DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1318
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 gennaio 1958, e relative tabelle, per gli addetti ad imprese industriali esercenti la lavorazione, l'imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti butani, propani e loro miscele, stipulato tra l'Associazione Nazionale dell'Industria Chimica e il Sindacato italiano Lavoratori del Petrolio, il Sindacato Petrolieri e Metanieri, l'Unione italiana Lavoratori Petrolieri e Metanieri; e, in pari data, tra Associazione Nazionale dell'Industria Chimica ed il Sindacato Nazionale Lavoratori Petrolieri e Metanieri;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 45 del 7 marzo 1960, dell'atto sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 gennaio 1958, relativo agli addetti alle imprese industriali esercenti la lavorazione, l'imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti butani, propani e loro miscele, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione, l'imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti butani, propani e loro miscele.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte del conti, addi' 24 ottobre 1960 Atti del Governo. registro n. 130. foglio n. 146. - VILLA
CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 31 GENNAIO 1958 PER GLI ADDETTI AD IMPRESE INDUSTRIALI ESERCENTI LA LAVORAZIONE, L'IMBIDONAMENTO E LA VENDITA DEI GAS LIQUEFATTI BUTANI, PROPANI E LORO MISCELE Addi' 31 gennaio 1958, in Milano, Presso la Sede dell'Associazione Nazionale dell'Industria Chimica, tra L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELL'INDUSTRIA CHIMICA, per il suo Gruppo Azienda Gas di Petrolio Liquefatti, in persona del presidente del Gruppo, dott. Raffaele Vismara, assistito dall'avv. Giovanni Mascini, con la partecipazione di una Delegazione industriale composta dai signori: dott. Dante Colombo, avv. Amedeo Pela', dott. Gilberto Provenzali, avv. Franco Sabaini, dottor Amilcare Silvestri, amm. Mario Zambon, e il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI DEL PETROLIO (S.I.L.P.), rappresentato dal segretario responsabile dott. G. B. Aldo Trespidi e dai segretari generali rag. Claudio Pontacolone e sig.Egidio Bruno; il SINDACATO PETROLIERI E METANIERI (S.P.E.M.), rappresentato dal segretario nazionale sig. Franco Cottini, dai segretari nazionali aggiunti signori Adalberto Bazzoni e Adelio Bernardi e dal consigliere nazionale signor Giuseppe Brivio; L'UNIONE ITALIANA LAVORATORI PETROLIERI E METANIERI, rappresentata dai signori Renato Gaia, Armando Onani e Nino Telara, assistiti dal dott. Tullio Repetto e dal dott. Raffaele Vanni. Addi 31 gennaio 1958, in Milano, Presso la sede dell'Associazione Nazionale dell'Industria Chimica, tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELL'INDUSTRIA CHIMICA, per il suo Gruppo Aziende Gas di Petrolio Liquefatti, in persona del Presidente del Gruppo, dott. Raffaele Vismara, assistito dall'avv. Giovanni Mascini, con la partecipazione di una Delegazione industriale composta dai signori: dott. Dante Colombo, avv. Amedeo Pela', dott. Gilberto Provenzali, avv. Franco Sabaini, dottor Amilcare Silvestri, amm. Mario Zambon; e il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI PETROLIERI E METANIERI, rappresentato, per delega del suo Segretario sig. Verledo Guidi, dal sig. Orlando Orlandini, assistito dal sig. Mario Amendola; si e' stipulato il presente Contratto nazionale di lavoro per i lavoratori delle imprese industriali esercenti la lavorazione, l'imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti butani, propani e loro miscele, a valere dal 1 gennaio 1958. Art. 1. ASSUNZIONE Per l'assunzione il lavoratore e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessera e libretto delle Assicurazioni Sociali in quanto ne sia in possesso; 3) carta di identita' o documento equipollente; 4) certificato di nascita; 5) stato di famiglia. L'azienda potra' inoltre chiedere i seguenti documenti: 1) certificato penale di data non anteriore ai tre mesi; 2) certificato di lavoro relativo alle occupazioni precedenti, sempre che il lavoratore ne sia in possesso, ed ogni altro documento che riterra' opportuno in relazione alla categoria di assegnazione. L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene. Tali documenti saranno restituiti al lavoratore allo atto della risoluzione del rapporto di lavoro. L'assunzione e' subordinata all'esito favorevole della visita medica. Per l'assunzione delle donne e dei minori valgono le disposizioni di legge. L'Azienda comunichera' normalmente per iscritto al lavoratore la categoria alla quale e' assegnato ed il relativo trattamento economico, la data di presentazione in servizio e la localita' cui e' destinato. Il lavoratore e' tenuto a comunicare all'azienda la propria abitazione ed a notificarne i successivi mutamenti.
CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 2
Art. 2. RAPPORTO DI LAVORO Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulti dalla specialita' del rapporto o da atto scritto. Il rapporto di lavoro a tempo determinato e' disciplinato dall'[art. 2097 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2097). Le norme previste nel presente contratto nazionale si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato in quanto compatibili con la, natura, del rapporto, eccezione fatta per quello relativo al preavviso ed all'indennita' di licenziamento. Comunque, agli effetti dell'indennita' di licenziamento, si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di 5 mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui il lavoratore fu assunto in servizio.
CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 3
Art. 3. ACCORDI INTERCONFEDERALI Gli accordi stipulati tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e le corrispondenti Confederazioni dei Lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nelle singole disposizioni, si considerano parte integrante del presente contratto, quando non siano in contrasto con le norme del contratto stesso.
CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 4
Art. 4. RIPOSO SETTIMANALE Ai lavoratori e' dovuto un riposo settimanale che dovra' normalmente coincidere con la domenica. La concessione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica e' consentita nei soli casi stabiliti dalle norme legislative. In tali casi il giorno destinato al riposo settimanale dovra' in via normale essere preventivamente stabilito. Restano ferme le deroghe e le eccezioni di legge.
CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 5
Art. 5. TRASFERTE L'azienda, in relazione alle esigenze di servizio, potra' inviare il personale in missione fuori della sua abituale sede di lavoro. Al personale in missione spettera' il rimborso delle effettive spese di viaggio con gli ordinari mezzi di trasporto, di vitto ed alloggio nei limiti della normalita', quando la durata della missione obblighi il lavoratore a sostenere tali spese. I lavoratori sono tenuti ad esibire nei limiti del possimile la documentazione relativa alle spese medesime. E' in facolta' dell'azienda sostituire il rimborso delle spese di vitto ed alloggio con la corresponsione di massimali giornalieri, da determinarsi aziendalmente con accordi tra i rappresentanti delle parti interessate, tenuto conto delle varie categorie di lavoratori e del relativo trattamento economico, della durata della missione e delle localita' in cui il lavoratore viene inviato in missione. Al lavoratore saranno inoltre rimborsate le altre eventuali spese vive effettivamente sostenute e documentate, necessarie per l'espletamento della missione. Quando la natura della missione sia tale che per il suo espletamento richieda la continuativa presenza nel luogo di lavoro secondo l'orario normalmente-praticato presso la sede ove la missione stessa si svolge, in modo da consentire l'autorizzazione ed il controllo delle eventuali ore di lavoro straordinario, queste verranno compensate, in aggiunta alla retribuzione normale, ai sensi dell'art. 11 della regolamentazione operai, dello art. 9 della regolamentazione intermedi, degli articoli 7 e 9 della regolamentazione impiegati. Nei confronti dei lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge, verranno applicate le relative disposizioni di legge e contrattuali. I trattamenti di rimborso spese ed i massimali considerati nel presente articolo non fanno parte, a nessun effetto della retribuzione ed assorbono. fino a con correnza, gli eventuali analoghi trattamenti gia' in atto per lo stesso titolo. Per tutto il corso della missione, al lavoratore non verranno corrisposte le proporzionali quote giornaliere della indennita' di mensa.
CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 6
Art. 6. CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI Per il trattamento spettante ai lavoratori in caso di servizio militare di leva o di richiamo alle armi, si fa riferimento alle disposizioni generali vigenti in materia. Il periodo trascorso alle armi per servizio di leva del lavoratore, che all'atto della chiamata risulti in forza presso l'azienda da almeno un anno, e' considerato utile come anzianita' di servizio ai fini dell'indennita' di licenziamento, sempreche' il lavoratore in questione presti servizio per almeno sei mesi dopo il rientro nell'azienda senza dimettersi. Trascorso un periodo di 30 giorni dal collocamento in congedo, il lavoratore che non si sia ripresentato in servizio presso l'azienda sara' considerato dimissionario.
CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 7
Art. 7. INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA Le aziende corrisponderanno a ciascun lavoratore una indennita' sostitutiva di mensa, nella misura di L. 50 per ogni giornata di presenza effettiva al lavoro. Di essa si terra' conto nella retribuzione agli effetti della 13ª e 14ª mensilita' per gli impiegati ed intermedi, delle gratifiche per gli operai, delle ferie, delle festivita' dell'indennita' sostitutiva di preavviso e della indennita' di anzianita' per licenziamento o dimissioni. Agli effetti delle mensilita' aggiuntive per impiegati ed intermedi si terra' conto di 26 quote giornaliere per ciascuna mensilita'; analoghi criteri saranno seguiti per l'indennita' di licenziamento o dimissioni degli impiegati e intermedi.
CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 8
Art. 8. INDENNITA' DI TRASPORTO Qualora la localita' dove il lavoratore presta normalmente la sua opera disti almeno 5 km. dal perimetro del piu' vicino centro abitato e non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa col predetto centro, talche' il lavoratore debba recarsi al luogo di lavoro con propri mezzi, i rappresentanti delle parti direttamente interessate esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione di una particolare indennita'.
CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 9
Art. 9. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Ai lavoratori che, per ragioni di lavoro, da localita' non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica, verra' corrisposta una speciale indennita', pro tempore, in lire 40 per ogni giornata lavorativa. La predetta indennita' verra' corrisposta per un mese anche al lavoratore che, avendo prestato servizio alle dipendenze della stessa azienda in zona malarica con diritto all'indennita' medesima ai sensi del precedente comma, venga trasferito in zona non malarica. Le parti si riservano di determinare con successivo accordo le localita' da considerarsi malariche agli effetti del presente articolo.
CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 10
Art. 10. INDENNITA' DI REPERIBILITA' Al lavoratore, cui venga richiesto di essere sempre reperibile per eventuali immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro, spettera' un compenso da concordarsi tra i rappresentanti delle parti interessate e da corrispondersi per la durata dell'impegno di reperibilita'. L'obbligo della immediata reperibilita' dovra' risultare per iscritto. Il compenso suddetto non fa parte, a nessun effetto, della retribuzione.
CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 11
Art. 11. INDENNITA' PER LAVORO IN TURNI AVVICENDATI Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati, le relative maggiorazioni (4% per le ore diurne e 25% per le ore notturne) saranno computate nella retribuzione agli effetti delle festivita', delle ferie, delle doppie mensilita' e della indennita' di anzianita' per licenziamento o dimissioni sulla base della maggiorazione media relativa, al ciclo completo dei turni al quale il lavoratore partecipa e secondo i seguenti criteri: 1) ferie e ricorrenze festive: quando il lavoratore interessato risulti assegnato continuativamente alle lavorazioni a turni all'atto del godimento del relativo trattamento contrattuale; 2) 13ª e 14ª mensilita' per gli intermedi ed impiegati; gratifiche natalizia e di fine giugno per gli operai: le maggiorazioni di turno saranno computate nella retribuzione in proporzione ai dodicesimi interi di permanenza ai turni nell'anno di riferimento; 3) indennita' di anzianita': quando il personale interessato risulti assegnato continuativamente alle lavorazioni in turni alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Tuttavia qualora il lavoratore pur non risultando assegnato continuativamente alle lavorazioni in turno alla detta data, vi sia rimasto assegnato per almeno meta' dell'intera sua. carriera, avra' diritto al computo delle maggiorazioni in parola nella retribuzione agli effetti della indennita' di anzianita'.
CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 12
Art. 12. ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE O SINDACALI Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche o sindacali e' concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete alcun elemento della retribuzione ne' emolumento, mentre l'anzianita' continuera' a decorrere, salvo che agli effetti della corresponsione delle doppie mensilita' per gli impiegati e gli intermedi, delle gratifiche natalizia e di fine giugno per gli operai e del godimento delle ferie.
CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 13
Art. 13. PERMESSI PER CARICHE SINDACALI Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi di Organizzazioni sindacali potranno essere concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando i permessi stessi vengano espressamente richiesti per iscritto dalle Organizzazioni predette e siano compatibili, a giudizio dell'azienda, con le esigenze di servizio. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli industriali, all'azienda cui il lavoratore appartiene.
CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 14
Art. 14. REGOLAMENTO INTERNO Il regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dal vigente accordo interconfederale sulle Commissioni Interne, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.
CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 15
Art. 15. PATTO DI NON CONCORRENZA Eventuali pattuizioni per la restrizione dell'attivita' professionale del lavoratore successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro saranno regolate ai sensi di legge.
CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 16
Art. 16. PROPRIETA' INTELLETTUALE Per quanto riguarda la proprieta' intellettuale, le parti si richiamano alle disposizioni di legge in materia.
CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 17
Art. 17. TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme di legge.
CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 18
Art. 18. CONTESTAZIONI SULLA RETRIBUZIONE Tanto in pendenza, di rapporto quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o piu' elementi costitutivi della retribuzione, dovra' essere intanto corrisposta, al lavoratore la parte della retribuzione non con testata.
CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 19
Art. 19. CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA La cessione o la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolve di. per se' il contratto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 20
Art. 20. DISPOSIZIONI VARIE Per quanto riguarda la disciplina dell'entrata e uscita dai luoghi di lavoro, le modalita' di corresponsione della retribuzione e i reclami sul relativo conteggio, i controlli di presenza, la consegna e la conservazione degli utensili e dei materiali, nonche' le visite di inventario e di controllo, varranno le disposizioni dei regolamenti interni aziendali.
CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 21
Art. 21. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE CONTRATTO Il presente contratto, dalla data della sua entrata in vigore, sostituisce il Contratto Nazionale di Lavoro 1 novembre 1953. Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ciascun istituto sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con altri trattamenti. Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli acquisite dal lavoratore.
CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 22
Art. 22. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 1958 e sara' valido fino al 31 dicembre 1959. Successivamente esso si considerera' tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 6 mesi prima della scadenza. CHIARIMENTO A VERBALE Il presente contratto, nel corso del periodo di durata sopra indicato, potra' subire variazioni, oltre che a seguito di norme di legge, a seguito di norme modificatrici contenute in quegli accordi interconfederali che dovessero nel frattempo essere stipulati ed esclusivamente in relazione ad esse.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 1
Art. 1. PERIODO DI PROVA L'assunzione dell'operaio ha luogo con un periodo di prova, che non sara' superiore. a, 12 giorni di effettivo lavoro per gli operai specializzati e qualificati ed a 8 giorni di effettivo lavoro per gli operai delle altre categorie. Durante il periodo di prova la. retribuzione non potra' essere inferiore al minimo stabilito dal presente contratto per la categoria a cui il lavoratore viene assegnato e verra' corrisposta per il periodo di lavoro effettivamente prestato. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti potra' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non receda dal rapporto, l'operaio si intendera' confermato in servizio e la sua azianita' decorrera' dalla data di assunzione in prova.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 2
Art. 2. CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI La classificazione degli operai di ambo i sessi verra' fatta in base alle categorie sottoindicate: OPERAI SPECIALIZZATI Sono i lavoratori che compiono lavori od operazioni di notevole difficolta', delicatezza o complessita' la cui corretta esecuzione richiede specifica capacita' tecnico-pratica conseguente ad adeguato tirocinio e che eseguono a regola d'arte tutti i lavori inerenti alla loro specialita'. A titolo di esempio vengono assegnati a tale categoria gli operai aventi mansioni di: - Operai analisti di laboratorio esecutori di un gruppo determinato e ricorrente di analisi anche con eventuali pesate di precisione; Conduttori patentati di importanti impianti di caldaie a vapore; Conduttori di importanti impianti di compressione ad alta pressione cui e' affidata la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine in consegna; Addetti alla preparazione delle operazioni di ricollaudo di bidoni vuoti; - Elettricisti, quadristi, bobinatori provetti, addetti a mansioni che richiedono provate capacita' ed esperienza tecnico-pratica; Muratori specializzati addetti alla esecuzione di murature a vista; Attrezzisti provetti; Carpentieri in legno ed in ferro con adeguate capacita' di interpretazione pratica del disegno; Tornitori di precisione; Aggiustatori meccanici di precisione; Meccanici provetti; Montatori di macchine ed apparecchi cui si richiede adeguata capacita' di interpretazione pratica del disegno: Motoristi meccanici provetti; Tubisti provetti con adeguata capacita' di interpretazione pratica del disegno; Fucinatori non a stampo provetti; Operai addetti al montaggio e riparazione di apparecchi di precisione di controllo; Saldatori addetti a saldare sia alluminio e sue leghe, sia acciaio inossidabile, ecc. OPERAI QUALIFICATI Sono i lavoratori che compiono lavori od operazioni la cui esecuzione richiede una normale specifica capacita' tecnico-pratica conseguita attraverso un adeguato tirocinio. A titolo di esempio vengono assegnati a tale categoria gli operai aventi mansioni di: - Fuochisti patentati di caldaie a vapore; Conduttori di macchine importanti in genere (pompisti, turbinisti, compressoristi, ecc.); Misuratori addetti alla esecuzione delle operazioni di misura dei serbatoi gasometri e relativa lettura; Travasatori di liquefatto; - Addetti alle depurazione; Bilancisti; Operai addetti a semplici controlli di lavorazione e determinazioni di laboratorio e che eseguono eventualmente anche il montaggio delle relative apparecchiature; - Carpentieri in legno ed in ferro, tornitori, aggiustatori meccanici, attrezzisti, fresatori, piallatori in ferro, meccanici, fabbri, forgiatori, montatori, elettricisti, quadristi, bobinatori, muratori, saldatori a fiamma ossiacetilenica o ad arco elettrico, fucinatori, tubisti, verniciatori, ecc. OPERAI COMUNI Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacita', ma solamente attitudini o conoscenze conseguibili con un breve periodo di pratica, anche se, rispondendo a tali caratteristiche, sono di aiuto ad operai di categorie superiori, partecipando direttamente alla lavorazione. A titolo di esempio vengono assegnati a tale categoria gli operai aventi le mansioni di: - Prelevatori di campioni; Bilancisti; Addetti alla prova di tenuta dei bidoni pieni; Addetti al travaso dei bidoni difettosi; Addetti alla cernita dei bidoni; Addetti ai sigilli e allo svitamento e avvitamento dei cappellotti dei rubinetti e alla applicazione del materiale di tenuta, dei bidoni; Aiutanti di operai specializzati e qualificati, ecc. MANOVALI Sono coloro che svolgono lavori prevalentemente di fatica e che non appartengono alle categorie precedenti. Verranno assegnati a tale categoria coloro che compiono lavori di trasporto, di carico, di scarico e di pulizia od analoghi lavori di fatica anche se compiuti nei reparti di produzione. APPRENDISTI Sono coloro che eseguono nell'azienda un tirocinio per conseguire una particolare capacita' tecnico-pratica (vedi art. 3). Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia attesa o custodia vengono classificati nei seguenti gruppi: GRUPPO A (operai specializzati) A titolo di esempio vengono assegnati a tale gruppo gli operai aventi mansioni di: - Autisti destinati alla guida di autotreni; Autisti meccanici provetti con mansioni relative; Motoscafisti meccanici; Infermieri diplomati, ecc. GRUPPO B (operai qualificati) A titolo di esempio vengono assegnati a tale gruppo gli operai aventi mansioni di: - Gruisti; Carrellisti; Trattoristi; Guardiano o custode con brevetto di guardia giurata; Conduttori di locomotori; Autisti: Addetti permanentemente ai servizi antincendi ai quali sia affidata anche la normale manutenzione dei relativi impianti e attrezzi; Distributori di magazzini principali o di grandi impianti con conoscenza tecnicopratica dei materiali in dotazione ed eventualmente incaricati delle relative annotazioni di carico e scarico, ecc. GRUPPO C (operai comuni) A titolo di esempio vengono assegnati a tale gruppo gli operai aventi mansioni di: - Distributori di magazzino; fattorini in quanto addetti a mansioni discontinue; Uscieri, guardiani, custodi, portieri; Pompieri ausiliari, ecc. GRUPPO D (manovali) A titolo di esempio vengono assegnati a tale gruppo gli operai aventi mansioni di: - custodi addetti agli spogliatoi o ai depositi di biciclette, ecc.; Addetti alla pulizia degli impianti igienici, refettori, ecc.; Inservienti; Manovali addetti ai servizi antincendio; Manovali di magazzino, ecc. CHIARIMENTO A VERBALE Per "bilancista provetto" si intende il lavoratore compiutamente esperto del lavoro e delle macchine affidategli, che abbia acquisito, attraverso un tirocinio di almeno un anno, una completa e specifica capacita' tecnico-pratica.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 3
