DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1272

Type DPR
Publication 1960-08-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 novembre 1956, e relative tabelle, per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'estrazione, la compressione, il trasporto e la distribuzione del metano, stipulato tra l'Associazione Mineraria italiana - Gruppo Nazionale Produttori e Trasportatori di Idrocarburi - e il Sindacato italiano Lavoratori del Petrolio, il Sindacato Petrolieri e Metanieri, l'Unione italiana Lavoratori Petrolieri e Metanieri; e, in pari data, tra l'Associazione Mineraria italiana Gruppo Nazionale Produttori e Trasportatori di Idrocarburi - e il Sindacato Nazionale Lavoratori Petrolieri e Metanieri, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 55 del 17 marzo 1960, del contratto collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 novembre 1956, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'estrazione, la compressione, il trasporto e la distribuzione del metano, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cost stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'estrazione, la compressione, il trasporto e la distribuzione del metano.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1960

Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 142. - VILLA

CCNL del 20 novembre 1956-art. 1

CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DEL 20 NOVEMBRE 1956 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ESTRAZIONE, LA COMPRESSIONE, IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE DEL METANO Addi' 20 novembre 1956 in Roma, tra L'ASSOCIAZIONE MINERARIA ITALIANA - GRUPPO NAZIONALE PRODUTTORI E TRASPORTATORI DI IDROCARBURI, rappresentata dal Capo del Gruppo Avv. Bruno Saccomani', assistito dal Segretario Generale Dott. Federico Squarzina, dal Rag. Raoul Romoli e dall'Avv. Vito Ficarelli, con l'intervento di una delegazione industriale composta dai Sigg.: Ing. lino Minucci, Dott. Rinaldo Pavanelli e Bag. Guido Guggi, assistiti dall'Avv. Luigi Cattozzo, Direttore dell'Associazione Industriali della provincia di Rovigo; e il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI DEL PETROLIO (S.I.L.P.), rappresentato dal Segretario Generale Responsabile Dott G.B. Trespidi, dai Segratari Generali Rag. Claudio Pontacolone, Sig. Ugo Ughi, Geom. Emilio Di Falco e dal Sig. Renato Falciani, membro del Comitato Esecutivo; il SINDACATO PETROLIERI a MITANIERI (S.P.E.M.), rappresentato dal Segretario Nazionale Sig. Guglielmino Beghi e dai Segretari Aggiunti Sigg. Adalberto Bazzoni e Adelio Bernardi; l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI PETROLIERI E METANIERI (U.I.L.P.E.M.); rappresentata dal Segretario Sig. Sergio Serena e dal Dott. Tullio Repetto. Addi', 20 novembre 1956 in Roma, tra l'ASSOCIAZIONE MINERARIA ITALIANA - GRUPPO NAZIONALE PRODUTTORI E TRASPORPTATORI DI IDROCARBURI, rappresentata dal Capo del Gruppo Avv. Bruno Saccomani, assistito dal Segretario Generale Dott. Federico Squarfina, dal Bag. Raoul Romoli e dall'Avv. Vito Ficarellil con l'intervento di una delegazione industriale composta dai Sigg.: Ing. Gino Minucci, Dott. Rinaldo Pavanelli e Raq. Guido Guaggi, assistiti dall'Avv. Luigi Cattozzo, Direttore dell'Associazione Industriali della provincia di Rovigo; il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI PETROLIERI E METANIERI (S.N.A.L.P.E.M.), aderente alla C.I.S.N.A.L., rappresentato dal suo Segretario Nazionale Sig. Verledo Guidi e dai Sigg. Umberto Ghiasso, Archimede Orlando e Ercole Monti, con l'intervento della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), nella persona del Segretario Confederale Sig. Enrico Bruni; e' stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'estrazione, la compressione, il trasporto e la distribuzione del metano. PARTE PRIMA REGOLAMENTAZIONE COMUNE PER GLI APPARTENENTI ALLE QUALIFICHE: OPERAIA, INTERMEDIA, IMPIEGATIZIA Art. 1. SFERA DI APPLICABILITA' DEL CONTRATTO Il presente contratto nazionale collettivo di lavoro disciplina i rapporti che intercorrono tra le aziende esercenti la estrazione, la compressione, il trasporto e la distribuzione del metano ed i lavoratori di ambo i sessi da esse dipendenti e regola esclusivamente il lavoro ad economia. Dichiarazione a verbale. Si precisa che la dizione "distribuzione del metano" che ricorre nell'art. 1 e nella intestazione del contratto deve intendersi riferita ad aziende che svolgono oltre la distribuzione almeno una delle altre attivita' enunciate (estrazione - compressione - trasporto a mezzo metanodotti). "Il S.I.L.P., lo S.P.E.M. e la U.I.L.P.E.M. dichiarano che non intendono impegnare al presente contratto I lavoratori della Societa' Petrolifera italiana (S.P.L), in quanto i rapporti degli stessi devono essere regolati, per il carattere dell'attivita' industriale della S.P.I. e per i precedenti contrattuali, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 marzo 1956 per gli addetti all'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione e alla distribuzione di prodotti petroliferi. "L'Associazione Mineraria italiana Gruppo Nazionale Industriali degli Idrocarburi - dichiara che, annoverando fra i propri soci la Societa' Petrolifera italiana, la quale esercita, permessi di ricerca e concessioni per idrocarburi, ha inteso trattare con chi ha trattato e definito il presente contratto, anche per la predetta Societa', non avendo ravvisato i motivi per la esclusione della Societa' stessa dall'osservanza di un contratto che, interessa tutte le imprese ad essa aderenti che esercitino l'industria estrattiva degli idrocarburi".

