DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1326
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1959, e relative tabelle, per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini, stipulato tra l'Associazione Nazionale italiana, Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici e la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, la Federazione italiana Lavoratori del Libro, la Federazione italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici e la Federazione italiana Lavoratori Carta e Stampa, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 76 del 2 maggio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1959 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche ed affini.(1)((2))
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 152. - VILLA
CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 1 ottobre 1959 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE GRAFICHE ED AFFINI L'anno 1959, addi' 1 ottobre in Roma, tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA INDUSTRIE GRAFICHE CARTOTECNICHE E TRASFORMATRICI, rappresentata dal Presidente dott. ing. Fausto Staderini e dal vice-presidente cav. Carlo Emanuele Bona, con l'intervento dei sigg.: Antonio Abete, Fausto Capriotti, Giulio Stucchi, Piero Vanzetti, Marcello Tosca, Giuseppe Cilenti, Renato Testori, Renzo Cesare Palumbo, Gian Alessandro De Angelis e Pierfranco Giuncaioli; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POLIGRAFICI E CARTAI, rappresentata dal Segretario responsabile signor Giovanni Valdarchi e dai Segretari Nazionali signori Francesco Arcese e Giorgio Pavanetto, con l'intervento dei sigg. Margherita Barale, Angelo Caparrini, Domenico Caramello, Edoardo Coletta, Roberto Cinti. Marino Geranzani, Angelo Marcheselli, Virgilio Mazzoli e Pier Luigi Perotta; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LIBRO, rappresentata dal Segretario Responsabile sig. Ruggero Malegori e dal sig. Carmelo Formica della Segreteria Nazionale e con la partecipazione dei Delegati Attilio Bertocchi, Giovanni Colombo, Gerardo Lops, Giovanni Marotta e Carlo Petrungaro; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ARTE GRAFICA E CARTARIA, rappresentata dal Segretario Responsabile sig. Ruggero Ravenna e dai vice-segretari Nazionali, sigg.: Emanuele Federici e Alfredo Giampietro, con l'intervento dei sigg.: Rolando Lustri, Carlo Dal Vero, Enzo Trani, Giovanni Manetti e Bruno Lumachi; L'anno 1959, addi' 1 ottobre in Roma, tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA INDUSTRIE GRAFICHE CARTOTECNICHE E TRASFORMATRICI, rappresentata dal Presidente dott. ing. Fausto Staderini e dal vice-presidente cav. Carlo Emanuele Bona, con l'intervento dei sigg.: Antonio Abete; Fausto Capriotti, Giulio Stucchi, Piero Vanzetti, Marcello Tosca, Giuseppe Cilenti, Renato Testori, Renzo Cesare Palumbo, Gian Alessandro De Angelis e Pierfranco Giuncaioli; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CARTA E STAMPA rappresentata dal Segretario Nazionale sig. Marino Tilli, con l'intervento dei signori Mario Ciaburro, Umberto Mattei, Adolfo Vincenzi, assistiti dall'Onorevole Francesco Bloise, Segretario Generale Aggiunto della C.I.S.N.A.L. e dal sig. Verledo Guidi, Segretario Confederale; e' stato stipulato il presente Contratto collettivo per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini. Art. 1. VALIDITA' E LIMITI DI APPLICABILITA' Il presente contratto di lavoro regola i rapporti tra le aziende grafiche e i lavoratori dipendenti e si intende stipulato con l'impegno da parte delle Associazioni dei lavoratori contraenti a non concordare con altre associazioni di datori di lavoro condizioni, per la categoria, meno onerose di quelle previste dal presente contratto. La inosservanza dell'impegno di cui sopra, e' giusta causa di decadenza del presente contratto.
CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 2
Art. 2. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto collettivo ha validita' dal 1 gennaio 1960 al 31 dicembre 1961. Sara' rinnovabile tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti stipulanti da comunicarsi alle altre tre mesi prima della scadenza con raccomandata con ricevuta di ritorno.
CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 3
Art. 3. NOMENCLATURA Agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente contratto la dizione "Lavoratore" si intende indicativa delle categorie impiegati intermedi e operai. Per le clausole interessanti una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di impiegato, di intermedio e di operaio. Le dizioni stipendio, salario, retribuzione devono essere intese come segue: stipendi e salario e' il corrispettivo spettante all'impiegato, all'intermedio e all'operaio a norma delle tariffe contrattuali e per la indennita' di contingenza di cui alla parte VII punti A e B del presente contratto; retribuzione, e' quanto complessivamente percepito dall'operaio, dall'intermedio e dall'impiegato per la sua prestazione lavorativa.
CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 4
Art. 4. COMMISSIONI INTERNE Le funzioni delle commissioni interne sono determinate dagli appositi accordi interconfederali.
CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 5
Art. 5. REGOLAMENTO INTERNO DI AZIENDA Il regolamento interno di azienda non dovra' contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.
CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 6
Art. 6. CONTROVERSIE Per l'assunzione il lavoratore dovra' presentare i seguenti documenti personali: 1) libretto di lavoro; 2) tessera o libretto di assicurazione, in quanto ne sia in possesso; 3) stato di famiglia (per i capi famiglia); 4) carta di identita' o documento equipollente; 5) eventuale titolo di studio. Il datore di lavoro potra' richiedere i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni del libretto di lavoro sempreche' il lavoratore ne sia in possesso. Il lavoratore dovra' comunicare alla Direzione dell'azienda eventuali cambiamenti di domicilio.
CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 7
Art. 7. PROTI, CAPI REPARTO E CAPI OPERAIO La regolamentazione relativa ai lavoratori qualificati "proto" viene stabilita dall'art. 4 della Parte Quarta "Impiegati"; quella del capo reparto, dall'art. 4 della Parte Terza "Categorie Intermedie" e dall'art. 4 della Parte Quarta "Impiegati"; quella dei capi operai, dall'art. 11 della Parte Quinta "Norme Tecniche comuni a tutte le specializzazioni".
CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 8
Art. 8. PASSAGGIO DI QUALIFICA DA OPERAIO A INTERMEDIO O A IMPIEGATO E DA INTERMEDIO A IMPIEGATO A) Passaggio da operaio a intermedio. Il passaggio da operaio a intermedio non risolve il rapporto di lavoro. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali previsti dalla Parte Terza "Intermedi" che graduano i benefici in rapporto all'anzianita' del lavoratore nell'azienda, la anzianita' per il servizio prestato come operaio sara' considerata solo nella misura del 50%. Il rapporto si considera inoltre come iniziato "ex-novo" con la nuova qualifica di intermedio ai particolari effetti degli scatti di anzianita'. L'indennita' di anzianita' in caso di licenziamento sara' liquidata in base alle disposizioni tutte previste dalla Parte Seconda (operai), per il periodo in cui il lavoratore ha appartenuto a tale categoria, ed in base alle norme in vigore per gli intermedi per il periodo in cui il lavoratore ha assunto tale ultima qualifica. La liquidazione dei due periodi pero' sara' riferita alla retribuzione percepita dal lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. B) Passaggio da operaio a impiegato. In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera', assunto "ex-novo" con la nuova qualifica col riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di anzianita', di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato, pari ad un quarto dell'anzianita' come operaio. C) Passaggio da intermedio a impiegato. In caso di passaggio ad impiegato nella stessa come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto, "ex novo", con la nuova qualifica, con il riconoscimento: agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari ad un quarto della precedente anzianita' maturata presso l'azienda sia come operaio sia come intermedio; agli effetti delle ferie e della malattia, dell'anzianita' maturata come intermedio, ai sensi del comma A) del presente articolo. Per quanto concerne in particolare gli scatti biennali di anzianita', di cui all'art. 14 della Parte Quarta - Impiegati - del presente Contratto, il rapporto si considera come non interrotto e gli scatti gia' maturati come intermedio, ai sensi della regolamentazione per tale categoria, vengono considerati utili ai fini del computo degli scatti complessivi cui il lavoratore ha diritto come impiegato.
CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 9
Art. 9. IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO Le Aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino l'incolumita', e la salubrita' del lavoratore, l'igiene dell'ambiente, curandone la areazione, la pulizia, l'illuminazione, il riscaldamento, e cio' ai sensi di legge. Per i lavoratori a contatto con sostanze grasse o coloranti la Direzione dovra' procurare per la pulizia delle mani detersivi idonei. Le parti convengono sulla necessita' di adottare provvedimenti atti ad eliminare le conseguenze delle lavorazioni nocive. All'uopo decidono di nominare una Commissione Paritetica Nazionale che, sentite le autorita' competenti, studi il problema e proponga adeguate soluzioni.
CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 10
Art. 10. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Le parti confermano la necessita' di promuovere, incrementare e potenziare l'istruzione professionale a favore dei giovani lavoratori della categoria che intendono qualificarsi e specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche del settore grafico. A tal uopo i datori di lavoro si impegnano a costituire i fondi necessari per la creazione, l'incremento e il potenziamento delle attivita' relative mediante il versamento di un contributo nella misura dell'1% delle retribuzioni. Il contributo di cui sopra potra' essere modificato provincia per provincia, da parte delle Organizzazioni Territoriali competenti dei datori di lavoro e dei lavoratori, in armonia con le esigenze delle rispettive provincie. Per il raggiungimento dei fini di cui sopra sono costituiti: l'E.N.I.P.G. - Ente Nazionale Istruzione Professionale Grafica - e Comitati Provinciali, le cui funzioni e rapporti verranno regolati da apposito statuto e regolamento. Per l'attivita' dell'E.N.I.P.G. ciascuna provincia devolvera' il 2% dell'ammontare del contributo riscosso sulla base di quanto previsto dal 2° comma del presente articolo. L'Amministrazione dei fondi sara' di esclusiva competenza dei Comitati Provinciali ed i fondi stessi andranno a totale beneficio delle provincie dove hanno sede le aziende versanti. Fanno parte di detti Organismi le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati al versamento del contributo di cui trattasi; le Organizzazioni stesse saranno rappresentate pariteticamente. Eventuali altre Associazioni od enti interessati, comunque al problema dell'istruzione professionale grafica, potranno far parte dell'E.N.I.P.G. come membri aggiunti con voto consultivo. Sia l'E.N.I.P.G. che i Comitati Provinciali saranno presieduti da un membro di parte industriale il quale nelle votazioni avra' doppio voto. I predetti Organismi saranno composti con un numero di membri non inferiore a 6 e non superiore a 14 secondo le decisioni che all'uopo saranno adottate dalle competenti Organizzazioni e cioe': dalle Associazioni Nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per quanto concerne la composizione dell'E.N.I.P.G. e dalle Organizzazioni Territoriali per quanto concerne i Comitati Provinciali. I Comitati stessi stabiliranno altresi', ciascuno per la propria competenza e nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari dello E.N.I.P.G., le modalita' di funzionamento e di riscossione del contributo di cui al 2° comma. La rappresentanza delle Organizzazioni dei lavoratori dovra' essere designata in misura proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.
CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 11
Art. 11. LICENZIAMENTI Per i criteri in materia di licenziamenti collettivi e individuali valgono gli accordi interconfederali.
CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 12
Art. 12. INDENNITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte del lavoratore l'indennita' di anzianita' e quella sostitutiva del preavviso debbono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado. In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennita' predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima, ai sensi dell'[art. 2122 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122).
CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 13
Art. 13. CONTROVERSIE Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda, tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all'esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facolta' di esperire l'azione giudiziaria. Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali. Saranno invece demandate all'esclusivo esame delle Associazioni Nazionali le eventuali controversie collettive che dovessero sorgere per l'attuazione di nuovi procedimenti meccanici o di produzione che modifichino sostanzialmente lo svolgimento tecnico-produttivo di una lavorazione, onde stabilirne le piu' opportune norme tecniche per il personale addetto alla lavorazione stessa.
CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 14
Art. 14. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro. Ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute.
CCNL Aziende grafiche Parte I-art. 15
Art. 15. NORME COMPLEMENTARI Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 1
Art. 1. VISITA MEDICA L'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario fiduciario dell'Azienda prima della assunzione in servizio e durante il rapporto di lavoro quando se ne presenti l'opportunita' in relazione ad eventuali pericoli di contagio. Egualmente potra' essere sottoposto a visita medica allorquando l'operaio contesti la propria idoneita' fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni, o ad espletarne altre che ritenga incompatibili, per la maggior gravosita', con la propria idoneita' fisica. Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sara' resa nota al lavoratore.
CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 2
Art. 2 ASSUNZIONE APPRENDISTI Non possono essere assunti in qualita' di apprendisti i giovani di ambo i sessi che non abbiano compiuto il 14° anno di eta' e che non siano in possesso dei prescritti documenti di lavoro nonche' dei requisiti sanciti nella parte quinta del presente contratto, per ciascuna specializzazione. Il libretto di lavoro fa fede per il tirocinio compiuto dall'apprendista presso altre ditte e per la specializzazione.
CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 3
Art. 3. AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.
CCNL Aziende grafiche Parte II-art. 4
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.