Art. 3. DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO Le parti provvederanno con separato accordo a disciplinare l'apprendistato sulla base delle vigenti disposizioni di legge, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto. NORMA TRANSITORIA Fino a quando non sara' stato concluso l'accordo di cui sopra, continueranno ad essere applicate le seguenti norme: L'apprendista di eta' superiore ai 18 anni che abbia compiuto la meta' del periodo di apprendistato, ma che non sia in grado di compiere il capolavoro, ricevera' la paga dell'operaio qualificato con la riduzione del 10% finche' non avra' superato con esito positivo la prova prescritta. Egli pero' non potra' essere sottoposto a piu' di 2 prove e qualora non superi favorevolmente neanche la seconda, sara' definitivamente assegnato alla categoria operai comuni e gli verra' corrisposto il minimo di paga di tale categoria.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 4
Art. 4. ADDUTTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEGLI OPERAI Per quanto riguarda il trattamento economico degli operai addetti a mansioni di ultime o di semplice attesa o custodia, viene stabilito che le prime 8 ore di lavoro sono compensate con una paga ragguagliata e, quelli degli operai di produzione aventi uguale basesalariale; la nona e la e la decima, ora saranno retribuite con la paga oraria ridotta del 63%. L'indennita' giornaliera di contingenza determinata provincialmente, verra' corrisposta agli operai regolati dal presente articolo per una giornata lavorativa di 10 ore. Il lavoro prestato oltre la decima ora sara' compensato in base alla paga oraria e ad un ottavo della misura giornaliera della indennita' di contingenza, il tutto maggiorato della percentuale di lavoro straordinario.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 5
Art. 5. PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI L'operaio, in relazione alle esigenze aziendali, per essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cionon comporti una diminuzione di salario ne' un mutamento sostanziale della sua posizione. All'operaio che sia destinato, per un periodo superiore a 2 giorni, a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore, dovra' essere corrisposto fin dal primo giorno un compenso di importo non inferiore alla eventuale eccedenza del minimo di paga relativo alla predetta categoria superiore sul salario di fatto percepito. Trascorso un periodo di 45 giorni nel disimpegno di mansioni superiori, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, nella. nuova categoria salvo che si tratti di sostituzione di altro operaio assente per malattia, ferie, o per altre cause che comportino per l'azienda obbligo della conservazione del posto, sempreche' il periodo di sostituzione non si protragga oltre i 5 mesi. Ferme restando le eccezioni di cui sopra, gli operai che in un periodo di 18 mesi hanno disimpegnato mansioni di categoria superiore, anche non continuamente, per una durata complessiva minima non inferiore a 90 giorni, purche' a periodi continuativi di 15 giorni lavorativi ciascuno, passeranno, a tutti gli effetti, alla categoria superiore dall'inizio del periodo di paga successivo al compimento dei predetti 90 giorni.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 6
Art. 6. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Le parti stipulanti riconoscono nell'attuazione dei corsi di istruzione professionale, in quanto realizzabili in relazione alle caratteristiche proprie del settore, un mezzo per affinare le capacita' tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione. Per la disciplina della materia le parti fanno riferimento alle disposizioni generali in vigore, ed in particolare al punto 5) dell'art. 2 del vigente accordo interconfederale sulle Commissioni interne.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 7
Art. 7. ABITI DA LAVORO Ai lavoratori che non rientrino nei casi previsti nei comma successivi le aziende forniranno gratuitamente in uso una tuta da lavoro ogni 12 mesi. Sono esclusi dalla concessione di cui sopra i lavotori in prova e quelli assunti a tempo determinato per un periodo inferiore ai 6 mesi. Allo scopo di assicurarne la normale manutenzione (lavaggio, riparazione, ecc.) le aziende forniranno una tantum una seconda tuta all'atto della conferma in servizio. Ogni 12 mesi verra' rinnovata. una. tuta da lavoro; qualora la sostituzione dovesse essere effettuata prima di detto termine per cause attribuibili al lavoratore, quest'ultimo sara', tenuto a risarcire l'azienda del relativo danno. Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne comportino uno speciale, sara' fornito in uso l'abito da lavoro, tenendo presente la necessita' di assicurare l'efficienza di detto abito agli effetti della. sicurezza e dell'igiene del Lavoro. Ai lavoratori che esplichino continuamente la loro attivita' in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie dovranno essere forniti quegli indumenti speciali che saranno piu' appropriati alle specifiche condizioni di lavoro. Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda assicurera' la possibilita' del ricambio dell'abito durante il lavoro. Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui ai tre precedenti comma, potra' essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche. Qualora l'azienda richieda che i lavoratori indossino abiti speciali o divise provvedera' alla relativa fornitura. Le aziende inoltre doteranno i lavoratori dei mezzi protettivi previsti dalle vigenti norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro ed il lavoratore sara' responsabile della buona conservazione di detti mezzi. Le modalita' concernenti la distribuzione, l'uso, il rinnovo ed il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro formeranno oggetto di intese in sede aziendale fra i rappresentanti delle parti interessate. NORMA TRANSITORIA La concessione della seconda tuta di cui al 3° comma dell'art. 7 avra' luogo. nei confronti dei lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto, entro 90 giorni dalla data suindicata.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 8
Art. 8. ORARIO DI LAVORO L'orario normale di lavoro non potra' eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle disposizioni di legge in vigore. L'orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, non potra' eccedere le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali. Per la determinazione degli orari normali varranno le disposizioni di cui all'[art. 12 del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1923-09-10;1955~art12). I lavoratori non possono esimersi. salvo giustificati motivi individuali di impedimento, dall'effettuare i lavori a turni e sono tenuti a prestare la loro opera Le ore di lavoro vengono contate con l'orologio dello stabilimento. L'orario di lavoro verri esposto in apposita tabella da affiggere a norma di legge.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 9
Art. 9. DISCIPLINA DEL LAVORO NEL POMERIGGIO DEL SABATO Nella giornata del sabato il lavoro dovra' cessare non oltre le ore 13, salvo le esclusioni e le eccezioni appresso indicate. Il recupero delle ore mancati al limite dell'orario normale di lavoro, in quanto non effettuate nel pomeriggio del sabato, non potra' superare la misura massima di un'ora giornaliera negli altri giorni della settimana in corso o di quella successiva. Le ore come sopra recuperate saranno comunque compensate a retribuzione normale. Restano esclusi dalla disciplina di cui ai precedenti comma i seguenti lavoratori: 1) lavoratori addetti a lavorazioni eseguite a turni continuativi o avvicendati; 2) lavoratori addetti ad attivita' di cui agli [art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art5), [10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art10), [11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art11) e [16 della legge 22 febbraio 1934, n. 370](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art16), ed alle tabelle approvate con D. M. 22 giugno 1935; 3) lavoratori aventi mansioni che, pur non rientrando in quelle di cui al punto 2), vi sono connesse in modo tale che la sospensione nel pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioe': - mansioni inerenti alle operazioni di scarico, carico e spedizione, qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'azienda; - mansioni svolte dal personale addetto a prove di laboratorio, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso; 4) lavoratori addetti a lavorazioni non continuative a piu' squadre; 5) lavoratori svolgenti lavorazioni discontinue o di semplice attesa o custodia ai sensi di legge.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 10
