DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1312
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1958, e relative tabelle, per i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di articoli dattilografici, inchiostri e colle per cancelleria, stipulato tra la Federazione italiana Indusirie Varie, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Organizzazione Sindacale tra i Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici; e, in pari data tra la Federazione italiana industrie Varie e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 74 del 15 aprile 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1958, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di articoli dattilografici, inchiostri e colle per cancelleria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di articoli dattilografici, inchiostri e colle per cancelleria.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 145. - VILLA
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 23 OTTOBRE 1958 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI ARTICOLI DATTILO GRAFICI INCHIOSTRI E COLLE PER CANCELLERIA Addi' 23 ottobre 1958 in Milano, tra la FEDERAZIONE ITALIANA INDUSTRIE VARIE nella persona del sito Presidente Conte Lorenzo Porro Schiaffinati, rappresentato per delega dal Segretario della Federazione stessa, assistito da una delegazione di industriali del settore e dal sig. Luigi Zanzola in rappresentanza dell'Associazione Industriale Lombarda; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal dott. Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.), rappresentata dai Segretari Nazionali rag. Egidio Roncaglione e sig. Silvano Verzelli; con la partecipazione di una delegazione di lavoratori; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), rappresentata dai Segretari Onorevole Luciano Romagnoli e On.le Vittorio Foa, assistiti dal dott. Eugenio Giambarba; la ORGANIZZAZIONE SINDACALE TRA I LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (FEDERCHIMICI), rappresentata dal Segretario Generale sig. Giuseppe Reggio e dai Segretari Nazionali signori: Quaglia Egidio, Vera Acutis, Mario Zanetta, assistiti dal sig. Giuseppe Ulivi, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai signori: Basso, Beretta, Caccia, Giacco, Nitti, Parozzi, Riveirso, Valle; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) nella persona del Segretario Confederale dott. Dionigi Coppo, assistito dal dott. Ettore Azais; la UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.C.), rappresentata dalla Segreteria Nazionale composta dai signori: Lino Ravecca, Ernesto Comelli, Giulio Polotti, Domenico Tardioli, Leo Biggi e con la partecipazione di una delegazione di lavoratori; Addi' 23 ottobre 1958 in Milano tra la FEDERAZIONE ITALIANA INDUSTRIE VARIE nella persona del suo Presidente Conte Lorenzo Porro Schiaffinati rappresentato per delega dal Segretario della Federazione stessa; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI - C.I.S.N.A.L. - rappresentata per delega dal sig. Bruno Scheggi delegato confederale per l'Alta Italia; e' stato stipulato l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende produttrici di articoli dattilografici (carta carbone, nastri dattilografici, cliche' infrangibili, ecc.) inchiostri e colle per cancelleria, e per tutti i lavoratori (operai, categorie speciali, impiegati) da esse dipendenti. OPERAI Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai verra' fatta in conformita' delle norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda comunichera' all'operaio, normalmente per iscritto, la qualifica assegnatagli e la retribuzione relativa. Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le norme di legge.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 2
Art. 2. DOCUMENTI E RESIDENZA Per essere ammesso al lavoro, l'operaio e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessere e libretti delle assicurazioni sociali e della assicurazione malattia, in quanto ne sia in possesso; 3) carta di identita' o documento equivalente. E' in facolta' dell'azienda di chiedere all'operaio la presentazione del certificato penale di data non anteriore a tre mesi, nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti. L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene. L'operaio e' tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il suo domicilio, a notificare i successivi mutamenti e, se capo famiglia, a consegnare allo scadere del periodo di prova lo stato di famiglia, per poter beneficiare degli assegni familiari.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 3
Art. 3. PERIODO DI PROVA Normalmente l'eventuale periodo di prova non puo' superare sei giornate lavorative, con reciproca facolta' di rescindere, entro il detto termine, il rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'. Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative. L'operaio mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova si intende confermato in servizio. L'operaio che non sia confermato in servizio e si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute, conteggiate sulla base della paga fissata all'atto dell'assunzione; comunque la paga base non puo' essere inferiore al minimo della categoria nella quale ha prestato la propria opera. Nei confronti dell'operaio confermato in servizio il periodo di prova va computato a tutti gli effetti contrattuali.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 4
Art. 4. CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI La classificazione degli operai verra' fatta in base alle categorie sottoelencate: Operai specializzati. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni di notevoli difficolta', delicatezza o complessita', la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. Operai qualificati. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. Operai comuni. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenza conseguibili con un breve tirocinio, anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di categoria superiore, partecipando direttamente alla lavorazione. Manovali. - Sono coloro che compiono lavori di trasporto, di carico di scarico e di pulizia o analoghi lavori di farica, anche se compiuti nei reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione. Donne di 1ª categoria - Sono coloro che compiono lavori od operazioni di particolare delicatezza, o complessita' che richiedono specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. Donne di 2ª categoria. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono attitudini o conoscenze conseguite con breve tirocinio. Donne di 3ª categoria. - Sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri, e comunque lavori che non richiedono periodo di tirocinio. Il passaggio dell'operaio alla categoria superiore non consente la risoluzione del rapporto di lavoro.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 5
Art. 5. CUMULO DI MANSIONI All'operaio al quale vengono affidate mansioni pertinenti a categorie differenti, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima sia svolta con normale continuita'.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 6
