DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1360
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 settembre 1958, e relative tabelle, per gli addetti all'industria saccarifera, stipulato tra l'Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero, dell'Alcool e del Lievito, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria, italiana, e la Federazione italiana Addetti Industria Zucchero Alcool, con l'assistenza della.
Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Liberi Lavoratori Zucchero e Alcool, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, il Sindacato italiano Autonomo Saccariferi, l'Unione italiana Lavoratori Saccariferi; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero, dell'Alcool e del Lievito, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e il Sindacato Nazionale Lavoratori Zuccherieri, con la assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 52 del 12 marzo 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 settembre 1958, relativo agli addetti all'industria saccarifera, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese saccarifere.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1960
Atti dei Governo, registro n. 130, foglio n. 0156 - VILLA
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera- art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 16 SETTEMBRE 1958 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA SACCARIFERA Addi', 16 settembre 1958, in Genova tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA GLI INDUSTRIALI DELLO ZUCCHERO, DELL'ALCOOL E DEL LIEVITO rappresentata dal proprio Presidente dott. Claudio Schiaffino, assistito dal Direttore segretario dott. Belimiro Boni con la collaborazione dei signori: dott. O. B. Asquasciati, ragioniere Ettore Garzoglio, cav. Carlo Molinari, Erminio Profumo, dott. Giuseppe Spadaro, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, rappresentata dal dott. Filippo Bazzanti e dal dottor Mario Rossi; e 1. - La FEDERAZIONE ITALIANA ADDETTI INDUSTRIA ZUCCHERO ALCOOL (F.I.A.I.Z.A.) rappresentata dal suo Segretario Generale sig. Enrico Cademartiri e dai signori: Giuseppe Rollato, Gaetano Spigno, Lelio Zamana della Segreteria Nazionale; Bruno Alfieri, Guglielmo Reattivo Nazionale assistiti dai signori: Bruno Bottoni, Nunziato Cimini, Fogagnolo, Franchini, Sauro Lombardi, Generoso Marchesini, Piero Pieri, Rinaldo Pastorino, Vincenzo Pucci, Antonio Scarpa, dirigenti sindacali Provinciali e di fabbrica dalla Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.) rappresentata dagli on.li Vittorio Foa e Luciano Romagnoli e dal sig. Eugenio Guidi. 2. - La FEDERAZIONE ITALIANA LIBERI LAVORATORI ZUCCHERO E ALCOOL (F.I.L.L.Z.A.) rappresentata dal suo Segretario Nazionale sig. Ugo Zino e dai signori Biondi Ubaldo Lastrego Remo, Avegno Luigi, Minetti Giovanni, Manara Gino, Franceschetti Spartaco, assistiti dal Segretario Confederale della C.I.S.L. dott. Dionigi Coppo e dai signori Ettore Azais e Giuseppe Lagorio. 3. - Il SINDACATO ITALIANO AUTONOMO SACCARIFERI (S.I.A.S.) rappresentato per delega del suo Presidente Carlo Gaviglio dal Segretario Generale Clemente Mercuriali e dai signori Marchi Alcidi, Giovanni Rollero, Ermanno Zannoni e Gaetano Grosso. 4. - L'UNIONE ITALIANA LAVORATORI SACCARIFERI (U.I.L.S.) rappresentata dal suo Segretario Nazionale signor Dante Doni, assistito dal Segretario Confederale Raffaele Vanni e dal sig. Sergio Cesare. Addi', 16 settembre 1958, in Genova tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA GLI INDUSTRIALI DELLO ZUCCHERO, DELL'ALCOOL E DEL LIEVITO rappresentata da] proprio Presidente dott. Claudio Schiaffino, assistito dal Direttore segretario dott. Belmiro Boni con la collaborazione dei signori: dott. G. B. Asquasciati, ragioniere Ettore Garzoglio, cav. Carlo Molinari, Erminio Profumo, dott. Giuseppe Spadaro, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, rappresentata dal dott. Filippo Bazzanti e dal dottor Mario Rossi; e il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI ZUCCHERIERI (C.I.S.N.A.L.) rappresentato dal suo Segretario Gaetano Torregrossa con l'assistenza del sig. Verledo Guidi della, Confederazione italiana. Sindacati Nazionali Lavoratori; Si e' stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro. Art. 1. ASSUNZIONE Il contratto di lavoro si reputa, a tempo indeterminato se il termine non risulta dalla specialita' del rapporto o da atto scritto. In questo ultimo caso, l'apposizione del termine e' priva di effetto se e' fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminata. Nelle richieste nominative che le Aziende possono presentare agli Uffici di Collocamento, ai termini di legge, sara' tenuto conto, a parita' di merito e di condizioni per la precedenza nelle richieste stesse, del personale tradizionalmente saccarifero, intendendo per tale coloro i quali attraverso il servizio prestato in precedenti campagne o intercampagne saccarifere hanno acquisita esperienza nel lavoro per il quale si effettuano le richieste di assunzione. Come consuetudinariamente praticato, l'assunzione presso la fabbrica verra' fatta mediante l'affissione di apposito elenco nell'albo della portineria. Gli elenchi di cui sopra dovranno specificare la caratteristica del rapporto di lavoro con il quale gli operai vengono assunti nonche' la data di assunzione. Allo scopo di un controllo annuale della posizione contrattuale di ogni dipendente, al 30 aprile di ogni anno le Direzioni di fabbrica concorderanno con le Commissioni Interne gli elenchi del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di quello a tempo determinato.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 2
Art. 2. PERIODO DI PROVA La conferma in servizio dell'operaio nuovo assunto e' subordinata ad un periodo di prova la cui durata e di una settimana, eccezionalmente prorogabile, di comune accordo, a due settimane. Durante il periodo di prova e ammessa i qualsiasi momento da entrambe le parti la rescissione del rapporto di lavoro senza alcun preavviso, con il solo pagamento della retribuzione corrispondente alle ore di lavoro compiute. All'operaio confermato in servizio sara' fissata una paga, che, in ogni caso, non potra' essere inferiore al corrispondente minimo contrattuale stabilito per la categoria alla quale esso verra' assegnato. Tale paga dovra' essere corrisposta all'operaio con decorrenza dal primo giorno di assunzione; da tale giorno decorrera' pure a tutti gli effetti, la sua anzianita'. All'operaio in prova non saranno applicate le norme previste dai presente contratto relativamente al congedo matrimoniale ed al servizio militare. L'operaio che non venga conferimento o che non creda di accettare le condizioni propostegli, lascera' senz'altro lo stabilimento e gli verranno compensate le ore di lavoro compiute in base alla retribuzione normale avuto riguardo alla categoria nella quale l'operaio stesso ha prestato l'opera sua.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 3
Art. 3. CATEGORIE OPERAIE Gli operai saranno classificati nelle categorie sotto indicate: UOMINI MAESTRI D'OPERA - E' classificato maestro d'opera l'operaio specializzato che, essendo alle dipendenze dell'Azienda da almeno tre anni, si e' particolarmente distinto per capacita' tecnico-pratica nelle lavorazioni ad esso affidate. Tutti gli stabilimenti dovranno avere dei maestri d'opera. I posti di maestri d'opera, resisi vacanti per licenziamenti, decessi, dimissioni, trasferimenti e passaggio da operaio ad un impiegato con mutamento di mansioni, dovranno essere regolarmente rimpiazzati con operai che abbiano i necessari requisiti per essere assegnati alla categoria e possibilmente provenienti dalle stesse stazioni di lavoro. OPERAI SPECIALIZZATI: Periodo di intercampagna - Sono quelli che, possedendo una specifica capacita' in un determinato mestiere, sono adibiti a lavori ed esplicano mansioni che richiedono una speciale competenza tecnico-pratica ottenuta in seguito ad un adeguato tirocinio. Es. Attrezzisti provetti, montatori, collaudatori, meccanici di precisione, fucinatori non a stampo, saldatori a fiamma ossiacetilenica o ad arco elettrico finiti, elettricisti finiti, falegnami finiti, fonditore incaricato della fonderia, avvolgitori e bobinatori di macchine elettriche, modellisti, muratori specialisti nell'esecuzione di murature