DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1348

Type DPR
Publication 1960-08-28
Ultimo aggiornamento 1960-11-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Viste il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 novembre 1958, e relative tabelle, per gli addetti all'industria delle materie plastiche, stipulato tra l'Unione Nazionale Industrie Materie Plastiche; l'Associazione italiana dell'Industria delle Materie Plastiche e Resine Sintetiche, con l'assistenza, della Confederazione generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana dei Lavoro, l'Organizzazione Sindacale fra i Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza dell'Unione italiana de Lavoro; e, in pari data, tra l'Unione Nazionale Industrie Materie Plastiche, la Associazione italiana dell'Industria delle Materie Plastiche e Resine Sintetiche, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici;

Viste le disposizioni per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, allegate Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 74 del 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 novembre 1958, relativo agli addetti all'industria delle materie plastiche sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate delle disposizioni indicate nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese delle materie plastiche.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1960

Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 151 - VILLA

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 7 NOVEMBRE 1958 PER GLI ADDETTI L'INDUSTRIA DELLE MATERIE PLASTICHE Addi' 7 novembre 1958 in Milano tra l'UNIONE NAZIONALE INDUSTRIE MATERIE PLASTICHE "Unionplast", rappresentata dal proprio Presidente Rag. Ortensio Menchini, assistito da Segretario della Federazione italiana Industrie Varie e dal Dott. Scagnolari dell'Associazione Industriale Lombarda; l'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELL'INDUSTRIA DELLE MATERIE PLASTICHE E RESINE SINTETICHE (Assoplast), rappresentata dal suo Presidente Ing. Mantio Muzzoli, assistito dall'Avv. Giorgio Boccardo e dal Dotto. Luigi Bava; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nella persona dell'Avv. Renzo Boccardi e del Dott. Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.), rappresentata dai segretari nazionali Signori Egidio Roncaglione e Silvano Verzetti, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai signori Alemano, Cora', Gatti, Legnani, Nicola, Vaglia; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA On Vittorio Foa e On. Luciano Romagnoli; l'ORGANIZZAZIONE SINDACALE FRA I LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (Federchimici), rappresentata dal proprio Segretario generale Giuseppe Reggio e dai Segretari nazionali Signori Egidio Quaglia, Vera Acutis, Mario Zanetta, con l'intervento di una delegazione dei lavoratori; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Confederale Dott. Dionigi Coppo, assistito dal Commendatore Ettore Azais; l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L. - Chimici), rappresentata dai Segretari nazionali Signori Lino Ravetta, Domenico Tardioli, Giulio Polotti, Leo Biggi, Ernesto Cornelli, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori; con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L), in persona dei Segretari nazionali Signori Italo Viglianesi, Raffaele Vanni e Dottore Tullio Repetto. Addi' 7 novembre 1958 in Milano tra l'UNIONE NAZIONALE INDUSTRIE MATERIE PLASTICHE "Unionplast", rappresentato dal suo Presidente Rag. Ortensio Nenchini, assistito dal Segretario della Federazione italiana Industrie Varie e dal Dott. scagnolari dell'Associazione industriale Lombarda; L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELL'INDUSTRIA DELLE MATERIEPLASTICHE E RESINE SINTETICHE (Assoplast), rappresentata dal suo Presidente Ing. Manlio Muzzoli, assistito dall'Avv. Giorgio Boccardo e dal Dott. Luigi Bava; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nella persona dell'AVV. Renzo Boccardi e del Dott. Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata per delega dal Signor Bruno Scheggi Delegato Confederale l'Alta Italia; e stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai, categorie speciali ed impiegati dipendenti dalle industrie delle materie plastiche (produzione lavorazione, stampaggio di materiali termoplastici e termoindurenti, bakelite, urea, celluloide, galarite, ebanite, rhodoid, rhodialite, plexiglas, vipla ed affini). Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai e' fatta tramite l'Ufficio di collocamento, in conformita', norme di legge e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorita'. All'atto dell'assunzione l'Azienda comunichera' all'operaio con esattezza la localita' alla quale e' destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la qualifica e la categoria, alla quale e' assegnato e la relativa, paga. La comunicazione avverra' normalmente per iscritto. L'assunzione si intende avvenuta ad ogni effetto per la localita' indicata all'atto dell'assunzione stessa.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 2

Art. 2. AMMISSIONE AL LAVORO DONNE E DEI MINORI Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei minori, valgono le disposizioni di legge. Comunque e' fatto divieto di far lavorare di notte i giorni inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque eta' salvo le eccezioni e deroghe previste dalla legge.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 3

Art. 3. DOCUMENTI - RESIDENZA - DOMICILIO Per l'assunzione l'operaio e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessera e libretto delle assicurazioni sociali, in quanto il lavoratore ne sia in possesso; 3) carta di identita' o documento equipollente. E' in facolta' dell'azienda di richiedere all'operaio la presentazione del certificato penale, in data non anteriore ai tre mesi, nonche' il certificato di lavoro per le occupazioni antecedenti, sempreche' il lavoratore ne sia in possesso. L'azienda rilascera' ricevuta per i documenti che trattiene il deposito. L'operaio e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora, ed a notificarne i successivi mutamenti, ed a consegnare dopo l'assunzione, lo stato di famiglia, se capo famiglia, nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 4

Art. 4. PERIODO DI PROVA L'operaio potra' essere sottoposto ad un periodo di prova non superiore a sei giornate lavorative, durante il quale sara' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso ne' indennita'. Tale periodo potra' essere di comune accordo prorogato a 15 giorni lavorativi. Tale accordo dovra' risultare da comunicazione scritta al lavoratore. La paga fissata all'operaio decorre dal primo giorno di assunzione, e non puo' in ogni caso essere inferiore al corrispondente minimo contrattuale per la categoria, alla quale lo stesso viene assegnato. L'operaio che viene trattenuto al lavoro oltre il periodo di prova, si intende tacitamente confermato in servizio. L'operaio che nel corso, o al termine del periodo di prova non venga trattenuto, o si dimetta, ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute in base alla paga fissata all'atto dell'assunzione, corrispondente al minimo della categoria nella quale la prestato la propria opera. Il servizio prestato nel periodo di prova, qualora sia seguito da conferma, anche tacita, va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianita'.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 5

