DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1347

Type DPR
Publication 1960-08-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 1959, e relative tabelle, da valere per le aziende produttrici di linoleum, cuoio, rigenerato, tele cerate, pegamoidi, elettrodi di carbone amorfo, stipulato tra l'Associazione Nazionale Fabbricanti Linoleum, Cuoio rigenerato, Pegamoidi, Tele cerate, Elettrodi di carbone amorfo, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Organizzazione Sindacale tra Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza dell'unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Fabbricanti Linoleum, Cuoio rigenerato, Pegamoidi, Tele cerate, Elettrodi di carbone amorfo, e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici;

Visto l'accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, allegato al predetto contratto;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 74 del 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per la quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 1959, da valere per le aziende produttrici di linoleum, cuoio rigenerato, tele cerate, pegamoidi, elettrodi di carbone amorfo, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamante e allo stesso allegate, dell'accordo aggiuntivo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese del linoleum, cuoio rigenerato, tele cerate, pegamoidi, elettrodi di carbone.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1960

Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 150. - VILLA

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 22 GENNAIO 1959 DA VALERE PER LE AZIENDE PRODUTTRICI DI LINOLEUM, CUOIO RIGENERATO, TELE CERATE, PEGAMOIDI, ELETTRODI DI CARBONE AMORFO Addi', 22 gennaio 1939, Milano, tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FABBRICANTI LINOLEUM, CUOIO RIGENERATO, PEGAMOIDI, TELE CERATE, ELETTRODI DI CARBONE AMORFO, rappresentata dal proprio Presidente dottor ing. Pirro Albergoni, assistito dal Segretario della FEDERAZIONE ITALIANA INDUSTRIE VARIE, con la partecipazione di una delegazione industriale composta dai sigg. dott. Leonardo Castiglioni, dott. Giuliano Volterra e dott. Riccardo Mazza, e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal dott. Mario Binaghi, e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.) rappresentata dai Segretari Nazionali: rag. Egidio Roncaglione e sig. Silvano Verzelli; con la partecipazione di una delegazione di lavoratori, e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.) rappresentata dai Segretari: on.le Vittorio Foa e on.le Luciano Romagnoli, l'ORGANIZZAZIONE SINDACALE FRA LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (FEDERCHIMICI), rappresentata dal proprio Segretario Generale sig. Giuseppe Reggio e dai Segretari Nazionali sigg. Egidio Quaglia, Vera Acutis e Mario Zanetta; con la partecipazione di una delegazione di lavoratori, e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) nella persona del Segretario Confederale dott. Dionigi Coppo, assistito dal comm. Ettore Azais, l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.C.) rappresentata dalla Segreteria Nazionale composta dai signori: Lino Ravecca, Domenico Tardioli, Giulio Polotti, Ernesto Cornelli e Leo Biggi, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai signori: Elio Agostini, Felice Abba, Adelio Baioni, Renato Fabietti, Carlo Perelli, Catullo Venieri, e con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.) in persona dei Segretari Nazionali sigg.: Italo Viglianesi, Raffaele Tanni e dott. Tullio Repetto, Addi' 22 gennaio 1939, in Milano. tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FABBRICANTI LINOLEUM, CUOIO RIGENERATO, PEGAMOIDI, TELE CERATE, ELETTRODI DI CAR BONE AMORFO, rappresentata dal proprio Presidente dottor ing. Pirro Albergoni, assistito dal Segretario della FEDERAZIONE ITALIANA INDUSTRIE VARIE, e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI (C.I.S.N.A.L.) rappresentata per delega dal sig. Bruno Scheggi delegato confederale per l'Alta Italia, si e' stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, da valere per gli operai, impiegati e categorie speciali dipendenti dalle industrie produttrici di linoleum, cuoio rigenerato, tele cerate, pegamoidi, elettrodi di carbone amorfo. Art. 1. ASSUNZIONE Per le assunzioni degli operai valgono le norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda e' tenuta a comunicare all'operaio, normalmente per iscritto, in quale localita' e' destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la qualifica, e la categoria alle quali e' assegnato, nonche' la relativa paga. A comunicazione avvenuta il lavoratore si intende destinato ad ogni effetto alla localita' indicatagli. Nell'assunzione delle donne e dei minori l'azienda deve osservare le disposizioni stabilite dalla relativa legge.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 2

