DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1312
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1958, e relative tabelle, per i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di articoli dattilografici, inchiostri e colle per cancelleria, stipulato tra la Federazione italiana Indusirie Varie, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Organizzazione Sindacale tra i Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici; e, in pari data tra la Federazione italiana industrie Varie e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 74 del 15 aprile 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1958, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di articoli dattilografici, inchiostri e colle per cancelleria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di articoli dattilografici, inchiostri e colle per cancelleria.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 145. - VILLA
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 23 OTTOBRE 1958 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI ARTICOLI DATTILO GRAFICI INCHIOSTRI E COLLE PER CANCELLERIA Addi' 23 ottobre 1958 in Milano, tra la FEDERAZIONE ITALIANA INDUSTRIE VARIE nella persona del sito Presidente Conte Lorenzo Porro Schiaffinati, rappresentato per delega dal Segretario della Federazione stessa, assistito da una delegazione di industriali del settore e dal sig. Luigi Zanzola in rappresentanza dell'Associazione Industriale Lombarda; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal dott. Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.), rappresentata dai Segretari Nazionali rag. Egidio Roncaglione e sig. Silvano Verzelli; con la partecipazione di una delegazione di lavoratori; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), rappresentata dai Segretari Onorevole Luciano Romagnoli e On.le Vittorio Foa, assistiti dal dott. Eugenio Giambarba; la ORGANIZZAZIONE SINDACALE TRA I LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (FEDERCHIMICI), rappresentata dal Segretario Generale sig. Giuseppe Reggio e dai Segretari Nazionali signori: Quaglia Egidio, Vera Acutis, Mario Zanetta, assistiti dal sig. Giuseppe Ulivi, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai signori: Basso, Beretta, Caccia, Giacco, Nitti, Parozzi, Riveirso, Valle; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) nella persona del Segretario Confederale dott. Dionigi Coppo, assistito dal dott. Ettore Azais; la UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.C.), rappresentata dalla Segreteria Nazionale composta dai signori: Lino Ravecca, Ernesto Comelli, Giulio Polotti, Domenico Tardioli, Leo Biggi e con la partecipazione di una delegazione di lavoratori; Addi' 23 ottobre 1958 in Milano tra la FEDERAZIONE ITALIANA INDUSTRIE VARIE nella persona del suo Presidente Conte Lorenzo Porro Schiaffinati rappresentato per delega dal Segretario della Federazione stessa; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI - C.I.S.N.A.L. - rappresentata per delega dal sig. Bruno Scheggi delegato confederale per l'Alta Italia; e' stato stipulato l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende produttrici di articoli dattilografici (carta carbone, nastri dattilografici, cliche' infrangibili, ecc.) inchiostri e colle per cancelleria, e per tutti i lavoratori (operai, categorie speciali, impiegati) da esse dipendenti. OPERAI Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai verra' fatta in conformita' delle norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda comunichera' all'operaio, normalmente per iscritto, la qualifica assegnatagli e la retribuzione relativa. Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le norme di legge.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 2
Art. 2. DOCUMENTI E RESIDENZA Per essere ammesso al lavoro, l'operaio e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessere e libretti delle assicurazioni sociali e della assicurazione malattia, in quanto ne sia in possesso; 3) carta di identita' o documento equivalente. E' in facolta' dell'azienda di chiedere all'operaio la presentazione del certificato penale di data non anteriore a tre mesi, nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti. L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene. L'operaio e' tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il suo domicilio, a notificare i successivi mutamenti e, se capo famiglia, a consegnare allo scadere del periodo di prova lo stato di famiglia, per poter beneficiare degli assegni familiari.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 3
Art. 3. PERIODO DI PROVA Normalmente l'eventuale periodo di prova non puo' superare sei giornate lavorative, con reciproca facolta' di rescindere, entro il detto termine, il rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'. Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative. L'operaio mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova si intende confermato in servizio. L'operaio che non sia confermato in servizio e si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute, conteggiate sulla base della paga fissata all'atto dell'assunzione; comunque la paga base non puo' essere inferiore al minimo della categoria nella quale ha prestato la propria opera. Nei confronti dell'operaio confermato in servizio il periodo di prova va computato a tutti gli effetti contrattuali.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 4
Art. 4. CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI La classificazione degli operai verra' fatta in base alle categorie sottoelencate: Operai specializzati. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni di notevoli difficolta', delicatezza o complessita', la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. Operai qualificati. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. Operai comuni. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenza conseguibili con un breve tirocinio, anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di categoria superiore, partecipando direttamente alla lavorazione. Manovali. - Sono coloro che compiono lavori di trasporto, di carico di scarico e di pulizia o analoghi lavori di farica, anche se compiuti nei reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione. Donne di 1ª categoria - Sono coloro che compiono lavori od operazioni di particolare delicatezza, o complessita' che richiedono specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. Donne di 2ª categoria. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono attitudini o conoscenze conseguite con breve tirocinio. Donne di 3ª categoria. - Sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri, e comunque lavori che non richiedono periodo di tirocinio. Il passaggio dell'operaio alla categoria superiore non consente la risoluzione del rapporto di lavoro.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 5