Art. 5. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI L'assegnazione della qualifica agli operai verra' fatta in base alle categorie sotto elencate: Uomini addetti alla costruzione di stampi e minuterie metalliche ed allo stampaggio di materie plastiche e finitura. Operai specializzati. - Sono coloro che compiono lavori ed, operazioni di notevole difficolta', delicatezza e complessita', la cui corretta esecuzione richiede specifiche non comuni capacita' tecnico pratiche, conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: addetti alla costruzione ed alla riparazione degli stampi complessi; aggiustatori, fornitori, fresatori, rettificatori, che eseguono lavorazioni delle superfici cosi' dette di "figure" cioe', tutte le superfici di stampa che danno forma al pezzo stampato; addetti al controllo delle lavorazioni degli stampi tagliatori in lastre;incisori, pantografisti di stampi. Operai qualificati. - Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali specifiche capacita' tecnico-pratiche, conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: addetti alla costruzione e riparazione di stampi di facile esecuzione; addetti alle operazioni di sgrossatura in genere; all'imballaggio sia alle macchine come al banco, come pure gli operai operatori addetti alla sorveglianza delle lavorazioni dello stampaggio; verificatori del materiale finito; spinatori ad acqua calda. Operai comuni. - Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che non richiedono specifiche capacita', ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio, anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di classifiche superiori, partecipando direttamente alla lavorazione. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria i seguenti operai: addetti alle presse; addetti alla sbavatura e ai banchi di finitura ai forni, distributori di utensili e materiali di magazzino. Manovali comuni - Sono coloro che compiono lavori di trasporto, del carico, di scarico, di pulizia e analoghi lavori di fatica, anche se compiuto in reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione. NOTA: per l'assegnazione alle categorie superiori e per la durata del tirocinio si terra' conto delle professionali. Donne addette esclusivamente e normalmente alla lavorazione delle parti metalliche. 1ª categoria: sono coloro che compiono lavori od operazioni di particolare delicatezza o complessita' che richiedono specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria le seguenti operaie: addette alle trance automatiche e alle grosse trance a motore sia per imbottitura che per taglio; addette ai torni a revolver, ai trapassi non sensitivi per punte di oltre 10 mm. per maschiatrici con maschi di oltre 10 mm. 2ª categoria: sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono attitudini o conoscenze conseguite con breve tirocinio. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria le seguenti operaie: addette alla trancia a mano o a pedale; addette ai trapani per punte inferiori a 10 mm. alle maschiatrici con maschi inferiori ai 10 mm., rullatrici delle viti stampate, fresatrici, tornitrici su turnielli in ripresa, rullatrici di filetti per parti imbottite, refilatrici per parti imbottite. 3ª categoria: sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri, o comunque lavori che non richiedono periodo di tirocinio. Donne addette esclusivamente e normalmente alla lavorazione delle materie plastiche. Specializzate. - Sono considerate tali le operatrici addette alle operazioni di stampaggio o di finitura che guidano e controllano la esecuzione pratica delle lavoratrici. 1ª categoria: sono coloro che compiono lavori ed operazioni di particolare delicatezza o complessita' che richiedono specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria le seguenti operaie: addette allo stampaggio con capacita' a lavori complessi, addette a lavorazioni sei macchine pesanti, addette normalmente a piu' presse di natura complessa, addette alle macchine ad iniezione spinatrici ad acqua calda, tagliatrici in lastra di precisione. 2ª categoria: sono coloro, che compiono, lavori od operazioni che richiedono attitudini o conoscenze consegnate con breve tirocinio. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria le seguenti operaie; addette allo stampaggio con piu' di una pressa non di natura complessa, addette al montaggio dei pezzi stampati, aerografiste; tagliatrici in lastre e tubo di precisione, saldatrici con solventi. 3ª categoria: sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri o comunque lavori che non richiedono periodo di tirocinio. A titolo di esempio sono da assegnarsi a questa categoria le seguenti operaie: addette alla finitura, al magazzino, verificatrici del materiale finito. Qualora un operaio addetto ad una categoria ritenga che le sue mansioni siano corrispondenti a quelle di una categoria superiore, il suo passaggio alla categoria superiore e' vincolato all'esecuzione, approvata dal collaudo, di un capolavoro che viene determinato caso, per caso a seconda della qualifica richiesta, salvo quanto disposto dall'art. 11 del presente regolamentazione, Per gli addetti a lavori discontinui o mansioni di semplice attesa o custodia valgono le disposizioni contenute nell'allegato A del presente contratto,

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 6

Art. 6. DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO Per quanto riguarda la disciplina dell'apprendistato, si fa riferimento alla [legge 19 gennaio 1955, n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25) e relativo, regolamento, riservandosi le parti di riesaminare la materia per quanto di loro competenza.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 7

Art. 7. ISTRUZIONE PROFESSIONALE L'operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza a corsi di istruzione professionale serali o festivi, potra' essere esonerato dal lavoro. Analoga, concessione potra' essere fatta per mettere in grado i lavoratori interessati di partecipare agli esami finali dei corsi suddetti. I permessi di cui sopra, sono regolati dall'art. 42.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 8

Art. 8. LAVORO A COTTIMO - PREMI AD INCENTIVO Allo scopo di consentire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale, secondo le possibilita' tecniche e gli accordi intervenuti o che possano intervenire tra le parti direttamente interessate. Le tariffe di cottimo devono essere fissate dalle Aziende, in modo da consentire alla generalita' degli operai di normale capacita' e operosita' lavoranti a cottimo, in un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia almeno l'8% superiore ai minimi di paga della propria categoria. Nel caso in cui un operaio, lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comuni, per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo. Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione e dalla Commissione Interna aziendale. Quando gli operai siano strettamente e direttamente vincolati nel ritmo del loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo, sara' ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga, la percentuale minima di cottimo. Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovra' essere corrisposta la percentuale minima di cottimo. Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verra' fatto a cottimo ultimato ed al lavoratore saranno concessi acconti sul presumibile guadagno nella misura di circa il 90%, Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia, nella medesima lavorazione, avra' diritto alla conservazione dell'utile di cottimo sempre che rimanga inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale. Sempre allo scopo di stimolare l'aumento della produzione nelle Aziende nelle quali le possibilita' tecniche lo consentano e' in facolta' delle Aziende di istituire premi incientivi individuali e collettivi o generali atti a stimolare la, produzione stessa senza con cio' creare cumulo con la percentuale di cottimo.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 9

Art. 9. PREMI DI ANZIANITA' Agli operai di ambo i sessi che ultimeranno presso la stessa azienda rispettivamente il 10°, il 15°, il 20° anno di anzianita' continuativa sara' corrisposto alle singole scadenze (una volta tanto) un premio commisurato alla, retribuzione globale di fatto, (contingenza compresa, pari a: 125 ore al compimento del 10° anno di anzianita' ininterrotta; 125 ore al compimento del 15° anno di anzianita' ininterrotta; 150 ore al compimento del 20° anno di anzianita'. I premi di cui al comma precedente assorbono fino alla concorrenza del relativo importo gli eventuali similari premi gia', disposti dalle aziende.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 10

