DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1324

Type DPR
Publication 1960-10-15
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;

Visto l'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta:

Art. 1

Nel corso dell'esercizio finanziario 1960-1961 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per esigenze speciali e per istruzione, n. 150 sottufficiali di complemento e n. 260 graduati e militari di truppa, in congedo illimitato, di tutti i ruoli e categorie, purche' ancora soggetti ad obblighi militari.

Art. 2

Il Ministro per la difesa stabilira', per ciascun Comando di zona aerea territoriale e di Aeronautica, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale in cui sara' indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'Ente o reparto di destinazione.

GRONCHI ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1960

Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 37. - VILLA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.