DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1359

Type DPR
Publication 1960-08-28
Ultimo aggiornamento 1960-11-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, m. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 febbraio 1959, e relative tabelle, per gli addetti all'industria della gomma, cavi elettrici ed affini, stipulato tra l'Associazione Nazionale fra le industrie della Gomma Cavi Elettrici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Chimici con assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro l'Organizzazione Sindacale fra Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacali lavoratori l'Unione italiana Lavoratori Chimici, con la assistenza della Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomme, Cavi Elettrici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici;

Visto l'accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, o svolgendosi normalmente in condizioni ambientali i particolarmente gravose, allegato al contratto predetto;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 74 del 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti, per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 febbraio 1959, relativo agli addetti all'industria della gomma, cavi elettrici ed affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti; sono inderogabili nei confronti di lutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della gomma dei cavi elettrici ed affini.

GRONCHI FANFANI SULLO

Visto, il Guardasigilli; GONELLA

Atti del Governo registro n. 139, foglio n. 149 - VILLA

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 10 FEBBRAIO 1959 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA GOMMA CAVI ELETTRICI ED AFFINI Addi' 10 febbraio 1959 in Roma tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE INDUSTRIE DELLA GOMMA CAVI ELETTRICI ED AFFINI rappresentata, per delega del suo Presidente Dott. Ing. Emilio Solcia, dal Direttore Dott: Ugo Supino, assistito dal Dott. Pio Tagliabue, con la partecipazione di una Delegazione industriale composta dai Signori Prof. Giorgio Ardau. Dottor Giorgio Boccardo, Col. Luigi Caffaratti, Avvocato Leoncarlo Cappi, Dott. Mario Ferraris, Dott. Confucio Matteuzzi, Cav. Ugo Mogni, Dottor Antonio Pedata, Dott. Luigi Scagnolari, e con l'assistenza della CONFE DERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA. ITALIANA in persona dei Signori Avv. Renzo Boccardi e Dott: Torquato Bardoscia; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.) rappresentata dai Segretari Nazionali Signori Egidio Roncaglione e Silvano Verzelli, con la partecipazione - di una Delegazione di Lavoratori composta dai Signori Aresi. Bottoni, Di Cocco, Gatti, Loffredi, Piacentini, e con l'assistenza, della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.) in persona degli On. Vittorio Foa e Luciano Romagnoli; l'ORGANIZZAZIONE SINDACALE FRA LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (FEDERCHIMICI), rappresentata dal Segretario Generale Signor "Giuseppe Reggio e dai Segretari Nazionali Signori Egidio Quaglia, Vera. Acutis e Mario Zanetta, assistiti dal Sig. Giuseppe Olivi, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori composta dai Signori Bonfanti, Colombo, Covella, Gallo, Gori, Maiocchi, Marietta, Parozzi, Pozzoni, Porcelli, e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) in persona del Segretario Confede rale Dott. Dionigi Coppo, assistito dal Comm. Ettore Azzais; L'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.C) rappresentata dai Segretari Nazionali Sigg. Lino Ravecca, Domenico Tardioli, Giulio Polotti, Lei Biggi ed Ernesto Cornelli, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori composta dai Signori Danesi, Gallo, Giolitto, Gozzi, Grilli, Lapparelli, Maestri, Marani, Mastrecchia, Piavani e Valdonio, e con l'assistenza della UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.) in persona dei Segretari nazionali Signori Italo Viglianesi, Raffaele Tanni e Dott. Tullio Repetto. Addi' 10 febbraio 1959, tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE INDUSTRIE DELLA GOMMA CAVI ELETTRICI ED AFFINI rappresentata, per delega del suo Presidente Dott. Ing. Emilio Solcia, dal Direttore Dott. Ugo Supino, assistito dal Dott. Pio Tagliabue, con la partecipazione di una Delegazione industriale composta dai Signori Prof. Giorgio Ardau. Dottor Giorgio Boccardo, Col. Litigi Caffaratti, Avvocato Leoncarlo Cappi, Dott. Mario Ferraris, Dott. Confucio Metteuzzi, Cav. Uff. Ugo Mogni, Dott. Antonio Pedata, Dott. Luigi Scagnolari, e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA in persona dei Signori Avv. Renzo Boccardi e Avv. Torquato Bardoscia; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI (C.I.S. N.A.L.) rappresentata dal Segretario Sig. Francesco Parrella e dai Signori Orlando Orlandini e Benedetto Novella; si e' stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro da valere per i dipendenti delle aziende associate all'anzidetta Associazione Nazionale fra le industrie della gomma, cavi elettrici ed affini. Art. 1. ASSUNZIONE Per le assunzioni degli operai valgono le norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda e' tenuta a comunicare al lavoratore, normalmente per iscritto, in quale localita' e' destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la qualifica e la categoria alle quali e' assegnato, nonche' la relativa paga. A comunicazione avvenuta il lavoratore si intende destinato ad ogni effetto alla localita' indicatagli. Nell'assunzione delle donne e dei minori l'azienda deve osservare le disposizioni stabilite dalla relativa legge.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I-art. 2

Art. 2. DOCUMENTI, RESIDENZA E DOMICILIO Per l'assunzione il lavoratore e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessera, e libretto delle assicurazioni sociali, in quanto il lavoratore ne sia in possesso; 3) carta di identita' o documento equiponente. E' facolta' dell'azienda il richiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data, non anteriore ai tre mesi nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti, sempreche' il lavoratore ne sia in possesso. L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene. Il lavoratore e' tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio, e notificarne i successivi mutamenti nonche' a, consegnare dopo l'assunzione, se capo famiglia, lo stato di famiglia, nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I-art. 3

