DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1272

Type DPR
Publication 1960-08-28
Ultimo aggiornamento 1960-11-09
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 novembre 1956, e relative tabelle, per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'estrazione, la compressione, il trasporto e la distribuzione del metano, stipulato tra l'Associazione Mineraria italiana - Gruppo Nazionale Produttori e Trasportatori di Idrocarburi - e il Sindacato italiano Lavoratori del Petrolio, il Sindacato Petrolieri e Metanieri, l'Unione italiana Lavoratori Petrolieri e Metanieri; e, in pari data, tra l'Associazione Mineraria italiana Gruppo Nazionale Produttori e Trasportatori di Idrocarburi - e il Sindacato Nazionale Lavoratori Petrolieri e Metanieri, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 55 del 17 marzo 1960, del contratto collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 novembre 1956, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'estrazione, la compressione, il trasporto e la distribuzione del metano, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cost stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'estrazione, la compressione, il trasporto e la distribuzione del metano.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1960

Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 142. - VILLA

CCNL del 20 novembre 1956-art. 1

CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DEL 20 NOVEMBRE 1956 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ESTRAZIONE, LA COMPRESSIONE, IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE DEL METANO Addi' 20 novembre 1956 in Roma, tra L'ASSOCIAZIONE MINERARIA ITALIANA - GRUPPO NAZIONALE PRODUTTORI E TRASPORTATORI DI IDROCARBURI, rappresentata dal Capo del Gruppo Avv. Bruno Saccomani', assistito dal Segretario Generale Dott. Federico Squarzina, dal Rag. Raoul Romoli e dall'Avv. Vito Ficarelli, con l'intervento di una delegazione industriale composta dai Sigg.: Ing. lino Minucci, Dott. Rinaldo Pavanelli e Bag. Guido Guggi, assistiti dall'Avv. Luigi Cattozzo, Direttore dell'Associazione Industriali della provincia di Rovigo; e il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI DEL PETROLIO (S.I.L.P.), rappresentato dal Segretario Generale Responsabile Dott G.B. Trespidi, dai Segratari Generali Rag. Claudio Pontacolone, Sig. Ugo Ughi, Geom. Emilio Di Falco e dal Sig. Renato Falciani, membro del Comitato Esecutivo; il SINDACATO PETROLIERI a MITANIERI (S.P.E.M.), rappresentato dal Segretario Nazionale Sig. Guglielmino Beghi e dai Segretari Aggiunti Sigg. Adalberto Bazzoni e Adelio Bernardi; l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI PETROLIERI E METANIERI (U.I.L.P.E.M.); rappresentata dal Segretario Sig. Sergio Serena e dal Dott. Tullio Repetto. Addi', 20 novembre 1956 in Roma, tra l'ASSOCIAZIONE MINERARIA ITALIANA - GRUPPO NAZIONALE PRODUTTORI E TRASPORPTATORI DI IDROCARBURI, rappresentata dal Capo del Gruppo Avv. Bruno Saccomani, assistito dal Segretario Generale Dott. Federico Squarfina, dal Bag. Raoul Romoli e dall'Avv. Vito Ficarellil con l'intervento di una delegazione industriale composta dai Sigg.: Ing. Gino Minucci, Dott. Rinaldo Pavanelli e Raq. Guido Guaggi, assistiti dall'Avv. Luigi Cattozzo, Direttore dell'Associazione Industriali della provincia di Rovigo; il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI PETROLIERI E METANIERI (S.N.A.L.P.E.M.), aderente alla C.I.S.N.A.L., rappresentato dal suo Segretario Nazionale Sig. Verledo Guidi e dai Sigg. Umberto Ghiasso, Archimede Orlando e Ercole Monti, con l'intervento della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), nella persona del Segretario Confederale Sig. Enrico Bruni; e' stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'estrazione, la compressione, il trasporto e la distribuzione del metano. PARTE PRIMA REGOLAMENTAZIONE COMUNE PER GLI APPARTENENTI ALLE QUALIFICHE: OPERAIA, INTERMEDIA, IMPIEGATIZIA Art. 1. SFERA DI APPLICABILITA' DEL CONTRATTO Il presente contratto nazionale collettivo di lavoro disciplina i rapporti che intercorrono tra le aziende esercenti la estrazione, la compressione, il trasporto e la distribuzione del metano ed i lavoratori di ambo i sessi da esse dipendenti e regola esclusivamente il lavoro ad economia. Dichiarazione a verbale. Si precisa che la dizione "distribuzione del metano" che ricorre nell'art. 1 e nella intestazione del contratto deve intendersi riferita ad aziende che svolgono oltre la distribuzione almeno una delle altre attivita' enunciate (estrazione - compressione - trasporto a mezzo metanodotti). "Il S.I.L.P., lo S.P.E.M. e la U.I.L.P.E.M. dichiarano che non intendono impegnare al presente contratto I lavoratori della Societa' Petrolifera italiana (S.P.L), in quanto i rapporti degli stessi devono essere regolati, per il carattere dell'attivita' industriale della S.P.I. e per i precedenti contrattuali, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 marzo 1956 per gli addetti all'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione e alla distribuzione di prodotti petroliferi. "L'Associazione Mineraria italiana Gruppo Nazionale Industriali degli Idrocarburi - dichiara che, annoverando fra i propri soci la Societa' Petrolifera italiana, la quale esercita, permessi di ricerca e concessioni per idrocarburi, ha inteso trattare con chi ha trattato e definito il presente contratto, anche per la predetta Societa', non avendo ravvisato i motivi per la esclusione della Societa' stessa dall'osservanza di un contratto che, interessa tutte le imprese ad essa aderenti che esercitino l'industria estrattiva degli idrocarburi".

