DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1342
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro 22 ottobre 1958, e relative tabelle, per gli operai, gli appartenenti alla qualifica speciale e gli impiegati dell'industria dei dielettrici, stipulati tra la Delegazione di Rappresentanza Sindacale Nazionale delle Aziende Industriali Produttrici di Materiali Dielettrici, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Organizzazione Sindacale fra Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra Delegazione di Rappresentanza Sindacale Nazionale delle Aziende Industriali Produttrici di Materiali Dielettrici, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Viste le disposizioni per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, allegate al predetto contratto per gli operai;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 74 del 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 22 ottobre 1958, relativi agli operai, agli appartenenti alla qualifica speciale e agli impiegati dell'industria dei dielettrici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, richiamate dal contratto per gli operai ed allo stesso allegate, delle disposizioni indicate nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di materiali dielettrici.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 23. - VILLA
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 22 OTTOBRE 1958 PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA DEI DIELETTRICI In Milano, addi' 22 ottobre 1958, tra la DELEGAZIONE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE NAZIONALE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI MATERIALI DIELETTRICI, in persona del proprio Capo Gruppo Dott. Gottardo Brioschi; assistito dai signori comm. Ferruccio Rognoni, Dott. Giuliano Volterra, Dott. Giovanni Rema, Rag. Giorgio Alzati; con l'intervento del Segretario Generale dell'A.N.I.E. Ing. Pietro Bagnoli e del Dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione Industriale Lombarda; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dall'Avvocato Renzo Boccardi e dal Dott. Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.), rappresentata dai Segretari Nazionali Rag. Egidio Roncaglione e Sig. Silvano Verzelli, con partecipazione di una Delegazione di Lavoratori composta dai Signori Gaetano Roversi, Virginio Dozzi, Domenico Damion, Angelo Mazziali e Angelo Evalini, e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), rappresentata dai Segretari on. Vittorio Foa e on. Luciano Romagnoli, assistiti dal Dott. Eugenio Giambarba; l'ORGANIZZAZIONE SINDACALE FRA LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (FEDERCHIMICI), rappresentata dal Segretario Generale Sig. Giuseppe Reggio e dai Segretari Nazionali Signori Egidio Quaglia, Vera Acutis, Mario Zanetta; assistiti dal Sig. Giuseppe Ulivi, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori composta dai Signori Carlo Peveri, Marino Pannocchia, Beretta, Caccia, Cassani, Croci ecc., e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.), in persona del Segretario Confederale Sig. Dionigi Coppo, assistito dal Dott. Ettore Azais; l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.C.), rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Lino Ravecca, Domenico Tardioli, Giulio Polotti, Leo Biggi, Ernesto Cornelli, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori, e con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.), rappresentata dai Segretari Nazionali Signori Italo Viglianesi, Raffaele Vanni e Dott. Tullio Repetto; In Milano, addi' 22 ottobre 1958, tra la DELEGAZIONE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE NAZIONALE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI MATERIALI DIELETTRICI, in persona del proprio Capo Gruppo Dott. Gottardo Brioschi; assistito dai sigg: Comm. Ferruccio Rognoni; Dott. Giuliano Volterra; Dott. Giovanni Rema, Rag. Giorgio Alzati; con l'intervento del Segretario Generale dell'A.N.I.E. Ing. Pietro Bagnoli e del Dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione Industriale Lombarda; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dall'Avvocato Renzo Boccardi e dal Dott. Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata per delega del Reggente della Federazione stessa, dal sig. Bruno Scheggi; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), nella persona del Sig. Verledo Guidi; e' stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale drl Lavoro da valere per gli operai addetti all'industria dei dielettrici. Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai e' fatta tramite l'Ufficio di Collocamento, in conformita' alle norme di legge e alle disposizioni emanate dalle competenti autorita'. All'atto dell'assunzione l'azienda comunichera' all'operaio con esattezza la localita' alla quale e' destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la qualifica e la categoria alla quale e' assegnato e la relativa paga. La comunicazione avverra' normalmente per iscritto. L'assunzione si intende avvenuta ad ogni effetto per la localita' indicata all'atto dell'assunzione stessa.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 2
