DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1328
Art. 10. Allo scopo di indicare alle parti direttamente interessate criteri orientativi uniformi in relazione alla esistenza nelle aziende reppresentate dall'Associazione industriale stipulante di comuni caratteristiche di lavorazione, si conviene che: Rientrano nel primo gruppo le seguenti lavorazioni: personale addetto alla pulizia a mano delle vasche di deposito del solfuro di carbonio; conduttore degli apparecchi di estrazione e distillazione con solfuro di carbonio (cosiddetto distillatori) e il relative aiuto (calderista); Rientrano nel secondo gruppo le seguenti lavorazioni preparatori di essiccativi con processo di produzione in apparecchi aperti; addetti ai laboratori chimici che adoperano il solfuro di carbonio quando le analisi relative non vengono effettuate sotto cappa con adeguata fuoruscita di gas all'esterno. Rientrano nel terzo gruppo le seguenti lavorazioni: addetti alla formazione di miscele per mangimi particolarmente polverose o alla manipolazione delle stesse quando il lavoro si svolge in ambienti chiusi o non dotati di adeguati mezzi di eliminazione; addetti ai filtri-presse nel processo di estrazione a benzina (sistema continuo) per le sanse di oliva; conduttori di impianti di raffinazione che per il normale esercizio delle mansioni loro affidate ed in relazione alle particolari condizioni dell'impianto siano costretti a trattenersi continuamente in ambienti con temperatura media superiore ai 40°; addetti al carico e scarico della sansa dagli estrattori con solfuro di carbonio (estrattorieri) quando le operazioni relative si svolgono prevalentemente allo aperto.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IV-art. 11
Art. 11. Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli o per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi, idonei e sufficienti.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IV-art. 12
Art. 12. Le indennita' di cui all'art. 9 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra. considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo art. 17. Le suddette indennita' non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Esse saranno aggiornate di sei mesi in sei mesi, al 1 gennaio ed al 10 luglio di ogni anno, nella misura percentuale in cui sara variato nel semestre il minimo contrattuale e nazionale per il manovale comune, aumentato della indennita' di contingenza da calcolarsi nella media delle variazioni intervenute nello stesso periodo per le citta' di Torino, Milano Terni e Foggia.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IV-art. 13
Art. 13. Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero piu' le condizioni per le quali la indennita' era stata concordata, si fara' luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione delle indennita'.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IV-art. 14
Art. 14. L'indennita' di cui all'art. 9 deve essere corrisposta anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che da' diritto alla indennita', purche' questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque l'indennita' deve essere corrisposta solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto. Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sara' determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell'indennita'.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IV-art. 15
Art. 15. L'incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati sara' fatto mediante accordo diretto tra le parti. In caso di controversia, sara' esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle parti. Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facolta' di forfetizzare in misura giornaliera o mensile, d'intesa con gli interessati, le indennita' ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affiniParte IV-art. 16
Art. 16. Per i lavoratori delle aziende presso le quali attraverso la fissazione dei trattamenti economici anche collettivi sia gia' stato tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro oggetto delle presenti norme, le parti o le organizzazioni interessate concorderanno l'adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni delle presenti norme, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio. Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IV-art. 17
Art. 17. In relazione ai precedenti articoli e' stabilito quanto segue: a) Ferie. - Per i lavoratori che al momento dell'invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui all'art. 9, la competente indennita' sara' computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale. b) Festivita' infrasettimanali e nazionali. - In tali ricorrenze la competente indennita' sara' corrisposta allorche' il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana. c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilita'. - Agli effetti di tali istituti l'indennita', competente a forma dell'art. 9 sara' calcolata nella retribuzione, ragguagliandola pero' alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avra' dato nell'anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi. Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facolta' di liquidare la quota di gratifica afferente alle indennita' in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell'8 per cento sull'indennita' corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente, od a periodi piu' lunghi o a fine d'anno. d) Indennita' di licenziamento. - Per il lavoratore addetto normalmente alle lavorazioni di cui ai precedenti articoli, la relativa, indennita' sara' calcolata nella indennita' di licenziamento ragguagliandola pero' alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avra' dato nelle lavorazioni di cui si tratta, negli ultimi dodici mesi o nel minor periodo di servizio prestato. e) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi della indennita' del primo gruppo di cui all'art. 9, i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l'indennita' stessa sara' mantenuta nella misura prevista per il primo gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione. Per i lavoratori ausiliari di cui all'art. 14 (operai operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennita' da computarsi per ogni giorno di ferie o di festivita' infrasettimanali o nazionali si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IV-art. 18
Art. 18. TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO Per la tutela fisica ed economica, delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge in vigore. Ogni altro richiamo a diverse norme contenute nel testo contrattuale si intende abrogato.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IV-art. 19
