DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1348

Type DPR
Publication 1960-08-28
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Viste il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 novembre 1958, e relative tabelle, per gli addetti all'industria delle materie plastiche, stipulato tra l'Unione Nazionale Industrie Materie Plastiche; l'Associazione italiana dell'Industria delle Materie Plastiche e Resine Sintetiche, con l'assistenza, della Confederazione generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana dei Lavoro, l'Organizzazione Sindacale fra i Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza dell'Unione italiana de Lavoro; e, in pari data, tra l'Unione Nazionale Industrie Materie Plastiche, la Associazione italiana dell'Industria delle Materie Plastiche e Resine Sintetiche, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici;

Viste le disposizioni per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, allegate Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 74 del 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 novembre 1958, relativo agli addetti all'industria delle materie plastiche sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate delle disposizioni indicate nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese delle materie plastiche.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1960

Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 151 - VILLA

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 7 NOVEMBRE 1958 PER GLI ADDETTI L'INDUSTRIA DELLE MATERIE PLASTICHE Addi' 7 novembre 1958 in Milano tra l'UNIONE NAZIONALE INDUSTRIE MATERIE PLASTICHE "Unionplast", rappresentata dal proprio Presidente Rag. Ortensio Menchini, assistito da Segretario della Federazione italiana Industrie Varie e dal Dott. Scagnolari dell'Associazione Industriale Lombarda; l'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELL'INDUSTRIA DELLE MATERIE PLASTICHE E RESINE SINTETICHE (Assoplast), rappresentata dal suo Presidente Ing. Mantio Muzzoli, assistito dall'Avv. Giorgio Boccardo e dal Dotto. Luigi Bava; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nella persona dell'Avv. Renzo Boccardi e del Dott. Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.), rappresentata dai segretari nazionali Signori Egidio Roncaglione e Silvano Verzetti, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai signori Alemano, Cora', Gatti, Legnani, Nicola, Vaglia; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA On Vittorio Foa e On. Luciano Romagnoli; l'ORGANIZZAZIONE SINDACALE FRA I LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (Federchimici), rappresentata dal proprio Segretario generale Giuseppe Reggio e dai Segretari nazionali Signori Egidio Quaglia, Vera Acutis, Mario Zanetta, con l'intervento di una delegazione dei lavoratori; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Confederale Dott. Dionigi Coppo, assistito dal Commendatore Ettore Azais; l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L. - Chimici), rappresentata dai Segretari nazionali Signori Lino Ravetta, Domenico Tardioli, Giulio Polotti, Leo Biggi, Ernesto Cornelli, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori; con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L), in persona dei Segretari nazionali Signori Italo Viglianesi, Raffaele Vanni e Dottore Tullio Repetto. Addi' 7 novembre 1958 in Milano tra l'UNIONE NAZIONALE INDUSTRIE MATERIE PLASTICHE "Unionplast", rappresentato dal suo Presidente Rag. Ortensio Nenchini, assistito dal Segretario della Federazione italiana Industrie Varie e dal Dott. scagnolari dell'Associazione industriale Lombarda; L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELL'INDUSTRIA DELLE MATERIEPLASTICHE E RESINE SINTETICHE (Assoplast), rappresentata dal suo Presidente Ing. Manlio Muzzoli, assistito dall'Avv. Giorgio Boccardo e dal Dott. Luigi Bava; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nella persona dell'AVV. Renzo Boccardi e del Dott. Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata per delega dal Signor Bruno Scheggi Delegato Confederale l'Alta Italia; e stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai, categorie speciali ed impiegati dipendenti dalle industrie delle materie plastiche (produzione lavorazione, stampaggio di materiali termoplastici e termoindurenti, bakelite, urea, celluloide, galarite, ebanite, rhodoid, rhodialite, plexiglas, vipla ed affini). Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai e' fatta tramite l'Ufficio di collocamento, in conformita', norme di legge e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorita'. All'atto dell'assunzione l'Azienda comunichera' all'operaio con esattezza la localita' alla quale e' destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la qualifica e la categoria, alla quale e' assegnato e la relativa, paga. La comunicazione avverra' normalmente per iscritto. L'assunzione si intende avvenuta ad ogni effetto per la localita' indicata all'atto dell'assunzione stessa.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 2

Art. 2. AMMISSIONE AL LAVORO DONNE E DEI MINORI Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei minori, valgono le disposizioni di legge. Comunque e' fatto divieto di far lavorare di notte i giorni inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque eta' salvo le eccezioni e deroghe previste dalla legge.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 3

