DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1326

Type DPR
Publication 1960-09-11
Ultimo aggiornamento 1971-07-15
State In force
Source Normattiva
articles 207
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Le presenti particolari norme riguardano le aziende munite di attrezzature occorrenti per la stampa di periodici illustrati con macchine rotative rotocalco a carta - in bobina. 1) A favore dei lavoratori (operai, intermedi, impiegati tecnici) addetti alla preparazione, alla stampa (compreso l'eventuale completamento del periodico con macchina a foglio steso), alla confezione e spedizione dei periodici illustrati stampati con le macchine rotative rotocalco a carta in bobina saranno corrisposte le seguenti percentuali di maggiorazione sui minimi tabellari di salari e stipula previsti dalla Parte Settima del presente contratto: Impiegati tecnici di 1ª e 2ª cat. - Intermedi di 1ª cat. - Operai di la cat. - Ritoccatrici . . . . . . . . . . 25% Impiegati tecnici di 3ª cat. - Intermedi di 2ª cat. - Operai di 2ª cat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Operai di 3ª cat. e ausiliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% Personale femminile con qualifica di operaie. . . . . . . . . . . 18% Le predette percentuali di maggiorazione si applicano anche sui valori dell'indennita' di contingenza tenendo conto che il ricalcolo delle maggiorazioni stesse, per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza, si effettuera' al termine di ogni anno solare e trovera' applicazione dal °l' gennaio successivo; 2) A favore dei lavoratori di cui al punto 1) il lavoro straordinario feriale sara' compensato con una percentuale di maggiorazione del 40% sulla retribuzione, mentre per quello notturno e festivo la percentuale sara' dell'80%. 3) Le norme di cui ai punti 1) e 2) saranno applicate a favore dei lavoratori di ambo i sessi (operai, intermedi ed impiegati tecnici) delle seguenti specializzazioni delle aziende aventi le caratteristiche di cui sopra, con esclusione, di quelli, anche di eguale categoria appartenenti ai reparti "lavori diversi delle aziende stesse: compositori a mano, correttori, revisori compositori a macchina e loro ausiliari (questi ultimo ove esistano - fotografi ritoccatori - incisori e loro ausiliari disegnatori galvanisti e loro ausiliari intintatori - impressori di rotativa rotocalcografica e loro ausiliari confezionatori, speditori e loro ausiliari (questi ultimi ove, esistano) conduttori di caldaie a vapore e addetti al recupero del solvente impressori addetti alla stampa di veline lisciatori di cilindro di rotocalco autisti prevalentemente adibiti al trasporto dei meccanici ed elettricisti adibiti prevalentemente alla manutenzione e riparazione delle macchine rotative rotocalco, ai soli effetti dell'applicazione della percentuale di cui al punto 1); 4) A modifica di quanto previsto dall'art 10 nelle Norme tecniche speciali per i rotocalcografi, di cui alla Parte quinta del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, l'organico delle macchine rotative rotocalco a carta in bobina per la stampa dei periodici il illustrati sara' il seguente: A) Macchine per copertine fino a cm. 70 formato carta. Macchinista Macchinista responsabile 1ª categoria Aiutante 5 elementi ............... 1 1 1 8 elementi................ 1 2 2 Un ausiliario per ogni gruppo stellare funzionante un aiutante in piu' ove sia in funzione la piegatrice. B) Macchine fino a cm. 100 formato carta. Macchinista Macchinista responsabile 1ª categoria Aiutante 2 o 3 elementi ........... 1 1 1 4 elementi............ 1 1 2 5 elementi............ 1 1 2 6 elementi............ 1 1 3 7 elementi............ 1 2 3 8 elementi............ 1 2 4 9 elementi............ 1 2 5 10 elementi............ 1 2 6 Un ausiliario per ogni gruppo stare in funzionante due ausiliari nel caso di un solo gruppo stellare funzionante. C) Macchine oltre cm. 100 formato carta. Macchinista Macchinista responsabile 1ª categoria Aiutante 3 elementi................ 1 1 2 4 elementi................ 1 1 2 5 elementi................ 1 1 3 6 elementi................ 1 2 3 7 elementi................ 1 2 4 8 elementi................ 1 2 5 9 elementi................ 1 2 6 10 elementi................ 1 2 7 Due ausiliari al primo gruppo stellari funzionante un ausiliario per ogni gruppo stellare funzionante oltre il primo: un aiutante in piu' pur macchina funzionante con una piegatrice a doppia uscita. 