DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1325

Type DPR
Publication 1960-08-28
Ultimo aggiornamento 1960-11-17
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 maggio 1957, e relative tabelle, per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie, stipulato tra l'Associazione italiana Produttori Maglierie e Calzetterie, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in data 24 luglio 1957, tra l'Associazione italiana Produttori Maglierie e Calzetterie, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Industria Abbigliamento, con l'assistenza della, Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visto l'accordo concernente la Commissione tecnica paritetica per le controversie relative alla assegnazione in categoria o grado degli impiegati, alla attribuzione della qualifica impiegatizia ed alla attribuzione della qualifica di appartenente alle categorie speciali o intermedie, allegato al predetto contratto;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 51 dell'11 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 maggio 1957 relativo ai lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese fabbricanti maglierie e calzetterie.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1960

Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 155. - VILLA

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale-art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 MAGGIO 1957 PER I LAVORATORI ADDETTI ALLE AZIENDE FABBRICANTI MAGLIERIE E CALZETTERIE Addi' 24 maggio 1957 in Milano, fra L'ASSOCIAZIONE ITALIANA PRODUTTORI MAGLIERIE E CALZETTERIE rappresentata dal Presidente Antonio Brivio Sforza e dal Vice presidente dott. Raffaello Faini; con la assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, nella persona dell'avv. Renzo Boccardi, Capo della Delegazione Alta Italia; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.) rappresentata dal suo Segretario generale, signor Remo Savio e dal Segretario on. Giuseppina Palumbo; con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati provinciali, dei signori: Angelo Massoni, Arsiero Blasi Carlo Polliotti, Franco Guazzoni, Ennio Scafai, Ercole Ozino, I. Boca, Emilia Rossi, G. Delfante, Giorgio Pacini, Maria Guerra, Anita Malavasi, Alessandro Skuk, Maria Ghedini, Aldo Emanuelli, W. Bertolai, e dei lavoratori: Giannina Aiazzone, Maria Gaimi, Berta Bortolazzi, Giuseppe Granata, Rodolfa Colombo, Valentina Sala, Carla Rossi; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO nelle persone dei Segretari on. Renato Bitossi e Fernando Santi; e la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.) rappresentata dal suo Segretario generale cav. Silvio Ascari, dai Segretari nazionali, signori: Giuseppe Fossati, Carlo Faverio e Maria Gherra con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati provinciali, dei signori: Elio Angelozzi, Mario Bernalo', Enrico De Carli, Michelangelo Lamera, Franco Manzella, Dino Saladini, Mario Zenoni, Romeo Romei, Carmelita Landi, Lorenzo Cadamuro, Ettore Mighetto, Giovanni Data, Ferdinando Giorgi, Fernando Seccaspina, Pia Mosca, Nino Bonilauri, Ettore Bonardo, Aldo Vignini e dei lavoratori: Olga Boni, Francesco Astradi e Pierino Colzani; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, nella persona del suo Segretario confederale, dott. Dionigi Coppo e del cav. Alberto Abbiati; e la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (U.I.L.A.), rappresentata dal Segretario sig. Repetto e dal rag. Franco Novaretti con la assistenza della U.I.L. nazionale, nella persona del Segretario generale Italo Viglianesi e del Segretario Raffaele Vanni; Addi' 24 luglio 1957, in Milano, tra L'ASSOCIAZIONE ITALIANA PRODUTTORI I MAGLIERIE E CALZETTERIE rappresentata dal Presidente Antonio Brivio Sforza e dal Vice presidente dott. Raffaello Faini con la assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, nella persona dell'avv. Renzo Boccardi, Capo della Delegazione Alta Italia; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO rappresentata dal suo Segretario nazionale Italico Utimperghe assistito dal sig. Bruno Scheggi delegato per l'Alta Italia della CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.). Si e' stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie in genere (comprese le sciallerie a maglia), che adoperano qualsiasi fibra, con macchine di qualsiasi tipo e relativa confezione a mano ed a macchina; ed a quelle che producono qualsiasi tipo di calze con qualsiasi fibra, adoperando macchine di qualsiasi tipo, escluse le calze per uso ortopedico. Art. 1. CONTRATTO Il presente contratto consta di: a) una parte generale e relativi protocolli aggiuntivi; b) tre parti riguardanti: operai, categorie speciali od intermedie ed impiegati; c) una parte contenente le tabelle retributive.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale-art. 2

Art. 2. CATEGORIE SOGGETTE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO Il presente contratto si applica a tutte le categorie rappresentate dalle parti contraenti; ha efficacia nazionale e sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale-art. 3

Art. 3. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale-art. 4

Art. 4. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Ferma restando la inscindibilita' di cui all'art. 3, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli al lavoratore in servizio alla data di applicazione non derivanti da accordi razionali; tali condizioni dovranno essere mantenute in vigore "ad personam", esclusione fatta del caso in cui derivassero da accordi provvisori di cui sia prevista la decadenza nel caso di stipulazione del contratto nazionale. In materia di usi le parti fanno riferimento all'[articolo 2078 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2078).

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale-art. 5

Art. 5. INTERPRETAZIONE Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale-art. 6

Art. 6. CONTROVERSIE a) I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo, seguendo le consuetudinarie norme disciplinari di azienda, saranno trattati e risolti tra lavoratori e datori di lavoro con l'intervento della Commissione Interna o del Delegato di Impresa. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia saranno sottoposti all'esame delle competenti associazioni territoriali. Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potra' proporre all'altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato. A tale scopo, entro quindici giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di componimento; la parte interessata richiedera' - tramite la propria organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola; entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, l'organizzazione rappresentante la controparte comunichera' l'assenso di quest'ultima. Le due organizzazioni costituiranno - entro i dieci giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di cinque membri, composto rispettivamente da uno o due membri designati dalla organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da uno o due membri designati dall'organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita. In caso di disaccordo su tale scelta, dovra' esserne richiesta la designazione al competente Circolo dell'Ispettorato del Lavoro. Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovra' emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione. b) Le controversie per l'interpretazione e quelli collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali. c) Le presenti disposizioni di carattere generale non sostituiscono le particolari procedure previste dai determinati istituti di questo contratto.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale-art. 7

Art. 7. COMMISSIONI INTERNE Sono formalmente riconosciuti la Commissione Interna o il Delegato di Impresa coi poteri, nei limiti secondo la procedura stabiliti dagli accordi interconfederali in materia.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale-art. 8

