DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1273

Type DPR
Publication 1960-08-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto l'accordo 15 gennaio 1957, e relative tabelle, per la scala mobile delle retribuzioni, stipulato tra la Confederazione Generale dell'industria italiana e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra la Confederazione Generale della Industria italiana e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visti l'art. 5 dell'accordo 21 marzo 1951 per il meccanismo di variazione della contingenza secondo l'indice nazionale del costo della vita e la tabella relativa all'importo della indennita' di contingenza atto alla entrata in vigore dell'accordo interconfederale 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni, allegati al predetto accordo;

Vista la pubblicazione negli appositi Bollettini, n. 29 del 28 gennaio 1960, n. 27 del 19 febbraio 1960 e n. 75 del 16 aprile 1960, degli atti sopra indicati; depositati presso il Ministro del lavoro della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo 15 gennaio 1957 relativo alla scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'art. 5 e della tabella indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 ottobre 1960

Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 110. - VILLA

Accordo del 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni-art. 1

ACCORDO DEL 15 GENNAIO 1957 PER LA SCALA MOBILE DELLE RETRIBUZIONI 15 gennaio 1957, tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Presidente cav. del lav. dott. Alighiero de Micheli, Vice Presidente dott. Senatore Borletti e dal Presidente del Comitato Permanente per i problemi sindacali ing. Emilio Zacchi, assistiti dal Vice Segretario Generale avv. Rosario Toscani, dal dott. Filippo Bazzanti, dal dott. Isidoro F. Mariani, dalla dott.ssa Francesca Ambrogi e con l'intervento di una delegazione industriale composta dai signori: dott. Aldo Baro, avv. Renzo Boccardi, dott. Belmiro Boni, dott. Vincenzo Ciminelli, dott. Alberto Colli, dott. Franco Leidi, avv. Giovanni Mascini, avv. Domenico Melocchi, dott. Rino Nosadini, dott. Giuseppe Pedone, avv. Umberto Ramaccini, dott. Dino Stefani; e la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal Segretario Generale on.le Giuseppe Di Vittorio, dai Segretari on.le Renato Bitossi ed on.le Fernando Santi, dai Vice Segretari dott. Piero Boni e ing. Giuseppe Tanzarella, assistiti dal dott. Eugenio Giambarba e dal prof. Giovanni Cimini; la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Generale on.le Giulio Pastore, dal Segretario Generale Aggiunto dott. Bruno Storti e dai Segretari Confederali dott. Dionigi Coppo e dott. Paolo Cavezzali, assistiti dal sig. Ettore Azais e dal dott. Mario Mari; la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dai Segretari dott. Raffaele Vanni e sig. Giuseppe Raffo, assistiti dal sig. Sergio Cesare; Addi' 15 gennaio 1957, tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Presidente cav. del lav. dott. Alighiero de Micheli, dal Vice Presidente dott. Senatore Borletti e dal Presidente del Comitato Permanente per i problemi sindacali ing. Emilio Zacchi, assistiti dal vice Segretario Generale avv. Rosario Toscani, dal dott. Filippo Bazzanti, dal dott. Isidoro F. Mariani; dalla dott.ssa Francesca Ambrogi e con l'intervento di una delegazione industriale composta dai signori: dott. Aldo Baro, avv. Renzo Boccardi, dott. Belmiro Boni, dott. Vincenzo Ciminelli, dott. Alberto Colli, dott. Franco Leidi, avv. Giovanni Mascini, avv. Domenico Melocchi, dott. Dino Nosadini, dott. Giuseppe Pedone, avv. Umberto Ramaccini, dott. Dino Stefani; e la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI SINDACATI NAZIONALI DEI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal Segretario generale prof. Giuseppe Landi, assistito dai signori: Verledo Guidi ed Enrico Bruni; ritenuto che il meccanismo della scala mobile costituisce una efficace salvaguardia delle retribuzioni reali percepite dai lavoratori e percio' rappresenta uno strumento di tranquillita' aziendale e sociale; riconosciuta la necessita' che le caratteristiche del meccanismo stesso siano tali da non provocare inconvenienti nell'equilibrio dello sviluppo economico nazionale; si conviene quanto appresso: Art. 1. FREQUENZA DELLE VARIAZIONI L'indennita' di contingenza verra' variata di tre mesi in tre mesi in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita, calcolato dall'Istat ai fini del presente accordo, rimanendo immutata in tali intervalli. I conteggi relativi alle variazioni dell'indice in ciascun periodo trimestrale saranno effettuati secondo le norme di cui al protocollo annesso n. 1. Le variazioni dell'indennita' di contingenza eventualmente conseguenti troveranno applicazione con decorrenza dallo inizio del mese successivo al periodo trimestrale cui i conteggi stessi si riferiscono.

