DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1333
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, e relativi allegati, del 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50 T. S. L., stipulato tra il Sindacato Generale Armatori, la Federazione italiana dell'Armamento di Linea e la Federazione Gente del Mare, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione italiana Lavoratori del Mare, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati lavoratori, la Federazione italiana Lavoratori del Mare, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Nazionale Cisnal-mare, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, il Sindacato Nazionale Autonomo Capitani di Macchina e l'Unione italiana Marittimi con la assistenza dell'Unione italiana del Lavoro, il Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 23 del 12 febbraio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 luglio 1959, relativo all'arruolamento degli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50 T.S.L., sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli appartenenti agli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50 tonnellate di stazza lorda.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 21. - VILLA
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 23 LUGLIO 1959 PER L'ARRUOLAMENTO DEGLI EQUIPAGGI DELLE NAVI DA PASSEGGERI SUPERIORI A 50 T.S.L. L'anno 1959, addi' 23 del mese di luglio, in Roma, tra il SINDACATO GENERALE ARMATORI, rappresentato dal comandante Teodoro Rositani, la FEDERAZIONE ITALIANA DELL'ARMAMENTO DI LINEA, rappresentata dal dott. Errico Michesi, con la partecipazione del dott. Vittorio Soldo, del comandante Gianpaolo Rizzi e dell'avv. Luigi di Serafino, e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori qui di seguito elencate in ordine alfabetico: FEDERAZIONE GENTE DEL MARE (FEGEMARE), rappresentata dal Segretario Naz. Reggente dott. Giuseppe Lagorio, dal capitano Pietro Borghero e dal comandante Salvatore Mosca, assistiti dalla Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (CISL), nelle persone del dott. Claudio Gruciani, Segretario Confederale e ingegnere Salvatore Bruno, FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL MARE (FILM-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Responsabile dott. Renzo Ciardini, dal Segretario Generale Aggiunto sig. Mario Colzi e dal Segretario Nazionale sig. Silvano Barbon, assistiti dalla Confederazione Generale italiana del Lavoro nella persona dell'on. Fernando Santi, Segretario Generale Aggiunto, FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL MARE (FILM-CISL), rappresentata dal Segretario Nazionale dottor Mario Mangiapane, dal sig. Gaetano Cotronei e dal sig. Osvaldo Busuoli, assistiti dalla Confederazione italiana Sindacati Lavoratori nelle persone del dottor Claudio Gruciani, Segretario Confederale e ing. Salvatore Bruno, FEDERAZIONE NAZIONALE CISNAL-MARE, rappresentata dal Segretario Nazionale sig. Vittorio Dongo, assistito dalla Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori nelle persone del prof. Giuseppe Landi, Segretario Generale Confederale e sig. Verledo Guidi, Segretario Confederale, SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO CAPITANI DI MACCHINA (SANCAM), rappresentato dal Segretario Responsabile cap. Mario Montano assistito dall'Unione italiana del Lavoro, nelle persone del dott. Raffaele Vanni, Segretario Nazionale e dott. Sergio Cesare, SINDACATO NAZIONALE DIPENDENTI AZIENDE DI NAVIGAZIONE (SINDAN), rappresentato dal Segretario Generale dott. Giuseppe Auricchio, con la partecipazione del cap. Giovanni Nordio, del cap. Michele Bevilacqua, del comandante Luciano Abbate, del comandante Filippo Rosada, del D. M. Vincenzo Costa e del cap. Antonio Messina, UNIONE ITALIANA MARITTIMI (UIM), rappresentata dal Segretario Responsabile comandante Andrea Proto e dal cap. Euclide D'Agostino, assistiti dalla Unione italiana del Lavoro nelle persone del dott. Raffaele Vanni, Segretario Nazionale e dott. Sergio Cesare, hanno stipulato il presente contratto collettivo nazionale di Livorno per l'arruolamento degli equipaggi delle navi passeggeri superiori a 50 tonnellate di stazza lorda. Il presente Contratto collettivo, nazionale di lavoro regola i rapporti fra gli armatori e gli arruolati delle navi da passeggeri superiori a 50 t.s.l. Agli effetti del presente Contratto, per navi da passeggeri