CCNL del 20 novembre 1956-art. 2

Art. 2. ACCORDI INTERCONFEDERALI Gli accordi stipulati tra la Confederazione Generale dell'industria italiana e le Confederazioni dei Lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nelle singole disposizioni, si considerano parte integrante, del presente contratto, quando non siano in contrasto con il contratto stesso.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 3

Art. 3. COMMISSIONI INTERNE Per le Commissioni interne si fa riferimento agli accordi interconfederali in vigore.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 4

Art. 4. DISPOSIZIONI SPECIALI E REGOLAMENTO AZIENDE Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dalla Direzione sempreche' esse non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto. Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua la paga.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 5

Art. 5. TUTELA DELLA MATERNITA' Per il trattamento e la tutela delle lavoratrici in caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge sulla materia.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 6

Art. 6. PERMESSI ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi delle Organizzazioni sindacali saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza, dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopramenzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette tramite le Associazioni territoriali degli industriali, all'Azienda cui il lavoratore appartiene. Al lavoratore che dimostri di essere eletto a cariche pubbliche o sindacali che richiedano una attivita' effettiva a carattere continuativo, e' concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita', non pero' agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilita' e del godimento delle ferie.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 7

Art. 7. ASSENZE E PERMESSI Tutte le assenze dovranno essere giustificato. Le assenze non giustificate potranno essere punite ai sensi degli articoli 14 e 15. Le giustificazioni dovranno essere presentate nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento. In caso di malattia il lavoratore e' obbligato salvo giustificati motivi individuali di impedimento, ad avvertire non oltre le 48 ore l'Azienda, la quale avra' diritto di far constatare la malattia dal medico di sua fiducia. Al lavoratore che ne faccia domanda, l'Azienda puo' accordare, a suo giudizio, brevi permessi.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 8

Art. 8. RECUPERI E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate tra, le aziende e i lavoratori, purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi alla settimana in cui e' avvenuta la interruzione.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 9

Art. 9. PREMI DI LAVORAZIONE O PRODUZIONE Allo scopo di stimolare l'aumento della produzione nelle aziende nelle quali le possibilita' tecniche lo consentano, possono essere istituiti premi di lavorazione o produzione o altre forme di retribuzione ad incentivo, secondo gli accordi che possono intervenire fra le parti direttamente interessate.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 10

Art. 10. MENSE AZIENDALI Si conviene che saranno mantenute le mense esistenti, salva la facolta' di accordi aziendali in proposito.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 11

Art. 11. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Ai lavoratori provenienti da zona non malarica che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona malarica verra' corrisposta una speciale indennita' di L. 24 giornaliera. Le localita' da considerare malariche saranno definite in un successivo accordo fra le parti.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 12

