DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1324
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;
Visto l'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta:
Art. 1
Nel corso dell'esercizio finanziario 1960-1961 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per esigenze speciali e per istruzione, n. 150 sottufficiali di complemento e n. 260 graduati e militari di truppa, in congedo illimitato, di tutti i ruoli e categorie, purche' ancora soggetti ad obblighi militari.
Art. 2
Il Ministro per la difesa stabilira', per ciascun Comando di zona aerea territoriale e di Aeronautica, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.
Art. 3
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale in cui sara' indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'Ente o reparto di destinazione.
GRONCHI ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 37. - VILLA
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