Art. 3. PERIODO DI PROVA Normalmente l'eventuale periodo di prova non puo' superare sei giornate lavorative con reciproca, facolta' di rescindere, entro il detto termine il rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'. Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative ma l'accordo deve essere da atto scritto. Il lavoratore mantenuto al lavoro oltre la scadenza dei periodo di prova si intende confermato in servizio. Il lavoratore che non sia confermato in servizio o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute conteggiate, sulla base della paga fissata al l'atto dell'assunzione; comunque la paga, non puo' essere inferiore al minimo della categoria nella quale ha prestato la propria onera. Nei confronti del lavoratore confermato in servizio il periodo di prova computato a tutti gli effetti contrattuali.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I-art. 4

Art. 4. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI La classificazione dei lavoratori verra' fatta in base alle categorie sotto elencate: OPERAI SPECIALIZZATI: Sono coloro che compiono lavori ed operazioni di notevole difficolta', delicatezza e complessita' la cui corretta esecuzione richieda specifiche e non comuni capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: 1) Conduttori di calandre per calandratura foglia per filo, elastico e tomaie, per isolamento cavi e battistrada auto, per frizionatura tessuti a tenuta, d'aria e gas, per frizionatura cord; 2) Confezionatori coperture moto, auto, avio; 3) Macchinisti di spalmatrici con coltello per impermeatura tessuti finiti, 4) Addetti alla riparazione coperture (applicazione fasce, fianchi, bordi); 5) Conduttori di trafile per camere velo, auto e profilati di particolare difficolta); 6) Confezionatori tubi a doppia spirale; 7) Rettificatori di cilindri per cartiere e manicotti per carde; 8) Confezionatori pavimenti e tappeti con lavori di intarso; 9) Operai provetti addetti alla, posa dei pavimenti; 10) Tagliatori a mano e montatori per montaggio completo a mano ed a macchina di tomale; 11) Addetti alla determinazione delle riparazioni da eseguire alle coperture auto moto avio; 12) Fresatori scarpe finite; 13) Conduttori di torchi a, piombo; 14) Conduttori di armatrici complesse per cavi; 15) Operai provetti adibiti ai collaudi e prove; 16) Giuntisti e montatori provetti addetti alla posa: cavi; 17) Confezionatori di mescole su mescolatori automatici Carpentieri in legno e in ferro con adeguata conoscenza del disegno, tornitori di precisione, attrezzisti finiti, meccanici in genere provetti, tracciatori a mano, fucinatori non a stampo finiti, saldatori elettrici ed antogeni capaci di saldare sia alluminio e sue leghe sia acciai inossidabili, piombisti costruttori di apparecchi di lavorazione oppure esecutori di saldature verticali - anche in lastra sottile o di piombature omogenee montatori di macchine o apparecchi cui si richieda adeguata conoscenza del disegno, od apparecchi che richiedano la equilibrazione di parti rotanti, elettricisti, quadristi avvolgitori, bobinatori addetti a mansioni che richiedano provata capacita' ed esperienza, fochisti abilitati alla condotta, di importanti impianti di generatori di vapore tubisti addetti a sagomatura di tubi di acciaio comune di diametri da 100 mm. in piu' con corrugamento della superficie ed anche di tubi di metalli speciali di qualsiasi dimensione, costruttori modellatori secondo disegno di apparecchi in legno, ebanisti-mobilieri, falegnami finiti, muratori esecutori di murature refrattarie od antiacide a di murature a vista, tubinisti a vapore, motoristi, macchinisti patentati di locomotive, ecc.. OPERAI QUALIFICATI: Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: 1) Conduttori di calandre per preparazione foglia cruda per riempitivi e articoli stampati; 2) Vulcanizzatori coperture velo su pressa automatica; 3) Conduttori di trafile per trafilati comuni; 4) Addetti alla macinazione dell'ebanite; 5) Tagliatori listini gomma e tela con coltello e regolo; 6) Sfornatori calzature invernali chiuse previo taglio con coltello; 7) Tranciatori su trancia a ponte di tessuti e foglia gomma; 8) Rettificatori di particolari gomma; 9) Tagliatori, su misura e a dima, di tessuti per confezione impermeabili; 10) Stiratori impermeabili; 11) Confezionatori doppioni; 12) Conduttori di Macchine per isolamenti in in gomma e resine (dischi trafile e taping); 13) Addetti al servizio attrezzatura e preparazione trecciatrici, spiralatrici, cordatrici e taping; 14) Addetti alla preparazione e saldatura teste di cavi; 15) Riparatori di cavi, fili e conduttori isolati. Tornitori, fresatori, piallatori, muratori e arrotini, aggiustatori meccanici, fabbri, carpentieri in ferro, fucinatori a stampo, saldatori comuni a fiamma ossiacefilenica o ad arco elettrico, ramai, calderai, conduttori di carrelli elettrici, carropontisti, piombisti comuni, lattonieri, stagnini, carpentieri in legno, falegnami comuni, elettricisti comuni fuochisti patentati di generatori di vapore, macchinisti di motrici a vapore, tubisti comuni, muratori comuni, scalpellini, cementisti, ferraioli sellai, verniciatori, decoratori comuni, laccatori addetti alla conduzione di macchine per la prima lavorazione del legno, ecc. OPERAI COMUNI: Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che non richiedono specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio, anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di categorie superiori partecipando direttamente alla lavorazione. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: 1) Addetti ai servizi vari di rifornimento e alimentazione delle varie macchine, in quanto partecipino direttamente alle lavorazioni; 2) Addetti alla uniformizzazione rigenerati e cascami; 3) Addetti a lavori accessori alla confezione cerchietti; 4) Stivatori e manipolatori materie prime e prodotti finiti; 5) Addetti alla alimentazione forme di calzature ai tavoli di confezione; 6) Addetti alla preparazione di materassi per le tranciature; 7) Addetti al ricupero con cernita di sfridi di lavorazione e cascami; 8) Addetti al lavaggio e pulizia stampi con detersivi; 9) Addetti ai lavaggio in vasca dei rigenerati dopo la cottura 10) Addetti all'applicazione e inchiodatura tacchi legno; 11) Addetti alla bobinatura travaso e stracannaggio fili cavi elettrici, anime carta, juta e riempitivi vari; 12) Addetti alla fasciatura rotoli; 13) Aiutanti alle macchine pelatrici per cavi; 14) Addetti alla coloritura, dicitura e marchi su coperture auto. Bilanceristi; tranciatori; punzonatori; trapanisti per lavori semplici; battimazza di fucina,: scaldachiodi, tienichiodi, tienileva, ribaditori; aggraffatori; saldatori a punto; stuccatori; addetti alla lubrificazione di macchine e motori; tassellatori; imballatori e incassatori semplici; imbragatori: aiutanti di operai specializzati e qualificati. MANOVALI Sono coloro che compiono lavori di trasporto, di carico, di scarico e di pulizia ed analoghi lavori di fatica anche se compiuti in reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione. DONNE DI 1ª CATEGORIA: Sono coloro che compiono lavori ed operazioni di particolare delicatezza o complessita' che richiedono specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: 1) Confezionatrici coperture auto, moto e velo; 2) Macchiniste trafile per trafilatura profilati-; 3) Addette alla riparazione compiera' coperture velo e camere auto vulcanizzate; 4) Addette alla confezione, riparazione, lisciatura e rivestimenti in gomma su apparecchi vari e tubi; 5) Addette alla confezione a mano articoli sanitari e palle da gioco; 6) Macchiniste addette alla cucitura scafandri impermeabili gommati, e materiale di protezione a tenuta d'aria, gas od acqua in tessuto gommato; 7) Addette alla forditura filo elastico; 8) Addette alla, confezione ed immersione articoli da lattice; 9) Orlatrici di tomaie; 10) Addette al montaggio di calzature di tela e gomma; 11) Addette al rivestimento stivali e calzature invernali applicazioni guarnizioni di gomma e calzature estive; 12) Addette ai collaudi finali di montaggio e finitura delle calzature; 13) Isolatrici in gomma e resina. (dischi, trafile e taping); 14) Addette alla riparazione e prova di conduttori isolati 15) Addette al collaudo, pesatura e confezionatura fili smaltati; 16) Addette alle binatrici e fasciatrici; 17) Trafilatrici di rame e alluminio. DONNE DI 2ª CATEGORIA Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono attitudini o conoscenze conseguite con breve tirocinio. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: 1) Addette alla tagliatura e giuntatura tele al tavolo; 2) Addette imballo, inscaffalatura, inscatolatura e movimenti interni di magazzino; 3) Addette alla preparazione e confezione pezze per riparazione pneumatici; 4) Addette alla asciugatura e intalcatura tessuti o foglia; 5) Addette alla confezione foratura, rifilatura, tagliatura, ondulazione, pelatura, separatrici in ebanite; 6) Addette alle cuciture semplici su macchine comuni; 7) Addette alla preparazione per confezione tomaie e scarpe; 8) Addette all'applicazione occhielli bottoni, a mano e macchina, su calzature; 9) Addette ad operazioni varie su calzature (applicazione riempitivi, fogliette, marchette, rifilatura, applicazioni legacci, inscatolatura, pulitura, lavatura, suole, ecc.); 10) Aiutanti ai collaudi e prove; 11) Addette alla alimentazione trafile gomma e resina; 12) Aiutanti alle macchine; 13) Addette alla confezione e fasciatura rotoli di conduttori; 14) Addette alla guida dei cavi; 15) Addette a intestatura, tranciatura e applicazione dischetti, soffiatura, incannatura, smerigliatura, svestitura, foratura camere velo. DONNE DI 3ª CATEGORIA: Sono coloro che compiono lavori di pulizia trasporti leggeri od analoghi lavori anche se compiuti in reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alle lavorazioni. Chiarimento a verbale alle esemplificazioni dell'art. 4. 1) Le parti stipulanti, mentre confermano il carattere puramente esemplificativo delle qualifiche indicate, si danno reciprocamente atto di non aver inteso, attraverso la relativa elencazione, modificare i criteri in formatori delle definizioni di specializzato, qualificato, comune ecc., contenute nel presente contratto, definizioni le quali si intendono operanti al fine del conseguente incasellamento anziendale delle qualifiche non esemplificate a fermo restando quanto stabilito dalla nota esplicativa n. 1 al C.C.N.L. 16 settembre 1947. (1) 2) Si chiarisce che con la denominazione "conduttore - adottata per determinate voci di operai specializzati e qualificati nella esemplificazione all'art. 4, si e' inteso far riferimento a quegli operai preposti alla intesa a punto ed alla conduzione con responsabilita' di lavorazione della macchina cui sono addetti. La sostituzione di tale denominazione a quella di capo-macchina, in uso presso talune aziende, non implica l'assegnazione a qualifiche superiori di quegli operai cosi' denominati. Nota. - Per la assegnazione alle categorie superiori e per la durata del tirocinio si terra' debito conto dell'eventuale appropriata preparazione conseguita in scuole professionali. Lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia Gruppo A. - Vi appartengono: autisti meccanici con patente di terzo grado e con mansioni relative, infermieri patentati, motoscafisti, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di specializzazione. Gruppo B. - Vi appartengono: infermieri, autisti non meccanici per servizio fuori stabilimento guardie notturne e diurne, addetti permanentemente ai servizi antincendi, portieri principali ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di qualificazione. Gruppo C. - Vi appartengono: portieri in genere, addetti alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche, uscieri ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che non richiedano specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con breve tirocinio. Gruppo D. - Vi appartengono: cavallanti, carrettieri, stallieri, inservienti, custodi e addetti a servizi igienici, a spogliatoi, a refettori, a deposito biciclette, ecc.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I-art. 5

