DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1365
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 17 giugno 1958, e relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone, stipulato tra l'Associazione Nazionale italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici, con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, la Federazione italiana Lavoratori del Libro, la Federazione italiana Arte Grafica e Cartaria; e, in pari data, tra la Associazione Nazionale italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Carta e Stampa;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 30 del 25 febbraio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 17 giugno 1958, relativo ai dipendenti dalle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese cartotecniche e della trasformazione della, carta e del cartone.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 154. - VILLA
CCNL aziende cartotecniche Parte I-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 17 GIUGNO 1958 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CARTOTECNICHE E DELLA TRASFORMAZIONE DELLA CARTA E DEL CARTONE L'anno 1958 addi' 17 giugno in Milano tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA INDUSTRIE GRAFICHE CARTOTECNICHE E TRASFORMATRICI, rappresentata dal Presidente dott. ing. Fausto Staderini, dal VicePresidente dott. Vittorio Mantelli e dalla Commissione sindacale industriale nelle persone dei signori: dottor Mario Barazzetti, dott. Aldo Botti, avv. Giuseppe Cilenti, comm. Giacomo De Ambroggi, cav. Gaetano Federici, dott. Pierfranco Giuncaioli, comm. rag. Enrico Granozio, dott. Emilio Mosca, ing. Ludovico Ottolenghi, dott. Enrico Ronchetti, rag. Mario Rossi, ing. Federico Sessa, dott. Renato Testori, dott. Marcello Tosca; con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana nelle persone dei signori: dott. Mario Binaghi e dott. Mario Rossi; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POLIGRAFICI E CARTAI, rappresentata dai signori: Giovanni Valdarchi segretario responsabile, Francesco Arcese e Giorgio Pavanetto segretari nazionali, assistiti dai signori: Margherita Bavale, Ivo Baroni, Angelo Caparrini, Gabriella Colombo, Attilio De Micheli, Enzo Freni, Marino Geranzani, Speranza Lugli, Virgilio Mazzoli, Enrica Moia, Ester Poli, Vegli Riva, Maria Saetti, Arturo Savoia; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LIBRO, rappresentata dal segretario generale signor Ruggero Malegori, assistito dai signori: Luigi Bulgarelli, Giovanni Colombo, Carmelo Formica, Gerardo Lops, Valentino Magagnoli, Salvatore Perrone, Matilde Rossi; la FEDERAZIONE ITALIANA ARTE GRAFICA E CARTARIA rappresentata dal segretario responsabile signor Ruggero Ravenna, dai vice-segretari nazionali signori Emanuele Federici e Giampietro Alfredo, assistiti dai signori: Arnaldo Motta, Carlo Mottarella, Riccardo Raffaelli. L'anno 1958 addi' 17 giugno in Milano tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA INDUSTRIE GRAFICHE CARTOTECNICHE E TRASFORMATRICI, rappresentata dal Presidente dott. ing. Fausto Staderini, dal VicePresidente dott. Vittorio Mantelli e dalla Commissione sindacale industriale nelle persone dei signori: dottor Mario Barazzetti, dott. Aldo Botti, avv. Giuseppe Cilenti, comm. Giacomo De Ambroggi, cav. Gaetano Federici, dott. Pierfranco Giuncaioli, comm. rag. Enrico Granozio, dott. Emilio Mosca, ing. Ludovico Ottolenghi, dott. Enrico Ronchetti, rag. Mario Rossi, ing. Federico Sessa, dott. Renato Testori, dott. Marcello Tosca; con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana nelle persone dei signori: dott. Mario Binaghi e dott. Mario Rossi; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CARTA E STAMPA, rappresentata dal segretario nazionale sig. Marino Tilli con l'assistenza dei signori: comm. Enrico Bruni, segretario confederale; Verledo Guidi, capo ufficio sindacale e con la partecipazione dei signori: Giorgio Bozzi, Mario Ciaburro e Umberto Mattei; e' stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone. PREMESSA RAPPORTI CONTRATTUALI CON ALTRE ORGANIZZAZIONI L'Associazione Nazionale italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici afferma il suo pieno diritto a stipulare un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone in virtu' del numero e dell'importanza delle aziende rappresentate. Le Associazioni dei Lavoratori, firmatarie del presente contratto, si impegnano formalmente a non concordare con altre associazioni di industriali o di artigiani della categoria, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto collettivo. L'inosservanza dell'impegno di cui sopra e' giusta causa di decadenza del presente contratto. Le Associazioni dei Lavoratori si impegnano altresi' a non consentire che i lavoratori da esse rappresentati accettino condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle sancite nel presente contratto. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO Le parti stipulanti dichiarano che col presente contratto hanno inteso stipulare una regolamentazione dei rapporti di lavoro esclusivamente applicabile alle aziende cartotecniche e alle aziende della trasformazione della carta e del cartone. Si intendono per aziende cartotecniche quelle che esercitano l'industria della cartotecnica propriamente detta, della fabbricazione delle scatole rigide, degli astucci, delle cartine e tubetti per sigarette, dei sacchi e sacchetti, delle carte pizzo, cotillons, ecc. Si intendono per aziende della trasformazione della carta e del cartone quelle che esercitano l'industria della fabbricazione della carta da parati, delle carte patinate, gommate e paraffinate, delle carte sensibili, delle carte e cartoni ondulati, ecc. Il presente contratto non e' pertanto applicabile alle aziende di altri settori ed in particolar modo a quelle che esercitano l'industria grafica. Le norme di carattere tecnico e salariale particolarmente riferite ai lavoratori grafici si intendono quindi applicabili esclusivamente a quei lavoratori grafici che prestano servizio nelle aziende cartotecniche per lavorazioni preparatorie e complementari dei prodotti dell'industria cartotecnica propriamente detta. Art. 1. DECORRENZA E VALIDITA Il presente Contratto collettivo ha validita' dal 16 giugno 1958 al 30 giugno 1960. Sara' rinnovabile tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti contraenti da comunicarsi alle altre tre mesi prima della scadenza con raccomandata R. R.