CCNL del 20 novembre 1956-art. 2

Art. 2. ACCORDI INTERCONFEDERALI Gli accordi stipulati tra la Confederazione Generale dell'industria italiana e le Confederazioni dei Lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nelle singole disposizioni, si considerano parte integrante, del presente contratto, quando non siano in contrasto con il contratto stesso.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 3

Art. 3. COMMISSIONI INTERNE Per le Commissioni interne si fa riferimento agli accordi interconfederali in vigore.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 4

Art. 4. DISPOSIZIONI SPECIALI E REGOLAMENTO AZIENDE Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dalla Direzione sempreche' esse non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto. Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua la paga.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 5

Art. 5. TUTELA DELLA MATERNITA' Per il trattamento e la tutela delle lavoratrici in caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge sulla materia.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 6

Art. 6. PERMESSI ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi delle Organizzazioni sindacali saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza, dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopramenzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette tramite le Associazioni territoriali degli industriali, all'Azienda cui il lavoratore appartiene. Al lavoratore che dimostri di essere eletto a cariche pubbliche o sindacali che richiedano una attivita' effettiva a carattere continuativo, e' concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita', non pero' agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilita' e del godimento delle ferie.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 7

Art. 7. ASSENZE E PERMESSI Tutte le assenze dovranno essere giustificato. Le assenze non giustificate potranno essere punite ai sensi degli articoli 14 e 15. Le giustificazioni dovranno essere presentate nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento. In caso di malattia il lavoratore e' obbligato salvo giustificati motivi individuali di impedimento, ad avvertire non oltre le 48 ore l'Azienda, la quale avra' diritto di far constatare la malattia dal medico di sua fiducia. Al lavoratore che ne faccia domanda, l'Azienda puo' accordare, a suo giudizio, brevi permessi.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 8

Art. 8. RECUPERI E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate tra, le aziende e i lavoratori, purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi alla settimana in cui e' avvenuta la interruzione.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 9

Art. 9. PREMI DI LAVORAZIONE O PRODUZIONE Allo scopo di stimolare l'aumento della produzione nelle aziende nelle quali le possibilita' tecniche lo consentano, possono essere istituiti premi di lavorazione o produzione o altre forme di retribuzione ad incentivo, secondo gli accordi che possono intervenire fra le parti direttamente interessate.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 10

Art. 10. MENSE AZIENDALI Si conviene che saranno mantenute le mense esistenti, salva la facolta' di accordi aziendali in proposito.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 11

Art. 11. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Ai lavoratori provenienti da zona non malarica che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona malarica verra' corrisposta una speciale indennita' di L. 24 giornaliera. Le localita' da considerare malariche saranno definite in un successivo accordo fra le parti.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 12

Art. 12. ABITI DA LAVORO Al personale operaio, a quello appartenente alle categorie intermedie, agli impiegati le mansioni dei quali comportino un particolare logorio del vestiario, verra' fornita gratuitamente ogni anno una tuta od altro abito da lavoro da usarsi esclusivamente sul lavoro. Per gli altri indumenti di lavoro, che si rendessero necessari in relazione alle caratteristiche delle singole lavorazioni, saranno determinate in sede aziendale, le modalita' e i limiti del concorso della Azienda per la fornitura individuale al lavoratore.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 13

Art. 13. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le infrazioni disciplinari alle norme del presente contratto e alle altre norme speciali indicate nell'articolo 4, potranno essere punite, a seconda della gravita' delle mancanze, con i provvedimenti seguenti: a) richiamo verbale; b) multa fino all'importo di tre ore di retribuzione; c) ammonizione scritta; d) sospensione dal lavoro fino a tre giorni; e) licenziamento. Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo, al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto alla lettera d). I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del lavoratore devono essere portati a conoscenza dell'interessato.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 14

Art. 14. MULTE E SOSPENSIONI Incorre nei provvedimenti della multa o sospensione il lavoratore: a) che non si presenti al lavoro come previsto all'art. 7 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o anticipi la cessazione senza preavvertirne il superiore diretto o senza giustificato motivo; c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli d) che esegua lavori per conto proprio entro i locali della Azienda, anche se il danno derivante alla Azienda stessa sia lieve; e) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'Azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario e di eventuali irregolarita' nell'andamento del lavoro; f) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene. La multa verra' applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo. L'importo delle multe non costituenti risarcimento di danni, e' devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali o previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa Malattie.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 15

Art. 15. LICENZIAMENTO PER MANCANZE Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro puo' essere inflitto: I) Con la perdita dell'indennita' di preavviso, una non delle altre indennita'. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) assenze ingiustificate prolungate oltre cinque giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in in anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie: b) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con appositi cartelli, la' dove ragioni tecniche di sicurezza consigliano tale divieto, sempreche' l'infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti; c) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; d) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della Azienda; e) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto sul luogo di lavoro, e che rechi grave perturbazione alla vita aziendale; f) recidiva nelle mancanze di cui al punto f) dell'art. 14, sempreche' nella mancanza stessa non si riscontri il dolo; g) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali dell'Azienda con danno dell'Azienda stessa; h) inosservanza degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano gia' stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 14. II) Senza preavviso e senza indennita' di licenziamento. In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'Azienda grave documento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa, perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai macchinari; b) furto o danneggiamento volontario al materiale della Azienda; c) trafugamento di documenti, di disegni, di utensili; d) esecuzione entro i locali dell'Azienda di lavori per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell'Azienda stessa; e) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi; f) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti e comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi; g) recidiva nelle colpe di cui al punto f) dell'art. 14 qualora vi sia dolo.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 16

Art. 16. CERTIFICATO DI LAVORO Ai sensi dell'[art. 2124 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2124) l'Azienda dovra' rilasciare al lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 17

Art. 17. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative e inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Per il personale impiegatizio la previdenza e l'indennita' di anzianita' per licenziamento si considerano costituenti in unico istituto. Ferma restando la inscindibilita' di cui sopra, il presente contratto non modifica la condizioni piu' favorevoli eventualmente praticate dalle singole aziende ai lavoratori in servizio alla data della sua decorrenza.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 18

Art. 18. PREMI Non si esclude la possibilita' che le singole aziende istituiscano eventualmente premi oltre quanto previsto dal presente contratto, secondo gli accordi che intervenissero fra le aziende e gli interessati o fra le Associazioni nazionali di categoria.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 19

Art. 19. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto decorre dal 1 novembre 1950 e avra' durata fino al 31 dicembre 1958. Esso si intendera' successivamente rinnovato di anno in anno qualora non sia stato disdetto da una delle parti contraenti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza. Chiarimento a verbale. Le tabelle dei minimi di salario e di stipendio del presente contratto potranno essere variate, anche in corso di validita' del contratto stesso, ove intervengano accordi di carattere generale che modifichino la situazione retributiva per l'industria.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 20