Art. 5. CUMULO DI MANSIONI Al lavoratore al quale vengono affidate mansioni pertinenti a categorie differenti, e riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, semprecbe' quest'ultima sia svolta con normale continuita'.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I-art. 6

Art. 6. PASSAGGIO DI MANSIONI La categoria attribuita al lavoratore non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali 6 normalmente adibito; la relativa disposizione deve tener conto possibilmente, della di lui categoria, capacita' ed attitudine. In detta, ipotesi, al lavoratore sara' corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono a categoria superiore, mentre il lavoratore continuera' a percepire la propria normale retribuzione se le nuove mansioni afferiscono a categoria inferiore. Non si adottera' la misura afferente alla categoria superiore nel caso che il passaggio di mansioni, causato da, sostituzione di lavoratore assente per malattia, infortunio o permesso, abbia durata fino a due giorni. Il lavoratore che per almeno trenta giorni continuativi disimpegni mansioni superiori alla propria categoria - sempreche' non si tratti di sostituzione temporanea per malattia, infortunio o permesso - passa definitivamente nella categoria superiore.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I-art. 7

Art. 7. DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO Le Organizzazioni stipulanti si riservano di provvedere alla disciplina dell'apprendistato con successivo accordo.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I-art. 8

Art. 8. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Le Organizzazioni stipulanti riconoscono la necessita' di dare impulso all'istruzione professionale quale mezzo essenziale per affinare le capacita' tecniche delle maestranze, onde migliorare ed aumentare il toro rendimento. La regolamentazione e le facilitazioni per i lavoratori che frequentano i corsi professionali saranno determinate da apposito accordo integrativo, tenendo conto della organizzazione dei corsi professionali nelle aziende e dell'esistenza di scuole professionali locali.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I-art. 9

Art. 9. ABITI DA LAVORO Ai lavoratori di nuova assunzione le aziende forno della conferma in servizio, provvedendo pure gratuitamente di anno in anno alla sostituzione dell'abito stesso a tutti lavoratori. Per i lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario, e che ne ricliedano uno, speciale, l'azienda provvedera' a quanto sopra fornendo, uno o piu' abiti all'anno nella misura resa necessaria dal grado di usura determinato dalle lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessita' di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sui lavoro. A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione o impiego di solventi e di sostanze corrosive o caustiche (quali ad es. solfuro di carbonio, soda caustica, acidi, sali di piombo, ecc.) oppure i lavoratori addetti a lavorazioni molto sporchevoli o di rapida usura degli abiti, quali ad esempio preparazione e manipolazione di soluzioni di gomma, sterlingatura, catramatura, bitumatura, verniciatura, paraffinatura ai caldo, cernita cascami ecc. oppure gli addetti alle presse o ai mescolatori sempreche' tali lavorazioni risultino effettivamente sporchevoli, oppure per i lavoratori il cui vestiario sia, soggetto ad usura per contatto o per proiezione di sostanze ad elevate temperature, come avviene ad es. per i lavoratori addetti ai forni di fusione metalli, alle caldaie generatrici di vapore a carbone o nafta, ecc., per i saldatori, oppure per i lavoratori addetti al carico e scarico a spalla, o al carico e scarico e trasporto di sostanze sporchevoli come nerofumo e carbone, ecc. Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari, e che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovra' pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero di ricambi del grado di esposizione agli agenti deterioranti. Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attivita' in condizioni del tutto particolari ed esposti alle intemperie dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno piu' appropriati alle specifiche condizioni di lavoro. Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l'assegnazione di tali indumenti potra' essere fatta a mezzo di dotazione di reparto. Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda deve assicurare la possibilita' del ricambio dell'abito durante il lavoro. Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad es. uscieri, portieri, guardiani, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovra' provvedere a proprie spese alla loro fornitura.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I-art. 10

Art. 10. ORARIO NORMALE DI LAVORO La durata normale settimanale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore. Nell'eventualita che l'orario di lavoro dovesse essere portato, per disposizione normativa o contrattuale, a 40 ore settimanali 8 a 12 per i lavoratori addetti a turni regolari periodici), le parti, in mancanza di una opportuna disposizione generale, si incontreranno per determinare le eventuali maggiorazioni da stabilire per le ore intercorrenti fino alle 48 settimanali. L'orario giornaliero di lavoro e' fissato dall'azienda e disposto in apposita tabella, da affigersi secondo le norme di legge. Ove esistano orologi di stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico orario. I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda. Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non puo' abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione dal lavoratore dei turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall'art. 18 per il lavoro straordinario.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I-art. 11

Art. 11. DISPOSIZIONE PER I LAVORATORI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA Per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro non puo' superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia. Gli operai anzidetti sono classificati nei quattro gruppi (A, B, O, D) di cui al precedente art. 4 e la, loro retribuzione giornaliera viene determinata come segue: a) per le prime 8 ore con la paga corrispondente a quella rispettivamente prevista nelle tabelle salariali per gli operai di produzione specializzati, qualificati, comuni e manovali; b) per la nona e la decima ora con l'anzidetta paga ridotta al 50%; c) per le ore: straordinarie con le maggiorazioni previste dall'articolo 18. Ai guardiani di cui ai gruppo B del precedente articolo 4, in quanto prestino servizio, esclusivamente notturno, fermo restando quanto sopra previsto, viene riconosciuta una maggiore paga di L. 100 giornaliere per i vari orari (8 9, 10 ore). L'indennita' di contingenza per i lavoratori di cui al presente articolo e' ragguagliata ad un orario di 10 ore a quello maggiore richiamato dal 1° comma. Tuttavia allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad 8 ore l'indennita' di contingenza sara' corrisposta nella intera misura giornaliera. Per retribuire il lavoro straordinario prestato dagli operai in questione deve essere adottato, come quota oraria dell'indennita' di contingenza, un ottavo della misura giornaliera dell'indennita' stessa. Restano ferme le migliori condizioni in atto.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I-art. 12

