DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1342
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro 22 ottobre 1958, e relative tabelle, per gli operai, gli appartenenti alla qualifica speciale e gli impiegati dell'industria dei dielettrici, stipulati tra la Delegazione di Rappresentanza Sindacale Nazionale delle Aziende Industriali Produttrici di Materiali Dielettrici, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Organizzazione Sindacale fra Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra Delegazione di Rappresentanza Sindacale Nazionale delle Aziende Industriali Produttrici di Materiali Dielettrici, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Viste le disposizioni per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, allegate al predetto contratto per gli operai;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 74 del 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 22 ottobre 1958, relativi agli operai, agli appartenenti alla qualifica speciale e agli impiegati dell'industria dei dielettrici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, richiamate dal contratto per gli operai ed allo stesso allegate, delle disposizioni indicate nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di materiali dielettrici.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 23. - VILLA
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 22 OTTOBRE 1958 PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA DEI DIELETTRICI In Milano, addi' 22 ottobre 1958, tra la DELEGAZIONE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE NAZIONALE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI MATERIALI DIELETTRICI, in persona del proprio Capo Gruppo Dott. Gottardo Brioschi; assistito dai signori comm. Ferruccio Rognoni, Dott. Giuliano Volterra, Dott. Giovanni Rema, Rag. Giorgio Alzati; con l'intervento del Segretario Generale dell'A.N.I.E. Ing. Pietro Bagnoli e del Dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione Industriale Lombarda; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dall'Avvocato Renzo Boccardi e dal Dott. Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.), rappresentata dai Segretari Nazionali Rag. Egidio Roncaglione e Sig. Silvano Verzelli, con partecipazione di una Delegazione di Lavoratori composta dai Signori Gaetano Roversi, Virginio Dozzi, Domenico Damion, Angelo Mazziali e Angelo Evalini, e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), rappresentata dai Segretari on. Vittorio Foa e on. Luciano Romagnoli, assistiti dal Dott. Eugenio Giambarba; l'ORGANIZZAZIONE SINDACALE FRA LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (FEDERCHIMICI), rappresentata dal Segretario Generale Sig. Giuseppe Reggio e dai Segretari Nazionali Signori Egidio Quaglia, Vera Acutis, Mario Zanetta; assistiti dal Sig. Giuseppe Ulivi, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori composta dai Signori Carlo Peveri, Marino Pannocchia, Beretta, Caccia, Cassani, Croci ecc., e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.), in persona del Segretario Confederale Sig. Dionigi Coppo, assistito dal Dott. Ettore Azais; l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.C.), rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Lino Ravecca, Domenico Tardioli, Giulio Polotti, Leo Biggi, Ernesto Cornelli, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori, e con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.), rappresentata dai Segretari Nazionali Signori Italo Viglianesi, Raffaele Vanni e Dott. Tullio Repetto; In Milano, addi' 22 ottobre 1958, tra la DELEGAZIONE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE NAZIONALE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI MATERIALI DIELETTRICI, in persona del proprio Capo Gruppo Dott. Gottardo Brioschi; assistito dai sigg: Comm. Ferruccio Rognoni; Dott. Giuliano Volterra; Dott. Giovanni Rema, Rag. Giorgio Alzati; con l'intervento del Segretario Generale dell'A.N.I.E. Ing. Pietro Bagnoli e del Dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione Industriale Lombarda; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dall'Avvocato Renzo Boccardi e dal Dott. Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata per delega del Reggente della Federazione stessa, dal sig. Bruno Scheggi; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), nella persona del Sig. Verledo Guidi; e' stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale drl Lavoro da valere per gli operai addetti all'industria dei dielettrici. Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai e' fatta tramite l'Ufficio di Collocamento, in conformita' alle norme di legge e alle disposizioni emanate dalle competenti autorita'. All'atto dell'assunzione l'azienda comunichera' all'operaio con esattezza la localita' alla quale e' destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la qualifica e la categoria alla quale e' assegnato e la relativa paga. La comunicazione avverra' normalmente per iscritto. L'assunzione si intende avvenuta ad ogni effetto per la localita' indicata all'atto dell'assunzione stessa.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 2
Art. 2. AMMISSIONE AL LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei minori valgono le disposizioni di legge. Comunque e' fatto divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque eta', salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 3
Art. 3. DOCUMENTI - RESIDENZA - DOMICILIO Per l'assunzione, l'operaio e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessera e libretto delle assicurazioni sociali in quanto l'operaio n sia in possesso; 3) carta di identita' o documento equipollente. E' in facolta' dell'azienda di richiedere all'operaio la presentazione del certificato penale in data non anteriore ai tre mesi, nonche' il certificato di lavoro per le occupazioni antecedenti, sempre che l'operaio ne sia in possesso. L'Azienda rilascera' ricevuta per i documenti che trattiene in deposito. L'operaio e' tenuto a dichiarare all'Azienda la sua residenza e dimora ed a notificarne i successivi mutamenti, ed a consegnare, dopo l'assunzione, lo stato di famiglia, se capo-famiglia, nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 4
Art. 4. PERIODO DI PROVA Il lavoratore potra' essere sottoposto ad un periodo di prova non superiore a 6 giornate lavorative, durante il quale sara' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, ne' indennita'. Tale periodo potra' essere di comune accordo prorogato a 15 giorni lavorativi; tale accordo dovra' risultare da comunicazione scritta al lavoratore. La paga fissata al lavoratore decorre dal primo giorno di assunzione e non puo' in ogni caso esser inferiore al corrispondente minimo contrattuale per la categoria alla quale lo stesso viene assegnato. Il lavoratore che viene trattenuto al lavoro oltre il periodo di prova, si intende tacitamente confermato in servizio. Il lavoratore che nel corso od al termine del periodo di prova non venga trattenuto o si dimetta, ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiuto in base alla paga fissata all'atto dell'assunzione, corrispondente al minimo della categoria nella quale ha prestato la propria opera. Il servizio prestato nel periodo di prova, qualora sia seguito da conferma anche tacita, va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianita'.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 5