Art. 10. GRATIFICA NATALIZIA In occasione del Santo Natale, agli operai considerati in servizio nell'azienda, sara' corrisposta una gratifica natalizia nella misura di 200 (duecento) ore della retribuzione globale di fatto. Agli operai che prestino effettivo servizio in turni avvicendati nel ciclo completo - con carattere di prevalenza nel corso di ogni anno solare - la percentuale di maggiorazione media sara' computata nella retribuzione ai fini del calcolo della gratifica natalizia. Per i cottimisti si fara' riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel Corso dell'anno, verranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti saranno stati i mesi di servizio prestati presso l'azienda.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 11

Art. 11. PASSAGGIO DI MANSIONI La qualifica attribuita all'operaio non lo esime dal prestare temporaneamente la propria opera in lavori diversi da quelli ai quali e' normalmente adibito, e che gli venissero eventualmente comandati, tenuto possibilmente conto della di lui qualifica, capacita' ed attitudine. In questo caso gli sara' corrisposto il salario relativo alle nuove mansioni, se superiore a quello che egli normalmente percepisce, mentre continuera' a percepire il salario corrispondente alla propria qualifica, se quello relativo alle nuove mansioni sara' inferiore. Nel caso che il predetto passaggio di mansioni avvenga per sostituzione di operai assenti per malattia, infortunio o permesso, il lavoratore continuera' a percepire il proprio salario, sempreche' non venga adibito alle mansioni superiori per un periodo maggiore di quattro giorni, del quale caso percepira' il salario superiore per l'intero periodo. L'operaio che per almeno 30 giorni continuativi disimpegni mansioni superiori alla sua qualifica, passa nella qualifica superiore e con la retribuzione corrispondente, tranne il caso di sostituzione temporanea per malattia, permesso ed infortunio. Tutti i suddetti passaggi di qualifica non interrompono i rapporti di lavoro e le relative anzianita'; percio' non si dovra' provvedere ad alcuna liquidazione.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 12

Art. 12. MANSIONI PROMISCUE L'operaio che sia normalmente adibito a mansioni relative a diverse qualifiche, sara' classificato nella qualifica superiore, salvo che non si tratti di passaggio temporaneo di mansioni disciplinate dall'art. 11 del presente contratto.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 13

Art. 13. TRASFERTE All'operaio in missione per esigenze di servizio, la Azienda corrispondera': a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto; b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'operaio ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennita' pari al 50% della retribuzione giornaliera (comprensiva della contingenza) se la missione dura oltre le ore 12 e sino alle ore 24. Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra, verra' calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione. Il trattamento di cui al comma d), assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni o impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione, Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno rimunerate come straordinario. Nei casi in cui l'operaio venga inviato in missione presso altra localita' o sede di lavoro per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, la indennita' di cui alla lettera a), dopo il primo mese, verra' corrisposta nella misura del 35%, e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. La indennita' di cui alla lettera d) sara' corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristiche propria delle mansioni che l'operaio normalmente disimpegna. L'indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'operaio la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 14

Art. 14. TRASFERIMENTI All'operaio che venga trasferito da uno stabilmento all'altro della stessa azienda, situato in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, sara' corrisposto l'importo previamente concordato con l'Azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonche' per le masserizie. Gli verra' inoltre corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, per se' e per i familiari conviventi che lo seguono nel trasferimento, la trasferta di cui all'articolo 13. Oltre a quanto sopra previsto, gli verra' corrisposto se celibe una indennita' di trasferimento commisurata a 15 giorni della retribuzione globale giornaliera che andra' a percepire nella nuova residenza Se capo famiglia, detta indennita' sara' commisurata, ai 30 giorni di retribuzione. L'operaio ha inoltre il diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di fitto. L'operaio che non accetti il trasferimento, ha diritto, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dal presente contratto.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 15

Art. 15. DONNE ADIBITE A MANSIONI MASCHILI Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono svolti da maestranze maschili, a parita' di condizione di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo. Nella lavorazione a cottimo, la condizione sopraddetta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 16

Art. 16. CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE Il pagamento delle retribuzioni sara' effettuato a settimana, o a quindicina o a mese. Quando la retribuzione viene effettuata a mese, dovra' essere concesso un acconto quindicinale fino al 90% della retribuzione stessa. All'atto del pagamento della retribuzione verra' consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda il nome del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonche' le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, ecc.) e l'elencazione delle trattenute. Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla line di esso, in caso di contestazione su uno o piu' elementi costitutivi della retribuzione, dovra' essere intanto corrisposta al lavoratore la parte di retribuzione non contestata, contro rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 17

Art. 17. RECLAMI SULLA PAGA Qualsiasi reclamo silla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento; il lavoratore che non vi provvede, perde ogni diritto per cio' che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa. Gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dall'operaio entro un anno dal giorno del pagamento affinche' il competente Ufficio dell'Azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 18

Art. 18. ABITI DA LAVORO Per le lavorazioni per le quali, secondo le norme vigenti, sono richiesti degli speciali indumenti, le aziende forniranno gratuitamente ai lavoratori, detti indumenti.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 19

Art. 19. ORARIO NORMALE DI LAVORO La durata normale del lavoro e' quella fissata dalla legge con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore. Nell'eventualita' che l'orario di lavoro dovesse essere portato a 40 ore settimanali (a 42 per i lavoratori addetti a turni regolari periodici), le parti, in mancanza di una opportuna disposizione generale, s'incontreranno per determinare le eventuali maggiorazioni da stabilire per le ore intercorrenti fino alle 48 settimanali. L'orario giornaliero di lavoro sara' fissato dall'azienda e disposto in apposita tabella da affliggersi secondo le norme di legge. Le ore di lavoro vengono contate sugli orologi dello stabilimento (dove esistano) regolati in base ad un unico orario. Gli operai non potranno rifiutarsi, tranne nei casi di forza maggiore, alla effettuazione dei turni avvicendati ed a cicli continui e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda. Nei turni regolari periodici l'operaio del turno smontante non potra' abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione dall'operaio del turno montante, ferme restando le maggiorazioni stabilite dall'art. 25 per il lavoro straordinario. Dichiarazione a verbale. Conformemente al disposto dell'[art. 18 comma secondo della legge 26 aprile 1934, n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art18-com2), sulla tutela delle donne e dei fanciulli, si conviene che il riposo intermedio del personale femminile e minorile potra' essere ridotto ad un'ora, al giorno nei casi di prestazioni superiori alle 8 ore giornaliere e a mezz'ora nel caso di lavoro a turni con prestazione non superiore alle 8 ore giornaliere. Resta il personale adibito alle lavorazioni indicate nella tabella A e B di cui al [R. D. 7 agosto 1936 n. 1720](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-07;1720).