Art. 2. DOCUMENTI, RESIDENZA E DOMICILIO Per l'assunzione l'operaio e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessera e libretto delle assicurazioni sociali, in quanto il lavoratore ne sia in possesso; 3) carta di identita' o documento equipollente. E' facolta' dell'azienda il richiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti, sempreche' il lavoratore ne sia in possesso l'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene. L'operalo e' tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio, e notificarne i successivi mutamenti nonche' a consegnare dopo l'assunzione, se capo famiglia, lo stato di famiglia nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 3

Art. 3. PERIODO DI PROVA Normalmente l'eventuale periodo di prova non puo' superare sei giornate lavorative, con reciproca facolta' di rescindere, entro il detto termine, il rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'. Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative ma l'accordo deve risultare da atto scritto. L'operaio mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova si intende confermato in servizio. L'operaio che non sia confermato in servizio o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute, conteggiate sulla base della paga fissata all'atto dell'assunzione; comunque la paga non puo' essere inferiore ai minimo della categoria nella quale ha prestato la propria opera. Nei confronti dell'operaio confermato in servizio il periodo di prova va computato a tutti gli effetti contrattuali.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 4

Art. 4. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI La classificazione degli operai verra' fatta in base alle categorie sotto elencate: Operai specializzati: Sono coloro che compiono lavori ed operazioni di notevole difficolta', delicatezza e complessita' la cui corretta esecuzione richieda specifiche e non comuni capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. Operai qualificati Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. Operai comuni: Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio, anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di categorie superiori partecipando direttamente alla lavorazione. Manovali: Sono coloro che compiono lavori di trasporto, di carico, di scarico e di pulizia ed analoghi lavori di fatica anche se compiuti in reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione. Donne di 1ª categoria: Sono coloro che compiono lavori od operazioni di particolare delicatezza o complessita' che richiedono specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. Donne di 2ª categoria: Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono attitudini o conoscenze conseguite con breve tirocinio. Donne di 3ª categoria: Sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri od analoghi lavori anche se compiuti in reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alle lavorazioni. Il passaggio del lavoratore alla categoria superiore non consente la risoluzione del rapporto di lavoro. L'incasellamento delle lavorazioni per le categorie sopra elencate sara' studiato settore per settore con l'intervento delle rappresentanze delle parti direttamente interessate. Lavoratori addetti a lavori discontinui O a mansioni di semplice attesa o custodia: Gruppo A. - Vi appartengono: autisti meccanici con patente di terzo grado e con mansioni relative, infermieri patentati, motoscafisti, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni - sempreche' di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo gruppo di specializzazione. Gruppo B. Vi appartengono: infermieri, autisti non meccanici per servizio fuori stabilimento, guardie notturne e diurne, addetti permanentemente ai servizi antincendi, portieri principianti ed altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di qualificazione. Gruppo C. - Vi appartengono: portieri in genere, addetti alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche, uscieri ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa e custodia - che non richiedano specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con breve tirocinio. Gruppo D. - Vi appartengono: cavallanti, carrettieri, stallieri, inservienti, custodi e addetti a servizi igienici, a spogliatoi, a refettori, a deposito biciclette, ecc.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 5

Art. 5. CUMULO DI MANSIONI All'operaio al quale vengono affidate mansioni pertinenti a categorie differenti, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima sia svolta con normale continuita'.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 6

Art. 6. PASSAGGIO DI MANSIONI La categoria attribuita all'operaio non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito; la relativa disposizione deve tener conto, possibilmente, della di lui categoria, capacita' ed attitudine. In detta ipotesi, all'operaio sara' corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono a categoria superiore, mentre l'operaio continuera' a percepire la propria normale retribuzione se le nuove mansioni afferiscono a categoria inferiore. Non si adottera' la misura afferente alla categoria superiore nel caso che il passaggio di mansioni, causato da sostituzione di lavoratore assente per malattia, infortunio o permesso, abbia durata fino a due giorni. L'operaio che per almeno trenta giorni continuativi disimpegni mansioni superiori alla propria categoria - sempreche' non si tratti di sostituzione temporanea per malattia, infortunio o permesso - passa definitivamente nella categoria superiore.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 7