PARTE SECONDA REGOLAMENTAZIONE PER. GLI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA OPERAIA Art. 20. ASSUNZIONE - DOCUMENTI E VISITA MEDICA L'assunzione dei lavoratori avverra' in base alle disposizioni vigenti sugli Uffici di collocamento regolarmente costituiti, nonche' in base agli accordi che siano stipulati tra le Organizzazioni sindacali competenti. All'atto dell'assunzione l'Azienda comunichera' al lavoratore, normalmente per iscritto, la localita' alla quale e' destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la categoria alla quale e' assegnato e la relativa retribuzione. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti docenti: a) libretto di lavoro; b) tessera e libretto delle assunzioni sociali, in quanto il lavoratore ne sia in possesso; c) carta di identita' o documento equipollente. E' facolta' dell'Azienda il richiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi e dei certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti,-sempreche' il lavoratore ne sia in possesso. L'Azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene. Il lavoratore e' tenuto a dichiarare all'Azienda la residenza ed il domicilio, e a notificarne i successivi mutamenti nonche' a consegnare dopo l'assunzione, se capo famiglia, lo stato di famiglia e gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari. L'assunzione e' subordinata all'esito favorevole della visita medica. Ogni Azienda provvedera' all'affissione in ogni zona di lavoro in luogo visibile di una copia del presente contratto affinche' i lavoratori possano prenderne visione.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 21

Art. 21. PERIODO DI PROVA L'assunzione dell'operaio avviene con un periodo di prova non superiore a: 12 giorni per gli operai specializzati e qualificati; 6 giorni per gli altri operai. Durante il periodo di prova la retribuzione non puo' essere inferiore a quella minima stabilita dal presente contratto per la categoria alla quale il lavoratore e' stato assegnato. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro puo' essere risolto da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, senza preavviso e indennita' e in tal caso l'operaio lascera' senz'altro l'Azienda e avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute. Qualora allo scadere del periodo di prova l'Azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro l'operaio si intendera' confermato in servizio a tutti gli effetti e dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova. Saranno esenti da tale periodo di prova gli operai che precedentemente abbiano prestato servizio presso la stessa Azienda e con le stesse mansioni.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 22

Art. 22. ORARIO DI LAVORO a) La durata normale del lavoro e' quella fissata dalla legge con le deroghe ed eccezioni previste dalla stessa e da eventuali accordi interconfederali; b) L'orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non puo' superare le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dagli accordi interconfederali in materia. - Il salario per la nona e la decima ora dei lavoratori di cui al punto b) e' stabilito nella misura del 40% (quaranta per cento) della normale paga oraria conglobata. Per gli autisti detto salario e' stabilito nella misura del 70% (settanta per cento) della normale paga oraria conglobata.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 23

Art. 23. SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL LAVORO In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nella giornata, non superino i 60 minuti. In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'Azienda trattiene il lavoratore sul luogo del lavoro, questi ha diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, per il prolungamento di tale termine, il lavoratore puo' chiedere il licenziamento con diritto oltre al godimento delle ferie maturate, a tutte le indennita' relative, compresa quella sostitutiva del preavviso.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 24

Art. 24. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale cadra' normalmente, di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende ed ai lavoratori regolati dal presente contratto. Ai lavoratori per i quali e' ammesso a norma di legge, il lavoro nel giorno di domenica, il riposo settimanale puo' essere fissato in giornata non domenicale e si chiamera' riposo compensativo. In caso di modificazione di tale turno di riposo, il lavoratore sara' avvisato almeno 24 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto e salvo casi di forza maggiore, ad una maggiorazione pari a quella fissata per il giorno festivo.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 25

Art. 25. GIORNI FESTIVI a) le domeniche oppure i giorni destinati al riposo compensativo a norma di legge; b) le seguenti festivita': 2 giugno (Fondazione della Repubblica); 25 aprile (Anniversario della liberazione); 1 maggio (Festa del lavoro); 4 novembre (Giorno dell'unita' nazionale); c) le seguenti festivita' infrasettimanali: 1 gennaio (Capo d'anno); 6 gennaio (Epifania); 19 marzo (S. Giuseppe); lunedi di Pasqua; Ascensione; Corpus Domini; 29 giugno (SS. Pietro e Paolo); 15 agosto (Assunzione); 1 novembre (Ognissanti); 8 dicembre (Immacolata Concezione); 25 dicembre (S. Natale); 26 dicembre (S. Stefano). d) il giorno del S. Patrono del luogo dove trovasi la sede di lavoro presso cui il lavoratore presta normalmente la sua opera. Le festivita' di cui alle lettere b) e c) saranno integrate o sostituite con quelle che verranno eventualmente riconosciute a norma di legge. Nelle ricorrenze di cui alle sopra indicate lettere f) e c) agli operai sara' praticato il trattamento economico previsto dalla [legge 31 marzo 1954 n. 90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-03-31;90). Lo stesso trattamento verra' praticato anche nella festivita' dal S. Patrono. Nel caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, nella festivita' del S. Patrono l'Azienda integrera' il trattamento corrisposto dagli Istituti Assistenziali e Previdenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato ammalato o infortunato.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 26

Art. 26. LAVORO A TURNO La direzione potra' stabilire nelle 24 ore due o piu' turni di lavoro. I lavoratori dovranno prestare l'opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito. Essi dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente ai turni di notte. Ai soli addetti ai turno di notte sara' corrisposto un compenso del 10% sulla retribuzione oraria di fatto e sulla quota oraria della contingenza. La retribuzione oraria di fatto da considerare a tale effetto e' costituita da minimo di paga, eventuali aumenti di merito, altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale, eventuale terzo elemento.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 27

Art. 27. LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO FESTIVO LAVORO NOTTURNO E' lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale di cui all'art. 22. E' lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6 del mattino. E' lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche e nelle giornate di riposo compensativo, e nelle festivita' nazionali. Le percentuali di maggiorazione da calcolare sulla retribuzione oraria, determinata, come stabilito all'articolo 26, e sulla quota oraria della contingenza, sono le seguenti: a) 25%; ore successive 30% b) lavoro straordinario notturno 50%; c) lavoro festivo 50%; d) lavoro straordinario festivo 00%; e) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati 35%. Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. La maggiorazione festiva non verra' corrisposta agli operai che godono il riposo compensativo in altro giorno della settimana. Per quanto riflette il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa, riferimento alle norme di legge.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 28