Art. 2. AMMISSIONE AL LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei minori valgono le disposizioni di legge. Comunque e' fatto divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque eta', salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 3
Art. 3. DOCUMENTI - RESIDENZA - DOMICILIO Per l'assunzione, l'operaio e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessera e libretto delle assicurazioni sociali in quanto l'operaio n sia in possesso; 3) carta di identita' o documento equipollente. E' in facolta' dell'azienda di richiedere all'operaio la presentazione del certificato penale in data non anteriore ai tre mesi, nonche' il certificato di lavoro per le occupazioni antecedenti, sempre che l'operaio ne sia in possesso. L'Azienda rilascera' ricevuta per i documenti che trattiene in deposito. L'operaio e' tenuto a dichiarare all'Azienda la sua residenza e dimora ed a notificarne i successivi mutamenti, ed a consegnare, dopo l'assunzione, lo stato di famiglia, se capo-famiglia, nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 4
Art. 4. PERIODO DI PROVA Il lavoratore potra' essere sottoposto ad un periodo di prova non superiore a 6 giornate lavorative, durante il quale sara' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, ne' indennita'. Tale periodo potra' essere di comune accordo prorogato a 15 giorni lavorativi; tale accordo dovra' risultare da comunicazione scritta al lavoratore. La paga fissata al lavoratore decorre dal primo giorno di assunzione e non puo' in ogni caso esser inferiore al corrispondente minimo contrattuale per la categoria alla quale lo stesso viene assegnato. Il lavoratore che viene trattenuto al lavoro oltre il periodo di prova, si intende tacitamente confermato in servizio. Il lavoratore che nel corso od al termine del periodo di prova non venga trattenuto o si dimetta, ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiuto in base alla paga fissata all'atto dell'assunzione, corrispondente al minimo della categoria nella quale ha prestato la propria opera. Il servizio prestato nel periodo di prova, qualora sia seguito da conferma anche tacita, va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianita'.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 5
Art. 5. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI L'assegnazione della qualifica ai lavoratori verra' fatta in base alle categorie sotto elencate: CATEGORIA OPERAI Specializzati - Sono coloro che compiono lavori od operazioni di notevole difficolta', delicatezza o complessita', la cui corretta esecuzione richieda specifiche e non comuni capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. Qualificati. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacita' tecnico-pratiche, conseguite con adeguato tirocinio. Comuni. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacita', ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio, anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di classifiche superiori partecipando direttamente alla lavorazione. Manovali. - Sono coloro che compiono lavori di trasporto, di carico, di scarico e di pulizia e analoghi lavori di fatica, anche se compiuti in reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione. Per l'assegnazione alle categorie superiori e per la durata del tirocinio si terra' debito conto dell'eventuale appropriata preparazione conseguita in scuole professionali. CATEGORIE OPERAIE Prima categoria. - Vi appartengono quelle che compiono lavori od operazioni di particolare delicatezza o complessita' che richiedono specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. Seconda categoria. - Vi appartengono quelle che compiono lavori od operazioni che richiedono attitudini o conoscenze conseguite con breve tirocinio. Terza categoria. - Vi appartengono quelle che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri od analoghi lavori, anche se compiuti in reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alle lavorazioni. Per quanto riguarda gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia valgono le disposizioni di cui all'alleg. A del presente contratto.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 6
Art. 6. DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO Le organizzazioni stipulanti si riservano di provvedere alla disciplina dell'apprendistato con successivo accordo.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 7
Art. 7. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Le organizzazioni stipulanti riconoscono la necessita' di dare impulso all'istruzione professionale quale mezzo essenziale per affinare le capacita' tecniche delle maestranze, per migliorare ed aumentare il loro rendimento, opportunamente agevolando i lavoratori che frequentano i corsi professionali.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 8