Art. 5. CUMULO DI MANSIONI All'operaio al quale vengono affidate mansioni pertinenti a categorie differenti, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima sia svolta con normale continuita'.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 6
Art. 6. PASSAGGIO DI MANSIONI La categoria attribuita all'operaio non lo esime dal prestare temporaneamente la propria operai in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito; la relativa disposizione deve tener conto, possibilmente, della di lui categoria, capacita' ed attitudine. In detta ipotesi, all'operaio sara' corrisposta la retribuzione relativa alla nuova mansione se questa e' afferente a categoria superiore, mentre l'operaio continuera' a percepire la propria normale retribuzione se la nuova mansione e' afferente a categoria inferiore. Non si adottera' la misura afferente alla categoria superiore nel caso che il passaggio di mansioni, causato da sostituzioni dell'operaio assente per malattia; infortunio o permesso, abbia durata fino a 2 giorni. L'operaio che per almeno 30 giorni continuativi disimpegni mansioni superiori alla propria categoria sempre che non si tratti di sostituzione temporanea per malattia, infortunio, permesso, richiamo alle armi non superiore a sei mesi e gravidanza e puerperio per il periodo di assenza obbligatoria dai lavoro - passa definitivamente nella categoria superiore.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 7
Art. 7. DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO Le organizzazioni stipulanti si riservano di provvedere alla disciplina dell'apprendistato con successivo accordo.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 8
Art. 8. ISTITUZIONE PROFESSIONALE Agli operai che comprovino la frequenza a scuole professionali, compatibilmente con le esigenze aziendali saranno concessi i necessari permessi e facilitazioni nell'orario di lavorio, per la frequenza dei suddetti corsi e per la partecipazione agli eventuali esami.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 9
Art. 9. ABITI DA LAVORO Ogni anno le aziende forniranno agli operai un indumento di lavoro, sostenendo la relativa spesa nella misura dell'80%, a meno che l'operaio non vi rinunci.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 10
Art. 10. ORARIO NORMALE DI LAVORO La durata dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge e cioe' 8 ore giornaliere o 48 settimanali, salvo le eccezioni e le derogbe previste dalle relative disposizioni. Per le eventuali ore non lavorate nella giornata del sabato la ripartizione dell'orario settimanale potra' avvenire, a regime normale, negli altri giorni della settimana con il prolungamento delle otto ore lavorative giornaliere nella misura massima di un'ora al giorno, salvo diretti accordi fra le parti per il superamento di detto limite. L'orario giornaliero di lavoro e' fissato dall'azienda e disposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge. Ove esistono orologi di stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico orario. Gli operai non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda. Nei turni regolari periodici l'operaio del turno smontante non puo' abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione dell'operaio del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall'art. 16 per il lavoro straordinario. Per i lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale di lavoro non puo' superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani e i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso, per i quali valgono le disposizioni di legge. Dichiarazione a verbale Conformemente al disposto dell'[art. 18 comma 2ª della legge 26 aprile 1934, n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art18-com2), sulla tutela delle donne e dei fanciulli, si conviene che il, riposo intermedio del personale femminile e minorile potra' essere ridotto ad un'ora al giorno nei casi di prestazioni superiori alle 8 ore giornaliere ad esclusione del personale adibito alle lavorazioni indicate nelle tabelle A e B di cui al [regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-07;1720).
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 11
Art. 11. SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO In Caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovuta a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nella giornata non superino i 60 minuti. In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'azienda trattiene l'operaio nello stabilimento, questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento deve essere usato all'operaio cottimista, quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volonta'. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo fra, le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, per il prolungamento di tale termine, l'operaio puo' chiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennita' compreso il preavviso.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 12
Art. 12. RECUPERO DELLE ORE Dl LAVORO PERDUTE E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purche' esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta l'interruzione.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 13
Art. 13. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale dovra' cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge. Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, come ad esempio il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, dovra' usufruire del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 14
Art. 14. LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rimando alle disposizioni della relativa [legge (n. 653, del 26 aprile 1934](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653))
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 15
Art. 15. FESTIVITA' Sono considerate festivita': a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo; b) l'anniversario della liberazione 25 aprile; la festa del lavoro: 1 maggio; la fondazione della Repubblica: 2 giugno; il giorno dell'unita' nazionale: 4 novembre; c) Capo d'anno: 1 gennaio; Epifania: 6 gennaio; S. Giuseppe: 19 marzo; Lunedi di Pasqua: mobile; Ascensione: mobile; Corpus Domini: mobile; SS. Pietro e Paolo: 29 giugno; Assunzione: 15 agosto; Ognissanti: 10 novembre; Immacolata Concezione: 8 dicembre; Natale: 25 dicembre; S. Stefano: 26 dicembre; d) la ricorrenza del S. Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festivita' di cui ai punti b) e c) si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia; uguali norme e trattamento economico saranno osservati per la festivita' del S. Patrono di cui al punto d).