Art. 28. CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI La classificazione degli operai verra' fatta in base alle categorie sotto elencate. Operai specializzati - Sono coloro che compiono lavori od'operazioni di notevole difficolta' o complessita' per la perfetta esecuzione dei quali occorre una capacita' tecnico-pratica che si acquista soltanto con un adeguato tirocinio o mediante adeguata preparazione tecnica. Rientrano in tale categoria, a, titolo di esempio: Capo perforatore di prima - Verricellista - Autista meccanico - Trattorista meccanico - Autotrenista. - Carpentiere provetto - Attrezzista costruttore - Tracciatore meccanico - Montatore meccanico provetto - Alesatorista non a serie - Conduttore di generatori di caldaie a vapore con patente di 2° grado generale - Motorista provetto - Fresatore provetto - Tornitore provetto - Montatore ed aggiustatore di apparecchi scientifici - Saldatore a gas od elettrico provetto - Tubista provetto - Elettricista con capacita' tecnico-pratica - Fabbro provetto - Falegname provetto - Muratore provetto - Forgiatore provetto - Aggiustatore provetto - Piallatore provetto - Elettromeccanico provetto - Operaio di laboratorio. Operai qualificati - Sono coloro che eseguono lavori od operazioni per i quali e' richiesta una normale specifica capacita' pratica e di mestiere, acquisita dopo adeguato tirocinio. Rientrano in tale categoria, a titolo di esempio Perforatore comune - Carpentiere comune - Autista o trattorista comune - Manovratore quadri distribuzione gas - Compressorista di centrale - Aggiustatore generico - Saldatore a gas o elettrico - Montatore comune di macchine - Conduttore di caldaie a vapore con patente di 3° grado generale - Fresatore comune - Tornitore comunale - Tubista comune - Piallatore comune - Elettricista comune - Fabbro comune - Falegname comune - Muratore comune - Distributore di magazzino - Verricellista comune - Forgiatore comune - Capo rampa caricamento bombole - Aiuto operaio di laboratorio - Guardia gasdotti anche con mansioni dei lettura e controllo degli apparecchi di misurazione (volume, temperatura, depressione e umidita). Operai comuni - Sono coloro che eseguono lavori per abilitarsi ai quali non occorrono specifiche capa cita' ma solo attitudine e conoscenze conseguibili con breve tirocinio. Rientrano in tale categoria, a titolo di esempio: Allievo perforatore - Addetto alle colonnette di distribuzione - Addetto alla rampa di caricamento bombole - Battimazza - Addetto alla manutenzione valvole di bombole - Aiuto conduttore di caldaie a vapore - Guardia gasdotti - Guardiano. Manovali - Sono coloro che eseguono prevalentemente lavori di fatica in generale per i quali non occorre alcun periodo di pratica. Rientrano in tale categoria, a titolo di esempio: Manovale di fatica - Addetto alla pulizia - Manovale alle sonde.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 29

Art. 29. APPRENDISTATO Le parti provvederanno con separato accordo a disciplinare l'apprendistato sulla base delle vigenti disposizioni di legge. Fino a quando non sara' stato concluso l'accordo di cui sopra continueranno ad essere applicate le seguenti norme: Il periodo di apprendistato viene fissato in un massimo di tre anni. L'apprendista di eta' superiore ai 18 anni, Che abbia compiuto la meta' del periodo di apprendistato, puo' essere ammesso alla prova del capolavoro e, in caso di risultato positivo, avra' diritto al passaggio alla rispettiva categoria. L'apprendista di eta' superiore ai 18 anni, che abbia terminato il periodo di apprendistato ma non sia in grado di compiere il capolavoro, ricevera' la paga dell'operaio qualificato con la riduzione del 10% finche' non avra' superato con esito positivo la prova prescritta.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 30

Art. 30. PASSAGGIO DI MANSIONI L'operaio, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti una diminuzione di salario, ne' un mutamento sostanziale della sua posizione. All'operaio, che sia destinato, per un periodo superiore a due giorni, a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto fin dal primo giorno un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella relativa alla predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di 45 giorni nel disimpegno di mansioni superiori, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio a tutti gli effetti nella nuova categoria, salvo che si tratti di sostituzione di altro operaio assente per malattia, ferie, o per altre cause che comportino per l'Azienda l'obbligo della conservazione del posto, nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione senza che ne' derivi il passaggio di categoria, sempreche' il periodo (la sostituzione non si protragga oltre i 4 mesi. In caso di temporaneo passaggio di mansioni che comportino diminuzione di salario, all'operaio verra' ancora corrisposto il suo normale salario.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 31

Art. 31. MINIMI DI SALARIO I minimi di salario sono quelli riportati nelle tabelle allegate. Essi sono ragguagliati a 200 ore di lavoro e a tutti gli effetti rapportabili ad ora. Agli addetti al lavoro di riempimento delle bombole alle rampe fisse, in considerazione della sua gravosita', le aziende corrisponderanno in aggiunta ai minimi di salario di cui sopra uno speciale compenso pari al 2,50% (due e cinquanta per cento) dei minimi stessi. E' in facolta' delle aziende di corrispondere tale compenso commisurandolo al numero delle bombole riempite da ciascun operaio, fermo restando il minimo di cui sopra. I compensi gia' corrisposti dalle aziende al titolo di cui sopra s'intendono assorbiti fino a concorrenza.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 32

Art. 32. CONTEGGIO PAGA La paga sara' effettuata settimanalmente o quindicinalmente o per altro periodo secondo le consuetudini aziendali mediante buste o altri stampati individuali, su cui saranno specificati i singoli elementi che la compongono e le eventuali ritenute che l'aggravano. Quando la paga sia corrisposta a mese il lavoratore avra', diritto di chiedere un congruo acconto che non potra' superare il 90% della retribuzione maturata. Qualsiasi reclamo sulla corresponsione della somma pagata con quella indicata sulla busta paga, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento. Gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dall'operaio entro cinque giorni da quello di paga, affinche' l'ufficio mano d'operai possa provvedere immediatamente al regolamento delle differenze agli operai interessati. Trascorso tale periodo di cinque giorni, le differenze segnalate in ritardo e riconosciute saranno comprese nella busta del periodo di paga successivo.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 33

