DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1347
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 1959, e relative tabelle, da valere per le aziende produttrici di linoleum, cuoio, rigenerato, tele cerate, pegamoidi, elettrodi di carbone amorfo, stipulato tra l'Associazione Nazionale Fabbricanti Linoleum, Cuoio rigenerato, Pegamoidi, Tele cerate, Elettrodi di carbone amorfo, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Organizzazione Sindacale tra Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza dell'unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Fabbricanti Linoleum, Cuoio rigenerato, Pegamoidi, Tele cerate, Elettrodi di carbone amorfo, e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici;
Visto l'accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, allegato al predetto contratto;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 74 del 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per la quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 1959, da valere per le aziende produttrici di linoleum, cuoio rigenerato, tele cerate, pegamoidi, elettrodi di carbone amorfo, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamante e allo stesso allegate, dell'accordo aggiuntivo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese del linoleum, cuoio rigenerato, tele cerate, pegamoidi, elettrodi di carbone.
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 150. - VILLA
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 22 GENNAIO 1959 DA VALERE PER LE AZIENDE PRODUTTRICI DI LINOLEUM, CUOIO RIGENERATO, TELE CERATE, PEGAMOIDI, ELETTRODI DI CARBONE AMORFO Addi', 22 gennaio 1939, Milano, tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FABBRICANTI LINOLEUM, CUOIO RIGENERATO, PEGAMOIDI, TELE CERATE, ELETTRODI DI CARBONE AMORFO, rappresentata dal proprio Presidente dottor ing. Pirro Albergoni, assistito dal Segretario della FEDERAZIONE ITALIANA INDUSTRIE VARIE, con la partecipazione di una delegazione industriale composta dai sigg. dott. Leonardo Castiglioni, dott. Giuliano Volterra e dott. Riccardo Mazza, e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal dott. Mario Binaghi, e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.) rappresentata dai Segretari Nazionali: rag. Egidio Roncaglione e sig. Silvano Verzelli; con la partecipazione di una delegazione di lavoratori, e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.) rappresentata dai Segretari: on.le Vittorio Foa e on.le Luciano Romagnoli, l'ORGANIZZAZIONE SINDACALE FRA LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (FEDERCHIMICI), rappresentata dal proprio Segretario Generale sig. Giuseppe Reggio e dai Segretari Nazionali sigg. Egidio Quaglia, Vera Acutis e Mario Zanetta; con la partecipazione di una delegazione di lavoratori, e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) nella persona del Segretario Confederale dott. Dionigi Coppo, assistito dal comm. Ettore Azais, l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.C.) rappresentata dalla Segreteria Nazionale composta dai signori: Lino Ravecca, Domenico Tardioli, Giulio Polotti, Ernesto Cornelli e Leo Biggi, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai signori: Elio Agostini, Felice Abba, Adelio Baioni, Renato Fabietti, Carlo Perelli, Catullo Venieri, e con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.) in persona dei Segretari Nazionali sigg.: Italo Viglianesi, Raffaele Tanni e dott. Tullio Repetto, Addi' 22 gennaio 1939, in Milano. tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FABBRICANTI LINOLEUM, CUOIO RIGENERATO, PEGAMOIDI, TELE CERATE, ELETTRODI DI CAR BONE AMORFO, rappresentata dal proprio Presidente dottor ing. Pirro Albergoni, assistito dal Segretario della FEDERAZIONE ITALIANA INDUSTRIE VARIE, e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI (C.I.S.N.A.L.) rappresentata per delega dal sig. Bruno Scheggi delegato confederale per l'Alta Italia, si e' stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, da valere per gli operai, impiegati e categorie speciali dipendenti dalle industrie produttrici di linoleum, cuoio rigenerato, tele cerate, pegamoidi, elettrodi di carbone amorfo. Art. 1. ASSUNZIONE Per le assunzioni degli operai valgono le norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda e' tenuta a comunicare all'operaio, normalmente per iscritto, in quale localita' e' destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la qualifica, e la categoria alle quali e' assegnato, nonche' la relativa paga. A comunicazione avvenuta il lavoratore si intende destinato ad ogni effetto alla localita' indicatagli. Nell'assunzione delle donne e dei minori l'azienda deve osservare le disposizioni stabilite dalla relativa legge.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 2
Art. 2. DOCUMENTI, RESIDENZA E DOMICILIO Per l'assunzione l'operaio e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessera e libretto delle assicurazioni sociali, in quanto il lavoratore ne sia in possesso; 3) carta di identita' o documento equipollente. E' facolta' dell'azienda il richiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti, sempreche' il lavoratore ne sia in possesso l'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene. L'operalo e' tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio, e notificarne i successivi mutamenti nonche' a consegnare dopo l'assunzione, se capo famiglia, lo stato di famiglia nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 3
Art. 3. PERIODO DI PROVA Normalmente l'eventuale periodo di prova non puo' superare sei giornate lavorative, con reciproca facolta' di rescindere, entro il detto termine, il rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'. Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative ma l'accordo deve risultare da atto scritto. L'operaio mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova si intende confermato in servizio. L'operaio che non sia confermato in servizio o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute, conteggiate sulla base della paga fissata all'atto dell'assunzione; comunque la paga non puo' essere inferiore ai minimo della categoria nella quale ha prestato la propria opera. Nei confronti dell'operaio confermato in servizio il periodo di prova va computato a tutti gli effetti contrattuali.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 4
