DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1333

Type DPR
Publication 1960-08-28
Ultimo aggiornamento 1960-11-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, e relativi allegati, del 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50 T. S. L., stipulato tra il Sindacato Generale Armatori, la Federazione italiana dell'Armamento di Linea e la Federazione Gente del Mare, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione italiana Lavoratori del Mare, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati lavoratori, la Federazione italiana Lavoratori del Mare, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Nazionale Cisnal-mare, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, il Sindacato Nazionale Autonomo Capitani di Macchina e l'Unione italiana Marittimi con la assistenza dell'Unione italiana del Lavoro, il Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 23 del 12 febbraio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 luglio 1959, relativo all'arruolamento degli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50 T.S.L., sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli appartenenti agli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50 tonnellate di stazza lorda.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 novembre 1960

Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 21. - VILLA

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 23 LUGLIO 1959 PER L'ARRUOLAMENTO DEGLI EQUIPAGGI DELLE NAVI DA PASSEGGERI SUPERIORI A 50 T.S.L. L'anno 1959, addi' 23 del mese di luglio, in Roma, tra il SINDACATO GENERALE ARMATORI, rappresentato dal comandante Teodoro Rositani, la FEDERAZIONE ITALIANA DELL'ARMAMENTO DI LINEA, rappresentata dal dott. Errico Michesi, con la partecipazione del dott. Vittorio Soldo, del comandante Gianpaolo Rizzi e dell'avv. Luigi di Serafino, e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori qui di seguito elencate in ordine alfabetico: FEDERAZIONE GENTE DEL MARE (FEGEMARE), rappresentata dal Segretario Naz. Reggente dott. Giuseppe Lagorio, dal capitano Pietro Borghero e dal comandante Salvatore Mosca, assistiti dalla Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (CISL), nelle persone del dott. Claudio Gruciani, Segretario Confederale e ingegnere Salvatore Bruno, FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL MARE (FILM-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Responsabile dott. Renzo Ciardini, dal Segretario Generale Aggiunto sig. Mario Colzi e dal Segretario Nazionale sig. Silvano Barbon, assistiti dalla Confederazione Generale italiana del Lavoro nella persona dell'on. Fernando Santi, Segretario Generale Aggiunto, FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL MARE (FILM-CISL), rappresentata dal Segretario Nazionale dottor Mario Mangiapane, dal sig. Gaetano Cotronei e dal sig. Osvaldo Busuoli, assistiti dalla Confederazione italiana Sindacati Lavoratori nelle persone del dottor Claudio Gruciani, Segretario Confederale e ing. Salvatore Bruno, FEDERAZIONE NAZIONALE CISNAL-MARE, rappresentata dal Segretario Nazionale sig. Vittorio Dongo, assistito dalla Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori nelle persone del prof. Giuseppe Landi, Segretario Generale Confederale e sig. Verledo Guidi, Segretario Confederale, SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO CAPITANI DI MACCHINA (SANCAM), rappresentato dal Segretario Responsabile cap. Mario Montano assistito dall'Unione italiana del Lavoro, nelle persone del dott. Raffaele Vanni, Segretario Nazionale e dott. Sergio Cesare, SINDACATO NAZIONALE DIPENDENTI AZIENDE DI NAVIGAZIONE (SINDAN), rappresentato dal Segretario Generale dott. Giuseppe Auricchio, con la partecipazione del cap. Giovanni Nordio, del cap. Michele Bevilacqua, del comandante Luciano Abbate, del comandante Filippo Rosada, del D. M. Vincenzo Costa e del cap. Antonio Messina, UNIONE ITALIANA MARITTIMI (UIM), rappresentata dal Segretario Responsabile comandante Andrea Proto e dal cap. Euclide D'Agostino, assistiti dalla Unione italiana del Lavoro nelle persone del dott. Raffaele Vanni, Segretario Nazionale e dott. Sergio Cesare, hanno stipulato il presente contratto collettivo nazionale di Livorno per l'arruolamento degli equipaggi delle navi passeggeri superiori a 50 tonnellate di stazza lorda. Il presente Contratto collettivo, nazionale di lavoro regola i rapporti fra gli armatori e gli arruolati delle navi da passeggeri superiori a 50 t.s.l. Agli effetti del presente Contratto, per navi da passeggeri si intendono: - le navi fino a 2.000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 20 passeggeri di cabina e 20 di ponte; - le navi da 2001 a 4000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 30 passeggeri di cabina e 30 di ponte; - le navi da 4001 a 5000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 40 passeggeri di cabina e 40 di ponte; - le navi oltre 5000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 50 passeggeri di cabina e 50 di ponte. Agli Ufficiali, ai Marconisti, ai Sottufficiali e Comuni delle navi addette a servizi locali, intendendosi per servizi locali quelli definiti nell'art. 72 del presente Contratto, si applicheranno le norme del presente Contratto, salvo le varianti stabilite nel detto art. 72. Art. 1. TIPI DI CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO La convenzione di arruolamento puo' essere stipulata con uno dei seguenti tipi di convenzione: a) per un dato viaggio o per piu' viaggi; b) a tempo determinato; c) a tempo indeterminato. Per i medici di bordo saranno stipulate convenzioni a viaggio. Se, in forza di una o piu' convenzioni a viaggio od a tempo determinato ovvero di piu' convenzioni dell'uno o dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrotto servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore a un anno, il rapporto di arruolamento e' regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato, con diritto per l'arruolato al riconoscimento di tutta l'anzianita' di servizio maturata con le successive convenzioni di arruolamento. Agli effetti del comma precedente sono considerate successive tutte le convenzioni intervenute fra lo stesso armatore e lo stesso marittimo quando fra l'una e l'altra non sia occorsa una interruzione di rapporto contrattuale superiore a novanta giorni. Nel caso di sbarco per malattia o infortunio, il periodo di novanta giorni decorrera' dalla data di guarigione dall'infortunio o dal termine del periodo di cura della malattia. Qualora in conseguenza della risoluzione delle singole convenzioni a viaggio o a tempo determinato siano state liquidate indennita' di licenziamento, l'importo di tali indennita' verra' considerato come acconto da detrarsi dalla indennita' di anzianita' spettante alla risoluzione della convenzione a tempo indeterminato. La convenzione di arruolamento sara' sempre valida, qualunque sia il Capitano al comando, qualunque sia la nave dell'armatore e, salvo il caso di arruolamento a viaggio, qualunque sia la destinazione. Il personale sara' tenuto, a richiesta dell'armatore, ad imbarcare o trasportare, in qualunque tempo e luogo, su qualsiasi nave da passeggeri dell'armatore o noleggiata dall'armatore". Le convenzioni di arruolamento da stipularsi avanti l'Autorita' marittima a sensi di legge saranno redatte in conformita' dei modelli V (convenzione a viaggio), T.D. (convenzione a tempo determinato), T.I. (convenzione a tempo indeterminato), allegati al presente Contratto (Allegati nn. 1, 2, 3). Per i marittimi, cui si riferisce il presente contratto, arruolati fuori d'Italia per completamento della tabella di armamento, potranno essere stipulate convenzioni speciali, a condizioni non inferiori a quelle previste dal presente contratto.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 2

Art. 2. CONVENZIONE A VIAGGIO La convenzione di arruolamento a viaggio e' valida per la durata del viaggio o dei viaggi in essa previsti. Il contratto a viaggio o per piu' viaggi non puo' essere stipulato per durata superiore a un anno; se e' stipulato per durata superiore, si considera a tempo indeterminato. Per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto o porti di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre la eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione. La convenzione a viaggio si esaurisce dopo la discarica nel porto di arrivo indicato nella convenzione. Qualora, per concorde volonta' dell'armatore e dell'arruolato, il marittimo non venga congedato nel porto di ultima destinazione, la convenzione di arruolamento si intende prorogata per un ulteriore viaggio e cosi' di seguito.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 3

