DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1325
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 maggio 1957, e relative tabelle, per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie, stipulato tra l'Associazione italiana Produttori Maglierie e Calzetterie, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in data 24 luglio 1957, tra l'Associazione italiana Produttori Maglierie e Calzetterie, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Industria Abbigliamento, con l'assistenza della, Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visto l'accordo concernente la Commissione tecnica paritetica per le controversie relative alla assegnazione in categoria o grado degli impiegati, alla attribuzione della qualifica impiegatizia ed alla attribuzione della qualifica di appartenente alle categorie speciali o intermedie, allegato al predetto contratto;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 51 dell'11 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 maggio 1957 relativo ai lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese fabbricanti maglierie e calzetterie.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 155. - VILLA
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 MAGGIO 1957 PER I LAVORATORI ADDETTI ALLE AZIENDE FABBRICANTI MAGLIERIE E CALZETTERIE Addi' 24 maggio 1957 in Milano, fra L'ASSOCIAZIONE ITALIANA PRODUTTORI MAGLIERIE E CALZETTERIE rappresentata dal Presidente Antonio Brivio Sforza e dal Vice presidente dott. Raffaello Faini; con la assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, nella persona dell'avv. Renzo Boccardi, Capo della Delegazione Alta Italia; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.) rappresentata dal suo Segretario generale, signor Remo Savio e dal Segretario on. Giuseppina Palumbo; con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati provinciali, dei signori: Angelo Massoni, Arsiero Blasi Carlo Polliotti, Franco Guazzoni, Ennio Scafai, Ercole Ozino, I. Boca, Emilia Rossi, G. Delfante, Giorgio Pacini, Maria Guerra, Anita Malavasi, Alessandro Skuk, Maria Ghedini, Aldo Emanuelli, W. Bertolai, e dei lavoratori: Giannina Aiazzone, Maria Gaimi, Berta Bortolazzi, Giuseppe Granata, Rodolfa Colombo, Valentina Sala, Carla Rossi; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO nelle persone dei Segretari on. Renato Bitossi e Fernando Santi; e la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.) rappresentata dal suo Segretario generale cav. Silvio Ascari, dai Segretari nazionali, signori: Giuseppe Fossati, Carlo Faverio e Maria Gherra con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati provinciali, dei signori: Elio Angelozzi, Mario Bernalo', Enrico De Carli, Michelangelo Lamera, Franco Manzella, Dino Saladini, Mario Zenoni, Romeo Romei, Carmelita Landi, Lorenzo Cadamuro, Ettore Mighetto, Giovanni Data, Ferdinando Giorgi, Fernando Seccaspina, Pia Mosca, Nino Bonilauri, Ettore Bonardo, Aldo Vignini e dei lavoratori: Olga Boni, Francesco Astradi e Pierino Colzani; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, nella persona del suo Segretario confederale, dott. Dionigi Coppo e del cav. Alberto Abbiati; e la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (U.I.L.A.), rappresentata dal Segretario sig. Repetto e dal rag. Franco Novaretti con la assistenza della U.I.L. nazionale, nella persona del Segretario generale Italo Viglianesi e del Segretario Raffaele Vanni; Addi' 24 luglio 1957, in Milano, tra L'ASSOCIAZIONE ITALIANA PRODUTTORI I MAGLIERIE E CALZETTERIE rappresentata dal Presidente Antonio Brivio Sforza e dal Vice presidente dott. Raffaello Faini con la assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, nella persona dell'avv. Renzo Boccardi, Capo della Delegazione Alta Italia; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO rappresentata dal suo Segretario nazionale Italico Utimperghe assistito dal sig. Bruno Scheggi delegato per l'Alta Italia della CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.). Si e' stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie in genere (comprese le sciallerie a maglia), che adoperano qualsiasi fibra, con macchine di qualsiasi tipo e relativa confezione a mano ed a macchina; ed a quelle che producono qualsiasi tipo di calze con qualsiasi fibra, adoperando macchine di qualsiasi tipo, escluse le calze per uso ortopedico. Art. 1. CONTRATTO Il presente contratto consta di: a) una parte generale e relativi protocolli aggiuntivi; b) tre parti riguardanti: operai, categorie speciali od intermedie ed impiegati; c) una parte contenente le tabelle retributive.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale-art. 2
Art. 2. CATEGORIE SOGGETTE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO Il presente contratto si applica a tutte le categorie rappresentate dalle parti contraenti; ha efficacia nazionale e sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale-art. 3
Art. 3. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale-art. 4
Art. 4. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Ferma restando la inscindibilita' di cui all'art. 3, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli al lavoratore in servizio alla data di applicazione non derivanti da accordi razionali; tali condizioni dovranno essere mantenute in vigore "ad personam", esclusione fatta del caso in cui derivassero da accordi provvisori di cui sia prevista la decadenza nel caso di stipulazione del contratto nazionale. In materia di usi le parti fanno riferimento all'[articolo 2078 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2078).