Art. 4. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI La classificazione degli operai verra' fatta in base alle categorie sotto elencate: Operai specializzati: Sono coloro che compiono lavori ed operazioni di notevole difficolta', delicatezza e complessita' la cui corretta esecuzione richieda specifiche e non comuni capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. Operai qualificati Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. Operai comuni: Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio, anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di categorie superiori partecipando direttamente alla lavorazione. Manovali: Sono coloro che compiono lavori di trasporto, di carico, di scarico e di pulizia ed analoghi lavori di fatica anche se compiuti in reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione. Donne di 1ª categoria: Sono coloro che compiono lavori od operazioni di particolare delicatezza o complessita' che richiedono specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. Donne di 2ª categoria: Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono attitudini o conoscenze conseguite con breve tirocinio. Donne di 3ª categoria: Sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri od analoghi lavori anche se compiuti in reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alle lavorazioni. Il passaggio del lavoratore alla categoria superiore non consente la risoluzione del rapporto di lavoro. L'incasellamento delle lavorazioni per le categorie sopra elencate sara' studiato settore per settore con l'intervento delle rappresentanze delle parti direttamente interessate. Lavoratori addetti a lavori discontinui O a mansioni di semplice attesa o custodia: Gruppo A. - Vi appartengono: autisti meccanici con patente di terzo grado e con mansioni relative, infermieri patentati, motoscafisti, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni - sempreche' di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo gruppo di specializzazione. Gruppo B. Vi appartengono: infermieri, autisti non meccanici per servizio fuori stabilimento, guardie notturne e diurne, addetti permanentemente ai servizi antincendi, portieri principianti ed altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di qualificazione. Gruppo C. - Vi appartengono: portieri in genere, addetti alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche, uscieri ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa e custodia - che non richiedano specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con breve tirocinio. Gruppo D. - Vi appartengono: cavallanti, carrettieri, stallieri, inservienti, custodi e addetti a servizi igienici, a spogliatoi, a refettori, a deposito biciclette, ecc.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 5
Art. 5. CUMULO DI MANSIONI All'operaio al quale vengono affidate mansioni pertinenti a categorie differenti, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima sia svolta con normale continuita'.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 6
Art. 6. PASSAGGIO DI MANSIONI La categoria attribuita all'operaio non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito; la relativa disposizione deve tener conto, possibilmente, della di lui categoria, capacita' ed attitudine. In detta ipotesi, all'operaio sara' corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono a categoria superiore, mentre l'operaio continuera' a percepire la propria normale retribuzione se le nuove mansioni afferiscono a categoria inferiore. Non si adottera' la misura afferente alla categoria superiore nel caso che il passaggio di mansioni, causato da sostituzione di lavoratore assente per malattia, infortunio o permesso, abbia durata fino a due giorni. L'operaio che per almeno trenta giorni continuativi disimpegni mansioni superiori alla propria categoria - sempreche' non si tratti di sostituzione temporanea per malattia, infortunio o permesso - passa definitivamente nella categoria superiore.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 7
Art. 7. DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO Le Organizzazioni stipulanti si riservano di provvedere alla disciplina dell'apprendistato con successivo accordo.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 8
Art. 8. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Agli operai che comprovino la frequenza a scuole professionali saranno concessi necessari permessi e facilitazioni nell'orario di lavoro, per la frequenza dei suddetti corsi e per la partecipazione agli eventuali esami.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 9
Art. 9. ABITI DA LAVORO Agli operai assunti successivamente alla stipulazione della presente regolamentazione, eccezion fatta per quelli assunti a tempo determinato o per un periodo inferiore a 6 mesi, le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio. L'azienda rinnovera' di anno in anno agli operai gli abiti di lavoro di cui sopra sostenendo in proprio la relativa spesa con facolta' di chiedere la restituzione dell'abito usato. Nel caso in cui l'azienda abbia gia' provveduto a fornire gratuitamente l'abito da lavoro, non ricorre l'obbligo della concessione della prima fornitura, ferme restando le condizioni di miglior favore eventualmente in atto. Agli operai addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, devono essere forniti dalle aziende, gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o piu' all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessita' di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro. Le modalita' concernenti la distribuzione, l'uso e il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo fra le Associazioni locali.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 10
Art. 10. ORARIO NORMALE DI LAVORO La durata normale settimanale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore. Nell'eventualita' che l'orario di lavoro dovesse essere portato, per disposizione normativa o contrattuale, a 40 ore settimanali (a 42 per i lavoratori addetti a turni regolari periodici), le parti, in mancanza di un'opportuna disposizione generale, si incontreranno per determinare le eventuali maggiorazioni da stabilire per le ore intercorrenti fino alle 48 settimanali. L'orario giornaliero di lavoro e' fissato dall'azienda e disposto in apposita tabella, da affliggersi secondo le norme di legge. Ove esistano orologi di stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico orario. Gli operai non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda. Nei turni regolari periodici l'operaio del turno smontante non puo' abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione dal lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall'art. 18 per il lavoro straordinario.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 11
