LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1265

Type Legge
Publication 1960-10-20
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È istituito il "Fondo di assistenza per i finanzieri", al quale viene conferita la personalità giuridica. Esso è posto sotto la vigilanza del Ministro per le finanze ed ha sede in Roma, presso il Comando generale della Guardia di finanza.

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