refrattarie od in muratura a vista, tornitori di precisione, tubisti finiti, ramai e calderai capaci di costruire e riparare parte di apparecchi di rame o di ferro quali per es.: colonne di distillazione o corpi di caldaie a vapore, lattonieri idraulici provetti, bertellista capo, capo squadra manutenzione tronchi ferroviari. Periodo di campagna - Sono quelli che, possedendo specifiche qualita' tecnico-pratiche conseguite attraverso un adeguato tirocinio in determinate stazioni di notevole importanza, sono addetti alla condotta di operazioni produttive avendone la corrispondente responsabilita'. OPERAI QUALIFICATI Periodo di intercampagna - Sono quelli che, possedendo normale specifica capacita' in un determinato mestiere, sono adibiti a lavori od esplicano mansioni che richiedono conoscenze tecnico-pratiche ottenute in seguito a sufficiente tirocinio. Es.: Attrezzisti, montatori, meccanici, fucinatori a stampo, saldatori a fiamma ossiacetilenica o ad arco elettrico, elettricisti, falegnami, muratori, tornitori, tubisti, fresatori, fonditori, ramai, calderai, fabbri, carpentieri, stagnini, bertellisti, verniciatori, vice capo squadra, manutenzione tronchi ferroviari, esecutori di isolazioni di tubi ed apparecchi. Periodo di campagna. - Sono quelli che, possedendo specifica capacita' tecnico-pratica conseguita attraverso sufficiente tirocinio in determinate importanti stazioni di fabbrica, sono addetti alla condotta di operazioni produttive avendone la corrispondente responsabilita'. OPERAI COMUNI: Periodo di intercampagna - Sono quelli che vengano adibiti a lavori ed esplicano mansioni che richiedono attitudini e conoscenze ottenibili con breve tirocinio. Es.: Aiuto meccanici, aiuto tubisti, aiuto elettricisti, saldatori a punti, battimazza, addetti alla sistemazione ed alla consegna, dei materiali, inchiodatori di casse, oliatori ed ingrassatori. Periodo di campagna. - Si intendono gli operai addetti a lavori ed a mansioni semplici richiedenti una breve e generica, preparazione pratica. Sono altresi' da considerare tali gli addetti ai lavori di manovalanza particolarmente disagiata e faticosa MANOVALI Periodo di campagna e di intercampagna - Sono quei lavoratori che, non appartenendo alle precedenti categorie, vengono addetti nei reparti di lavorazione o nei servizi vari a lavori di pulizia, di trasporto, di carico e scarico che non siano particolarmente faticosi. DONNE Operaie di 1ª categoria. - Sono quelle addette direttamente alle lavorazioni, alle confezioni delle specialita' del prodotto ed ai lavori che comportino cognizioni tecniche (confezione indumenti di lavoro e sacchi da filtri ecc.) ed ai fin i del minimo salariale contrattuale saranno equiparate all'operaio qualificato secondo il trattamento di cui all'art. 12. Operaie di 2ª categoria. - Sono quelle che compiono lavori di pulizia o di trasporto a mano di natura molto leggera od altri lavori leggeri semplici ed ai fini del minimo salariale contrattuale saranno equiparate al manovale secondo il trattamento di cui all'art. 12. Assegnazioni e qualifiche della mano d'opera secondo le diverse lavorazioni e stazioni di fabbrica di zucchero. Ricevimento bietole. Operai comuni: Addetti allo scarico idraulico delle bietole dai vagoni - Addetti al prelevamento campioni bietole -- Addetti alle vasche polpe. Manovali: Addetti alla pulizia dei piazzali e dei vagoni - Addetti trasporto campioni bietole. Laboratori bietole Operai specializzati: Raspatore campione medio. Operai qualificati: Scollettatori barbabietole. Operai comuni: Raspatori e pressatori. Manovali: Addetti lavaggio bietole e spazzolatura. Silos Operai qualificati: Conduttori di silos. Manovali: Addetti alla spietratura ed alla diserbatura Lavaggio bietole Operai qualificati: Conduttore di lavatrice. Operai comuni: Addetti alla filtrazione delle acque di rifinito ed alle lavatrici. Manovali: Addetti alla pulizia delle lavatrici e degli elevatori. Trinciature bietole Operai specializzati: Conduttori delle tagliatrici. Operai comuni: Addetti alla alimentazione delle bilancie automatiche delle tagliatrici ed alle tagliatrici. Diffusione. Operai specializzati con minimo salariale contrattuale maggiorato del 6,90%: Capi conduttori di un gruppo di batterie. Operai specializzati: Conduttori di batteria. Operai qualificati: Addetti alla diffusione - Addetti allo scarico a mano delle batterie di diffusione. Operai comuni: Pesatori di sugo e addetti alla predefecazione. Manovali: Addetti alla acidificazione del sugo, alle casse di misura ed alle pulizie. Steffen Operai specializzati: Conduttori. Operai comuni: Addetti steffen. Polpe - Essiccatoi alimentazione mista (Gas recupero e fuoco diretto). Operai specializzati: Conduttori. Operai comuni: Fuochisti - Alimentatori polpe Conduttori presse polpe. Manovali: Addetti agli elevatori e trasportatori. Lavorazione pannelli e polpe melessate Operai qualificati: Capi squadra. Operai comuni: Sformatori. Manovali: Addetti trasporti e pulizie. Essiccatoi (Alimentati coi soli gas di recupero). Operai qualificati: Conduttori. Operai comuni: Alimentatori polpe - Conduttori presse polpe. Manovali: Addetti agli elevatori e trasportatori. Riscaldatori Operai comuni: Addetti alla sorveglianza e pulizia dei riscaldatori. Defecazione Operai qualificati: Addetti alla defecazione. Operai comuni: Aiuti alla defecazione,. Saturazione e soffiazione Operai specializzati: Conduttori prima saturazione. Operai qualificati: Conduttori seconda saturazione. Operai comuni: Saturatori - Solfiatatori - Conduttori, forni a zolfo. Manovali: Addetti ai saturatori e solfiatatori. Filtrazione Operai specializzati con minimo salariale contrattuale maggiorato del 4,60%: Conduttori filtri presse di la saturazione. Operai qualificati: Conduttori filtri a sacco - Addetti ai filtri presse con chiusura a mano. Operai comuni: Addetti ai filtri presse a chiusura idraulica oppure a scarico automatico - Addetti ai filtri a sacco. Evaporazione Operai specializzati: Apparatisti. Cottura. Maestri d'opera: Cuocitore finito di 1° e 2° prodotto proveniente dagli specializzati fuori campagna. Operai specializzati con minimo salariale contrattuale maggiorato del 6,90%: Cuocitori. Operai qualificati: Cuocitori aiuto. - Sono coloro che seguono tutto il lavoro riguardante la cottura al fine di essere in grado di condurre direttametne la stazione in caso di necessita'. Operai comuni: Solfitatore score. Manovali: Addetti al servizio delle bolle - Sono coloro che provvedono al recapito dei campioni dalle corte al laboratorio chimico, che aiutano ad eseguire le manovre delle valvole per lo scarico delle corte, che provvedono alla pulizia ed ai servizi vari della stazione, ecc. I cuocitori appartenenti a raffinerie pure o zuccherifici, con annessa raffineria, provenienti dalla categoria degli operai qualificati nel periodo di intercampaga, saranno assegnati alla categoria dei maestri d'opera dopo 10 anni di servizio prestato in qualita' di cuocitore finito di 1° e 2° prodotto. Ai cuocitori appartenenti a zuccherifici da greggio provenienti dalla categoria degli operai qualificati nel periodo di intercampagna, dopo dieci anni di servizio prestato in qualita' di cuocitore finito di 1° e 2° prodotto, sara' riconosciuta ad personam una maggiorazione del 9% sul minimo tabellare dell'operaio qualificato, per tutto l'anno (Disposizioni transitorie: tale maggiorazione assorbira', fino a concorrenza, eventuali aumenti di merito gia' concessi allo stesso titolo). Centrifugazione Operai specializzati: Conduttori di batterie di turbine. Operai qualificati: Addetti alle turbine. Operai comuni: Addetti alle soluzioni di greggio ed alle masse corte artificiali. Magazzino - zucchero Operai qualificati: Pesatori zucchero. Operai comuni: Addetti alla bilancia automatica, all'insacco ed introduzione quando il lavoro non e' eseguito a cottimo - Addetti alla cucitura sacchi. Manovali: Addetti all'insacco ed introduzione ed estrazione quando il lavoro e' eseguito a cottimo. Laboratori chimici Operai specializzati: Aiuti di banco. Operai comuni: Alcalinista. Manovali: Addetti al laboratorio ed addetti alla pulizia. Forno calce e idratazione calce Operai specializzati: Conduttori forni a calce. Operai qualificati: Addetti alla alimentazione alla bocca superiore dei forni - Conduttori idratazione calce. Operai comuni: Addetti