Art. 11. DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA Per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro non puo' superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia. Gli operai anzidetti sono classificati nei quattro gruppi A, B, C e D, di cui al precedente art. 4 e la loro retribuzione giornaliera viene determinata come segue: a) per le prime 8 ore con la paga corrispondente a quella rispettivamente prevista nelle tabelle salariali per gli operai di produzione specializzati, qualificati, comuni e manovali; b) per la nona e la decima ora con l'anzidetta paga ridotta al 50%; c) per le ore straordinarie con le maggiorazioni previste dall'art. 18. Ai guardiani di cui al gruppo R del precedente art. 4, in quanto prestino servizio esclusivamente notturno, fermo restando quanto sopra previsto, viene riconosciuta una maggiore paga di L. 100 giornaliere per i vari orari (8, 9, 10 ore). L'indennita' di contingenza per i lavoratori di cui al presente articolo e' ragguagliata ad un orario di 10 ore o a quello maggiore richiamato dal 1° comma. Tuttavia allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad 8 ore l'indennita' di contingenza sara' corrisposta nella intera misura, giornaliera. Per retribuire il lavoro straordinario prestato dagli operai in questione deve essere adottato, come quota oraria dell'indennita' di contingenza, un ottavo della misura giornaliera dell'indennita' stessa. Restano ferme le migliori condizioni in atto.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 12
Art. 12. SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nella giornata, non superino i 60 minuti. In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se, l'azienda trattiene l'operaio nello stabilimento, questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista, quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volonta'. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria per il prolungamento di tale termine, il lavoratore puo' richiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennita', compreso il preavviso.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 13
Art. 13. RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purche' esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta la interruzione.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 14
Art. 14. DISCIPLINA DEL LAVORO NEL POMERIGGIO DEL SABATO Salve le esclusioni sottoindicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed e' consentito che le ore, per tal modo mancanti al compimento dell'orario settimanale di lavoro, siano recuperate nei precedenti giorni della settimana in aggiunta all'orario normale e senza dar luogo ad alcuna maggiorazione di salario. Per gli operai che rientrano nelle esclusioni sottoindicate l'azienda stabilira' dei turni che consentano loro la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato per 24 volte in ogni anno solare opportunamente ripartite nelle diverse stagioni. A) Esclusioni dipendenti dalla natura dell'industria. 1) Operai addetti ad attivita' a fuoco continuo o a processi tecnici continui o stagionali o ad attivita' e mansioni rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente per tutti i giorni della settimana per cui ricorra il riposo settimanale a turno, e cioe': a) attivita' di cui all'[art. 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art5) e tabella integrativa I, II e III approvata con decreto ministeriale del 22 giugno 1935; b) attivita' relative ad opifici la cui prevalente forza motrice e' prodotta direttamente dal vento o dall'acqua, ovvero e' costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio ad esclusivo uso di questo; c) mansioni che, pur non rientrando nelle attivita' sopraindicate, vi sono connesse in modo tale che la sospensione del pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioe': - mansioni inerenti alle operazioni di scarico, di carico e di spedizione qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'azienda - mansioni svolte dal personale addetto a sedi, filiali ed agenzie delle aziende industriali, limitatamente a quelle inerenti alle operazioni di vendita al banco dei prodotti di fabbricazione delle aziende stesse: - mansioni svolte da personale addetto a prove di laboratorio tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso. 2) Operai addetti ad attivita' diverse: a) attivita' soddisfacenti bisogni che ricorrano anche ed in modo particolare il sabato e la domenica mattina, come: manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti in quanto dette operazioni non possono compiersi in altri giorni senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale b) vigilanza delle aziende e degli impianti; c) attivita' rivolte alla raccolta o alla lavorazione di materie prime o di prodotti soggetti a facile deterioramento; d) attivita' che non possono essere sospese, per ragioni tecniche, per piu' di un giorno alla settimana; e) scarico, carico, trasporto e spedizione di merci nel pomeriggio del sabato, qualora la sospensione intralci il normale svolgimento della attivita' dell'azienda; f) operazioni di vendita al banco presso le sedi le filiali e le agenzie delle aziende industriali dei prodotti fabbricati dalle aziende stesse; g) prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso. B) Esclusioni dipendenti dal sistema delle lavorazioni. Industrie in cui si effettuano lavorazioni non continuative a piu' squadre; personale addetto a stabilimenti che, per insufficienza di impianti o per mancanza di personale, lavorano a tre o a due squadre per tutti i sei giorni della settimana. C) Esclusioni dipendenti da circostanze eccezionali. In particolare le limitazioni stagionali di energia elettrica. E' infine ammesso il proseguimento del lavoro nel pomeriggio del sabato anche nei casi non rientranti nelle suddette esclusioni, sempreche' si addivenga ad accordo tra le parti tramite le organizzazioni sindacali periferiche di categoria.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 15
Art. 15. RIPOSO SETTIMANALE Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadra' normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa. Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 16
Art. 16. LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rimando alle disposizioni della relativa legge. In particolare si richiamano i seguenti divieti, per i quali la legge disciplina anche specificatamente le deroghe ed eccezioni: 1) e' vietato adibire al lavoro i minori degli anni 14; 2) e' vietato adibire i minori di 16 anni al sollevamento dei pesi su carriole o su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgano in condizioni di particolare disagio e pericolo 3) e' vietato adibire i minori degli anni 18 alla manovra e al traino di vagonetti; 4) e' vietato adibire gli uomini minori di 18 anni e le donne di qualsiasi eta' a lavoro notturno, considerato, ai fini della disposizione in esame, quello relativo ad un periodo di almeno 11 ore consecutive comprendente l'intervallo dalle ore 22 alle ore 6; 5) e' vietato adibire gli uomini minori di anni 15 e le donne minori di anni 21 a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (che sono determinati da apposita tabella allegata alla sopracitata legge) 6) e' vietato adibire le donne minorenni a lavori di pulizia, di manutenzione di lubrificazione di motori e degli organi di trasmissione delle macchine in moto. Sempre in particolare si richiamano le disposizioni per cui l'azienda e' tenuta ad esporre, nello stabilimento, una tabella indicante i limiti di trasporto e di sollevamento pesi a cui possono essere sottoposti i minori, nonche' a concedere ai minori ed alle donne di qualsiasi eta' che devono osservare un orario di lavoro superiore a 6 ma non superiore alle 8 ore, un riposo intermedio di almeno mezz'ora e di un'ora quando l'orario di lavoro superi le 8 ore.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 17