Art. 33. GRATIFICA NATALIZIA L'Azienda e' tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto secondo quanto stabilisce l'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Azienda. Il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 34

Art. 34. PREMIO DI ANZIANITA' Agli operai, all'atto del compimento del decimo anno e del ventesimo anno di anzianita' continuativa presso la stessa Azienda, calcolata a partire dal 1 gennaio 1949, verra' corrisposto una volta tanto un premio di anzianita' nelle seguenti rispettive misure: al compimento del 10° anno: 125 ore di retribizione; al compimento del 20° anno: 200 ore di retribuzione. L'importo di detti premi e' computato secondo la retribuzione percepita dall'operaio al momento del godimento del premio. Per gli operai in servizio al 1 gennaio 1949, l'anzianita' degli stessi maturata a tale data sara' riconosciuta ai fini del computo dell'anzianita' stessa per la liquidazione del premio, nella misura del 50%. L'anzianita' valida agli effetti del diritto al premio di anzianita' non deve essere stata interrotta da risoluzione del rapporto di lavoro, salvo naturalmente il caso che tale risoluzione sia stata revocata dall'Azienda, con riconoscimento di anzianita' pregressa.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 35

Art. 35. FERIE L'operaio che ha una anzianita' di almeno 12 mesi presso l'Azienda La diritto ogni anno ad un periodo di ferie pagate con la normale retribuzione (minimo di paga, eventuali aumenti di merito, eventuale terzo elemento, altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale, indennita' di contingenza) pari a: 12 giorni lavorativi per anzianita' di servizio fino a 7 anni; 14 giorni lavorativi per anzianita' di servizio da oltre 7 a 15 anni; 16 giorni lavorativi per anzianita' di servizio oltre i 15 anni. Le festivita' infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie daranno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto, senza pero' prolungamento del periodo feriale. In caso di ferie collettive all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competera' il godimento dalle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianita'. L'epoca delle ferie sara' stabilita secondo le esigenze del lavoro, contemporaneamente, per reparto, per scaglione o individualmente e, per quanto possibile, tenendo conto dei desideri degli operai. Il periodo feriale ha normalmente carattere continuativo e il relativo pagamento deve essere effettuato in via anticipata. Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata come al primo capoverso del presente articolo. A norma del secondo comma dell'articolo 12 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, perdurando la situazione prevista da detto accordo, e' consentito di suddividere in due periodi dell'anno il godimento delle ferie ovvero in sostituzione del godimento delle ferie con il corrispondente indennizzo fino ad un massimo di sei giorni. Qualora l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'Azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede, che per l'eventuale ritorno nella localita' ove godeva delle ferie stesse. In caso di licenziamento o di dimissioni all'operaio spettera' il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi naturali. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' considerata a questo effetto come mese intero. Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 36

Art. 36. CONGEDO MATRIMONIALE Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato in materia, in base al quale il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo della durata di otto giorni consecutivi. Le norme di cui sopra si considereranno senz'altro integrate e sostituite da quelle degli accordi interconfederali e delle disposizioni legislative che intervenissero in materia. Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 37

Art. 37. TRASFERTE Il personale potra' venire inviato in missione temporanea per esigenze di servizio. Al lavoratore in missione spettera': a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto; b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio - nei limiti normali - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso di tutte le altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. In caso di missioni di lunga durata, in sostituzione delle spese di vitto e di alloggio di cui al punto b) potra' essere stabilito un trattamento forfettario da concordarsi direttamente tra i rappresentanti delle parti.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 38

Art. 38. TRASFERIMENTI Al lavoratore trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa Azienda, situato in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con l'Azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono nonche' delle spese per il trasporto delle masserizie, inoltre gli deve essere corrisposta una indennita' di trasferimento commisurata, se celibe, a 15 giorni dell'intera retribuzione giornaliera (indennita' di contingenza compresa) che andra' a percepire nella nuova residenza, se capo famiglia a 25 giorni. Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per l'anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dalla presente regolamentazione.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 39

Art. 39. TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO In caso di malattia o infortunio il lavoratore avra' diritto alla conservazione del posto senza interruzione di anzianita', per un periodo massimo di sei mesi se con anzianita' di servizio non superiore ad 8 anni e di 8 mesi se con anzianita' di servizio superiore ad 8 anni. Trascorsi tali periodi, qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro per la persistenza della malattia o delle conseguenze della malattia stessa o dell'infortunio, il rapporto di lavoro sara' risolto di pieno diritto con la liquidazione delle indennita' previste dal presente contratto per il caso di risoluzione non ai sensi dell'art. 15. Per il trattamento di malattia o di infortunio valgono le norme di carattere generale.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 40

Art. 40. TRATTAMENTO ECONOMICO NEI CASI DI MALATTIA E INFORTUNIO In caso di assenza per malattia o infortunio soggetti all'assistenza dell'I.N.A.M. o dell'I.N.A.I.L., purche' di durata superiore al periodo di carenza, le aziende integreranno il trattamento economico corrisposto dai predetti Istituti sino alla concorrenza delle seguenti aliquote di retribuzione (salario di fatto e indennita' di contingenza): 1) 50% della retribuzione come sopra indicata per i primi 3 giorni di assenza; 2) 75% della retribuzione come sopra indicata per i giorni successivi di assenza, nei limiti del periodo sussidiato dagli Istituti.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 41

Art. 41. SERVIZIO MILITARE Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal [D. L. del C. P. S. 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legge:1946-09-13;303) ("Gazzetta Ufficiale" 20 novembre 1946 n. 264) a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto, oltreche' alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo. Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, il lavoratore e' tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto il lavoratore sara' considerato dimissionario.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 42