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 20

Art. 20. SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO In caso di interruzione di lavoro, dovuta a cause di forza maggiore, sempreche' l'operaio sia trattenuto nello stabilimento, nel conteggio della paga non si terra' conto della interruzione stessa. Lo stesso trattamento (comprensivo della percentuale minima di cottimo) verra' usato al lavoratore cottimista, negli stessi limiti, quando rimango inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volonta'. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo fra le organizzazioni sindacali locali per il prolungamento di tale termine, l'operaio potra' chiedere il suo licenziamento con diritto a tutte le normali indennita', compreso il preavviso.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 21

Art. 21. RECUPERI E' ammesso il, recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordato tra le Organizzazioni sindacati (locali) interessate, purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 45 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta l'interruzione.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 22

Art. 22. INIZIO E FINE DEL LAVORO L'iniziale e la fine del lavoro vengono regolati come segue: Il primo segnale verra', dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro. A questo segnale sara' aperto l'accesso allo stabilimento. Il secondo segnale verra' dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro. Il terzo segnale verra' dato all'ora precisa dell'inizio del lavoro e l'operaio dovra' in tal momento trovarsi al suo posto di lavoro. Ai ritardatari il conteggio della mercede verra' effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale. La cessazione del lavoro verra' annunciata da un unico segnale. Nessun operaio potra' cessare il lavoro prima di tale segnale.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 23

Art. 23. Il riposo settimanale cadra' normalmente di domenica, salvo le deroghe ferme restando che a turni, avvicendati, il riposo settimanale potra' cadere in giornata non domenicale e si chiamera' "riposo compensativo".

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 24

Art. 24. POMERIGGIO DEL SABATO Nei giorni del sabato il lavoro ha termine non oltre le ore 14, salvo le eccezioni piu' avanti indicate. Le ore di lavoro non compiute nel pomeriggio del sabato potranno essere recuperate in altri giorni lavorativi, senza far luogo a maggiorazioni di salario. Rientrano nelle esecuzioni sopra richiamate gli operai contemplati nella esclusioni di cui ai successivi comma A), B) e C). In tali casi saranno stabiliti per gli operai stessi turni che consentano la disponibilita' di almeno 26 pomeriggi di sabato ogni anno solare, opportunamente ripartiti nello diverse stagioni. A) Esclusioni dipendenti dalla natura dell'industria. Operai addetti ad attivita' per cui si applica, il riposo settimanale per turno, perche' a fuoco continuo o a processi tecnici continui o stagionali o rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente per tutti i giorni della settimana, e cioe': a) attivita' di cui l'[art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art5) e tabella integrativa I-II e III approvate con decreto ministeriale 22 giugno 1935; b) opifici la cui forza motrice prevalente e' prodotta direttamente dal vento o dall'acqua, ovvero e' costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio, ed esclusivamente per l'uso di questo; c) mansioni che pur non rientrando in quelle sopraindicate sono con queste ultime connesse in modo che la loro sospensione nel pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioe': mansioni del personale addetto alle operazioni inerenti allo scarico, carico e spedizione, qualora la sospensione del pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'azienda: mansioni dei personale addetto presso le sedi, filiali ed agenzie delle aziende industriali limitatamente alle operazioni di vendita al banco di prodotti di propria fabbricazione; mansioni del personale addetto a prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso. B) Lavoratori addetti a lavorazioni diverse: a) attivita' che soddisfino bisogni che si manifestano anche e specialmente il sabato e la domenica mattina, come manutenzione, pulizia e riparazione dell'impianto in quanto dette operazioni non possono compiersi in altri giorni senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale; b) vigilanza dell'azienda e degli impianti; c) attivita' rivolta, alla raccolta o lavorazione dei materie prime o prodotti soggetti a facile deterioramento; d) attivita' che non possono essere sospese, per ragioni tecniche per piu' di un giorno alla settimana; e) scarico, carico, trasporto e spedizione di merci nel pomeriggio del sabato, qualora la sospensione intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'aziende; f) operazioni di vendita al banco, presso le sedi filiali ed agenzie delle azienda industriali interessate, dei prodotti fabbricati dalle stesse; g) prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso: h) lavoratori addetti ad operazioni di ripristino d'impianti, di macchinari e di attrezzature appartenenti all'azienda, danneggiati da cause belliche. C) Esclusioni dipendenti dal sistema delle lavorazioni. Industrie in cui si effettuano lavorazioni non continuative a piu' squadre; personale addetto a stabilimenti che per insufficienza di impianti o per mancanza di personale, lavorano a tre o a due squadre per tutti i sei giorni della settimana. D) Esclusioni dipendenti da circostanze eccezionali ed in particolare con riferimento alle limitazioni stagionali di energia elettrica. Chiarimento a verbale. E' ammesso il proseguimento del lavoro nel pomeriggio del sabato anche in casi non previsti dalle suddette deroghe ed eccezioni, sempreche' si addivenga ad accordo fra le parti tramite le locali organizzazioni sindacali di categoria.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 25

Art. 25. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 19 e comunque oltre le ore 8 giornaliere e le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario e oltre le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore. E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festivita' nazionale previsti dall'art. 26 del presente accordo. Per quanto concerne il lavoro prestato nelle festivita' infrasettimanali il trattamento viene regolato con l'art. 27 del presente contratto. Il lavoro compiuto in domenica, quando nel corso della settimana siano gia' state eseguite 48 ore di lavoro, e' da considerare straordinario festivo. Per gli operai compresi nelle deroghe ed eccezioni delle leggi sul riposo settimanale, lo spostamento dei giorno destinato al riposo settimanale dovra' essere preavvertito non piu' tardi del quarto giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo. Nessun operaio potra' esimersi dall'effettuare nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e festivo dovra' essere disposto ed autorizzato. Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno feriale..... 25 % 2) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi................................. 50 % 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati............................. 30 % 4) lavoro effettuato in turni avvicendati turni diurni............................ 4 % turno notturno.......................... 20 % 5) lavoro straordinario festivo............ 70 % 6) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati): per la prima ora............................ 60 % per le ore successive................... 75 % Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla paga oraria di fatto, compresa la indennita' di contingenza secondo la misura nota al momento della liquidazione delle maggiorazioni stesse. Le percentuali di cui trattasi non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Per le donne ed i minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla [legge, n. 653 del 26 aprile 1934](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653) (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), se retribuita, assorbe la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 4° del presente articolo.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 26

