DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1271

Type DPR
Publication 1960-08-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo di lavoro 20 gennaio 1959, e relative tabelle, per il personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione, stipulato tra l'Associazione Nazionale Autoservizi in Concessione, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Autoferrotranvieri e Internavigatori, la Federazione nazionale Autoferrotranvieri ed Internavigatori, la Federazione Nazionale autonoma Autoferrotranvieri; e' in pari data, tra l'Associazione Nazionale Autoservizi in Concessione, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Autoferrotranvieri ed Autointernavigatori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 38 del 27 gennaio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo di lavoro 20 gennaio 1959, relativo al personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese private esercenti autoservizi in concessione.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1960

Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 148. - VILLA

CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati-art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DEL 20 GENNAIO 1959 PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE PRIVATE ESERCENTI AUTOSERVIZI IN CONCESSIONE Addi', 20 gennaio 1959 tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTOSERVIZI IN CONCESSIONE (A.N.A.C.), rappresentata dal proprio Presidente On. Prof. Giuseppe Vedovato, dal Segretario Generale avv. Valerio Jacobini e dai seguenti Componenti la Commissione Sindacale Comm. Rag. Enrico Ferrari, Ing. Luigi Cecala, il Sig. Enzo Cervolini Forlini, Dr. Ludovico Cagnoli, Geom. Franco Toniolo, Dr. Bruno Trapolin, Dr. Aldo Valle, Dr. Renato Testori, Dr. Massimo Fabio, Dr. Egidio Marcolin, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, in persona dell'Avv. Enzo Bajocco e la FEDERAZIONE ITALIANA AUTOFERROTRANVIERI E INTERNAVIGATORI (C.G.L.L.), rappresentata dai Segretari Nazionali Guido Antonizzi, Lamberto Mancini, Mario Torricini, dal Vice Segretario Attilio Bennati, assistiti dal Sig. Aldo Melucci la FEDERAZIONE NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI ED INTERNAVIGATORI ADERENTE ALLA C.I.S.L., rappresentata dal segretario Generale Prof. Giulio Martelli, dal Segretario Nazionale Lauro Morra, dal Vice Segretario Rag. Angelo Alfano e dai Signori Vincenzo Guidotti e Nino Arman, assistiti dal Dr. Ing. Salvatore Bruno; la FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA AUTOFERROTRANVIERI (U.I.L.), rappresentata dal Segretario Sig. Luigi Chiucini, dai Vice Segretari Rag. Carlo Caimmi e Sig. Francesco Raffaele, assistiti dai Signori Luciano Durante, Poggelli Steno, Angelo Maggi e dal Dr. Raffaele Vanzi, Segretario della Unione italiana del Lavoro. Addi', 20 gennaio 1959 tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTOSERVIZI IN CONCESSIONE (A.N.A.C.), rappresentata dal proprio Presidente On. Prof. Giuseppe Vedovato, dal Segretario Generale avv. Valerio Jacobini e dai seguenti Componenti la Commissione Sindacale Comm. Rag. Enrico Ferrari, Ing. Luigi Cecala, il Sig. Enzo Cerolini Forlini, Dr. Ludovico Cagnoli, Geom. Franco Toniolo, Dr. Bruno Trapolini, Dr. Aldo Valle, Dr. Renato Testori, Dr. Massimo Fabio, Dr. Egidio Marcolin, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, in persona dell'Avv. Enzo Bajocco e la FEDERAZIONE NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI ED AUTOINTERNAVIGATORI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal reggente la Segreteria Enrico Bruni assistito dal Sin. Magnagno per gli impiegati e dai Sigg. Evelino Vaudi e Pilotti Emilio per gli operai. Si sono stipulati i presenti contratti collettivi di lavoro da valere per gli impiegati e per gli operai dipendenti da imprese esercenti autoservizi in concessione. CONTRATTO IMPIEGATI Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale sara' specificato: 1) la data di assunzione; 2) la categoria alla quale l'impiegato viene assegnato a norma dell'art. 3 e in modo sommario le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico relativo; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova; 5) il luogo del lavoro. L'azienda puo' far sottoporre preventivamente a visita medica l'impiegato da assumere. Per il collocamento si seguono le norme di legge sulla domanda e offerta di lavoro relative agli impiegati. All'atto dall'assunzione l'impiegato dovra' presentare i seguenti documenti: 1) carta di identita' o documento equivalente; 2) libretto di lavoro; 3) tessere e libretto per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso; 4) stato di famiglia ed altri documenti richiesti particolari disposizioni; 5) dichiarazione, a pena di decadenza, delle eventuali benemerenze nazionali, da documentare nel piu' breve tempo possibile, specificando se l'impiegato abbia goduto precedentemente dei benefici relativi presso al tre Aziende.

CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati-art. 2

Art. 2. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti della indennita' di cui all'articolo 37 si considera come contratto a tempo indeterminato sia il primo contratto a termine, sia la rinnovazione o proroga di esso che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine il lavoro per cui lo impiegato fu assunto in servizio oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennita' di licenziamento. Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.

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Art. 3. CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIEGATI Gli impiegati sono classificati come sotto indicato in categorie distinte a seconda della natura delle mansioni richieste od esplicate: 1ª Categoria, tecnici-amministrativi. Appartengono alla prima categoria gli impiegati di concetto con funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali impartite dai dirigenti aziendali o comunque con equivalenti mansioni di concetto di particolare importanza e delicatezza. 2ª Categoria, tecnici-amministrativi. Appartengono al la seconda categoria gli impiegati con mansioni di concetto. 3ª Categoria, tecnici-amministrativi: Gruppo A) - appartengono al gruppo A) della terza categoria gli impiegati con mansioni d'ordine; Gruppo B) - appartengono al gruppo B) della terza categoria gli impiegati d'ordine con mansioni che non richiedano alcuna particolare preparazione, esperienza e pratica, d'ufficio.