Art. 5. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI L'assegnazione della qualifica ai lavoratori verra' fatta in base alle categorie sotto elencate: CATEGORIA OPERAI Specializzati - Sono coloro che compiono lavori od operazioni di notevole difficolta', delicatezza o complessita', la cui corretta esecuzione richieda specifiche e non comuni capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. Qualificati. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacita' tecnico-pratiche, conseguite con adeguato tirocinio. Comuni. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacita', ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio, anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di classifiche superiori partecipando direttamente alla lavorazione. Manovali. - Sono coloro che compiono lavori di trasporto, di carico, di scarico e di pulizia e analoghi lavori di fatica, anche se compiuti in reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione. Per l'assegnazione alle categorie superiori e per la durata del tirocinio si terra' debito conto dell'eventuale appropriata preparazione conseguita in scuole professionali. CATEGORIE OPERAIE Prima categoria. - Vi appartengono quelle che compiono lavori od operazioni di particolare delicatezza o complessita' che richiedono specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. Seconda categoria. - Vi appartengono quelle che compiono lavori od operazioni che richiedono attitudini o conoscenze conseguite con breve tirocinio. Terza categoria. - Vi appartengono quelle che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri od analoghi lavori, anche se compiuti in reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alle lavorazioni. Per quanto riguarda gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia valgono le disposizioni di cui all'alleg. A del presente contratto.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 6
Art. 6. DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO Le organizzazioni stipulanti si riservano di provvedere alla disciplina dell'apprendistato con successivo accordo.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 7
Art. 7. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Le organizzazioni stipulanti riconoscono la necessita' di dare impulso all'istruzione professionale quale mezzo essenziale per affinare le capacita' tecniche delle maestranze, per migliorare ed aumentare il loro rendimento, opportunamente agevolando i lavoratori che frequentano i corsi professionali.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 8
Art. 8. LAVORO A COTTIMO - PREMI DI PRODUZIONE Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilita' tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate. Le tariffe di cottimo devono essere fissate dalle aziende in modo da consentire alla generalita' degli operai di normale capacita' ed operosita' lavoranti a cottimo di un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno il 9% superiore ai minimi di paga della propria categoria. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per cause indipendenti dalla sua capacita' o volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo. Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione e dalla Commissione Interna aziendale. Quando gli operai siano strettamente e direttamente vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo, della cui squadra facciano organicamente parte, sara' ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo. Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovra' essere corrisposta la percentuale minima di cottimo. Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verra' fatto a cottimo ultimato ed al lavoratore saranno concessi acconti sul presumibile guadagno nella misura di circa il 90%. Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione, avra' diritto alla conservazione dell'utile di cottimo, sempre che rimangono inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale. Sempre allo scopo di stimolare l'aumento della produzione nelle aziende nelle quali le possibilita' tecniche lo consentano, possono essere istituiti premi di produzione od altre forme di retribuzione ad incentivo, secondo gli accordi che possono intervenire fra le parti direttamente interessate.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 9
Art. 9. PREMI DI ANZIANITA' Agli operai di ambo i sessi che ultimeranno il 10°, il 15°, il 20° anno di anzianita' continuativa, verra' corrisposto alle singole scadenze (una volta tanto) un premio, commisurato alla retribuzione globale di fatto (contingenza compresa), pari a: - 115 ore al compimento del 10° anno di anzianita' ininterrotta; - 120 ore al compimento del 15° anno di anzianita' ininterrotta; - 140 ore al compimento del 20° anno di anzianita' ininterrotta. I premi di cui ai commi precedenti assorbono fino a concorrenza del relativo importo gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 10
Art. 10. GRATIFICA NATALIZIA In occasione del S. Natale, agli operai considerati in servizio nell'azienda sara' corrisposta una gratifica natalizia di 200 (duecento) ore della retribuzione globale di fatto. Per i cottimisti si fara' riferimento al guadagno medio delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane. Agli operai che prestino effettivo servizio in turni avvicendati nel ciclo completo, con carattere di prevalenza nel tempo (oltre sei mesi), riferita a ciascun anno solare, la partecipazione di maggiorazione media sara' computata nella retribuzione ai fini del calcolo della gratifica natalizia. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, verranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti saranno stati i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 11
Art. 11. PASSAGGIO DI MANSIONI La qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dal prestare temporaneamente la propria opera in lavori diversi da quelli ai quali e' normalmente adibito e che gli venissero eventualmente comandati tenuto possibilmente conto della di lui qualifica, capacita' ed attitudine. In questo caso, gli sara' corrisposto il salario relativo alle nuove mansioni, se superiore a quello che egli normalmente percepisce, mentre continuera' a percepire il salario corrispondente alla propria qualifica, se quello relativo alle nuove mansioni sara' inferiore. Nel caso che il predetto passaggio di mansioni avvenga per sostituzione di lavoratori assenti per malattia, infortunio o permesso, il lavoratore continuera' a percepire il proprio salario, sempre che non venga adibito alle mansioni superiori per il periodo maggiore di due giorni, nel qual caso percepira' il salario superiore per l'intero periodo. Il lavoratore che per almeno 45 giorni continuativi disimpegna mansioni superiori alla sua qualifica, passa nella qualifica superiore con la retribuzione corrispondente, tranne il caso di sostituzione temporanea per malattia, permesso o per infortunio. Tutti i suddetti passaggi di qualifica non interrompono i rapporti di lavoro e le relative anzianita'; percio' non si dovra' provvedere ad alcuna liquidazione.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 12
Art. 12. MANSIONI PROMISCUE Il lavoratore che sia normalmente adibito a mansioni relative a diverse qualifiche, sara' classificato nella qualifica superiore, salvo che non si tratti di passaggio temporaneo di mansioni disciplinate dall'art. 11 del presente contratto.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 13