Art. 3. DOCUMENTI - RESIDENZA - DOMICILIO Per l'assunzione l'operaio e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessera e libretto delle assicurazioni sociali, in quanto il lavoratore ne sia in possesso; 3) carta di identita' o documento equipollente. E' in facolta' dell'azienda di richiedere all'operaio la presentazione del certificato penale, in data non anteriore ai tre mesi, nonche' il certificato di lavoro per le occupazioni antecedenti, sempreche' il lavoratore ne sia in possesso. L'azienda rilascera' ricevuta per i documenti che trattiene il deposito. L'operaio e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora, ed a notificarne i successivi mutamenti, ed a consegnare dopo l'assunzione, lo stato di famiglia, se capo famiglia, nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 4

Art. 4. PERIODO DI PROVA L'operaio potra' essere sottoposto ad un periodo di prova non superiore a sei giornate lavorative, durante il quale sara' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso ne' indennita'. Tale periodo potra' essere di comune accordo prorogato a 15 giorni lavorativi. Tale accordo dovra' risultare da comunicazione scritta al lavoratore. La paga fissata all'operaio decorre dal primo giorno di assunzione, e non puo' in ogni caso essere inferiore al corrispondente minimo contrattuale per la categoria, alla quale lo stesso viene assegnato. L'operaio che viene trattenuto al lavoro oltre il periodo di prova, si intende tacitamente confermato in servizio. L'operaio che nel corso, o al termine del periodo di prova non venga trattenuto, o si dimetta, ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute in base alla paga fissata all'atto dell'assunzione, corrispondente al minimo della categoria nella quale la prestato la propria opera. Il servizio prestato nel periodo di prova, qualora sia seguito da conferma, anche tacita, va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianita'.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 5

Art. 5. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI L'assegnazione della qualifica agli operai verra' fatta in base alle categorie sotto elencate: Uomini addetti alla costruzione di stampi e minuterie metalliche ed allo stampaggio di materie plastiche e finitura. Operai specializzati. - Sono coloro che compiono lavori ed, operazioni di notevole difficolta', delicatezza e complessita', la cui corretta esecuzione richiede specifiche non comuni capacita' tecnico pratiche, conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: addetti alla costruzione ed alla riparazione degli stampi complessi; aggiustatori, fornitori, fresatori, rettificatori, che eseguono lavorazioni delle superfici cosi' dette di "figure" cioe', tutte le superfici di stampa che danno forma al pezzo stampato; addetti al controllo delle lavorazioni degli stampi tagliatori in lastre;incisori, pantografisti di stampi. Operai qualificati. - Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali specifiche capacita' tecnico-pratiche, conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: addetti alla costruzione e riparazione di stampi di facile esecuzione; addetti alle operazioni di sgrossatura in genere; all'imballaggio sia alle macchine come al banco, come pure gli operai operatori addetti alla sorveglianza delle lavorazioni dello stampaggio; verificatori del materiale finito; spinatori ad acqua calda. Operai comuni. - Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che non richiedono specifiche capacita', ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio, anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di classifiche superiori, partecipando direttamente alla lavorazione. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: addetti alle presse; addetti alla sbavatura e ai banchi di finitura ai forni, distributori di utensili e materiali di magazzino. Manovali comuni - Sono coloro che compiono lavori di trasporto, del carico, di scarico, di pulizia e analoghi lavori di fatica, anche se compiuto in reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione. NOTA: per l'assegnazione alle categorie superiori e per la durata del tirocinio si terra' conto delle professionali. Donne addette esclusivamente e normalmente alla lavorazione delle parti metalliche. 1ª categoria: sono coloro che compiono lavori od operazioni di particolare delicatezza o complessita' che richiedono specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria le seguenti operaie: addette alle trance automatiche e alle grosse trance a motore sia per imbottitura che per taglio; addette ai torni a revolver, ai trapassi non sensitivi per punte di oltre 10 mm. per maschiatrici con maschi di oltre 10 mm. 2ª categoria: sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono attitudini o conoscenze conseguite con breve tirocinio. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria le seguenti operaie: addette alla trancia a mano o a pedale; addette ai trapani per punte inferiori a 10 mm. alle maschiatrici con maschi inferiori ai 10 mm., rullatrici delle viti stampate, fresatrici, tornitrici su turnielli in ripresa, rullatrici di filetti per parti imbottite, refilatrici per parti imbottite. 3ª categoria: sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri, o comunque lavori che non richiedono periodo di tirocinio. Donne addette esclusivamente e normalmente alla lavorazione delle materie plastiche. Specializzate. - Sono considerate tali le operatrici addette alle operazioni di stampaggio o di finitura che guidano e controllano la esecuzione pratica delle lavoratrici. 1ª categoria: sono coloro che compiono lavori ed operazioni di particolare delicatezza o complessita' che richiedono specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria le seguenti operaie: addette allo stampaggio con capacita' a lavori complessi, addette a lavorazioni sei macchine pesanti, addette normalmente a piu' presse di natura complessa, addette alle macchine ad iniezione spinatrici ad acqua calda, tagliatrici in lastra di precisione. 2ª categoria: sono coloro, che compiono, lavori od operazioni che richiedono attitudini o conoscenze consegnate con breve tirocinio. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria le seguenti operaie; addette allo stampaggio con piu' di una pressa non di natura complessa, addette al montaggio dei pezzi stampati, aerografiste; tagliatrici in lastre e tubo di precisione, saldatrici con solventi. 3ª categoria: sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri o comunque lavori che non richiedono periodo di tirocinio. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria le seguenti operaie: addette alla finitura, al magazzino, verificatrici del materiale finito. Qualora un operaio addetto ad una categoria ritenga che le sue mansioni siano corrispondenti a quelle di una categoria superiore, il suo passaggio alla categoria superiore e' vincolato all'esecuzione, approvata dal collaudo, di un capolavoro che viene determinato caso, per caso a seconda della qualifica richiesta, salvo quanto disposto dall'art. 11 del presente regolamentazione, Per gli addetti a lavori discontinui o mansioni di semplice attesa o custodia valgono le disposizioni contenute nell'allegato A del presente contratto,

