DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1365

Type DPR
Publication 1960-09-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 17 giugno 1958, e relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone, stipulato tra l'Associazione Nazionale italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici, con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, la Federazione italiana Lavoratori del Libro, la Federazione italiana Arte Grafica e Cartaria; e, in pari data, tra la Associazione Nazionale italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Carta e Stampa;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 30 del 25 febbraio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 17 giugno 1958, relativo ai dipendenti dalle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese cartotecniche e della trasformazione della, carta e del cartone.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1960

Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 154. - VILLA

CCNL aziende cartotecniche Parte I-art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 17 GIUGNO 1958 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CARTOTECNICHE E DELLA TRASFORMAZIONE DELLA CARTA E DEL CARTONE L'anno 1958 addi' 17 giugno in Milano tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA INDUSTRIE GRAFICHE CARTOTECNICHE E TRASFORMATRICI, rappresentata dal Presidente dott. ing. Fausto Staderini, dal VicePresidente dott. Vittorio Mantelli e dalla Commissione sindacale industriale nelle persone dei signori: dottor Mario Barazzetti, dott. Aldo Botti, avv. Giuseppe Cilenti, comm. Giacomo De Ambroggi, cav. Gaetano Federici, dott. Pierfranco Giuncaioli, comm. rag. Enrico Granozio, dott. Emilio Mosca, ing. Ludovico Ottolenghi, dott. Enrico Ronchetti, rag. Mario Rossi, ing. Federico Sessa, dott. Renato Testori, dott. Marcello Tosca; con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana nelle persone dei signori: dott. Mario Binaghi e dott. Mario Rossi; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POLIGRAFICI E CARTAI, rappresentata dai signori: Giovanni Valdarchi segretario responsabile, Francesco Arcese e Giorgio Pavanetto segretari nazionali, assistiti dai signori: Margherita Bavale, Ivo Baroni, Angelo Caparrini, Gabriella Colombo, Attilio De Micheli, Enzo Freni, Marino Geranzani, Speranza Lugli, Virgilio Mazzoli, Enrica Moia, Ester Poli, Vegli Riva, Maria Saetti, Arturo Savoia; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LIBRO, rappresentata dal segretario generale signor Ruggero Malegori, assistito dai signori: Luigi Bulgarelli, Giovanni Colombo, Carmelo Formica, Gerardo Lops, Valentino Magagnoli, Salvatore Perrone, Matilde Rossi; la FEDERAZIONE ITALIANA ARTE GRAFICA E CARTARIA rappresentata dal segretario responsabile signor Ruggero Ravenna, dai vice-segretari nazionali signori Emanuele Federici e Giampietro Alfredo, assistiti dai signori: Arnaldo Motta, Carlo Mottarella, Riccardo Raffaelli. L'anno 1958 addi' 17 giugno in Milano tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA INDUSTRIE GRAFICHE CARTOTECNICHE E TRASFORMATRICI, rappresentata dal Presidente dott. ing. Fausto Staderini, dal VicePresidente dott. Vittorio Mantelli e dalla Commissione sindacale industriale nelle persone dei signori: dottor Mario Barazzetti, dott. Aldo Botti, avv. Giuseppe Cilenti, comm. Giacomo De Ambroggi, cav. Gaetano Federici, dott. Pierfranco Giuncaioli, comm. rag. Enrico Granozio, dott. Emilio Mosca, ing. Ludovico Ottolenghi, dott. Enrico Ronchetti, rag. Mario Rossi, ing. Federico Sessa, dott. Renato Testori, dott. Marcello Tosca; con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana nelle persone dei signori: dott. Mario Binaghi e dott. Mario Rossi; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CARTA E STAMPA, rappresentata dal segretario nazionale sig. Marino Tilli con l'assistenza dei signori: comm. Enrico Bruni, segretario confederale; Verledo Guidi, capo ufficio sindacale e con la partecipazione dei signori: Giorgio Bozzi, Mario Ciaburro e Umberto Mattei; e' stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone. PREMESSA RAPPORTI CONTRATTUALI CON ALTRE ORGANIZZAZIONI L'Associazione Nazionale italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici afferma il suo pieno diritto a stipulare un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone in virtu' del numero e dell'importanza delle aziende rappresentate. Le Associazioni dei Lavoratori, firmatarie del presente contratto, si impegnano formalmente a non concordare con altre associazioni di industriali o di artigiani della categoria, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto collettivo. L'inosservanza dell'impegno di cui sopra e' giusta causa di decadenza del presente contratto. Le Associazioni dei Lavoratori si impegnano altresi' a non consentire che i lavoratori da esse rappresentati accettino condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle sancite nel presente contratto. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO Le parti stipulanti dichiarano che col presente contratto hanno inteso stipulare una regolamentazione dei rapporti di lavoro esclusivamente applicabile alle aziende cartotecniche e alle aziende della trasformazione della carta e del cartone. Si intendono per aziende cartotecniche quelle che esercitano l'industria della cartotecnica propriamente detta, della fabbricazione delle scatole rigide, degli astucci, delle cartine e tubetti per sigarette, dei sacchi e sacchetti, delle carte pizzo, cotillons, ecc. Si intendono per aziende della trasformazione della carta e del cartone quelle che esercitano l'industria della fabbricazione della carta da parati, delle carte patinate, gommate e paraffinate, delle carte sensibili, delle carte e cartoni ondulati, ecc. Il presente contratto non e' pertanto applicabile alle aziende di altri settori ed in particolar modo a quelle che esercitano l'industria grafica. Le norme di carattere tecnico e salariale particolarmente riferite ai lavoratori grafici si intendono quindi applicabili esclusivamente a quei lavoratori grafici che prestano servizio nelle aziende cartotecniche per lavorazioni preparatorie e complementari dei prodotti dell'industria cartotecnica propriamente detta. Art. 1. DECORRENZA E VALIDITA Il presente Contratto collettivo ha validita' dal 16 giugno 1958 al 30 giugno 1960. Sara' rinnovabile tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti contraenti da comunicarsi alle altre tre mesi prima della scadenza con raccomandata R. R.