Art. 3. CONVENZIONE A TEMPO DETERMINATO La convenzione a tempo determinato ha la durata convenuta all'atto della stipulazione e non puo' essere stipulata per un periodo di tempo superiore a un anno ne' inferiore a sei mesi. Se il termine venga a scadere in corso di viaggio, la convenzione e' prorogata fino al porto di ultima destinazione. Se il porto di ultima destinazione e' estero, l'arruolato dovra' restare a bordo alle stesse condizioni previste dalla convenzione quando la nave intraprenda un viaggio direttamente per l'Italia. Se invece la nave non intraprendesse il viaggio di ritorno direttamente per l'Italia, l'arruolato avra' facolta' di farsi rimpatriare con le modalita' previste nel contratto oppure di accordarsi con il Comandante per un ulteriore servizio. In questo secondo caso l'arruolato avra' diritto ad una indennita' pari al 15% della paga base piu' indennita' di contingenza per il primo mese di proroga della convenzione e ad una indennita' pari al 25% della paga base piu' indennita' di contingenza per gli eventuali mesi successivi, fino all'arrivo in un porto nazionale.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 4

Art. 4. CONVENZIONE A TEMPO INDETERMINATO La convenzione di arruolamento a tempo indeterminato deve essere espressamente stipulata all'inizio del rapporto di lavoro ovvero puo' risultare di diritto costituita come conseguenza di precedenti convenzioni a viaggio od a tempo determinato, come indicalo all'articolo 1.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 5

Art. 5. PERIODO DI PROVA Nell'ipotesi che come inizio del rapporto contrattuale sia stipulata fra, l'armatore e il marittimo la convenzione a tempo indeterminato, il primo periodo di arruolamento e' considerato periodo di prova. Il periodo di prova e' stabilito per gli Ufficiali e per gli Allievi ufficiali in 45 giorni e per i Sottufficiali e Comuni in 30 giorni, sempre a contare dalla data della prima partenza su di una nave di un determinato armatore. Quando l'armatore riassuma in servizio con lo stesso grado un marittimo che alle sue dipendenze e in precedente arruolamento a tempo indeterminato abbia felicemente superato il periodo di prova o abbia felicemente superato in precedenti arruolamenti a viaggio od a tempo determinato corrispondente periodo di arruolamento, la prova non sara' ripetuta, a meno che siano trascorsi tre anni dall'ultimo sbarco del marittimo da una nave dello stesso armatore e purche' lo ultimo sbarco non sia stato determinato da colpa del marittimo. Entro il periodo di prova l'armatore puo' risolvere la convenzione di arruolamento in qualunque porto, corrispondendo all'arruolato la paga, panatica e altre indennita' fisse sino al giorno dello sbarco nonche' la indennita' di risoluzione del contratto di cui all'art. 69, con il minimo garantito. La convenzione di arruolamento puo' essere risolta durante il periodo di prova anche dal marittimo con l'osservanza delle norme di cui all'art. 69 (lettera A) e con diritto alla paga, panatica ed altre indennita' fisse sino al giorno dello sbarco nonche' alla indennita' di anzianita' stabilita nell'anzidetto articolo, escluso il minimo garantito. Se la convenzione e' risolta in un porto che non sia quello di arruolamento, l'armatore dovra' provvedere a rimpatriare il marittimo a tale porto secondo quanto stabilito all'art. 70. L'armatore e' tenuto a comunicare od a far comunicare all'arruolato il risultato della prova entro i termini di tempo sopra stabiliti, restando in sua facolta' di provvedere a questa comunicazione, ove il termine venga a scadere in corso di viaggio, al primo approdo nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione, non oltre pero' 48 ore dopo la ultimazione della discarica, intendendosi ad ogni effetto prorogato il periodo di prova fino a tale limite. In difetto di questa comunicazione, la prova si intendera' felicemente superata. Il periodo di prova sara' riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianita' di servizio.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 6

Art. 6. TABELLE DI ARMAMENTO Le tabelle minime di armamento in relazione alla coperta, numero del personale di macchina, numero del personale addetto ai servizi per l'equipaggio) saranno stabilite nave per nave dall'Autorita' marittima del porto di armamento, sentite le Organizzazioni sindacali interessate. Il numero del personale di macchina sara' determinato osservando le disposizioni che seguono. Per le motonavi il numero del personale di macchina sara' determinato caso per caso dall'Autorita' marittima, sentite le Organizzazioni sindacali interessate e, ove occorra, il Registro italiano Navale. Per i piroscafi il numero del personale di macchina sara' determinato secondo le norme seguenti: FUOCHISTI Il numero dei fuochisti sulle navi a carbone sara' determinato in modo che ciascuno di essi debba maneggiare non piu' di quattro tonnellate di carbone al giorno (calcolate sul consumo effettivo medio del piroscafo), accudendo a non piu' di tre forni, ovvero non piu' di tre tonnellate di carbone al giorno, accudendo a non piu' di quattro forni. Nel caso in cui si superino i limiti sopra indicati si procedera': a) nel primo caso (quattro tonnellate e tre forni): - all'imbarco di un fuochista in piu' se il consumo medio del piroscafo superi le 12 tonnellate e fino al massimo di 16 tonnellate oppure superi le 24 tonnellate e fino al massimo di 28 tonnellate; - all'imbarco di tre fuochisti in piu' se il consumo medio superi le 16 oppure le 28 tonnellate; b) nel secondo caso (tre tonnellate e quattro forni): - all'imbarco di un fuochista in piu' se il consumo medio superi le 9 tonnellate fino al massimo di 12 tonnellate, oppure superi le 18 tonnellate e fino al massimo di 24 tonnellate; - all'imbarco di tre fuochisti in piu' se il consumo medio superi le 12 oppure le 24 tonnellate. Ove il consumo medio superi, rispettivamente nei casi a) e b), le tonnellate 36 o 27 senza raggiungere un multiplo di 12 o di 9, il numero dei fuochisti sara' stabilito d'accordo fra le Organizzazioni sindacali e con l'approvazione dell'Autorita' marittima. Per i piroscafi con caldaie a tubi d'acqua, trattandosi di speciali tipi di caldaie con piu' bocche di forno, il numero dei fuochisti sara' determinato con il medesimo procedimento sopra stabilito per quanto riguarda il maneggio di non piu' di quattro tonnellate di carbone, ma senza tener conto del numero delle bocche di forno. Per i piroscafi dotati di caldaie a combustione liquida il numero dei fuochisti sara' determinato in modo che ognuno di essi debba accudire a non piu' di nove forni sulla stessa fronte. Per forni si intendono i "polverizzatori". Se il numero dei polverizzatori fosse superiore a nove, ma inferiore a multiplo di nove, si imbarchera', oltre il personale normale, un carbonaio che sara' particolarmente adibito alla pulizia dei polverizzatori. Sulle navi da 1001 a 2500 tonnellate di stazza lorda non adibite a traffici mediterranei sara' imbarcato, a scelta dell'armatore, un diplomato macchinista, od un fuochista, oppure un operaio meccanico, il quale durante la navigazione disimpegnera' le mansioni di ingrassatore. Per le navi adibite a traffici mediterranei tale obbligo vigera' per quelle superiori a 1250 t.s.l. Per le navi di stazza lorda superiore alle 2500 tonn. saranno imbarcati, a scelta dell'armatore, due diplomati macchinisti, o un diplomato macchinista ed un fuochista od operaio, oppure un fuochista ed un operaio, oppure due fuochisti, i quali durante la navigazione disimpegneranno le mansioni di ingrassatore. CARBONAI Il numero dei carbonai sara' tale che ciascuno di essi abbia da maneggiare nella giornata da cinque a otto tonnellate di carbone, tenendo conto, piroscafo per piroscafo, della ubicazione dei carbonili, in base alla quale verra' determinato il numero dei carbonai. Quando i fuochisti non maneggino in media piu' di tre tonnellate di carbone al giorno ed il consumo medio normale giornaliero non superi le 18 tonnellate, non sara' obbligatorio l'imbarco di carbonai sui piroscafi adibiti a traffici mediterranei, mentre sui piroscafi adibiti a viaggi di gran cabotaggio si imbarchera' un carbonaio che fara' servizio di giornaliero. Personale eccedente le tabelle minime di armamento. Servizio passeggeri e merci. Per il personale eccedente le tabelle minime di armamento e per la organizzazione del servizio passeggeri e merci, le Organizzazioni sindacali interessate potranno intervenire solo per quanto riguarda l'orario e la intensita' del lavoro. Sostituzione mancanti in corso di viaggio. Se in corso di viaggio venisse a mancare alcuno degli arruolati prescritti dalla tabella di armamento, spettera' all'Autorita' marittima o consolare decidere se e dove il Comandante debba provvedere a completare l'equipaggio. Quando invece la nave fosse in via di ritorno al porto nazionale di armamento o di ultima destinazione, l'Autorita' marittima o consolare provvedera' soltanto alla sostituzione dei mancanti ritenuti indispensabili alla sicurezza della navigazione.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 7