al rifornimento calcare e coke e sfornatura calce - Addetti alla idratazione. Manutenzione sacchi e tele Operai comuni: Addetti alla timbratura, e numerazione sacchi. Manovali: Addetti alla lavatura. Caldaie Operai specializzati con minimo salariale contrattuale maggiorato del 6,90%: - Capi conduttori di caldaia o gruppi di caldaie per le quali e' richiesta la patente di 1° grado. Operai specializzati: Conduttori di generatori di vapore per i quali e' richiesta la patente di 2° grado generale. Operai qualificati: Tutti gli altri conduttori di generatori di vapore e fuochisti. Operai comuni: Addetti trasporto carbone e scorie. Assegnazioni e qualifiche della mano d'opera secondo le diverse lavorazioni delle raffinerie Soluzione e filtrazione Operai specializzati: Conduttori filtrazione nero animale. Operai qualificati: Conduttori soluzione zucchero e filtrazione con o senza carbone. Manovali: Addetti alla soluzione ed ai filtri Rigenerazione nero animale Operai specializzati: Conduttori della rigenerazione. Operai comuni: Addetti alla rigenerazione. Cottura Cuocitori (Vedasi zuccherificio). Operai qualificati: Cuocitori aiuto - Addetti al mescolatori per masse cotte raffinate e addetti alle calerine proprie di Sampierdarena. Operai comuni: Addetti al servizio delle bolle e del mescolatori da greggio. Centrifugazione Come per gli zuccherifici Magazzini zucchero Come per gli zuccherifici. Operai comuni: Addetti alla stivatura e mano pani - Frantumatura pani zucchero. Assegnazioni e qualifiche della mano d'opera secondo le diverse lavorazioni della baritazione Baritazione melasso Per le voci comuni agli zuccherifici ed alle raffinerie valgono le classifiche fatte per questi. Forni elettrici Operai specializzati: Capo conduttori di gruppi di forni elettrici. Operai comuni Addetti alla conduzione dei forni elettrici e servizio relativo, Soluzioni ossido e solfuro Operai qualificati: Esecutore della soluzione e decantazione. Operai comuni: Addetti ai servizi relativi, Manovali: Addetti ai trasporti e servizi vari. Al capo conduttore di gruppi di forni elettrici, agli addetti alla conduzione dei forni e servizio relativo, all'esecutore della soluzione e decantazione ed agli addetti ai servizi relativi della soluzione ossido e solfuro (esclusa la categoria dei manovali), sara' riconosciuta una maggiorazione del 4,60% sul rispettivo minimo salariale contrattuale. Ai fini della determinazione della paga intermedia di intercampagna si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 14 del contratto tenendo presente la maggiorazione di paga sopracitata. Trasporto solfuro ossido e travasamento Manovali: Addetti al trasporto, carico, scarico e travasamento. Forni essiccatoi carbonato Operai specializzati: Capo conduttori forni non abbinati a forni elettrici. Operai qualificati: Conduttori essiccatoi. Operai comuni: Addetti alle reti. Manovali: Addetti all'infustamento e trasporti. Casse e celle di reazione Operai specializzati: Conduttore responsabile del reparto di reazione. Operai qualificati: Addetto alle condizioni casse melasso-barite e preparazione acque alcaline. Operai comuni: Addetto al lavaggio delle celle reazioni e casse dosaggio. Manovali: Addetti scarico cicli reazione e servizi rari. Assegnazioni e qualifiche della mano d'opera secondo le diverse lavorazioni delle distillerie. Distillerie, bietole, melasso ed eterifici. Per le voci comuni agli zuccherifici valgono le classifiche fatte per questi. Carico, scarico e pesatura melasso Operai comuni: Addetti alle pompe ed alle pese. Fermentazione Operai specializzati: Conduttori della fermentazione. Operai qualificati: Addetti alla preparazione mosti. Operai comuni: Addetti alla fermentazione. Distillazione Operai specializzati con minimo salariale contrattuale maggiorato del 6,90%: Distillatori provenienti dagli specializzati fuori campagna. Operai specializzati: Distillatori - Distillatori addetti alle colonnette dell'eterificio. Operai comuni: Aiuto distillatori. Casse e presse per recupero fondo fini Operai qualificati: Addetti alle casse e presse. Manovali: Aiuti ai servizi relativi. Concentratori vinacce Operai qualificati: Addetto. Forni potassa Operai specializzati: Conduttori di forni. Operai qualificati: Addetti ai forno. Magazzini alcole Operai specializzati: Esecutori delle operazioni di travaso, introduzione e denaturazione alcole. Operai comuni: Aiuto alle operazioni suddette. Assegnazioni e qualifiche della mano d'opera secondo le diverse lavorazioni delle distillerie di sorgente Carico e trasporto canne Operai comuni: Alimentatori di canine alle trincie. Manovali: Scaricatori ed accatastatori canne, alimentatori dei nastri trasportatori. Mulini Operai specializzati: Conduttori dei mulini. Operai comuni: Aiuti conduttori dei mulini. Pressatori Operai comuni: Manovratori presse residui canne. Manovali: Addetti alle presse ed ai residui canne. Per altro stazioni le qualifiche sono quelle delle distillerie di bietole. Assegnazioni e qualifiche della mano d'opera Secondo le diverse lavorazioni della produzione lievito Per le fabbriche di lievito abbinate alle fabbriche di zucchero, raffinerie, distillerie di bietole. Sala macchine Operai qualificati: Addetti compressori aria e sala macchine. Preparazione mosti Operai qualificati: Addetti alla preparazione dei mosti e alle semine. Fermentazione Operai specializzati con minimo salariale contrattuale maggiorato del 6,90%-: Conduttori della fermentazione. Operai comuni: Addetti alla fermentazione. Separatori Operai qualificati: Addetti ai separatori. Filtri presse Operai qualificati: Conduttori dei filtri. Operai comuni: Addetti ai filtri e impastatrici. Essiccatoio Operai comuni: Addetti al carico e scarico dei telai e dei carrelli. Trafilatura, confezione ed imballaggio Operaie di 1ª categoria con minimo salariale contrattuale maggiorato del 9%: Capo sala addette alla confezione del lievito. Donne di la categoria: Addette alla trafilatura ed levigatura: Operai comuni: Addetti all'imballaggio e trasporto casse. Distillazione acquette lievito Operai qualificati: Addetti alla distillazione. Assegnazioni e qualifiche della mano d'opera secondo le diverse lavorazioni dell'acido lattico Fermentazione Operai specializzati: Conduttori della fermentazione. Manovali: Addetti alla fermentazione. Filtri presse Operai specializzati: Conduttori dei filtri. Operai comuni: Addetti ai filtri. Defecazione - saturazione - scomposizione - contrazione Operai specializzati: Conduttori della defecazione, della saturazione e della scomposizione - Conduttori di batteria di concentrazione. Manovali: Aiuti alle operazioni suddette. Magazzini - filtrazione e confezione Operai specializzati: Conduttori della, filtrazione e confezione. Operai comuni: Addetti alle operazioni suddette. Manovali: Aiuti. Assegnazioni e qualifiche della mano d'opera secondo le diverse lavorazioni della produzione della magnetite Soluzione - filtrazione - centrifugazione Operai qualificati: Addetti ai filtri ed alle centrifughe. Cristallizzazione dei pani Operaie di 1ª categoria: Addette alla cristallizzazione pani. Confezione Operaie di 1ª categoria: Addette alla confezione. Servizi generali Macchine Maestri d'opera: Capo di centrale termica richiedente patente di 1° grado e con responsabilita' per la manutenzione completa della stazione. Macchinista di locomotiva o di locomotore autorizzato all'accesso nelle stazioni, sui binari di corsa e che curi la manutenzione completa della locomotiva o del locomotore. Operai specializzati con minimo contrattuale salariale maggiorato dell'8,30%: Capo turno elettricista. Operai specializzati: Macchinisti di locomotive o locomotori per raccordo con le FF.SS e con le ferrovie private o in concessione - Manovratori di grandi grues con traslazione meccanica. Operai qualificati: Addetti alla sorveglianza motrici - Manovratori di piccole grues - Macchinisti di locomotive o locomotori nell'interno delle fabbriche - Manovratori di piccoli motori a scoppio od elettrici per ferrovia a scartamento ridotto e capi barca. Operai comuni: Addetti alle pompe e compressori - Barcai - Manovratori e scambisti. Vari Maestri d'opera: Bilanciaio autorizzato e aiuto sorvegliante di fabbrica se proveniente dagli specializzati. Operai specializzati con minimo contrattuale salariale maggiorato dell'8,30%: Capo squadra