Art. 42. UTENSILI E MATERIALI L'operaio ricevera' in consegna dal suo diretto superiore gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni. L'operaio rilascera' ricevuta degli attrezzi avuti in dotazione. L'operaio e' tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto e' affidato alla sua custodia. Esso rispondera', in conseguenza, mediante trattenuta sul salario, delle perdite e dei danni eventuali, che non derivino da uso e logorio, sempre che siano a lui imputabili. L'operaio non potra' apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza autorizzazione del suo diretto superiore. In caso di inosservanza la Direzione potra' rivalersi sul salario per i danni arrecati al materiale.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 43

Art. 43. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta che dovra' essere comunicata per iscritto. I termini sono stabiliti come segue, a seconda dell'anzianita': fino a 5 anni compiuti 6 giorni; oltre i 5 anni e fino a 10 compiuti 9 giorni; oltre i 10 anni compiuti 12 giorni. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza del predetto termine di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 44

Art. 44. INDENNITA' DI ANZIANITA' PER LICENZIAMENTO All'operaio licenziato non per motivi disciplinari sara' corrisposta una indennita' nella misura seguente: 6 giorni di paga per ciascuno dei primi 5 anni di anzianita' ininterrotta; 11 giorni di paga per ciascuno dei successivi anni di anzianita' ininterrotta oltre i 5 e fino agli 11 anni; 13 giorni di paga per ciascuno dei successivi anni di anzianita' ininterrotta oltre gli 11 e fino ai 17 anni; 15 giorni di paga per ciascuno dei successivi anni di anzianita' ininterrotta oltre i 17 anni. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi trascurando le frazioni di mese. Le misure dell'indennita' di cui sopra si adottano per le anzianita' maturate dal lavoratore a partire dal primo gennaio 1949 e sono calcolate in base all'intera retribuzione (paga, indennita' di contingenza, eventuale terzo elemento, rateo della gratifica natalizia). Per l'anzianita' gia' maturata al 1 gennaio 1949 la indennita' di licenziamento sara' corrisposta, nella seguente misura: 4 giorni di paga per ciascuno dei primi 2 anni di anzianita' ininterrotta; 5 giorni di paga per ciascuno dei successivi anni di anzianita' ininterrotta oltre il 2° anno e fino al 10°; 6 giorni di paga per ciascuno dei successivi anni dai anzianita' ininterrotta oltre il 10° anno. La indennita' di cui al 4° comma del presente articolo assorbe, fino a concorrenza, quella prevista da precedenti contratti collettivi che fossero stati applicati o potessero essere ritenuti applicabili ai lavoratori o alle imprese regolate dal presente contratto.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 45

Art. 45. INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI In caso di dimissioni l'Azienda e' tenuta a corrispondere al lavoratore le aliquote sotto indicate della indennita' prevista dall'articolo 44: a) il 50% per gli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni; b) il 75% per gli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni; c) il 100% per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni. L'intero trattamento di cui alla lettera c) e' dovuto anche ai dimissionari per causa d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle lavoratrici dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o puerperio; lo stesso trattamento sara' usato al lavoratore che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomo, del 55° anno di eta' se donna.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 46

PARTE TERZA REGOLAMENTAZIONE PER GLI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA INTERMEDIA Art. 46. ASSUNZIONE - DOCUMENTI E VISITA MEDICA L'assunzione dei lavoratori avverra' in base alle disposizioni vigenti sugli Uffici di collocamento regolarmente costituiti, nonche' in base agli accordi che siano stipulati tra le Organizzazioni sindacali competenti. All'atto dell'assunzione l'Azienda comunichera' al lavoratore, normalmente per iscritto, la localita' al quale e' destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la categoria alla quale e' assegnato e la relativa retribuzione. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti: a) libretto di lavoro; b) tessera e libretto delle assicurazioni sociali, in quanto il lavoratore ne sia in possesso; c) carta di identita' o documento equipollente. E' facolta' dell'Azienda il richiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi e del certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti, sempreche' il lavoratore ne sia in possesso. L'Azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene. Il lavoratore e' tenuto a dichiarare all'Azienda la residenza ed il domicilio, e a notificarne i successivi mutamenti nonche' a consegnare dopo l'assunzione, se capo famiglia, lo stato di famiglia e gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari. L'assunzione e' subordinata all'esito favorevole della visita medica. Ogni Azienda provvedera' all'affissione in ogni zona di lavoro in luogo visibile di una copia del presente contratto affinche' i lavoratori possano prenderne visione.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 47

Art. 47. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova che dovra' risultare da comunicazione scritta e che non sara' superiore a mesi due. Durante il periodo di prova la retribuzione non potra' essere inferiore a quella minima stabilita dal presente contratto per la categoria alla, quale il lavoratore viene assegnato e verra' corrisposta per il periodo di lavoro effettivamente prestato. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti potra' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, intervenuto dopo il compimento della meta' del periodo stabilito nel primo comma, il periodo di prova riprendere il suo decorso - escludendosi dalla sua durata complessiva l'assenza per la malattia o l'infortunio e ferma restando la facolta' di recesso di cui al comma terzo - purche' a seguito di accertata guarigione il lavoratore riprenda il lavoro entro un periodo massimo di quindici giorni dall'inizio dell'interruzione. L'applicazione di tale norma potra' essere richiesta dal lavoratore per una volta sola. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'Azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intendera' confermato in servizio, a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova. Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che precedentemente abbiano prestato servizio presso la stessa Azienda e con le stesse mansioni.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 48

Art. 48. ORARIO DI LAVORO a) La durata normale del lavoro e' quella fissata dalla legge con le deroghe ed eccezioni previste dalla stessa e da eventuali accordi interconfederali. b) L'orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non puo' superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dagli accordi interconfederali in materia. La retribuzione per la nona e la decima ora dei lavoratori cui al punto b) e' stabilita nella misura del 40% (quaranta per cento) della normale retribuzione conglobata.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 49

Art. 49. SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL LAVORO In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore nel conteggio della paga non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nella giornata, non superino i 60 minuti. In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'Azienda trattiene il lavoratore sul luogo di lavoro, questi ha diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, per il prolungamento di tale termine, il lavoratore puo' chiedere il licenziamento con diritto, oltre al godimento delle ferie maturate, a tutte le indennita' relative compresa quella sostitutiva del preavviso.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 50