5) Oltre alla maggiorazione, ove dovuta ai sensi del punto a), comma 1° dell'art. 12 delle "Norme tecniche speciali per i rotocalcografi" di cui alla Parte quinta del presente contratto, sara' corrisposta a favore delle seguenti categorie di lavoratori, una maggiorazione tecnica sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza): a) nella misura del 4% agli incisori di 1ª cat.; b) nella misura del 5% ai fotografi e ritoccatori di 1ª cat.; c) nella misura del 5% al macchinista di 1ª cat. della rotativa oltre cm. 100 formato carta costituita da elementi; ad uno dei macchinisti di 1ª cat. della rotativa oltre cm. 100 formato carta costituita da 6 e 7 elementi; ad uno dei macchinisti di 1ª cat. delle rotative oltre cm. 100 formato carta costituita da 8, 9 e 10 elementi; d) in luogo della maggiorazione del 10% di cui alla lettera c) del precitato art. 12 delle e Norme tecniche speciali per i rotocalcografi" sara' i corrisposta una maggiorazione tecnica sul salario contrattuale (minime, di paga e contingenza) nella misura: del 20% ai macchinisti responsabili di rotative oltre cm. 100 formato carta costituite da 8, 9 e 10 elementi; del 15% ai macchinisti responsabili di rotative oltre cm. 100 formato carta costituite da 5, 6 e 7 elementi; per i macchinisti responsabili di tutte le altre macchine rotative sara' corrisposta la maggiorazione del 10% di cui al Punto e) dell'art. 12 delle "Norme tecniche speciali per i rotocalcografi"; 6) Per la determinazione della retribuzione dei confezionatori e degli speditori si fa riferimento a quella della categoria legatori; 7) Le operaie addette alle macchine cucitrici a catena saranno classificate nella categoria di confezionatrici per la quale si stabilisce un salario pari a quella della legatrice di 20 cat. Per la capo macchinatrice in confezionatrice si stabilisce il salario (minimo di paga e contingenza) pari a quelli della legatrice di 1ª cat. maggiorato del 9%. E' ammesso un periodo di tirocinio per le confezionatrici delle durata di un anno, con una retribuzione inferiore a quella della confezionatrice del 10%, per il primo semestre e del 5% per il secondo semestre: 8) L'apprendistato e' ammesso per le specializzazioni di fotografia, di ritocco, di montaggio, di preparazione e di stampa al pigmento e d'incisione; 9) I rotativisti e gli incisori devono provenire dalle rispettive specializzazioni grafiche; 10) I compositori a mano addetti ai periodici devono essere di 1ª cat. ed ai compositori impaginatori sara' corrisposta una maggiorazione tecnica del 4% sul salario contrattuale (paga base e contingenza); 11) Gli ausiliari addetti ai gruppi stellari delle rotative rotocalco sono classificati ausiliari specializzati e sara' loro corrisposta una maggiorazione tecnica (del 5% sul salario contrattuale (paga base e contingenza); 12) Gli addetti al reparto recupero solventi sono classificati complementari qualificati; 13) Per le aziende a lavorazione mista, ad evitare spiacevoli differenziazioni di trattamento, i benefici di cui al punto 1) e, ove si ritenga opportuno, anche del punto 2), verranno estesi alla intera massa di lavoratori all'uopo procedendo alla ripartizione dell'onere complessivo derivante alle aziende dalla concessione dei benefici stessi, tale ripartizione sara' effettuata tenendo presente lo stesso rapporto di forze tra il personale addetto alle varie lavorazioni. La valutazione della ripartizione sara' fatta d'accordo tra la Direzione aziendale e la Commissione interna, rispettivamente assistite dalle Organizzazioni sindacali locali. In caso di mancato accordo saranno investite della questione le Associazioni di secondo grado stipulanti; 14) L'orario di lavoro per gli operai intermedi ed impiegati, di cui alle categorie elencate nel punto 3) ed addetti alla lavorazione delle aziende munite di speciali attrezzatura occorrenti per la stampa di periodici illustrati con macchine rotative rotocalco a carta in bobina, sara' di 7 ore ai giorno e di 42 settimanali, fermo restando che la paga prevista per 8 ore giornaliere sara' corrisposta per 7 ore. Per il turno si fa riferimento a quanto previsto dallo art. 5 della Parte seconda Operai del presente contratto; 15) Resta stabilito che i lavoratori di cui alle aziende in parola il manterranno ad personam le condizioni di miglior favore ed i superminimi eventualmente loro concessi; 16) Il lavoratore vittima di un'intossicazione professionale riconosciuta ricevera' dall'azienda una indennita' che, aggiunta al sussidio giornaliero di assistenza in caso di malattia professionale, garantisca all'interessato, per quel periodo di sospensione dal lavoro, una retribuzione uguale a quella da lui percepita calcolata sulla media delle ultime quattro settimane lavorate; 17) Agli impressori rotocalcografi e loro ausiliari, agli addetti alla spedizione di periodici a rotocalco e a tutti i lavoratori che, per condizioni ambientali, siano soggetti ad intossicazione benzoica, sara' concesso un periodo di 6 giorni di ferie "supplementari". In caso di contestazione, le predette condizioni ambientali dovranno essere riconosciute dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, assistite da una Autorita' medica scelta di comune accordo. Qualora, a seguito di modificazioni e perfezionamento degli impianti, cessino le condizioni ambientali che hanno dato luogo alla concessione agli operai non appartenenti alle categorie piu' sopra precisate, cessera' per questi anche la menzionata maggiorazione di ferie. Analogamente tale maggiorazione cessera' qualora dovessero essere usati inchiostri o solventi che non possono dar luogo ad intossicazione. Ai lavoratori appartenenti alle specializzazioni di cui ai punto 3) e che non beneficiano delle particolari condizioni di cui ai precedenti paragrafi (lei presente punto 17), sara' concesso, in funzione della particolare lavorazione, un periodo di 2 giorni di ferie "supplementari".