Art. 12. SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO In caso di interruzioni di lavoro di breve, durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terra' conto delle interruzioni stesse quanto queste, nella giornata, non superino i 60 minuti. In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'azienda trattiene il lavoratore nello stabilimento, questi ha diritto alla corresponsioni della retribuzione per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista, quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volonta'. In caso di sospensione di lavoro che otrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, per il prolungamento di tali termine, il lavoratore puo' richiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennita', compreso il preavviso.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I-art. 13

Art. 13. RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purche' esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta in interruzione.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I-art. 14

Art. 14. DISCIPLINA DEL LAVORO NEL POMERIGGIO DEL SABATO Salve le esclusioni sottoindicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed e' consentito che le ore, per tal modo mancanti al compimento dell'orario settimanale di lavoro, siano recuperate nei precedenti giorni della settimana in aggiunta all'orario normale e senza dar luogo ad alcuna maggiorazione di salario. Per i lavoratori che rientrano nelle esclusioni sottoindicate l'azienda stabilira' dei turni che consentano loro la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato per 24 volte in ogni anno solare opportunamente ripartite nelle diverse stagioni. A) Esclusioni dipendenti dalla natura dell'industria. 1) Lavoratori addetti ad attivita' a fuoco continuo o a processi tecnici continui o stagionali o ad attivita' e mansioni rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente per tutti i giorni della settimana per cui ricorra il riposo settimanale a turno; cioe': a) attivita' di cui all'[art.5 della, legge 22 febbraio 1934, n. 370](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art5) e tabella integrativa I, II e III approvata con decreto ministeriale del 22 giugno 1935; b) attivita' relative ad opifici la cui prevalente forza motrice e' prodotta direttamente dal vento o dall'acqua, ovvero e' costituita energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio ad esclusivo uso di questo; c) mansioni che, pur non rientrando nelle attivita' sopraindicate, vi sono connesse in modo tale che la sospensione del pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioe': mansioni inerenti alle operazioni di scarico, di carico e di spedizione qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'azienda; mansioni Svolte dal personale addetto a sedi, filiali ed agenzie delle aziende industriali, limitatamente a quelle inerenti alle operazioni di vendita al banco dei prodotti di fabbricazione delle aziende stesse; mansioni svolte da personale addetto a prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pergiudichi lavori in corso. 2) Lavoratori addetti ad attivita' diverse: a) attivita' soddisfacenti bisogni che ricorrono anche ed in modo particolare il sabato e la domenica la mattina, come: manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti in quanto dette operazioni non possono compiersi in altri giorni senza danno per l'esercizio o il pericolo per il personale; b) vigilanza delle aziende e degli impianti; c) attivita' rivolte alla raccolta o alla lavorazione di materie prime o di prodotti soggetti a facile deterioramento; d) attivita' che non possono essere sospese, per ragioni tecniche, per piu' di un giorno alla settimana; c) scarico, carico, trasporto e spedizione di merci nel pomeriggio del sabato, qualora la sospensione intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'azienda; f) operazioni di vendita al banco presso le sedi, le filiali e le agenzie delle aziende industriali dei prodotti fabbricati dalle aziende stesse; g) prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso. B) Esclusioni dipendenti dal sistema delle lavorazioni: Industrie in cui si effettuano lavorazioni non continuative a piu' squadre; personale addetto a stabilimenti che, per insufficienza di impianti o per mancanza di personale, lavorano a tre o a due squadre per tutti i sei giorni della settimana. C) Esclusioni dipendenti da circostanze eccezionali: In particolare le limitazioni stagionali di energia elettrica. E' infine ammesso il proseguimento del lavoro nel pomeriggio del sabato anche nei casi non rientranti nelle suddette esclusioni, sempreche' si addivenga ad accordo tra le parti tramite le organizzazioni sindacali periferiche di categoria.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I-art. 15

Art. 15. RIPOSO SETTIMANALE Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadra', normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa. Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I-art. 16

Art. 16. LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rimando alle disposizioni della relativa legge. In particolare si richiamano i seguenti divieti, per i quali la legge disciplina, anche specificatamente le deroghe ed eccezioni: 1) e' vietato adibire al lavoro i minori degli anni 14; 2) e' vietato adibire i minori di 16 anni al sollevamento dei pesi su carriole o su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgano in condizione di particolare disagio e pericolo; 3) e' vietato adibire i minori degli anni 18 alla manovra e al traino di vagonetti; 4) e' vietato adibire gli uomini minori di 18 anni e le donne di qualsiasi eta' a lavoro notturno, considerato, ai fini della disposizione in esame, quello relativo ad un periodo di almeno 11 ore consecutive comprendente l'intervallo dalle ore 22 alla ore 6; 5) e' vietato adibire gli uomini minori di anni 15 e le donne minori di anni 21 a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (che sono determinati da apposita tabella allegata alla sopracitata legge); 6) e' vietato adibire le donne minorenni a lavori di pulizia, di manutenzione, di lubrificazione di motori e degli organi di trasmissione delle macchine in moto. Sempre in particolare si richiamano le disposizioni per cui l'azienda e' tenuta ad esporre, nello stabilimento, una tabella indicante i limiti di trasporto e di sollevamento pesi a cui possono essere sottoposti i minori, nonche' a concedere ai minori ed alle donne di qualsiasi eta' che devono osservare un orario di lavoro superiore a 6 ma non superiore alle 8 ore, un riposo intermedio di almeno mezz'ora e di un'ora quando l'orario di lavoro superi le 8 ore.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I-art. 17