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 16
Art. 16. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'art. 10 ossia le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui, salvo le deroghe previste. Nessun operaio potra' esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino. Per lavoro festivo s'intende quello effettuato nelle domeniche o, nei giorni di riposo compensativo, o nelle festivita' di cui all'art. 15. Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana ai norma di legge. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo e per il lavoro effettuato in turni avvicendati sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione normale (paga base piu' contingenza). Per i cottimisti le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, saranno calcolate sul minimo di paga della categoria, maggiorate della percentuale contrattuale di cottimo, di cui all'art. 19 e sulla contingenza. 1) Lavoro straordinario diurno: per le prime due ore .......... 20 % per le ore successive ..................................... 25 % 2) Lavoro festivo ............................................. 35 % 3) Lavoro notturno (dalle 12 alle 6) .......................... 30 % 4) Lavoro effettuato in turni avvicendati: turni diurni .............................................. 4 % turni notturni ............................................ 15 % La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione della percentuale di maggiorazione per lavoro notturno. Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 17
Art. 17. TRATTAMENTO SALARIALE MINIMO La paga base oraria minima afferente a ciascuna categoria di operai e' riportata in allegato alla presente regolamentazione.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 18
Art. 18. DONNE ADIBITE A MANSIONI CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI D'OPERA MASCHILI Alla donna destinata a compiere mansioni caratteristiche delle prestazioni d'opera maschili, compete a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile operaia corrispondente alle mansioni di cui trattasi. Nella lavorazione a cottimo la condizione sopra detta si intendera' soddisfatta con l'adozione della tariffa prevista per la categoria maschile.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 19
Art. 19. LAVORO A COTTIMO Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilita' tecniche e gli accordi intervenuti o che possano intervenire fra le parti direttamente interessate. Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da consentire alla generalita' degli operai di normale capacita' e operosita' lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno l'8% superiore al minimo di paga della propria categoria. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo. Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione e dalla Commissione interna aziendale. Quando gli operai siano vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri operai retribuiti a cottimo sara' ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo. Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovra' essere corrisposta la percentuale minima di cottimo. Per i cottimi di lunga, durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato ed all'operaio devono essere concessi acconti di circa il 90% sul presumibile guadagno. Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo sempreche' rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 20
Art. 20. GRATIFICA NATALIZIA A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1916, l'azienda e' tenuta a corrispondere all'operaio considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto, che per i cottimisti si intende riferita al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 21
Art. 21. CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE Il pagamento della retribuzione verra' effettuato a settimana, a quattordicina, a quindicina, o a mese, secondo le consuetudini dell'azienda. Quando la retribuzione viene effettuata a mese, dovra' essere concesso un acconto quindicinale fino al 90% della retribuzione stessa. All'atto del pagamento della retribuzione verra' consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificate: il nome dell'operaio, il periodo di paga a cui la retribuzione si riferisce, nonche' le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, ecc.) e l'elencazione delle trattenute. Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o piu' elementi costitutivi della retribuzione, dovra' essere intanto corrisposta all'operaio la parte della retribuzione non contestata, contro rilascio da parte dell'operaio stesso della quietanza per la somma corrisposta.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 22
Art. 22. RECLAMI SULLA PAGA Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata e quella indicata, sulla unista paga o documento equivalente, nonche' silla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento; l'operaio che non vi provvede, perde ogni diritto per cio' che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa. Gli errori di pura contabilita', dovranno essere contestati dall'operaio entro tre mesi dal giorno del pagamento affinche' il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 23
Art. 23. FERIE Nel corso di ogni anno feriale l'operaio ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) con decorrenza della retribuzione giornaliera di fatto percepita, in servizio, secondo i termini sotto indicati: giorni 12 (pari a 96 ore) per gli aventi anzianita' di servizio da 1 a 7 anni compiuti: giorni 14 (pari a 112 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 7 e fino a 15 anni compiuti; giorni 16 (pari a 128 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 15 e fino a 20 anni compiuti; giorni 18 (pari a 144 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 20 anni compiuti. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e il relativo pagamento dovra' essere fatto in via anticipata a chi ne fara' richiesta. Le festivita' previste dal precedente art. 15 che cadono in tale periodo non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre e' consentito che si faccia luogo o ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento dell'indennita' come specificato al successivo comma 5°. La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze del servizio. L'operaio puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione. Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione. In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre l'operaio ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di un anno feriale incompiuto, sempreche' non abbia gia' usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sara' tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati. Qualora l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede, che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 26. A norma del 2° comma dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, perdurando la situazione prevista da detto accordo e' consentita la sostituzione del godimento delle ferie con il corrispettivo indennizzo fino ad un massimo di 6 giorni.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 24
