DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1360
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 settembre 1958, e relative tabelle, per gli addetti all'industria saccarifera, stipulato tra l'Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero, dell'Alcool e del Lievito, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria, italiana, e la Federazione italiana Addetti Industria Zucchero Alcool, con l'assistenza della.
Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Liberi Lavoratori Zucchero e Alcool, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, il Sindacato italiano Autonomo Saccariferi, l'Unione italiana Lavoratori Saccariferi; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero, dell'Alcool e del Lievito, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e il Sindacato Nazionale Lavoratori Zuccherieri, con la assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 52 del 12 marzo 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 settembre 1958, relativo agli addetti all'industria saccarifera, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese saccarifere.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1960
Atti dei Governo, registro n. 130, foglio n. 0156 - VILLA
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera- art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 16 SETTEMBRE 1958 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA SACCARIFERA Addi', 16 settembre 1958, in Genova tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA GLI INDUSTRIALI DELLO ZUCCHERO, DELL'ALCOOL E DEL LIEVITO rappresentata dal proprio Presidente dott. Claudio Schiaffino, assistito dal Direttore segretario dott. Belimiro Boni con la collaborazione dei signori: dott. O. B. Asquasciati, ragioniere Ettore Garzoglio, cav. Carlo Molinari, Erminio Profumo, dott. Giuseppe Spadaro, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, rappresentata dal dott. Filippo Bazzanti e dal dottor Mario Rossi; e 1. - La FEDERAZIONE ITALIANA ADDETTI INDUSTRIA ZUCCHERO ALCOOL (F.I.A.I.Z.A.) rappresentata dal suo Segretario Generale sig. Enrico Cademartiri e dai signori: Giuseppe Rollato, Gaetano Spigno, Lelio Zamana della Segreteria Nazionale; Bruno Alfieri, Guglielmo Reattivo Nazionale assistiti dai signori: Bruno Bottoni, Nunziato Cimini, Fogagnolo, Franchini, Sauro Lombardi, Generoso Marchesini, Piero Pieri, Rinaldo Pastorino, Vincenzo Pucci, Antonio Scarpa, dirigenti sindacali Provinciali e di fabbrica dalla Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.) rappresentata dagli on.li Vittorio Foa e Luciano Romagnoli e dal sig. Eugenio Guidi. 2. - La FEDERAZIONE ITALIANA LIBERI LAVORATORI ZUCCHERO E ALCOOL (F.I.L.L.Z.A.) rappresentata dal suo Segretario Nazionale sig. Ugo Zino e dai signori Biondi Ubaldo Lastrego Remo, Avegno Luigi, Minetti Giovanni, Manara Gino, Franceschetti Spartaco, assistiti dal Segretario Confederale della C.I.S.L. dott. Dionigi Coppo e dai signori Ettore Azais e Giuseppe Lagorio. 3. - Il SINDACATO ITALIANO AUTONOMO SACCARIFERI (S.I.A.S.) rappresentato per delega del suo Presidente Carlo Gaviglio dal Segretario Generale Clemente Mercuriali e dai signori Marchi Alcidi, Giovanni Rollero, Ermanno Zannoni e Gaetano Grosso. 4. - L'UNIONE ITALIANA LAVORATORI SACCARIFERI (U.I.L.S.) rappresentata dal suo Segretario Nazionale signor Dante Doni, assistito dal Segretario Confederale Raffaele Vanni e dal sig. Sergio Cesare. Addi', 16 settembre 1958, in Genova tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA GLI INDUSTRIALI DELLO ZUCCHERO, DELL'ALCOOL E DEL LIEVITO rappresentata da] proprio Presidente dott. Claudio Schiaffino, assistito dal Direttore segretario dott. Belmiro Boni con la collaborazione dei signori: dott. G. B. Asquasciati, ragioniere Ettore Garzoglio, cav. Carlo Molinari, Erminio Profumo, dott. Giuseppe Spadaro, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, rappresentata dal dott. Filippo Bazzanti e dal dottor Mario Rossi; e il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI ZUCCHERIERI (C.I.S.N.A.L.) rappresentato dal suo Segretario Gaetano Torregrossa con l'assistenza del sig. Verledo Guidi della, Confederazione italiana. Sindacati Nazionali Lavoratori; Si e' stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro. Art. 1. ASSUNZIONE Il contratto di lavoro si reputa, a tempo indeterminato se il termine non risulta dalla specialita' del rapporto o da atto scritto. In questo ultimo caso, l'apposizione del termine e' priva di effetto se e' fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminata. Nelle richieste nominative che le Aziende possono presentare agli Uffici di Collocamento, ai termini di legge, sara' tenuto conto, a parita' di merito e di condizioni per la precedenza nelle richieste stesse, del personale tradizionalmente saccarifero, intendendo per tale coloro i quali attraverso il servizio prestato in precedenti campagne o intercampagne saccarifere hanno acquisita esperienza nel lavoro per il quale si effettuano le richieste di assunzione. Come consuetudinariamente praticato, l'assunzione presso la fabbrica verra' fatta mediante l'affissione di apposito elenco nell'albo della portineria. Gli elenchi di cui sopra dovranno specificare la caratteristica del rapporto di lavoro con il quale gli operai vengono assunti nonche' la data di assunzione. Allo scopo di un controllo annuale della posizione contrattuale di ogni dipendente, al 30 aprile di ogni anno le Direzioni di fabbrica concorderanno con le Commissioni Interne gli elenchi del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di quello a tempo determinato.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 2
Art. 2. PERIODO DI PROVA La conferma in servizio dell'operaio nuovo assunto e' subordinata ad un periodo di prova la cui durata e di una settimana, eccezionalmente prorogabile, di comune accordo, a due settimane. Durante il periodo di prova e ammessa i qualsiasi momento da entrambe le parti la rescissione del rapporto di lavoro senza alcun preavviso, con il solo pagamento della retribuzione corrispondente alle ore di lavoro compiute. All'operaio confermato in servizio sara' fissata una paga, che, in ogni caso, non potra' essere inferiore al corrispondente minimo contrattuale stabilito per la categoria alla quale esso verra' assegnato. Tale paga dovra' essere corrisposta all'operaio con decorrenza dal primo giorno di assunzione; da tale giorno decorrera' pure a tutti gli effetti, la sua anzianita'. All'operaio in prova non saranno applicate le norme previste dai presente contratto relativamente al congedo matrimoniale ed al servizio militare. L'operaio che non venga conferimento o che non creda di accettare le condizioni propostegli, lascera' senz'altro lo stabilimento e gli verranno compensate le ore di lavoro compiute in base alla retribuzione normale avuto riguardo alla categoria nella quale l'operaio stesso ha prestato l'opera sua.
CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 3
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