Art. 17. GIORNI FESTIVI E TRATTAMENTO ECONOMICO Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai sensi dell'art. 15 e delle disposizioni legislative vigenti; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite; c) le seguenti dodici festivita': 1) Capo d'Anno 2) 6 gennaio - Epifania 3) 19 marzo - S. Giuseppe 4) Lunedi di Pasqua, giorno dell'Angelo 5) Ascensione 6) Corpus Domini 7) 29 giugno - SS. Pietro e Paolo 8) 15 agosto - Assunzione 9) 1 novembre - Ognissanti 10) 8 dicembre - Immacolata Concezione 11) 25 dicembre - S. Natale 12) 26 dicembre - S. Stefano e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite; d) la festivita' del Patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento; e) il giorno di Pasqua. Il trattamento economico spettante ai lavoratori in occasione delle festivita' di cui sopra e' regolato come segue: 1) per i giorni di cui al punto b): qualora non vi sia prestazione d'opera, verranno corrisposte 8 ore di normale retribuzione globale di fatto, compreso ogni elemento accessorio; qualora vi sia prestazione d'opera, al lavoratore deve essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di cui sopra, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione della percentuale per lavoro festivo o per lavoro straordinario festivo; 2) per i giorni di cui al punto c); qualora non vi sia prestazione d'opera, sara' corrisposta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. LA normale retribuzione sopra indicata sara' determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale contrattuale; in caso di prestazione di lavoro in tali giornate festive, sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui sopra, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione della percentuale per il lavoro festivo o per il lavoro straordinario festivo; 3) per la festivita' del Patrono: qualora, non vi sia prestazione d'opera, sara' corrisposta agli operai la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento. Per orario normale giornaliero di stabilimento si intende quello che sarebbe stato prestato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festivita'; in caso di prestazione di lavoro in tale giornata, sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui sopra, la intera retribuzione per le ore lavorate come in giorno feriale; 4) per il giorno di Pasqua: in via eccezionale ed in relazione alla particolare caratteristica di tale festivita' si conviene di corrispondere, in coincidenza con essa, l'importo di una giornata di intera retribuzione ragguagliata ad 8 ore. In caso di coincidenza, di una o piu' delle festivita' di cui alle lettere b) c) d) del presente articolo fra di loro o con la domenica o con il giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento sara' corrisposto al lavoratore il trattamento economico previsto per ciascuna delle predette festivita' di cui ai punti b) c) e d); in caso di coincidenza della festivita' del Patrono con la domenica, tale trattamento verra' raggiunto ad un sesto del settimanale di stabilimento. Il trattamento di cui al presente articolo, per quanto riguarda i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, comprendera' il valore delle quote mobili calcolate sulla media oraria, delle ultime quattro settimane. Per quelli normalmente addetti a turni avvicendati, la relativa maggiorazione verra', conteggiata, nella retribuzione sulla base della media risultante nei ciclo completo dei turni effettuati. Per i casi di assenza dal lavoro valgono le vigenti disposizioni legislative.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I-art. 18

Art. 18. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI MAGGIORAZIONI E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 10, ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali i lavoratori a regime normale di orario, e oltre le ore 10 giornaliere o le 60 ore eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'art. 13 sul recupero delle ore perdute e dall'art. 11 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato. E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiano. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nelle ricorrenze di cui alle lettere b) e c) dell'art. 17. Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato ai riposo settimanale dovra' essere preavvertito non piu' tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo ai trattamento stabilito per il lavoro festivo, o straordinario festivo. Nessun lavoratore puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e festivo dovra' essere disposto ed autorizzato. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno (feriale): per la prima ora.......................................... 25 % ore successive... ........................................ 35 % 2) lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati festivi................................................... 50 % 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati......... 30 % 4) lavoro effettuato in turni avvicendati: turni diurni.............................................. 4 % turni notturni............................................ 25 % 5) lavoro straordinario festivo.............................. 70 % 6) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati) prima ora.............................. 60 % ore successive............................................ 75 % Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui all'art. 10 (48 o 60) sara' applicata la percentuale di maggiorazione del 70%. Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla paga oraria di fatto, compresa la indennita' di contingenza. Le percentuali di cui trattasi non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista, dalla [legge n. 653 del 26 aprile 1934](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653) (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) dovra' essere retribuita, ma in tale caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 4° del presente articolo.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I-art. 19

Art. 19. TRATTAMENTO SALARIALE MINIMO La paga oraria minima per ciascuna categoria di lavoratori e per le varie zone e' fissata nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti della presente regolamentazione.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I-art. 20

Art.20 DONNE ADIBITE A MANSIONI CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI D'OPERA MASCHILI Alla donna destinata a compiere mansioni caratteristiche delle prestazioni d'opera maschili compete, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista, per la categoria maschile operaia corrispondente alle mansioni di cui trattasi. Nella lavorazione a cottimo la condizione sopradetta si intendera' soddisfatta con l'adozione della tariffa prevista per la categoria maschile.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I-art. 21

Art. 21. LAVORO A COTTIMO PREMI DI PRODUZIONE ; Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilita' tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate. Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da consentire alla generalita' degli operai di normale capacita' ed operosita' lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno il 10%, superiore al minimo di paga della propria categoria. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo. Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione e dalla Commissione Interna aziendale. Quando gli operai siano vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo, sara' ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo. Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovra' essere corrisposta la percentuale minima di cottimo. Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato ed al lavoratore devono essere concessi acconti di circa il 90% sui presumibile guadagno. Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo, sempre che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale. Sempre allo scopo di stimolare l'aumento della produzione nelle aziende nelle quali le possibilita' tecniche lo consentano, possono essere istituiti premi di produzione o altre forme di retribuzione ad incentivo, secondo gli accordi che possono intervenire fra le parti direttamente interessate.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I-art. 22