ispezione macchine, laddove esiste. E' capo squadra ispezione macchine quell'operaio che, coadiuvato da altri meccanici di ispezione, cura il buon funzionamento delle macchine. Operai specializzati: Bilanciaio - Affilatore coltelli - Autisti meccanici - Camionisti meccanici. Operai qualificati: Autisti - Camionisti - Distributore di magazzino scorta - Marcatempo - Portiere da retribuirsi a quindicina fissa. Al portiere, cui viene assegnato con carattere di continuita' lo svolgimento di mansioni superiori, sara' attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore sempreche' questa ultima abbia carattere di equivalenza nel tempo. Invece nei casi particolari di cumulo di mansioni non rientranti nelle specifiche normali mansioni dei portieri e non avendo le caratteristiche sopra indicate, al portiere verra' assegnata la qualifica di operaio specializzato. Operai comuni: Guardiani con brevetto di guardia giurata (da retribuirsi a quindicina fissa) - Guardiani - Aiuto distributore di magazzino scorte - Inservienti (intendendosi per tali coloro, gia' denominati fattorini nei precedenti contratti, che esplicano normalmente le mansioni di pulizia negli uffici, ritiro, spedizione consegna e copiatura a copialettere della corrispondenza accompagnamento degli estranei negli uffici). Manovali: Cavallanti - Stallieri - Carrettieri.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 4
Art. 4. INDUMENTI DI LAVORO L'Azienda fornira' in uso gratuito al personale dipendente addetto ai sottonotati reparti gli indumenti di lavoro a, fianco di ciascuno indicati: - Addetti allo scarico di polpe dai diffusori: calzature adeguate (zoccoli o calzature di gomma). - Addetti ai filtri presse: guanti di tela forte. - Addetti ai forni da potassa: guanti di tela forte. - Addetti alle turbine di pile': guanti di tela forte. - Sfornatori dei forni da calce: guanti di tela forte, grembiule di tela. - Addetti al latte di calce: combinazione o grembiule di tela, zoccoli, schermo facciale oculare protettivo. - Bertellisti: maglia e calzoni in assegnazione definitiva. - Saldatori ossiacetilenici e saldatori tubisti, intendendosi per tali i saldatori elettrici: una tuta, guanti incombustibili e zoccoli. - Fonditori e forgiatori: il grembiule adeguato al lavoro. - Meccanici di ispezione e loro aiuti, ingrassatori, fuochisti, elettricisti, addetti alla pulizia e manutenzione interna degli apparecchi (caldaie, diffusori, saturatori, concentratori, bolle di cottura, condensatori, mescolatori di masse come, casse fermentazione, apparecchi distillerie, mulini e simili): combinazione di tela o pantaloni a bretella larga secondo le necessita' del lavoro. - Lieviterie - Fermentazione: stivali di gomma; per tutti gli addetti ai lavori in locali bagnati: zoccoli. - Donne addette alla confezione: grembiule e cuffia - Acido lattico - A chi lavora a contatto dell'acido lattico: una tuta e zoccoli. Servizi generali - A coloro che sono addetti allo scarico e rifornimento di nafta: una tuta e zoccoli. Personale addetto ai piazzali e guardiani che devono restare ad lavoro anche in caso di pioggia: impermeabile e copricapo di tela cerata che potranno essere di dotazione delle squadre ed intercambiabili tra esse nella stagione rigida per i guardiani sono prescritti gli stivaloni di gomma. Gli operai i quali dovessero lavorare a contatto od esposti all'azione di sostanze irritanti caustiche, velenose o corrosive, saranno dotati dall'Azienda, indipendentemente dagli indumenti sopra indicati, dei mezzi protettivi necessari. L'Azienda fornira' annualmente, a titolo gratuito a tutti gli operai in servizio continuativo nonche' agli impiegati tecnici che ne facciano richiesta, non avventizi, la tela occorrente per la confezione di una tuta.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 5
Art. 5. ASSEGNAZIONE DEL LAVORO E PASSAGGIO DI MANSIONI L'operaio nell'esecuzione del lavoro deve attenersi alle istruzioni ricevute. La qualifica attribuita all'operaio non lo esonera dal prestare l'opera propria per altri lavori che venissero eventualmente comandati, tenuto conto della di lui qualifica, capacita' e attitudine. In questo caso gli sara' corrisposta la retribuzione normale relativa alle mansioni, finche' le esplica, se superiore a quella che normalmente egli percepisce, mentre continuera' a percepire la retribuzione normale corrispondente alla propria qualifica se quella relativa alle nuove mansioni fosse inferiore. L'operaio che per un periodo superiore a due mesi, adibito a mansioni proprie di una categoria superiore a quella a cui esso appartiene, verra' senz'altro promosso alla categoria stessa. Fermo restando quanto sopra, all'operaio che durante la campagna venga adibito a mansioni proprie di una categoria superiore a quella cui appartiene, verri assegnata, durante la campagna, la retribuzione normale della categoria superiore, fermi restando pero gli aumenti di merito e di anzianita' goduti nella categoria di provenienza. In quelle stazioni o lavorazioni ove venga a mancare qualche operaio i componenti della squadra della stazione o lavorazione che lo sostituiscono percepiranno anche la retribuzione normale dell'operaio mancante, sino alla sostituzione dell'assente.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 6
Art. 6. CONSEGNA E CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALI E' preciso obbligo dell'operaio di conservare in buono stato, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti ed in generale tutto quanto e' a lui affidata. L'operaio sara' messo in grado di conservare tutto cio' che gli e' stato dato in consegna. Le Aziende forniranno gratuitamente alle maestranze gli attrezzi di lavoro. L'operaio rispondera' delle perdite e degli eventuali danni a tali oggetti che siano a lui imputabili ed il loro ammontare verra' trattenuto sulla retribuzione. Nessuna modifica potra' essere apportata agli oggetti affidati ad ogni operaio senza autorizzazione del capo. Qualunque variazione fatta arbitrariamente dall'operaio dara' diritto alla Direzione di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiali subiti. In caso di licenziamento o di dimissioni, prima di lasciare lo stabilimento l'operaio dovra' riconsegnare al magazzino dello stesso tutto quello che ha ricevuto in consegna. Qualora non restituisca tutto o parte di quanto ha avuto in consegna, gli sara' addebitato ti relativo importo all'atto della liquidazione,
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 7
Art. 7. INIZIO E FINE DEL LAVORO L'entrata degli operai nello stabilimento, sia al mattino che al pomeriggio sara' regolata come segue: a) il primo segnale verra' dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro, e con questo si iniziera' l'ingresso nello stabilimento; b) il secondo segnale verra' dato b minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; c) il terzo segnale verra' dato all'ora precisa dell'inizio del lavoro ed ogni operaio dovra' iniziare la sua opera. Trascorsi cinque minuti dal terzo segnate, sara' ancora permesso l'accesso allo stabilimento per la durata di 15 minuti per l'amissione dei ritardatari; a questi sara' trattenuta mezz'ora di retribuzione normale. Il segnale di uscita verra' dato alla fine del turno di lavoro: nessun operaio potra' cessare il lavoro prima di tale segnale, se non previa autorizzazione. Nel caso di puo' turni l'operaio del turno cessante non potra' abbandonare il suo posto di lavoro se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 8