Art. 17. GIORNI FESTIVI E TRATTAMENTO ECONOMICO Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai sensi dell'art. 15 e delle disposizioni legislative vigenti; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite; c) le seguenti dodici festivita': 1) Capo d'Anno; 2) 6 gennaio - Epifania; 3) 19 marzo - S. Giuseppe; 4) Lunedi di Pasqua, giorno dell'Angelo; 5) Ascensione; 6) Corpus Domini; 7) 29 giugno SS. Pietro e Paolo; 8) 15 agosto - Assunzione; 9) 1 novembre - Ognissanti; 10) 8 dicembre - Immacolata Concezione; 11) 25 dicembre - S. Natale; 12) 26 dicembre - S. Stefano; e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite; d) la festivita' del Patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento; e) il giorno di Pasqua. Il trattamento economico spettante agli operai in occasione delle festivita' di cui sopra e' regolato come segue: 1) per i giorni di cui al punto b): - qualora non vi sia prestazione d'opera, verranno corrisposte 8 ore di normale retribuzione globale di fatto compreso ogni elemento accessorio; - qualora vi sia, prestazione d'opera, all'operaio deve essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di cui sopra, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione della percentuale per lavoro festivo o per lavoro straordinario festivo; 2) per i giorni di cui ai punti c) e d): - qualora non vi sia prestazione d'opera, sara' corrisposta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sara' determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale contrattuale; - in caso di prestazione di lavoro in tali giornate festive, sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui sopra, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione della percentuale per il lavoro festivo o per il lavoro straordinario festivo; 3) per il giorno di Pasqua: - in via eccezionale ed in relazione alla particolare caratteristica di tale festivita' si conviene di corrispondere, in coincidenza con essa, l'importo di una giornata di intera retribuzione ragguagliata ad 8 ore. In caso di coincidenza di una o piu' delle festivita' di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo fra di loro o con la domenica o con il giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento sara' corrisposto al lavoratore il trattamento economico previsto per ciascuna delle predette festivita' di cui ai punti b), c) e d). Il trattamento di cui al presente articolo, per quanto riguarda gli operai retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, comprendera' il valore delle quote mobili calcolate sulla media oraria delle ultime quattro settimane. Per quelli normalmente addetti a turni avvicendati, la relativa maggiorazione verra' conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati. Per i casi di assenza dal lavoro valgono le vigenti disposizioni legislative.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 18
Art. 18. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI. MAGGIORAZIONI E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 10, ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, e oltre le ore 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per gli operai compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'art. 13 sul recupero delle ore perdute e dall'art. 14 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato. E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane. E' considerato lavoro quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nelle ricorrenze di cui alle lettere b) e c) dell'art. 17. Per gli operai soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovra' essere preavvertito non piu' tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso: nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo, o straordinario festivo. Nessun operaio puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e festivo dovra' essere disposto ed autorizzato. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno (feriale) per la 1ª ora.......... 25% ore successive............................................... 35% 2) lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati fe- stivi........................................................ 50% 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati............ 30% 4) lavoro effettuato in turni avvicendati: turni diurni................................................. 4% turni notturni............................................... 25% 5) lavoro straordinario festivo................................. 70% 6) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati) 1ª ora.................................... 60% ore successive............................................... 75% Per le ore di lavoro domeniche che superano l'orario normale settimanale di cui all'art. 10 (48 o 60) sara' applicata la percentuale di maggiorazione del 70%. Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla paga oraria di fatto, compresa la indennita' di contingenza. Le percentuali di cui trattasi non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla [legge n. 653 del 26 aprile 1934](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653) (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) dovra' essere retribuita, ma in tale caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 4° del presente articolo.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 19
Art. 19. TRATTAMENTO SALARIALE MINIMO La paga oraria minima per ciascuna categoria di lavoratori e per le varie zone e' fissata nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 20
Art. 20. DONNE ADIBITE A MANSIONI CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI D'OPERA MASCHILI Alla donna destinata a compiere mansioni caratteristiche delle prestazioni d'opera maschili compete, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile opera aia corrispondente alle mansioni di cui trattasi. Nella lavorazione a cottimo la condizione sopraindicata si intendera' soddisfatta con l'adozione della tariffa prevista per la categoria suddetta.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 21