Art. 7. UFFICIALI MARCONISTI Agli effetti del trattamento di bordo il marconista imbarcato come 1° Marconista, cioe' con uno o piu' marconisti in sottordine, ovvero come Marconista unico, e' equiparato a Secondo Ufficiale. Il marconista imbarcato in sottordine e' equiparato a Terzo Ufficiale. Per i marconisti che siano direttamente assunti dall'armatore si applicano tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, secondo il grado di equiparazione sopra specificato. Qualora gli Ufficiali Marconisti siano forniti da Societa' concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo, il loro trattamento e' regolato dagli appositi Contratti e Regolamenti organici.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 8

Art. 8. ALLIEVI UFFICIALI E DIPLOMATI NAUTICI I diplomati nautici (capitani di 1. c. e capitani di macchina) possono essere imbarcati come allievi ufficiali sia in ottemperanza alle tabelle di armamento sia in soprannumero. Gli Allievi ufficiali sono alloggiati, anche in comune fra loro, in locali separati da quelli degli altri componenti l'equipaggio ed hanno diritto al trattamento vitto stabilito per lo stato maggiore. Ove siano imbarcati allievi di coperta e macchina, e' dovere dei superiori diretti curarne durante l'orario normale di lavoro la istruzione teorica e pratica professionale. I diplomati nautici (capitani di 1. c. e capitani di macchina) che, anche allo scopo di favorirne la formazione professionale, saranno arruolati come comuni, oltre gli allievi previsti dalla tabella di armamento, avranno diritto al trattamento economico e di vitto corrispondente alla qualifica con la quale sono imbarcati. Compatibilmente con le sistemazioni di bordo in atto sara' fatto il possibile perche' siano alloggiati in locali diversi da quelli dei Comuni. I diplomati nautici non dovranno essere adibiti ai lavori contemplati nel terzo comma del paragrafo "servizio di coperta" del Regolamento annesso al presente contratto (art. 71). Da parte dei superiori deve essere, come per gli allievi, curata durante l'orario normale di lavoro la istruzione teorica, e pratica professionale dei diplomati nautici imbarcati in qualita' di Comuni.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 9

Art. 9. TRATTAMENTO SOTTUFFICIALI Sono sottufficiali i marittimi compresi nella seguente elencazione: in copertura: 1° e 2° nostromo, carpentiere, ottonaio, capitan d'arme; in macchina: 1° e 2° capo fuochista, operai meccanici, operai motoristi capi guardia, 1° elettricista. Ai soli effetti del trattamento di bordo sono considerati sottufficiali: il maestro di casa, il 1° cuoco di prima e seconda classe, il 1° dispensiere, il dispensiere dell'equipaggio, il 1° cambusiere quando abbia almeno un dipendente, i primi camerieri quando il numero dei camerieri da essi dipendenti sia superiore a tre, il 1° panettiere quando abbia almeno tre panettieri in sottordine, il 1° infermiere quando abbia almeno un infermiere dipendente, gli elettricisti, il tanchista e il frigoriferista. Agli arruolati considerati sottufficiali agli effetti del trattamento di bordo compete il trattamento economico stabilito per i sottufficiali, ivi compresa la misura del compenso per lavoro straordinario. Sono considerati Capi servizio: il 1° nostromo, il 1° capo fuochista sui piroscafi oppure il 1° capo fuochista o il capo operaio meccanico o il capo operaio motorista sulle motonavi. Gli arruolati con qualifica di "amanuense" sono equiparati ai sottufficiali non capi servizio. Nota Le parti contraenti dichiarano che con la elencazione di cui sopra non intendono apportare innovazioni al presente stato di fatto per quanto riguarda eventuali altre categorie che godano del trattamento dei sottufficiali o del riconoscimento della qualifica di sottufficiale capo servizio.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 10

Art. 10. RAPPORTI GERARCHICI E DISCIPLINARI Durante l'arruolamento i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato per la Marina Mercantile e dal presente Contratto collettivo.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 11

Art. 11. SALUTO ALLA BANDIERA E AI SUPERIORI Gli arruolati in servizio sono tenuti al saluto alla Bandiera e ai superiori gerarchici. Il superiore che riceve il saluto e' tenuto a contraccambiarlo.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 12

Art. 12. CONDOTTA DEGLI ARRUOLATI L'arruolato ha il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorita' nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all'estero, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per cio' che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste. I rapporti tra gli arruolati devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 13

Art. 13. ASSENZE DA BORDO Nessuna persona dell'equipaggio - anche se franca di servizio - potra' assentarsi da bordo senza il consenso del Comandante o di chi lo rappresenti. Durante le ore di lavoro sara' vietato al personale di intrattenersi con persone estranee al servizio.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 14

Art. 14. CONTRABBANDI, PACCOTTIGLIE, CLANDESTINI, ECC. Tutto l'equipaggio, Ufficiali, Sottufficiali e Comuni, ha il dovere di esercitare la piu' attenta sorveglianza affinche' non si verifichino casi di contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazioni di merci, vendite abusive a bordo, imbarco o favoreggiamento di clandestini. Gli Ufficiali tutti dovranno eseguire prima della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni parte della nave per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando. L'armatore ha il diritto di risolvere la convenzione senza indennita' di sorta e di essere risarcito dei danni tutti che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi nazionali o estere, e particolarmente in conseguenza di contrabbando, trasporto di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento di clandestini, nei confronti dei componenti l'equipaggio che risultassero responsabili sia della trasgressione sia della mancata vigilanza.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 15

Art. 15. INFRAZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI Le eventuali infrazioni degli arruolati ai propri doveri di servizio saranno puniti in relazione alla loro gravita' ed in base alle disposizioni di legge vigenti. Le punizioni inflitte dal Comandante dovranno essere annotate sul Giornale di bordo e gli interessati avranno facolta' di reclamo all'armatore oltre che all'Autorita' marittima.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 16

Art. 16. LICENZIAMENTO PER COLPA GRAVE DELL'ARRUOLATO Sara' in facolta' dell'armatore di licenziare senza indennita' gli arruolati in conseguenza di colpa grave. Si reputera' tra l'altro colpa grave: la insubordinazione, la frequente ubriachezza e la recidiva in disobbedienza, salvo al marittimo cosi' punito il diritto di contestare presso l'Autorita' marittima o consolare la legittimita' del provvedimento. Qualora, il reclamo del marittimo fosse riconosciuto giusto, dovranno essergli corrisposte le indennita' previste per il licenziamento per fatto dell'armatore.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 17

Art. 17. RECLAMI DEGLI ARRUOLATI Gli eventuali reclami degli arruolati sulla liquidazione delle competenze e sulla interpretazione ed applicazione del presente Contratto debbono essere presentati al Comando di bordo prima di qualsiasi azione in sede sindacale o contenziosa.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 18