Art. 8. LAVORO A COTTIMO - PREMI DI PRODUZIONE Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilita' tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate. Le tariffe di cottimo devono essere fissate dalle aziende in modo da consentire alla generalita' degli operai di normale capacita' ed operosita' lavoranti a cottimo di un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno il 9% superiore ai minimi di paga della propria categoria. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per cause indipendenti dalla sua capacita' o volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo. Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione e dalla Commissione Interna aziendale. Quando gli operai siano strettamente e direttamente vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo, della cui squadra facciano organicamente parte, sara' ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo. Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovra' essere corrisposta la percentuale minima di cottimo. Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verra' fatto a cottimo ultimato ed al lavoratore saranno concessi acconti sul presumibile guadagno nella misura di circa il 90%. Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione, avra' diritto alla conservazione dell'utile di cottimo, sempre che rimangono inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale. Sempre allo scopo di stimolare l'aumento della produzione nelle aziende nelle quali le possibilita' tecniche lo consentano, possono essere istituiti premi di produzione od altre forme di retribuzione ad incentivo, secondo gli accordi che possono intervenire fra le parti direttamente interessate.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 9
Art. 9. PREMI DI ANZIANITA' Agli operai di ambo i sessi che ultimeranno il 10°, il 15°, il 20° anno di anzianita' continuativa, verra' corrisposto alle singole scadenze (una volta tanto) un premio, commisurato alla retribuzione globale di fatto (contingenza compresa), pari a: - 115 ore al compimento del 10° anno di anzianita' ininterrotta; - 120 ore al compimento del 15° anno di anzianita' ininterrotta; - 140 ore al compimento del 20° anno di anzianita' ininterrotta. I premi di cui ai commi precedenti assorbono fino a concorrenza del relativo importo gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 10
Art. 10. GRATIFICA NATALIZIA In occasione del S. Natale, agli operai considerati in servizio nell'azienda sara' corrisposta una gratifica natalizia di 200 (duecento) ore della retribuzione globale di fatto. Per i cottimisti si fara' riferimento al guadagno medio delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane. Agli operai che prestino effettivo servizio in turni avvicendati nel ciclo completo, con carattere di prevalenza nel tempo (oltre sei mesi), riferita a ciascun anno solare, la partecipazione di maggiorazione media sara' computata nella retribuzione ai fini del calcolo della gratifica natalizia. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, verranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti saranno stati i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 11
Art. 11. PASSAGGIO DI MANSIONI La qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dal prestare temporaneamente la propria opera in lavori diversi da quelli ai quali e' normalmente adibito e che gli venissero eventualmente comandati tenuto possibilmente conto della di lui qualifica, capacita' ed attitudine. In questo caso, gli sara' corrisposto il salario relativo alle nuove mansioni, se superiore a quello che egli normalmente percepisce, mentre continuera' a percepire il salario corrispondente alla propria qualifica, se quello relativo alle nuove mansioni sara' inferiore. Nel caso che il predetto passaggio di mansioni avvenga per sostituzione di lavoratori assenti per malattia, infortunio o permesso, il lavoratore continuera' a percepire il proprio salario, sempre che non venga adibito alle mansioni superiori per il periodo maggiore di due giorni, nel qual caso percepira' il salario superiore per l'intero periodo. Il lavoratore che per almeno 45 giorni continuativi disimpegna mansioni superiori alla sua qualifica, passa nella qualifica superiore con la retribuzione corrispondente, tranne il caso di sostituzione temporanea per malattia, permesso o per infortunio. Tutti i suddetti passaggi di qualifica non interrompono i rapporti di lavoro e le relative anzianita'; percio' non si dovra' provvedere ad alcuna liquidazione.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 12
Art. 12. MANSIONI PROMISCUE Il lavoratore che sia normalmente adibito a mansioni relative a diverse qualifiche, sara' classificato nella qualifica superiore, salvo che non si tratti di passaggio temporaneo di mansioni disciplinate dall'art. 11 del presente contratto.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 13
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