DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1328
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto nazionale di lavoro 7 ottobre 1958, e relative tabelle, per gli addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini, stipulato tra l'Associazione Nazionale dell'Industria Olearia, dei Grassi, Saponi ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Organizzazione Sindacale tra Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro: e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale dell'Industria Olearia, dei Grassi, Saponi ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici, con l'assistenza, della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 74 del 15 aprile 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita', per le quali e' stato stipulato il contratto nazionale di lavoro 7 ottobre 1958, relativo agli addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese olearie, dei grassi, saponi ed affini.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei Conti, addi' 5 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 22. - VILLA
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte I- art. 1
CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DEL 7 OTTOBRE 1958 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA OLEARIA, DEI GRASSI, SAPONI ED AFFINI Addi' 7 ottobre 1958, in Roma, tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELL'INDUSTRIA OLEARIA, DEI GRASSI, SAPONI ED AFFINI, rappresentata dal suo Presidente, Cav. del Lav. Dott. Angelo Costa, assistito dal Dott. Gaetano Coppola, Direttore dell'Associazione stessa, e dall'Avv. Ernesto Nasti; con la partecipazione di una Delegazione Industriale composta dei Signori Avv. Salvatore del Monte, Dott. Oscar Trumpy, Dottor Domenico Corradi, Dott. Enzo Ciminelli e Dott. Angelo Tarditi; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, in persona del Dott. Torquato Bardoscia e dell'Avv. Enzo Bajocco; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.) rappresentata dai Segretari Nazionali Rag. Egidio Roncaglione e Sig. Silvano Verzelli; con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori composta. dai Signori Genesi Eligio, Piovesan Marco; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, in persona dei Segretari Confederali On. Vittorio Foa On. Luciano Romagnoli, assistiti dal Dott. Eugenio Giambarba; L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE TRA LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (FEDERCHIMICI), dal Segretario Generale Sig. Giuseppe Reggio, dai Segretari Nazionali Sigg. Egidio Quaglia, Vera Acutis, Mario Zanetta; con la partecipazione dei Sigg. Ottavio Delfino, Giuseppe Ulivi e Antonio Sinonetti; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) in persona del Segretario Confederale Dott. Dionigi Coppo, assistito dal Dott. Ettore Azais; l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L. CHIMICI) rappresentata dai Segretari Nazionali, Signori Lino Ravecca, Domenico Tardioli, Giulio Polotti, Ernesto Cornelli e Leo Biggi; con la partecipazione di una Delegazione di lavoratori; con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.) in persona dei Segretari Nazionali, Sigg. Italo Viglianesi e Raffaele Tanni e dal Capo Ufficio Servizio Sindacale Confederale Dott. Tullio Repetto. Addi' 7 ottobre 1958, in Roma, tra L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELL'INDUSTRIA OLEARIA, DEI GRASSI, SAPONI ED AFFINI, rappresentata dal suo Presidente, Cav. del Lav. Dott. Angelo Costa, assistito dal Dott. Gaetano Coppola, Direttore dell'Associazione slessa, e dall'Avv. Ernesto Nasti; con la partecipazione di una Delegazione Industriale composta dei Signori Dott. Domenico Corradi, Avv. Salvatore del Monte, Dott. Oscar Trumpy, Dott. Enzo Ciminelli e Dott. Angelo Tarditi; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, in persona dell'Avv. Enzo Bajocco e del Dott. Torquato Bardoscia; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI (C.I.S.N.A.L.) rappresentata dal Segretario Sig. Francesco Parretto e dai Sigg. Orlando Orlandini e Benedetta Novella; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, in persona del Capo Ufficio Sindacale Sig. Verledo Guidi; si e' stipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro da valere per i dipendenti delle aziende rappresentate dalla anzidetta Associazione Nazionale dell'industria Olearia, dei Grassi, Saponi ed Affini. Art. 1. ASSUNZIONE Per le assunzioni degli operai valgono le norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda e' tenuta a comunicare al lavoratore, normalmente per iscritto, in quale localita' e' destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la qualifica e la categoria alle quali e' assegnato, nonche' la relativa paga. A comunicazione avvenuta il lavoratore si intende destinato ad ogni effetto alla localita' indicatagli. Nell'assunzione delle donne e dei minori l'azienda (deve osservare le disposizioni stabilite dalla rispettiva legge.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte I- art. 2
