DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1318

Type DPR
Publication 1960-09-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 gennaio 1958, e relative tabelle, per gli addetti ad imprese industriali esercenti la lavorazione, l'imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti butani, propani e loro miscele, stipulato tra l'Associazione Nazionale dell'Industria Chimica e il Sindacato italiano Lavoratori del Petrolio, il Sindacato Petrolieri e Metanieri, l'Unione italiana Lavoratori Petrolieri e Metanieri; e, in pari data, tra Associazione Nazionale dell'Industria Chimica ed il Sindacato Nazionale Lavoratori Petrolieri e Metanieri;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 45 del 7 marzo 1960, dell'atto sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 gennaio 1958, relativo agli addetti alle imprese industriali esercenti la lavorazione, l'imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti butani, propani e loro miscele, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione, l'imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti butani, propani e loro miscele.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte del conti, addi' 24 ottobre 1960 Atti del Governo. registro n. 130. foglio n. 146. - VILLA

CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 31 GENNAIO 1958 PER GLI ADDETTI AD IMPRESE INDUSTRIALI ESERCENTI LA LAVORAZIONE, L'IMBIDONAMENTO E LA VENDITA DEI GAS LIQUEFATTI BUTANI, PROPANI E LORO MISCELE Addi' 31 gennaio 1958, in Milano, Presso la Sede dell'Associazione Nazionale dell'Industria Chimica, tra L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELL'INDUSTRIA CHIMICA, per il suo Gruppo Azienda Gas di Petrolio Liquefatti, in persona del presidente del Gruppo, dott. Raffaele Vismara, assistito dall'avv. Giovanni Mascini, con la partecipazione di una Delegazione industriale composta dai signori: dott. Dante Colombo, avv. Amedeo Pela', dott. Gilberto Provenzali, avv. Franco Sabaini, dottor Amilcare Silvestri, amm. Mario Zambon, e il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI DEL PETROLIO (S.I.L.P.), rappresentato dal segretario responsabile dott. G. B. Aldo Trespidi e dai segretari generali rag. Claudio Pontacolone e sig.Egidio Bruno; il SINDACATO PETROLIERI E METANIERI (S.P.E.M.), rappresentato dal segretario nazionale sig. Franco Cottini, dai segretari nazionali aggiunti signori Adalberto Bazzoni e Adelio Bernardi e dal consigliere nazionale signor Giuseppe Brivio; L'UNIONE ITALIANA LAVORATORI PETROLIERI E METANIERI, rappresentata dai signori Renato Gaia, Armando Onani e Nino Telara, assistiti dal dott. Tullio Repetto e dal dott. Raffaele Vanni. Addi 31 gennaio 1958, in Milano, Presso la sede dell'Associazione Nazionale dell'Industria Chimica, tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELL'INDUSTRIA CHIMICA, per il suo Gruppo Aziende Gas di Petrolio Liquefatti, in persona del Presidente del Gruppo, dott. Raffaele Vismara, assistito dall'avv. Giovanni Mascini, con la partecipazione di una Delegazione industriale composta dai signori: dott. Dante Colombo, avv. Amedeo Pela', dott. Gilberto Provenzali, avv. Franco Sabaini, dottor Amilcare Silvestri, amm. Mario Zambon; e il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI PETROLIERI E METANIERI, rappresentato, per delega del suo Segretario sig. Verledo Guidi, dal sig. Orlando Orlandini, assistito dal sig. Mario Amendola; si e' stipulato il presente Contratto nazionale di lavoro per i lavoratori delle imprese industriali esercenti la lavorazione, l'imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti butani, propani e loro miscele, a valere dal 1 gennaio 1958. Art. 1. ASSUNZIONE Per l'assunzione il lavoratore e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessera e libretto delle Assicurazioni Sociali in quanto ne sia in possesso; 3) carta di identita' o documento equipollente; 4) certificato di nascita; 5) stato di famiglia. L'azienda potra' inoltre chiedere i seguenti documenti: 1) certificato penale di data non anteriore ai tre mesi; 2) certificato di lavoro relativo alle occupazioni precedenti, sempre che il lavoratore ne sia in possesso, ed ogni altro documento che riterra' opportuno in relazione alla categoria di assegnazione. L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene. Tali documenti saranno restituiti al lavoratore allo atto della risoluzione del rapporto di lavoro. L'assunzione e' subordinata all'esito favorevole della visita medica. Per l'assunzione delle donne e dei minori valgono le disposizioni di legge. L'Azienda comunichera' normalmente per iscritto al lavoratore la categoria alla quale e' assegnato ed il relativo trattamento economico, la data di presentazione in servizio e la localita' cui e' destinato. Il lavoratore e' tenuto a comunicare all'azienda la propria abitazione ed a notificarne i successivi mutamenti.

CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 2

Art. 2. RAPPORTO DI LAVORO Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulti dalla specialita' del rapporto o da atto scritto. Il rapporto di lavoro a tempo determinato e' disciplinato dall'[art. 2097 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2097). Le norme previste nel presente contratto nazionale si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato in quanto compatibili con la, natura, del rapporto, eccezione fatta per quello relativo al preavviso ed all'indennita' di licenziamento. Comunque, agli effetti dell'indennita' di licenziamento, si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di 5 mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui il lavoratore fu assunto in servizio.

CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 3

Art. 3. ACCORDI INTERCONFEDERALI Gli accordi stipulati tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e le corrispondenti Confederazioni dei Lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nelle singole disposizioni, si considerano parte integrante del presente contratto, quando non siano in contrasto con le norme del contratto stesso.

CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 4

Art. 4. RIPOSO SETTIMANALE Ai lavoratori e' dovuto un riposo settimanale che dovra' normalmente coincidere con la domenica. La concessione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica e' consentita nei soli casi stabiliti dalle norme legislative. In tali casi il giorno destinato al riposo settimanale dovra' in via normale essere preventivamente stabilito. Restano ferme le deroghe e le eccezioni di legge.

CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 5

Art. 5. TRASFERTE L'azienda, in relazione alle esigenze di servizio, potra' inviare il personale in missione fuori della sua abituale sede di lavoro. Al personale in missione spettera' il rimborso delle effettive spese di viaggio con gli ordinari mezzi di trasporto, di vitto ed alloggio nei limiti della normalita', quando la durata della missione obblighi il lavoratore a sostenere tali spese. I lavoratori sono tenuti ad esibire nei limiti del possimile la documentazione relativa alle spese medesime. E' in facolta' dell'azienda sostituire il rimborso delle spese di vitto ed alloggio con la corresponsione di massimali giornalieri, da determinarsi aziendalmente con accordi tra i rappresentanti delle parti interessate, tenuto conto delle varie categorie di lavoratori e del relativo trattamento economico, della durata della missione e delle localita' in cui il lavoratore viene inviato in missione. Al lavoratore saranno inoltre rimborsate le altre eventuali spese vive effettivamente sostenute e documentate, necessarie per l'espletamento della missione. Quando la natura della missione sia tale che per il suo espletamento richieda la continuativa presenza nel luogo di lavoro secondo l'orario normalmente-praticato presso la sede ove la missione stessa si svolge, in modo da consentire l'autorizzazione ed il controllo delle eventuali ore di lavoro straordinario, queste verranno compensate, in aggiunta alla retribuzione normale, ai sensi dell'art. 11 della regolamentazione operai, dello art. 9 della regolamentazione intermedi, degli articoli 7 e 9 della regolamentazione impiegati. Nei confronti dei lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge, verranno applicate le relative disposizioni di legge e contrattuali. I trattamenti di rimborso spese ed i massimali considerati nel presente articolo non fanno parte, a nessun effetto della retribuzione ed assorbono. fino a con correnza, gli eventuali analoghi trattamenti gia' in atto per lo stesso titolo. Per tutto il corso della missione, al lavoratore non verranno corrisposte le proporzionali quote giornaliere della indennita' di mensa.

CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 6

Art. 6. CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI Per il trattamento spettante ai lavoratori in caso di servizio militare di leva o di richiamo alle armi, si fa riferimento alle disposizioni generali vigenti in materia. Il periodo trascorso alle armi per servizio di leva del lavoratore, che all'atto della chiamata risulti in forza presso l'azienda da almeno un anno, e' considerato utile come anzianita' di servizio ai fini dell'indennita' di licenziamento, sempreche' il lavoratore in questione presti servizio per almeno sei mesi dopo il rientro nell'azienda senza dimettersi. Trascorso un periodo di 30 giorni dal collocamento in congedo, il lavoratore che non si sia ripresentato in servizio presso l'azienda sara' considerato dimissionario.

CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 7

Art. 7. INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA Le aziende corrisponderanno a ciascun lavoratore una indennita' sostitutiva di mensa, nella misura di L. 50 per ogni giornata di presenza effettiva al lavoro. Di essa si terra' conto nella retribuzione agli effetti della 13ª e 14ª mensilita' per gli impiegati ed intermedi, delle gratifiche per gli operai, delle ferie, delle festivita' dell'indennita' sostitutiva di preavviso e della indennita' di anzianita' per licenziamento o dimissioni. Agli effetti delle mensilita' aggiuntive per impiegati ed intermedi si terra' conto di 26 quote giornaliere per ciascuna mensilita'; analoghi criteri saranno seguiti per l'indennita' di licenziamento o dimissioni degli impiegati e intermedi.

CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 8

Art. 8. INDENNITA' DI TRASPORTO Qualora la localita' dove il lavoratore presta normalmente la sua opera disti almeno 5 km. dal perimetro del piu' vicino centro abitato e non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa col predetto centro, talche' il lavoratore debba recarsi al luogo di lavoro con propri mezzi, i rappresentanti delle parti direttamente interessate esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione di una particolare indennita'.

CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 9

Art. 9. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Ai lavoratori che, per ragioni di lavoro, da localita' non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica, verra' corrisposta una speciale indennita', pro tempore, in lire 40 per ogni giornata lavorativa. La predetta indennita' verra' corrisposta per un mese anche al lavoratore che, avendo prestato servizio alle dipendenze della stessa azienda in zona malarica con diritto all'indennita' medesima ai sensi del precedente comma, venga trasferito in zona non malarica. Le parti si riservano di determinare con successivo accordo le localita' da considerarsi malariche agli effetti del presente articolo.

CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 10

Art. 10. INDENNITA' DI REPERIBILITA' Al lavoratore, cui venga richiesto di essere sempre reperibile per eventuali immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro, spettera' un compenso da concordarsi tra i rappresentanti delle parti interessate e da corrispondersi per la durata dell'impegno di reperibilita'. L'obbligo della immediata reperibilita' dovra' risultare per iscritto. Il compenso suddetto non fa parte, a nessun effetto, della retribuzione.

CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 11

Art. 11. INDENNITA' PER LAVORO IN TURNI AVVICENDATI Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati, le relative maggiorazioni (4% per le ore diurne e 25% per le ore notturne) saranno computate nella retribuzione agli effetti delle festivita', delle ferie, delle doppie mensilita' e della indennita' di anzianita' per licenziamento o dimissioni sulla base della maggiorazione media relativa, al ciclo completo dei turni al quale il lavoratore partecipa e secondo i seguenti criteri: 1) ferie e ricorrenze festive: quando il lavoratore interessato risulti assegnato continuativamente alle lavorazioni a turni all'atto del godimento del relativo trattamento contrattuale; 2) 13ª e 14ª mensilita' per gli intermedi ed impiegati; gratifiche natalizia e di fine giugno per gli operai: le maggiorazioni di turno saranno computate nella retribuzione in proporzione ai dodicesimi interi di permanenza ai turni nell'anno di riferimento; 3) indennita' di anzianita': quando il personale interessato risulti assegnato continuativamente alle lavorazioni in turni alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Tuttavia qualora il lavoratore pur non risultando assegnato continuativamente alle lavorazioni in turno alla detta data, vi sia rimasto assegnato per almeno meta' dell'intera sua. carriera, avra' diritto al computo delle maggiorazioni in parola nella retribuzione agli effetti della indennita' di anzianita'.

CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 12

Art. 12. ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE O SINDACALI Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche o sindacali e' concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete alcun elemento della retribuzione ne' emolumento, mentre l'anzianita' continuera' a decorrere, salvo che agli effetti della corresponsione delle doppie mensilita' per gli impiegati e gli intermedi, delle gratifiche natalizia e di fine giugno per gli operai e del godimento delle ferie.

CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 13

Art. 13. PERMESSI PER CARICHE SINDACALI Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi di Organizzazioni sindacali potranno essere concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando i permessi stessi vengano espressamente richiesti per iscritto dalle Organizzazioni predette e siano compatibili, a giudizio dell'azienda, con le esigenze di servizio. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli industriali, all'azienda cui il lavoratore appartiene.

CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 14

Art. 14. REGOLAMENTO INTERNO Il regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dal vigente accordo interconfederale sulle Commissioni Interne, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 15

Art. 15. PATTO DI NON CONCORRENZA Eventuali pattuizioni per la restrizione dell'attivita' professionale del lavoratore successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro saranno regolate ai sensi di legge.

CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 16

Art. 16. PROPRIETA' INTELLETTUALE Per quanto riguarda la proprieta' intellettuale, le parti si richiamano alle disposizioni di legge in materia.

CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 17

Art. 17. TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme di legge.

CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 18

Art. 18. CONTESTAZIONI SULLA RETRIBUZIONE Tanto in pendenza, di rapporto quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o piu' elementi costitutivi della retribuzione, dovra' essere intanto corrisposta, al lavoratore la parte della retribuzione non con testata.

CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 19

Art. 19. CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA La cessione o la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolve di. per se' il contratto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.

CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 20

Art. 20. DISPOSIZIONI VARIE Per quanto riguarda la disciplina dell'entrata e uscita dai luoghi di lavoro, le modalita' di corresponsione della retribuzione e i reclami sul relativo conteggio, i controlli di presenza, la consegna e la conservazione degli utensili e dei materiali, nonche' le visite di inventario e di controllo, varranno le disposizioni dei regolamenti interni aziendali.

CCNL del 31 gennaio 1958 Parte comune-art. 21

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