Art. 24. CONGEDO MATRIMONIALE Per il caso di matrimonio si fa rimando alle norme dell'accordo interconfederale del 31 maggio 1941, sulla disciplina della materia. In tal modo l'operaio usufruira' di un congedo di giorni 8, peraltro elevabile a sua richiesta fino a giorni 10. Il trattamento economico di cui il contratto interconfederale predetto viene integrato fino alla misura di 10 giorni di intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) qualunque sia la durata del congedo. Nel caso in cui l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconederali, sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo si intendera' sostituito, fino a concorrenza, dal nuovo trattamento interconfederale.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 25
Art. 25. SERVIZIO MILITARE Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal [decreto-legge 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-09-13;303), a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare e l'operaio la diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'art. 41 sulla indennita' di licenziamento e sempreche' l'operaio non si dimetta prima dello scadere dei 6 mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto, oltreche' alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo. Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, l'operaio e' tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto l'operaio puo' essere considerato dimissionario.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 26
Art. 26. TRASFERTA All'operaio in missione per esigenze di servizio, la azienda corrispondera': a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto; b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'operaio ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 27
Art. 27. IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI Le prevenzioni degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 28
Art. 28. INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attivita' lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perche possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. Al termine del periodo dell'invalidita' temporanea, come anche al termine del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione l'operaio deve presentarsi alla Direzione dello stabilimento per ricevere le disposizioni relative alla ripresa del lavoro. Gli operai, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri operai, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tal fine nello stabilimento.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 29
Art. 29. TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO L'assenza per malattia o per infortunio, possibilmente, deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa, in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. Inoltre l'operaio deve consegnare o far pervenire all'azienda non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio. Nell'occasione e nel prosieguo dell'assenza, l'azienda ha facolta' di far accertare lo stato di salute del dipendente mediante visita sanitaria di un medico di sua fiducia. Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio, sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.) l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i segnenti termini: 1) mesi 6 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 8 anni; 2) mesi 8 per gli aventi anzianita' di servizio oltre gli 8 anni. L'operaio posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine di conservazione del posto ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro dovra' corrispondere all'operaio le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento. Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento in caso di malattia od infortunio nonche' i doveri dell'operaio durante l'interruzione del servizio si rimanda alle esistenti disposizioni di legge o contrattuali in materia.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 30
Art. 30. TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITA' Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 31
Art. 31. DISCIPLINA AZIENDALE L'operaio in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare. In armonia con la dignita' personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione e di urbanita'.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 32
Art. 32. PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA A meno che non vi sia un esplicito permesso, non e' consentito che un operaio entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro. L'operaio licenziato o sospeso non puo' entrare nello stabilimento se non e' autorizzato dalla Direzione. Durante le ore di lavoro nessun operaio puo' lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suo capo immediatamente nella prima mezz'ora di lavoro. Il permesso richiesto ed ottenuto per l'uscita nella prima mezz'ora di lavoro non consente la decorrenza della retribuzione per la prestata frazione di ora di lavoro. In via eccezionale il permesso di uscita puo' essere richiesto in qualsiasi momento dell'orario di lavoro; in tal caso all'operaio compete la retribuzione della durata del lavoro effettivamente prestato.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 33
Art. 33. ASSENZE Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato. L'assenza ingiustificata puo' essere punita con una multa variabile dal 5 al 20% della paga corrispondente alle ore non lavorate. Prolungandosi l'assenza ingiustificata e ripetendosi, l'operaio puo' essere punito a termine degli articoli 37 e 38. L'assenza ancorche' giustificata e autorizzata, non da' diritto alla retribuzione. L'operaio che non avesse fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia), e' considerato assente, a meno che possa far risultare in modo sicuro o prima dell'uscita la sua presenza nello stabilimento; in tal caso pero', sara' considerato ritardatario.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 34
Art. 34. CONSEGNA E CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALI Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, l'operaio deve fare richiesta al suo superiore diretto. Egli e' responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio. Qualora non vi provvedesse puo' essergli addebitato, sulla liquidazione, l'importo relativo alle cose non consegnate. E' preciso obbligo dell'operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto e' a lui affidato. D'altra parte l'operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilita' informandone tempestivamente, pero', la Direzione dell'azienda. L'operaio rispondera' delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa e negligenza. L'operaio, non puo' apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente da' diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti. L'operaio deve interessarsi per fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprieta', onde poterli asportare.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 35