si intendono: - le navi fino a 2.000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 20 passeggeri di cabina e 20 di ponte; - le navi da 2001 a 4000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 30 passeggeri di cabina e 30 di ponte; - le navi da 4001 a 5000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 40 passeggeri di cabina e 40 di ponte; - le navi oltre 5000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 50 passeggeri di cabina e 50 di ponte. Agli Ufficiali, ai Marconisti, ai Sottufficiali e Comuni delle navi addette a servizi locali, intendendosi per servizi locali quelli definiti nell'art. 72 del presente Contratto, si applicheranno le norme del presente Contratto, salvo le varianti stabilite nel detto art. 72. Art. 1. TIPI DI CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO La convenzione di arruolamento puo' essere stipulata con uno dei seguenti tipi di convenzione: a) per un dato viaggio o per piu' viaggi; b) a tempo determinato; c) a tempo indeterminato. Per i medici di bordo saranno stipulate convenzioni a viaggio. Se, in forza di una o piu' convenzioni a viaggio od a tempo determinato ovvero di piu' convenzioni dell'uno o dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrotto servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore a un anno, il rapporto di arruolamento e' regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato, con diritto per l'arruolato al riconoscimento di tutta l'anzianita' di servizio maturata con le successive convenzioni di arruolamento. Agli effetti del comma precedente sono considerate successive tutte le convenzioni intervenute fra lo stesso armatore e lo stesso marittimo quando fra l'una e l'altra non sia occorsa una interruzione di rapporto contrattuale superiore a novanta giorni. Nel caso di sbarco per malattia o infortunio, il periodo di novanta giorni decorrera' dalla data di guarigione dall'infortunio o dal termine del periodo di cura della malattia. Qualora in conseguenza della risoluzione delle singole convenzioni a viaggio o a tempo determinato siano state liquidate indennita' di licenziamento, l'importo di tali indennita' verra' considerato come acconto da detrarsi dalla indennita' di anzianita' spettante alla risoluzione della convenzione a tempo indeterminato. La convenzione di arruolamento sara' sempre valida, qualunque sia il Capitano al comando, qualunque sia la nave dell'armatore e, salvo il caso di arruolamento a viaggio, qualunque sia la destinazione. Il personale sara' tenuto, a richiesta dell'armatore, ad imbarcare o trasportare, in qualunque tempo e luogo, su qualsiasi nave da passeggeri dell'armatore o noleggiata dall'armatore". Le convenzioni di arruolamento da stipularsi avanti l'Autorita' marittima a sensi di legge saranno redatte in conformita' dei modelli V (convenzione a viaggio), T.D. (convenzione a tempo determinato), T.I. (convenzione a tempo indeterminato), allegati al presente Contratto (Allegati nn. 1, 2, 3). Per i marittimi, cui si riferisce il presente contratto, arruolati fuori d'Italia per completamento della tabella di armamento, potranno essere stipulate convenzioni speciali, a condizioni non inferiori a quelle previste dal presente contratto.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 2
Art. 2. CONVENZIONE A VIAGGIO La convenzione di arruolamento a viaggio e' valida per la durata del viaggio o dei viaggi in essa previsti. Il contratto a viaggio o per piu' viaggi non puo' essere stipulato per durata superiore a un anno; se e' stipulato per durata superiore, si considera a tempo indeterminato. Per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto o porti di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre la eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione. La convenzione a viaggio si esaurisce dopo la discarica nel porto di arrivo indicato nella convenzione. Qualora, per concorde volonta' dell'armatore e dell'arruolato, il marittimo non venga congedato nel porto di ultima destinazione, la convenzione di arruolamento si intende prorogata per un ulteriore viaggio e cosi' di seguito.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 3