Art. 10. GIORNI FESTIVI I - Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni destinati al riposo compensativo; b) le seguenti festivita': 2 giugno Fondazione della Repubblica; 25 aprile: Anniversario della Liberazione; 1 maggio: Festa del Lavoro; 4 novembre: Giorno dell'Unita' Nazionale; c) le seguenti festivita' infrasettimanali: 1 gennaio: Capodanno; 6 gennaio: Epifania; 19 marzo: 8. Giuseppe; Lunedi di Pasqua; Ascensione; Corpus Dominis; 29 giugno: SS. Pietro e Paolo; 15 agosto: Assunzione; 1 novembre: Ognissanti; 8 dicembre: Immacolata Concezione; 25 dicembre: S. Natale; 26 dicembre: S. Stefano; d) il giorno del S. Patrono del luogo dove trovasi la sede di lavoro, presso cui il lavoratore presta normalmente la sua opera, fatta eccezione per le citta' di Roma e Venezia, per le quali valgono le giornate sostitutive concordate aziendalmente. Le festivita' di cui alle lettere b) e C) saranno integrate o sostituite con quelle che verranno eventualmente riconosciute a. norma di legge. Nelle ricorrenze di cui alle sopra indicate lettere b) e C) agli operai sara' praticato il trattamento economico previsto dalla [legge 31 marzo 1951, n. 90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-03-31;90). Lo stesso trattamento verra' praticato anche nella festivita' del S. Patrono. Nel caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, nella festivita' del Ss. Patrono l'azienda Integrera' il trattamento corrisposto dagli Istituti Assistenziali e Previdenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operalo avrebbe percepito se non fosse stato ammalato o infortunato. II - Nelle giornate di Giovedi Santo, 2 novembre, 24 dicembre e 31 dicembre l'orario di lavoro sara' di solito limitato alla parte di orario normale precedente alle ore 13. In dette giornate agli operai che non siano chiamati a prestare servizio per la parte di orario normale successiva alle ore 13 sara' ugualmente corrisposta la retribuzione che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo il predetto orario. Agli operai che, invece, saranno trattenuti in servizio dopo le ore 13, sara' corrisposta la retribuzione predetta piu' tante ore di retribuzione oraria (esclusa la indennita' di contingenza) senza alcuna maggiorazione, quante saranno state le ore di lavoro effettivamente prestate. Il lavoro prestato nelle suddette giornate oltre i limiti dell'intero orario normale giornaliero sara' retribuito a norma dell'art. 11 punto 1). Qualora le giornate del 2 novembre, 24 dicembre e 31 dicembre coincidano col sabato, ai lavoratori non trattenuti in servizio dopo le ore 13 sara' corrisposto un trattamento economico equivalente alla retribuzione (compresa la contingenza) relativa alle ore non lavorate fino al raggiungimento di un sesto dell'orario normale settimanale. In aggiunta al trattamento sopra previsto: a) ai lavoratori che effettuino il recupero ai sensi dell'art. 9, e che vengano trattenuti in servizio oltre le ore 13, il lavoro prestato dopo detta ora sara' retribuito con la paga oraria maggiorata della, percentuale prevista dall'art. 11 punto 1); b) ai lavoratori che non effettuino detto recupero, le ore di lavoro eventualmente prestate oltre le ore 13 verranno compensate con la retribuzione normale senza alcuna maggiorazione.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 11
Art. 11. LAVORO NOTTURNO - LAVORO IN TURNI LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti degli orari normali di cui all'art. 8. E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 . E' considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate destinate al riposo settimanale, nonche' il lavoro effettuato nei giorni di festivita' di cui alla lettera b) dell'art. 10. Per quanto, concerne il lavoro prestato nelle festivita' infrasettimanali, il trattamento viene regolato con lo articolo 10. Nessun lavoratore puo' esimersi dall'effettuare nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario, quello festivo e quello notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e qUello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati. Le percentuali di maggiorazione per le prestazioni sopraindicate sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno e feriale. . . . . . . . . . . . . 30% 2) lavoro effettuato nei giorni festivi di cui al 3° comma, fino a concorrenza degli orari massimi giornalieri di cui all'art. 8 . . 50% 3) lavoro straordinario festivo . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% 4) lavoro nel turno festivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% 5) lavoro straordinario notturno festivo. . . . . . . . . . . . . 70% 6) lavoro notturno non compreso in turni. . . . . . . . . . . . . 30% 7) lavoro straordinario notturno. . . . . . . . . . . . . . . . . 65% 8) lavoro effettuato in turni avvicendati: turni diurni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1% turno notturno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% Per lavoro straordinario festivo si intende quello effettuato in giorni festiVi oltre i limiti di cui al punto 2). Le percentuali di cui sopra verranno applicate sulla paga oraria e sulla quota oraria di indenita), di contingenza. Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, dovendosi intendere che la. maggiore assorbe la minore.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 12
Art. 12. SOSPENSIONE E INTERRUZIONI DI LAVORO In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a cause di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terre' conto delle interruzioni stesse, quanto queste, nella giornata, non superino i 60) minuti in caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'azienda trattiene il lavoratore sul luogo di lavoro, questi ha diritto al la corresponsione della paga per tutte le ore di presenza.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 13
Art. 13. RECUPERI E' ammesso il recupero a regime normale della ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro concordate tra le aziende e i lavoratori, purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi alla settimana in cui e' avvenuta l'interruzione.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 14
Art. 14. LAVORO A COTTIMO Per il lavoro a cottimo, in quanto si verifichino le condizioni necessarie per l'applicazione di questo sistema di retribuzione, si fa riferimento alle norme di legge. Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da consentire alla generalita' degli operai di normale capacita' ed operosita' lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno il 12% superiore al minimo di paga della propria categoria. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino ali raggiungimento di detto minimo.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 15
Art. 15. RETRIBUZIONE A) Elementi della retribuzione: 1) salario (minimo tabellare, aumenti periodici di anzianita', eventuali aumenti di merito, eventuali altre eccedenze sul minimo tabellare); 2) indennita' di contingenza. B) Competenze aggiuntive: 1) gratifica natalizia e gratifica di fine giugno; 2) eventuali indennita' attribuite per specifiche circostanze e condizioni (indennita' di zona malarica, ecc.); 3) eventuali cottimi; 4) indennita' sostitutiva. di mensa. Gli elementi di cui alle precedenti lettere A) e B) vengono corrisposti con le modalita' indicate nei relativi articoli della presente regolamentazione.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 16
Art. 16. MINIMI DI PAGA I minimi tabellari di paga afferenti alle categorie di operai previste all'art. 2 della presente regolamentazione sono quelli indicati nelle tabelle allegate alla regolamentazione stessa. Tali tabelle sono previste per uomini e donne capo famiglia e per donna non capo famiglia. La retribuzione dei lavoratori inferiori a 18 anni non capo famiglia e' quella indicata nella tabella allegata, diminuita del 10%. Tale riduzione, peraltro, risulta gia' calcolata nelle tabelle allegate che si riferiscono alle operaie non capo famiglia. A tale effetto la condizione di capo famiglia, sara' determinata con riferimento alle vigenti disposizioni sugli assegni familiari.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 17