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Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi per gli impiegati di prima categoria e a 3 mesi per quelli delle altre categorie. Il periodo di prova, e' ridotto rispettivamente a 3 mesi e a 2 mesi per i seguenti impiegati: a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende; b) per i tecnici che, con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attivita'. L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non ne e' ammessa ne' la protrazione ne' la rinnovazione. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego puo' avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso, ne' l'obbligo della indennita' di licenziamento. Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione dell'impiegato diviene a tempo indeterminato e la anzianita' di servizio decorrera' dal giorno dell'assunzione stessa. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti gli obblighi e i diritti previsti dal presente contratto, salvo che non sia diversamente disposto e comunque ad eccezione dei diritti ed obblighi relativi alle norme sulla previdenza, le quali pero', dopo il superamento del periodo stesso, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione. Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto o non seguito da conferma, l'azienda e' tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato, qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta, per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dell'impiegato di prima, categoria o durante il primo mese nel caso dell'impiegato di seconda e terza categoria. Decorsi tali periodi, l'azienda e' tenuta a corrispondere la retribuzione fino a meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.

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Art. 5. PASSAGGIO DI MANSIONI In relazione alle esigenze aziendali l'impiegato puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico, ne' alcun mutamento sostanziale per la sua posizione morale nei riguardi dell'azienda. Trascorso un periodo di mesi 4 nel disimpegno delle mansioni di prima categoria e di 2 mesi nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, l'impiegato passera' senz'altro a tutti gli effetti alla categoria superiore. Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente, purche' la somma, dei singoli periodi con rispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di 12 mesi per il passaggio alla prima categoria e di 8 mesi per il passaggio alle altre categorie. L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro impiegato assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, ecc., non di luogo al passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione dell'impiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni. All'impiegato comunque destinato a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione minima della sua categoria e quella minima della categoria superiore.

CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati-art. 6

Art. 6. CUMULO DI MANSIONI Agli impiegati ai quali vengono affidate, con carattere di continuita', mansioni pertinenti a diversa categoria o gruppi, sara' attribuita la categoria o il gruppo corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo.

CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati-art. 7

Art. 7. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato, pari ad un anno per ogni 3 anni compiuti di anzianita' con la qualifica di operaio.

CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati-art. 8

Art. 8. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA INTERMEDIA (EX EQUIPARATI) ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA In caso di passaggio dell'intermedio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'intermedio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso da licenziamento e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato, pari a 8 mesi per ogni due anni compiuti di anzianita' con la qualifica di intermedio.

CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati-art. 9

Art. 9. ORARIO DI LAVORO Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l'orario massimo di lavoro non potra' eccedere le otto ore giornaliere o le 48 settimanali. Per il personale addetto al movimento che compia operazioni esclusivamente di vigilanza e disciplina del traffico caratterizzate da discontinuita', l'orario di lavoro e' di 60 ore settimanali ripartite in non piu' di 10 ore giornaliere. Tuttavia le ore di lavoro prestate oltre le 44 ore e fino alle 48 settimanali dagli impiegati a regime normale e oltre le 55 ore e fino alle 60 ore settimanali dagli impiegati aventi mansioni discontinue verranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la corresponsione del 75% di altrettante quote orarie della retribuzione calcolata ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 28 del presente contratto, con l'aggiunta di altrettante quote orarie delle eventuali indennita' continuative e di ammontare determinato. L'applicazione delle norme di cui sopra non deve in ogni caso portale a ridurre gli importi corrisposti antecedentemente al 10 giugno 1954, che fossero eventualmente superiori per qualche qualifica in qualche provincia: tali ultimi importi restano in vigore anche per i nuovi assunti. Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana purche' non si superino le 9 ore giornaliere e le 48 ore settimanali. Per orari settimanali inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato negli altri giorni della settimana, non potra' avvenire oltre le 8 ore giornaliere. Per l'impiegato la cui prestazione e' direttamente connessa con il lavoro degli operai dell'officina puo' adottarsi, ferma restando la durata stabilita il presente articolo, la retribuzione determinata per tali operai. Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente articolo non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli acquisite presso ogni azienda o complesso aziendale.

CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati-art. 10

Art. 10. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI - MAGGIORAZIONI E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell'articolo 9. E' considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 21 e le ore 6 del mattino. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall'art. 12. Il lavoro straordinario ha carattere eccezionale; tuttavia nessun impiegato puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno (feriale): 25 % 2) lavoro straordinario notturno(feriale) 50 % 3) lavoro notturno compreso in turni avv- icendati.............................. 15 % 4) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati........................... 30 % 5) lavoro in giorni festivi: per prime otto ore.................... 50 % per le successive..................... 60 % 6) lavoro straordinario notturno festivo. 75 % Le percentuali di maggiorazione di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 28 e non sono comulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Nel caso di lavoro straordinario e festivo, all'impiegato competono, per le ore di lavoro prestate, oltre la retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria di cui ai punti a) e b) dell'art. 28, debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.

CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati-art. 11

Art. 11. RIPOSO SETTIMANALI L'impiegato ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica. Sono fatte salve le deroghe ed eccezioni di legge. Gli impiegati, che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato. In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l'impiegato avra' diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita all'art. 10 per il lavoro festivo, sempreche' non sia stato preavvisato entro il 5° giorno precedente.

CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati-art. 12

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