Art. 26. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi: a) tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 23; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio, del 4 novembre e le altre che eventualmente in sostituzione od in aggiunta venissero in seguito stabilite; c) le seguenti solennita': 1) Capo d'anno; 2) 6 gennaio - Epifania; 3) 19 marzo - S. Giuseppe; 4) il giorno di lunedi dopo Pasqua; 5) Ascensione; 6) Corpus Domini; 7) 29 giugno - SS. Pietro e Paolo; 8) 15 agosto - Assunzione; 9) 10 novembre - Ognissanti; 10) 8 dicembre - Immacolata Concezione; 11) 25 dicembre - S. Natale; 12) 26 dicembre - S. Stefano; 13) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento; d) il giorno di Pasqua. - Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire ulteriori festivita' infrasettimanali oltre ed in luogo di talune di quelle sopra elencate, l'elenco di cui sopra si intendera' integrato e variato con le nuove festivita' riconosciute. Il lavoro nei giorni di domenica potra' essere svolto, nei casi consentiti e con le avvertenze stabilite dalla legge sul riposo domenicale o settimanale, fermo rimanendo il trattamento economico previsto dall'art. 25 del presente contratto. Il lavoro nelle festivita' di cui alle lettere b), c) e' consentito nei casi di riconosciuta, necessita', purche' si faccia luogo al trattamento economico previsto dallo art. 27 del presente contratto.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 27

Art. 27. TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI FESTIVITA' Il trattamento economico spettante agli operai in caso di festivita' viene regolato come segue: 1) Per le festivita' di cui al punto b) dell'art. 26: - qualora non vi sia prestazione d'opera verranno corrisposte 8 ore di normale retribuzione globale di fatto, compreso ogni elemento accessorio; - qualora vi sia prestazione, in aggiunta alla normale retribuzione di cui sopra, al lavoratore dovra' essere corrisposta la retribuzione per le ore lavorate, maggiorata della percentuale per lavoro festivo o per straordinario festivo. 2) Per le festivita' elencate al punto c) dell'art. 26: - qualora non vi sia prestazione d'opera sara' corrisposta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio; determinata in ragione di 1/6 dell'orario settimanale contrattuale; - in caso di prestazione di lavoro in tali giornate festive, oltre alla normale retribuzione di cui sopra, sara' corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la percentuale di maggiorazione per lavoro festivo o straordinario festivo. 3) Festivita' di Pasqua: Per il giorno di Pasqua, data la particolare caratteristica di tale festivita', sara' corrisposta una giornata di intera retribuzione. Il trattamento economico previsto ai comma 1) e 2) verra' praticato anche qualora la festivita' coincida, con una giornata, domenicale o di riposo compensativo.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 28

Art. 28. FERIE Nel corso di ogni anno feriale l'operaio ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) retribuito con paga globale di fatto, nei seguenti limiti: dal 1° al 7° sono anno compiuto di anzianita': giorni 12 lavorativi; dall'8° al 15° anno compiuto di anzianita': giorni lavorativi; dal 16° anno in poi: giorni 16 lavorativi. Per coloro che, lavorano normalmente a cottimo la, retribuzione giornaliera di fatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nelle ultime due quindicine o quattro settimane. Nella retribuzione globale di fatto, per gli operai che prestano effettivo servizio in turni avvicendati nel loro ciclo completo - con carattere, di prevalenza nel tempo nei corso di ogni anno feriale - dovra', essere compresa la percentuale di maggiorazione media, percepita per tale lavoro. L'epoca delle ferie sara' stabilita di comune accordo, secondo le esigenze di lavoro dello stabilimento. Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento dovra' essere fatto in via anticipata a chi ne fara' richiesta. Non e' ammessa la rinuncia tacita ed espressa dalle ferie. Il periodo di preavviso non potra' essere considerato come periodo di ferie. Il personale assunto nel corso dell'anno avra' diritto alle ferie per l'anno stesso in rapporto ai mesi di servizio prestato, esclusi in ogni caso in periodi inferiori a 15 giorni ed i ratei inferiori a mezza giornata. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'operaio avra' diritto a tanti dodicesimi delle ferie per quanto sono i mesi di anzianita' maturati. In caso che le festivita' nazionali o infrasettimanali cadessero durante il periodo di ferie, si potra' prolungare tale periodo per il numero, delle festivita' cadenti nel periodo stesso, oppure procedere al relativo pagamento previsto dall'art. 27. Chiarimento verbale. E' consentita la sostituzione del godimento delle ferie fino ad un massimo di 6 giorni corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura prevista dall'art. 28 per ogni giorno di ferie non godute.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 29

Art. 29. CHIAMATA ALLE ARMI In caso di chiamata alle armi, valgono le vigenti disposizioni di legge. Durante il periodo del servizio di leva, l'operaio viene considerato in aspettativa, senza, alcuna decorrenza di ogni effetto contrattuale, ivi compresi quelli dell'anzianita'. L'operaio potra' prolungare l'aspettativa al massimo fino ad un mese dopo la data del congedamento. Scaduto tale termine senza, che L'operaio si sia presentato in servizio, l'azienda potra' considerarlo dimissionario, salvo i casi di comprovata impossibilita'.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 30

Art. 30. IL RICHIAMO ALLE ARMI Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavori ed il relativo trattamento e' regolato dalle disposizioni di legge in vigore all'atto del richiamo.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 31

Art. 31. IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere dell'azienda, e dei lavoratori. In particolare l'azienda, 1) sottoporra' in ogni caso l'operaio a visita medica al momento dell'assunzione al fine di accertarne preventivamente l'idoneita' alla mansione che gli viene affidata, ed anche successivamente quando lo ritenga opportuno; 2) sottoporra' - ove lo ritenga opportuno o quando i singoli interessati lo richiedano - gli operai addetti alle lavorazioni considerate nocive, a periodiche visite mediche; 3) dotera' gli operi dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che per la loro specifica natura possono riuscire nocivi alle salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni secondo le vigenti disposizioni di legge. Tali mezzi protettivi ma di uso personale, come zoccoli maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma ecc., saranno assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e ne sara' sempre accertata l'efficienza. La fornitura di tali mezzi avverra' a cura ed a completo carico dell'azienda. Da parte sua l'operaio e' tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che gli verranno impartite dall'azienda, a norma di legge, per la tutela della sua salute ed in particolare a servirsi dei mezzi di cui sopra, fornitigli dall'azienda, soltanto durante il lavoro curando altresi' la perfetta, conservazione dei mezzi stessi. Ove motivi d'igiene lo esigano le azienda provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde gli operai possano usufruirne al termine del lavoro.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 32