Art. 21. LAVORO A COTTIMO - PREMI DI PRODUZIONE Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilita' tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate. Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da consentire alla generalita' degli operai di normale capacita' ed operosita' lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno il 10% superiore al minimo di paga della propria categoria. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo. Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione e dalla Commissione Interna aziendale. Quando gli operai siano vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo sara' ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo. Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovra', essere corrisposta la percentuale minima di cottimo. Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato ed al lavoratore devono essere concessi acconti di circa il 90% sul presumibile guadagno. Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo, sempre che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale. Sempre allo scopo di stimolare l'aumento della produzione nelle aziende nelle quali le possibilita' tecniche lo consentano, possono essere istituiti premi di produzione o altre forme di retribuzione ad incentivo, secondo gli accordi che possono intervenire fra le parti direttamente interessate.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 22
Art. 22. GRATIFICA NATALIZIA A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda e' tenuta a corrispondere al lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto, che per i cottimisti si intende riferita al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane. Per i lavoratori che all'atto della corresponsione della gratifica natalizia risultino addetti continuamente a turni avvicendati da almeno due quindicine o quattro settimane, la relativa maggiorazione verra' conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati. Ai lavoratori discontinui o addetti a mansioni di semplice attesa o custodia aventi orari superiori alle 8 ore giornaliere la gratifica natalizia sara' corrisposta in ragione di 25 giornate della retribuzione percepita secondo il rispettivo orario giornaliero. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 23
Art. 23. PREMI DI ANZIANITA' Agli operai di ambo i sessi che ultimeranno presso la stessa azienda rispettivamente il 10°, il 15°, il 20° anno di anzianita' continuativa sara' corrisposto alle singole scadenze (una volta tanto) un premio commisurato alla retribuzione globale di fatto (contingenza compresa) pari a: 125 ore al compimento del 10° anno di anzianita' ininterrotta; 125 ore al compimento del 15° anno di anzianita' ininterrotta; 150 ore al compimento del 20° anno di anzianita' ininterrotta. I premi di cui al comma precedente assorbono fino a concorrenza del relativo importo gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende. Nel caso in cui l'operaio venga licenziato, non per motivi disciplinari, successivamente al compimento del nono, del quattordicesimo e del diciannovesimo anno di anzianita', l'importo del premio di anzianita' che gli sarebbe spettato al compimento del 10°, del 15° e del 20° anno sara' versato dall'azienda alla Cassa Mutua Malattia. Tuttavia se la cessazione del servizio si verifichi con le sopradette anzianita', quando l'operaio abbia gia' acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia prevista dalla legge oppure la cessazione stessa dipenda dal decesso dell'operaio, il premio verra' versato, anziche' alla Cassa di Malattia all'operaio stesso ed ai suoi aventi diritto.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 24
Art. 24. INDENNITA' PER LAVORAZIONI NOCIVE O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose e' stabilito da apposito accordo aggiuntivo ed allegato al presente contratto.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 25
Art. 25. CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE Il pagamento della retribuzione verra' effettuata a settimana o a quindicina o a mese, secondo le consuetudini dell'azienda. Quando la retribuzione viene effettuata a mese, dovra' essere concesso un acconto quindicinale fino al 90% della retribuzione stessa. All'atto del pagamento della retribuzione verra' consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificati il nome dell'operaio e la sua qualifica, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonche' le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, ecc.) e la elencazione delle trattenute. Tale busta o prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci. Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o piu' elementi costitutivi della retribuzione, dovra' essere intanto corrisposta all'operaio la parte della retribuzione non contestata, contro rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 26
Art. 26. RECLAMI SULLA PAGA Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonche' sulla qualita' di moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento; il lavoratore che non vi provvede, perde ogni diritto per cio' che riguarda il danaro contenuto nella busta stessa. Gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dall'operaio entro un anno dal giorno del pagamento affinche' il competente ufficio dell'azienda, possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 27
Art. 27. FERIE Nel corso di ogni anno feriale l'operaio ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione giornaliera di fatto percepita in servizio, secondo i termini sottoindicati: giorni 12 (pari a 96 ore) per gli aventi anzianita' di servizio da 1 a 7 anni compiuti; giorni 14 (pari a 112 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 7 e fino ai 15 anni compiuti; giorni 16 (pari a 128 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 15 anni compiuti. Per coloro che lavorano normalmente a cottimo la retribuzione giornaliera di fatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nelle ultime due quindicine o nelle ultime quattro settimane. Per gli operai normalmente addetti a turni avvicendati la relativa maggiorazione verra' conteggiata, nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati. Per gli addetti a lavori discontinui ed a mansioni di semplice attesa o custodia con orari superiori otto ore giornaliere verra' corrisposta la retribuzione di fatto percepita secondo il rispettivo orario giornaliero per il numero dei giorni previsti per le varie anzianita' di cui al 1° comma. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e il relativo pagamento dovra' essere fatto in via anticipata a chi ne fara' richiesta. Le festivita' previste dal precedente art. 17 che cadono in tale periodo non sono compatibili agli effetti delle ferie, mentre e' consentito che si faccia luogo o ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento dell'indennita' come specificato o al successivo comma nono. La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze del servizio. L'operaio puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione. Non e' ammessa la rinuncia, o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione (indennita' di contingenza compresa). In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto, sempreche' non abbia gia' usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sara' tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno in ogni caso computate come mesi interi. Qualora l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 30. A norma del 2° comma dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, perdurando la situazione prevista da detto accordo, e' consentita la sostituzione del godimento delle ferie con il corrispondente indennizzo fino ad in massimo di sei giorni.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 28