Art. 6. PASSAGGIO DI MANSIONI La categoria attribuita all'operaio non lo esime dal prestare temporaneamente la propria operai in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito; la relativa disposizione deve tener conto, possibilmente, della di lui categoria, capacita' ed attitudine. In detta ipotesi, all'operaio sara' corrisposta la retribuzione relativa alla nuova mansione se questa e' afferente a categoria superiore, mentre l'operaio continuera' a percepire la propria normale retribuzione se la nuova mansione e' afferente a categoria inferiore. Non si adottera' la misura afferente alla categoria superiore nel caso che il passaggio di mansioni, causato da sostituzioni dell'operaio assente per malattia; infortunio o permesso, abbia durata fino a 2 giorni. L'operaio che per almeno 30 giorni continuativi disimpegni mansioni superiori alla propria categoria sempre che non si tratti di sostituzione temporanea per malattia, infortunio, permesso, richiamo alle armi non superiore a sei mesi e gravidanza e puerperio per il periodo di assenza obbligatoria dai lavoro - passa definitivamente nella categoria superiore.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 7
Art. 7. DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO Le organizzazioni stipulanti si riservano di provvedere alla disciplina dell'apprendistato con successivo accordo.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 8
Art. 8. ISTITUZIONE PROFESSIONALE Agli operai che comprovino la frequenza a scuole professionali, compatibilmente con le esigenze aziendali saranno concessi i necessari permessi e facilitazioni nell'orario di lavorio, per la frequenza dei suddetti corsi e per la partecipazione agli eventuali esami.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 9
Art. 9. ABITI DA LAVORO Ogni anno le aziende forniranno agli operai un indumento di lavoro, sostenendo la relativa spesa nella misura dell'80%, a meno che l'operaio non vi rinunci.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 10
Art. 10. ORARIO NORMALE DI LAVORO La durata dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge e cioe' 8 ore giornaliere o 48 settimanali, salvo le eccezioni e le derogbe previste dalle relative disposizioni. Per le eventuali ore non lavorate nella giornata del sabato la ripartizione dell'orario settimanale potra' avvenire, a regime normale, negli altri giorni della settimana con il prolungamento delle otto ore lavorative giornaliere nella misura massima di un'ora al giorno, salvo diretti accordi fra le parti per il superamento di detto limite. L'orario giornaliero di lavoro e' fissato dall'azienda e disposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge. Ove esistono orologi di stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico orario. Gli operai non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda. Nei turni regolari periodici l'operaio del turno smontante non puo' abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione dell'operaio del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall'art. 16 per il lavoro straordinario. Per i lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale di lavoro non puo' superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani e i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso, per i quali valgono le disposizioni di legge. Dichiarazione a verbale Conformemente al disposto dell'[art. 18 comma 2ª della legge 26 aprile 1934, n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art18-com2), sulla tutela delle donne e dei fanciulli, si conviene che il, riposo intermedio del personale femminile e minorile potra' essere ridotto ad un'ora al giorno nei casi di prestazioni superiori alle 8 ore giornaliere ad esclusione del personale adibito alle lavorazioni indicate nelle tabelle A e B di cui al [regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-07;1720).
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 11
Art. 11. SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO In Caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovuta a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nella giornata non superino i 60 minuti. In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'azienda trattiene l'operaio nello stabilimento, questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento deve essere usato all'operaio cottimista, quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volonta'. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo fra, le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, per il prolungamento di tale termine, l'operaio puo' chiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennita' compreso il preavviso.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 12
Art. 12. RECUPERO DELLE ORE Dl LAVORO PERDUTE E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purche' esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta l'interruzione.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 13
Art. 13. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale dovra' cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge. Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, come ad esempio il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, dovra' usufruire del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 14
Art. 14. LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rimando alle disposizioni della relativa [legge (n. 653, del 26 aprile 1934](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653))
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 15
Art. 15. FESTIVITA' Sono considerate festivita': a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo; b) l'anniversario della liberazione 25 aprile; la festa del lavoro: 1 maggio; la fondazione della Repubblica: 2 giugno; il giorno dell'unita' nazionale: 4 novembre; c) Capo d'anno: 1 gennaio; Epifania: 6 gennaio; S. Giuseppe: 19 marzo; Lunedi di Pasqua: mobile; Ascensione: mobile; Corpus Domini: mobile; SS. Pietro e Paolo: 29 giugno; Assunzione: 15 agosto; Ognissanti: 10 novembre; Immacolata Concezione: 8 dicembre; Natale: 25 dicembre; S. Stefano: 26 dicembre; d) la ricorrenza del S. Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festivita' di cui ai punti b) e c) si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia; uguali norme e trattamento economico saranno osservati per la festivita' del S. Patrono di cui al punto d).
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 16
Art. 16. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'art. 10 ossia le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui, salvo le deroghe previste. Nessun operaio potra' esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino. Per lavoro festivo s'intende quello effettuato nelle domeniche o, nei giorni di riposo compensativo, o nelle festivita' di cui all'art. 15. Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana ai norma di legge. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo e per il lavoro effettuato in turni avvicendati sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione normale (paga base piu' contingenza). Per i cottimisti le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, saranno calcolate sul minimo di paga della categoria, maggiorate della percentuale contrattuale di cottimo, di cui all'art. 19 e sulla contingenza. 1) Lavoro straordinario diurno: per le prime due ore .......... 20 % per le ore successive ..................................... 25 % 2) Lavoro festivo ............................................. 35 % 3) Lavoro notturno (dalle 12 alle 6) .......................... 30 % 4) Lavoro effettuato in turni avvicendati: turni diurni .............................................. 4 % turni notturni ............................................ 15 % La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione della percentuale di maggiorazione per lavoro notturno. Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
CCNL del 23 ottobre 1958 Operai-art. 17
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