Art. 13. TRASFERTE All'operaio in missione per esigenze di servizio la azienda corrispondera': a) rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto; b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'operaio ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennita' pari al 20% della retribuzione giornaliera comprensiva della contingenza per ogni giorno di missione, se la missione dura oltre 24 ore. Qualora il datore di lavoro richieda all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale di lavoro giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate come straordinarie. L'indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto di rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'operaio la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 14
Art. 14. TRASFERIMENTI All'operaio che venga trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda, situato in diversa localita', sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, sara' corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per se' e per i famigliari che con lui si trasferiscono, nonche' per le masserizie. Gli verra' inoltre corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, per se' e per i familiari conviventi che lo seguono nel trasferimento, la trasferta di cui all'articolo 13. Oltre a quanto sopra previsto, gli verra' corrisposto, se celibe, una indennita' di trasferimento commisurata a 15 giorni della retribuzione globale giornaliera che andra' a percepire nella nuova residenza. Se capo famiglia detta indennita' sara' commisurata a 30 giorni di retribuzione. L'operaio ha inoltre il diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto. Il lavoratore che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dal presente contratto.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 15
Art. 15. DONNE ADIBITE A MANSIONI MASCHILI Qualora le donne vengono destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono svolti da maestranze maschili, a parita' di condizione di lavoro e rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo. Nella lavorazione a cottimo la condizione sopradetta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di una uguale tariffa.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 16
Art. 16. CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE Il pagamento delle retribuzioni verra' effettuato a settimana, o a quindicina o a mese, secondo le consuetudini dell'azienda. Quando la retribuzione viene effettuata a mese, dovra' essere concesso un acconto quindicinale fino al 90% della retribuzione stessa. All'atto del pagamento della retribuzione verra' consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce nonche' le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, ecc.) e l'elencazione delle trattenute. Tanto in precedenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso in caso di contestazione su uno o piu' elementi costitutivi della retribuzione, dovra' essere intanto corrisposte al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 17
Art. 17. RECLAMI SULLA PAGA Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta-paga o documento equipollente, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatta all'atto del pagamento; il lavoratore che non vi provvede, perde ogni diritto per cio' che riguarda il denaro contenuto nella basta stessa. Gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dall'operaio entro tre mesi dal giorno del pagamento affinche' il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 18
Art. 18. ABITI DA LAVORO Ai lavoratori di nuova assunzione, eccezion fatta per quelli assunti a tempo determinato o per un periodo inferiore a sei mesi, le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio. Inoltre le aziende rinnoveranno ai lavoratori gli abiti da lavoro di anno in anno, concorrendo alla spesa nella misura del 90% a meno che il lavoratore non vi rinunci. In caso di rescissione di rapporto di lavoro l'operaio deve restituire l'abito da lavoro concessogli gratuitamente. E' in facolta' della ditta di chiedere la restituzione dell'abito dato a pagamento, con il rimborso della quota a carico del lavoratore.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 19
Art. 19. ORARIO NORMALE DI LAVORO La durata normale del lavoro e' quella fissata dalla legge con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore. Nell'eventualita' che l'orario di lavoro dovesse essere portato a 40 ore settimanali (a 42 per i lavoratori addetti a turni regolari periodici), le parti, in mancanza di una opportuna disposizione generale, si incontreranno per determinare le eventuali maggiorazioni da stabilire per le ore intercorrenti fine alle 48 settimanali. L'orario giornaliero di lavoro sara' fissato dall'azienda norme di legge. Le ore di lavoro verranno contate sugli orologi dello stabilimento (ove esistano) regolati in base ad unico orario. I lavoratori non potranno rifiutarsi, tranne nei casi di forza maggiore all'effettuazione di turni avvicendati od a ciclo continuo e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda. Nei turni regolari periodici l'operaio del turno smontante non potra' abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione dell'operaio del turno montante, ferme restando le maggiorazioni stabilite dall'art. 25 per il lavoro straordinario.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 20
Art. 20. SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, (dovute a causa di forza maggiore) nel conteggio del paga non si terra' conto delle interruzioni stesse, quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata. In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso i 60 minuti nella giornata, qualora la azienda trattenga il lavoratore nello stabilimento, questi avra' diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento verra' usato al lavoratore cottimista, negli stessi limiti, quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volonta', con la esclusione della percentuale di cottimo. Per i riposi intermedi dei minori e delle donne si fa riferimento alle disposizioni di legge. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo fra le organizzazioni sindacali locali per il prolungamento di tale termine, il lavoratore potra' chiedere il suo licenziamento con diritto a tutte le normali indennita', compreso il preavviso.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 21
Art. 21. RECUPERI E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le organizzazioni sindacale (locali) interessate, purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta la interruzione.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 22
Art. 22. INIZIO E FINE DEL LAVORO L'inizio e la fine del lavoro vengono regolati come segue: Il primo segnale verra' dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo segnale sara' aperto l'accesso allo stabilimento. Il secondo segnale verra' dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro. Il terzo segnale verra' dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro e l'operaio dovra' in tal momento trovarsi al suo posto di lavoro. Ai ritardatari il conteggio della mercede verra' effettuato da mezz'ora dopo l'orario normale. La cessazione del lavoro verra' annunciata da un unico segnale. Nessun lavoratore potra' cessare il lavoro prima di tale segnale.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 23
Art. 23. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale cadra' normalmente di domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge, fermo restando che per il personale di attesa e per quello adibito a lavori a turni avvicendati od a ciclo continuo, il riposo settimanale potra' cadere in giornata non domenicale e si chiamera' "riposo compensativo".