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 6

Art. 6. DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO Per quanto riguarda la disciplina dell'apprendistato, si fa riferimento alla [legge 19 gennaio 1955, n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25) e relativo, regolamento, riservandosi le parti di riesaminare la materia per quanto di loro competenza.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 7

Art. 7. ISTRUZIONE PROFESSIONALE L'operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza a corsi di istruzione professionale serali o festivi, potra' essere esonerato dal lavoro. Analoga, concessione potra' essere fatta per mettere in grado i lavoratori interessati di partecipare agli esami finali dei corsi suddetti. I permessi di cui sopra, sono regolati dall'art. 42.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 8

Art. 8. LAVORO A COTTIMO - PREMI AD INCENTIVO Allo scopo di consentire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale, secondo le possibilita' tecniche e gli accordi intervenuti o che possano intervenire tra le parti direttamente interessate. Le tariffe di cottimo devono essere fissate dalle Aziende, in modo da consentire alla generalita' degli operai di normale capacita' e operosita' lavoranti a cottimo, in un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia almeno l'8% superiore ai minimi di paga della propria categoria. Nel caso in cui un operaio, lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comuni, per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo. Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione e dalla Commissione Interna aziendale. Quando gli operai siano strettamente e direttamente vincolati nel ritmo del loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo, sara' ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga, la percentuale minima di cottimo. Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovra' essere corrisposta la percentuale minima di cottimo. Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verra' fatto a cottimo ultimato ed al lavoratore saranno concessi acconti sul presumibile guadagno nella misura di circa il 90%, Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia, nella medesima lavorazione, avra' diritto alla conservazione dell'utile di cottimo sempre che rimanga inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale. Sempre allo scopo di stimolare l'aumento della produzione nelle Aziende nelle quali le possibilita' tecniche lo consentano e' in facolta' delle Aziende di istituire premi incientivi individuali e collettivi o generali atti a stimolare la, produzione stessa senza con cio' creare cumulo con la percentuale di cottimo.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 9

Art. 9. PREMI DI ANZIANITA' Agli operai di ambo i sessi che ultimeranno presso la stessa azienda rispettivamente il 10°, il 15°, il 20° anno di anzianita' continuativa sara' corrisposto alle singole scadenze (una volta tanto) un premio commisurato alla, retribuzione globale di fatto, (contingenza compresa, pari a: 125 ore al compimento del 10° anno di anzianita' ininterrotta; 125 ore al compimento del 15° anno di anzianita' ininterrotta; 150 ore al compimento del 20° anno di anzianita'. I premi di cui al comma precedente assorbono fino alla concorrenza del relativo importo gli eventuali similari premi gia', disposti dalle aziende.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 10

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.