Art. 8. IMMUNITA' SINDACALE Al lavoratore che ricopra cariche sindacali o sia investito di incarichi sindacali riconosciuti e regolarmente notificati alla ditta, il datore di lavoro deve assicurare e garantire la liberta' di esplicazione della conseguente attivita' la quale dovra' essere svolta senza recar pregiudizio all'andamento del lavoro nella azienda. Qualora il predetto lavoratore incorra in una delle mancanze di cui al presente contratto, le sanzioni relative - previste dagli artt. 35 per gli operai e 34 per gli impiegati - operano pienamente anche nei suoi confronti, salvo che la sanzione non sia connessa alla attivita' sindacale dell'interessato, nel qual caso la sanzione stessa dovra' essere preventivamente autorizzata dalle rispettive organizzazioni territoriali competenti. Se queste ultime si trovassero in disaccordo, la questione verra' risolta con l'intervento del competente Circolo dell'Ispettorato del Lavoro.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale-art. 9

Art. 9. CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI Il lavoratore chiamato a coprire cariche pubbliche o sindacali ha diritto alla conservazione del posto per la durata normale della carica. Le parti raccomandano alle aziende di conservargli anche la decorrenza della anzianita'.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale-art. 10

Art. 10. REGOLAMENTO INTERNO In ciascuna azienda puo' essere redatto dal datore, di lavoro, ed esposto in luogo chiaramente visibile, un regolamento interno. Gli schemi di redazione o di eventuale aggiornamento saranno esaminati con la Direzione dalla Commissione Interna o dal Delegato di Impresa, preventivamente all'attuazione, a termine dell'art. 2 punto 3) dell'accordo interconfederale 8 maggio 1953; il loro contenuto non dovra' comunque essere in contrasto con le norme legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale-art. 11

Art. 11. MENSE AZIENDALI Le aziende conserveranno o metteranno a disposizione dei lavoratori, in quanto possibile, un servizio di mensa aziendale. Ove la mensa manchi, ai lavoratori sara' corrisposta una indennita' sostitutiva. Detta indennita' compete anche ai lavoratori che non possono fruire, per esigenze di servizio, della mensa esistente. L'indennita' stessa - non frazionabile - verra' corrisposta ai lavoratori, per ogni giorno lavorato dagli stessi, nella misura base di lire 25, ferme restando le misure piu' elevate che fossero in atto aziendalmente o territorialmente per le aziende della categoria. Le aziende cureranno che i refettori, costituiti in conformita' alle disposizioni del Regolamento di Igiene, siano accoglienti e confortevoli. Laddove le mense funzionano, il servizio dovra' essere adeguato al numero dei partecipanti. Le Commissioni Interne od i Delegati di Impresa hanno la facolta' di sorvegliarne l'andamento in collaborazione con le Direzioni aziendali. Le prestazioni di mensa, o loro indennita' sostitutiva, verranno considerate come elemento utile ai fini del calcolo dell'indennita' sostitutiva del preavviso, della indennita' di anzianita', del trattamento di festivita' e di quello di ferie, nonche' della gratifica natalizia e della tredicesima mensilita'. Quando esiste la mensa, il valore della mensa in natura da calcolare ai soli effetti della computabilita' nei predetti istituti, e da corrispondere a tutti i lavoratori indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno del servizio di mensa, e' ragguagliato convenzionalmente alla misura derivante dalle norme di cui al 4° comma del presente articolo. Se manca la mensa e vi e' solo la corresponsione della indennita' sostitutiva, questa deve essere presa a base per la computabilita' nei sopra ricordati istituti contrattuali. Il computo di cui trattasi non modifica le situazioni in atto per quanto riguarda le prestazioni di mensa in natura o l'indennita' sostitutiva.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale-art. 12

Art. 12. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto decorre dall'inizio del periodo di paga in corso alla data della sua stipulazione ed avra' scadenza il 30 giugno 1959. Esso si intendera' successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata. In caso di disdetta, il presente contratto restera' in vigore sino a che non sara' sostituito dal successivo contratto nazionale.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale-Protocolli

PROTOCOLLI AGGIUNTIVI N. 1 - CONTRATTI LOCALI Le Organizzazioni territoriali esamineranno l'opportunita' di coordinare gli eventuali contratti locali col presente contratto nazionale. N. 2 - LAVORO A DOMICILIO Le parti si impegnano ad incontrarsi, entro sei mesi, per esaminare il problema del lavoro a domicilio.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 1

Art. 1. ASSUNZIONE Per l'assunzione al lavoro valgono le disposizioni legislative sul collocamento. All'atto dell'assunzione, l'operaio dovra' presentare i documenti prescritti dalla legge oltre - se richiesto - un certificato penale di data non anteriore a tre mesi; la ditta rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene. All'atto dell'assunzione saranno comunicate all'operaio la localita' alla quale e' destinato, la data dell'assunzione, la categoria e la relativa retribuzione. Quando l'operaio venga assunto nonostante la mancanza di qualche documento, l'assunzione diviene definitiva soltanto dopo la presentazione dei documenti mancanti. Se i documenti risultano regolari e tali da consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, il delle prestazioni a tutti gli effetti di anzianita'. Il datore di lavoro, nel caso di mancanza od irregolarita' di documenti riguardanti il trattamento previdenziale, e' tenuto a regolarizzare la posizione dell'operaio solo dal giorno della sua assunzione. Il datore di lavoro potra' sottoporre a visita medica il personale da assumere. L'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli e' regolata dalla [legge 26 aprile 1934 n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653) e successive aggiunte e modifiche.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 2

Art. 2. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro dell'operaio si intende fatta, nell'ambito della qualifica per la quale e' state richiesto, per un periodo di prova la cui durata in via normale non potra' essere superiore a sei giorni lavorativi. Nel caso di assunzione di operai specializzati il periodo stesso potra' essere prorogato d'accordo fino a dodici giorni lavorativi. Durante il periodo di prova e' ammessa, in qualsiasi momento, da entrambe le parti, la rescissione del rapporto di lavoro senza alcun preavviso, mediante il solo pagamento della retribuzione corrispondente al lavoro prestato. All'operaio confermato in servizio la direzione fissera' la retribuzione che, a decorrere dal giorno stesso della assunzione, non potra' essere inferiore al minimo stabilito dal presente contratto per la categoria alla quale viene assegnato. L'operaio che non venga confermato, o che non creda di accettare le condizioni propostegli, lascera' senza altro lo stabilimento ed avra' in tal caso diritto di percepire la retribuzione corrispondente al lavoro prestato, senz'alcuna indennita'. Nel caso di infortunio sul lavoro occorso all'operaio durante il periodo di prova e' ammessa la facolta' di completare detta prova qualora l'operaio sia in grado di riprendere il servizio entro 30 giorni consecutivi. L'operaio che abbia prestato in epoca precedente di non oltre un anno servizio nella stessa azienda con le stesse mansioni per le quali viene assunto, e' esonerato dal periodo di prova.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 3