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 24
Art. 24. POMERIGGIO DEL SABATO Nei giorni di sabato il lavoro ha termine non oltre le ore 14, salvo le eccezioni piu' avanti indicate. Le ore di lavoro non compiute nel pomeriggio del sabato potranno essere recuperate in altri giorni lavorativi senza far luogo a maggiorazioni di salario. Rientrano nelle eccezioni sopra richiamate i lavoratori contemplati nelle esclusioni di cui ai successivi comma: a), b) e c). In tali casi saranno stabiliti per i lavoratori stessi turni che consentano la disponibilita' di almeno 24 pomeriggi di sabato ogni anno solare, opportunamente ripartiti nelle diverse stagioni. A - Esclusioni dipendenti dalla natura dell'industria. 1°) Lavoratori addetti ad attivita' per cui si applica il riposo settimanale per turno perche' a fuoco continuo, od a processi tecnici continui o stagionali o rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente per tutti i giorni della settimana, e cioe': a) attivita' di cui all'[art. 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art5) e tabella integrativa I, II, III approvata con decreto ministeriale 22 giugno 1935; b) opifici la cui forza motrice prevalente e' prodotta direttamente dal vento o dall'acqua, ovvero e' costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio ed esclusivamente per l'uso di questo; c) mansioni che pur non rientrando in quelle sopra indicate, sono con queste ultime commesse in modo che la loro sospensione nel pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioe': d) mansioni del personale addetto alle operazioni inerenti allo scarico, carico e spedizione qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell'attivita' della azienda; e) mansioni del personale addetto presso le sedi, filiali ed agenzie delle aziende industriali, limitatamente alle operazioni di vendita al banco di prodotti di propria fabbricazione; f) mansioni del personale addetto a prove di laboratorio tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso. 2°) Lavoratori addetti a lavorazioni diverse: a) attivita' che soddisfano bisogni che si manifestano anche e specialmente il sabato e la domenica mattina, come manutenzione, pulizia e riparazione dell'impianto in quanto dette operazioni non possono compiersi in altri giorni senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale; b) vigilanza dell'azienda e degli impianti; c) attivita' rivolte alla raccolta o lavorazione di materie prime o prodotti soggetti a facile deterioramento; d) attivita' che non possono essere sospese per ragioni tecniche per piu' di un giorno alla settimana; e) scarico, carico, trasporto e spedizione di merci nel pomeriggio del sabato, qualora la sospensione intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'azienda; f) operazioni di vendita al banco presso le sedi, filiali ad agenzie delle aziende industriali interessate, dei prodotti fabbricati dalle stesse; g) prove di laboratorio tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso. B - Esclusione dipendenti dal sistema delle lavorazioni Industrie in cui si effettuano lavorazioni non continuative a piu' squadre; personale addetto a stabilimenti che per insufficienza di impianti o per mancanza di personale, lavorano a tre od a due squadre per tutti i sei giorni della settimana. C - Esclusione dipendenti di circostanze eccezionali ed in particolare con riferimento alle limitazioni stagionali di energia elettrica. Chiarimento a verbale E' ammesso il proseguimento del lavoro nel pomeriggio del sabato, anche in casi non previsti dalle sud dette deroghe ed eccezioni, sempre che si addivenga ad accordo fra le parti tramite le locali organizzazioni sindacali di categoria.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 25
Art. 25. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 19 e comunque oltre le ore otto giornaliere o le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario ed oltre le dieci ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore. E' considerato lavoro notturno quelle effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festivita' di cui alle lettere b) e c) previsti dai successivo art. 26 del presente contratto. Per gli operai compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovra' essere preavvertito non piu' tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo. Nessun lavoratore potra' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e festivo dovra' essere disposto ed autorizzato. Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno (feriale) per la 1ª ora................................................ 25 % ore successive........................................... 30 % 2) lavoro compiuto nei giorni festivi....................... 50 % 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati........ 30 % 4) lavoro ottenuto in turni avvicendati: turni diurni............................................. 4 % turno notturno........................................... 25 % 5) lavoro straordinario festivo - lavoro straordinario not- turno (compreso e non compreso in turni avvicendati)......... 60 % Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla paga oraria di fatto, compresa la indennita' di contingenza secondo la misura nota al momento della liquidazione delle maggiorazioni stesse. Le percentuali di cui trattasi non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezza ora di riposo prevista dalla [legge n. 653 del 26 aprile 1934](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653) (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), dovra' essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 4° del presente articolo. Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui al presente articolo (48 o 60) sara' applicata la percentuale di maggiorazione del 60%.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 26
Art. 26. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi: a) tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 23; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio, del 4 novembre e le altre che eventualmente in sostituzione od in aggiunta venissero in seguito stabilite; c) le seguenti solennita': 1) Capo d'Anno 2) 6 gennaio - Epifania 3) 19 marzo - S. Giuseppe 4) il giorno di lunedi dopo Pasqua 5) Ascensione 6) Corpus Domini 7) 29 giugno - SS. Pietro e Paolo 8) 15 agosto - Assunzione 9) 1 novembre - Ognissanti 10) 8 dicembre - Immacolata Concezione 11) 25 dicembre - S. Natale 12) 26 dicembre - S. Stefano 13) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento; d) il giorno di Pasqua. Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire ulteriori festivita' infrasettimanali oltre od in luogo di talune di quelle sopra elencate, l'elenco di cui sopra s'intendera' integrato e variato con le nuove festivita' riconosciute. Il lavoro nei giorni di domenica potra' essere svolto, nei casi consentiti e con le avvertenze stabilite dalla legge sul riposo domenicale o settimanale, fermo rimanendo il trattamento economico previsto dall'art. 25 del presente contratto. Il lavoro nelle festivita' di cui alle lettere b), c) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita', purche' si faccia luogo al trattamento economico previsto dall'articolo 27 del presente contratto.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 27