Art. 18. INIZIO DEL SERVIZIO A BORDO L'arruolato sara' tenuto a trovarsi sulla nave a bordo della quale deve prestare servizio nel giorno ed ora che gli saranno indicati dall'armatore o dal Comandante o da altro rappresentante dell'armatore. In difetto di tale indicazione, dovra' trovarsi a bordo almeno due ore prima dell'ora stabilita per la partenza. Contravvenendo il marittimo a questa disposizione, il contratto di arruolamento sara' risolto per fatto del marittimo se la nave fosse gia' partita o se il marittimo fosse stato gia' sostituito, oppure se per effetto del ritardo la nave non abbia potuto ottenere le spedizioni ed abbia quindi dovuto rinviare l'ora della partenza. Il contratto di arruolamento sara' risolto per forza maggiore qualora il marittimo possa dimostrare che il ritardo sia giustificato: in tal caso l'arruolato conservera' il diritto alla indennita' di risoluzione spettante in caso di cessazione del rapporto di lavoro, con un minimo complessivo garantito di 15 giorni, fermo restando il diritto all'iscrizione nel turno di precedenza. Qualora non si sia verificato nessuno dei casi indicati nel secondo comma, il marittimo potra' riprendere il suo posto a bordo e qualora il ritardo non fosse imputabile a causa di forza maggiore o di giustificato motivo, potra' essere sottoposto a provvedimento disciplinare.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 19

Art. 19. ORARIO DI LAVORO NEI PORTI, CON TURNO DI PORTO L'orario normale di lavoro nei porti o rade, quando non funzioni il turno di navigazione, sara' di otto ore giornaliere per tutto l'equipaggio, compresi gli Ufficiali, e si effettuera' dalle ore otto alle dodici e dalle tredici alle diciassette. L'orario di lavoro per il personale di camera, cambusa e cucina adibito al servizio delle cucine e mense Ufficiali, Sottufficiali e Comuni, sara' distribuito fra le ore 6 e le ore 19, oppure fra le 7 e le 20 con le sole interruzioni di lavoro per la consumazione dei pasti. E' in facolta' del Comandante, fermo restando quanto sopra per il personale di camera, cucina, e cambusa, di modificare, anche per una sola categoria del restante personale, questi orari secondo gli usi locali e le esigenze del servizio, purche' l'ora del pranzo sia inclusa fra le 11 e le 14 e l'orario sia compreso fra le 6 e le 19, ovvero fra le 7 e le 20, rispettando sempre il principio delle otto ore, con le sole interruzioni per la consumazione dei pasti. Seguiteranno in porto i consueti turni di guardia come in effettiva navigazione: per il personale di macchina quando i forni siano mantenuti in alimento, o quando siano in funzione - sulle motonavi - gruppi elettrogeni principali per il personale di camera, cambusa e cucina, quando vi siano passeggeri a bordo. Il tutto per il personale strettamente necessario a giudizio del Comandante. Qualora il Comandante, durante la permanenza nei porti, ordinasse a parte dell'equipaggio di continuare nei vari servizi di bordo - salvo i casi di cui sopra - anche dopo l'orario normale, gli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni impiegati avranno diritto al compenso per lavoro straordinario per tutte le ore impiegate in piu' dell'orario normale di lavoro. Il lavoro compiuto in giorno domenicale o festivo, oppure nelle ore pomeridiane dei giorni esplicitamente definiti dal presente Contratto come semifestivi, sara' retribuito con il solo compenso per il lavoro straordinario festivo.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 20

Art. 20. SERVIZIO DI GUARDIA NEL PORTO DI ARMAMENTO OD IN QUELLO ITALIANO CAPOLINEA Nei giorni feriali gli Ufficiali, i Sottufficiali ed i Comuni, hanno l'obbligo di presentarsi a bordo alle ore 8 del mattino e debbono lavorare secondo il disposto del primo, secondo e terzo comma dell'articolo precedente. Alle ore 17 scende a terra il personale franco di guardia e rimangono a bordo di guardia i Sottufficiali e Comuni di coperta, di camera, cucina e cambusa ed il personale di macchina strettamente necessari alle esigenze del servizio notturno, a giudizio del Comandante. Questo personale avra' diritto a 24 ore di franchigia nel giorno successivo. Compiuto il servizio notturno, se la giornata e' domenicale o festiva, la franchigia dovra' essere concessa nel giorno feriale che segue il festivo o rinviata ad altro giorno feriale oppure pagata in occasione della risoluzione del contratto o a fine d'anno a giudizio del Comandante. Se, compiuto il servizio notturno, la giornata coincidesse con la partenza della nave, la franchigia potra' essere concessa anche per meta', purche' il marittimo possa usufruirne dalle ore 7 alle ore 13 senza interruzione. L'altra meta' restera' a credito del marittimo per essere poi fatta usufruire o pagata a giudizio del Comandante. La franchigia non goduta viene pagata colle stesse norme che regolano l'indennizzo per i riposi festivi (art. 51). Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Comuni di guardia con veglia avranno inoltre diritto ad una indennita' per ogni ora di guardia con veglia (Allegato 13). La "guardia con veglia" comprende la normale vigilanza per il buon andamento dei servizi ai quali il personale di guardia e' preposto; se durante il periodo di detta guardia occorresse compiere un effettivo lavoro, questo verra' compensato come lavoro straordinario per il tempo impiegatovi, escludendo in questo caso il compenso orario per guardia con veglia. Per i servizi di bordo che non consentono interruzioni, a giudizio del Comandante, il personale (Stato maggiore, Sottufficiali e Comuni) necessario al loro funzionamento continuera' il servizio di guardia in analogia a quanto disposto al quarto comma dell'art. 19. I turni relativi saranno distribuiti a criterio del Comandante, sulla base di otto ore di servizio e sedici franche, oppure dodici di servizio e ventiquattro franche. Applicando questo sistema, non si fara' luogo al pagamento del compenso per guardia con veglia ne' di quello per lavoro straordinario. Di regola il personale franco di guardia non sara' chiamato a prestare lavoro oltre l'orario normale. Dalle ore 17 fino alle ore 8 del mattino seguente restano a bordo, quando il Comandante non disponga altrimenti, un Ufficiale di coperta ed uno di macchina, con l'incarico della guardia; dopo di che questi ufficiali godranno di 24 ore di franchigia con le stesse modalita' previste al terzo comma del presente articolo. Nei giorni festivi tutto il personale, ad eccezione di quello di guardia, stabilito di volta in volta a giudizio del Comandante, e' franco di servizio.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 21

Art. 21. SERVIZIO NEI PORTI INTERMEDI O CAPOLINEA NON ITALIANI Nei giorni feriali e festivi dovranno rimanere a bordo di notte: un ufficiale di coperta ed uno di macchina, un terzo del personale di coperta (purche' la guardia stessa risulti di almeno quattro persone), un terzo del personale di macchina ed il personale di camera, cucina e cambusa necessario per le esigenze del servizio. Qualora qualche componente la guardia (Ufficiali compresi) di cui al comma precedente, fosse obbligato a vegliare, questi avra' diritto nel giorno successivo, ove la nave resti in porto, ad un periodo di riposo continuo di durata pari a quello trascorso nella guardia attiva. In ogni caso la durata del riposo non potra' mai essere inferiore a sei ore continue. Per il servizio di guardia attiva non spetta compenso di lavoro straordinario a meno che durante la guardia stessa non sia stato compiuto effettivo lavoro.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 22

Art. 22. FRANCHIGIA A MEZZO DI TRASPORTO Durante la sosta della nave in porto, rada o fiumara, il Comandante, ove sia possibile, mettera' a disposizione un mezzo idoneo per consentire al personale franco di scendere a terra e rientrare a bordo.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 23

