.

CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Allegato 1-art. 10

Art. 10. Per i lavoratori ausiliari di cui all'art. 6 (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennita' da computarsi per ogni giorno di ferie e di festivita' infrasettimanali e nazionali, s'intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.

CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Allegato 1-art. 11

Art. 11. Il presente allegato e parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

CCNL industria del laminato trasparente di viscosa-Accordo integrativo

ACCORDO INTEGRATIVO In relazione all'art. 7 delle Norme per le lavorazioni nocive o svolgentisi in condizioni ambientali particolarmente gravose, i lavoratori vengono incasellati come segue: 1° Gruppo: Addetti ai baratti. Piombisti. 2° Gruppo: Addetti allo scarico a mano del solfuro e di altre sostanze nocive (ipoclorito, acido solforico e simili) per le ore intere effettivamente prestate in tale lavoro. Addetti alla filtrazione viscosa (cantina viscosa). Addetti alla filatura (dal bagno di coagulo all'essiccatoio). Addetti ai bagni di filatura. Addetti al reparto lavorazione impermeabili di cellofan. 3° Gruppo: Addetti allo scarico delle presse di bagnatura in quanto eseguito a mano. Addetti alla soluzione soda fusa e travaso manuale soda liquida da fusti. Addetti al lavaggio manuale tele. Addetti ai mescolatori.

CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Allegato 2-art. 1

ALLEGATO 2 NORME PER IL PREMIO DI PRODUZIONE Nel concorde intendimento che il premio di produzione interessi i lavoratori ad una maggiore e migliore produzione si conviene quanto segue in applicazione dell'art. 8, parte comune, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 10 novembre 1958. Art. 1. A tutti i lavoratori verra' corrisposto un premio calcolato in percentuale sui minimi di paga contrattuale di cui alle tabelle salariali e stipendiali, da liquidarsi mensilmente in rapporto alle ore di lavoro effettivamente prestate da ogni singolo lavoratore.

CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Allegato 2-art. 2

Art. 2. Il premio viene fissato nelle seguenti misure massime (salvo quanto disposto dall'art. 5) riferita alla produzione massima consentita dagli impianti in ogni singolo stabilimento: del 4,00% per il personale operaio maschile; del 3,50% per il personale operaio femminile; del 5,50% per gli impiegati di 3ª cat. A e B e qualifiche speciali di 2° grado; del 7,00% per gli impiegati di 2ª cat. e qualifiche speciali di 1° grado; dell'8,00% per gli impiegati di 1ª cat. Tale misura sara' proporzionalmente ridotta in relazione alla produzione effettivamente realizzata mensilmente e precisamente si conviene che qualora la produzione venga ridotta fra il 25 e il 50% della massima capacita' produttiva degli impianti il premio verra' ridotto del 50%. Per produzioni effettive comprese fra lo 0 e il 25% della suddetta massima capacita' produttiva degli impianti il premio si annulla.

CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Allegato 2-art. 3

Art. 3. La produzione massima consentita dagli impianti di ogni singolo stabilimento nonche' la produzione effettiva vengono determinate in peso alla uscita delle macchine di filatura. In caso di installazione di nuovi impianti o di modifica, di impianti esistenti o di processi tecnologici, la massima capacita' produttiva sara' stabilita in base alla nuova situazione determinata da dette installazioni o modifiche, mediante accordi fra le parti.

CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Allegato 2-art. 4

Art. 4. Le percentuali del premio da applicare sui minimi contrattuali dei lavoratori addetti alle Sedi Centrali saranno calcolate sul rapporto tra la somma delle produzioni effettive rispetto alla somma delle produzioni massime consentite dagli impianti di tutti gli stabilimenti della Societa', per lavoratori classificati in identiche categorie sindacali. Quelle dei lavoratori addetti ai laboratori sperimentali saranno le stesse stabilite negli stabilimenti ove detti laboratori hanno la loro sede.