Art. 8. ORARIO DI LAVORO L'orario massimo normale di lavoro e' di 48 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. Fuori dei periodi di lavorazione, ove sia consuetudinariamente praticato un orario inferiore alle 48 ore settimanali e ove tale minore orario sia mantenuto, le ore eventualmente richieste in piu' di esso, sino alle 48 settimanali, verranno compensate con la retribuzione normale maggiorata del 5%. Detta maggiorazione, quando e' dovuta dovra' essere corrisposta in aggiunta all'eventuale maggiorazione per lavoro festivo e notturno di cui all'art. 59. L'orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non puo' superare le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali. E' da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuita'. Per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella approvata con [R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-06;2657). Tuttavia, qualora nello svolgimento delle mansioni o occupazioni indicate nella citata tabella di legge, sia se esercitate singolarmente, o in cumulo con altre mansioni discontinue o non, venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante della mansione discontinua, l'orario di lavoro dell'operaio addettovi, rientra nelle limitazioni di legge, previste in 8 ore giornaliere o 48 settimanali di cui al 1° comma del presente articolo. La maggiorazione del 5% di cui al 2° comma del presente articolo, non spetta agli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, in quanto il loro orario normale - e come tale retribuito - e' di 60 ore settimanali. L'orario di lavoro e' fissato, dalla Direzione Aziendale; la relativa distribuzione sara' fissata dalla Direzione Aziendale di accordo con la Commissione Interna secondo i patti interconfederali. Detto orario sara' esposto in apposita, tabella da affliggersi secondo le norme di legge. I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore individuale, dall'effettuare turni avvicendati e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'Azienda.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 9
Art. 9. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze degli operai saranno punite, a seconda della loro gravita' o della loro recidivita', con i seguenti provvedimenti disciplinari: a) ammonizione verbale; b) ammonizione scritta; c) multa lino all'importo di tre ore di retribuzione normale; d) sospensione dal lavoro fino a tre giorni; e) sospensione dal lavoro fino ad un massimo di quindici giorni; f) licenziamento a termini dell'art. 11. I provvedimenti disciplinari di cui ai comma e), d), e) ed f) non potranno essere adottati se non previa contestazione della mancanza e udite le discolpe dell'operaio. Eventuali controversie derivanti dall'applicazione dei provvedimenti disciplinari saranno regolate secondo il combinato disposto dell'art. 87 e dell'Accordo Interconfederale sui compiti delle Commissioni Interne.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 10
Art. 10. MULTE E SOSPENSIONI Normalmente l'ammonizione verbale o quel la scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; le multe, nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza gia' punita con la multa nei sei mesi precedenti. In casi di maggiore gravita' potra' farsi ricorso alla multa o sospensione anche in mancanza di recidiva. In via esemplificativa l'operaio incorre nei suddetti provvedimenti, nei seguenti casi: 1) che non si presenti al lavoro o che lo sospenda o ne ritardi l'inizio senza giustificato motivo, od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza alcuna autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilita' a richiederla; 2) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute; 3) che arrechi per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarita' dell'andamento del macchinario stesso; 4) che sia trovato addormentato; 5) che fumi nei locali ove ne e' fatto espresso divieto; 6) che introduca abusivamente, senza autorizzazione, nello stabilimento bevande alcooliche; che venda oggetti o biglietti; che faccia nello stabilimento collette o raccolte di firme durante le ore di lavoro; 7) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso l'operaio verra' inoltre allontanato; 8) che provochi litigi, sempreche' il litigio non assuma carattere di rissa; 9) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi sempreche' si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza; 10 che effettui movimenti di medaglia o timbratura della scheda di altro operaio. L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danno, e' devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza, di queste, alla Cassa Mutua Malattie.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 11
Art. 11. LICENZIAMENTI PER MANCANZE O INADEMPIENZE Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potra' essere inflitto per mancanze piu' gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi: A) Con la, perdita dell'indennita' di preavviso, mia non della indennita' di licenziamento: 1) rissa nello stabilimento; 2) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte nell'anno nei giorni seguenti festivi o alle ferie; 3) lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento senza autorizzazione della Direzione di oggetti per proprio uso per conto di terzi, allorche' si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza: 4) recidiva nella mancanza di cui al punto 10) dell'art. 10, movimenti irregolari o alterazioni di sistemi aziendali di controllo di presenza 5) prestazione delle propria opera presso altre Aziende della stessa natura di quella da cui l'operaio dipende, salvo casi di sospensione del lavoro; 6) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione potrebbe provocare gravi incidenti alle persone o alle cose; 7) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo nei 12 mesi antecedenti a due sospensioni che nei complesso superino i 20 giorni; 8) rilevante insubordinazione verso i superiori. B) Senza preavviso e senza indennita' di licenziamento: 1) furto ed occultamento ai fini di furto; 2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'Azienda 3) danneggiamento volontario di impianti o di materiali; 4) trafugamento e rilevazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzione degli stessi, formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione; 5) concorrenza sleale o comunque violazione dell'obbligo di fedelta' previsto dall'[art. 2105 C. C.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2105) Al licenziato a sensi del punto A) spetta la corresponsione dell'indennita' di licenziamento e del Conto Individuale della Cassa di Previdenza. Al licenziato a sensi del punto B) spetta la corresponsione del suo eventuale Conto particolare della Cassa di Previdenza. Nel caso di licenziamento senza preavviso ne' indennita' quest'ultima, quando non costituisca risarcimento di danni, sara' devoluta alla Cassa di Previdenza Aziendale. Per l'applicazione pratica di quanto previsto nel presente articolo si fa esplicito riferimento all'Accordo Interconfederale sui licenziamenti individuali 18 ottobre 1950 ed eventuali successivi.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 12
Art. 12. TRATTAMENTO ECONOMICO 1) Composizione della retribuzione. A tutti gli effetti del presente contratto si conviene che: a) per paga di fatto si intende l'importo risultante dalla somma dei seguenti elementi: - minino salariale contrattuale riferito alla, categoria di appartenenza, all'eta' ed al sesso; - eventuali maggiorazioni di merito; - eventuali maggiorazioni per riconoscimento di anzianita'; b) per retribuzione normale si intende l'importo risultante dalla somma della paga di fatto piu' le quote di variazione della nuova indennita' di contingenza secondo la scala mobile; c) per retribuzione globale si intende l'importo risultante della somma della retribuzione normale piu' tutte le eventuali indennita' accessorie a carattere continuativo e di ammontare determinato, come alloggio, concessioni in natura che abbiano carattere di retribuzione, ecc. ed il rateo orario dell'importo della gratifica natalizia. 2) Minimi salariali. I minimi salariali contrattuali per le categorie operaie sono quelli risultanti in appendice alla Tabella A). 3) Trattamento donne e minori. Per, le donne ed i minori i minimi salariali contrattuali di cui alla Tabella A) saranno ragguagliati alle seguenti percentuali: Donne di eta superiore ai 18 anni 86% | del minimo sala dai 16 ai 18 anni compiuti 78% | riale contrattua dai 14 ai 16 anni compiuti 65% | Le attribuito alla > categoria cui ap Uomini | partengono. dai 17 ai 18 anni compiuti 87% dai 16 ai 17 anni compiuti 77% dai 14 ai 16 anni compiuti 67% Alle donne destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da uomini, a parita' di condizioni e di rendimento sara' attribuita, la retribuzione normale degli operai uomini. Se il passaggio e' solo saltuario, la maggiorazione sara' corrisposta per tutta la durata del lavoro. Nelle lavorazioni a cottimo valgono i criteri di cui sopra con l'applicazione della stessa tariffa di cottimo degli operai che eseguono il cottimo stesso. 4) Addetti a lavori discontinui. I minimi di paga per gli operai che sono addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia saranno fissati in base alle norme seguenti: - le prime 10 ore di lavoro sono compensate con una paga ragguagliata a quella, degli operai di produzione aventi uguale base salariale; - il lavoro prestato oltre la decima ora sara' compensato in base alla paga oraria maggiorata della percentuale di straordinario; - qualora un operaio addetto alle occupazioni discontinue di cui sopra dovesse essere retribuito a quindicina fissa, tale forma di retribuzione sara' calcolata in base ai minimo di categoria cui e' stato assegnato moltiplicato 120. 5) Quindicinali fissi. Per gli operai retribuiti a quindicina fissa resta inteso che qualora nel mese cadessero 27 giornate lavorative le Aziende dovranno far luogo al pagamento della 27. ma giornata oltre alla normale retribuzione delle due quindicine.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 13