Art. 22. GRATIFICA NATALIZIA A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo corrispondere al lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto, che per i cottimisti si intende riferita al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane. Per i lavoratori che all'atto della corresponsione della gratifica natalizia risultino addetti continuativamente a turni avvicendati da almeno due quindicine o quattro settimane, la relativa maggiorazione verra' conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati. Ai lavoratori discontinui o addetti a mansioni di semplice attesa o custodia aventi orari superiori alle 8 ore giornaliere la gratifica natalizia sara' corrisposta in ragione di 25 giornate della retribuzione percepita secondo il rispettivo orario giornaliero. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I-art. 23

Art. 23. PREMI DI ANZIANITA' Al lavoratore, sia uomo che donna, che ultimera' presso la stessa azienda il decimo o il quindicesimo ed il ventesimo anno di anzianita' consecutiva, sara' corrisposto "una tantum" un premio ragguagliato nel primo e nel secondo caso a 125 e nel terzo caso a 150 ore di retribuzione di fatto, indennita' di contingenza compresa, e computata secondo la misura in vigore all'atto della maturazione del diritto al premio. I premi di cui al comma precedente assorbono, fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende. Nel caso in cui il lavoratore venga licenziato, non per motivi disciplinari, successivamente al compimento del nono o del quattordicesimo o del diciannovesimo anno, di anzianita', l'importo del premio di anzianita' che gli sarebbe spettato al compimento del decimo, o del quindicesimo o del ventesimo anno sara' versato alla Cassa Mutua Malattia. Tuttavia, se la cessazione del servizio si verifichi con le sopradette anzianita' quando il lavoratore abbia gia' acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia prevista dalla legge oppure la cessazione stessa dipende da decesso del lavoratore, il premio verra' versato, anziche' alla Cassa di Malattia, rispettivamente al lavoratore stesso od ai suoi aventi diritto.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 24

Art. 24. INDENNITA' PER LAVORAZIONI NOCIVE O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE. Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose e' stabilito da apposito accordo aggiuntivo ed allegato al presente contratto.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 25

Art. 25. CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE Il pagamento della retribuzione verra' effettuato a settimana o a quindicina o a mese, secondo le consuetudini dell'azienda. Quando la retribuzione viene effettuata a mese, dovra' essere concesso un acconto quindicinale fino al 90% della retribuzione stessa. All'atto del pagamento della retribuzione verra' consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificati il nome del lavoratore e la sua qualifica, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonche' le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, ecc.) e la elencazione delle trattenute. Tale busta o prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci. Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o piu' elementi costitutivi della retribuzione, dovra' essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 26

Art. 26. RECLAMI SULLA PAGA Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma, pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento; il lavoratore che non vi provvede, perde ogni diritto per cio' che riguarda il danaro contenuto nella busta stessa. Gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dall'operaio entro un anno dal giorno del pagamento affinche' il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 27

Art. 27. FERIE Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione giornaliera di fatto percepita in servizio, secondo i termini sottoindicati: giorni 12 (pari a 96 ore) per gli aventi anzianita' di servizio da 1 a 7 anni compiuti; giorni 14 (pari a 112 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 7 e fino ai 15 anni compiuti; giorni 16 (pari a 128 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 15 anni compiuti. Per coloro che lavorano normalmente a cottimo la retribuzione giornaliera di fatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nelle ultime due quindicine o nelle ultime quattro settimane. Per i lavoratori normalmente addetti a turni avvicendati la relativa maggiorazione verra' conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati. Per gli addetti a lavori discontinui od a mansioni di semplice attesa o custodia con orari superiori a otto ore giornaliere verra' corrisposta la retribuzione di fatto percepita secondo il rispettivo orario giornaliero per il numero dei giorni previsti per le anzianita' di cui al 1° comma. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e il relativo pagamento dovra' essere fatto in via anticipata a chi ne fara' richiesta. Le festivita' previste dal precedente art. 17 che cadono in tale periodo non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre e' consentito che si faccia luogo o ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento dell'indennita' come specificato al successivo comma nono. La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze del servizio. Il lavoratore puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione. Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella mistura della retribuzione in atto al momento della liquidazione (indennita' di contingenza compresa). In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto, sempreche' non abbia gia' usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sara' tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno in ogni caso computate come mesi interi. Qualora il lavoratore venga, richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'azienda, e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 30. A norma, del 2° comma dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, perdurando la situazione prevista, da detto accordo, e' consentita la sostituzione del godimento delle ferie con il corrispondente indennizzo fino ad un massimo di sei giorni.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 28

Art. 28. CONGEDO MATRIMONIALE Per il caso di matrimonio si fa rimando alle norme dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941 sulla disciplina della materia. In tal modo il lavoratore usufruira' di un congedo di giorni 8, peraltro elevabile a sua richiesta fino a giorni 12. Il trattamento economico di cui al contratto interconfederale predetto viene integrato fino alla misura, di dodici giorni di intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) qualunque sia la durata del congedo. Nel caso in cui l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali, sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo s'intendera' sostituito, fino a concorrenza, dal nuovo trattamento interconfederale. Per i giorni festivi di cui alle lettere b), c) e d) l'art. 17 cadenti nei dodici giorni del periodo stabilito come congedo matrimoniale sara' corrisposto, in aggiunta al trattamento economico previsto per il congedo predetto, quello per le festivita'. Per gli operai che, avvalendosi della norma prevista dal contratto, abbiano rinunciato al godimento di tutto o parte del periodo previsto come congedo matrimoniale percependo il relativo trattamento economico, la ricorrenza di una o piu' festivita' nel periodo relativo alla durata del congedo stesso non puo' implicare, nel caso in cui l'operaio presti la sua opera nel giorno della festivita', la corresponsione di un trattamento economico complessivo per i vari titoli (congedo, festivita', lavoro prestato) superiore alle due giornate di retribuzione.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 29