Accordo del 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni-art. 2

Art. 2. APPLICAZIONE DELLE VARIAZIONI DEL NUMERO INDICE In caso di aumento, l'indice effettivo del costo della vita verra' arrotondato all'unita' superiore quando i decimali sono superiori a 50 centesimi, mentre verra' arrotondato all'unita' inferiore quando i decimali sono uguali o inferiori a 50 centesimi. In caso di diminuzione, la riduzione dell'indice arrotondato avverra' quando l'indice effettivo sia sceso di almeno 101 centesimi di punto rispetto all'indice effettivo che ha determinato il piu' recente aumento della, contingenza (v. es. I, IV, VI), ovvero al maggior valore successivamente raggiunto nell'ambito del gia' effettuato arrotondamento (v. es. II), e comunque trascurando le frazioni di punto che, per essere uguali o inferiori a 50 centesimi, hanno determinato l'arrotondamento all'unita' inferiore (v. es. III). Tale riduzione non sara' applicata nel trimestre di competenza ma solo a decorrere da quello successivo, quando risulti confermata integralmente o per i punti interi non riassorbiti da una risalita dell'indice (v. es. V). Le variazioni dell'indice determinano gli scatti della contingenza, o punti, sulla base dell'indice arrotondato e saranno tradotti in variazioni della contingenza, considerando corrispondente ad ogni punto di variazione dell'indice un importo in lire quale risulta dalle allegate tabelle A, B, C, D.

Accordo del 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni-art. 3

Art. 3. DECORRENZA DELL'ACCORDO E BASE DELL'INDICE Le norme del presente accordo avranno applicazione dal 1 febbraio 1957 in base alla variazione dell'indice del costo della vita del trimestre novembre 1956 gennaio 1957 (calcolato sulle rilevazioni comprese fra il 16 ottobre 1956 e il 15 gennaio 1957), rispetto alla base, costituita dalla media degli indici del bimestre maggio-giugno 1956, fatta uguale a 100. Le variazioni in aumento dell'indennita' di contingenza che dovrebbero essere applicate ogni quinto punto - e cioe' in relazione all'aumento dell'indice da 104 a 105, da 109 a 110, da 114 a 115, ecc. - saranno destinate in aumento degli assegni familiari promuovendo tempestivamente i relativi provvedimenti di legge.

Accordo del 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni-art. 4

Art. 4. CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE TABELLE DEI VALORI DEL PUNTO PER PARTICOLARI SETTORI Per i settori merceologici che hanno dato adempimento all'art. 5 dell'accordo 21 marzo 1951 determinando i valori del punto ai sensi dell'articolo stesso, tali valori si intendono maggiorati del 43% per il Gruppo territoriale A e del 53,75% per il Gruppo territoriale B. Per le donne dei detti settori, tali valori saranno ricostituiti in modo da conservare proporzionalmente inalterate le distanze preesistenti con i valori del punto delle categorie femminili viciniori previsti dalle tabelle di cui all'art. 2 del presente accordo.

Accordo del 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni-art. 5

Art. 5. DURATA Il presente accordo avra' la durata fino al 31 dicembre 1957 e potra' essere disdetto da ciascuna delle parti contraenti con un preavviso di tre mesi rispetto a tale scadenza. Se non disdetto entro il termine indicato esso si intendera' prorogato di 6 mesi in 6 mesi fermo restando il termine di preavviso suddetto. Dichiarazione a verbale. Le parti si danno atto reciprocamente che esse considerano il bilancio approvato dalla Commissione Nazionale per l'indice del costo della vita un bilancio di consumi normalizzati. Qualora intervenissero in avvenire provvedimenti o condizioni di mercato che influissero sensibilmente al complesso generale dei consumi del libero approvvigionamento dei prodotti determinando un regime di prezzi multipli per gli acquisti al minuto (prezzi ufficiali differenziati da quelli reali) e gli organi di rilevazione non intendessero o potessero rilevare i prezzi effettivi di mercato per i quantitativi e le qualita' previste dal bilancio le parti si impegnano ad incontrarsi per riesaminare la situazione, o ai fini della revisione del bilancio o allo scopo di normalizzare la rilevazione dei prezzi in modo da renderla aderente alla realta'.

Accordo del 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni-Tabelle

Importo in lire giornaliere delle variazioni della indennita' di contingenza per ogni punto di variazione del costo della vita TABELLA A IMPIEGATI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B INTERMEDI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA C OPERAI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA D OPERAIE DEI SETTORI TESSILI Parte di provvedimento in formato grafico NOTE ALLE TABELLE 1) Composizione delle cifre dei valori del punto. Le cifre dei valori del punto indicate in tabella per le categorie superiori a quella del manovale comune sono costituite da una quota comune (ad es. L. 14,30 per il manovale comune adulto del raggruppamento territoriale A) e da quote integrative per dette categorie superiori (rispettivamente nel caso sopra citato L. 0,94 per il manovale specializzato, L. 1,80 per l'operaio qualificato, ecc.) aventi il fine di evitare gli effetti di appiattimento retributivo che deriverebbero dalla attribuzione di una quota uniforme per le varie qualifiche. Le cifre di variazione dell'indennita' di contingenza risultanti per ciascun trimestre determineranno uguali variazioni della indennita' di contingenza in atto al 31 dicembre 1936 e ne seguiranno le sorti. 2) Categorie tessili. I valori del punto per le donne operaie dei settori tessili sono quelli indicati nell'apposita tabella D. 3) Minori. I valori indicati per i minori delle categorie qualificate e specializzate si intendono riferiti ai minori che abbiano raggiunto la qualifica o la specializzazione; ai minori che non hanno qualifica o specializzazione (compresi gli apprendisti) si applicano i valori del punto previsti per la corrispondente eta' del manovale comune. 4) Arrotondamento delle variazioni di contingenza. Ai fini di semplificazione contabile, gli importi giornalieri di variazione di contingenza in ciascun trimestre ottenuti moltiplicando i valori di cui alle tabelle per il numero dei punti di variazione dell'indice, saranno arrotondati ai 50 centesimi superiori. ESEMPI SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 2 Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo del 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni-Protocolli