Art. 28. CONGEDO MATRIMONIALE Per il caso di matrimonio si fa rimando alle norme dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941 sulla disciplina della materia. In tal modo l'operaio usufruira' di un congedo di giorni 8, peraltro elevabile a sua richiesta fino a giorni 12. Il trattamento economico di cui al contratto interconfederale predetto viene integrato fino alla misura di dodici giorni di intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) qualunque sia la durata del congedo. Nel caso in cui l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali, sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo s'intendera' sostituito, fino a concorrenza, del nuovo trattamento interconfederale. Per i giorni festivi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 17 cadenti nei dodici giorni del periodo stabilito come congedo matrimoniale sara' corrisposto, in aggiunta al trattamento economico previsto per il congedo predetto, quello per le festivita'. Per gli operai che, avvalendosi della norma prevista dal contratto, abbiano rinunciato al godimento di tutto o parte del periodo previsto come congedo matrimoniale percependo il relativo trattamento economico, la ricorrenza di una o piu' festivita', nel periodo relativo alla durata del congedo stesso non puo' implicare, nel caso in cui l'operaio presti la sua opera nel giorno della festivita', la corresponsione di un trattamento economico complessivo pari per i vari titoli (congedo, festivita', lavoro prestato) superiore alle due giornate di retribuzione.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 29
Art. 29. SERVIZIO MILITARE Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal [D.L. del C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legge:1946-09-13;303) a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'art. 46 sull'indennita' di licenziamento e sempreche' il lavoratore non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro 3 l'operaio ha diritto, oltreche' alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore del richiamo. Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, l'operaio e' tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto il lavoratore puo' essere considerato dimissionario.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 30
Art. 30. TRASFERTA All'operaio in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrispondera': a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto; b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'operaio ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennita' pari ai 50% della retribuzione giornaliera (comprensiva della indennita' di contingenza se la missione dura oltre le ore 12 e sino alle 24. Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra verra' calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione. Il trattamento di cui al comma d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni o impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno rimunerate come straordinario. Nei casi in cui l'operaio venga inviato in missione presso altra localita' o sede di lavoro per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori dalla normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera d), dopo il primo mese, verra' corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. La indennita' di cui alla lettera d) sara' corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che l'operaio normalmente disimpegna. La indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a, tale titolo, riconoscendosi all'operaio la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 31
Art. 31. TRASFERIMENTO All'operaio trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda, situato in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonche' delle spese per il trasporto delle masserizie. Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, per se' e per i familiari che lo seguono nel trasferimento, l'indennita' di trasferta di cui all'art. 30 punto d). In aggiunta gli deve essere corrisposta, se celibe, una indennita' di trasferimento, commisurata a 15 giorni dell'intera retribuzione giornaliera (indennita' di contingenza compresa) che andra' a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia una indennita' commisurata a 30 giorni di retribuzione (indennita' di contingenza compresa). L'operaio ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per l'abitazione lasciata. L'operaio che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dall'art. 43 della presente regolamentazione. Nota. - Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si e' inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 32
Art. 32. IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori. In particolare l'azienda: 1) sottopone l'operaio a visita medica al momento della assunzione, al fine di accertarne preventivamente l'idoneita' alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno; 2) sottopone - ove lo ritenga opportuno o quando i singoli interessati lo richiedano - gli operai addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese fra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche; 3) e' tenuta a dotare gli operai dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute dell'operaio nell'esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc. sono forniti a cura e carico dell'azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza; 4) deve disporre che gli operai addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto. Da parte sua l'operaio e' tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza della legge, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare e' tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresi' la perfetta conservazione dei mezzi stessi. L'azienda curera' che gli indumenti degli operai siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione. Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde gli operai possano usufruirne al termine del lavoro.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 33
Art. 33. INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attivita' lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perche' possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovra' immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perche' questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso. Per il rimanente, nel caso di malattia o di infortunio professionali, il lavoratore dovra' attenersi alle istruzioni previste nell'art 34 sul trattamento di malattia ed infortunio non professionali, mentre a lui compete il trattamento dello stesso art. 34 stabilito. Nel caso di interruzione del servizio per le cause di cui al presente articolo, la garanzia della conservazione del posto di cui all'art. 31 e' elevato come minimo a mesi dieci. Al termine del periodo dell'invalidita' temporanea, come anche al termine del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione il lavoratore deve presentarsi alla Direzione dello stabilimento per ricevere le disposizioni relative alla ripresa del lavoro. Gli operai, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 34