Art. 27. TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI FESTIVITA' Il trattamento economico spettante ai lavoratori in caso di festivita' viene regolato come segue: 1) Per le festivita' di cui al punto b) dell'art. 26 qualora non vi sia prestazione d'opera, verranno corrisposte 8 ore di normale retribuzione globale di fatto, compreso ogni elemento accessorio; qualora vi sia prestazione, in aggiunta alla normale retribuzione di cui sopra, al lavoratore dovra' essere corrisposta la retribuzione per le ore lavorate, maggiorata della percentuale per lavoro festivo o per straordinario festivo. 2) Per le festivita' elencate al punto c) dell'art. 26 qualora non vi sia prestazione d'opera, sara' corrisposta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio; determinata in ragione di 1/6 dell'orario settimanale contrattuale; in caso di prestazione di lavoro in tali giornate festive, oltre alla normale retribuzione di cui sopra sara' corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la percentuale di maggiorazione per lavoro festivo o straordinario festivo. 3) Festivita' di Pasqua Per il giorno di Pasqua, data la particolare caratteristica di tale festivita', sara' corrisposta una giornata di intera retribuzione. Il trattamento economico previsto ai comma 1), 2) verra' praticato anche qualora la festivita' coincida con una giornata domenicale o di riposo compensativo, a meno che non si proceda, a spostare la festivita' stessa.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 28
Art. 28. FERIE Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) retribuito con paga globale di fatto, nei seguenti limiti: dal 1° ai 7° anno compiuto di anzianita': giorni 12 lavorativi; dall'8° al 15° anno compiuto di anzianita': giorni 14 dal 16° anno in poi: giorni 16 lavorativi. Nella retribuzione globale di fatto, per gli operai che prestino effettivo servizio in turni avvicendati nel loro ciclo completo, con carattere di prevalenza nel tempo (oltre sei mesi), riferita a ciascun anno feriale, dovra' essere compresa la percentuale di maggiorazione media, percepita per tale lavoro. L'epoca delle ferie sara' stabilita di comune accordo, secondo le esigenze di lavoro dello stabilimento. Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento dovra' essere fatto in via anticipata a chi ne fara' richiesta. Non e' ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie. Il periodo di preavviso non potra' essere considerato come periodo di ferie. Il personale assunto nel corso dell'anno avra' diritto alle ferie per l'anno stesso in rapporto ai mesi di servizio prestato, esclusi in ogni caso i periodi interiori a 15 giorni ed i ratei inferiori a mezza giornata. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore avra' diritto a tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di anzianita' maturati. In caso che festivita' nazionali od infrasettimanali cadessero durante il periodo di ferie, si potra' prolungare tale periodo, per il numero delle festivita' cadenti nel periodo stesso, oppure procedere al relativo pagamento previsto dall'art. 27. Chiarimento a verbale. - E' consentita la sostituzione del godimento delle ferie fino ad un massimo di 6 giorni, corrispondendo una giornata per ogni giorno di ferie non godute.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 29
Art. 29. CHIAMATA ALLE ARMI La chiamata alle armi, quando il lavoratore abbia maturato una anzianita' di almeno 3 mesi, non risolve il rapporto di lavoro e durante il periodo del servizio di leva il lavoratore viene considerato in aspettativa, con decorrenza della sola indennita' di anzianita', sempreche' il lavoratore non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro. Il lavoratore potra' prolungare l'aspettativa al massimo fino ad un mese dopo la data del congedamento. Scaduto tale termine senza che il lavoratore si sia presentato in servizio, l'azienda potra' considerarlo dimissionario, salvo i casi di comprovata impossibilita'.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 30
Art. 30. RICHIAMO ALLE ARMI Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il relativo trattamento e' regolato dalle disposizioni di legge in vigore all'atto del richiamo.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 31
Art. 31. IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. - La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori. In particolare l'azienda: 1) sottoporra' in ogni caso il lavoratore a visita medica al momento dell'assunzione, al fine di accertarne preventivamente l'idoneita alla mansione che gli viene affidata ad anche successivamente quando lo ritenga opportuno; 2) ove l'azienda lo ritenga opportuno o quando i singoli interessati lo richiedano, sottoporra' i lavoratori a periodiche visite mediche, anche per quelle lavorazioni per le quali cio' non sia direttamente previsto dalla legge; 3) dotera' i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che per la loro specifica entita' possono riuscire nocivi alla salute dei lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi, ma di uso personale come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma ecc., saranno assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e ne sara' sempre accertata l'efficienza. La fornitura di tali mezzi avverra' a cura ed a completo carico dell'azienda; 4) curera' che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgano lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto. Da parte sua il lavoratore e' tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che gli verranno impartite dall'azienda, a norma di legge, per la tutela della sua salute ed in particolare a servirsi dei mezzi di cui sopra fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresi' la perfetta conservazione dei mezzi stessi. Le aziende cureranno che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, che verranno periodicamente disinfettati. Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno all'istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 32
Art. 32. INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attivita' lavorativa, dovra' essere denunciato immediatamente dal lavoratore ai proprio superiore diretto, il quale provvedera' che vengano prestate le cure del pronto soccorso. Al termine del periodo di invalidita' temporanea, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, il lavoratore dovra' presentarsi alla direzione della fabbrica per ricevere disposizioni relative alla ripresa del proprio lavoro. In caso di infortunio, sul lavoro, il lavoratore avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo non inferiore a mesi 10, senza, interruzione di anzianita'. Qualora durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte, o all'ambiente di lavoro, dovra' immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto, il quale ne informera' la direzione per i provvedimenti del caso. I lavoratori infortunati sul lavoro avranno diritto alla corresponsione della retribuzione per la giornata in corso. I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera, di assistenza o soccorso in caso di infortunio, saranno retribuiti a paga normale per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 33