PROTOCOLLO ANNESSO N. 1 1. Il numero indice del costo della vita sara' calcolato dalla Commissione di cui al successivo punto 4 in base al bilancio gia' considerato ai fini dell'accordo 21 marzo 1951 - bilancio che, con le modifiche successivamente gia' apportate, si considera parte integrante del presente accordo (v. dichiarazione a verbale) - ed alle norme di rilevazione ed elaborazione dei dati adottate dall'Istituto Centrale di Statistica per il calcolo dell'indice ufficiale del costo della vita. 2. Le parti si danno reciprocamente atto che il sistema di rilevazione dei prezzi e quello di costruzione degli indici attualmente vigenti fanno parte integrante del presente accordo e non potranno essere modificati ai fini dell'accordo stesso se non col consenso delle parti stipulanti. 3. Il numero indice complessivo ai fini del presente accordo risultera' dalla media degli indici calcolati per i seguenti capoluoghi di provincia: Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, L'Aquila, Perugia, Roma, Napoli, Potenza, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari. Detti indici saranno ponderati in base ai dati sulla popolazione attiva di ciascuna delle predette province desunti dal censimento demografico del 1951. 4. La Commissione Nazionale per gli indici del costo della vita, costituita presso l'Istituto Centrale di Statistica, comunichera' il valore dell'indice del costo della vita di ciascun trimestre, a decorrere dal trimestre novembre 1956-gennaio 1957 (come precisato dall'art. 3), rispetto alla base maggio-giugno 1956 fatta uguale a 100. La comunicazione sara' normalmente fornita entro il mese terminale di ciascun trimestre. PROTOCOLLO ANNESSO N. 2 Le parti convengono che quando le attuali quote di contingenza saranno incrementate di ulteriori 10 punti, e comunque non prima del 31 dicembre 1957, daranno luogo ai necessari incontri per discutere un trasferimento a paga base di parte delle quote di contingenza, tale da assicurare il funzionamento della scala mobile in discesa, senza che in tale eventualita' si ponga un problema di scorporo della retribuzione conglobata.

Accordo del 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni-Allegato I Accordo

ALLEGATO I ACCORDO 21 MARZO 1951 PER IL MECCANISMO DI VARIAZIONE DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA SECONDO L'INDICE NAZIONALE DEL COSTO DELLA VITA (Vedasi art. 4 dell'accordo interconfederale 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni) (Omissis). Art. 5. CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE TABELLE DEI VALORI DEL PUNTO Per i settori merceologici, i cui contratti di lavoro abbiano seguito criteri di classificazione delle varie qualifiche o categorie di lavoratori diversi da quelli previsti nelle tabelle allegate, l'attribuzione delle singole qualifiche o categorie in ciascuna di quelle indicate nella tabella stessa sara' fatta a cura delle Organizzazioni sindacali che hanno stipulato i relativi contratti. Non e' consentito a dette Associazioni di aggiungere nuove voci alla tabella dei valori del punto. Solo nel caso in cui per effetto dell'applicazione dei differenti valori di cui alle tabelle si venisse a determinare una inversione di trattamento economico complessivo per categorie per le quali sia stata espressamente convenuta una identita' di trattamento retributivo, le Associazioni interessate adotteranno i provvedimenti atti a mantenere tale identita'. Ove dette Organizzazioni riconoscano la esistenza di categorie operaie specializzate o superiori aventi rispetto alla retribuzione minima contrattuale globale del manovale del settore (paga base + contingenza di L. 580 + caro pane) un rapporto superiore a quello risultante dalle Tabelle predette tra l'operaio specializzato ed il manovale (125 contro 100) il valore del punto da attribuirsi a tali categorie sara' di L. 13,50, 16,50 o 18,50 a seconda che dette categorie abbiano un rapporto superiore, rispetto al manovale del loro settore, rispettivamente a 135, 165 e 185. Ad esempio per un operaio specializzato di primo raggruppamento territoriale che abbia una retribuzione contrattuale globale giornaliera di L. 1.450 contro quella di L. 1.000 di manovale comune (rapporto 115 contro 100) il valore del punto sara' di L. 13,50 anziche' L. 12,50; se la retribuzione contrattuale giornaliera complessiva, di detto specializzato sara' superiore a L. 1.850 il valore del punto sara' di L. 18,50 anziche' di L. 12,50.

Accordo del 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni-Allegato II Indennita'

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