Art. 50. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale cadra', normalmente, di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende ed ai lavoratori regolati dal presente contratto. Ai lavoratori per i quali e' ammesso, a norma di legge, il lavoro nel giorno di domenica, il riposo settimanale puo' essere fissato in giornata non domenicale e si chiamera' riposo compensativo. In caso di modificazione di tale turno di riposo, il lavoratore sara' avvisato almeno 24 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto e salvo casi di forza maggiore, ad una maggiorazione pari a quella fissata per il giorno festivo.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 51

Art. 51. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni destinati al riposo compensativo a norma di legge; b) le seguenti festivita': 2 giugno (Fondazione della Repubblica), 25 aprile (Anniversario della liberazione) 1 maggio (Festa del lavoro), 4 novembre (Giorno dell'unita' nazionale) c) le seguenti festivita' infrasettimanali: 1 gennaio: Capo d'anno 6 gennaio: Epifania 19 marzo: S. Giuseppe Lunedi di Pasqua Ascensione Corpus Domini 29 giugno: Ss. Pietro e Paolo 15 agosto: Assunzione 1 novembre: Ognissanti 8 dicembre: Immacolata Concezione 25 dicembre: S. Natale 26 dicembre: S. Stefano; d) il giorno del S. Patrono del luogo dove trovasi la sede di lavoro presso cui il lavoratore presta normalmente la sua opera. Per il trattamento delle festivita' di cui al punto b) valgono le norme di legge. Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la, retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo. Qualora una delle festivita' elencate ai punti b), c) e d) del primo comma cada di domenica, agli intermedi e' dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa. Tale trattamento e' dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festivita', anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana,- fermo restando che non e' dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festivita' col giorno di riposo compensativo. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'art. 53 per tali prestazioni.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 52

Art. 52. LAVORO A TURNO La Direzione potra' stabilire nelle 24 ore due o piu' turni di lavoro. I lavoratori dovranno prestare l'opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito. Essi dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente ai turni di notte. Ai soli addetti al turno di notte sara' corrisposto un compenso del 10% sulla retribuzione oraria, determinata dividendo la retribuzione mensile per 200, e sulla quota/ oraria della contingenza. La retribuzione mensile da considerare a tale effetto sara' costituita da: minimo di stipendio, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianita', altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale, eventuale terzo elemento.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 53

Art. 53. LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO FESTIVO - LAVORO NOTTURNO E' lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale di cui all'art. 48. E' lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6 del mattino. E' lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche o nelle giornate di riposo compensativo, e nelle festivita' nazionali. Le percentuali di maggiorazione - da calcolare sulla retribuzione oraria, determinata come stabilito all'articolo 52, e sulla quota oraria della contingenza - sono le seguenti: a) lavoro straordinario diurno: prime due ore 25%; ore successive 30%; b) lavoro straordinario notturno 50%; c) lavoro festivo 50%; d) lavoro straordinario festivo 60%; e) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati 35%. Le percentuali suddette non sono computabili, infondendosi che la maggiore assorbe la minore. La maggiorazione festiva non verra' corrisposta agli operai che godono di riposo compensativo in altro giorno della settimana. Per quanto riflette il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 54

Art. 54. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERMEDI Appartengono alle categorie speciali o intermedie i lavoratori che: a) esplichino mansioni superiori quelle degli operai classificati specializzati; b) abbiano mansioni particolari di fiducia e responsabilita' che non siano normalmente attribuite agli operai; c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica. 1ª Categoria: lavoratori per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate importa il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonche' coloro i quali esplichino mansioni di particolare, rilievo e complessita' rispetto a quelle che sono comuni alla generalita' dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate sotto le lettere a), b) e c), e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse. Esempio: maestri di pozzo, capi centrale compressione, capi montatori con responsabilita' dei montaggio, capi officina. 2ª Categoria: tutti gli altri lavoratori appartenenti alle categorie indicate sotto le lettere a), b) e c). Esempio: maestro di pozzo di 2ª, capi centrali di compressione di 2ª, capi officina di 2ª, capi squadra con apporto di competenza tecnico-pratica ma senza iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione, capi turno responsabili di officine che sostituiscono i capi officina.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 55

Art. 55. PASSAGGIO DI MANSIONI Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti una diminuzione di retribuzione, ne' un mutamento sostanziale della sua posizione. Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella relativa alla, predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di due mesi nel disimpegno di mansioni superiori, avverra' senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nella nuova categoria, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, o per altre cause che comportino per l'Azienda l'obbligo della conservazione del posto, nel quel caso il compenso di cui sopra spettera' dopo quindici giorni e per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria, sempreche' il periodo di sostituzione non si protragga oltre i quattro mesi. In caso di temporaneo passaggio di mansioni che comportino diminuzione di retribuzione, al lavoratore verra' ancora corrisposta la sua normale retribuzione.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 56

Art. 56. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA INTERMEDIA Il passaggio dalla qualifica operaia a quella intermedia non costituisce motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro. L'anzianita' di servizio prestato come operaio e' utile, agli effetti dei singoli istituti, secondo le norme previste per ciascuno degli istituti stessi.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 57

Art. 57. MINIMI DI RETRIBUZIONE I minimi di retribuzione sono quelli riportati nelle tabelle allegate. Essi sono ragguagliati a 200 ore di lavoro e a tutti gli effetti rapportabili ad ora. Agli intermedi che partecipano materialmente al lavoro di riempimento delle bombole alle rampe fisse, in considerazione della sua gravosita', le aziende corrisponderanno in aggiunta ai minimi di retribuzione di cui sopra uno speciale compenso pari al 2,50% (due e cinquanta per cento) dei minimi stessi. E' in facolta' delle aziende di corrispondere tale compenso commisurandolo al numero delle bombole riempite da ciascun lavoratore, fermo restando il minimo di cui sopra. I compensi gia' corrisposti dalle aziende al titolo di cui sopra s'intendono assorbiti Lino a concorrenza.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 58