Art 3. TRATTAMENTO SALARIALE Il trattamento salariale e' regolato dalle tabelle allegate, dalle norme relative nonche' dalle eventuali successive variazioni. Qualora personale femminile venga destinato a compiere lavori normalmente eseguiti da personale maschile, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo sara' corrisposta la retribuzione contrattuale prevista per il personale maschile. Tale condizione si intende soddisfatta nelle lavorazioni ai cottimo mediante l'applicazione di una uguale tariffa. Qualora personale maschile venga adibito a mansioni per le quali le tabelle salariali prevedano solo la retribuzione del personale femminile, sara' corrisposta la retribuzione prevista da dette tabelle per la corrispondente categoria maschile.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 4

Art. 4. CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE La corresponsione della retribuzione puo' effettuarsi a settimana, a quattordicina, a quindicina o a mese, secondo le consuetudini aziendali. Nel caso che sia effettuata a mese sono dovuti acconti quindicinali di almeno il 95% dell'importo quindicinale. Eventuali variazioni a dette modalita' di pagamento saranno concordate tra le parti interessate. Il pagamento deve essere comunque effettuato entro sette giorni dalla scadenza del periodo di paga. La consegna della retribuzione all'operaio deve essere accompagnata da un prospetto che puo' essere riprodotto sulla medesima busta paga, contenente le seguenti indicazioni: 1) estremi della categoria, dell'operaio; 2) elementi costitutivi della retribuzione; 3) elementi costitutivi delle trattenute; 4) estremi del periodo di paga relativo. Il datore di lavoro sulla busta paga dovra' fare esplicito riferimento agli estremi del presente contratto. L'operaio ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga, o prospetto, nonche' sulla qualita' legale della moneta, a condizione che tale reclamo avanzi all'atto del pagamento. Tale diritto a reclamo non e' necessario che sia esercitato all'atto del pagamento per gli errori contabili o di qualifica. Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dovute all'operaio oltre i 15 giorni, l'operaio potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'intero trattamento di liquidazione come se fosse licenziato, compresa l'indennita' di mancato preavviso. In casi particolari il predetto termine di 15 giorni potra' essere prolungato mediante accordo tra le organizzazioni sindacali interessate.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 5

Art. 5. APPRENDISTATO E' considerato apprendista l'operaio compreso fra i 14 e i 20 anni di eta' che venga assunto nello stabilimento per acquistare un addestramento pratico atto a farlo divenire operaio qualificato. Durante il periodo di apprendistato, l'apprendista deve lavorare a giornata; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo egli acquista automaticamente la qualifica di operaio ancorche' non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo. Puo' essere convenuto fra le parti un periodo di prova di durata non superiore a 12 giorni lavorativi. Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini compimento del periodo prescritto, sempreche' riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e l'altro una interruzione superiore ai 18 mesi. L'apprendista che abbia superato meta' del periodo di apprendistato, indipendentemente dall'eta', dietro sua richiesta deve essere ammesso a prova intesa ad accertare la sua capacita' di lavoro, quale operaio. In caso di esito favorevole della prova avra' diritto al passaggio alla rispettiva categoria. Nell'ipotesi che l'esito della prova gli sia sfavorevole sara' ammesso a ripetere la prova. Per la durata e le percentuali di retribuzione dell'apprendistato valgono le norme riprodotte nelle tabelle. In ogni caso al termine del periodo di apprendistato o superata favorevolmente la prova di cui sopra, gli sara' corrisposta la paga contrattuale prevista, in relazione all'eta', per gli operai della categoria alla quale viene assegnato. L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialita' professionale alla quale si riferisce il tirocinio. Si richiamano le disposizioni della [legge 19 gennaio 1955, n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25), e del relativo regolamento.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 6

Art. 6. TRATTAMENTO DEI MINORI La paga base contrattuale dei prestatori d'opera di eta' non superiore ai 20 anni, non soggetti ad apprendistato, viene determinata come segue: 14-16 anni - 70% della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente categoria e sesso, oltre 20 anni; 16-18 anni - 83% della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente categoria e sesso, oltre 20 anni; 18-20 anni - 85% della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente categoria e sesso, oltre 20 anni.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 7

Art. 7. ORARIO DI LAVORO La durata normale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalle norme legislative e interconfederali con un massimo di otto ore giornaliere, fatte salve le deroghe relative nonche' quelle del presente contratto e quelle riguardanti il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia. Al segnale di inizio del lavoro di reparto, l'operaio deve trovarsi al suo posto, pronto ed in condizione di iniziare il lavoro. Gli operai ritardatari saranno riammessi trascorsi 5 minuti dopo l'inizio del lavoro di reparto e durante un ulteriore termine di 10 minuti. Ad essi potra' essere applicata una multa non superiore a L. 5, salvo il caso di recidiva. La distribuzione dell'orario giornaliero viene stabilita dalla ditta in conformita' colle disposizioni regolanti i compiti delle Commissioni Interne e comunicata agli operai in apposita tabella da affliggersi all'entrata dello stabilimento. Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove e' possibile, non oltre le ore 13 del sabato. In quelle aziende ove non venga prestato il lavoro nel pomeriggio del sabato, le ore cosi' non lavorate saranno distribuite negli altri giorni della settimana, nell'ambito dell'orario normale di cui al primo comma e nel limite di un'ora al giorno, e verranno retribuite a regime normale. Compatibilmente con le esigenze del lavoro al quale sono adibiti, potranno essere concessi esoneri dal lavoro ordinario o straordinario agli operai che frequentino scuole di addestramento o di perfezionamento professionale.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 8