Art. 23. PASSAGGIO DAL SERVIZIO DI PORTO A QUELLO DI NAVIGAZIONE E VICEVERSA L'inizio, la durata e la cessazione del servizio di navigazione saranno, nelle rade aperte e nei porti pericolosi, determinati dal Comandante secondo le esigenze del servizio e la sicurezza della nave. Il servizio di navigazione continuera' anche nei porti di scalo, come detto al quarto comma dell'art. 19. Il turno di navigazione per il personale di macchina comincera' sui piroscafi alle ore 8 del giorno dell'accensione delle caldaie e sulle motonavi alle ore 8 del giorno stabilito per la partenza. Il turno di navigazione per il personale di coperta e camera comincera' alle ore 8 del giorno stabilito per la partenza. Il personale che iniziera' il turno di navigazione non potra' essere quello che abbia lavorato durante la notte in modo che il personale stesso abbia quattro ore di franchigia prima di essere messo in turno. Qualora la partenza sia stabilita prima delle ore 8, il turno di navigazione per il personale di coperta e camera e sulle motonavi anche per il personale di macchina comincera' all'ora della partenza, ma al personale spettera' un compenso o sotto forma di altrettante ore di franchigia (con un minimo di 4 ore) da godersi nel giorno precedente o sotto forma di compenso per lavoro straordinario per le ore di servizio compiute prima delle ore 8. Alla partenza e all'arrivo, tutto il personale di coperta necessario, a giudizio del Comandante, sara' a posto di manovra e vi restera' fino a che la nave non sara' ormeggiata e rassettata. Il personale di camera restera' a bordo e prestera' servizio fino a che i passeggeri non siano sbarcati. All'arrivo nei porti, ultimate le manovre delle macchine e spenti i fuochi, il personale di macchina di servizio completera' il suo turno, dopo di che avra' diritto a otto ore di franchigia prima di essere chiamato al servizio di porto. Il personale di macchina che all'arrivo in porto era franco, compiute le otto ore di franchigia incomincera' il servizio di porto. All'arrivo nei porti, dopo l'ormeggio della nave e lo sbarco dei passeggeri e della posta, il personale di coperta di servizio completera' il suo turno ed avra' quindi il diritto alle quattro ore di franchigia. Il personale di coperta che era franco completera' la franchigia prima di incominciare il servizio di porto.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 24

Art. 24. ORARIO DI LAVORO IN NAVIGAZIONE O CON TURNO DI NAVIGAZIONE IN PORTO In navigazione l'orario normale di lavoro e' di otto ore per tutto il personale. Il servizio di navigazione per lo Stato maggiore, sia di coperta che di macchina, sara' di otto ore sulle ventiquattro. Il turno sara' di quattro ore di lavoro con otto franche, salvo che per le navi che abbiano stato maggiore inferiore a tre persone di coperta e di macchina, o che compiano servizi di breve navigazione, per le quali i turni di guardia possono essere diversamente distribuiti ma egualmente ripartiti. Per i marconisti l'orario normale di lavoro, sempre nei limiti delle otto ore giornaliere, e' regolato in conformita' alle disposizioni legislative, ai decreti ministeriali e alle convenzioni internazionali vigenti sul servizio r. t. di bordo. Il Comandante e il Direttore di macchina sono esclusi dal servizio di guardia quando abbiano in sottordine almeno tre ufficiali ciascuno. Sulle navi adibite a lungo corso il servizio di guardia in coperta e macchina, dovra' essere disimpegnato esclusivamente dagli ufficiali col turno di quattro ore di guardia e otto di riposo con esclusione del Comandante e del Direttore di macchina. I sottufficiali e comuni di coperta e di macchina divideranno la guardia in tre turni, in modo che ogni guardia abbia otto ore di lavoro e sedici franche sulle 24, alternando quattro ore di lavoro con otto franche. Per le navigazioni costiere e per quelle di breve durata i turni di coperta e di macchina, per i sottufficiali e comuni, potranno essere diversamente distribuiti, entro i limiti delle ore di lavoro giornaliere stabiliti dal presente contratto. L'orario del personale di camera, cucina e famiglia e' di otto ore giornaliere, da effettuarsi in due o piu' turni, fra le ore 6 e le 24, con la corresponsione del normale compenso per lavoro straordinario per le ore di lavoro eccedenti le otto giornaliere e con diritto per il marittimo ad in riposo continuativo di otto ore. Le presenti disposizioni non si applicano nel caso di lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico, che richiedessero la presenza di tutto o parte dell'equipaggio. Per lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico, si intendono i lavori che si rendono necessari, a giudizio del Comandante, per esigenze che non rientrano tra quelle del normale esercizio della navigazione. Durante il viaggio le guardie di servizio sono obbligate ad eseguire nelle ore notturne e nei giorni festivi i lavori richiesti dal Comandante per la navigazione, per la sicurezza della nave e del materiale, per il funzionamento delle macchine, per il servizio delle persone imbarcate, per l'ordinario lavaggio dei ponti e per il getto delle ceneri. Per altri lavori, quando richiesti dal Comandante, sara' corrisposto il compenso per lavoro straordinario. Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 18 e le ore 6. Agli effetti dell'applicazione delle varie misure dei compensi per lavoro straordinario, per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 20 e le 6. Gli arruolati che non hanno oltrepassato il 15° anno di eta' saranno esclusi dal servizio di guardia notturna. Per il personale di coperta e di macchina che non faccia turno di guardia, l'orario normale - sia nei giorni feriali che in quelli festivi - sara' regolato secondo le esigenze del servizio, ma non dovra' eccedere le 8 ore di servizio sulle 24. I fuochisti e i carbonai di ogni guardia, con l'eventuale aiuto del personale di guardia di coperta, dovranno alzare e gettare in mare le ceneri, guardia per guardia. Il personale di coperta potra' essere chiamato a sostituire il personale di macchina, quando il Comandante lo ritenga indispensabile.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 25

Art. 25. LAVORI PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE, ECC. Le persone dell'equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera, senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio della nave e delle persone imbarcate. Saranno altresi' tenute a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi del naufragio o di altro sinistro occorso alla nave, ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sara' determinato, in difetto di accordo, dall'Autorita' marittima del porto di armamento della nave nei limiti della propria competenza per valore. (2)

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 26

Art. 26. LAVORI CHE NON RIENTRANO NELLE ORDINARIE MANSIONI DELL'ARRUOLATO I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati. Tuttavia il Comandante, nell'interesse della navigazione, ha facolta' di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati, purche' non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessita' per la sicurezza della nave, gli arruolati possono essere adibiti a qualsiasi servizio. I componenti dell'equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono stati arruolati hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 27

Art. 27. LAVORI PER MANUTENZIONE E PULIZIA DELLA NAVE Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovra' eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati, nei modi e termini stabiliti dal presente contratto, con diritto al compenso lavoro straordinario qualora detti lavori vengano eseguiti fuori orario normale.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 28

Art. 28. LAVORI INERENTI LA PULIZIA DEGLI ALLOGGI L'equipaggio dovra' mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia, senza per cio' aver diritto al pagamento di compenso per lavoro straordinario. La pitturazione di detti locali effettuata fuori orario normale da' diritto, invece, al compenso per lavoro straordinario.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 29