Art. 17. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' L'operaio ha diritto, per ogni triennio di effettivo servizio, ad una maggiorazione del 2% sul minimo tabellare e sulla indennita' di contingenza della categoria di appartenenza fino a raggiungere la percentuale massima complessiva del 16%. Agli effetti della norma di cui sopra viene riconosciuta come anzianita' massima utile quella maturata dal 1 novembre 1949. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del periodo di paga immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di servizio. Nei passaggi di categoria l'operaio manterra', in aggiunta al minimo della nuova categoria di assegnazione ed alla relativa indennita' di contingenza, l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nella categoria di provenienza. Tale importo, ai fini del raggiungimento della percentuale massima del 16%, sara' tradotto nella percentuale corrispondente all'ammontare complessivo del minimo tabellare della nuova categoria di assegnazione e della relativa indennita' di contingenza in atto alla data del passaggio di categoria. L'operaio avra' successivamente diritto a maturare tanti aumenti periodici residui del 2% quanti ne occorreranno per raggiungere la percentuale complessiva del 16% del minimo tabellare della nuova categoria e della relativa indennita' di contingenza. La frazione di triennio in corso al momento del passaggio di categoria sara' utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico della nuova categoria. Le frazioni di aumento periodico (in percentuale), che verranno eventualmente a determinarsi in occasione dei suddetti passaggi di categoria, saranno conguagliate con l'ultimo aumento periodico. Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito, ne' questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. In caso di variazione dei minimi tabellari, la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati verra' applicata sulla somma del nuovo minimo della categoria di assegnazione e della relativa indennita' di contingenza in atto al 31 dicembre dell'anno precedente, con la stessa decorrenza della variazione. Viceversa il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita', per quanto concerne le variazioni della indennita' di contingenza, verra' effettuato al termine di ogni anno solare sulla contingenza in atto al 31 dicembre ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. In caso di trasferimento dell'operaio, la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati verra' applicata sul minimo tabellare della categoria di appartenenza e sulla relativa indennita' di contingenza in vigore nel luogo di nuova destinazione. La frazione di triennio in corso alla data di sottoscrizione del presente contratto sara' utile agli effetti della maturazione dell'aumento triennale. Norma transitoria. Con l'applicazione dell'art. 17 del presente contratto cessa la corresponsione dei premi di anzianita' disciplinati dall'art. 24 del Contratto Nazionale per gli addetti all'industria chimica, 16 settembre 1947 ed il diritto al trattamento relativo si intende cessato, a tutti gli effetti, col 31 ottobre 1949. Le aziende accerteranno i ratei annuali del premio in corso di maturazione al 31 ottobre 1949 afferente scun operaio e ne corrisponderanno il 75% del relativo importo sulla base convenzionale della retribuzione goduta (salario di fatto e indennita' di contingenza) da ciascun lavoratore dal 1 novembre 1953. Agli effetti di cui sopra se l'operaio al 31 ottobre 1949, aveva una anzianita' inferiore a 10 anni, o compresa fra 10 e 20 anni, si terra' conto rispettivamente del solo premio decennale o del solo premio ventennale. Il premio decennale sara' liquidato nella misura di un decimo di 125 ore di retribuzione per ogni rateo annuale relativo all'anzianita' precedente al compimento di 10 anni di anzianita' ; il premio ventennale sara' liquidato nella misura di un decimo di 250 ore di retribuzione per ogni rateo annuale relativo alla anzianita' successiva ai 10 anni di anzianita'. Nell'applicazione della presente norma transitoria le frazioni di anno, pari o superiori al semestre, saranno considerate come anni interi mentre quelle inferiori al semestre verranno trascurate.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 18
Art. 18. FERIE L'operaio che ha compiuto 12 mesi di servizio presso l'azienda, ha diritto ad un periodo annuale di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, pari a: 12 giorni lavorativi, da 1 a 7 anni compiuti di servizio; 16 giorni lavorativi, da 7 a 16 anni compiuti di servizio; 18 giorni lavorativi, da 16 a 20 anni compiuti di servizio; 22 giorni lavorativi, da oltre 20 anni compiuti di servizio. Nei confronti degli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, la normale retribuzione ai suddetti fini verra' determinata sulla base dell'orario di lavoro effettivamente prestato dai singoli lavoratori interessati, calcolato sulla media delle ultime 8 settimane. I giorni festivi di cui all'art. 10 ricorrenti nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie e pertanto o si fara' luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale oppure al pagamento della relativa indennita' per le giornate di ferie non godute. In caso di ferie collettive, all'operaio che non abbia maturato il diritto alle intere ferie annuali, competera' il godimento delle ferie in proporzione ai dodicesimi corrispondenti ai mesi di servizio effettivamante compiuti. L'epoca delle ferie sara' stabilita. dall'azienda secondo le esigenze di servizio e, compatibilmente con dette esigenze tenendo conto dei desideri degli operai. Il periodo feriale ha normalmente carattere continuativo. Il pagamento delle competenze relative ai periodi di paga che vengono a scadere durante le ferie sara' effettuato, se richiesto dal lavoratore all'inizio del periodo di ferie. Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato sostitutiva corrispondente alle retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute. Qualora l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella localita' ove godeva le ferie stesse. In caso di licenziamento o di dimissioni, all'operaio spettera' il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. Qualora il licenziamento avvenga nel corso del primo anno di servizio, i dodicesimi di ferie verranno corrisposti, purche' il lavoratore abbia compiuto almeno 6 mesi di servizio. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno considerate, a questi effetti, come mese intero. Le frazioni inferiori a 15 giorni saranno trascurate. Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 19
Art. 19. GRATIFICA NATALIZIA E GRATIFICA DI FINE GIUGNO Le aziende corrisponderanno in occasione del S. Natale una gratifica pari all'importo di 200 ore ed alla fine del mese di giugno una gratifica pari all'importo di 200 ore calcolate sulla base della normale retribuzione percepita da ciascun operaio alle rispettive date di maturazione. Agli effetti delle predette corresponsioni saranno considerati retribuzione normale il salario di fatto, l'indennita' di contingenza, l'indennita' sostitutiva di mensa e l'eventuale indennita' di turno, esclusa ogni altra competenza aggiuntiva. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, all'operaio non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi delle gratifiche di cui sopra, quanti risulteranno i mesi passati in servizio nel periodo annuale cui ciascuna di esse si riferisce. La frazione di mese superiore alle 2 settimane verra' considerata a questi effetti come un dodicesimo. Le frazioni inferiori saranno trascurate. Le gratifiche di cui sopra, sostituiscono ed assorbono, fino a concorrenza, le eventuali gratifiche corrisposte aziendalmente alla. data di sottoscrizione del presente contratto e comunque allo stesso titolo delle corresponsioni di cui al presente articolo. La gratifica, natalizia si intende. riferita al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre; la gratifica di fine giugno si intende riferita al periodo dal 1 luglio al 30 giugno.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 20