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale-art. 5
Art. 5. INTERPRETAZIONE Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale-art. 6
Art. 6. CONTROVERSIE a) I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo, seguendo le consuetudinarie norme disciplinari di azienda, saranno trattati e risolti tra lavoratori e datori di lavoro con l'intervento della Commissione Interna o del Delegato di Impresa. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia saranno sottoposti all'esame delle competenti associazioni territoriali. Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potra' proporre all'altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato. A tale scopo, entro quindici giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di componimento; la parte interessata richiedera' - tramite la propria organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola; entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, l'organizzazione rappresentante la controparte comunichera' l'assenso di quest'ultima. Le due organizzazioni costituiranno - entro i dieci giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di cinque membri, composto rispettivamente da uno o due membri designati dalla organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da uno o due membri designati dall'organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita. In caso di disaccordo su tale scelta, dovra' esserne richiesta la designazione al competente Circolo dell'Ispettorato del Lavoro. Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovra' emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione. b) Le controversie per l'interpretazione e quelli collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali. c) Le presenti disposizioni di carattere generale non sostituiscono le particolari procedure previste dai determinati istituti di questo contratto.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale-art. 7
Art. 7. COMMISSIONI INTERNE Sono formalmente riconosciuti la Commissione Interna o il Delegato di Impresa coi poteri, nei limiti secondo la procedura stabiliti dagli accordi interconfederali in materia.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale-art. 8
Art. 8. IMMUNITA' SINDACALE Al lavoratore che ricopra cariche sindacali o sia investito di incarichi sindacali riconosciuti e regolarmente notificati alla ditta, il datore di lavoro deve assicurare e garantire la liberta' di esplicazione della conseguente attivita' la quale dovra' essere svolta senza recar pregiudizio all'andamento del lavoro nella azienda. Qualora il predetto lavoratore incorra in una delle mancanze di cui al presente contratto, le sanzioni relative - previste dagli artt. 35 per gli operai e 34 per gli impiegati - operano pienamente anche nei suoi confronti, salvo che la sanzione non sia connessa alla attivita' sindacale dell'interessato, nel qual caso la sanzione stessa dovra' essere preventivamente autorizzata dalle rispettive organizzazioni territoriali competenti. Se queste ultime si trovassero in disaccordo, la questione verra' risolta con l'intervento del competente Circolo dell'Ispettorato del Lavoro.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale-art. 9
Art. 9. CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI Il lavoratore chiamato a coprire cariche pubbliche o sindacali ha diritto alla conservazione del posto per la durata normale della carica. Le parti raccomandano alle aziende di conservargli anche la decorrenza della anzianita'.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale-art. 10
Art. 10. REGOLAMENTO INTERNO In ciascuna azienda puo' essere redatto dal datore, di lavoro, ed esposto in luogo chiaramente visibile, un regolamento interno. Gli schemi di redazione o di eventuale aggiornamento saranno esaminati con la Direzione dalla Commissione Interna o dal Delegato di Impresa, preventivamente all'attuazione, a termine dell'art. 2 punto 3) dell'accordo interconfederale 8 maggio 1953; il loro contenuto non dovra' comunque essere in contrasto con le norme legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale-art. 11
Art. 11. MENSE AZIENDALI Le aziende conserveranno o metteranno a disposizione dei lavoratori, in quanto possibile, un servizio di mensa aziendale. Ove la mensa manchi, ai lavoratori sara' corrisposta una indennita' sostitutiva. Detta indennita' compete anche ai lavoratori che non possono fruire, per esigenze di servizio, della mensa esistente. L'indennita' stessa - non frazionabile - verra' corrisposta ai lavoratori, per ogni giorno lavorato dagli stessi, nella misura base di lire 25, ferme restando le misure piu' elevate che fossero in atto aziendalmente o territorialmente per le aziende della categoria. Le aziende cureranno che i refettori, costituiti in conformita' alle disposizioni del Regolamento di Igiene, siano accoglienti e confortevoli. Laddove le mense funzionano, il servizio dovra' essere adeguato al numero