Art. 32. INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attivita' lavorativa, dovra' essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, il quale provvedera' che vengano prestate le cure di pronto soccorso. Al termine del periodo, di invalidita' temporanea, entro 24 ore dal rilascio, del certificato di guarigione l'operaio dovra' presentarsi alla, direzione della fabbrica per ricevere disposizioni relative alla ripresa del proprio lavoro. In caso di infortunio sul lavoro, l'operaio avra' diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a mesi dieci senza interruzione di anzianita' ai fini dell'indennita' di licenziamento. I lavoratori infortunati sul lavoro avranno diritto alla corresponsione della retribuzione per la giornata in corso. I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso in caso di infortunio, saranno retribuiti a paga normale per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 33

Art. 33. LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI E' vietato adibire al lavoro i fanciulli di ambo i sessi, di eta' minore degli anni 14. E' inoltre vietato adibire: a) i minori di di 16 anni al sollevamento dei pesi, al trasporto di pesi su carriole o su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgano in condizioni di particolare disagio e pericolo; b) le donne minorenni ai lavori di lubrificazione de i motori, alla loro o pulizia, alla loro manutenzioni quando sono in moto ed agli organi di trasmissione; c) i minori degli anni 18 nella manovra e nel traino di vagonetti; d) i minori degli anni 15 se uomini e degli anni 21 se donne ai lavori pericolosi, faticosi od insalubri; e) l'azienda, ove lavorino anche occasionalmente i minori degli anni 17 e le donne, provvedera' ad affiggere una tabella riportante limiti di trasporto e sollevamento pesi in riferimento all'eta' dei lavoratori. Per quanto non previsto dal presente articolo, s'intendono qui richiamate le disposizioni del presente contratto e delle leggi vigenti o che saranno emanate in materia.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 34

Art. 34. INDENNITA' PER LAVORI ESEGUITI IN LOCALITA' MALARICA Agli operai che per ragioni di lavoro debbono recarsi in localita' dichiarate malariche compete una indennita' da fissarsi dalle Organizzazioni territoriali locali. Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorita' sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 35

Art. 35. MATRIMONIO Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale e stipulato in materia. In base a tale accordo l'operaio ha diritto in occasione del matrimonio ad un periodo di congedo della durata di 8 giorni consecutivi. Agli operai che contraggono matrimonio, e che abbiano maturato un'anzianita' di almeno un anno, verra' inoltre corrisposta, da parte dell'azienda una gratifica straordinaria ragguagliata all'importo di 4 giornate di retribuzione; a richiesta poi del lavoratore l'azienda concedera', in occasione ed in aggiunta al periodo di congedo di cui sopra, un permesso non retribuito della durata fino a 4 giorni lavorativi. Nel caso in cui l'istituto del congedo matrimoniale previsto dalle vigenti disposizioni subisca miglioramenti, sia in rapporto al trattamento economico che per quanto concerne il permesso, l'azienda dedurra' dai rispettivi titoli i miglioramenti stessi.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 36

Art. 36. TRATTAMENTO DI MALATTIA In caso di malattia non professionale ed infortunio non sul lavoro l'operaio non in prova e non in preavviso, avra' di ritto alla conservazione del posto, ai fini dell'indennita' di licenziamento, per un periodo di: 6 mesi per anzianita', ininterrotta fino a 5 anni; 8 mesi per anzianita' ininterrotta da 6 a 15 anni; 10 mesi per anzianita' ininterrotta oltre i 15 anni. Trascorso tale periodo, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per la persistenza della infermita' e delle sue conseguenze, decade per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e l'operaio avra' diritto alla, liquidazione delle indennita' previste dal presente contratto per il caso di licenziamento non ai sensi dell'articolo 47. In caso di malattia l'operaio e' obbligato ad avvertire la Direzione dell'azienda entro il giorno successivo a quello in cui si manifesti la malattia stessa salvo caso di forza, maggiore che dovra' essere dimostrato. Il certificato medico attestante la malattia deve essere consegnato o fatto pervenire all'azienda entro tre giorni dall'inizio dell'assenza. Per il trattamento di malattia o di infortunio e per gli altri diritti e doveri dell'operaio durante lo stato di in malattia si richiamano le norme di legge o contrattuali vigenti in materia. L'azienda ha facolta' di accertare lo stato di salute dell'operaio mediante visita da parte del medico di sua fiducia.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 37

Art. 37. GRAVIDANZA E PUERPEIRO Il trattamento di gravidanza e puerpuerio e' disciplinato dalla [legge 26 agosto 1950, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860), sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 38

Art. 38. ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI All'operaio che dimostra di esseri chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali verra' concessa, una aspettativa, per la durata della carica e fino ad un massimo di due anni, senza, decorrenza della retribuzione, ma con decorrenza dell'anzianita', esclusione fatta agli effetti della gratifica natalizia e del godimento delle ferie.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 39

Art. 39. DISCIPLINA AZIENDALE L'operaio deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell'interesse dell'azienda. L'operaio deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro. L'operaio durante il rapporto di lavoro non puo' divulgare notizie che possano recare danno all'azienda dalla quale dipende, ne' trafugare disegni e campionature.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 40

Art. 40. ASSENZE Le assenze devono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificabile. Ogni assenza non giustificata o non autorizzata potra' essere punita con la multa dal 5 al 20% della paga corrispondente alle ore non lavorate. Ripetendosi e prolungandosi le assenze suddette l'operaio potra' essere punito a termini degli articoli 46-47. Tutte le assenze ancorche' giustificate o autorizzate, comportano la perdita della retribuzione per il tempo della loro durata. Sara' considerato assente qualsiasi operaio che non avra' fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia) a meno che non possa far constatare in modo sicuro prima dell'uscita la sua presenza nello stabilimento; ma in tal caso sara' ritenuto ritardatario.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 41

Art. 41. REGOLAMENTO INTERNO Presso lo stabilimento sentita la Commissione Interna, pota' essere redatto un regolamento interno, da collocare in luogo chiaramente visibile.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 42