Art. 33. LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI E' vietato adibire al lavoro i fanciulli di ambo i sessi, di eta' minore degli anni 14. E' inoltre vietato adibire; a) i minori di 16 anni al sollevamento dei pesi, al trasporto dei pesi su carriola e su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgano in condizioni di particolare disagio e pericolo; b) le donne minorenni nei lavori di pulizia, di manutenzione, lubrificazione dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto; c) i minori degli anni 18 nella manovra e nel traino dei vagonetti; d) i minori degli anni 15 se uomini e degli anni 21 se donne ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri; e) l'azienda, ove lavorino anche occasionalmente i minori degli anni 17 e le donne, provvedera' ad affiggere una tabella riportante i limiti di trasporto e sollevamento pesi in riferimento all'eta' dei lavoratori, nonche' a concedere ai lavoratori stessi, che devono osservare un orario di lavoro superiore a 6 ma non superiore a 8 ore, un riposo intermedio di almeno mezz'ora e di un'ora quando l'orario di lavoro superi le 8 ore. Per quanto non previsto dal presente articolo, si intendono qui richiamate le disposizioni del presente contratto e delle leggi vigenti, che saranno emanate in materia.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 34
Art. 34. MATRIMONIO Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato in materia. In base a tale accordo l'operaio ha diritto, in occasione del matrimonio ad un periodo di congedo della durata di 8 giorni consecutivi. Al lavoratore che contragga matrimonio verra' inoltre corrisposta, da parte dell'azienda, una gratifica straordinaria ragguagliata all'importo di 4 giornate di retribuzione; a richiesta poi del lavoratore l'azienda concedera' in occasione ed in aggiunta al periodo di congedo di cui sopra, un permesso non retribuito della durata fino a 4 giorni lavorativi. Nel caso in cui l'istituto del congedo matrimoniale previsto dalle vigenti disposizioni subisse miglioramenti, sia in rapporto al trattamento economico, che per quanto concerne il permesso, l'azienda, dedurra' dai rispettivi titoli i miglioramenti stessi.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 35
Art. 35. TRATTAMENTO DI MALATTIA In caso di malattia non professionale od infortunio non sul lavoro, l'operaio non in prova o non in preavviso avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo di: 6 mesi per anzianita' ininterrotta fino a 7 anni; 8 mesi per anzianita' ininterrotta da 8 a 20 anni; 10 mesi per anzianita' ininterrotta oltre i 20 anni. Trascorso tale periodo, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per la persistenza della infermita' o delle sue conseguenze, decade per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e l'operaio avra' diritto alla liquidazione delle indennita' previste dal presente contratto per il caso di licenziamento non ai sensi dell'articolo 46. In caso di malattia l'operaio e' obbligato ad avvertire la direzione dell'azienda entro il giorno successivo a quello in cui si manifesta la malattia stessa, salvo caso di forza maggiore che dovra' essere dimostrato. Il certificato medico attestante la malattia deve essere consegnato o fatto pervenire all'azienda entro tre giorni dall'inizio della assenza, Per il trattamento di malattia e di infortunio e per gli altri diritti e doveri dell'operaio durante lo stato di malattia si richiamano le norme di legge o contrattuali vigenti in materia. L'azienda ha facolta' di accertare lo stato di salute dell'operaio mediante visita da parte del medico di sua fiducia.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 36
Art. 36. GRAVIDANZA E PUERPERIO Il trattamento di gravidanza e puerperio e' disciplinato dalla [legge 26 agosto 1950, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860), sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 37
Art. 37. ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali verra' concessa un'aspettativa, per la durata della carica e fino ad un massimo di due anni, senza decorrenza della retribuzione, ma con decorrenza, dell'anzianita', esclusione fatta agli effetti della, gratifica natalizia e del godimento delle ferie.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 38
Art. 38. DISCIPLINA AZIENDALE I lavoratori, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipendono dai rispettivi superiori secondo l'organizzazione aziendale. Essi debbono conservare rapporti di subordinazione verso i superiori, obbedendo ai loro ordini, e di educazione tanto verso i superiori quanto verso i compagni di lavoro. In armonia con la dignita' personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti coi rispettivi dipendenti a sensi di collaborazione e di urbanita'.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 39
Art. 39. REGOLAMENTO INTERNO Presso ciascun stabilimento deve essere redatto dai datore di lavoro, sentita la C.I., un regolamento da collocate in luogo chiaramente visibile.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 40
Art. 40. PERMESSI DI ENTRATA E USCITA Durante le ore di lavoro nessun lavoratore potra' lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato. I lavoratori licenziati e sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza permesso della direzione. Salvo speciale permesso, non e' consentito al lavoratore sia (di entrare, sia di trattenersi nello stabilimento in ore fuori del proprio orario di lavoro. Il permesso di uscita deve essere chiesto dal lavoratore al capo immediato nella prima mezz'ora di lavoro. Al lavoratore che ottenga il permesso entro la prima mezz'ora di lavoro non compete alcuna retribuzione. Per motivi di carattere eccezionale il permesso potra' essere chiesto dal lavoratore in qualsiasi momento. In tal caso il lavoratore verra' retribuito per la durata del lavoro effettivamente prestato.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 41
Art. 41. ASSENZE Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato. Ogni assenza non giustificata o non autorizzata, potra' essere punita con la multa dal 5 al 20% della paga corrispondente alle ore non lavorate. Ripetendosi o prolungandosi le assenze ingiustificate il lavoratore potra' essere punito a termini degli articoli 45 e 46. Tutte le assenze ancorche' giustificate o autorizzate, comportano la perdita della retribuzione per il tempo della loro durata. Sara' considerato assente qualsiasi lavoratore che non avra' fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia), a meno che non possa far constatare in modo sicuro prima dell'uscita la sua presenza nello stabilimento; ma in tal caso sara' ritenuto ritardatario.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 42
Art. 42. CONSEGNA E CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALI Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni lavoratore deve farne richiesta al suo superiore diretto. Il lavoratore e' responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna. Egli potra' interessarsi di fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprieta' onde poterli asportare quando lo ritenga. In caso di licenziamento o di dimissioni prima di lasciare il servizio, il lavoratore dovra' restituire tutto quello che ha ricevuto in consegna. Qualora non restituisca tutto o parte di quanto avuto in consegna, gli potra' venire addebitato il relativo importo all'atto della liquidazione. E' preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto e' a lui affidato. Il lavoratore dovra' essere messo in grado di conservare tutto cio' che gli e' stato dato in consegna, in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilita', sempre che pero' ne abbia tempestivamente informato la Direzione dell'azienda. Il lavoratore rispondera' delle perdite e degli eventuali danni a tali oggetti, che siano imputabili a sua colpa e negligenza ed il loro ammontare verra' trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all'art. 43. Nessuna modifica potra' essere apportata agli oggetti affidati ad ogni lavoratore senza l'autorizzazione scritta del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dara' diritto all'azienda di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiali subiti.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 43