Art. 8. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, DOMENICALE, FESTIVO E RELATIVE PERCENTUALI Il lavoro straordinario potra' essere effettuato nei casi, nei limiti e con la procedura previsti dalle vigenti norme legislative e interconfederali; il lavoratore dovra' essere preavvisato il giorno precedente, nei limiti delle possibilita' consentite dai casi non urgenti. Il lavoratore e' tenuto a prestare il lavoro straordinario richiesto dalla direzione, salvo giusti e comprovati motivi derivanti dallo stato di salute, da condizioni di gravidanza o puerperio, da ragioni familiari e simili. Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale di cui all'art. 7, salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore gia' stabilite con accordi locali. Il lavoro autorizzato e prestato fra le ore 22 e le ore 6 e' considerato notturno. Salvo eventuali diverse determinazioni di legge sono stabilite le percentuali di maggiorazione seguenti: - per il lavoro straordinario diurno................. 20 % - per il lavoro straordinario notturno............... 40 % - per il lavoro notturno a turni avvicendati......... 15 % - per il lavoro notturno a turni non avvicendati..... 20 % - per il lavoro in domenica o in giorno feriale sostitutivo, con riposo compensativo............... 10 % - per il lavoro in domenica o in giorno feriale sostitutivo, senza riposo compensativo............. 40 % - per il lavoro straordinario festivo diurno......... 45 % - per il lavoro straordinario festivo notturno....... 55 % - per il lavoro nei giorni festivi di cui all'ar ticolo 17, numero 1................................ 35 % Le percentuali di cui sopra si applicano sulla paga individuale di fatto, maggiorata per i cottimisti della percentuale di cottimo, e sulla indennita' di contingenza. Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. L'operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza a scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario compatibilmente con l'esigenza del lavoro ed in quanto le prestazioni del lavoro straordinario gli impediscano di. frequentare le scuole medesime. Per gli operai addetti continuativamente a lavoro notturno a turni non avvicendati, la percentuale di maggiorazione relativa verra' compilata agli effetti del trattamento per i giorni festivi, le ferie, la gratifica natalizia e l'indennita' di anzianita'.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 9

Art. 9. INTERRUZIONI DEL LAVORO In caso di interruzione di lavoro sara' riservato agli operai il seguente trattamento: 1) per le ore perdute, ma passate in stabilimento a disposizione dell'azienda, saranno corrisposte la paga di fatto e la indennita' di contingenza con facolta' per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori; 2) per le ore perdute, per le quali gli operai pur non essendo trattenuti in stabilimento, non vennero preavvisati in termine utile in relazione alla possibilita' di prevedere l'evento, saranno corrisposti il 70% della retribuzione di fatto per la prima giornata di sospensione; 3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sara' dovuta alcuna retribuzione. Restano ferme le norme sulla Cassa Integrazione Salari per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende. Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, nonche' nel caso di riduzione di lavoro a meno di 24 ore settimanali per un periodo superiore a quattro settimane, l'operaio ha facolta' di dimettersi con diritto alla indennita' sostitutiva del preavviso ed a quella di anzianita'.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 10

Art. 10. RECUPERI Le ore di lavoro perdute per le cause di cui all'articolo precedente o per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalita': il recupero deve essere contenuto nel limite massimo di un'ora giornaliera oltre le otto ore normali o, in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di nove ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potra' essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute. In ogni caso, il recupero potra' essere effettuato solo entro le due quindicine immediatamente successive a quella in cui e' avvenuta l'interruzione.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 11

Art. 11. PULIZIA DEL MACCHINARIO La pulizia del macchinario deve essere effettuata tenendo presenti le disposizioni di legge in materia di prevenzioni infortuni. Qualora la pulizia del macchinario - o del posto di lavoro -- sia effettuata oltre i limiti dell'orario normale di lavoro e' considerata come prestazione straordinaria e verra' come tale retribuita.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 12

Art. 12. LAVORI DISCONTINUI L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al [R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-06;2657), non puo' superare le 10 ore giornaliere. Per i custodi ed i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario e' portato fino a 12 ore, fermo restando l'obbligo per i lavoratori di cui sopra di rispondere, senza diritto a compensi ulteriori, alle eventuali chiamate di carattere eccezionale che potessero aver luogo oltre i predetti limiti di orario. La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione della percentuale per lavoro notturno. Le ore prestate oltre le 8 giornaliere e fino ai limiti degli orari normali previsti ai commi primo e secondo del presente articolo sono retribuite con il 70% della retribuzione oraria di fatto. Per le ore eccedenti i suddetti limiti degli orari normali verra' corrisposta la intera retribuzione oraria di fatto con la maggiorazione di lavoro straordinario.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 13

Art. 13. LAVORO A SQUADRE Il lavoro prestato dagli operai che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni, entro le 24 ore, anche se a turni di non uguale durata, e' considerato lavoro a squadre. L'orario ordinario del lavoro a squadre e' di otto ore per turno ivi compresa la mezz'ora di riposo e sara' stabilito dal datore di lavoro in conformita' con le disposizioni regolanti i compiti delle Commissioni Interne. Nel lavoro a squadre deve essere consentito, a termine di legge, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo, il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori del locale di lavoro e comunque a macchine ferme. L'operaio ha il diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo. Per turni fino a sei ore non e' previsto l'intervallo di riposo. Nel lavoro a squadre, le paghe orarie di fatto e le tariffe di cottimo stabilite per il lavoro a turno unico, vengono maggiorate della percentuale dell'8%, percentuale che assorbe e sostituisce la retribuzione per la mezz'ora di riposo. Tale percentuale di maggiorazione non si riferisce all'indennita' di contingenza non conglobata, la quale, invece, viene corrisposta per le ore di effettiva presenza nello stabilimento compresa la mezza ora di riposo. L'importo di detta maggiorazione sara' distintamente registrato sul prospetto o busta paga. La predetta maggiorazione verra' corrisposta sia nel caso di squadre composte di soli nomini o di sole donne, come nel caso di squadre promiscue di uomini e donne, e non e' dovuta nelle riduzioni di orario fino ad undici ore complessive se si tratta di lavoro a due squadre (ore cinque e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e fino a tredici ore e mezza se si tratta di tre squadre (ore quattro e mezza giornaliere per ciascuna squadra). Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ere prima, mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato, l'operaio dovra' comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo. Il turno unico e' soggetto alla disciplina del lavoro a squadre anche se compiuto senza avvicendamenti solo nel caso che il relativo orario coincida come inizio o termine con uno degli orari dei turni avvicendati, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di 15 minuti. Nel caso di orario settimanale di 40 ore di lavoro, il lavoro a squadre verra' effettuato possibilmente in cinque giorni, in relazione alle norme di cui al secondo comma.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 14

Art. 14. TURNI A SCACCHI Non sono di regola ammessi i turni a scacchi. Tuttavia potranno essere consentiti laddove esistono attualmente. Nel caso che le maestranze ne richiedano la soppressione le Organizzazioni sindacali territoriali competenti interverranno per adottare le risoluzioni del caso. Ai lavoratori e' dovuta la maggiorazione del 3,5%, sulle paghe orarie e sulle tariffe di cottimo come nel caso di lavoro a squadra.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 15