dei partecipanti. Le Commissioni Interne od i Delegati di Impresa hanno la facolta' di sorvegliarne l'andamento in collaborazione con le Direzioni aziendali. Le prestazioni di mensa, o loro indennita' sostitutiva, verranno considerate come elemento utile ai fini del calcolo dell'indennita' sostitutiva del preavviso, della indennita' di anzianita', del trattamento di festivita' e di quello di ferie, nonche' della gratifica natalizia e della tredicesima mensilita'. Quando esiste la mensa, il valore della mensa in natura da calcolare ai soli effetti della computabilita' nei predetti istituti, e da corrispondere a tutti i lavoratori indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno del servizio di mensa, e' ragguagliato convenzionalmente alla misura derivante dalle norme di cui al 4° comma del presente articolo. Se manca la mensa e vi e' solo la corresponsione della indennita' sostitutiva, questa deve essere presa a base per la computabilita' nei sopra ricordati istituti contrattuali. Il computo di cui trattasi non modifica le situazioni in atto per quanto riguarda le prestazioni di mensa in natura o l'indennita' sostitutiva.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale-art. 12
Art. 12. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto decorre dall'inizio del periodo di paga in corso alla data della sua stipulazione ed avra' scadenza il 30 giugno 1959. Esso si intendera' successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata. In caso di disdetta, il presente contratto restera' in vigore sino a che non sara' sostituito dal successivo contratto nazionale.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale-Protocolli
PROTOCOLLI AGGIUNTIVI N. 1 - CONTRATTI LOCALI Le Organizzazioni territoriali esamineranno l'opportunita' di coordinare gli eventuali contratti locali col presente contratto nazionale. N. 2 - LAVORO A DOMICILIO Le parti si impegnano ad incontrarsi, entro sei mesi, per esaminare il problema del lavoro a domicilio.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 1
Art. 1. ASSUNZIONE Per l'assunzione al lavoro valgono le disposizioni legislative sul collocamento. All'atto dell'assunzione, l'operaio dovra' presentare i documenti prescritti dalla legge oltre - se richiesto - un certificato penale di data non anteriore a tre mesi; la ditta rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene. All'atto dell'assunzione saranno comunicate all'operaio la localita' alla quale e' destinato, la data dell'assunzione, la categoria e la relativa retribuzione. Quando l'operaio venga assunto nonostante la mancanza di qualche documento, l'assunzione diviene definitiva soltanto dopo la presentazione dei documenti mancanti. Se i documenti risultano regolari e tali da consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, il delle prestazioni a tutti gli effetti di anzianita'. Il datore di lavoro, nel caso di mancanza od irregolarita' di documenti riguardanti il trattamento previdenziale, e' tenuto a regolarizzare la posizione dell'operaio solo dal giorno della sua assunzione. Il datore di lavoro potra' sottoporre a visita medica il personale da assumere. L'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli e' regolata dalla [legge 26 aprile 1934 n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653) e successive aggiunte e modifiche.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 2
Art. 2. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro dell'operaio si intende fatta, nell'ambito della qualifica per la quale e' state richiesto, per un periodo di prova la cui durata in via normale non potra' essere superiore a sei giorni lavorativi. Nel caso di assunzione di operai specializzati il periodo stesso potra' essere prorogato d'accordo fino a dodici giorni lavorativi. Durante il periodo di prova e' ammessa, in qualsiasi momento, da entrambe le parti, la rescissione del rapporto di lavoro senza alcun preavviso, mediante il solo pagamento della retribuzione corrispondente al lavoro prestato. All'operaio confermato in servizio la direzione fissera' la retribuzione che, a decorrere dal giorno stesso della assunzione, non potra' essere inferiore al minimo stabilito dal presente contratto per la categoria alla quale viene assegnato. L'operaio che non venga confermato, o che non creda di accettare le condizioni propostegli, lascera' senza altro lo stabilimento ed avra' in tal caso diritto di percepire la retribuzione corrispondente al lavoro prestato, senz'alcuna indennita'. Nel caso di infortunio sul lavoro occorso all'operaio durante il periodo di prova e' ammessa la facolta' di completare detta prova qualora l'operaio sia in grado di riprendere il servizio entro 30 giorni consecutivi. L'operaio che abbia prestato in epoca precedente di non oltre un anno servizio nella stessa azienda con le stesse mansioni per le quali viene assunto, e' esonerato dal periodo di prova.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.