CCNL aziende cartotecniche Parte I-art. 2

Art. 2. NOMENCLATURA Agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente Contratto la dizione "lavoratore" si intende indicativa delle categorie impiegati, intermedi e operai. Per le clausole interessanti una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di impiegato, di intermedio e di operaio. Le dizioni stipendio, salario, retribuzione devono essere intese come segue: - stipendio e salario, e' il corrispettivo dato all'impiegato, all'intermedio o all'operaio per la sua prestazione d'opera a norma delle tariffe contrattuali; - retribuzione, e' quanto complessivamente percepito dall'impiegato; dall'intermedio o dall'operaio per la sua prestazione, tanto in base al presente contratto, quanto in base a norme legislative o interconfederali.

CCNL aziende cartotecniche Parte I-art. 3

Art. 3. COMMISSIONI INTERNE Le funzioni delle commissioni interne sono determinate dagli appositi accordi interconfederali.

CCNL aziende cartotecniche Parte I-art. 4

Art. 4. REGOLAMENTO INTERNO DI AZIENDA Il regolamento interno di azienda non dovra' contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

CCNL aziende cartotecniche Parte I-art. 5

Art. 5. DOCUMENTI Per l'assunzione il lavoratore dovra' presentare i seguenti documenti personali: 1) libretto di lavoro; 2) tessera o libretto di assicurazione, in quanto ne sia in possesso; 3) stato di famiglia (per i capi famiglia); 4) carta di identita' o documento equipollente; 5) eventuale titolo di studio. Il datore di lavoro potra' richiedere i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni del libretto di lavoro sempreche' il lavoratore ne sia in possesso. Il lavoratore dovra' comunicare alla Direzione della Azienda eventuali cambiamenti di domicilio.

CCNL aziende cartotecniche Parte I-art. 6

Art. 6. PASSAGGIO DI QUALIFICA DA OPERAIO A INTERMEDIO O A IMPIEGATO E DA INTERMEDIO A IMPIEGATO A) Passaggio da operaio a intermedio. Il passaggio da operaio ad intermedio non risolve il rapporto di lavoro. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali previsti dalla Parte Terza "intermedi" che graduano i benefici in rapporto alla anzianita' del lavoratore nell'azienda, l'anzianita' per il servizio prestato come operaio sara' considerata solo nella misura del 50%. Il rapporto si considera inoltre iniziato ex-novo con la nuova qualifica di intermedio ai particolari effetti degli scatti di anzianita'. L'indennita' di anzianita' in caso di licenziamento sara' liquidata in base alle disposizioni tutte previste dalla Parte Seconda (operai), per il periodo in cui il lavoratore ha appartenuto a tale categoria, ed in base alle norme in vigore per gli intermedi per il periodo in cui il lavoratore ha assunto tale ultima qualifica. La liquidazione dei due periodi sara' pero' riferita alla retribuzione percepita dal lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. La norma che disciplina il passaggio da operaio a intermedio si applica - per i rapporti gia' risolti e regolati tra le parti prima del 25 novembre 1949 - solo per quanto concerne l'anzianita' convenzionale del 50% ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali che, come sopra indicato, graduano i benefici in rapporto all'anzianita' del lavoratore nella azienda. B) Passaggio da operaio a impiegato. In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto "ex-novo" con la nuova qualifica col riconoscimento, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di anzianita', di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato, pari ad un quinto dell'anzianita' maturata come operaio. C) Passaggio da intermedio a impiegato. In caso da passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'intermedio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considera assunto, "ex-novo", con la nuova qualifica, con il riconoscimento: - agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari ad un quarto della precedente anzianita' maturata presso l'azienda sia come operaio sia come intermedio; - agli effetti delle ferie e della malattia, dell'anzianita' maturata come intermedio, ai sensi del comma A) del presente articolo.