Art. 3. CONVENZIONE A TEMPO DETERMINATO La convenzione a tempo determinato ha la durata convenuta all'atto della stipulazione e non puo' essere stipulata per un periodo di tempo superiore a un anno ne' inferiore a sei mesi. Se il termine venga a scadere in corso di viaggio, la convenzione e' prorogata fino al porto di ultima destinazione. Se il porto di ultima destinazione e' estero, l'arruolato dovra' restare a bordo alle stesse condizioni previste dalla convenzione quando la nave intraprenda un viaggio direttamente per l'Italia. Se invece la nave non intraprendesse il viaggio di ritorno direttamente per l'Italia, l'arruolato avra' facolta' di farsi rimpatriare con le modalita' previste nel contratto oppure di accordarsi con il Comandante per un ulteriore servizio. In questo secondo caso l'arruolato avra' diritto ad una indennita' pari al 15% della paga base piu' indennita' di contingenza per il primo mese di proroga della convenzione e ad una indennita' pari al 25% della paga base piu' indennita' di contingenza per gli eventuali mesi successivi, fino all'arrivo in un porto nazionale.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 4
Art. 4. CONVENZIONE A TEMPO INDETERMINATO La convenzione di arruolamento a tempo indeterminato deve essere espressamente stipulata all'inizio del rapporto di lavoro ovvero puo' risultare di diritto costituita come conseguenza di precedenti convenzioni a viaggio od a tempo determinato, come indicalo all'articolo 1.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 5
Art. 5. PERIODO DI PROVA Nell'ipotesi che come inizio del rapporto contrattuale sia stipulata fra, l'armatore e il marittimo la convenzione a tempo indeterminato, il primo periodo di arruolamento e' considerato periodo di prova. Il periodo di prova e' stabilito per gli Ufficiali e per gli Allievi ufficiali in 45 giorni e per i Sottufficiali e Comuni in 30 giorni, sempre a contare dalla data della prima partenza su di una nave di un determinato armatore. Quando l'armatore riassuma in servizio con lo stesso grado un marittimo che alle sue dipendenze e in precedente arruolamento a tempo indeterminato abbia felicemente superato il periodo di prova o abbia felicemente superato in precedenti arruolamenti a viaggio od a tempo determinato corrispondente periodo di arruolamento, la prova non sara' ripetuta, a meno che siano trascorsi tre anni dall'ultimo sbarco del marittimo da una nave dello stesso armatore e purche' lo ultimo sbarco non sia stato determinato da colpa del marittimo. Entro il periodo di prova l'armatore puo' risolvere la convenzione di arruolamento in qualunque porto, corrispondendo all'arruolato la paga, panatica e altre indennita' fisse sino al giorno dello sbarco nonche' la indennita' di risoluzione del contratto di cui all'art. 69, con il minimo garantito. La convenzione di arruolamento puo' essere risolta durante il periodo di prova anche dal marittimo con l'osservanza delle norme di cui all'art. 69 (lettera A) e con diritto alla paga, panatica ed altre indennita' fisse sino al giorno dello sbarco nonche' alla indennita' di anzianita' stabilita nell'anzidetto articolo, escluso il minimo garantito. Se la convenzione e' risolta in un porto che non sia quello di arruolamento, l'armatore dovra' provvedere a rimpatriare il marittimo a tale porto secondo quanto stabilito all'art. 70. L'armatore e' tenuto a comunicare od a far comunicare all'arruolato il risultato della prova entro i termini di tempo sopra stabiliti, restando in sua facolta' di provvedere a questa comunicazione, ove il termine venga a scadere in corso di viaggio, al primo approdo nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione, non oltre pero' 48 ore dopo la ultimazione della discarica, intendendosi ad ogni effetto prorogato il periodo di prova fino a tale limite. In difetto di questa comunicazione, la prova si intendera' felicemente superata. Il periodo di prova sara' riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianita' di servizio.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 6
