LEGGE 21 ottobre 1960, n. 1299
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È approvato e reso esecutorio l'atto di transazione in data 5 agosto 1960, n. 527 di repertorio, Stipulato presso il Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio - tra lo Stato e la Società per l'industria italiana del petrolio (IN.PET.) concernente il trasferimento alla predetta società del complesso immobiliare costituente la raffineria di La Spezia - per la parte riconosciuta di proprietà dello Stato, in base al lodo arbitrale 28 aprile 1955, emesso ai sensi dell'articolo 18 della convenzione tra lo Stato e la stessa, società del 10 agosto 1928 - ed il regolamento degli altri rapporti nascenti da tale convenzione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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