Art. 35. VISITA DI INVENTARIO E DI CONTROLLO L'operaio non puo' rifiutare la visita d'inventario e la visita personale di controllo che, per ordine della Direzione, venisse fatta a verifica degli oggetti, degli strumenti o utensili affidatigli, nonche' la visita personale di controllo all'uscita dello stabilimento. Alle operaie la visita sulla persona non puo' essere compiuta se non in locale appartato e con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 36
Art. 36. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione o alle altre norme speciali, potranno essere punite, a seconda della gravita' delle mancanze con i provvedimenti seguenti: 1) richiamo verbale; 2) multa fino all'importo di 3 ore di paga e della eventuale contingenza; 3) ammonizione scritta; 4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni; 5) licenziamento. Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto al punto 4). I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'operaio, devono essere portati a conoscenza dell'interessato.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 37
Art. 37. MULTE E SOSPENSIONI Incorre nei provvedimenti della multa e della sospensione l'operaio: a) che non si presenti al lavoro come previsto dal regolamento interno aziendale o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo; c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli; d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto; e) che costruisca entro le officine dell'azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda stessa; f) che per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di, materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarita' nell'andamento del lavoro; g) che in qualunque modo trasgredisca alle norme della presente regolamentazione, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene. La multa verra' applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo. L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, e' devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa mi tua.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 38
Art. 38. LICENZIAMENTO PER MANCANZE A) Licenziamento senza preavviso e con indennita' di anzianita', come in caso di licenziamento. In tale provvedimento incorre l'operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 37 (multe e sospensioni) non siano cosi' gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B). A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: a) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B); b) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda; c) rissa nello stabilimento fuori dei reparti i lavorazione: d) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio; e) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 37 (multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 37. B) Licenziamento senza preavviso e senza indennita' di licenziamento. In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave nocumento morale e materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscono delitto a termine di legge. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: a) insubordinazione verso i superiori; b) furto nello stabilimento; c) trafugamento di schizzi o di dispegni di macchine e di utensili e di altri oggetti o documenti dello stabilimento; d) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione; e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi; f) inosservanza al divieto di fumare nei reparti ove e' espressamente proibito: g) rissa nei reparti di lavorazione.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 39
Art. 39. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI Il licenziamento dell'operaio non in prova, attuato non ai sensi dell'art. 38, o le dimissioni dell'operaio possono aver luogo in qualunque giorno della settimana preavviso di 6 giorni (48 ore) per anzianita' interrotta fino a 3 anni e 12 giorni (96 ore) per anzianita' superiore. L'azienda puo' esonerare l'operaio dal prestare il lavoro nel periodo di preavviso, corrispondendogli pero' l'intera retribuzione per le ore manicanti al compimento del periodo stesso. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 40
Art. 40. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO All'operaio licenziato non ai sensi dell'art. 38 sara' corrisposta, per ogni anno compiuto di anzianita' ininterrotta di servizio presso l'azienda, una indennita' di licenziamento pari a: 4 giorni (32 ore) di normale retribuzione per ogni anno di anzianita' dal 1° al 3° anno compiuto; 6 giorni (48 ore) di normale retribuzione per ogni anno di anzianita' oltre il 3° e fino al 7° anno compiuto; 7 giorni (56 ore) di normale retribuzione per ogni anno di anzianita' oltre il 7° e fino al 12° anno compiuto; 9 giorni (72 ore) di normale retribuzione per ogni anno di anzianita' oltre il 12° e fino al 20° anno compiuto; 12 giorni (93 ore) di normale retribuzione per ogni anno di anzianita' oltre il 20° anno compiuto. Trascorso il primo anno di anzianita' ininterrotta presso l'azienda, per la liquidazione di tale indennita', le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi con l'esecuzione delle frazioni di mese. Per l'anzianita' di servizio anteriore a tutto il 1 luglio 1919, sara' dovuta all'operaio, all'atto del licenziamento, una indennita' inragione di 3 giorni (24 ore) per ogni anno di servizio prestato. Per l'anzianita' maturata successivamente alla data predetta sara' dovuta l'indennita' nella misura piu' sopra riportata, tenendo conto pero' dell'anzianita' maturata antecedentemente al 1 luglio 1949. Ai fini del calcolo della indennita' di anzianita' si terra' conto della gratifica natalizia maggiorando le indennita' di cui sopra della percentuale dell'8%.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 41
Art. 41. INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI In caso di dimissioni l'azienda e' tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento prevista dall'articolo precedente: 1° il 50 per cento per gli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni, salvo quanto detto al successivo comma: 2° il 75 per cento per gli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni; 3° il 100 per cento per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni. Per poter aver diritto alla competenza, di cui al punto 1° l'operaio dimissionario deve aver compiuto il secondo anno di servizio; se apprendista deve aver compiuto il secondo anno dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato. L'intero trattamento di cui al punto 30 e' dovuto anche ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle operaie dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio; lo stesso trattamento sara' usato all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomo, del 55° anno di eta' se donna.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 42