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Art. 5. Il premio di cui all'art. 1, nella percentuale risultante dall'applicazione dell'art. 2, verra' corrisposto nella misura di: 100% agli operai appartenenti al 1° gruppo 80% agli operai appartenenti al 2° gruppo 70% agli operai appartenenti al 3° gruppo A) appartengono al 1° gruppo gli operai a) addetti alla preparazione viscosa (alcali cellulosa, soda e recupero soda, solfuro, maturazione e filtrazione viscosa); b) addetti alla filatura; c) addetti ai reparti di finitura (rismatura, prima bobinatura e cernita) non lavoranti a cottimo od a premio; d) operai specializzati, qualificati e comuni delle officine di manutenzione; e) operai specializzati, qualificati e comuni addetti a servizi centrali (aria, acqua, freddo, vapore, energia); f) addetti ai laboratori chimici di fabbrica. Dai punti a), b), c) sono esclusi i manovali nonche' gli operai ed operaie addetti alle operazioni di pulizia. B) appartengono al 20 gruppo gli operai: a) operai dei punti a), b), c) (manovali e donne addette alla pulizia) non compresi nel 1° gruppo; b) manovali, apprendisti e garzoni non compresi nei punti d) ed e) del 1° gruppo; c) addetti ai laboratori sperimentali (laboratori centrali) chimici e tessili, ivi compresi gli addetti agli impianti sperimentali e di prodotti accessori (preparazione tele e recupero soda, produzione idrogeno, ossigeno, ecc.); d) addetti ai magazzeni prodotti e materiali e scorte; e) addetti alla preparazione e riparazione tele da filtrazione; f) addetti ai servizi edili (muratori, carpentieri, isolazionisti, catramisti, ecc. e relativi aiuti e garzoni); g) addetti alle rilavorazioni dei prodotti finiti (confezioni, stampe, ecc.). Operai di reparti di rilavorazione lavoranti a cottimo od a premio. Per la maestranza addetta ai reparti di rilavorazione del prodotto finito (confezioni, stampa, ecc.) lavorante a cottimo fisso o variabile, il premio di produzione, nella misura dell'80% della percentuale massima, sara' riferito ai minimi contrattuali di paga base. C) appartengono ai 3° gruppo gli operai: a) addetti ai servizi generali ed ai trasporti, personale di sorveglianza in genere, fattorini, pompieri, addetti alle mense, spacci, asili nido, infermeria, giardinieri, addetti all'ENAL, addetti alla pulizia spogliatoi, bagni, docce, addetti alle abitazioni, ecc. b) personale operaio non contemplato nei punti precedenti. Per gli impiegati e le categorie speciali la misura differenziata del suddetto premio viene fissata dalla seguente tabella: 1° gruppo Tecnici Amministrativi Impiegati di 3ª cat. (A e B) e qualifiche speciali di 2° grado 65 % 60 % 2° gruppo Impiegati di 20 cat. e qua- lifiche speciali di 10 grado 60 % 55 % 3° gruppo Impiegati di 1ª categoria 42 % 40 %

CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Allegato 2-art. 6

Art. 6. Eventuali trasferimenti di quote di contingenza sui minimi contrattuali di paga e stipendio non saranno considerati ai fini dell'applicazione del premio. Il premio di produzione non assorbe alcun premio ne' assegno corrisposto, ne' gli aumenti di merito, ne' altre eccedenze sui minimi contrattuali sotto qualsiasi titolo concessi.

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Art. 7. Verra' considerato il premio di produzione ai soli fini ferie. Ai lavoratori aventi 12 mesi compiuti di anzianita' verra' corrisposto a titolo di complemento della gratifica natalizia o della 13ª mensilita', una somma pari al 6,5% del minimo contrattuale per le ore normali effettuate nel mese di dicembre, tenendo conto degli scomputi per i vari gruppi giusti quanto stabilito all'art. 5; ai lavo ratori che non abbiano compiuto i 12 mesi competono i relativi dodicesimi per il servizio prestato. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi di tale complemento; in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la base di valutazione sara' determinata dalla media delle ore effettuate nell'ultimo mese di paga.

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Art. 8. L'applicazione del premio di produzione nell'ambito dello stabilimento sara' controllata dalla C.I. la quale potra' avvalersi dell'ausilio di tecnici dello stabilimento stesso.

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Art. 9. La determinazione della capacita' produttiva massima degli impianti verra' stabilita dai tecnici della Direzione e dai rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito dello stabilimento.

CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Allegato 2-art. 10

Art. 10. Le presenti norme sono allegate e fanno parte integrante del Contratto collettivo nazionale di lavoro 10 novembre 1958 di cui ne seguiranno le sorti. Visti il contratto, le tabelle e gli allegati 1 e 2 che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale SULLO

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