Art. 15. ASSEGNAZIONE DEL MACCHINARIO L'assegnazione del macchinario dovra' essere effettuata tenendo presenti, con le esigenze della produzione, le possibilita' di prestazione normale degli operai, in relazione alla natura del macchinario, alla specie dell'articolo prodotto ed al rendimento del lavoro. Le eventuali contestazioni circa le ripercussioni che una errata applicazione di detti criteri potrebbe avere nei confronti della salute degli operai, potranno essere sottoposte, su richiesta della parte interessata, anche immediatamente dopo l'attuazione dell'assegnazione, ad una Commissione tecnica paritetica presieduta da un rappresentante dell'Ispettorato del Lavoro competente per territorio. Le parti provvederanno alla designazione dei propri rappresentanti all'Ispettorato del Lavoro entro 5 giorni dalla richiesta. Le decisioni della Commissione tecnica paritetica dovranno essere prese nel termine massimo di 20 giorni dalla richiesta stessa. Avverso la decisione della Commissione tecnica paritetica, su richiesta delle Organizzazioni territoriali e nel termine di 15 giorni dalle conclusioni della Commissione predetta, potra' essere interposto ricorso ad una Commissione tecnica paritetica centrale, costituita dalle Associazioni nazionali di categoria e presieduta da un tecnico designato consensualmente o - in caso di disaccordo - designato dal Ministero del Lavoro; la Commissione emettera' un lodo arbitrale obbligatorio per le parti. Le decisioni della Commissione di primo grado divengono obbligatorie qualora contro di esse non venga interposto ricorso come sopra. Chiarimento a verbale: Premesso che con il primo comma dell'articolo si sono intesi indicare i criteri a cui le aziende si ispirano nell'assegnare il macchinario, si chiarisce che con il riferimento alle "possibilita' di prestazione normale degli operai" si e' inteso riferirsi a quelle che un lavoratore di normale capacita' e diligenza puo' sviluppare senza che ne risultino anomalmente impegnate le sue facolta' fisiche ed intellettuali.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 16

Art. 16. DISCIPLINA DEL COTTIMO 1) In relazione alle possibilita' tecniche delle varie lavorazioni e' ammesso il lavoro a cottimo secondo i criteri di legge ed i sistemi in uso accentuandone, ove tecnicamente possibile, la forma collettiva. 2) Le tariffe di cottimo devono essere fissate dalla azienda in modo da consentire agli operai cottimisti di normale capacita' ed operosita', addetti alla lavorazione di uno stesso tipo di manufatto e su un medesimo tipo di macchina, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno l'8% superiore ai minimi di paga della loro categoria. Tale condizione si presume adempiuta quando la generalita' degli operai lavoranti a cottimo nei periodi considerati abbia realizzato o un guadagno medio di cottimo non inferiore all'8% del minimo di paga base di categoria. Nel caso di pluralita' di tariffe per pluralita' di articoli lavorati sul complesso di macchine, o contemporaneamente o con successione di tempi, dai medesimi operai, verra' fatto riferimento al complesso delle relative tariffe. 3) Nel caso in cui, per cause non dipendenti dalla sua capacita' o volonta', un operaio lavorando a cottimo non raggiunga il guadagno minimo di cui al punto secondo, la retribuzione gli sara' integrata fino a raggiungerlo. Tale integrazione invece non verra' corrisposta nella sola ipotesi in cui il mancato raggiungimento del minimo contrattuale di cottimo dipenda da cause imputabili all'operaio. In ogni caso all'operaio dovra' essere garantita la sua paga ad economia. Contestazioni circa la valutazione delle cause di cui sopra saranno esaminate dalla direzione e dalla Commissione Interna aziendale. 4) Le tariffe di cottimo diverranno definitive dopo un periodo di esperimento la cui durata dovra' essere dall'azienda prestabilita' in opportuno rapporto tecnico con la natura e con la complessita' della lavorazione, nonche' comunicata agli interessati; dopo di cio' potranno essere sostituite o variate soltanto in presenza o) di mutamenti dell'articolo o di modificazioni nelle condizioni di esecuzione del lavoro. 5) Quando l'operaio passi dal lavoro a cottimo al lavoro ad economia nella medesima lavorazione, avra' diritto alla conservazione del guadagno medio orario realizzato nelle ultime quattro quattordicine o quindicine, sempreche' rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale. 6) E' proibito alle aziende di servirsi di cottimisti, i quali abbiano alle proprie dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra l'operaio e l'azienda, e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici disciplinari. 7) Agli operati interessati dovranno essere comunicate, per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro le indicazioni del lavoro da eseguire e dei compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Dovranno poi essere comunicati agli operai interessati per ogni cottimo la quantita' del lavoro eseguito ed il tempo complessivamente impiegato per ogni periodo di paga. 8) Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell'ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, e' rimessa ad opportuno riesame da parte delle competenti organizzazioni territoriali, mediante ripetizione degli accertamenti di merito, qualora, una delle parti ne faccia richiesta. Gli eventuali casi non conciliati in tale sede, saranno deferiti in ultima istanza per la loro definitiva risoluzione, ad una Commissione tecnica paritetica composta di membri designati dalle competenti Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, presieduta da un tecnico consensualmente designato o da un Ispettore del Lavoro. 9) La procedura sopra prevista non concerne le controversie di interpretazione, ne' quelle di applicazione non indicate nel punto ottavo, per le quali valgono e norme dell'articolo 6 della Parte generale.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 17

Art. 17. GIORNI FESTIVI - RIPOSO SETTIMANALE 1) Sono giorni festivi i seguenti: 1) Capo d'anno................... 1 gennaio 2) Epifania...................... 6 gennaio 3) S. Giuseppe................... 19 marzo 4) Giorno dell'Angelo............ - 5) Ascensione.................... - 6) Corpus Domini................. - 7) Anniversario liberazione...... 25 aprile 8) Festa del lavoro.............. 1 maggio 9) Festa nazionale............... 2 giugno 10) SS. Pietro e Paolo............ 29 giugno 11) Assunzione Maria Vergine...... 15 agosto 12) Ognissanti.................... 1 novembre. 13) Giorno dell'unita nazionale... 4 novembre 14) Immacolata Concezione......... 8 dicembre 15) S. Natale..................... 25 dicembre 16) S. Stefano.................... 26 dicembre 17) S. Patrono della localita ove ha sede lo stabilimento nel giorno di ricorrenza in calendario.................... - Per i giorni festivi anzidetti sara' corrisposta agli operai, non retribuiti in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiuto, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, ragguagliata ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale. La retribuzione degli operai pagati a cottimo, o con altre forme di compensi mobili, sara' calcolata con riferimento al guadagno medio orario delle ultime quattro settimane. Per gli operai che nel giorno di ricorrenza avrebbero prestato lavoro a squadre retribuito con la percentuale relativa, la paga oraria, riferita all'orario giornaliero di cui all'articolo 7, verra' maggiorata dell'1,25%. Il trattamento stabilito nel presente articolo dovra' essere ugualmente corrisposto per intero all'operaio, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi: a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente ai puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi; b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro; c) sospensione dal lavoro - a qualunque causa dovuta - indipendentemente dalla volonta' dell'operaio, ad esclusione delle sospensioni durante le quali l'operaio fruisca dell'indennita' di disoccupazione da oltre due settimane, nonche' - eccezione fatta per le festivita' di cui ai numeri 7, 8, 9, 13 - delle sospensioni dal lavoro in atto da oltre due settimane; d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale; e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festivita' con la domenica; f) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festivita' con altro giorno festivo elencato nella prima parte del presente articolo; in tale caso sara' corrisposto agli operai il trattamento previsto per ciascuna delle due festivita'. Per gli operai retribuiti in misura fissa, nei confronti dei quali il presente trattamento opera solo nel caso di coincidenza di una delle festivita' con la domenica, trovano applicazione le norme dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954. Nel caso di prestazione d'opera nei giorni anzidetti sara' corrisposto, oltre la normale retribuzione giornaliera, il compenso per le ore di lavoro effettivamente prestate con la percentuale di maggiorazione del 35% di cui all'art. 8. 2) L'orario di lavoro e l'avvicendamento dei turni periodici di lavoro sara' disposto in modo che il giorno di riposo settimanale cada normalmente di domenica, secondo le norme di legge. In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovra' venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di ricuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 18