Art. 29. SERVIZIO MERCI, POSTA E PROVVISTE L'imbarco, lo sbarco e lo stivaggio delle merci, l'imbarco e lo sbarco della zavorra, l'imbarco e lo stivaggio del carbone, l'imbarco e lo sbarco del bagaglio sara' fatto dai lavoratori di terra specializzati. In mancanza di detti lavoratori, oppure quando si tratti di piccoli quantitativi di merci, tali lavori dovranno essere eseguiti dal personale di bordo e rimunerati con un supplemento di lire 200 a tonnellata o a metro cubo secondo le quotazioni di polizza. La somma complessiva dovuta al personale che ha compiuto tali operazioni sara' suddivisa in ragione delle rispettive paghe e liquidata contemporaneamente alle paghe stesse. Se i lavori suddetti sono compiuti oltre l'orario normale, daranno diritto - oltre che al supplemento sopra indicato - al compenso per lavoro straordinario. Se le operazioni di cui al primo comma del presente articolo siano eseguite dai lavoratori di terra, mentre per quelle ai verricelli venga adibito personale di bordo, l'arruolato che presti la propria opera ai verricelli avra' diritto per il lavoro compiuto durante l'orario normale, oltre alla paga, al compenso per lavoro straordinario, e per il lavoro compiuto oltre l'orario normale al compenso per lavoro straordinario maggiorato del 100%. La ricezione e la consegna degli effetti postali sara' normalmente eseguita sotto bordo. Quando sia effettuata negli Uffici postali a terra, il personale adibitovi fuori orario avra' diritto al compenso per lavoro straordinario. Al personale che esegue l'imbarco e lo sbarco della posta sara' corrisposto un compenso di lire 200 a metro cubo da ripartirsi tra il personale stesso in ragione delle rispettive paglie. Sara' inoltre corrisposto il compenso per lavoro straordinario al personale che esegue tale lavoro oltre l'orario normale. Il personale di famiglia deve imbarcare tutte le provviste di peso maneggevole anche se l'imbarco richieda l'uso di verricelli, e curarne la sistemazione nelle cambuse e nei depositi frigoriferi. L'imbarco di provviste, quando sia compiuto oltre l'orario di servizio, dara' luogo al compenso per lavoro straordinario anche a favore del personale di famiglia che sia adibito.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 30

Art. 30. SOSTITUZIONE DI AMMALATI E DI INFORTUNATI Nel caso di malattia o infortunio di alcuno degli arruolati durante la navigazione, il servizio dell'ammalato sara' disimpegnato, entro i limiti dell'orario normale, dal rimanente personale, anche appartenente a diversa categoria, senza diritto a compensi extra, salvo quanto e' disposto all'art. 40.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 31

Art. 31. OGGETTI IN CONSEGNA Il personale che ha ricevuto in regolare consegna oggetti di dotazione e corredo e' tenuto alla restituzione degli oggetti stessi o al pagamento dell'eventuale mancanza o danneggiamento.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 32

Art. 32. PAGHE Le paghe mensili spettanti agli arruolati a seconda del grado e della qualifica risultanti a ruolo sono indicate nelle tabelle paghe allegate al presente contratto (Allegati 4, 5 e 6). La paga giornaliera e' ragguagliata a un trentesimo della paga mensile. La quota oraria e' ragguagliata a un ottavo della quota giornaliera. A tutti gli effetti del presente Contratto la giornata inizia alle ore zero e termina alle ore 24.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 33

Art. 33. INDENNITA' DI CONTINGENZA Agli arruolati e' corrisposta l'indennita' di contingenza secondo le modalita' e le misure stabilite per i lavoratori dell'industria del gruppo territoriale A con l'accordo interconfederale 15 gennaio 1957. L'importo in lire giornaliere delle variazioni della indennita' di contingenza per ogni punto di variazione del costo della vita rispetto alla base e' stabilita per i vari gradi e qualifiche nelle misure indicate nella tabella allegata al presente Contratto (Allegato 7). L'indennita' di contingenza, giornaliera e' ragguagliata a un trentesimo dell'indennita' di contingenza mensile agli effetti della determinazione delle indennita' e dei compensi da calcolarsi per giorni correnti (esempio: ferie, preavviso, indennita' risoluzione rapporto di lavoro); e' ragguagliata a un ventiseiesimo dell'indennita' di contingenza mensile agli effetti della determinazione delle singole indennita' e dei compensi da calcolarsi per giorni lavorativi (esempio: riposi compensativi per giorni festivi trascorsi in navigazione).

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 34

Art. 34. INDENNITA' RISCHIO MINE Oltre la paga e altre competenze previste dal presente Contratto e' dovuta agli arruolati una indennita' per rischio mine nei limiti in appresso specificati e nelle misure indicate nelle tabelle allegate al presente Contratto (Allegati 8 e 9). La indennita' rischio mine e' dovuta per ogni giorno di arruolamento e quindi anche per ogni giorno di ferie e riposo compensativo fruito dal marittimo durante il corso del rapporto di arruolamento. Non e' dovuta agli equipaggi delle navi ferme per inoperosita' nei porti nazionali o esteri che non producano reddito. Sono considerate a questo effetto inoperose anche le navi requisite per le quali non e' corrisposto il compenso di requisizione. Nel caso di trasferimento di navi inoperose da un porto ad altro la indennita' rischio mine e' corrisposta per i giorni di navigazione. L'indennita' rischio mine e' compenso di natura eccezionale e transitoria e viene corrisposta agli arruolati in funzione di un particolare contingente rischio professionale. Essa non costituisce coefficiente della retribuzione. Non va quindi computata sui supplementi di qualsiasi natura, anche se fissi o continuativi, quali la indennita' sostitutiva di ferie e di riposi compensativi, i compensi per lavoro straordinario, i premi di rendimento e operosita', la gratifica natalizia, la gratifica pasquale, i compensi per festivita' nazionale, la indennita' sostitutiva del preavviso, la indennita' di risoluzione del rapporto di lavoro e simili. L'indennita' rischio mine non e' da considerarsi come accessorio della retribuzione a carattere continuativo a mente dell'articolo 71 del Regolamento per l'esecuzione della legge infortuni approvato con [R. D. 25 gennaio 1937, n. 200](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1937-01-25;200), e non va in conseguenza computata agli effetti della liquidazione delle indennita' di infortunio e malattia. La indennita' per rischio mine non va calcolata per determinare la retribuzione agli effetti del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e per le assicurazioni sociali; per i Padroni al comando e i Direttori di macchina o Capi macchinisti non va altresi' calcolata per determinare la "indennita' di rappresentanza durante l'imbarco". Le misure dell'indennita' rischio non sono stabilite in ragione del mese commerciale. L'indennita' rischio mine giornaliera e' ragguagliata a un trentesimo dell'indennita' rischio mine mensile.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 35

Art. 35. INDENNITA' RISCHIO GUERRA Qualora la nave dovesse navigare o sostare in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra riconosciuto dagli Enti assicuratori Corpi, le parti stipulanti si riuniranno per concordare l'importo della indennita' di rischio guerra da corrispondere agli equipaggi, fissando inoltre le modalita' e il periodo di tempo per il quale l'indennita' dovra' essere corrisposta. La decorrenza e la cessazione dell'indennita' si identificheranno con l'inizio e la cessazione del riconoscimento del rischio da parte degli Enti assicuratori Corpi.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 36

Art. 36. EVENTUALE PERIODO DI INGAGGIO Qualora l'arruolamento sia preceduto da un periodo di ingaggio (decorrente dalla data di consegna del libretto di navigazione) il marittimo avra' diritto per tale periodo, sempre che abbia mantenuto l'impegno di arruolarsi, alla paga, all'indennita' di contingenza, al supplemento paga per anzianita' per il personale di stato maggiore, all'indennita' speciale per i sottufficiali, all'indennita' speciale per il personale di macchina e all'indennita' sostitutiva della panatica. Nel caso che il marittimo sia inviato dall'armatore ad imbarcare in porto diverso da quello di ingaggio, il marittimo avra' inoltre diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto del corredo sostenute per recarsi a bordo, nei limiti previsti per il caso di rimpatrio, qualora l'armatore non provveda direttamente. Per la durata del viaggio per recarsi all'estero e fino all'imbarco sara' corrisposta, in luogo dell'indennita' sostitutiva della panatica, una indennita' giornaliera che consenta l'acquisto di viveri di valore nutritivo non inferiore a quello di tabella del presente Contratto. Il periodo di ingaggio, seguito da arruolamento, sara' considerato utile agli effetti della determinazione della anzianita' di servizio.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 37