CCNL aziende cartotecniche Parte I-art. 7

Art. 7. IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino l'incolumita' e la salubrita' del lavoratore, l'igiene dell'ambiente, curandone l'aereazione, la pulizia, l'illuminazione ed ove e' possibile il riscaldamento, cio' ai sensi di legge.

CCNL aziende cartotecniche Parte I-art. 8

Art. 8. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Le organizzazioni contraenti riconoscono la necessita' e si impegnano a dare impulso all'istruzione professionale come mezzo necessario ad affinare le capacita' tecniche dei lavoratori e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.

CCNL aziende cartotecniche Parte I-art. 9

Art. 9. LICENZIAMENTI Per i criteri in materia di licenziamenti collettivi e individuali valgono gli accordi interconfederali.

CCNL aziende cartotecniche Parte I-art. 10

Art. 10. INDENNITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte del lavoratore l'indennita' di anzianita' e quella sostitutiva del preavviso debbono essere corrisposte al coniuge, ai figli, e se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado. In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennita' predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima, ai sensi dell'[art. 2122 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122).

CCNL aziende cartotecniche Parte I-art. 11

Art. 11. CONTROVERSIE Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione della Azienda tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all'esame delle competenti organizzazioni degli Industriali e dei Lavoratori, fermo restando, in caso di disaccordo, la facolta' di esperire l'azione giudiziaria. Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

CCNL aziende cartotecniche Parte I-art. 12

Art. 12. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro. Ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute.

CCNL aziende cartotecniche Parte I-art. 13

Art. 13. NORME COMPLEMENTARI Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 1

Art. 1. ASSUNZIONI L'assunzione degli operai e' regolata dalle disposizioni di legge e dagli eventuali accordi interconfederali. Le norme previste dal presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, salvo quelle norme che presuppongono il contratto a tempo indeterminato (preavviso, ecc.).

CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 2

Art. 2. VISITA MEDICA L'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario fiduciario dell'azienda prima della assunzione in servizio e durante il rapporto di lavoro quando se ne presenti l'opportunita' in relazione ad eventuali pericoli di contagio. Egualmente potra' essere sottoposto a visita, medica allorquando l'operaio contesti la propria idoneita' fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che ritenga incompatibili per la maggiore gravosita' con la propria idoneita' fisica. Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie.

CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 3

Art. 3. AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.

CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 4

Art. 4. APPRENDISTATO La durata dell'apprendistato e' fissata nelle norme tecniche delle singole specializzazioni. Durante il periodo di apprendistato gli apprendisti hanno diritto ad aumenti di paga a mezzo di Scatti semestrali nella misura di cui all'art. 2 Parte Sesta del presente contratto.

CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 5

Art. 5. PERIODO DI PROVA L'assunzione in servizio dell'operaio e' sempre fatta per un periodo di prova non superiore a due settimane. Durante tale periodo di prova e' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'. L'operaio che non viene confermato o che si dimetta lascera' il lavoro con il pagamento delle ore di lavoro compiute in ragione della retribuzione fissata per la categoria nella quale ha prestato servizio o nella maggior misura che fosse stata convenuta all'atto dell'assunzione. Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante il periodo di prova. In caso di conferma, il periodo di prova e' comuputata agli effetti dell'anzianita'.

CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 6

Art. 6. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge e degli eventuali accordi interconfederali. Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, l'orario normale non potra', in ogni caso, superare le 10 ore giornaliere. A tali lavoratori, ove prestino un orario normale giornaliero di 9 o 10 ore, sara' corrisposto, in aggiunta alla retribuzione normale, un ottavo dell'indennita' di contingenza per ciascuna delle ore prestate in piu' delle 8 giornaliere.

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