Art. 29. SERVIZIO MILITARE Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal [D.L. del C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legge:1946-09-13;303), a norma, del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'art. 46 sull'indennita' di licenziamento e sempreche' il lavoratore non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto, oltreche' alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo. Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, il lavoratore e' tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto il lavoratore puo' essere considerato dimissionario.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 30

Art. 30. TRASFERTA All'operaio in missione per esigenze di servizio, la azienda corrispondera': a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto; b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'operaio ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennita' pari al 50% della retribuzione giornaliera (comprensiva della indennita' di contingenza) se la missione dura oltre le ore 12 e sino alle ore 24. Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra verra' calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione. Il trattamento di cui al comma, d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni o impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda, esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata del l'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno rimunerate come straordinario. Nei casi in cui l'operaio venga inviato in missione presso altra localita' o sede di lavoro per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera d), dopo il primo mese, verra' corrisposta, nella misura del 35% e, dopo il secondo mese: nella misura del 20%. La indennita', di cui alla lettera d) sara' corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che l'operaio normalmente disimpegna. La indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'operaio la facolta', di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 31

Art. 31. TRASFERIMENTO Al lavoratore trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda, situato in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con la azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono nonche' delle spese per il trasporto delle masserizie. Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, per se' e per i familiari che lo seguono nel trasferimento, l'indennita' di trasferta di cui all'art. 30 punto d). In aggiunta gli deve essere corrisposta, se celibe, una indennita' di trasferimento, commisurata a 15 giorni dell'intera retribuzione giornaliera (indennita' di contingenza compresa) che andra' a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia una indennita' commisurata a 30 giorni di retribuzione (indennita' di contingenza compresa). Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per la abitazione lasciata. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dall'art. 46 della presente regolamentazione. Nota. - Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si e' inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 32

Art. 32. IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori. In particolare l'azienda: 1) sottopone il lavoratore a visita medica al momento della assunzione, al fine di accertarne preventivamente l'idoneita' alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno; 2) sottopone - ove lo ritenga opportuno o quando i singoli interessati lo richiedano - i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese fra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche; 3) e' tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc. sono forniti a cura e carico dell'azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza; 4) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto. Da parte sua il lavoratore e' tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza della legge, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare e' tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda, soltanto durante il lavoro, curando altresi' la perfetta conservazione dei mezzi stessi. L'azienda curera' che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione. Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 33

Art. 33. INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attivita' lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge. Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovra' immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perche' questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso. Per il rimanente, nel caso di malattia o di infortunio professionali, il lavoratore dovra' attenersi alle istruzioni previste nell'art. 31 sul trattamento di malattia ed infortunio non professionali, mentre a lui compete il trattamento dallo stesso art. 34 stabilito. Nel caso di interruzione del servizio per le cause di cui al presente articolo, la garanzia della conservazione del posto di cui all'art. 34 e' elevata come minimo a mesi dieci. Al termine del periodo dell'invalidita' temporanea, come anche al termine del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione il lavoratore deve presentarsi alla Direzione dello stabilimento per ricevere le disposizioni relative alla ripresa del lavoro. I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 34

Art. 34. TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO L'assenza per malattia o per infortunio, possibilmente, deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa: in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio della assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio. Nell'occasione e nel prosiegno dell'assenza, l'azienda ha facolta' di far accertare lo stato di salute del dipendente mediante visita sanitaria di un medico di sua fiducia. Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio, sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.), il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini: 1) mesi 6 per gli aventi anzianita' di servizio fino a cinque anni; 2) mesi 8 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 5 e fino ai 15 anni; 3) mesi 10 per gli eventi anzianita' di servizio oltre i 15 anni. Per i lavoratori assistiti dal regime assicurativo previsto per tbc valgono le norme legislative in vigore. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine di conservazione del posto ove l'azienda risolve il rapporto di lavoro dovra' corrispondere al lavoratore le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento. Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento in caso di malattia od infortunio nonche' i doveri del lavoratore durante l'interruzione del servizio si rimanda alle esistenti disposizioni di legge o contrattuali in materia.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 35

Art. 35. TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO Il trattamento per gravidanza e puerperio e' disciplinato dalla [legge 26-8-1950, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860), sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e dalle successive disposizioni. All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici alle quali siano corrisposte le indennita' stabilite dall'accordo per le lavorazioni nocive o svolgentisi in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, l'indennita' da essa percepita ai sensi dell'accordo stesso.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 36

Art. 36. DISCIPLINA AZIENDALE Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare. In armonia con la dignita' personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'. L'azienda avra' cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore e' tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessita'.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 37

Art. 37. INIZIO E FINE DEL LAVORO L'inizio e la fine del lavoro sono regolati come segue: - il primo segnale e' dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro e significhera' l'apertura dell'accesso allo stabilimento; - il secondo segnale e' dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; - il terzo segnale e' dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro ed in tal momento il lavoratore deve trovarsi al suo posto di lavoro. Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sara' effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nello stabilimento, sempreche' il ritardo non superi la mezz'ora stessa. La cessazione del lavoro e' annunciata da un unico segnale: nessun lavoratore potra', cessare il lavoro prima dell'emissione del segnale stesso.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 38

Art. 38. PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA A meno che non vi sia un esplicito permesso, non e' consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento, in ore non comprese nel suo orario di lavoro. Il lavoratore licenziato o sospeso non puo' entrare nello stabilimento se non e' autorizzato dalla Direzione. Durante le ore di lavoro nessun lavoratore puo' lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suo capo immediato nella prima mezz'ora di lavoro. Il permesso richiesto ed ottenuto per l'uscita nella prima mezz'ora di lavoro non consente la decorrenza della retribuzione per la prestata frazione di ora di lavoro. In via eccezionale il permesso di uscita puo' essere richiesto in qualsiasi momento dell'orario di lavoro; in tal caso al lavoratore compete la retribuzione della durata del lavoro effettivamente prestato.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 39

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