Art. 43. DANNI E TRATTENUTE PER RISARCIMENTO I danni che importino trattenute per risarcimento debbono essere contestati all'operaio non appena venuti a conoscenza della ditta. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni dovra' essere rateizzata in modo da non superare il 10% della retribuzione mensile globale di fatto, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 44
Art. 44. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le infrazioni al presente contratto e alle altre eventuali norme speciali, potranno essere punite, a seconda della; gravita' delle mancanze, con i provvedimenti seguenti: 1) richiamo verbale: 2) multa fino all'importo di 3 ore di paga e della contingenza; 3) ammonizione scritta; 4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni; 5) licenziamento. Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, competenti per territorio, su richiesta delle singole aziende, potranno stipulare accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto al punto 4. Ogni provvedimento disciplinare adottato nel confronti di un lavoratore, dovra' essere portato a conoscenza dell'interessato.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 45
Art. 45. MULTE E SOSPENSIONI Ricade sotto i provvedimenti della multa e della sospensione il lavoratore: a) che non si presenti al lavoro come previsto all'art. 41 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo; c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli; d) che contravvenga ai divieto di fumare espressamente disposto con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino l'azienda di attuare tale divieto; e) che costruisca entro le officine dell'azienda oggetti per uso proprio, con lieve danno dell'azienda stessa: f) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiali dell'azienda e di lavorazione, o non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario, o di eventuali irregolarita' nell'andamento del lavoro; g) che effettui movimento irregolare di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura di schede od altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza; h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto di lavoro, ai regolamenti interni o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene. La multa verra' applicata per mancanze di minor rilievo; la sospensione nei casi di maggior rilievo. L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, sara' devoluto alle istituzioni assistenzali o previdenziali di carattere aziendale esistenti o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattie.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 46
Art. 46. LICENZIAMENTO PER MANCANZE Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto, potra' essere inflitto: 1) con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non delle altre indennita': Tale provvedimento si applica nei confronti del lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi: a) assenze per cause non. giustificate o senza giustificazione, prolungate oltre cinque giorni consecutivi o assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie; b) recidiva al divieto di fumare, di cui al punto d) dell'art. 45, sempre che la contravvenzione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti; c) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore con sentenza passata in giudizio per azione commessa, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita' delle persone ed alla sicurezza degli impianti, o comunque il compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi; e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda e di lavorazione; f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenute nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale; g) recidiva nella mancanza di cui al punto g) dell'art. 45, sempre che non si riscontri nella mancanza stessa il dolo; h) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio con danno per l'azienda stessa: i) trascuranza nell'adempimento agli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano gia' stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 45. 2) Senza preavviso e senza indennita' per anzianita': Tale provvedimento si applica nei confronti del lavoratore che provochi all'azienda grave documento morale o materiale, che compia azioni delittuose in conffessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi: a) inosservanza del divieto di fumare quando tale contravvenzione sia gravemente colposa perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali; b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda e di lavorazione; c) trafugamento di schede e disegni di macchine di utensili, o comunque di materiale illustrativo, di brevetti e procedimenti di lavorazione; d) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno per l'azienda, stessa; e) insubordinazione verso i superiori accompagnate con atti delittuosi; f) recidiva nella mancanza di cui al punto g) del l'art. 45 qualora vi sia dolo.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 47
Art. 47. RECLAMI E CONTROVERSIE Per la composizione di tutti i reclami e controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, mediante trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo e la controversia saranno sottoposti all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali, per il tentativo di conciliazione. Le controversie collettive per l'interpretazione o l'applicazione del presente contratto, saranno deferite, a seconda della loro natura, all'esame delle competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, provinciali o nazionali, per la loro definizione.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 48
Art. 48. VISITA DI INVENTARIO E DI CONTROLLO Nessun lavoratore puo' rifiutarsi da qualunque visita d'inventario in che per ordine dell'azienda, venisse fatta degli oggetti affidategli, od a visita personale di controllo all'uscita dello stabilimento. Alle lavoratrici la visita sulla persona, non potra' essere compiuta che in locale appartato con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricata.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 49
Art. 49. COMMISSIONI INTERNE I compiti delle Commissioni Interne saranno quelli previsti dagli accordi interconfederali in materia.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 50
Art. 50. PREAVVISO Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 46 o le dimissioni dell'operaio potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana, con un preavviso di sei giorni (48 ore) per anzianita' ininterrotta fino ad un anno e 15 giorni (120 ore) per anzianita' superiore. A tutti gli effetti del presente contratto, il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianita'. L'Azienda, puo' esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli la paga per le ore mancanti al compimento del preavviso.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 51