Art. 42. PERMESSI DI ENTRATA E USCITA Durante le ore di lavoro nessun operaio potra' lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato. Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza permesso della Direzione. Salvo speciale permesso non e' consentito all'operaio sia di entrare, sia di trattenersi nello stabilimento in ore fuori del proprio orario di lavoro. Il permesso di uscita deve essere chiesto dall'operaio al suo capo immediato nella prima mezz'ora di lavoro. All'operaio che ottenga il permesso entro la prima mezz'ora di lavoro non compete alcuna retribuzione. Per motivi di carattere eccezionale il permesso potra' essere chiesto dal lavoratore in qualsiasi momento. In tal caso il lavoratore verra' retribuito per la durata del lavoro effettivamente prestato.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 43

Art. 43. CONSEGNA E CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALI Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto. L'operaio e' responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna. Egli dovra' interessarsi di fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprieta', onde poterli asportare quando lo ritenga. In caso di licenziamento o di dimissioni prima di lasciare il servizio, l'operaio dovra' restituire tutto quello che ha ricevuto in consegna. Qualora non restituire tutto o parte di quanto avuto in consegna gli potra' venire addebitato il relativo importo all'atto della liquidazione. E' preciso obbligo dell'operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto e' affidato. L'operaio dovra' essere messo in grado di conservare tutto cio' che gli e' stato dato in consegna, in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilita', sempreche' pero ne abbia tempestivamente informato la Direzione dell'azienda. L'operaio rispondera' delle perdite e degli eventuali danni a tali oggetti, che siano impuntati a sua colpa e negligenza ed il loro ammontare verra' trattenuto sul la retribuzione con le norme di cui all'art. 44. Nessuna modifica potra' essere apportata agli oggetti affidati ad ogni lavoratore senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dara' diritto all'azienda di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiale subiti.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 44

Art. 44. DANNI E TRATTENUTE PER RISARCIMENTO I danni che importino trattenute per risarcimento debbono essere contestati dall'operaio non appena venuti a conoscenza della ditta. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni dovra' essere autorizzata in modo da non superare il 10% (dieci per cento della retribuzione mensile salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 45

Art. 45. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le infrazioni al presente contratto e alle altre eventuali norme speciali potranno essere punite, a seconda della gravita' delle mancanze, con i provvedimenti seguenti: 1) richiamo verbale, 2) multa fino all'importo di 3 ore di paga e della eventuale contingenza; 3) ammonizione scritta; 4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni; 5) licenziamento. Le organizzazioni sindacali del datori di lavoro e dei lavoratori, competenti per territorio, su richiesta delle singole aziende, potranno stipulare accordi modificativi dal presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione prevista al punto 4). Ogni provvedimento disciplinare adottato nei confronti di un operaio, dovra' essere portato a conoscenza dell'interessato.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 46

Art. 46. MULTE E SOSPENSIONI Ricade sotto i provvedimenti della multa e della sospensione l'operaio: a) che non si presenti al lavoro come previsto all'art. 40 o abbandoni il proprio posto di lavoro o senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o rio anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo; c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidategli; d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente stabilito con apposito cartello; e) che disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda e di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarita' nell'andamento dei lavoro; f) che effettui movimento irregolare di medaglie, irregolare scritturazione, o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza; g) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto di lavoro, ai regolamenti interni e che commetta mancanza che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale e all'igiene; h) che si trovi in condizioni di evidente ubriachezza La multa, verra' applicata per mancanza di minor rilievo, la sospensione, nei casi di maggior rilievo. L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, sara' devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali di carattere aziendale esistenti, o in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattia.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 47

Art. 47. LICENZIAMENTO PER MANCANZE Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro potra' essere inflitto: 1) Con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non delle altre indennita'. Tale provvedimento si applica nei confronti dell'operaio che sia, recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente o che commetta atti di infrazione alla disciplina, di gravita' superiore, a quelli gia' previsti ed alla, diligenza nei lavoro, oppure che commetta infrazioni di cui agli esempi seguenti: a) assenze per cause non giustificate o senza giustificazione prolungate, oltre 2 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nei giorni seguenti il festivi o seguenti alle ferie; b) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio con sentenza passata in giudicato per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; c) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell'articolo 46 sempreche' non si riscontri nella mancanza della stessa il dolo; d) danneggiamento gravemente colposo al materiale dell'azienda o di lavorazione; e) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento. 2) Senza preavviso e senza indennita' per anzianita'. Tale provvedimento si applica nei confronti del lavoratore che provochi all'azienda, grave documento morale e materiale: a) inosservanza del divieto di fumare, quando tale contravvenzione possa provocare incidenti alle persone agli impianti, ai materiali; b) furto; c) trafugamento di schede e disegni di macchine di utensili, o comunque di materiale illustrativo di brevetti e procedimenti di lavorazione; d) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio o per conto terzi: ; e) insubordinazione ai superiori che comporti grave documento morale e materiale all'azienda; f) recidiva nelle mancanze di cui al punto g) dell'art. 48, qualora vi sia dolo.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 48

Art. 48. RECLAMI E CONTROVERSIE Per la composizione di tutti i reclami e controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento mediante trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia saranno sottoposti all'esame delle compotenti Associazioni sindacali, per il tentativo di conciliazione. Le controversie collettive, per l'interpretazione o l'applicazione del presente contratto, saranno deferite, a seconda della loro natura, all'esame delle competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, territoriali o nazionali, per la loro definizione.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 49

Art. 49. VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO Nessun operaio puo' rifiutarsi da qualunque visita d'inventario che per ordine dell'azienda, venisse fatta degli oggetti affidatigli, o a visita personale di controllo all'uscita dello stabilimento. Alle lavoratrici la visita sulla persona non potra' essere compiuta che in locale appartato con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 50

Art. 50. COMMISSIONI INTERNE I compiti delle Commissioni interne sono e saranno quelli previsti dagli accordi interconfederali in materia.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 51

Art. 51. PREAVVISO Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 47 o le dimissioni dell'operaio potranno aver luogo in qualunque giorno della, settimana, con un preavviso di 6 (sei) giorni (48 ore). L'azienda puo' esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli la paga per le ore lavorative mancanti ai compimento del preavviso.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 52