Art. 13. PAGAMENTO DELLE MERCEDI E RECLAMI SULLA PAGA La corresponsione della retribuzione verra' effettuata a periodi non superiori al mese secondo le consuetudini. Agli operai pagati ogni due settimane, a quindicina o a mese, dovra' essere corrisposto ogni sabato, se richiesto, un acconto pari a circa il 90% del guadagno realizzato. La corresponsione della retribuzione avverra' con la osservanza delle modalita' stabilite dalle leggi. Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o piu' elementi costitutivi della retribuzione, dovra' intanto essere corrisposta all'operaio la parte della retribuzione non contestata. Non saranno accettati reclami sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta-paga o prospetto, nonche' sulla qualita' della moneta se non all'atto del pagamento. Date le particolari caratteristiche dell'industria, in ogni caso la carenza tra la chiusura del periodo di paga e la liquidazione non dovra' superare i sei giorni.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 14
Art. 14. MINIMI SALARIALI CONTRATTUALI INTERMEDI DI INTERCAMPAGNA L'operaio che, per il periodo della campagna, in relazione alle mansioni cui viene adibito, venga classificato - anche ai sensi dell'art. 3 - in una categoria superiore a quella cui e' normalmente assegnato durante l'intercampagna, riassumera' la normale classifica salvo il diritto ad un minimo salariale contrattuale intermedio pari alla media dei minimi correnti per le due categorie. Nel caso in cui, dopo un periodo di sei giorni di esperimento nella categoria superiore l'operaio non si dimostri all'altezza dei nuovi compiti, egli perdera', nell'intercampagna, il diritto al minimo salariale contrattuale intermedio. Le percentuali di maggiorazione del 4,60%, 6,90% e dell'8,30% concesse nei periodi di campagna sui minimi salariali contrattuali degli specializzati a termini dell'art. 3 concorrono a formare un minimo salariale contrattuale intermedio sui generis, risultante dalla media aritmetica tra il minimo della categoria di provenienza ed il minimo dello specializzato maggiorato del 4,60%, 6,90% e dell'8,30%. Il minimo salariale contrattuale intermedio e', a tutti gli effetti, un minimo salariale contrattuale base, alla stregua dei minimi tabellari di categoria.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 15
Art. 15. TRATTAMENTO MAESTRI D'OPERA Ai Maestri d'Opera spettera' il seguente trattamento: - quindicina fissa che sara' calcolata in base al minimo salariale contrattuale orario dell'operaio specializzato aumentato del 15%. La quindicina fissa si riferisce all'orario normale di lavoro di 48 ore settimanali e sara' ragguagliata a 104 ore complessive. Tale quindicina fissa rimarra' di 104 ore anche quando le prestazioni richieste fossero inferiori. In caso di licenziamento: - due quindicine di preavviso (208 ore). - Indennita' di licenziamento: sino al 5° anno compiuto di anzianita' di servizio: gg. 15 di retribuzione globale per ogni anno; dal 6° al 10° anno compiuto di anzianita' di servizio: gg. 25 di retribuzione globale per ogni anno; oltre il 10° anno compiuto di anzianita' di servizio: gg 30 di retribuzione globale per ogni anno. In caso di dimissioni l'anzidetto trattamento sara' regolato ai sensi dell'art. 30. - Ferie: come gli operai in rapporto all'anzianita'. - Gratifica natalizia: 2 quindicine (208 ore). Fermo restando il trattamento previsto dalle norme legislative e contrattuali vigenti in materia di assistenza malattie per gli operai dell'industria ed il trattamento previsto per gli infortuni sul lavoro dall'apposita legge, questi saranno integrati dalle Aziende in modo da conservare ai Maestri d'Opera la corresponsione del quindicinale intero (retribuzione normale) per i primi 5 mesi, senza nessun periodo di carenza dall'inizio della malattia. Per quanto riguarda il lavoro prestato in giorni festivi, il trattamento sara' quello previsto dal presente contratto. Per il Maestro d'Opera divenuto tale in relazione a particolari funzioni espletate in periodo di campagna non e' ammessa la retrocessione a specializzato con paga intermedia.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 16
Art. 16. MAGGIORAZIONE PER GLI OPERAI ANZIANI Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l'anzianita' di servizio continuativo maturata presso la stessa Azienda o Gruppo Aziendale intendendosi per tale il complesso delle fabbriche facenti capo alla stessa Societa) sara' corrisposta una maggiorazione sul minimo salariale contrattuale di categoria di spettanza dell'interessato nelle seguenti misure: 5 % al compimento di 5 anni di servizio 10 % al compimento di 10 anni di servizio 15 % al compimanto di 15 anni di servizio 20 % al compimento di 20 anni di servizio 25 % al compimento di 25 anni di servizio 30 % al compimento di 30 anni di servizio Le percentuali non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Ad ogni variazione dei minimi salariali di cui alla tabella allegato A) le maggiorazioni percentuali gia' riconosciute saranno ricalcolate sui nuovi minimi ed aggiunte ad esse insieme agli altri elementi che concorrono alla formazione di una nuova paga di fatto. Al termine di ogni anno solare si effettuera' il ricalcolo delle maggiorazioni di cui sopra in relazione alle quote di variazione della nuova indennita' di contigenza secondo la scala mobile al 31 dicembre con applicazione della risultante nuova misura con il 1 gennaio successivo. Nota. - Per gli operai ammessi a "minimo salariale contrattuale intermedio", come all'art. 14, le maggiorazioni di cui sopra saranno calcolate su detto minimo salariale contrattuale intermedio. Durante la "campagna" l'importo di tale maggiorazione sara' riportato in cifra sul minimo salariale contrattuale della categoria superiore cui l'operaio e' stato provvisoriamente assegnato.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 17
Art. 17. PASSAGGIO DI CATEGORIA In caso di passaggio anche temporaneo da una categoria inferiore ad una superiore, la determinazione della nuova, paga individuale di fatto si fara' mediante assorbimento fino a concorrenza del nuovo minimo, delle, eventuali maggiorazioni di merito. Gli incrementi percentuali di anzianita' verranno ricalcolati sul nuovo minimo, incluse le quote di variazione della nuova indennita' di contingenza secondo la scala mobile.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 18