Art. 51. INDENNITA' DI ANZIANITA' In caso di licenziamento dell'operaio non ai sensi dell'art. 46, l'Azienda corrispondera' una indennita' commisurata a: a) giorni 6 (48 ore) per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta da 1 a 5 anni; b) giorni 10 (80 ore) per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta oltre i 5 e fino a 10 anni; c) giorni 12 (96 ore) per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta oltre i 10 e fino ai 18 anni; d) giorni 15 (120 ore) per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta oltre i 18 anni. Trascorso il primo anno le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, considerando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni. L'indennita' di cui al precedente comma si applica per l'anzianita' maturata dall'operaio a partire dal 10 maggio 1947, considerando utile agli effetti delle maggiori indennita' di cui ai punti b) c) e d) l'anzianita' maturata prima di tale data. Per quanto riguarda l'anzianita' maturata anteriormente al 1 maggio 1947, al numero dei giorni di indennita' di licenziamento spettanti all'operaio in applicazione del precedente contratto collettivo del 12 ottobre 1935, si aggiungera' un giorno per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta. L'indennita' di anzianita' prevista dal presente articolo sara' calcolata in base alla retribuzione globale (paga piu' contingenza, piu' eventuale terzo elemento per il centro-sud). Agli operai che nell'ultimo anno abbiano prestato servizio effettivo in turni avvicendati nel ciclo completo, con carattere di prevalenza nel tempo (oltre sei mesi), la percentuale di maggiorazione media sara' computata nella retribuzione ai fini del calcolo dell'indennita'. Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo, la paga sara' quella ad economia, maggiorata del minimo contrattuale di cottimo. La gratifica natalizia sara' conteggiata, nell'indennita' maggiorando gli elementi costitutivi della retribuzione dell'8,33%.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 52
Art. 52. INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso dei dimissioni dell'operaio l'azienda corrispondera' l'indennita' di anzianita' di cui all'art. 51 nella seguente misura: 1) il 50% per anzianita' ininterrotta presso la stessa azienda oltre i 2 e fino a 5 anni; 2) il 75% per anzianita' ininterrotta presso la stessa azienda oltre i 5 e fino ai 10 anni; 3) il 100% per anzianita', ininterrotta presso la stessa, azienda oltre i 10 anni; 4) il 100% in caso di dimissioni per matrimonio, gravidanza e puerperio; 5) il 100% agli operai che si dimettono dopo il 60° anno di eta'; 6) il 100% alle operaie che si dimettono dopo il 65° anno di eta'; Per i primi due anni di anzianita' non verra' corrisposta alcuna percentuale di indennita' di anzianita': detti due anni per gli apprendisti, decorrono dalla fine del periodo di apprendistato.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 53
Art. 53. INDENNITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte del prestatore di lavoro, la indennita' di anzianita' e quella sostitutiva di preavviso debbono corrispondersi al coniuge, ai figli e se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, in conformita', comunque alle disposizioni di legge. Per quanto concerne la ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo tra gli aventi diritto e l'attribuzione di esse, in mancanza delle persone indicate nel comma precedente, valgono le norme contenute nell'[articolo 2122 del Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122).
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 54
Art. 54. CERTIFICATO DI LAVORO Ai sensi dell'[art. 2124 del Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2124), se non e' obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 55
Art. 55. RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO L'azienda dovra' consegnare entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro tutti i documenti in regola, compreso il libretto di lavoro. Il lavoratore rilascera' ricevuta liberatoria. Nel caso in cui da parte dell'azienda, non fosse possibile consegnare tutti i documenti al lavoratore, dovra' essere rilasciata allo stesso una dichiarazione scritta giustificativa onde consentire al lavoratore di munirsi dei documenti necessari per iniziare un nuovo eventuale rapporto di lavoro.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 56
Art. 56. ABROGAZIONE DI PRECEDENTI CONTRATTI MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Il presente contratto annulla e sostituisce tutti i contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti alla data della sua decorrenza. Rimangono immutate le migliori condizioni individuali in atto praticate dalle singole aziende alla data di applicazione del presente contratto.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 57
Art. 57. PERMESSI Agli operai che sono membri di organi direttivi delle Confederazioni Sindacati, dalle Federazioni Nazionali di Categoria, delle Camere del lavoro e delle Unioni Provinciali, dei Sindacati Provinciali e Comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda cui l'operaio appartiene dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli Industriali.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 58
Art. 58. TRATTAMENTO SALARIALE MINIMO La paga oraria minima per ciascuna categoria di lavoratori e per le varie zone e' fissata nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti della presente regolamentazione.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 operai dell'industria dei dielettrici- art. 59
Art. 59. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto ha decorrenza dal 15 ottobre 1958 con validita' sino al 15 ottobre 1961, di intendera' successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti, con lettera raccomandata R.R., almeno due mesi prima della scadenza.
Allegato A
ALLEGATO A DISPOSIZIONI PER GLI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA. Per gli addetti a lavori discontinui o alle mansioni di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro non puo' superare le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi Interconfederali in materia. Gli operai anzidetti sono classificati, in via esemplificativa, nei quattro gruppi seguenti: Gruppo A - Vi appartengono: gli autisti meccanici con la patente di terzo grado, con funzioni di completa messa a punto del motore nelle fasi di montaggio e smontaggio, i motoscafisti, ecc. Gruppo B - Vi appartengono: gli autisti non meccanici, gli addetti permanentemente al servizio antincendi, ecc. Gruppo C - Vi appartengono i portieri in genere, gli uscieri, i fattorini con mansioni di fiducia, ecc. Gruppo D - Vi appartengono i cavallanti, i carrettieri, gli stallieri, gli inservienti, gli addetti ai servizi igienici, a spogliatoi, a refettori, a depositi biciclette, ecc. La retribuzione giornaliera, del personale suddetto viene determinata come segue: a) per le prime 8 ore con la paga corrispondente a quella rispettivamente prevista nelle tabelle salariali per gli operai di produzione specializzati, qualificati; b) per la nona e la decima ora con l'anzidetta paga ridotta al 25%; c) per le ore straordinarie con le maggiorazioni previste all'art. 25. L'indennita' di contingenza per i lavoratori di cui al presente articolo e' ragguagliata ad un orario di 10 ore od a quello maggiore richiamato dal primo comma. Tuttavia allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad otto ore, la indennita' di contingenza sara' corrisposta nella intera misura giornaliera. Per retribuire il lavoro straordinario prestato dagli operai in questione deve essere adottata, come quota oraria della indennita' di contingenza, un ottavo della misura giornaliera della indennita' stessa. Restano ferme le migliori condizioni in atto.
Tabella
TABELLA OPERAI Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 1
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