DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1960, n. 1322
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica, istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 6 aprile 1960 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Universita' di Genova.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub articolo 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Art. 3
L'Universita' degli studi di Genova si obbliga di versare annualmente allo Stato, oltre gli emolumenti dovuti al titolare del posto, compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio, anche il contributo di L. 320.000 da destinare al trattamento economico di cessazione del titolare del posto stesso.
Art. 4
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero venga meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'Ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
GRONCHI MEDICI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 26. - VILLA
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo Universita' di Genova-art. 1
N. 135 di Rep. Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di "Patologia speciale medica e metodologia clinica", presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Genova. L'anno millenovecentosessanta a questo di' 6 del mese di aprile in Genova, in una sala del Rettorato dell'Universita' degli studi di Genova, via Balbi, 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Universita' e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti della Universita' stessa, giusto il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori: prof. avv. Carlo Cereti fu Fausto, da Genova, nella sua qualita' di Rettore dell'Universita' degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Universita', alla stipulazione del presente atto con delibera in data 4 febbraio 1960; prof. Aminta Pietro Fieschi fu Roberto, da Vescovato (Cremona), nella sua qualita' di direttore responsabile della Gazzetta degli Ospedali e delle Cliniche (autorizzazione del Tribunale di Genova n. 346 del 28 giugno 1955), i quali, dando esecuzione a precedenti accordi: Premesso a) che per il normale funzionamento della cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica e' necessario provvedere alla istituzione di un posto di assistente; b) che il Consiglio di Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Genova, con le rispettive deliberazioni in data 7 dicembre 1959, 2 gennaio 1960 e 4 febbraio 1960, hanno deliberato nell'ambito della rispettiva competenza di accettare, con il piu' vivo compiacimento, l'offerta della Gazzetta degli Ospedali e delle Cliniche ed hanno approvato all'unanimita' lo schema predisposto per la relativa convenzione da stipularsi fra le due parti; Tutto cio' premesso, detti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica lo sono certo, stipulano, nelle vesti suindicate, la seguente convenzione: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Genova sara' istituito, ai sensi dell'art. 13 bisdella legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente, in aggiunta a quelli assegnati alla predetta Facolta', da destinarsi alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica. Il trattamento giuridico ed economico, nonche' il trattamento di quiescenza del titolare del predetto posto di assistente, sara' quello previsto dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, riguardante le norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo Universita' di Genova-art. 2
Art. 2. Il prof. Aminta Pietro Fieschi, direttore della "Gazzetta degli Ospedali e delle Cliniche", assume l'obbligazione di corrispondere all'Universita' di Genova, per il finanziamento del posto di assistente, annualmente, la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare del posto stesso, compresi gli oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che, sugli stipendi del predetto assistente dovranno essere operate in conto entrate del tesoro, a decorrere dalla data di nomina in ruolo del titolare. Le somme, da versare in quattro rate trimestrali anticipate, sono determinate in L. 1.600.000 (unmilioneseicentomila) per l'ammontare della spesa media prevista per il posto di assistente, e in L. 320.000 (trecentoventimila) per la costituzione di uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione del servizio.
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo Universita' di Genova-art. 3
Art. 3. Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico del personale assistente disposto dallo Stato, la somma di cui al precedente articolo risultasse inferiore a quella che la Universita' di Genova e' tenuta a versare allo Stato, il professore Aminta P. Fieschi versera', annualmente, alla Universita', la somma occorrente per integrare la differenza suddetta, fermo restando che la inadempienza a tale obbligo comportera' senza altro la decadenza della convenzione; il posto di cui trattasi sara' soppresso ed il titolare cessera' dal servizio.
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo Universita' di Genova-art. 4
Art. 4. La presente convenzione si intendera' inoltre decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza, o alle successive scadenze di cui al successivo art. 6; b) se vengono a cessare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i casi suddetti il posto di assistente si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo Universita' di Genova-art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Genova, si obbliga, in esecuzione della presente convenzione: a) a versare allo Stato annualmente l'ammontare complessivo degli emolumenti dovuti all'assistente che verra' assegnato all'istituendo posto di ruolo, compresi gli oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del detto professore, dovranno essere operare in conto entrate del Tesoro; b) ad aggiungere alla dotazione della cattedra suddetta le eventuali economie che si rendessero disponibili dopo il versamento allo Stato delle somme dovute per i titoli di cui alla precedente lettera a).
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo Universita' di Genova-art. 6
Art. 6. La presente convenzione avra' la durata di dieci anni con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di assistente e si intendera' tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di dieci anni, ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo Universita' di Genova-art. 7
Art. 7. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Genova, e' esente dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa sara' esecutiva non appena verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero cinque facciate e diciannove righe da persona di mia fiducia, viene letto dai comparenti che lo approvano perche' conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti. Dopodiche' viene cosi' firmato: prof. avv. Carlo Cereti, in detta qualita': f.to Carlo CERETI prof. Aminta Pietro Fieschi: f.to A. P. FIESCHI dott. Mario Alburno, rogante: f.to Mario ALBURNO Copia conforme all'originale registrato, gratuitamente, a Genova, il 7 aprile 1960 al n. 022576 del vol. 828, atti pubblici. Il direttore amministrativo: Mario ALBURNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.