DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1330

Type DPR
Publication 1960-08-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 8 ottobre 1959, n. 16;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Cagliari in data 9 giugno 1960 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di medicina del lavoro in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Cagliari, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione varranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

GRONCHI BOSCO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1960

Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 52. - VILLA

Convenzione professore di ruolo per Medicina del Lavoro facolta' medicina Cagliari- art. 1

Rep. n. 194 Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Medicina del lavoro" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessanta addi' nove del mese di giugno a Cagliari in una sala del Palazzo della Regione e precisamente nell'ufficio dell'Assessore lavoro e pubblica istruzione, innanzi a me dott. Antonio Piroddi, funzionario amministrativo dell'Universita' degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1 novembre 1952 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'Universita' medesima, sono comparsi personalmente i signori: prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato presso il Rettorato dell'Universita' di Cagliari, nella sua qualita' di Rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' stessa, in data 5 maggio 1960 (allegato A); on.le prof. Paolo Dettori nato a Tempio (Sassari) il 20 dicembre 1926 domiciliato per la carica presso la Regione Autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualita' di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione, in forza della legge regionale 8 ottobre 1959, n. 16, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 23 novembre 1959, n. 54 (allegato B). PREMESSO a) che lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, nell'ordinamento degli studi per la Facolta' di medicina e chirurgia, comprende fra gli insegnamenti complementari quello di "Medicina del lavoro" e che ragioni di opportunita' rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento; b) che la Regione Autonoma della Sardegna si e' fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Medicina del lavoro"; c) che con la legge regionale 8 ottobre 1959, n. 16, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (parte I e II), in data 23 novembre 1959, n. 54, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Universita' di Cagliari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Medicina del lavoro" presso la Facolta' di medicina e chirurgia (vedi allegato B); d) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 23 marzo 1960 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (allegato C); e) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia (allegato D), il Senato accademico (allegato E) e il Consiglio d'amministrazione (allegato A) dell'Universita' di Cagliari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare la istituzione del nuovo posto di ruolo e di autorizzare il Rettore della Universita' medesima alla stipulazione della presente convenzione; Tutto cio' premesso, i suddetti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Cagliari, sara' istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di i Medicina del lavoro.

Convenzione professore di ruolo per Medicina del Lavoro facolta' medicina Cagliari- art. 2

Art. 2. La Regione Autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Universita' di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di "Medicina del lavoro", la somma annua di lire tremilioni (3.000.000) nonche' il 20% (lire venti per ogni cento lire) su tale somma per costituire l'apposito fondo da destinare al trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto il tutto a decorrere dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del professore di ruolo che sara' assunto alla Cattedra corrispondente.

Convenzione professore di ruolo per Medicina del Lavoro facolta' medicina Cagliari- art. 3

Art. 3. La Regione Autonoma della Sardegna si obbliga a versare le somme di cui al precedente art. 2 entro il mese di dicembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Convenzione professore di ruolo per Medicina del Lavoro facolta' medicina Cagliari- art. 4

Art. 4. L'Universita' di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione Autonoma della Sardegna con il presente atto, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti che verranno corrisposti al titolare di ruolo dell'insegnamento di "Medicina del lavoro", compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. L'Universita' di Cagliari si impegna a versare annualmente allo Stato l'importo del 20% (venti lire per ogni cento lire) di cui al precedente art. 2. Eventuali eccedenze fino alla concorrenza della somma corrisposta dalla Regione all'Universita' di Cagliari, dovranno da quest'ultima essere destinate per dotazione all'Istituto cui fara' capo l'insegnamento di "Medicina del lavoro".

Convenzione professore di ruolo per Medicina del Lavoro facolta' medicina Cagliari- art. 5

Art. 5. Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori universitari di ruolo disposto dallo Stato, il contributo di lire tremilioniseicentomila di cui al precedente art. 2 risultasse inferiore alla somma che l'Universita' di Cagliari e' tenuta a rimborsare annualmente allo Stato, ai sensi del primo capoverso del precedente art. 4, per il professore di ruolo di "Medicina del lavoro", la Regione Autonoma della Sardegna si impegna a versare all'Universita' medesima la somma occorrente per integrare la eventuale differenza. La inadempienza a tale obbligo comportera' senz'altro la decadenza della presente convenzione ed il posto di ruolo di cui trattasi sara' di conseguenza soppresso ed il relativo titolare cessera' dal servizio.

Convenzione professore di ruolo per Medicina del Lavoro facolta' medicina Cagliari- art. 6

Art. 6. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero venga meno, per qualsiasi motivo, il contributo previsto, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare. Qualunque siano per essere l'entita' della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto di impiego, la Regione Autonoma della Sardegna si obbliga a versare allo Stato l'importo totale dell'eventuale trattamento di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.

Convenzione professore di ruolo per Medicina del Lavoro facolta' medicina Cagliari- art. 7

Art. 7. La presente convenzione avra' la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intendera' tacitamente prorogata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione professore di ruolo per Medicina del Lavoro facolta' medicina Cagliari- art. 8

Art. 8. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Cagliari e' esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa diverra' esecutiva non appena sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 6 (sei) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volonta e che qui con me lo sottoscrivono. Cagliari, li nove giugno 1960 L'Assessore al lavoro e pubblica istruzione: (on. prof. Paolo DETTORI) f.to Paolo DETTORI Il Rettore: (prof. Giuseppe PERETTI) f.to Giuseppe PERETTI L'ufficiale rogante: (dott. Antonio PIRODDI) f.to Antonio PIRODDI Ufficio Atti Civili e successioni, Cagliari 14 giugno 1960. Registrato a Cagliari addi' 14 giugno 1960, al n. 11619, mod. 1, vol. 388. Esatte L. Gratis (lire gratis). p. Il direttore: f.to MANCOSU

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