Art. 20. INDENNITA' SPECIALE Le aziende corrisponderanno alla fine del mese di settembre di ogni anno una "indennita' speciale" nella seguente misura: Operaio specializzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 34.000 Operaio qualificato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 31.000 Operaio comune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 29.000 Manovale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 27.000 Apprendisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 Detta indennita' si intende riferita al periodo 1 ottobre al 30 settembre. Nel caso di inizio o di vessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, all'operaio non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'indennita' stessa, quanti risulteranno i mesi passati in servizio nel suindicato periodo annuale di riferimento. La frazione di mese superiore alle due settimane verra' considerata a questi effetti come un dodicesimo; la frazione inferiore alle due settimane verra', invece trascurata. La suddetta indennita', che, per espressa determinazione delle parti stipulanti e per la sua intrinseca natura, costituisce un forfettario rimborso di spese, non fa parte della retribuzione a nessun effetto. L'indennita' medesima sostituisce ed assorbe, fino% concorrenza, i trattamenti eventualmente gia' corrisposti dalle aziende allo stesso titolo o con analoghe finalita'.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 21
Art. 21. CONGEDO MATRIMONIALE Ai lavoratori di ambo i sessi aventi almeno 3 mesi di anzianita' verra' concesso, in occasione del loro matrimonio, un periodo di congedo, della durata di 10 giorni consecutivi di calendario, con decorrenza della retribuzione per i giorni lavorativi cadenti nel predetto periodo. Il congedo non potra' essere computato sul periodo di ferie annuali ne' potra' essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. La richiesta del congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore. con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio e dovra' essere documentata. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa richiamo al contratto collettivo di lavoro interconfederale 31 maggio 1941. Il trattamento come sopra corrisposto dall'azienda assorbe, fino a concorrenza dello stesso, quello previsto dal contratto collettivo di lavoro interconfederale sopra richiamato. Qualora intervenissero in avvenire norme di carattere generale per la disciplina della stessa materia, il trattamento stabilito dal seguente articolo sara' assorbito e sostituito, fino a concorrenza, dal trattamento che sara' disposto con dette norme.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 22
Art. 22. TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA OD INFORTUNIO NON PROFESSIONALE L'assenza per malattia o infortunio non professionale deve essere comunicata all'azienda possibilmente entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa e comunque non oltre il secondo giorno di assenza. Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda non oltre il terzo giorno dall'inizio della assenza il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio. In mancanza di tali comunicazioni, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata in giustificata. Avvenendo la sospensione del servizio per malattia od infortunio non professionale, per cui il lavoratore sia ammesso, a godere le prestazioni mutualistiche, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di: 1) mesi 6 per gli aventi anzianita' di effettivo servizio sino a 5 anni compiuti 2) mesi 8 per gli aventi anzianita' di effettivo servizio oltre i 5 e fino a 10 anni compiuti; 3) mesi 10 per gli aventi anzianita' di effettivo servizio oltre i 10 anni. Comunque non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto: a) mesi 9 in un periodo di i anno per gli aventi anzianita' di cui al punto 1); b) mesi 12 in un periodo di 18 mesi per gli aventi anzianita' di cui al punto 2); c) mesi 15 in un periodo di 2 anni per gli aventi anzianita' di cui al punto 3). Il lavoratore che si ammala o si infortuna dopo essere stato preavvisato di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, dovra' corrispondere al lavoratore l'indennita' di anzianita' per licenziamento e l'indennita' sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratori stesso potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla indennita' di anzianita' per licenziamento e senza preavviso. Ove cio' non avvenga e l'azienda non provveda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita' per licenziamento. In casi di malattia o infortunio di seria entita', sopraggiunti durante il godimento delle ferie, l'azienda valutera', caso per caso, se computare o meno il periodo di malattia o di infortunio nel numero di giorni di ferie fruiti. L'azienda ha facolta' di accertare in tutti i casi di applicazione del presente articolo, lo stato di salute del lavoratore, mediante visita sanitaria di un medico di sua fiducia. Ogni qualvolta si verifichino divergenze tra i rispettivi referti del medico di fiducia dell'azienda e quello del lavoratore, verra' designato di comune accordo un terzo medico. In difetto di accordo, l'accertamento verra' demandato al medico provinciale. Per quanto concerne l'assistenza ed il trattamento in caso di malattia od infortunio non professionali, nonche' i doveri del lavoratore durante la sospensione del servizio e per quanto riguarda il trattamento in caso di t.b.c., si rimanda alle disposizioni vigenti in materia. Per quanto riguarda particolarmente il trattamento economico si fa rinvio all'art, 24.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 23
Art. 23. INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI Per il caso di infortunio o malattia professionale, intendendosi per tali quelli disciplinati dal [regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765), e dal [regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1936-12-15;2276), e successive norme regolamentari e integrative, si fa richiamo a quanto previsto nelle predette norme. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continazione dell'attivita' lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore tutto perche' possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge. Nelle evenienze di cui sopra l'azienda conservera' il posto all'operaio per tutto il periodo di inabilita' temporanea sussidiata dall'I.N.A.I.L. Per quanto riguarda il trattamento economico a carico della azienda, varranno le disposizioni di cui all'art. 24. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nell'art. 22.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 24
Art. 24. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 22 E 23 TRATTAMENTO ECONOMICO In caso di assenza per malattia o infortunio non professionali soggetti all'assistenza dell'I.N.A.M. ed in caso di infortunio o malattia professionale di cui all'art. 23 soggetti all'assistenza dell'I.N.A.I.L., le aziende integreranno il trattamento economico corrisposto allo stesso titolo dai predetti istituti, fino a concorrenza delle seguenti aliquote di retribuzione normale (salario di fatto e indennita' di contingenza): 1) 50% della retribuzione come sopra per i primi 3 giorni di Inabilita' riconosciuta dall'I. N.A.M. o dall'I.N.A.I.L.; 2) 80% della retribuzione come sopra per i giorni di inabilita' sussidiata dall'I.N.A.M. o per giorni di inabilita' temporanea sussidiata dall'I.N.A.I.L. In caso di assenza per malattia per la quale sia stato disposto dall'I.N.A.M. il ricovero ospedaliero e in caso di assenza per malattia tubercolare assistita dall'I.N.P.S., l'azienda corrispondera' un sussidio per ogni giornata feriale lavorativa ragguagliata al 20% della retribuzione normale giornaliera (salario di fatto e indennita' di contingenza). Tale trattamento, che, nel primo dei suddetti casi, sara' limitato al periodo di degenza in ospedale, sara' corrisposto fino al termine massimo del 150° giorno dall'inizio della malattia ed escludera' il trattamento di cui ai numeri 1) e 2). Qualora il trattamento economico corrisposto dagli Enti sopra indicati subisca successivi aumenti, tali aumenti assorbiranno, fino a concorrenza, il trattamento stabilito dal presente articolo a carico delle aziende. Il trattamento di cui sopra assorbe e sostituisce qualsiasi altro trattamento in vigore.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 25