Art. 52. INDENNITA' DI ANZIANITA' In caso di licenziamento dell'operaio non ai sensi dell'art. 47 - punto secondo - l'azienda corrispondera' un'indennita' commisurata a: a) giorni 6 (48 ore) per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta da 1 a 5 anni; b) giorni 10 (80 ore) per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta oltre i 5 anni e fino ai 10 anni; c) giorni 12 (96 ore) per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta oltre i 10 anni e fino ai 18 anni; d) giorni 15 (120 ore) per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta oltre i 18 anni. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni. L'indennita' di cui ai precedenti comma si applica per l'anzianita' maturata dall'operaio a partire dal 1 gennaio 1947 considerando utile, agli effetti delle maggiori indennita' di cui ai punti b), c) e d) l'anzianita' maturata prima di tale data. Per quanto riguarda l'anzianita' maturata antecedentemente al 1 gennaio 1947, l'indennita' di licenziamento sara' conteggiata in ragione di 3 giorni per ogni anno di anzianita' ininterotta di servizio ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore che verranno aziendalmente mantenute. L'indennita' sara' calcolata in base all'intera retribuzione (paga piu' indennita' di contingenza); per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo si conteggia la media di guadagno realizzata negli ultimo tre mesi. Agli operai che nell'anno abbiano prestato servizio effettivo in turni avvicendati nel ciclo completo, con carattere di prevalenza nel tempo (almeno sei mesi), la percentuale e di maggiorazione media Sara' computata sulla retribuzione ai fini del calcolo dell'indennita'. La gratifica natalizia sara' conteggiata nell'indennita' maggiorando gli elementi costitutivi della retribuzione dell'8,33%.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 53

Art. 53. INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI In caso di dimissioni dell'operaio l'azienda corrispondera' l'indennita' di anzianita' di cui all'art. 52 nella seguente misura: 1) il 50% per anzianita' ininterrotta presso la stessa azienda oltre i 2 e fino a 8 anni; 2) il 75% per anzianita' ininterrotta presso la stessa azienda oltre gli 8 e fino a 12 anni; 3) il 100% per anzianita' ininterrotta presso la stessa azienda da oltre i 12 anni; 4) il 100% in caso di dimissioni per matrimonio, gravidanza e puerperio; 5) il 100% agli operai che si dimettono dopo il 60° anno di eta'; 6) il 100% alle operaie che si dimettono dopo il 55° anno di eta'. Per i primi due anni di anzianita' non verra' corrisposta alcuna percentuale di indennita': detti due anni, per gli apprendisti, decorrono dalla fine del periodo di apprendistato.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 54

Art. 54. INDENNITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte dei prestatore di lavoro, la indennita' di anzianita' e quella sostitutiva del preavviso debbono corrispondersi al coniuge, ai figli, o se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado o agli affini entro il secondo grado. Per quanto concerne la ripartizione delle indennita' se non vi e' accordo tra gli aventi diritto per l'attribuzione di esse in mancanza delle persone indicate nel comma precedente, valgono le norme contenute nell'[art. 2122 del Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122).

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 55

Art. 55. CERTIFICATO DI LAVORO Ai sensi dell'[art. 2124 Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2124) se non e' obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione il rapporto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 56

Art. 56. RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO L'azienda dovra' consegnare entro il giorno successivo alla effettiva cessazione di rapporto di lavoro tutti i documenti in regola, compreso il libretto di lavoro. Il lavoratore rilascera' ricevuta liberatoria. Nel caso in cui da parte dell'Azienda non fosse possibile consegnare tutti i documenti all'operaio, dovra' essere rilasciato allo stesso una dichiarazione scritta giustificativa onde consentire al lavoratore di munirsi dei documenti necessari per iniziare un nuovo eventuale rapporto di lavoro.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 57

Art. 57. ABROGAZIONE DI PRECEDENTI CONTRATTI MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Il presente contratto annulla e sostituisce tutti i contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti alla data della sua decorrenza. Rimangono immutate le migliori condizioni individuali in atto praticate dalle singole aziende alla data di applicazione del predetto contratto.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 58

Art. 58. PERMESSI PER CARICHE SINDACALI Agli operai che sono membri di organi direttivi delle Confederazioni Sindacali, delle Federazioni nazionali di categoria, delle Camere del Lavoro, delle Unioni provinciali e delle Camere Sindacali, dei Sindacati provinciali e comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richieste per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette tramite le associazioni territoriali degli industriali, all'azienda cui il lavoratore appartiene.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 59

Art. 59. TRATTAMENTO SALARIALE MINIMO La paga oraria minima per ciascuna categoria di operai e per le varie zone e' fissata nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti della presente regolamentazione.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-art. 60

Art. 60. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto ha decorrenza dal 7 novembre 1958 con validita' di 3 anni da detta data e cioe' sino al 6 novembre 1961, e si intendera' rinnovato tacitamente di anno in anno, se non verra' disdetto da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima, della data della sua scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-Allegato A

ALLEGATO A DISPOSIZIONI PER GLI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA Per gli addetti a lavori discontinui o alle mansioni di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro non puo' superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia. Gli operai anzidetti sono classificati, in via esemplificativa, nei quattro gruppi seguenti: Gruppo A - Vi appartengono: gli autisti meccanici con la patente di terzo grado, con funzioni di completa messa a punto del motore nelle fasi di montaggio o smontaggio, i motoscafisti, ecc. Gruppo B - Vi appartengono: gli autisti non meccanici, gli addetti permanentemente al servizio antincendi, ecc. Gruppo C - Vi appartengono: i portieri in genere, gli uscieri, i fattorini con mansioni di fiducia, ecc. Gruppo D - Vi appartengono: i cavallanti, i carrettieri, gli stallieri, gli inservienti, gli addetti ai servizi igienici a spogliatoi, a refettori, a depositi biciclette, ecc. La retribuzione giornaliera del personale addetto viene determinata come segue: a) per le prime 8 ore con la paga corrispondente a quella rispettivamente prevista nelle tabelle salariali per gli operai di produzione specializzati, qualificati, comuni e manovali; b) per la nona e la decima ora con l'anzidetta paga ridotta al 50 per cento; c) per le ore straordinarie con le maggiorazioni previste all'art. 25. L'indennita' di contingenza per i lavoratori di cui al presente articolo e' ragguagliata, ad un orario di 10 ore ed a quello maggiore richiamato dal primo comma. Tuttavia allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non interiore ad otto ore, la indennita' di contingenza sara' corrisposta nella intera misura giornaliera. Per retribuire il lavoro straordinario prestato dagli operai in questione deve essere adottata, come quota oraria della indennita' di contingenza, un ottavo della misura giornaliera della indennita' stessa. Restano ferme le migliori condizioni in atto.

CCNL 7 novembre 1958 Parte I-Tabelle

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