Art. 42. CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA La cessione o trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione dei rapporti di lavoro ed in tal caso il lavoratore conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianita' di servizio, categoria, mansioni ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 43
Art. 43. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Le parti si danno atto che col presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni individuali e collettive piu' favorevoli al lavoratore vigenti presso le singole aziende all'entrata in vigore del presente contratto.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 44
Art. 44. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha decorrenza dal 1 ottobre 1958 con validita' sino al 30 settembre 1961 e s'intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle due parti contraenti con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai- Tabella
TABELLA OPERAI Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 1
CATEGORIE SPECIALI Art. 1. CRITERI DI APPARTENENZA Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie e delle classificazioni operaie, si applichera' il trattamento previsto dalla presente regolamentazione. Sono da considerare, agli effetti del precedente comma: i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella, categoria massima operaia oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnico-pratica, sempreche' non partecipino con ininterrotta continuita' al lavoro manuale. Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria; vigilanza, assistenza, custodia, e simili, gia'. regolate dalle classificazioni operaie.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 2
Art. 2. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE ALLE CATEGORIE I lavoratori di cui trattasi sono distinti in due categorie. Appartengono alla prima categoria i lavoratori per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate comporti il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonche' coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessita' rispetto a quelle che sono comuni alla generalita' dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse. Appartengono alla seconda categoria gli altri lavoratori aventi diritto alla qualifica speciale.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 3
Art. 3. PERIODO DI PROVA Il periodo di prova non puo' essere superiore ad un mese. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi della presente regolamentazione. La risoluzione del rapporto puo' aver luogo ad iniziativa di ciascuna parte, in qualsiasi momento del periodo di prova, senza preavviso ne' indennita'. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intendera' confermato in servizio.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 4
Art. 4. RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI OPERAI Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte (distinta della regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative agli art. 7, 19.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 5
Art. 5. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA SPECIALE Il passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale non costituisce di per se' motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro. Tuttavia, l'anzianita' di servizio prestato come operaio si considera utile nella misura prevista dai singoli istituti della presente regolamentazione.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 6
Art. 6. PASSAGGIO DI MANSIONI La particolare qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dalla osservanza. di eventuali disposizioni di prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito possibilmente la disposizione deve tener conto della di lui qualifica, capacita' ed attitudine o comunque non deve recare menomazione e pregiudizio grave alla posizione inerente alla, sua qualifica. Nell'ipotesi, al lavoratore sara' corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono al grado superiore, mentre continuera' a percepire la retribuzione propria, normale se le mansioni afferiscono al grado inferiore. Il lavoratore che, per almeno 60 giorni continuativi, disimpegni mansioni afferenti al grado superiore, ha diritto al passaggio a detto grado, tranne che nel caso di sostituzione temporanea per malattia, permesso e ferie, infortunio, richiamo alle armi, aspettativa. Ovviamente i passaggi di mansione non interrompono i rapporti di lavoro e le relative anzianita'.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 7
Art. 7. LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge ([L. 20 aprile 1934, n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-20;653)) mentre in particolare si richiama il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque eta', salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 8
Art. 8. RIPOSO SETTIMANALE Come previsto dalla relativa legge ([L. 26 aprile 1934, n. 370](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;370)) il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far cadere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa. Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 9
Art. 9. GIORNI FESTIVI Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi: a) le domeniche i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 8 (riposo settimanale) b) la festivita' nazionale del 2 giugno e le festivita' del 25 aprile, 1 maggio, 4 novembre; c) le festivita' infrasettimanali di cui appresso: 1) 1 gennaio (Capodanno) 2) 6 gennaio (Epifania) 3) 19 marzo (S. Giuseppe) 4) ...... (Ascensione) 5) ...... (Corpus Domini) 6) 29 giugno (S.S. Pietro e Paolo) 7) 15 agosto (Assunzione) 8) 1 novembre (Ognissanti) 9) 8 dicembre (Immacolata Concezione) 10) 25 dicembre (S. Nattale) 11) ...... (la ricorrenza del Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento) 12) 26 dicembre (S. Stefano) 13) ...... (lunedi di Pasqua). Le ore di lavoro nei giorni festivi saranno compensate in agiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata delle maggiorazioni per lavoro festivo. Per le festivita' cadenti in domenica o in giorno di riposo compensativo e' dovuta all'impiegato una giornata di retribuzione, in aggiunta alla retribuzione mensile.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 10
Art. 10. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 16 della regolamentazione operaia e comunque oltre le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario; oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'art. 10 della regolamentazione operaia sul recupero delle ore non compiute nel sabato. E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane. Nessun lavoratore puo' esimiersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno e feriale, 25%; 2) lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati festivi, 40%; 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati, 30%; 4) lavoro effettuato in turni avvicendati - turni diurni 4% - turni notturni 15%; 5) lavoro straordinario festivo, 50%; 6) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati), 50%. Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all'art. 12 e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Nel caso di lavoro straordinario o festivo al lavoratore competono, per le ore di lavoro prestate ed a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra. Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo (prevista dalla [legge n. 653 del 24 aprile 1934](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-24;653) sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), mentre non puo' dar luogo alla riduzione della retribuzione mensile, d'altra parte si deve intendere esclusa dal computo afferente alla maggiorazione prevista al punto 4) del presente articolo per i turni diurni.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 11