CCNL Aziende grafiche Parte VII-art. 1

A) SALARI E STIPENDI Art. 1. TABELLE DEI MINIMI DI STIPENDIO E DI SALARIO I minimi di stipendio e di salario sono quelli indicati nelle tabelle allegate.

CCNL Aziende grafiche Parte VII-art. 2

Art. 2. DETERMINAZIONE DELLA PAGA BASE DEGLI APPRENDISTI La paga degli apprendisti e' determinata, mediante scatti semestrali, sulla base delle seguenti aliquote percentuali da calcolarsi sul minimo tabellare della 3ª categoria della relativa specializzazione: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U132602100020110001&dgu=1960-11-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-17&art.codiceRedazionale=060U1326) B) INDENNITA' DI CONTINGENZA 1. L'indennita' di contingenza per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e' disciplinata dagli appositi accordi interconfederali relativi al funzionamento della "scala mobile" delle retribuzioni nei settori dell'industria, ai quali si fa esplicito riferimento a tutti gli effetti. 2. In relazione a tali accordi sono riportati nelle seguenti "Tabelle" l'importo giornaliero della indennita' di contingenza, al gennaio 1957 e il valore in lire giornaliere del "Punto" di variazione del costo della vita valevole dal 1 febbraio 1957 per le qualifiche e per i gruppi territoriali nelle tabelle stesse indicati. 3. Il Gruppo Territoriale "A" comprende: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia (compresa Trieste), Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana e provincie di Roma, Napoli e Palermo. 4. Il Gruppo Territoriale "B" comprende: Marche, Umbria, Lazio (esclusa provincia di Roma), Abruzzi e Molise, Campania (esclusa provincia di Napoli), Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia (esclusa provincia di Palermo), Sardegna. 5. L'importo giornaliero di variazione di contingenza in ogni trimestre, si ottiene aggiungendo all'importo della contingenza al gennaio 1957 l'importo dei punti aggiuntivi maturati dal 1 febbraio 1957 in poi: il totale delle due cifre, quando comporti frazioni di mezza lira, deve essere arrotondato ai 50 centesimi superiori. Per quanto concerne la Provincia di Palermo e' da tener presente che, a seguito del trasferimento di tale Provincia dal Gruppo Territoriale "B" al Gruppo Territoriale "A", operato con l'accordo interconfederale 15 gennaio 1957, l'importo della indennita' di contingenza e rappresentato dal totale - arrotondato secondo le modalita' sopra, indicate - dell'importo della contingenza in vigore al 31 gennaio 1957 per il Gruppo Territoriale B) e dell'importo dei punti aggiuntivi maturati dal 1 febbraio 1957 in poi nelle misure previste per il Gruppo Territoriale A). 6. Per calcolare il valore mensile della contingenza da corrispondere ai dipendenti retribuiti a mese si moltiplicano per 26 i valori giornalieri di cui alle suddette tabelle. [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U132602100020110002&dgu=1960-11-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-17&art.codiceRedazionale=060U1326)

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