Art. 18. LAVORO A COTTIMO Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia od a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi di tale sistema di lavoro uniformati ai principi di legge e delle presenti disposizioni. Ogni tariffa di cottimo deve essere concordata tra Direzione di fabbrica e Commissione Interna e garantire all'operaio di normale capacita' lavorativa il conseguimento di un guadagno non inferiore al minimo salariale contrattuale del manovale maggiorato del 28%. Le tariffe di cottimo saranno comunicate agli operai attraverso l'affissione di apposite tabelle in portineria o nei locali ove si eseguono i cottimi. In considerazione delle particolari caratteristiche dell'Industria Saccarifera e Distillatoria, si conviene che per gli operai specializzati, qualificati e comuni, che siano chiamati ad eseguire lavori a cottimo propri del manovale, il loro guadagno sara' calcolato nella misura di quello prescritto per il lavoro a cottimo eseguito da quest'ultima categoria. Al capo squadra interessato saranno comunicate per iscritto all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario di cottimo corrispondente; gli sara' poi comunicato, per ogni singolo cottimo, la quantita' di lavoro eseguita ed il tempo impiegato dalla sua squadra. Tali comunicazioni dovranno rimanere in possesso del caposquadra perche' egli possa sempre computare con facilita' ed esattezza il cottimo realizzato. Le tariffe concordate, una volta superato il periodo di assestamento di almeno un mese, non potranno essere variate. Solo quando siano attuate modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro si potra', procedere alla variazione delle tariffe di cottimo in proporzione della variazione del tempo che le modifiche stesse avranno determinato. L'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello ad economia non dovra', rimanendo inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzione di paga. Qualunque contestazione in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici od accertamento di fatti determinanti le tariffe di cottimo e' rimessa, all'esame di un Organo Tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle Organizzazioni Sindacali interessate (la somma delle rappresentanze delle Organizzazioni del lavoratori costituisce una rappresentanza, unica rispetto a quella dei datori di lavoro) e presieduto da una terza persona designata dalle Organizzazioni stesse. Tale Organo ha facolta' di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell'esame della controversia che se non risulta, sara' esaminata ai sensi dell'art. 87.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 19
Art. 19. MALATTIE ED INFORTUNI L'operaio ammalato, entro il giorno successivo allo inizio della assenza per malattia, se non osta un giustificato impedimento, deve provvedere ad avvertire la Azienda. L'Azienda avra' facolta' di fare accertare lo stato di salute dell'operaio ammalato da un medico di sua fiducia. In caso di malattia ed infortunio regolarmente accertati, l'operaio con rapporto di lavoro a, tempo indeterminato avra' diritto alla conservazione del posto per i periodi di tempo di seguito indicati, purche' non si trovi in stato di preavviso per gia' comunicato licenziamento o dimissioni: a) 6 mesi fino a 5 anni di anzianita'; b) 8 mesi da oltre 5 anni a 15 anni di anzianita'; c) 10 mesi oltre i 15 anni di anzianita'. Trascorso tale periodo, ove l'Azienda licenzi l'operaio, questi avra' diritto allo stesso trattamento spettantegli in caso di licenziamento non per motivi disciplinari. Agli operai con rapporto di lavoro a, tempo indeterminato, le Aziende, per i primi tre mesi di cui ai periodi previsti ai precedenti punti a), b) e c), integreranno il trattamento economico percepito dagli operai ammalati ed infortunati, in base alle norme legislative in materia di assistenza malattia ed infortunio vigenti all'entrata in vigore del presente contratto, con un sussidio giornaliero, pari al 25% della, retribuzione normale ad economia, per le giornate nelle quali avrebbero lavorato se fossero stati presenti in servizio. La malattia contratta in servizio per causa di servizio o l'infortunio sul lavoro non risolvono il rapporto di lavoro e pertanto l'operaio ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Ove dalla malattia o dall'infortunio derivi una misurazione parziale della capacita' lavorativa dell'operaio, le condizioni del rapporto di lavoro potranno essere adeguatamente modificate in relazione alla minorata capacita' lavorativa dell'operaio stesso. Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attivita' lavorativa, dovra' essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, il quale provvedera' affinche' all'infortunato siano prestate le cure di soccorso immediato. Al termine del periodo di invalidita' temporanea entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione l'operaio dovra' presentarsi alla Direzione aziendale per ricevere disposizioni relativamente alla ripresa del proprio lavoro: la Direzione, prima di riammetterlo in servizio, potra' sottoporlo a visita medica di controllo. I periodi di malattia e della inabilita' al lavoro verranno computati a tutti gli effetti dell'anzianita' di servizio, nei limiti di cui al terzo paragrafo. Gli operai infortunati sul lavoro avranno diritto alla corresponsione della retribuzione normale dell'intera giornata in cui e' avvenuto l'infortunio. Ove gli operai siano trattenuti per prestare la loro opera di assistenza o soccorso, essi saranno retribuiti per tutto il tempo trascorso a tal fine nello stabilimento.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 20
Art. 20. SOSPENSIONE DEL LAVORO In caso di interruzione temporanea della lavorazione saranno compensati con la retribuzione normale giornaliera quegli operai tenuti a disposizione della Direzione all'interno dello stabilimento. Agli operai tenuti a disposizione fuori dello stabilimento, la Azienda integrera' il trattamento della Cassa Integrazione Salari di cui al [decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-08-12;869) - qualora ricorrano le condizioni del suo intervento - fino alla concorrenza del 50% della retribuzione normale giornaliera in modo che, in complesso, l'operaio venga comunque a realizzare, per tutto il periodo tenuto a disposizione, il 50% di quanto avrebbe percepito se la sospensione non fosse avvenuta. Gli operai di cui al precedente comma cesseranno di essere a disposizione con semplice avviso affisso in portineria da parte della Direzione dello Stabilimento 24 ore prima. Per gli operai retribuiti soltanto a cottimo, il trattamento ai fini di cui sopra sara' uguale alla retribuzione normale percepita dall'operaio comune o a quella relativa alla categoria di provenienza se superiore.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 21
Art. 21. RECUPERI E' ammesso il ricupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per interruzione di lavoro concordata tra le parti, purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si inizi entro i 15 giorni immediatamente successivi alla avvenuta interruzione.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 22
Art. 22. FERIE L'operaio avra' diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuito come segue: - giorni 12 di retribuzione normale per anzianita' da 1 a 5 anni compiuti; - giorni 15 di retribuzione normale per anzianita' da oltre 5 anni fino a 10 anni compiuti; - giorni 18 di retribuzione normale per anzianita' da oltre 10 anni lino a 20 anni compiuti; - giorni 23 di retribuzione normale per anzianita' oltre i 20 anni. L'epoca delle ferie sara' stabilita: secondo le esigenze del lavoro, di comune accordo tra le parti e, di norma, nel periodo compreso dalla fine all'inizio della campagna. Dal computo delle ferie sono esclusi i giorni festivi. Nelle ferie non potranno in nessun caso essere computate le assenze giustificate di qualsiasi natura. Non e' ammessa la rinuncia tacita od espressa delle ferie. Se nel periodo di godimento delle ferie l'operaio viene chiamato in servizio prima della fine di esse, al termine del lavoro per il quale fu chiamato avra' diritto al godimento della parte di ferie ancora spettantegli. Qualora l'operaio, nel suo periodo feriale, fosse stato fuori sede, avra' diritto al rimborso delle spese per andata ed eventuale ritorno. In caso di sopravvenuta malattia durante le ferie, all'atto della presentazione del certificato medico, il loro decorso si intendera' sospeso. Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ove sia maturato il diritto alle ferie, all'operaio spettera' la corrispondente indennita' sostitutiva. Tanto nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro quanto di concessione di ferie collettive, all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie intere, spettera' la frazione di ferie proporzionale ai mesi interi di servizio. Il periodo di servizio, superiore ai 15 giorni, sara' considerato mese intero. Data la particolare caratteristica dell'industria saccarifera, per gli operai cottimisti - intendendosi per tali coloro che, durante l'intera annata o l'intero periodo di maggio hanno lavorato prevalentemente a cottimo - tanto per il godimento delle ferie come nel caso in cui debbasi corrispondere l'indennita' sostitutiva, si terra' conto della media dei guadagni di cottimo effettivamente realizzati. Per contro gli operai che, pur lavorando a cottimo, non raggiungano - durante l'intera annata o l'intero periodo di ingaggio - la prevalenza di tale sistema di lavoro, riceveranno il trattamento previsto per i prestatori d'opera ad economia. Nota. - Le ferie sono godute in via posticipata ma esse maturano via via dal primo mese di servizio, senza alcuna carenza. Da ciodiscende che, nel passaggio da uno scaglione ad un altro, dal giorno successivo alla scadenza dello scaglione inferiore comincia a maturare l'aliquota relativa allo scaglione superiore ed in caso di necessita' di valutare la frazione di ferie sara' a tale nuovo scaglione che ci si dovra' riferire. Es.: fino al compimento di 5 anni: 12 giorni; dal 1° giorno del 10 anno comincia a decorrere l'aliquota dei 15 giorni.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 23