Art. 11. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Il lavoratore cui si applica la presente regolamentazione per la anzianita' di servizio maturata dopo il 20° anno di eta' presso la stessa azienda, ha diritto nel corso della carriera, indipendentemente da ogni aumento di merito, a 10 aumenti biennali, nella misura del 5%. Tale aliquota e' calcolata, sul minimo contrattuale e sulla indennita' di contingenza mensile del grado cui appartiene il lavoratore. Gli aumenti periodici di anzianita', gia' maturati o da maturare, non possono comunque essere assorbiti da precedenti o succssivi assegni di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Pero' gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio alla qualifica speciale di un lavoratore proveniente dalle categorie operaie, agli effetti degli scatti il rapporto si considera come iniziato ex novo, e pertanto la maturazione degli scatti decorrera' dalla data del riconoscimento di tale nuova qualifica. Gli aumenti di anzianita' gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui mimimi contrattuali in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto nel penultimo e nell'ultimo comma del presente articolo per il caso di passaggio di grado. Per quanto concerne l'indennita' di contingenza il ricalcolo verra' effettuato alla. fine di ogni anno solare ed avra' effetti a partire dal 1 gennaio successivo. In caso di passaggio al grado superiore, sara' mantenuto al lavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici gia' maturati nel grado di provenienza. Nel caso di variazione del minimo contrattuale mensile di tale grado l'importo predetto sara' valutato ricalcolando percentualmente sul nuovo minimo contrattuale. Sempre nel caso di -passaggio al grado superiore, la frazione di biennio in corso al momento del passaggio stesso sara' considerata utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianita' del nuovo grado. Norme transitorie all'art. 11. 1) Ai lavoratori appartenenti alla qualifica speciale attualmente in servizio, ai quali sia, stata riconosciuta, ai sensi degli accordi interconfederali, tale qualifica antecedentemente all'entrata in vigore del presente contratto, ai soli fini degli scatti di anzianita', sara' tenuto conto del servizio prestato con le anzidette mansioni risalendo come massimo al 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20° anno di eta'. 2) Gli aumenti periodici di anzianita' maturati antecedentemente al 1 giugno 1952 vengono fissati nelle seguenti quote globali, comprendenti anche le quote forfettarie di rivalutazione previste dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952 e successivamente aumentate: uomini donne ex 1ª zona: 1° grado sup. 21 anni ..................... 1.700 1.450 2° grado sup. 21 anni ..................... 1.150 1.000 ex 2ª zona: 1° grado sup. 21 anni ..................... 1.650 1.450 2° grado sup. 21 anni ..................... 1.150 1.000 ex 3ª zona: 1° grado sup. 21 anni ..................... 1.650 1.400 2° grado sup. 21 anni ..................... 1.100 950 ex 4ª zona: 1° grado sup. 21 anni ..................... 1.600 1.400 2° grado sup. 21 anni ..................... 1.100 950 Nel caso di avvenuto passaggio di grado la misura delle predette quote va riferita al grado cui apparteneva il lavoratore alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianita'. Le quote di cui sopra vanno riferite alle zone di retribuzione esistenti anteriormente al giugno 1954.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 12
Art. 12. RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile, ivi compresa la contingenza, per 180. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile di cui sopra per 25.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 13
Art. 13. GRATIFICA NATALIZIA La gratifica natalizia di cui ai vigenti accordi interconfederali verra' corrisposta in misura ragguagliata ad una mensilita' di retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda. Pero' il periodo di prova seguito da, conferma, e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra. La corresponsione della gratifica natalizia deve normalmente avvenire alla vigilia di Natale.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 14
Art. 14. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all'art. 10 della regolamentazione operaia, disposta dall'azienda o dalle competenti autorita', la retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) non subira' riduzioni.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 15
Art. 15. PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese, con la specificazione degli elementi costitutivi della retribuzione mensilmente liquidabili. Nel caso di contestazione su taluno degli elementi della retribuzione, al lavoratore dovra' essere regolarmente corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 16
Art. 16. FERIE Il lavoratore che abbia una, anzianita' di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a: 13 giorni lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti; 16 giorni lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 5 e fino ai 10 anni compiuti; 20 giorni lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 e fino ai 22 anni compiuti; 26 giorni lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 22 anni compiuti. Come anzianita' convenzionale, agli effetti della, concessione delle ferie, l'anzianita' maturata dal dipendente in qualita' di operaio presso la stessa azienda viene riconosciuta al 50%. L'epoca delle ferie sara' stabilita di comune accordo, secondo le esigenze di lavoro dello stabilimento. Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento dovra' essere fatto in via anticipata a chi ne fara' richiesta. Non e' ammessa la rinuncia tacita od espressa delle ferie. Il periodo di preavviso non potra' essere considerato come periodo di ferie. Il personale assunto nel corso dell'anno, in caso di ferie collettive, avra' diritto alle ferie per l'anno stesso in rapporto ai mesi interi di servizio prestato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Chiarimento a verbale. E' consentita la sostituzione del godimento delle ferie fino ad un massimo di 6 giorni corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura prevista dall'art. 12, per ogni giorno di ferie non godute.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 17
