DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1359

Type DPR
Publication 1960-08-28
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, m. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 febbraio 1959, e relative tabelle, per gli addetti all'industria della gomma, cavi elettrici ed affini, stipulato tra l'Associazione Nazionale fra le industrie della Gomma Cavi Elettrici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Chimici con assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro l'Organizzazione Sindacale fra Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacali lavoratori l'Unione italiana Lavoratori Chimici, con la assistenza della Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomme, Cavi Elettrici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici;

Visto l'accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, o svolgendosi normalmente in condizioni ambientali i particolarmente gravose, allegato al contratto predetto;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 74 del 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti, per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 febbraio 1959, relativo agli addetti all'industria della gomma, cavi elettrici ed affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti; sono inderogabili nei confronti di lutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della gomma dei cavi elettrici ed affini.

GRONCHI FANFANI SULLO

Visto, il Guardasigilli; GONELLA

Atti del Governo registro n. 139, foglio n. 149 - VILLA

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 10 FEBBRAIO 1959 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA GOMMA CAVI ELETTRICI ED AFFINI Addi' 10 febbraio 1959 in Roma tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE INDUSTRIE DELLA GOMMA CAVI ELETTRICI ED AFFINI rappresentata, per delega del suo Presidente Dott. Ing. Emilio Solcia, dal Direttore Dott: Ugo Supino, assistito dal Dott. Pio Tagliabue, con la partecipazione di una Delegazione industriale composta dai Signori Prof. Giorgio Ardau. Dottor Giorgio Boccardo, Col. Luigi Caffaratti, Avvocato Leoncarlo Cappi, Dott. Mario Ferraris, Dott. Confucio Matteuzzi, Cav. Ugo Mogni, Dottor Antonio Pedata, Dott. Luigi Scagnolari, e con l'assistenza della CONFE DERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA. ITALIANA in persona dei Signori Avv. Renzo Boccardi e Dott: Torquato Bardoscia; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.) rappresentata dai Segretari Nazionali Signori Egidio Roncaglione e Silvano Verzelli, con la partecipazione - di una Delegazione di Lavoratori composta dai Signori Aresi. Bottoni, Di Cocco, Gatti, Loffredi, Piacentini, e con l'assistenza, della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.) in persona degli On. Vittorio Foa e Luciano Romagnoli; l'ORGANIZZAZIONE SINDACALE FRA LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (FEDERCHIMICI), rappresentata dal Segretario Generale Signor "Giuseppe Reggio e dai Segretari Nazionali Signori Egidio Quaglia, Vera. Acutis e Mario Zanetta, assistiti dal Sig. Giuseppe Olivi, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori composta dai Signori Bonfanti, Colombo, Covella, Gallo, Gori, Maiocchi, Marietta, Parozzi, Pozzoni, Porcelli, e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) in persona del Segretario Confede rale Dott. Dionigi Coppo, assistito dal Comm. Ettore Azzais; L'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.C) rappresentata dai Segretari Nazionali Sigg. Lino Ravecca, Domenico Tardioli, Giulio Polotti, Lei Biggi ed Ernesto Cornelli, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori composta dai Signori Danesi, Gallo, Giolitto, Gozzi, Grilli, Lapparelli, Maestri, Marani, Mastrecchia, Piavani e Valdonio, e con l'assistenza della UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.) in persona dei Segretari nazionali Signori Italo Viglianesi, Raffaele Tanni e Dott. Tullio Repetto. Addi' 10 febbraio 1959, tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE INDUSTRIE DELLA GOMMA CAVI ELETTRICI ED AFFINI rappresentata, per delega del suo Presidente Dott. Ing. Emilio Solcia, dal Direttore Dott. Ugo Supino, assistito dal Dott. Pio Tagliabue, con la partecipazione di una Delegazione industriale composta dai Signori Prof. Giorgio Ardau. Dottor Giorgio Boccardo, Col. Litigi Caffaratti, Avvocato Leoncarlo Cappi, Dott. Mario Ferraris, Dott. Confucio Metteuzzi, Cav. Uff. Ugo Mogni, Dott. Antonio Pedata, Dott. Luigi Scagnolari, e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA in persona dei Signori Avv. Renzo Boccardi e Avv. Torquato Bardoscia; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI (C.I.S. N.A.L.) rappresentata dal Segretario Sig. Francesco Parrella e dai Signori Orlando Orlandini e Benedetto Novella; si e' stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro da valere per i dipendenti delle aziende associate all'anzidetta Associazione Nazionale fra le industrie della gomma, cavi elettrici ed affini. Art. 1. ASSUNZIONE Per le assunzioni degli operai valgono le norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda e' tenuta a comunicare al lavoratore, normalmente per iscritto, in quale localita' e' destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la qualifica e la categoria alle quali e' assegnato, nonche' la relativa paga. A comunicazione avvenuta il lavoratore si intende destinato ad ogni effetto alla localita' indicatagli. Nell'assunzione delle donne e dei minori l'azienda deve osservare le disposizioni stabilite dalla relativa legge.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I-art. 2

Art. 2. DOCUMENTI, RESIDENZA E DOMICILIO Per l'assunzione il lavoratore e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessera, e libretto delle assicurazioni sociali, in quanto il lavoratore ne sia in possesso; 3) carta di identita' o documento equiponente. E' facolta' dell'azienda il richiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data, non anteriore ai tre mesi nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti, sempreche' il lavoratore ne sia in possesso. L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene. Il lavoratore e' tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio, e notificarne i successivi mutamenti nonche' a, consegnare dopo l'assunzione, se capo famiglia, lo stato di famiglia, nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I-art. 3

Art. 3. PERIODO DI PROVA Normalmente l'eventuale periodo di prova non puo' superare sei giornate lavorative con reciproca, facolta' di rescindere, entro il detto termine il rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'. Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative ma l'accordo deve essere da atto scritto. Il lavoratore mantenuto al lavoro oltre la scadenza dei periodo di prova si intende confermato in servizio. Il lavoratore che non sia confermato in servizio o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute conteggiate, sulla base della paga fissata al l'atto dell'assunzione; comunque la paga, non puo' essere inferiore al minimo della categoria nella quale ha prestato la propria onera. Nei confronti del lavoratore confermato in servizio il periodo di prova computato a tutti gli effetti contrattuali.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I-art. 4

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.