Art. 37. TERMINI E MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELLE PAGHE E ALTRE COMPETENZE DEGLI ARRUOLATI - LIBRETTO PAGHE La paga, l'indennita' di contingenza, l'indennita' rischio mine, il supplemento paga per l'anzianita', la indennita' per sottufficiali, l'indennita' speciale per il personale di macchina e i soprassoldi indicati in calce alle tabelle paghe sono corrisposti alla fine di ogni mese, o alla fine di ogni viaggio quando la durata del viaggio superi un mese, entro tre giorni (esclusi i festivi), in porto nazionale. Sempre in porto nazionale gli altri compensi, soprassoldi e indennita' spettanti agli arruolati per qualunque altro titolo a norma del presente Contratto saranno corrisposti in ogni caso non oltre 15 giorni dalla fine del mese o del viaggio. Durante l'arruolamento il Comandante corrispondera' acconti all'equipaggio sulla disponibilita' per competenze maturate liquidabili, fino alla concorrenza dell'80%. Gli acconti in valuta estera saranno corrisposti nelle misure concessa dal competente Ministero e saranno ragguagliati al cambio ufficiale del giorno del pagamento. L'ammontare del controvalore in lire al cambio ufficiale degli acconti corrisposti in valuta non potra' superare il saldo spettante al marittimo per le competenze maturate a suo favore al momento della corresponsione dell'acconto. Ad ogni arruolato, a termini di legge, sara' fornito, a spese dell'armatore, un libretto od altro documento equipollente, sul quale saranno specificatamente registrate le competenze e tutti i supplementi liquidati.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 38

Art. 38. GRATIFICA NATALIZIA E GRATIFICA PASQUALE A) Gratifica natalizia. In occasione del Natale sara' corrisposta agli arruolati che abbiano compiuto un anno di arruolamento una gratifica costituita da una mensilita' dei seguenti elementi: a) paga e soprassoldi indicati in calce alle tabelle paghe; b) supplemento paga per anzianita' al personale di stato maggiore; c) indennita' speciale sottufficiali; d) indennita' di contingenza; e) indennita' di rappresentanza durante l'imbarco per i Padroni al comando e Direttori di macchina; f) valore convenzionale della panatica come stabilito dall'art. 52; g) indennita' speciale personale di macchina. B) Gratifica pasquale. In occasione della Pasqua sara' corrisposta agli arruolati che abbiano compiuto un anno di arruolamento una gratifica nella misura dell'85% (ottantacinque per cento) degli elementi presi a base per la corresponsione della gratifica natalizia. Agli arruolati entrati in servizio nel corso dell'anno o che cessino dal servizio nel corso dell'anno, la gratifica natalizia e quella pasquale saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di arruolamento compiuti, calcolando come mese intero la frazione uguale o superiore a quindici giorni e non computando quella inferiore. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, in occasione della liquidazione delle altre competenze, saranno corrisposte anche le quote parte della gratifica natalizia e della gratifica pasquale. Nel caso di impiego pro-tempore, nel corso dell'anno, di un arruolato presso lo stesso armatore con grado superiore a quello attribuito al momento della liquidazione delle gratifiche, la liquidazione stessa sara' effettuata computando i ratei della maggiore retribuzione percepita nel periodo di funzionamento.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 39

Art. 39. ASSEGNI FAMILIARI Gli assegni familiari sono corrisposti agli arruolati nelle misure e con le modalita' stabilite per i lavoratori dell'industria dalle apposite disposizioni di legge (Allegato 10). Nota. - In base alle vigenti disposizioni di legge gli assegni familiari sono pure dovuti per il periodo di preavviso, anche se il datore di lavoro si sia avvalso della facolta' di sostituire ad esso la relativa indennita', e per il periodo di ferie.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 40

Art. 40. COMPENSI PER FUNZIONI DI GRADO O CATEGORIA SUPERIORE Al personale cui fosse affidata funzione di grado o categoria superiore spetteranno, pro-tempore, la paga e gli emolumenti accessori inerenti a tale grado o categoria.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 41

Art. 41. COMPENSI PER SOSTITUZIONE DI PERSONALE MANCANTE Qualora risultasse mancante alcuno degli arruolati (Ufficiali, Sottufficiali e Comuni) previsto dalla tabella di armamento, il Comandante regolera' il servizio in modo che il personale non abbia a superare le normali otto ore di lavoro. Alla persona o alle persone che effettivamente avessero eseguito, oltre il proprio lavoro, anche quello dei mancanti, verra' corrisposto un compenso complessivo pari alla paga e indennita' di contingenza (esclusa panatica ed ogni altro accessorio) che sarebbero spettate ai mancanti durante il periodo della effettiva sostituzione. Tale compenso sara' ripartito fra gli interessati in proporzione delle rispettive paglie e indennita' di contingenza (esclusa panatica e ogni altro accessorio). Se, nonostante la mancanza di alcuno degli arruolati, non fossero richieste particolari prestazioni di altro o di altri componenti l'equipaggio, la paga e la indennita' di contingenza (esclusa la panatica ed ogni altro accessorio) che sarebbero spettate ai mancanti saranno ripartite fra gli arruolati delle singole sezioni alle quali appartiene il mancante, in proporzione delle rispettive paghe e indennita' di contingenza.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 42

Art. 42. COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO Ogni lavoro eseguito dai componenti l'equipaggio oltre gli orari stabiliti nei precedenti articoli e' considerato lavoro straordinario. I compensi orari per lavoro straordinario sono stabiliti nelle misure indicate nelle tabelle allegate al presente contratto (Allegati 11 e 12). Non sara' considerato lavoro straordinario quello relativo ai calcoli di navigazione e dei diagrammi di macchina, nonche' a qualunque lavoro per la sicurezza della nave, dei passeggeri e del carico. La presente disposizione riguarda tutte le categorie e specialita' dell'equipaggio, siano o non siano di servizio gli arruolati che vi appartengono, nel momento in cui il lavoro stesso viene compiuto. Sono esclusi dal compenso per lavoro straordinario i Padroni al Comando, i Direttori di macchina, i Medici, i Capi o Primi Commissari, i Maitres d'Hôtel, i Maestri di casa. Ai Maestri di casa e Maitres d'Hôtel, esclusi dai compensi per lavoro straordinario, sara' corrisposto un supplemento mensile tale da assicurare ad essi una retribuzione complessiva superiore almeno del 10% a quella del primo cameriere, computando in quest'ultima anche il compenso per lavoro straordinario. Le prestazioni straordinarie devono essere autorizzate di volta in volta dal comando della nave. Gli infermieri e le infermiere avranno diritto a compensi per lavoro straordinario, intendendosi ore straordinarie quelle di servizio compiute oltre le otto ore di servizio effettivo sulle ventiquattro. E' sempre ammessa la forfetizzazione del compenso per lavoro straordinario, da convenirsi caso per caso fra le Organizzazioni sindacali interessate mediante contratto collettivo. Movimenti in porto.(3) Sara' riconosciuto il compenso per lavoro straordinario al personale chiamato, fuori del proprio turno di lavoro, per i movimenti in porto e per l'entrata e uscita dal bacino. Per i movimenti di arrivo e partenza il compenso di cui sopra sara' riconosciuto solo quando abbia luogo piu' di un movimento di arrivo o partenza nella medesima giornata. Il movimento di un arrivo o di una partenza, in una giornata, non da' luogo ad alcun compenso per lavoro straordinario.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 43