Art. 17. PERMESSI Sempreche' vi siano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda potra' concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso e per sua esigenza. I permessi concessi in occasione di decesso dei familiari del lavoratore non possono essere comunque computati come ferie.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 18
Art. 18. CONGEDO MATRIMONIALE Per il caso di matrimonio sara' concesso al lavoratore un permesso di giorni 14, con decorrenza della retribuzione che sara' corrisposta, da parte dell'azienda, integrando il trattamento che allo stesso titolo viene erogato dall'Istituto di Previdenza Sociale.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 19
Art. 19. SERVIZIO MILITARE Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal [D.L. del C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legge:1946-09-13;303), a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare ed il lavoratore la diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'indennita' di licenziamento e sempreche' il lavoratore non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto, oltreche' alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo. Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, il lavoratore e' tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto il lavoratore puo' essere considerato dimissionario.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 20
Art. 20. TRASFERTA Al lavoratore inviato in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrispondera', oltre alla normale retribuzione mensile: a) rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) rimborso delle spese di vitto ed alloggio, nei limiti della normalita', quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, sempreche' siano autorizzate e comprovate; d) una indennita' di trasferta pari al 30% della retribuzione giornaliera (stipendio di fatto e di contingenza). L'indennita' di cui al punto d) non sara' dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore. Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennita' verra' corrisposta per tutta, la durata della missione stessa. Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera d), dopo il primo mese verra' corrisposta nella misura del 20%. Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria e prevalente del lavoratore, l'eventuale indennita' di missione potra' essere concordata direttamente con l'azienda. L'indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumulera' con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 21
Art. 21. TRASFERIMENTI Al lavoratore che venga trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa ditta, sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo, previa mente concordato con l'azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per se' e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale indennita' di trasferimento gli verra' corrisposto, se capo famiglia, una somma pari ad una mensilita' di retribuzione (stipendio di fatto e contingenza), se senza congiunti a carico, una somma pari, a mezza mensilita' di retribuzione (stipendio di fatto e contingenza). Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione del lavoratore nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita' saranno ridotte alla meta'. Qualora in relazione al trasferimento il lavoratore, per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di fitto, sempreche' questo sia denunciato all'atto della comunicazione di trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.), debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, all'indennita' di anzianita', al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva, ed ai ratei maturati delle ferie e della 13ª mensilita', diversamente il trasferimento si intende revocato. Al lavoratore che chieda il trasferimento per sue necessita', non competono le indennita' di cui sopra.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 22
Art. 22. TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO In caso di malattia il lavoratore deve avvertire la azienda entro il giorno successivo l'assenza e inviare all'azienda stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di una delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia del lavoratore da un medico di fiducia. In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia ed infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di: a) 6 mesi per anzianita' di servizio fino a 5 anni compiuti; b) 8 mesi per anzianita' di servizio oltre 5 e fino a 8 anni compiuti; c) 10 mesi per anzianita' di servizio oltre gli 8 anni. Il lavoratore ha inoltre diritto al seguente trattamento: per le anzianita' di cui al punto a), intera retribuzione globale per i primi 2 mesi, meta' retribuzione globale per i 4 mesi successivi; per le anzianita' di cui al punto b), intera retribuzione globale per i primi 3 mesi, meta' retribuzione globale per i 5 mesi successivi; per le anzianita' di cui al punto c), intera retribuzione globale per i primi 4 mesi, meta' retribuzione globale per i 6 mesi successivi. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato, fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro corrispondera' al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia, oltre i termini suddetti, non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso puo' risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennita' di anzianita' per licenziamento. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto di lavoro rimane sospeso e tutti gli effetti contrattuali. Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio valgono le norme regolanti la materia. Agli effetti del presente articolo e' considerata malattia anche l'infermita' derivante da infortunio non coperta da assicurazione obbligatoria. L'assenza per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianita' di servizio i tutti gli effetti (indennita' di anzianita' per licenziamento, dimissioni, ferie, tredicesima mensilita', ecc.)
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 23
Art. 23. TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla [legge 26 agosto 1950, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860), sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 24
Art. 24. VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO Il lavoratore non puo' rifiutare la visita dell'inventario e di controllo disposta dalla Direzione dello Stabilimento per gli oggetti, gli strumenti, gli utensili e per i materiali affidatigli.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 25
Art. 25. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta, che decorre dalla meta' o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto. Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso e di licenziamento:
ANNI DI SERVIZIO
1ª Categoria
2ª Categoria
Fino a 5 anni compiuti................. Mesi 1 Mezzo mese
Oltre i 5 anni e fino a 10 anni compiuti Mesi 1 e mezzo Mesi 1
Oltre i 10 anni........................ Mesi 2 Mesi 1 e mezzo
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