Art. 18. FERIE All'operaio che abbia un'anzianita' di 12 mesi consecutivi presso la ditta nella quale e' occupato sara' concesso ogni anno un periodo di ferie pagate, in ragione di: - 12 giorni (96 ore) per gli operai con anzianita' da 1 a 7 anni compiuti; - 13 giorni (104 ore) per gli operai con anzianita' superiore a 7 anni compiuti. Le ferie saranno pagate in base a 8 quote orarie della retribuzione globale di fatto giornaliera. Per i cottimisti si fara' riferimento al guadagno medio orario delle ultime quattro quindicine o quattordicine immediatamente antecedenti alla concessione delle ferie stesse. Per gli operai che nel corso dell'anno di maturazione delle ferie siano stati prevalentemente addetti al lavoro a squadre, la paga oraria verra' maggiorata dell'1,25%. L'epoca delle ferie sara' normalmente stabilita, secondo le esigenze del lavoro, dal maggio all'ottobre contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente. Il pagamento delle ferie sara' effettuato in via anticipata e in ragione dei giorni concessi. Il diritto alle ferie si intende maturato quando sia decorso un anno dall'epoca in cui fu maturato il diritto alle ferie per l'anno precedente. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianita' agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrera' dal giorno in cui l'operaio avrebbe maturato il diritto alle ferie gia' godute in via anticipata. In caso di ferie collettive all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie intere, saranno corrisposti tanti dodicesimi del relativo compenso quanti sono i mesi interi di anzianita' o le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni. Per le festivita' elencate nella prima parte dell'art. 17 e che cadono nel corso delle ferie, si osserva il trattamento relativo. In caso di licenziamento, comunque avvenuto, o di dimissioni, ove sia maturato il diritto alle ferie spettera' all'operaio il godimento di tanti dodicesimi del relativo compenso quanti sono i mesi interi di anzianita' o le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni con decorrenza dal periodo feriale dell'anno precedente, oppure dal giorno di assunzione in servizio se questa sia avvenuta successivamente. Per la giornata di ferie oltre le dodici, per gli aventi diritto, e' ammessa, qualora sussistano esigenze tecniche della lavorazione, la sostituzione del godimento del giorno feriale, con una indennita' pari ad 8 quote orarie della retribuzione globale di fatto giornaliera.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 19

Art. 10 GRATIFICA NATALIZIA La liquidazione della gratifica natalizia sara' effettuata nella misura annua di 200 ore della retribuzione globale di fatto. Per i cottimisti si fara' riferimento al guadagno medio orario delle quattro ultime quattordicine o quindicine di lavoro. Per gli operai che nel corso dell'anno siano stati prevalentemente addetti al lavoro a squadre, la paga verra' maggiorata dell'1.25%. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni della prestazione di lavoro dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto, le assenze giustificate, nonche' i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati nell'azienda. La frazione di mese non inferiore a 15 giorni verra' considerata come mese intero.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 20

Art. 20. MALATTIA ED INFORTUNIO All'operaio ammalato non in prova sara' conservato il posto, con decorrenza dell'anzianita' agli effetti del computo delle ferie, della gratifica natalizia e della indennita' di anzianita', nonche' agli effetti del pagamento delle festivita' elencate nella prima parte dell'art. 17, per: - mesi 6 nel caso di anzianita' nella stessa azienda fino a 5 anni compiuti; - mesi 8 in caso di anzianita' nella stessa azienda da 5 a 15 anni compiuti; - mesi 10 da 15 anni in poi. In caso di ripetizione della medesima malattia dopo non piu' di due mesi dalla guarigione della prima, la successiva conservazione del posto avverra' rispettivamente per 3, per 4 o per 5 mesi a seconda dell'anzianita' dell'operaio come sopra precisato, e pertanto il periodo complessivo di conservazione del posto sara' di: - mesi 9 (6 + 3) per anzianita' fino a 5 anni compiuti; - mesi 12 (8 + 4) per anzianita' da 5 a 15 anni compiuti; - mesi 15 (10 + 5) per anzianita' da 15 anni in poi. All'operaio infortunato nell'azienda saranno conservati il posto e l'anzianita' per gli effetti sopra specificati al primo comma, fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. In tal caso, ove per postumi invalidanti l'operaio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovra' cercare di adibirlo a mansioni piu' adatte alla di lui capacita' lavorativa. In caso di prolungamento dell'assenza al di la' del limite massimo stabilito nei precedenti capoversi, il datore di lavoro potra' effettuare, e l'operaio chiedere, la risoluzione del rapporto, conservandosi comunque all'operaio il diritto all'indennita' di anzianita' maturata ed alla indennita' sostitutiva del preavviso. L'assenza deve essere comunicata alla ditta nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, e il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro tre giorni dall'inizio dell'assenza stessa. L'operaio ammalato o infortunato non puo' essere considerato in ferie ne' in preavviso di licenziamento durante i previsti periodi di conservazione del posto. Per i lavoratori tubercolotici assistiti in regime assicurativo si osservano le disposizioni della [legge 28 febbraio 1953, n. 86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-02-28;86);

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 21

Art. 21. CONGEDO MATRIMONIALE Agli operai di ambo i sessi sara' concesso in occasione del loro matrimonio un periodo di congedo di durata fino a 10 giorni consecutivi. Per tale periodo di congedo essi fruiranno dell'assegno posto a carico della Cassa Assegni Familiari di cui agli articoli da 1 a 9 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 22