Art. 12. ABITI DA LAVORO Al personale operaio, a quello appartenente alle categorie intermedie, agli impiegati le mansioni dei quali comportino un particolare logorio del vestiario, verra' fornita gratuitamente ogni anno una tuta od altro abito da lavoro da usarsi esclusivamente sul lavoro. Per gli altri indumenti di lavoro, che si rendessero necessari in relazione alle caratteristiche delle singole lavorazioni, saranno determinate in sede aziendale, le modalita' e i limiti del concorso della Azienda per la fornitura individuale al lavoratore.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 13

Art. 13. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le infrazioni disciplinari alle norme del presente contratto e alle altre norme speciali indicate nell'articolo 4, potranno essere punite, a seconda della gravita' delle mancanze, con i provvedimenti seguenti: a) richiamo verbale; b) multa fino all'importo di tre ore di retribuzione; c) ammonizione scritta; d) sospensione dal lavoro fino a tre giorni; e) licenziamento. Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo, al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto alla lettera d). I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del lavoratore devono essere portati a conoscenza dell'interessato.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 14

Art. 14. MULTE E SOSPENSIONI Incorre nei provvedimenti della multa o sospensione il lavoratore: a) che non si presenti al lavoro come previsto all'art. 7 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o anticipi la cessazione senza preavvertirne il superiore diretto o senza giustificato motivo; c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli d) che esegua lavori per conto proprio entro i locali della Azienda, anche se il danno derivante alla Azienda stessa sia lieve; e) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'Azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario e di eventuali irregolarita' nell'andamento del lavoro; f) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene. La multa verra' applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo. L'importo delle multe non costituenti risarcimento di danni, e' devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali o previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa Malattie.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 15

Art. 15. LICENZIAMENTO PER MANCANZE Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro puo' essere inflitto: I) Con la perdita dell'indennita' di preavviso, una non delle altre indennita'. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) assenze ingiustificate prolungate oltre cinque giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in in anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie: b) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con appositi cartelli, la' dove ragioni tecniche di sicurezza consigliano tale divieto, sempreche' l'infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti; c) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; d) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della Azienda; e) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto sul luogo di lavoro, e che rechi grave perturbazione alla vita aziendale; f) recidiva nelle mancanze di cui al punto f) dell'art. 14, sempreche' nella mancanza stessa non si riscontri il dolo; g) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali dell'Azienda con danno dell'Azienda stessa; h) inosservanza degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano gia' stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 14. II) Senza preavviso e senza indennita' di licenziamento. In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'Azienda grave documento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa, perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai macchinari; b) furto o danneggiamento volontario al materiale della Azienda; c) trafugamento di documenti, di disegni, di utensili; d) esecuzione entro i locali dell'Azienda di lavori per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell'Azienda stessa; e) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi; f) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti e comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi; g) recidiva nelle colpe di cui al punto f) dell'art. 14 qualora vi sia dolo.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 16

Art. 16. CERTIFICATO DI LAVORO Ai sensi dell'[art. 2124 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2124) l'Azienda dovra' rilasciare al lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 17

Art. 17. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative e inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Per il personale impiegatizio la previdenza e l'indennita' di anzianita' per licenziamento si considerano costituenti in unico istituto. Ferma restando la inscindibilita' di cui sopra, il presente contratto non modifica la condizioni piu' favorevoli eventualmente praticate dalle singole aziende ai lavoratori in servizio alla data della sua decorrenza.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 18

Art. 18. PREMI Non si esclude la possibilita' che le singole aziende istituiscano eventualmente premi oltre quanto previsto dal presente contratto, secondo gli accordi che intervenissero fra le aziende e gli interessati o fra le Associazioni nazionali di categoria.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 19

Art. 19. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto decorre dal 1 novembre 1950 e avra' durata fino al 31 dicembre 1958. Esso si intendera' successivamente rinnovato di anno in anno qualora non sia stato disdetto da una delle parti contraenti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza. Chiarimento a verbale. Le tabelle dei minimi di salario e di stipendio del presente contratto potranno essere variate, anche in corso di validita' del contratto stesso, ove intervengano accordi di carattere generale che modifichino la situazione retributiva per l'industria.

CCNL del 20 novembre 1956-art. 20

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