Art. 58. CONTEGGIO PAGA La paga sara' effettuata settimanalmente o quindicinalmente o per altro periodo secondo le consuetudini aziendali mediante buste o altri stampati individuali, su cui saranno specificati i singoli elementi che la compongono e le eventuali ritenute che l'aggravano. Quando la paga sia corrisposta a mese il lavoratore avra' diritto di chiedere un congruo acconto che non potra' superare il 90% della retribuzione maturata. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza dalla somma pagata con quella indicata sulla busta paga, nonche' sulla qualita', della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento. Gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dal lavoratore entro cinque giorni da quello di paga, affinche' l'ufficio mano d'opera possa provvedere. immediatamente al regolamento delle differenze si lavoratori interessati. Trascorso tale periodo di cinque giorni, le differenze segnalate in ritardo e riconosciute saranno comprese nella busta del periodo di paga successivo.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 59

Art. 59. GRATIFICA NATALIZIA L'Azienda e' tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto secondo quanto stabilisce l'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Azienda. Il periodo di prova seguito da conferma, e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 60

Art. 60. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' I lavoratori, per' l'anzianita' di servizio maturata presso una stessa Azienda o Gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% per ogni biennio di anzianita', per un massimo di otto bienni di anzianita'. La aliquota suddetta e' calcolata sul minimo contrattuale di retribuzione mensile della categoria cui appartiene il lavoratore. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturata devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di retribuzione in atto alle singole scadenze mensili. Ai lavoratori attualmente in servizio verra' riconosciuta agli effetti degli amenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937. Le aziende che abbiano gia adottato un procedimento piu' favorevole nel calcolo degli scatti lo conserveranno per i lavoratori che gia' ne usufruiscono. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo. Nel caso di passaggio a categoria superiore, o in caso di passaggio alla categoria impiegatizia, l'anzianita' del lavoratore, ai fini degli aumenti periodici, decorrera' dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. La retribuzione di fatto, ivi compresi gli eventuali aumenti periodi gia' concessi, restera' invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 61

Art. 61. FERIE Il lavoratore che ha maturato almeno 12 mesi di anzianita' ha diritto per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo retribuito non inferiore a: 14 giorni per anzianita' di servizio non superiore a 5 anni; 18 giorni per anzianita' di servizio da oltre 5 anni e fino a 10 anni; 25 giorni per anzianita' di servizio da oltre 10 e fino a 20 anni; 30 giorni per anzianita' di servizio oltre i 20 anni. L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla assegnazione alla categoria intermedia sara' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'. I suddetti periodi avranno inizio in giorni non festivi. I giorni festivi previsti dall'art. 51, che ricorrano nel periodo di godimento delle ferie, non sono computabili come ferie e pertanto si fara' luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale oppure ai pagamento della relativa indennita' per le giornate di ferie non godute. La retribuzione da corrispondere, durante il periodo feriale, sara' quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato servizio nel periodo stesso e sara' costituita da: minimo di retribuzione, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianita', altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale, eventuale terzo elemento, indennita' di contingenza. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto, da parte dell'Azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'Azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella localita' ove godeva delle ferie stesse. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni sara' considerata, a questo effetto, come mese intero. La assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 62

Art. 62. CONGEDO MATRIMONIALE Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato in materia, in base al quale il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo della durata di otto giorni consecutivi. Le norme di cui sopra si considereranno senz'altro integrate e sostituite da quelle degli accordi interconfederali e delle disposizioni legislative che intervenissero in materia. Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 63

Art. 63. TRASFERTE Il personale potra' venire inviato in missione temporanea per esigenze di servizio. Al lavoratore in missione spettera': a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto; b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio - nei limiti normali - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso di tutte le altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. In caso di missioni di lunga durata, in sostituzione delle spese di vitto e di alloggio di cui al punto b) potra' essere stabilito un trattamento forfettario da concordarsi direttamente tra i rappresentanti delle parti.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 64

Art. 64. TRASFERIMENTI Al lavoratore trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa Azienda, situato in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con la Azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonche' delle spese per il trasporto delle masserizie. Inoltre gli deve essere corrisposta una indennita' di trasferimento commisurata, se celibe, a 15 giorni dell'intera retribuzione giornaliera (indennita' di contingenza compresa) che andra' a percepire nella nuova residenza, se capo famiglia a 25 giorni. Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per l'anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per l'abitazione lasciata. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dalla presente regolamentazione.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 65

Art. 65. TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO L'assenza per malattia dovra' essere comunicata nelle 48 ore salvo i casi di giustificato impedimento. La Azienda avra' facolta' di far controllare la malattia da un medico di sua fiducia. Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o malattia, il lavoratore avra' diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianita' per i seguenti periodi massimi a seconda della anzianita'; a) 6 mesi per i lavoratori con anzianita' di servizio fino a 5 anni; b) 8 mesi per i lavoratori con anzianita' di servizio oltre 5 anni e fino a 15 anni; c) 10 mesi per i lavoratori con anzianita' di servizio di oltre 15 anni. Cesseranno per l'Azienda gli obblighi di cui al precedente comma qualora il lavoratore raggiunga in complesso durante un anno solare, il limite massimo previsto alle lettere a) e b) e durante un anno e mezzo per il caso previsto alla lettera c), anche in caso di diverse malattie. Eguale diritto spettera' al lavoratore nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso. Alla scadenza dei termini sopra indicati l'Azienda, ove proceda al licenziamento del lavoratore, corrispondera' al lavoratore stesso il trattamento di licenziamento, ivi compresa la indennita' sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potra' risolvere il contratto di lavoro con diritto alla sola indennita' di anzianita' di cui all'art. 70. Ove cio' non avvenga e l'Azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita'. Per il trattamento di malattia o di infortunio a favore del lavoratore valgono le norme di carattere generale.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 66

Art. 66. TRATTAMENTO ECONOMICO NEI CASI DI MALATTIA E DI INFORTUNIO L'Azienda provvedera' ad integrare il trattamento economico corrisposto in caso di malattia o infortunio dall'I.N.A.M. o dall'I.N.A.I.L., durante i primi due mesi di assenza, fino a raggiungere la normale retribuzione del lavoratore. Successivamente e nei limiti del periodo sussidiato dai predetti Istituti l'Azienda integrera' il trattamento economico corrisposto dagli Istituti stessi sino alla concorrenza del 75% della retribuzione (stipendio e indennita' di contingenza).

CCNL del 20 novembre 1956-art. 67

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