Art. 6. TABELLE DI ARMAMENTO Le tabelle minime di armamento in relazione alla coperta, numero del personale di macchina, numero del personale addetto ai servizi per l'equipaggio) saranno stabilite nave per nave dall'Autorita' marittima del porto di armamento, sentite le Organizzazioni sindacali interessate. Il numero del personale di macchina sara' determinato osservando le disposizioni che seguono. Per le motonavi il numero del personale di macchina sara' determinato caso per caso dall'Autorita' marittima, sentite le Organizzazioni sindacali interessate e, ove occorra, il Registro italiano Navale. Per i piroscafi il numero del personale di macchina sara' determinato secondo le norme seguenti: FUOCHISTI Il numero dei fuochisti sulle navi a carbone sara' determinato in modo che ciascuno di essi debba maneggiare non piu' di quattro tonnellate di carbone al giorno (calcolate sul consumo effettivo medio del piroscafo), accudendo a non piu' di tre forni, ovvero non piu' di tre tonnellate di carbone al giorno, accudendo a non piu' di quattro forni. Nel caso in cui si superino i limiti sopra indicati si procedera': a) nel primo caso (quattro tonnellate e tre forni): - all'imbarco di un fuochista in piu' se il consumo medio del piroscafo superi le 12 tonnellate e fino al massimo di 16 tonnellate oppure superi le 24 tonnellate e fino al massimo di 28 tonnellate; - all'imbarco di tre fuochisti in piu' se il consumo medio superi le 16 oppure le 28 tonnellate; b) nel secondo caso (tre tonnellate e quattro forni): - all'imbarco di un fuochista in piu' se il consumo medio superi le 9 tonnellate fino al massimo di 12 tonnellate, oppure superi le 18 tonnellate e fino al massimo di 24 tonnellate; - all'imbarco di tre fuochisti in piu' se il consumo medio superi le 12 oppure le 24 tonnellate. Ove il consumo medio superi, rispettivamente nei casi a) e b), le tonnellate 36 o 27 senza raggiungere un multiplo di 12 o di 9, il numero dei fuochisti sara' stabilito d'accordo fra le Organizzazioni sindacali e con l'approvazione dell'Autorita' marittima. Per i piroscafi con caldaie a tubi d'acqua, trattandosi di speciali tipi di caldaie con piu' bocche di forno, il numero dei fuochisti sara' determinato con il medesimo procedimento sopra stabilito per quanto riguarda il maneggio di non piu' di quattro tonnellate di carbone, ma senza tener conto del numero delle bocche di forno. Per i piroscafi dotati di caldaie a combustione liquida il numero dei fuochisti sara' determinato in modo che ognuno di essi debba accudire a non piu' di nove forni sulla stessa fronte. Per forni si intendono i "polverizzatori". Se il numero dei polverizzatori fosse superiore a nove, ma inferiore a multiplo di nove, si imbarchera', oltre il personale normale, un carbonaio che sara' particolarmente adibito alla pulizia dei polverizzatori. Sulle navi da 1001 a 2500 tonnellate di stazza lorda non adibite a traffici mediterranei sara' imbarcato, a scelta dell'armatore, un diplomato macchinista, od un fuochista, oppure un operaio meccanico, il quale durante la navigazione disimpegnera' le mansioni di ingrassatore. Per le navi adibite a traffici mediterranei tale obbligo vigera' per quelle superiori a 1250 t.s.l. Per le navi di stazza lorda superiore alle 2500 tonn. saranno imbarcati, a scelta dell'armatore, due diplomati macchinisti, o un diplomato macchinista ed un fuochista od operaio, oppure un fuochista ed un operaio, oppure due fuochisti, i quali durante la navigazione disimpegneranno le mansioni di ingrassatore. CARBONAI Il numero dei carbonai sara' tale che ciascuno di essi abbia da maneggiare nella giornata da cinque a otto tonnellate di carbone, tenendo conto, piroscafo per piroscafo, della ubicazione dei carbonili, in base alla quale verra' determinato il numero dei carbonai. Quando i fuochisti non maneggino in media piu' di tre tonnellate di carbone al giorno ed il consumo medio normale giornaliero non superi le 18 tonnellate, non sara' obbligatorio l'imbarco di carbonai sui piroscafi adibiti a traffici mediterranei, mentre sui piroscafi adibiti a viaggi di gran cabotaggio si imbarchera' un carbonaio che fara' servizio di giornaliero. Personale eccedente le tabelle minime di armamento. Servizio passeggeri e merci. Per il personale eccedente le tabelle minime di armamento e per la organizzazione del servizio passeggeri e merci, le Organizzazioni sindacali interessate potranno intervenire solo per quanto riguarda l'orario e la intensita' del lavoro. Sostituzione mancanti in corso di viaggio. Se in corso di viaggio venisse a mancare alcuno degli arruolati prescritti dalla tabella di armamento, spettera' all'Autorita' marittima o consolare decidere se e dove il Comandante debba provvedere a completare l'equipaggio. Quando invece la nave fosse in via di ritorno al porto nazionale di armamento o di ultima destinazione, l'Autorita' marittima o consolare provvedera' soltanto alla sostituzione dei mancanti ritenuti indispensabili alla sicurezza della navigazione.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.