Art. 34. TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO. L'assenza per malattia o per infortunio, possibilmente, deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio della assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio. Nell'occasione e nel prosieguo dell'assenza, l'azienda ha facolta', di far accertare lo stato di salute del dipendente mediante visita sanitaria di un medico di sua fiducia. Avvenendo la interruzione del servizio per malattia ed infortunio, sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.) l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini: 1) mesi 6 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni. 2) mesi 8 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 5 e fino ai 15 anni; 3) mesi 10 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 15 anni. Per gli operai assistiti dal regime assicurativo previsto per la tbc valgono le norme legislative in vigore. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine di conservazione del posto ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro dovra' corrispondere al lavoratore le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento. Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento in caso di malattia od infortunio nonche' i doveri del lavoratore durante l'interruzione del servizio si rimanda alle esistenti disposizioni di legge o contrattuali in materia.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 35
Art. 35. TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO Il trattamento per gravidanza e puerperio e' disciplinato dalla [legge 23 agosto 1950 n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-23;860) sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e dalle successive disposizioni. All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici alle quali siano corrisposte le indennita' stabilite dall'accordo per le lavorazioni nocivo o svolgentisi in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, l'indennita' da essa percepita ai sensi dell'accordo stesso.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 36
Art. 36. DISCIPLINA AZIENDALE L'operaio in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare. In armonia con la dignita' personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'. L'azienda avra' cura di mettere gli operai a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore e' tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessita'.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 37
Art. 37. INIZIO E FINE DEL LAVORO L'inizio e la fine del lavoro sono regolati come segue: il primo segnale e' dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro e significhera' l'apertura dell'accesso allo stabilimento; il secondo segnale e' dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; il terzo segnale e' dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro ed in tal momento l'operaio deve trovarsi al suo posto di lavoro. Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sara' effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nello stabilimento, sempreche' il ritardo non superi la mezz'ora stessa. La cessazione del lavoro e' annunciata da un unico segnale: nessun operaio potra' cessare il lavoro prima dell'emissione del segnale stesso.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 38
Art. 38. PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA A meno che non vi sia un esplicito permesso, non e' consentito che un operaio entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro. L'operaio licenziato o sospeso non puo' entrare nello stabilimento se non e' autorizzato dalla Direzione. Durante le ore di lavoro nessun operaio puo' lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suo capo immediato nella prima mezz'ora di lavoro. Il permesso richiesto ed ottenuto per l'uscita nella prima mezz'ora di lavoro non consente la decorrenza della retribuzione per la prestata frazione di ora di lavoro. In via eccezionale il permesso di uscita puo' essere richiesto in qualsiasi momento dell'orario di lavoro; in tal caso al lavoratore compete la retribuzione della durata del lavoro effettivamente prestato.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 39
Art. 39. ASSENZE Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificativo. L'assenza ingiustificata puo' essere punita con una multa variabile dal 5 al 20 per cento della paga corrispondente alle ore non lavorate. Prolungandosi l'assenza ingiustificata, e ripetendosi, il lavoratore puo' essere punito a termine degli articoli 42, 43 e 44. L'assenza, ancorche' giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione. L'operaio che non avesse fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia) e' considerato assente, a meno che possa far risultare in modo sicuro e prima dell'uscita la sua presenza nello stabilimento; in tale caso pero', sara' considerato ritardatario.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 40
Art. 40. CONSEGNA E CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALI Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, l'operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto. Egli e' responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio. Qualora non vi provvedesse puo' essergli addebitato, sulla liquidazione, l'importo relativo alle cose non consegnate. E' preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto e' a lui affidato. D'altra parte l'operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilita' informandone tempestivamente, pero', la Direzione della Azienda. Il lavoratore rispondera' delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa e negligenza; il relativo ammontare verra' trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all'art. 2 della parte comune. Il lavoratore non puo' apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente da' diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti. Il lavoratore deve interessarsi per fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprieta' onde poterli asportare.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 41
Art. 41. VISITA DI INVENTARIO E DI CONTROLLO L'operaio non puo' rifiutare la visita d'inventario e la visita personale di controllo che, per ordine della Direzione, venisse fatta a verifica degli oggetti, degli strumenti o utensili affidatigli, nonche' la visita personale di controllo all'uscita dallo stabilimento. Alle operaie la visita nella persona non puo' essere compiuta se non in locale appartato e con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 42