Art. 7. DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO Le Organizzazioni stipulanti si riservano di provvedere alla disciplina dell'apprendistato con successivo accordo.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 8

Art. 8. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Agli operai che comprovino la frequenza a scuole professionali saranno concessi necessari permessi e facilitazioni nell'orario di lavoro, per la frequenza dei suddetti corsi e per la partecipazione agli eventuali esami.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 9

Art. 9. ABITI DA LAVORO Agli operai assunti successivamente alla stipulazione della presente regolamentazione, eccezion fatta per quelli assunti a tempo determinato o per un periodo inferiore a 6 mesi, le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio. L'azienda rinnovera' di anno in anno agli operai gli abiti di lavoro di cui sopra sostenendo in proprio la relativa spesa con facolta' di chiedere la restituzione dell'abito usato. Nel caso in cui l'azienda abbia gia' provveduto a fornire gratuitamente l'abito da lavoro, non ricorre l'obbligo della concessione della prima fornitura, ferme restando le condizioni di miglior favore eventualmente in atto. Agli operai addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, devono essere forniti dalle aziende, gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o piu' all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessita' di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro. Le modalita' concernenti la distribuzione, l'uso e il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo fra le Associazioni locali.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 10

Art. 10. ORARIO NORMALE DI LAVORO La durata normale settimanale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore. Nell'eventualita' che l'orario di lavoro dovesse essere portato, per disposizione normativa o contrattuale, a 40 ore settimanali (a 42 per i lavoratori addetti a turni regolari periodici), le parti, in mancanza di un'opportuna disposizione generale, si incontreranno per determinare le eventuali maggiorazioni da stabilire per le ore intercorrenti fino alle 48 settimanali. L'orario giornaliero di lavoro e' fissato dall'azienda e disposto in apposita tabella, da affliggersi secondo le norme di legge. Ove esistano orologi di stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico orario. Gli operai non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda. Nei turni regolari periodici l'operaio del turno smontante non puo' abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione dal lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall'art. 18 per il lavoro straordinario.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 11

Art. 11. DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA Per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro non puo' superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia. Gli operai anzidetti sono classificati nei quattro gruppi A, B, C e D, di cui al precedente art. 4 e la loro retribuzione giornaliera viene determinata come segue: a) per le prime 8 ore con la paga corrispondente a quella rispettivamente prevista nelle tabelle salariali per gli operai di produzione specializzati, qualificati, comuni e manovali; b) per la nona e la decima ora con l'anzidetta paga ridotta al 50%; c) per le ore straordinarie con le maggiorazioni previste dall'art. 18. Ai guardiani di cui al gruppo R del precedente art. 4, in quanto prestino servizio esclusivamente notturno, fermo restando quanto sopra previsto, viene riconosciuta una maggiore paga di L. 100 giornaliere per i vari orari (8, 9, 10 ore). L'indennita' di contingenza per i lavoratori di cui al presente articolo e' ragguagliata ad un orario di 10 ore o a quello maggiore richiamato dal 1° comma. Tuttavia allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad 8 ore l'indennita' di contingenza sara' corrisposta nella intera misura, giornaliera. Per retribuire il lavoro straordinario prestato dagli operai in questione deve essere adottato, come quota oraria dell'indennita' di contingenza, un ottavo della misura giornaliera dell'indennita' stessa. Restano ferme le migliori condizioni in atto.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 12

Art. 12. SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nella giornata, non superino i 60 minuti. In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se, l'azienda trattiene l'operaio nello stabilimento, questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista, quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volonta'. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria per il prolungamento di tale termine, il lavoratore puo' richiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennita', compreso il preavviso.

CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 13

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