Art. 23. GRATIFICA NATALIZIA Per quanto riguarda la corresponsione della gratifica natalizia le parti fanno riferimento agli Accordi Interconfederali vigenti ed alle norme che a tale riguardo saranno emanate dalle Confederazioni competenti e dagli Organi governativi. Data la particolare caratteristica dell'industria saccarifera, in deroga a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 21 ottobre 1946, per i lavoratori cottimati - intendendosi per tali coloro che durante l'intera annata o l'intero periodo di ingaggio hanno lavorato prevalentemente a cottimo - ai fini del computo della gratifica natalizia si terra' conto della media dei guadagni di cottimo effettivamente realizzati. Per contro i lavoratori che, pur lavorando a cottimo non raggiungono durante l'intera annata o l'intero periodo di ingaggio la prevalenza di tale sistema di lavoro, riceveranno il trattamento previsto per i prestatori di opera ad economia. Per la determinazione dei dodicesimi della gratifica natalizia il periodo di servizio superiore ai 15 giorni vale come mese intero.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 24
Art. 24. SERVIZIO MILITARE Il trattamento da riconoscersi agli operai in caso di chiamata alle armi per servizio di leva o di richiamo e' quello stabilito dalla legge. Il periodo durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per servizio militare di leva e' considerato utile come anzianita' di servizio presso la Azienda ai soli effetti dell'art. 29 sull'indennita' di licenziamento. Il trattamento di cui al presente articolo si applichera' soltanto agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'[art. 2097 C. C.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2097)
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 25
Art. 25. CONGEDO MATRIMONIALE Il trattamento in caso di matrimonio sara', per gli operai quello previsto dalla legge e dagli Accordi interconfederali in corso. L'operaio potra' ottenere, a richiesta, che il congedo matrimoniale sia prorogato a giorni 12; comunque lino 12 giorni di retribuzione normale sara' integrato il trattamento economico, qualunque sia la durata del congedo. Eventuali nuove norme interconfederali o legislative assorbimento, fino a concorrenza, il trattamento anzidetto.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 26
Art. 26. IGIENE DEL LAVORO - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dei datori di lavoro e dei lavoratori. L'operaio sara' sottoposto a visita medica al momento dell'assunzione al fine di accertarne preventivamente l'idoneita' alla mansione che gli viene affidata ed anche eventualmente, successivamente qualora se ne ravvisi la opportunita'. L'Azienda deve munire l'operaio dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che per la loro specifica natura possono riuscire nocivi alla salute dell'operaio, nell'esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi, se di uso personale come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc. saranno assegnati in dotazione a ciascun operaio per tutta la durata del lavoro e saranno, come gli altri mezzi protettivi, ripartiti o sostituiti dall'Azienda quando resi guasti o inservibili dall'uso. Ogni stabilimento deve essere munito di impianto di doccia e di una cassetta o armadietto contenente i medicinali per per un immediato soccorso e, durante la lavorazione, disporre di un infermiere o persona pratica dei servizi di infermeria per le eventuali prestazioni di Pronto Soccorso. Gli operai addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni con sostanze nocive devono consumare i pasti fuori dei reparti stessi. L'operaio e' tenuto all'osservanza delle prescrizioni che gli verranno impartite dall'Azienda, a norma di legge, per la tutela della sua salute, e in particolare a servirsi dei mezzi di cui sopra, fornitigli dall'Azienda soltanto durante il lavoro, curando altresi' la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 27
Art. 27. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Le Organizzazioni degli industriali e dei Lavoratori collaboreranno con gli organi competenti per la istituzione di corsi per la formazione ed il perfezionamento professionale dei lavoratori, nell'ambito delle leggi e dei contratti collettivi regolanti la materia. Le Aziende, tenuto presente l'interesse generale al perfezionamento professionale degli operai, daranno la possibilita' ai dipendenti di frequentare i corsi d'istruzione professionale. Detti corsi saranno distinti in corsi di primo addestramento, corsi per la formazione di operai qualificati e corsi di perfezionamento. Gli operai che abbiano conseguito il certificato di idoneita', in relazione alla graduatoria di esame, saranno tenuti in considerazione al fine di eventuali promozioni individuali a categoria superiore. Nelle localita' dove sono istituiti corsi e di primo addestramento, o corsi speciali di qualificazione per la specifica branca di lavorazione, gli operai che non siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento di tipo corrispondente alla Azienda presso la quale lavorano e che prestino la loro opera a piu' di tre Km. di distanza dal centro abitato in cui si attua il corso, sono tenuti a chiedere l'iscrizione ai corsi stessi ed a frequentarli, se ammessi, ed i datori di lavoro presso i quali gli operai suddetti sono occupati, hanno l'obbligo di concedere loro la possibilita' di frequentare il corso, compatibilmente con le esigenze del servizio. A tali ciementi verra' riconosciuta la retribuzione normale che in tal modo perderebbero, limitatamente ad un'ora giornaliera. Del pari le Direzioni dovranno corrispondere le ore perdute e rimborsare le spese agli operai che frequentino corsi di preparazione agli esami di patente per conduttori di caldaie a vapore o per il conseguimento di qualifiche indispensabili per le lavorazioni saccarifere (cuocitori, elettricisti, ecc.) sempreche' le Aziende li iscrivano di autorita' ai corsi stessi.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 28
Art. 28. PREAVVISO Il licenziamento dell'operaio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato effettuato non a termini dell'articolo 11 e le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno mediante i seguenti periodi di preavviso. - 48 ore lavorative fino a 5 anni di anzianita'; - 88 ore lavorative da oltre 5 anni a 10 anni di anzianita'; - 120 ore lavorative oltre 10 anni di anzianita'. Se la disdetta del rapporto di lavoro e' data dall'operaio, i termini di cui sopra saranno ridotti della meta'. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il per lodo di ferie. Per gli operai assunti per le campagne di lavorazione il preavviso del termine della campagna e quindi della ]i soluzione del rapporto dovra' essere di 24 ore di lavoro consecutive riferite alle prestazioni di lavoro degli interessati e cio' nel termine massimo consentito dall'avvicendamento dei turni. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. In tal caso, per i lavoratori a cottimo, l'indennita' sostitutiva del preavviso sara' calcolata sulla paga; oraria individuale normale aumentata della, percentuale minima, di cottimo prevista, e calcolata secondo l'art. 18. Il preavviso dovra' avvenire o con lettera o mediante affissione all'albo di fabbrica di elenco nominativo che chiaramente specifichi la data di risoluzione del rapporto di lavoro.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 29
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