Art. 25. TRASFERIMENTI Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto normalmente con congruo preavviso. Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, conserva il trattamento goduto precedentemente escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione. Presso la localita' di nuova destinazione il lavoratore acquisisce invece quelle indennita' e competenze che siano in, atto per la generalita' dei lavoratori o inerenti alle sue specifiche prestazioni. Il lavoratore licenziato per la mancata accettazione del trasferimento ha, diritto alla indennita' di licenziamento e di preavviso. Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio con i normali mezzi di trasporto e, per la durata del viaggio medesimo, il rimborso delle spese di vitto ed eventuale alloggio per se' e per i familiari conviventi secondo lui ed a di lui carico (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado), che lo seguono nel trasferimento, nonche' il rimborso delle spese di trasporto per effetti familiari (mobilia, bagaglio, ecc.), il tutto nei limiti della normalita' e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. All'atto del trasferimento verra' corrisposta ai lavoratore una indennita' commisurata all'importo di 20 giornate di retribuzione (compresa l'indennita' di contingenza) piu' l'importo di 5 giornate di retribuzione (compresa l'indennita' di contingenza) per ogni familiare come sopra indicato che lo segua nel trasferimento. Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, il lavoratore stesso ha diritto al rimborso di detto indennizzo, su presentazione di adeguata documentazione, fino all'importo massimo di 11 mensilita' di affitto. Al lavoratore che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto. Norma transitoria In relazione all'attuale situazione contingente, conseguente al regime vincolistico dei fatti e per la sola durata di detto regime, qualora il lavoratore trasferito dovesse sostenere, nella nuova destinazione, maggiori oneri per canone di locazione, fra l'azienda ed il lavoratore interessato saranno presi opportuni accordi per l'eventuale adozione di provvedimenti economici atti a facilitare, agli effetti di cui sopra, la sistemazione, nei limiti della normalita' del lavoratore stesso nella nuova residenza.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 26
Art. 26. PARTE DISCIPLINARE ; I - Disciplina aziendale L'operaio, in tutte le manifestazioni dei rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Egli deve osservare rapporti di correttezza verso i compagni di lavor e di subordinazione verso i superiori. I superiori devono improntare i rapporti col dipedente a sensi di collaborazione e di urbanita' in particolare l'operaio e' tenuto 1) curare con zero gli interessi dell'azienda nei rapporti tanto interni quanto con il pubblico; 2) conservare assoluta segretezza sugli interessi e sull'attivita' dell'azienda e non trarre profitto da quanta eventualmente a sua conoscenza in relazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, ne' esplicare attivita' contrarie agli interessi aziendali: 3) avere cura. dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumento a lui affidati. II - Provvedimento enti disciplinari Le mancanze degli operai saranno punite, a seconda della loro gravita' o della loro recidivita', senza riguardo all'ordine con cui i provvedimenti disciplinari sono di seguito elencati. Le mancanze devono essere contestate al lavoratore in modo che a questi sia consentito di giustificarsi. I provvedimenti disciplinari per le. infrazioni alle norme del presente contratto o all'eventuale regolamento interno aziendale o alle altre disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione, saranno i seguenti: a) richiamo verbale; b) ammonizione scritta; c) multa fino a 3 ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 3 giorni lavorativi; e) licenziamento ai sensi della successiva parte IV. I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c), vi), e) verranno portati a conoscenza dell'interessato per iscritto. III - Ammonizione, multa, sospensione Normalmente, e salvo i casi di particolare gravita' o di recidivita', l'ammonizione scritta, la multa e la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze all'operaio che: a) non osservi l'orario di lavoro o non adempia alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; b) senza autorizzazione del proprio diretto superiore, o senza giustificato motivo, non si presenti al lavoro o ne ritardi l'inizio o ne anticipi la cessazione o lo sospenda o lo protragga o abbandoni il posto di lavoro; c) non esegua il lavoro con assiduita' e secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza, o esegua lavori non ordinatigli d) per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli impianti o ai materiali, o ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o' di irregolarita' nell'andamento del lavoro e) costriusca o faccia costruire oggetti o comunque faccia lavori, in luoghi di pertinenza dell'azienda, per conto proprio o di terzi con lieve danno per l'azienda; f) promuova o effettui nelle sedi di lavoro collette, vendita di biglietti o di oggetti, esazione di rate senza autorizzazione della Direzione; g) commetta atti i quali portino pregiudizio alla produzione, alla, disciplina, alla morale, all'igiene, ed alla sicurezza delle persone e degli impianti. L'importo delle multe non costituenti risarcimento; di danni e' dovuto alle eventuali istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattie. IV - Licenziamento per motivi disciplinari Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari potra' essere inflitto in tutti quei casi in cui l'operaio commetta mancanze cosi' gravi da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto stesso. Detto licenziamento puo' essere inflitto: a) senza preavviso ma con la corresponsione della indennita' di anzianita' per licenziamento. In tale provvedimento incorre l'opraio che commetta gravi infrazioni alla disciplina e alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni: 1) assenze ingiustificate prolungate per oltre 3 giorni consecutivi o assenze ripetute per 5 volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o, seguenti alle ferie; 2) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto in luogo di pertinenza dell'azienda e che perturbi il normale andamento del lavoro; 3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o emendemento degli obblighi contrattuali o derivanti da' eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali; quando siano gia' stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravita' o quando la gravita' dell'inadempimento comporti l'applicazione diretta della sanzione prevista nel punto a) della presente parte. IV. sempreche' negli inadempimenti non si riscontri il dolo; b) senza preavviso e senza indennita' di anzianita' per licenziamento. In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave documento morale o materiale o che compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge. In via esemplificativa tale provvedimento si applichera' nei seguenti casi: 1) contravvenzioni al divieto di funare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro, ove cio' sia espressamente vietato mediante apposito avviso; 2) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dell'azienda o comunque asportazione di materiale dell'azienda o danneggiamento volontario al materiale; 3) volontaria effettuazione di irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze; 4) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o concorso di particolare gravita' nelle mancanze stesse, quando in esse si riscontri il dolo; 5) grave insubordinazione verso i superiori; L'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto dell'azienda al risarcimento dei danni.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 27
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