LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1320
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle province lombarde, costituita ai sensi dell'articolo 14, n. 2, del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, è autorizzata ad emettere, a fronte delle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui all'articolo 3 del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e successive modificazioni ed integrazioni, obbligazioni, nominative o al portatore, rimborsabili mediante sorteggio in relazione all'ammortamento dei mutui.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.