DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1313
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori, Visto il contratto collettivo 3 dicembre 1958, e relative tabelle, per le industrie dell'occhialeria, stipulato tra la Federazione italiana Industrie Varie e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Abbigliamento; e, in pari data, tra la Federazione italiana Industrie Varie e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e della Ceramica;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 51 dell'11 marzo 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo 3 dicembre 1958 relativo alle industrie dell'occhialeria sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di occhiali o di articoli inerenti all'occhialeria.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 144. - VILLA
Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria-art. 1
CONTRATTO 3 DICEMBRE 1958 INDUSTRIE OCCHIALERIA Addi' 3 dicembre 1958 in Milano, tra la FEDERAZIONE ITALIANA INDUSTRIE VARIE nella persona del suo Presidente Conte Lorenzo Porro Schiaffinati, rappresentato per delega dal Segretario della Federazione stessa, assistito dai Sigg.: Virgilio Fedon, Rag. Mario Lozza,: Sig. Tabacchi, Sig. Raimondo Moravia e dal Sig. Enrico Paradisi Segretario dell'Associazione degli Industriali della provincia di Belluno, dal Sig. Luigi Zanzola in rappresentanza dell'Associazione industriale Lombarda e dei Sig. Emanuele Lerato in rappresentanza dell'Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO F.I.L.A., rappresentata dal suo Segretario Generale Sig. Remo Savio e dai Segretari On.le Pina Palumbo e Sigg. Angelo Massoni e Carlo Polliotti, con l'intervento in rappresentanza dei Sindacati Provinciali, dei Signori: Arsiero Blasi, Maria Guerra, Alessandro Skuk, Malavasi e dei lavoratori: Fiori Fausto e Pantano Ferruccio, Genova Antonio, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro nella persona del dott. Giambarba Eugenio; e la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO - F.U.I.L.A., rappresentata dal Segretario Generale Ascari Cav. Uff. Sivio, e dai Segretari Fossati Cav. Giuseppe e Sig. Faverio Carlo, con l'intervento in rappresentanza dei Sindacati Provinciali del Sig. Zononi Mario, Cecchini Francesco e i lavoratori Della Libera Bruno, Bertagnin Norberto, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori nella persona del suo Segretario Generale dott. Bruno Storti; e la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO - U.I.L.A., rappresentata dal suo Segretario responsabile Sig. Adolfo Di Marino e dai Segretari Fantinelli Erminio e De Jesu Gaetano; e' stato stipulato il presente contratto nazionale collettivo di lavoro da valere per le aziende che producono, in prevalenza, occhiali od articoli inerenti l'occhialeria (montature, lenti, astucci, minuterie, ecc.) e per tutti gli operai da esse dipendenti. Addi' 3 dicembre 1958 in Milano tra la FEDERAZIONE ITALIANA INDUSTRIA VARIE nella persona del suo Presidente Conte Lorenzo Porro Schiaffinati, rappresentato per delega dal Segretario della Federazione stessa, e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DEL VETRO E DELLA CERAMICA - C.I.S.N.A.L., rappresentata per delega dal Sig. Bruno Scheggi Delegato Confederale per l'Alta Italia: e' stato stipulato l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro 3 dicembre 1933. Art. 1 ASSUNZIONE E DOCUMENTI DI LAVORO L'assunzione del lavoratore deve essere fatta in conformita' alle norme di legge sul collocamento. L'assunzione verra' comunicata all'interessato normalmente per iscritto e dovra' specificare: a) la data dell'assunzione; b) la categoria alla quale l'assunto viene assegnato e la paga relativa; c) la localita' in cui il lavoro viene prestato. Il nuovo assunto e' tenuto a presentare alla Direzione dell'Azienda i seguenti documenti: 1) carta d'identita' o documento equipollente; 2) libretto di lavoro; 3) tessera per l'assicurazione sociale obbligatoria in quanto ne sia in possesso; 4) libretto per l'assistenza di malattia in quanto ne sia in possesso. Il datore di lavoro in casi di mancanza o di irregolarita' dei documenti di cui ai punti 3) e 4) e' tenuto a regolarizzare la posizione del lavoratore dal giorno dell'assunzione; 5) titoli di preparazione professionale con specifico riferimento al rapporto di lavoro; 6) certificato penale rilasciato da non piu' di tre mesi ove la Azienda lo richieda. Dei documenti che trattiene, l'Azienda rilascera' ricevuta all'interessato. Il nuovo assunto ha l'obbligo di comunicare alla Azienda che lo impiega il proprio domicilio, e, ove intervengano, i mutamenti successivi. La Direzione nell'assumerlo, lo mettera' in grado di conoscere l'esistenza ed il contenuto del presente contratto e di eventuali regolamenti interni. I membri delle Commissioni interne od il Delegato di fabbrica dovranno essere provveduti di una copia del contratto a cura e spese del datore di lavoro. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro la Ditta e' tenuta a restituire al lavoratore i documenti di lavoro debitamente aggiornati.
Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria-art. 2
Art. 2. AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI Per l'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge. Per l'assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni. Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della [legge 26 aprile 1934: , n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653) e successive, nonche' le disposizioni contenute nel [R.D. 7 agosto 1936, n. 1720](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-07;1720) relative alle operazioni inerenti alla in manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi dell'applicazione della legge stessa.
Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria-art. 3
Art. 3. PERIODO DI PROVA L'operaio puo' essere assunto per un periodo di prova di 6 giornate lavorative. Onesto limite potra', d'accordo fra le parti, essere aumentato a 15 giornate lavorative. Durante il periodo di prova e' ammessa, in qualsiasi momento, da entrambe le parti, la rescissione del rapporto di lavoro senza alcun preavviso e indennita'. Scaduto il periodo di prova, l'operaio s'intende assunto definitivamente. In caso di rescissione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, spetta all'operaio il compenso per il lavoro prestato in base al contratto vigente, compenso non inferiore, comunque, al minimo contrattuale previsto per la categoria cui l'operaio e' stato assegnato durante il periodo di prova, sempreche' non sia stato prestabilito un salario maggiore. Per l'operaio assunto definitivamente, il periodo di prova entra. nel computo complessivo del servizio prestato, a tutti gli effetti contrattuali.
Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria-art. 4
Art. 4. QUALIFICHE OPERAI Per quanto riguarda le declaratorie e classificazioni degli operai, restano ferme le situazioni contrattuali esistenti in ciascuna, provincia.
Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria-art. 5
Art. 5. DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO Possono essere assunti come apprendisti i giovani, che abbiano superato il 1410 anno di eta' e non oltrepassato il 20°, allo scopo di acquisire la capacita' necessaria per diventare lavoratori qualificati mediante un addestramento teorico-pratico. Puo' essere convenuto fra le parti un periodo di prova di durata non superiore a 18 giorni lavorativi. La durata massima, del periodo di apprendistato e' quella fissata all'art. 4 del presente contratto. La durata massima di cui e' detto piu' sopra sara' ridotta di 2/3 per i licenziati da scuole tecniche industriali ad indirizzo didattico specifico rispetto all'attivita' che l'apprendista e' chiamato a svolgere; della meta' per chi sia in possesso di licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale, sempre ad indirizzo didattico corrispondente all'attivita' dell'apprendista. Il servizio prestato, antecedentemente all'assunzione, presso altre aziende dello stesso ramo, sara' interamente computato ai fini del compimento del periodo di apprendistato, purche' effettuato nella stessa fase di lavorazione e non siano trascorsi piu' di diciotto mesi tra la fine di un periodo e l'inizio del successivo. Nel libretto di lavoro dell'interessato e nei certificati relativi al servizio prestato, saranno indicati a cura dei datore di lavoro i periodi di tirocinio e gli scatti di paga conseguiti. L'apprendista non potra' essere adibito a lavori faticosi o nocivi, che possono comunque determinarne la resistenza fisica, ne' adibito a lavori diversi da quelli attinenti alla specialita' professionale a cui si riferisce il tirocinio. Durante il periodo di apprendistato, l'apprendista deve lavorare a giornata; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo egli sara' considerato operaio qualificato ancorche' non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo. L'apprendista che raggiunto il 17° anno di eta' e trascorsa la meta' del periodo di tirocinio, chieda di essere ammesso e superi una prova tendente ad accertare la sua idoneita', sara' considerato operaio qualificato a tutti gli effetti retributivi e normativi. Per quanto riguardo la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e del relativo trattamento economico, si rimanda alle disposizioni di legge in materia. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, valgono le norme del presente contratto e della [legge 19 gennaio 1955, n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25) e relativo regolamento. Le retribuzioni iniziali (minimi di paga base) sono stabilite sugli accordi salariali. Gli aumenti successivi sono fissati in scatti semestrali. Si conviene che l'entita' di ogni scatto si ottiene dividendo la differenza tra il minimo della paga base dell'operaio qualificato ed il minimo della paga dell'apprendista nel 1° semestre di tirocinio, per il numero di semestri che compongono il periodo di apprendistato.
Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria-art. 6
Art. 6. MUTAMENTO DI MANSIONI Se la direzione dell'Azienda adibisce l'operaio a mansioni di categoria inferiore, e' tenuta a conservargli la retribuzione della sua categoria od il miglior trattamento. Se gli affida invece temporaneamente mansioni di categoria superiore dovra' corrispondere il compenso stabilito per la categoria stessa. Tale nomina potra' non essere osservata qualora il mutamento di mansioni sia originato da fatto di natura occasionale (quale ad esempio, la sostituzione di operaio assente o ammalato) e non si protragga per un periodo superiore a due giornate lavorative. L'utilizzazione dell'operaio in lavori di categoria superiore per un periodo superiore a tre mesi, ove non sia giustificata dalla necessita' di sostituire altro lavoratore assente per malattia, infortunio, o permesso, comporta di diritto il trasferimento alla, categoria superiore. Quando il lavoratore sia contemporaneamente e con carattere di continuita' adibito a mansioni di categorie diverse, percepira' la paga fissata per la categoria superiore. Avvenendo che le mansioni della sua categoria siano nettamente prevalenti rispetto a quella della categoria superiore ed abbiano, queste, carattere saltuario, sara' corrisposta una retribuzione intermedia conservando al lavoratore ogni preesistente paga di fatto o di merito.
Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria-art. 7
Art. 7. ISTRUZIONI PROFESSIONALI Le organizzazioni contraenti con vengono sulla necessita' di dare impulso alla istruzione professionale stanze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento produttivo. Le Associazioni territoriali cureranno l'attuazione pratica di tale principio addividendo, quando ve ne sia la possibilita', alla istituzione di corsi di istruzione professionale e al potenziamento di quelli eventualmente esistenti.
Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria-art. 8
Art. 8. ORARIO DI LAVORO La durata normale del lavoro settimanale e' determinata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalla legge stessa, o da norme contrattuali. La tabella indicante l'orario di lavoro predeterminato, dovra' essere esposta in luogo visibile a tutti i lavoratori. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o di custodia non connessi o non strettamente attinenti alla produzione, l'orario normale di lavoro e' determinato in 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, salvo le eccezioni previste dagli accordi interconfederali in materia.
Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria-art. 9
Art. 9. ORARIO SETTIMANALE (POMERIGGIO DEL SABATO) Normalmente ed ove non ostino ragioni particolari, l'orario di lavoro del sabato di ogni settimana non dovra' protrarsi oltre le ore 14. Per completare l'orario settimanale potra' farsi luogo al ricupero in normale di regime di retribuzione, prolungando l'orario negli altri giorni della settimana.
Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria-art. 10
Art. 10. INIZIO E FINE DEL LAVORO Al segnale di inizio del lavoro l'operaio dovra' trovarsi al proprio posto pronto a svolgere la sua attivita'. Sara' considerato ritardatario chi, al segnale di cui e' detto pira sopra, risultera' non entrato nello stabilimento. L'operaio che si presenti successivamente e con un ritardo non superiore a mezz'ora, sara' considerato presente agli effetti del computo delle ore, a partire dalla mezz'ora successiva a quella in cui ha avuto inizio il lavoro. Nessun operaio potra' cessare il lavoro ed abbandonare il proprio posto prima del segnale di cessazione. La pulizia del posto, delle macchine o degli utensili di lavoro, con le modalita' indicate dalla Direzione della Azienda sara' fatta normalmente prima dell'anzidetto segnale di cessazione. Ove venisse compiuta oltre l'orario normale di cui all'art. 8 sara' considerata prestazione straordinaria.
Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria-art. 11
Art. 11. SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI DEL LAVORO In Caso di interruzioni del lavoro di breve durata dovuta a causa di forza maggiore, nel conteggio della parte non si terra' conto delle interruzioni stesse, quando queste, nella giornata, non superino i 30 minuti. In caso di interruzioni del lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'azienda trattiene i lavoratori nello stabilimento, questi hanno diritto alla corresponsione della retribuzione globale per tutte le ore di presenza con facolta' per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori. Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volonta'. In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le Organizzazioni sindacali periferiche per il prolungamento di tale termine, il lavoratore puo' richiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennita' compreso il preavviso. Sospensioni interruzioni, permessi, assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio non interrompono l'anzianita' dell'operaio in ordine ai diritti che dall'anzianita' derivano per legge o contrattualmente.
Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria-art. 12
Art. 12. RECUPERO DELLE ORE PERDUTE Potranno essere recuperate, in normale regime di retribuzione, le ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore, o per temporanee soste dell'attivita' lavorativa, convenute preventivamente, purche' il recupero avvenga nei 24 giorni lavorativi susseguenti all'interruzione e sia contenuto nel limite massimo di un'ora al giorno.
Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria-art. 13
Art. 13. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale cade di domenica, come stabilito dalla, legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purche' sia consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro, di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga globale la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all'operaio un'altra giornata di riposo nel corso della settimana. Le disposizioni concernenti le maggiorazioni per il lavoro compiuto in domenica non si applicano agli operai addetti a mansioni discontinue di semplice attesa e di custodia che prestano, legge consentendo, la loro opera in domenica, usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana. Quando gli operai anzidetti lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione per il lavoro festivo, mentre un altro giorno della stessa settimana sara' fissato per il riposo compensativo.
Contratto 3 dicembre 1958 industrie occhialeria-art. 14
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