DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1352

Type DPR
Publication 1960-10-19
Ultimo aggiornamento 1960-11-23
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: All'art. 1, dopo il terzo comma, e' aggiunto quanto appresso: Facolta' di scienze politiche; Istituto di scienze storiche; Istituto di scienze politiche; Istituto di scienze economiche; Istituto di scienze giuridiche. Dopo l'art. 45, e' aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 46. - Appartengono alla Facolta', di scienze politiche i seguenti Istituti: 1) Istituto di scienze storiche, comprendente i seminari di storia moderna, storia dei trattati, storia e politica della colonizzazione; 2) Istituto di scienze politiche, comprendente i seminari di dottrina dello Stato, storia delle dottrine politiche, sociologia, storia del giornalismo; 3) Istituto di scienze economiche, comprendente i seminari di economia politica, politica economica e finanziaria, storia delle dottrine economiche, economia coloniale, statistica e demografia; 4) Istituto di scienze giuridiche, comprendente i seminari delle discipline di diritto pubblico e di diritto privato. La Facolta' di scienze politiche nomina i direttori degli istituti e dei seminari con le norme stabilite dall'art. 23 del regolamento generale universitario e dai regolamenti che li riguardano. I direttori durano in carica due anni. Il collegamento tra istituti e seminari e' effettuato per mezzo del Consiglio dei direttori presieduti dal preside della Facolta', sentiti i singoli professori di ruolo che insegnano le materie comprese nell'ambito dell'Istituto. Sono ammessi a frequentare i singoli istituti e seminari gli studenti della Facolta' nonche' gli studenti di altra Facolta' ed i laureati che ne facciano domanda. Alle modalita' di frequenza e di iscrizione sara' provveduto con un regolamento interno di Facolta'. Art. 79. - All'elenco degli istituti della Facolta' di medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: Istituto di radiologia; Istituto di clinica ortopedica.

GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1960

Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 74. - VILLA

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