Art. 2. DOCUMENTI, RESIDENZA E DOMICILIO Per l'assunzione il lavoratore e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessera e libretto delle assicurazioni sociali, in quanto il lavoratore ne sia in possesso; 3) carta di identita' o documento equipollente. E' facolta' dell'azienda il richiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti, sempreche' il lavoratore ne sia in possesso. L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene. Il lavoratore e' tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio, e notificarne i successivi mutamenti nonche' a consegnare dopo l'assunzione, se capo famiglia, lo stato di famiglia nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte I- art. 3
Art. 3. PERIODO DI PROVA Normalmente l'eventuale periodo di prova non puo' superare, sei giornate lavorative, con reciproca facolta' di rescindere, entro il detto termine, il rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'. Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative ma l'accordo deve risultare da atto scritto. Il lavoratore mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova si intende confermato in servizio. Il lavoratore che non sia confermato in servizio e si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute, conteggiate sulla base della paga fissata all'atto dell'assunzione; comunque la paga non puo' essere inferiore al minimo della categoria nella quale ha prestato la propria opera. Nei confronti del lavoratore confermato in servizio il periodo di prova va computato a tutti gli effetti contrattuali.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte I- art. 4
Art. 4. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI La classificazione dei lavoratori verra' fatta in base alle categorie sotto elencate: Operai specializzati. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni di notevole difficolta', delicatezza o complessita', la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: Conduttori di grandi impianti di distillazione continua di acidi grassi; conduttori di grandi apparecchi di sintesi; conduttori degli apparecchi di distillazione e di estrazione con solfuro di carbonio muniti di patente; conduttori degli apparecchi di distillazione e di estrazione con altri solventi; analisti esecutori di un gruppo determinato e ricorrente di analisi anche con pesate di precisione; conduttori di impianti per la produzione di olii tecnici speciali tipo bissoli, standoli, polimerizzati, ecc. Carpentieri in legno ed in ferro con adeguata conoscenza del disegno; tornitori di precisione; attrezzisti finiti; meccanici in genere provetti; tracciatori a mano; focinatori non a stampo finiti, saldatori elettrici ed autogeni capaci di saldare sia alluminio e sue leghe sia acciai inossidabili, piombisti costruttori di apparecchi di lavorazione oppure esecutori di saldature verticali - anche in lastra sottile - o di piombature omogenee; montatori di macchine o apparecchi cui si richieda adeguata conoscenza del disegno; elettricisti addetti a mansioni che richiedono provata capacita' ed esperienza; fuochisti abilitati alla condotta di importanti impianti di generatori di vapore; tubisti addetti a sagomature di tubi di acciaio comune di diametro da 100 mm. in piu', con corrugamento della superficie ed anche di tubi di metalli speciali di qualsiasi dimensione; costruttori modellatori secondo disegno di apparecchi in legno; ebanisti mobilieri; falegnami finiti; muratori esecutori di murature refrattarie od antiacide o di murature a vista; turbinisti a vapore; macchinisti patentati di locomotive; ecc. ecc. Operai qualificati. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: Conduttori o addetti ad apparecchi o a macchinari comuni di distillazione, neutralizzazione, deodorizzazione, decolorazione, idrogenazione, celle elettrolitiche e presse continue od automatiche, ecc. ecc., quando sia loro affidato l'andamento degli apparecchi e delle reazioni che vi si svolgono. Patentati abilitati alla manipolazione ed impiego di gas tossici addetti ad operazioni che non richiedono la qualifica di specializzato (calderisti di estrazione con solfuro di carbonio patentati); addetti ai filtri presse negli impianti di estrazione a mezzo solventi. Tornitori; fresatori; piallatori; molatori e arrotini; aggiustatori meccanici; fabbri; carpentieri in ferro; fucinatori a stampo; saldatori comuni a fiamma ossiacetilenica o ad arco elettrico; ramai; calderai, carropontisti; piombisti comuni; lattonieri; stagnini; carpentieri in legno; bottai; falegnami comuni; elettricisti comuni; fuochisti patentati di generatori di vapore; macchinisti di motrici a vapore; tubisti comuni; muratori comuni; scalpellini; cementisti; ferraioli; sellai; verniciatori; decoratori comuni; laccatori; addetti alla conduzione di macchine per la prima lavorazione del legno; ecc. ecc. Operai comuni. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacita' ma, solamente attitudini e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, son di aiuto ad operai di categorie superiori, partecipando direttamente alla lavorazione. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: Addetti a facili operazioni quali possono essere: acidificazioni; precipitazioni per salatura; lavaggi; decantazioni; soluzioni; macinazioni; essicazioni; carico e scarico di filtri, centrifughe, filtri presse, presse idrauliche, forni, estrattori di impianti di estrazione con solventi; ecc. ecc., anche se tenuti ad elementari e semplicissime annotazioni. Addetti a semplici apparecchiature o macchinari, quali ad esempio: pompe, apparecchi di trasporto materiali, ecc. ecc. Aiutanti di operai specializzati o qualificati. Bertellisti comuni, bilanceristi, tranciatori: punzonatori; trapanisti addetti a lavori semplici; battinazza di fucina; scaldachiodi, tienichiodi, tienileva, ribaditori; aggraffatori; saldatori a punto; stuccatori; addetti alla lubrificazione di macchine e di motori; sbozzatori e molatori di pietre, pezzi refrattari o ceramiche; tassellatori; imballatori e incassatori semplici; imbragatori; aiutanti di operai specializzati e qualificati, ecc. ecc. Manovali. - Sono coloro che compiono lavori di trasporto, di carico, di scarico e di pulizia o analoghi lavori di fatica anche se compiuti nei reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione. A titolo di esempio appartengono a tale categoria: Addetti ai lavori di pulizia; addetti al carico, scarico e trasporto in genere anche nei reparti di lavorazione. Donne di I categoria. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni di particolare delicatezza o complessita' che richiedono specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. Donne di II categoria. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono attitudini o conoscenze conseguite con breve tirocinio. Donne di III categoria. - Sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri o analoghi lavori anche se compiuti nei reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione. Gli elenchi sopra riportati sono fatti a puro titolo di esempio e, come tali, non risultano completi; pertanto verranno assegnati alle singole categorie coloro che svolgono mansioni rientranti nelle relative declaratorie e che siano equivalenti agli esempi sopra riportati. Il passaggio del lavoratore alla categoria, superiore non consente la risoluzione del rapporto di lavoro.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte I- art. 5
Art. 5. CUMULO DI MANSIONI Al lavoratore al quale vengano affidate mansioni pertinenti a categorie differenti, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima sia svolta con normale continuita'.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte I- art. 6
Art. 6. PASSAGGIO DI MANSIONI La categoria attribuita al lavoratore non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito; la relativa disposizione deve tener conto, possibilmente, della di lui categoria, capacita' ed attitudine. In detta ipotesi, al lavoratore sara' corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono a categoria superiore, mentre il lavoratore continuera' a percepire la propria normale retribuzione se le nuove mansioni afferiscono a categoria inferiore. Non si adottera' la misura afferente alla categoria superiore nel caso che il passaggio di mansioni, causato da sostituzione di lavoratore assente per malattia, infortunio o permesso, abbia durata fino a due giorni. Il lavoratore che per almeno trenta giorni continuativi disimpegni mansioni superiori alla propria categoria - sempreche' non si tratti di sostituzione temporanea per malattia, infortunio, o permesso - passa definitivamente nella categoria superiore.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte I- art. 7
Art. 7. DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO La disciplina dell'apprendistato e' regolata dalle norme di legge. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti provvederanno, entro 90 giorni, con successivo accordo ad integrare la disciplina di quegli istituti per i quali la legge fa rinvio al contratto collettivo di lavoro.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte I- art. 8
Art. 8. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Le organizzazioni stipulanti riconoscono la necessita' di dara impulso all'istruzione professionale quale mezzo essenziale per affinare le capacita' tecniche delle maestranze, onde migliorare ed aumentare il loro rendimento. La regolamentazione e le facilitazioni per i lavoratori che frequentano i corsi professionali saranno determinate da apposito accordo integrativo, tenendo conto della organizzazione dei corsi professionali nelle aziende e dell'esistenza di scuole professionali locali.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte I- art. 9
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