Art. 22. TRATTAMENTO OPERAIE GESTANTI E PUERPERE Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio valgono le norme di cui alla [legge 26 agosto 1950 n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860) e relative regolamento, ed eventuali successive modifiche.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 23

Art. 23. SERVIZIO MILITARE La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva, e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto a condizione che si presenti a riprendere servizio entro 30 giorni dal termine del servizio militare di leva per congedamento, o dall'invio in licenza illimitata, salvo il caso di comprovato impedimento. Nel caso di mancata presentazione nei termini di cui sopra l'operaio verra' considerato dimissionario. L'anzianita' maturata sino alla data della chiamata per leva sara' computata, agli effetti dell'indennita' di anzianita', unitamente a quella che viene a maturare dopo la data di ripresa del servizio, sempreche' l'operaio non abbia, chiesta ed ottenuta la liquidazione all'atto della chiamata stessa. Il richiamo alle armi sospende il rapporto di lavoro, con il diritto per l'operaio alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il lavoro e' computato agli effetti dell'indennita' di anzianita'. Alla fine del richiamo l'operaio deve ripresentarsi in azienda, salvo il caso di comprovato impedimento, entro il termine di otto giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore ad un mese, di quindici giorni se ha avuto durata superiore ad un mese ma non a sei, di trenta giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In difetto l'operaio verra' considerato dimissionario. L'operaio richiamato alle armi non potra' essere licenziato, sempreche' non si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, prima che siano trascorsi tre mesi dalla, ripresa della occupazione.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 24

Art. 24. CAMBIAMENTO E CUMULO DI MANSIONI L'operaio che venga temporaneamente adibito per comprovate esigenze di ordine tecnico a mansioni che comportano maggiore retribuzione ha diritto, oltre alla paga di competenza della propria categoria, alla differenza tra detta paga e quella prevista per le nuove mansioni per il tempo in cui vi rimane adibito. Dopo due mesi di permanenza nelle nuove mansioni l'operaio acquistera' definitivamente la nuova qualifica e la relativa retribuzione. Nel caso di passaggio per sostituzione di altro operaio assente per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, anche in piu' riprese la nuova qualifica sara' acquisita alla scadenza del termine di conservazione del posto all'operaio assente, previsto dal presente contratto. L'operaio che ritorna alle precedenti mansioni inferiori dopo aver sostituito per almeno sei mesi un assente per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ha diritto a conservare il 25% della differenza fra le due paghe. Dati i cambiamenti stagionali di lavorazione sono ammessi anche due passaggi di mansioni entro l'anno, della durata massima di due mesi ciascuno frazionabili. All'operaio che venga temporaneamente adibito per comprovate esigenze di ordine tecnico a mansioni inferiori, la nuova mansione non deve comportare mutamento sostanziale nella sua posizione ne' modificare la qualifica e la retribuzione di sua competenza. La permanenza nelle nuove mansioni non puo' durate oltre due mesi nell'anno, salvo i casi di forza maggiore; le eventuali contestazioni saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni territoriali. Agli operai assegnati con carattere di continuita' alle mansioni di diverse categorie sara' attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, semprecche' prevalente rispetto alla natura ed al tempo.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 25

Art. 25. TRASFERTE All'operaio in trasferta, oltre al rimborso dell'importo del viaggio e di altre eventuali spese incontrate per conto della ditta, dovra' essere corrisposta una diaria giornaliera da determinarsi direttamente o, in difetto, dalle Organizzazioni territoriali competenti.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 26

Art. 26. TRASFERIMENTI I trasferimenti di operai dall'una all'altra azienda del medesimo complesso industriale devono essere limitati ai casi strettamente indispensabili. L'operaio trasferito ad altro posto di lavoro fuori sede ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se' e, in quanto occorra, per i familiari, per gli effetti domestici e masserizie, nonche' ad una indennita' per rimborso delle spese di vitto e alloggio per la durata: di 6 giorni all'operaio senza familiari conviventi a carico; di 12 giorni all'operaio avente familiari a carico con lui conviventi, oltre un giorno per ogni figlio a carico e sempreche' gli uni e gli altri lo seguano nel trasferimento. La misura del rimborso delle anzidette spese di viaggio e di trasporto, nonche' la misura dell'indennita' per rimborso delle spese di vitto e alloggio, dovranno essere concordate direttamente o, in difetto, dalle Organizzazioni sindacali territoriali. L'operaio ha diritto al rimborso dell'indennizzo che per effetto del trasferimento abbia dovuto corrispondere per anticipata risoluzione del contratto di affitto della propria abitazione fino alla concorrenza, del canone locatizio per un massimo di sei mesi. Nella ipotesi che l'operaio ritenga di non poter accettare il trasferimento ha diritto - se il trasferimento viene mantenuto - di risolvere il rapporto di lavoro con la indennita' di anzianita' di cui all'art. 38, nonche' con la eventuale indennita' sostitutiva del preavviso. Per i trasferimenti di membri delle Commissioni Interne o di Delegati di Impresa troveranno applicazione le norme degli accordi interconfederali in materia.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 27

Art. 27. ABITI DA LAVORO L'azienda fornira' gratuitamente gli abiti da lavoro, nei casi in cui gli stessi si rendano necessari per le condizioni particolari nelle quali si svolga il lavoro, nonche' quando essa ne presceriva comunque l'adozione. La sostituzione di tali abiti dovra' essere fatta in relazione all'usura determinata dalla matura della lavorazione. In vista di un piu' esteso impiego degli abiti da lavoro. le aziende ne faciliteranno l'adozione mediante agevolazioni e rateazioni di pagamento.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 28

Art. 28. INDENNITA' SCOLASTICA Il datore di lavoro corrispondera' all'operaio capo famiglia una indennita' scolastica per i figli fino a 14 anni di eta' che, per mancanza di scuola elementare locale, debbano incontrare spese per accedere alla piu' vicina scuola. Il datore di lavoro corrispondera' analoga indennita' scolastica per i figli di operai, che siano alle dipendenze dell'azienda da almeno tre anni, per la frequenza con accertato profitto e regolarita' di corsi professionali riconosciuti di indirizzo corrispondente all'attivita' esplicata dall'azienda. La misura delle indennita' verra' stabilita dalle aziende, udita la Commissione Interna o il Delegato d'Impresa.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 29