Art. 19. REGOLAMENTO INTERNO L'eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dall'art. 2. n. 3 del vigente accordo interconfederale sulle Commissioni Interne, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini PParte IV-art. 20
Art. 20. RECLAMI E CONTROVERSIE Ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni Interne, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo tra le parti il reclamo o la controversia sara' sottoposto all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione. A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto deferite all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IV-art. 21
Art. 21. COMMISSIONI INTERNE Per i compiti delle Commissioni Interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IV-art. 22
Art. 22. PERMESSI PER CARiCHE SINDACALI Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali di categoria, della Camera del Lavoro, della Unione Provinciale dei Lavoratori e della Camera Sindacale Provinciale, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di orline tecnico aziendale. Le qualifiche sopramenzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette, tramite le associazioni territoriali degli industriali, all'azienda, cui il lavoratore appartiene.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IV-art. 23
Art. 23. ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali, e' concessa una aspettativa per la durata della, carica lino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre la l'anzianita' non pero' agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilita' e del godimento delle ferie. La durata dell'aspettativa per i lavoratori stagionali coprenti cariche sindacali e' limitata al periodo della campagna.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IV-art. 24
Art. 24. ABROGAZIONI DEI PRECEDENTI CONTRATTI - OPZIONE Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro della sua applicazione, i contratti collettivi nazionali e provinciali integrativi preesistenti, per le categorie di lavoratori cui si riferiscono le regolamentazioni del contratti o stesso. Per quanto concerne gli accordi interconfederali, gli altri accordi provinciali e gli accordi aziendali, si intendono superate e sostituite (salvi facendo i casi di esplicito richiamo) le norme afferenti agli istituti disciplinati dalla. corrispondente regolamentazione del presente contratto, le cui disposizioni - nell'ambito di ciascuno degli istituti stessi - sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Peraltro, per quanto concerne i predetti altri accordi provinciali ed accordi aziendali, le parti interessate si consulteranno per proporre poi alle rispettive competenti Organizzazioni sindacali periferiche l'accordo per la opzione - in relazione a singoli istituti - fra le norme di cui alla corri-spondente regolamentazione del presente contratto e quelle degli accordi in questione regolanti i singoli stessi istituti. L'opzione non potra' essere esercitata dopo il 60° giorno dalla data di stipulazione dei presente contratto.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IV-art. 25
Art. 25. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli acquisite dal lavoratore.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IV-art. 26
Art. 26. PICCOLE AZIENDE E ATTIVITA' STAGIONALI Per le piccole aziende industriali che occupano non piu' di otto lavoratori e per gli stabilimenti oleari svolgenti prevalentemente attivita' stagionali, anche se occupano un numero superiore di lavoratori, si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti Organizzazioni Sindacali Provinciali si potra' addivenire a temperamenti che valgono a limitare l'onere di qualche istituto contrattuale. Per quanto riguarda particolarmente le aziende svolgenti attivita' stagionale, le organizzazioni predette dovranno effettuare il loro esame entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle richieste. Trascorso tale termine o in caso di mancato accordo l'esame della questione sara' deferito. alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria le quali, entro un ugual termine di 30 giorni, concorderanno i temperamenti sopradetti. Chiarimento verbale Le parti danno atto che con la clausola di cui sopra non hanno inteso derogare nei confronti delle aziende e dei lavoratori rispettivi dal carattere vincolativo del contratto nazionale. Pertanto questo contratto conservera' la sua piena. validita' nel caso che neanche le Associazioni nazionali raggiungano un accordo in merito alla materia di cui all'articolo di cui sopra.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IV-art. 27
Art. 27. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data, ha decorrenza dal 1 ottobre 1958 ed avra' validita' lino al 30 settembre 1961. Qualora esso, almeno due mesi prima della scadenza non venga disdetto con lettera raccomandata con ricevuta, di ritorno, si intendera' successivamente rinnovato di due anni in due anni.
CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IV-Note esplicative
NOTE ESPLICATIVE AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 7 OTTOBRE 1958 1. - Ovviamente l'applicazione delle declaratorie previste per la classificazione dei lavoratori - siano essi operai, o aventi qualifica speciale oppure impiegati - non puo' essere operata declassando dalle assegnazioni di categoria precedentemente effettuate. 2. - Allorche' ricorra la dizione "normale indennita' di liquidazione" si deve intendere che nel caso si applicano le norme tutte del preavviso e della indennita' di licenziamento. 3. - Per quanto concerne i controlli personali le parti dichiarano che i controlli del genere nei confronti degli appartenenti alla qualifica speciale, quando necessari, devono essere attuati con le forme piu' opportune. 4. - Allorche' ricorra la dizione "intera retribuzione" oppure "retribuzione" si deve intendere che vi e' compresa la indennita' di contingenza. In fede di che le Organizzazioni stipulanti sottoscrivono il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro composto di una Parte I (Regolamentazione per i lavoratori aventi la qualifica operaia); Parte II (Regolamentazione per i lavoratori aventi la qualifica speciale) Parte III (Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia); Parte IV (Disposizioni comuni alle tre regolamentazioni); Note esplicative. Visti il contratto e le tabelle che precedono, il Ministro per il Lavoro e la previdenza sociale: SULLO
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