Art. 42. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione o alle altre norme speciali indicate nell'art. 7 della parte comune, potranno essere punite, a secondo della gravita' delle mancanze, con i provvedimenti seguenti: 1) richiamo verbale; 2) multa fino all'importo di 3 ore di paga e della eventuale contingenza; 3) ammonizione scritta; 4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni; 5) licenziamento. Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto al punto 4). I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del lavoratore devono essere portati a conoscenza dell'interessato.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 43
Art. 43. MULTE E SOSPENSIONI Incorre nei provvedimenti della multa e della sospensione l'operaio: a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 39 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo; c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli; d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto; e) che costruisca, entro le officine dell'azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda stessa; f) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarita' nell'andamento del lavoro g) che effettui irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo o di presenza. h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme della presente regolamentazione, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene. La multa vorra' applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo. L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, e' devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 44
Art. 44. LICENZIAMENTO PER MANCANZE Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro puo' essere inflitto: 1) Con la perdita dell'identita' di preavviso, ma non delle altre indennita'. In tale provvedimento incorre l'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) assenze ingiustificate prolungate oltre cinque giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie; b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 43, sempreche' la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti; c) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita' delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi; e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda; f) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale; g) recidiva nella mancanza di cui al punto f), dell'art. 43, sempreche' non si riscontri nella mancanza stessa il dolo; h) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio con danno dell'azienda stessa: i) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano gia' stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 43. 2) Senza preavviso e senza indennita' di licenziamento in tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali; b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda; c) trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili o comunque di materiale illustrativo di brevetti e di procedimenti di lavorazione; d) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno della azienda stessa; e) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi; f) recidiva nella colpa di cui al punto f) dell'art. 43 qualora vi sia dolo.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 45
Art. 45. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il licenziamento dell'operaio non in prova, attuato non ai sensi dell'art. 44, o le dimissioni dell'operaio possono aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di sei giorni (48 ore) per anzianita' ininterrotta fino a un anno e di 15 giorni (120 ore) per anzianita' superiori. L'azienda puo' esonerare l'operaio dal prestare il lavoro nel periodo di preavviso, corrispondendogli pero' la intera retribuzione per le ore mancanti al compimento del periodo stesso. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 46
Art. 46. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO All'atto del licenziamento, attuato non ai sensi dell'art. 44, l'azienda deve corrispondere al lavoratore una indennita' ragguagliata a: a) giorni 6 (48 ore) per ciascuno dei primi 5 anni di anzianita' ininterrotta; b) giorni 10 (80 ore) per ciascuno dei successivi anni di anzianita' ininterrotta oltre i 5 e fino ai 10 anni c) giorni 12 (96 ore) per ciascuno dei successivi anni di anzianita' ininterrotta oltre i 10 e fino ai 18 anni d) giorni 15 (120 ore) per ciascuno dei successivi anni di anzianita' ininterrotta oltre i 18 anni. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi, calcolandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. Le misure delle indennita' di cui al comma 1° si adottano per le anzianita' maturate dall'operaio a partire dall'1 gennaio 1947 e sono calcolate in base alla intera retribuzione (paga, piu' indennita' di contingenza, ed eventuale terzo elemento non conglobati). Per gli operai normalmente retribuiti a cottimo si conteggia la media di guadagno realizzata negli ultimi tre mesi. Per quanto riguarda l'anzianita' maturata dall'operaio anteriormente al 1 gennaio 1947, al numero di giorni di indennita' di licenziamento spettantigli in applicazione del precedente contratto nazionale si aggiunge un giorno per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta. Agli operai che nell'ultimo anno abbiano prestato servizio effettivo in turni avvicendati nel ciclo completo con carattere di prevalenza nel tempo (almeno sei mesi) la percentuale di maggiorazione media sara' computata nella retribuzione ai fini del calcolo dell'indennita'. La gratifica natalizia sara' conteggiata nell'indennita' maggiorando gli elementi costitutivi della retribuzione dell'8,33%
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 47
Art. 47. INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI In caso di dimissioni l'azienda e' tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote indicate della indennita' di licenziamento prevista dall'articolo precedente: 1) il 50 per cento per gli aventi anzianita' di servizio lino a 5 anni, salvo quanto detto al successivo comma 2) il 75 per cento per gli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni; 3) il 100 per cento per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni. Per poter aver diritto alla competenza di cui al punto 1) il lavoratore dimissionario deve aver compiuto il secondo anno di servizio; se apprendista deve aver compiuto il secondo anno dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato. L'intero trattamento di cui al punto 3) e' dovuto anche ai dimissionari per causa d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle lavoratrici dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio; lo stesso trattamento sara' usato al lavoratore che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomo, del 55° anno di eta' se donna.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 48
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)