Art. 43. INDENNITA' DI RAPPRESENTANZA DURANTE L'IMBARCO (SOSTITUTIVA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO) PER PADRONI AL COMANDO E DIRETTORI DI MACCHINA Ai Padroni al comando e ai Direttori di macchina sara' corrisposta, in luogo del compenso per eventuale lavoro straordinario, una indennita' di rappresentanza durante l'imbarco pari al 60% della paga base, esclusa la indennita', di contingenza, la panatica ed ogni altro compenso o indennita', con il limite massimo di lire 57.750 mensili o pro-rata. La predetta indennita' e' considerata elemento della retribuzione a tutti gli effetti; e' computata ai fini della liquidazione della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, della indennita' sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi, del trattamento per festivita' cadenti di domenica, dell'indennita' sostitutiva del preavviso e dell'indennita' di anzianita' e del trattamento economico in caso di infortunio o malattia.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 44

Art. 44. SOPRASSOLDO PER TRASPORTO MATERIE INFIAMMABILI O ESPLOSIVE Qualora la nave fosse adibita al trasporto di materie infiammabili, e il carico di tali materie raggiunga almeno il 25% del tonnellaggio di stazza, lorda della nave, sara' corrisposto a tutti i componenti l'equipaggio un soprassoldo nella misura del 15% (quindici per cento) della paga e della indennita' di contingenza, esclusa la panatica e ogni altra indennita' o compenso, per tutto il tempo per il quale le materie infiammabili saranno rimaste a bordo. Ferme restando le altre condizioni, l'indennita' predetta sara' elevata al 20% (venti per cento) quando la nave sia adibita a trasporto di esplosivi e il carico di tali materie raggiunga almeno una tonnellata.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 45

Art. 45. SOPRASSOLDO PER PROLUNGATA NAVIGAZIONE ALL'ESTERO Nel caso di ininterrotta permanenza all'estero per oltre quattro mesi a contare dall'ora della partenza della nave dall'ultimo porto nazionale all'ora dell'arrivo della nave al primo porto nazionale, sara' corrisposto all'arruolato un soprassoldo in misura pari all'8% (otto per cento) della paga piu' indennita' di contingenza, con decorrenza dal giorno di partenza dallo nazionale. Agli effetti del presente articolo il periodo di navigazione si considera continuativo all'estero anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 48 ore.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 46

Art. 46. INDENNITA' RISCHI EPIDERMICI Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidermica con ordinanza del Ministero competente verra' corrisposta a tutto l'equipaggio una indennita' pari al 10% (dieci per cento) della paga per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i 15 giorni dalla partenza dal porto infetto. L'indennita' e' pure dovuta nell'ipotesi che l'ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell'arrivo della nave nel porto infetto, ma con riferimento al tempo dell'approdo o della permanenza della nave in detto porto. L'indennita' e' pure dovuta nell'ipotesi che la patente rechi l'annotazione della esistenza di uno stato epidemico di colera, o peste, o vaiolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell'annotazione sulla patente ricorra testuale la espressione "epidemia" o "stata epidemico". Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, e dovuta all'equipaggio la stessa indennita' sopra prevista dal momento della partenza della nave dall'ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia fino al giorno dell'ammissione della nave a libera pratica.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 47

Art. 47. DELEGHE DELL'ARRUOLATO PER IL PAGAMENTO DI PARTE DELLA RETRIBUZIONE L'arruolato ha facolta' di delegare una o piu' persone della propria famiglia a riscuotere parte delle sue competenze, fino all'80%. Per avvalersi di tale facolta' lo arruolato deve presentare all'armatore o al Comandante apposita domanda, con la designazione della persona, o delle persone delegate alla riscossione. Il pagamento delle somme cedute verra' fatto mensilmente, a cura dell'armatore, alla persona o alle persone designate dall'arruolato, entro il decimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce la retribuzione.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 48

Art. 48. DIVISE EQUIPAGGIO Quando sia prescritta dall'armatore, gli Ufficiali, i sottufficiali ed i Comuni di coperta e di camera dovranno possedere e mantenere in buone condizioni la divisa, indossandola quando il Comandante lo prescriva. Dette divise verranno fornite ai Sottufficiali e ai Comuni dall'armatore, che concorrera' per due terzi della spesa, entro il limite di due divise all'anno. L'armatore disporra' affinche' a bordo siano disponibili le tenute di fatica necessarie per il personale di coperta, da indossarsi secondo le disposizioni del Comandante. Agli Ufficiali, se imbarcati o in licenza, spettera' una indennita' per il mantenimento della divisa, se prescritta, nelle seguenti misure mensili: Direttori di macchina: per viaggi di lungo corso e gran cabotaggio......... Lire 6.500 per viaggi mediterranei............................. " 5.000 Ufficiali di macchina............................... " 4.000 Ufficiali di coperta................................ " 3.500 Allievi Ufficiali................................... " 2.500

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 49

Art. 49. CORREDO CUCCETTE Allo Stato Maggiore sara' provveduto, a cura dell'armatore, il corredo di letto e cabina: due materassi, dei quali uno di lana; due guanciali, dei quali uno di lana; due coperte di lana; quattro lenzuoli; due federe bianche per guanciali. Ai Sottufficiali e Comuni saranno forniti: un guanciale di lana e un materasso o di lana o di gomma piuma o di pullmann; due coperte di lana; quattro lenzuoli; due federe bianche per guanciali. A ciascun componente l'equipaggio saranno forniti due asciugamani, da cambiarsi una volta la settimana. La fornitura del corredo predetto e' obbligatoria da parte dell'armatore e non puo' essere compensata con indennita' in contanti. Gli arruolati sono tenuti alla buona conservazione ed alla restituzione dei corredi. Sara' provveduto a cura dell'armatore al cambio dei corredi di biancheria, di regola, una volta ogni quindici giorni. Norma transitoria. Le dotazioni esistenti a bordo per i Comuni, non conformi a quanto prescritto dal presente articolo, saranno sostituite gradualmente in occasione del rinnovo delle dotazioni stesse, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 1960.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 50

Art. 50. VITTO, QUALITA' E QUANTITA' DEI VIVERI Le razioni viveri sono determinate nelle quantita' e qualita' risultanti dalle tabelle allegate al presente contratto (Allegati 14, 15, 16 e 17). Il vitto dovra' essere confezionato e consumato a bordo. L'armatore provvedera' all'equipaggio le stoviglie in terraglia, e le posate in alpacca o in metallo inossidabile per la consumazione dei pasti. Norma transitoria. Le dotazioni esistenti a bordo, non conformi a quanto stabilito nel terzo comma del presente articolo, saranno sostituite gradualmente, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 1960.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 51

Art. 51. INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLA PANATICA Durante l'arruolamento, nei porti nazionali, nel caso eccezionale di nave armata che non fornisca servizio di mensa, oppure di nave disarmata o in riparazione pure senza servizio di mensa, e negli altri casi speciali in cui non possa essere somministrato dall'armatore il vitto in natura (ad esempio: periodi di ingaggio, giorni di disinfestazione della nave, giorni di cucina chiusa, ecc.) l'armatore dovra' corrispondere in sostituzione del vitto le seguenti indennita' giornaliere: Ufficiali: a) per gli Ufficiali domiciliati nel Comune che in- clude il porto nel quale si trova la nave................ Lire 1.500 b) per gli Ufficiali domiciliati in Comune diverso da quello che include il porto nel quale si trova la nave " 1.800 Allievi ufficiali..................................... " 1.200 Sottufficiali......................................... " 1.000 Comuni................................................ " 800 Tale indennita' sara' corrisposta anche per i giorni di viaggio in Italia, e in particolare per prendere imbarco, per trasbordo e per rientrare nella localita' di ingaggio dopo la risoluzione del rapporto di lavoro. Nei viaggi all'estero per prendere imbarco o per rimpatrio durante i quali non sia somministrato il vitto in natura, sara' corrisposta in sostituzione della panatica una indennita' che consenta l'acquisto di viveri di valore nutritivo corrispondenti a quelli di tabella. In caso di restrizione della razione giornaliera, sara' corrisposta all'equipaggio la differenza in contanti, secondo il prezzo dei viveri nei porti di usuale rifornimento.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 52

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