DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1350
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con regio decreto 21 ottobre 1938, n. 2216 e modificato con regio decreto 21 ottobre 1940, n. 1654, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduta la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche della predetta Scuola; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: Art. 56, primo comma, n. 1): le parole "prova scritta e orale in una lingua straniera a scelta del candidato" sono soppresse. Art. 57, l'ultimo comma e' soppresso e sostituito dal seguente: "Per l'ammissione al secondo o terzo anno e' obbligatoria, anche una prova scritta e orale in una lingua straniera a scelta del candidato".
GRONCHI BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 72. - VILLA
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