Art. 29. MEZZI DI TRASPORTO PER SERVIZIO Agli operai, cui siano attribuite mansioni comportanti l'impiego di bicicletta o di altri mezzi di locomozione, tali mezzi saranno forniti dall'azienda. Nei casi in cui, per l'espletamento delle anzidette mansioni, gli operai facciano invece uso di mezzi di loro proprieta', l'azienda corrispondera' un'indennita' di uso in misura da determinare, udita la Commissione Interna o il Delegato d'Impresa.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 30

Art. 30. ZONA MALARICA L'operaio in zona malarica ha diritto ad una particolare indennita' la cui misura deve essere concordata dalle Organizzazioni territoriali competenti. Le zone malariche saranno determinate dalle parti contraenti con il concorso delle autorita' sanitarie.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 31

Art. 31. LAVORI NOCIVI Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio e con impiego di sostanze nocive dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge sull'igiene, sulla sicurezza del lavoro, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli riguardanti: a) l'eta' ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti; b) le modalita' e la periodicita' di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro; c) gli apprestamenti preventivi o difensivi occorrenti; d) gli orari ai lavoro prescritti. Potranno del pari essere adottate di concerto fra le parti le ulteriori misure atte ad integrare, occorrendo, le disposizioni di legge nell'interesse della salute del lavoratore.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 32

Art. 32. DISCIPLINA DEL LAVORO L'operaio deve svolgere Le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell'interesse della azienda e della produzione; deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro e non puo', durante il rapporto di lavoro, divulgare notizie che possano recare danno alla azienda dalla quale dipende, ne' trafugare disegni e campionature. Durante il lavoro l'operaio non puo' allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo e senza l'autorizzazione prescritta da disposizioni aziendali. bevande alcooliche o cibi senza il permesso della direzione. Parimenti non e' consentito fumare se non nei luoghi appositamente stabiliti e fuori dell'orario di lavoro. Nessun operaio puo' rifiutarsi a qualunque visita di inventario che per ordine superiore venisse fatta agli oggetti affidatigli ed a visite personali all'uscita dallo stabilimento. La visita sulla persona dovra' essere compiuta nel minor tempo possibile ed in locale adatto, e per le operaie dovra' effettuarsi con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato. Durante l'orario di lavoro e comunque nell'ambiente di lavoro sono vietate le raccolte di fondi, di firme, di quote di qualunque genere, nonche' la vendita di merci, oggetti, biglietti e simili. Chiarimento a verbale: A maggior precisazione dell'ultimo capoverso si chiarisce che per quanto riguarda il divieto di raccolta di fondi e di quote di qualsiasi genere, le parti si riservano il coordinamento con eventuali accordi interconfederali in ordine alla raccolta di quote sindacali.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 33

Art. 33 ASSENZE E PERMESSI Compatibilmente con le esigenze del lavoro l'operaio puo' ottenere brevi permessi per assentarsi dallo stabilimento per giustificati motivi. Tutte le assenze devono essere giustificate nei due giorni successivi salvo i casi di materiale impossibilita' a farlo.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 34

Art. 34. TRATTENUTE PER RISARCIMENTO I danni che importino trattenute per risarcimento debbono essere contestati all'operaio non appena venuti a conoscenza della ditta. L'importo del risarcimento, in relazione alla entita' del danno arrecato, sara' ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% della retribuzione globale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sara' ritenuto su tutti i compensi ed indennita' dovuti all'operaio a qualsiasi titolo. Nei casi di controversia, trovera' applicazione la procedura di cui all'art. 6, lettera a), della parte generale.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 35

Art. 35. SANZIONI DISCIPLINARI Le infrazioni al presente contratto e alle altre norme e regolamenti interni non in contrasto con le disposizioni contrattuali possono essere punite: 1) col rimprovero verbale o scritto; 2) con la multa fino ad un massimo di due ore di retribuzione; 3) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni; 4) con il licenziamento senza preavviso, ma con la sola indennita' di cui all'art. 38; 5) con il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennita' di anzianita'. I provvedimenti disciplinari adottati debbono essere portati a conoscenza degli interessati con la precisa indicazione della infrazione commessa. RIMPROVERO, MULTA E SOSPENSIONE Il rimprovero e la multa possono essere inflitti all'operaio: a) che abbandoni il proprio posto senza, giustificato motivo e senza la autorizzazione prescritta da disposizioni aziendali: b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo; c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli; d) che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarita' nell'andamento del lavoro; e) che in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto, o quelle del regolamento interno, o commetta contro la disciplina, la morale, l'igiene e la sicurezza dello stabilimento mancanze che non siano punibili con i licenziamento. L'applicazione del rimprovero, della multa, della sospensione si intende adeguata alla minore o maggiore gravita' delle mancanze ed alla loro recidivita'. L'importo delle multe disciplinari deve essere versato alla Cassa di malattia. LICENZIAMENTO. Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione, puo' essere inflitto: 1) Senza preavviso ma con indennita' di anzianita': a) per contravvenzioni al divieto di fumare di cui al quarto comma dell'art. 32; b) per litigio con vie di fatto in fabbrica; c) per assenze senza giustificato motivo per tre giorni di seguito o per tre volte nell'anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie; d) per recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo ad una, sospensione per la medesima mancanza, o ad una sospensione per mancanza diversa nei sei mesi precedenti; 2) Senza preavviso e senza indennita' di anzianita': a) per movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni o timbrature di schede o per altre alterazioni dei sistemi aziendali di controllo di presenza: tutto in quanto compiuto con dolo; b) per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori; c) per furto a danno dell'azienda; d) per dolo o per colpa grave in negligenza od atti con danno per l'azienda; e) per danneggiamenti volontari, rivelazioni di particolari procedimenti o sistemi di lavoro, trafugamenti di disegni e campionature, lavorazioni in stabilimento per conto proprio o di terzi con danno per l'azienda.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 36

Art. 36. CESSIONE E TRASFORMAZIONE DI AZIENDA La risoluzione del rapporto di lavoro in caso di cessione di azienda e' disciplinata dall'[art. 2112 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2112). La trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro e in tal caso l'operaio conserva nei confronti della nuova azienda i diritti acquisiti (anzianita' di servizio, categoria, mansioni, trattamento economico, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 37

Art. 37. PREAVVISO Il termine di preavviso per il licenziamento o per le dimissioni e', per ciascuna parte, di una settimana (48 ore) o di un periodo maggiore comunque non superiore a due settimane (96 ore) per gli operai specializzati. A termini dell'[art. 2118 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2118), la parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza dei termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come sopra stabilito. Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie. Nel corso del periodo di preavviso potranno essere concessi all'operaio licenziato da parte dell'azienda, a richiesta e compatibilmente con le esigenze aziendali, brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione. E' in facolta' della parte che riceve il preavviso di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso stesso, senza che da cio' derivi alcun obbligo, di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 38

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