DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1960, n. 1349
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il proprio decreto in data 4 maggio 1958, n. 797; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria e commercio; Decreta: L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, n. 797, e' sostituito dal seguente: Art. 2. - Le Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci hanno sede presso le Amministrazioni provinciali e, sono presiedute dal presidente della Giunta provinciale. Fanno parte di ciascuna Commissione: a) il direttore dello stabilimento ittiogenico competente per territorio; b) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; c» il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste; d) il capo dell'Ufficio del genio civile; e) il presidente del Consorzio per la tutela della pesca competente per territorio; f) il presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura; g) il presidente della sezione provinciale della Federazione italiana della pesca sportiva; h) due membri effettivi e due supplenti scelti dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su terna di nominativi segnalati dalle organizzazioni sindacali nazionali piu' rappresentative della categoria dei pescatori di mestiere nelle acque dolci. I membri di cui alla lettera h) del presente articolo durano in carica tre anni.
GRONCHI FANFANI - RUMOR - SCELBA - SULLO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 76. - VILLA
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