CCNL aziende cartotecniche Parte I-art. 2
Art. 2. NOMENCLATURA Agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente Contratto la dizione "lavoratore" si intende indicativa delle categorie impiegati, intermedi e operai. Per le clausole interessanti una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di impiegato, di intermedio e di operaio. Le dizioni stipendio, salario, retribuzione devono essere intese come segue: - stipendio e salario, e' il corrispettivo dato all'impiegato, all'intermedio o all'operaio per la sua prestazione d'opera a norma delle tariffe contrattuali; - retribuzione, e' quanto complessivamente percepito dall'impiegato; dall'intermedio o dall'operaio per la sua prestazione, tanto in base al presente contratto, quanto in base a norme legislative o interconfederali.
CCNL aziende cartotecniche Parte I-art. 3
Art. 3. COMMISSIONI INTERNE Le funzioni delle commissioni interne sono determinate dagli appositi accordi interconfederali.
CCNL aziende cartotecniche Parte I-art. 4
Art. 4. REGOLAMENTO INTERNO DI AZIENDA Il regolamento interno di azienda non dovra' contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.
CCNL aziende cartotecniche Parte I-art. 5
Art. 5. DOCUMENTI Per l'assunzione il lavoratore dovra' presentare i seguenti documenti personali: 1) libretto di lavoro; 2) tessera o libretto di assicurazione, in quanto ne sia in possesso; 3) stato di famiglia (per i capi famiglia); 4) carta di identita' o documento equipollente; 5) eventuale titolo di studio. Il datore di lavoro potra' richiedere i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni del libretto di lavoro sempreche' il lavoratore ne sia in possesso. Il lavoratore dovra' comunicare alla Direzione della Azienda eventuali cambiamenti di domicilio.
CCNL aziende cartotecniche Parte I-art. 6
Art. 6. PASSAGGIO DI QUALIFICA DA OPERAIO A INTERMEDIO O A IMPIEGATO E DA INTERMEDIO A IMPIEGATO A) Passaggio da operaio a intermedio. Il passaggio da operaio ad intermedio non risolve il rapporto di lavoro. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali previsti dalla Parte Terza "intermedi" che graduano i benefici in rapporto alla anzianita' del lavoratore nell'azienda, l'anzianita' per il servizio prestato come operaio sara' considerata solo nella misura del 50%. Il rapporto si considera inoltre iniziato ex-novo con la nuova qualifica di intermedio ai particolari effetti degli scatti di anzianita'. L'indennita' di anzianita' in caso di licenziamento sara' liquidata in base alle disposizioni tutte previste dalla Parte Seconda (operai), per il periodo in cui il lavoratore ha appartenuto a tale categoria, ed in base alle norme in vigore per gli intermedi per il periodo in cui il lavoratore ha assunto tale ultima qualifica. La liquidazione dei due periodi sara' pero' riferita alla retribuzione percepita dal lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. La norma che disciplina il passaggio da operaio a intermedio si applica - per i rapporti gia' risolti e regolati tra le parti prima del 25 novembre 1949 - solo per quanto concerne l'anzianita' convenzionale del 50% ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali che, come sopra indicato, graduano i benefici in rapporto all'anzianita' del lavoratore nella azienda. B) Passaggio da operaio a impiegato. In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto "ex-novo" con la nuova qualifica col riconoscimento, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di anzianita', di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato, pari ad un quinto dell'anzianita' maturata come operaio. C) Passaggio da intermedio a impiegato. In caso da passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'intermedio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considera assunto, "ex-novo", con la nuova qualifica, con il riconoscimento: - agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari ad un quarto della precedente anzianita' maturata presso l'azienda sia come operaio sia come intermedio; - agli effetti delle ferie e della malattia, dell'anzianita' maturata come intermedio, ai sensi del comma A) del presente articolo.
CCNL aziende cartotecniche Parte I-art. 7
Art. 7. IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino l'incolumita' e la salubrita' del lavoratore, l'igiene dell'ambiente, curandone l'aereazione, la pulizia, l'illuminazione ed ove e' possibile il riscaldamento, cio' ai sensi di legge.
CCNL aziende cartotecniche Parte I-art. 8
Art. 8. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Le organizzazioni contraenti riconoscono la necessita' e si impegnano a dare impulso all'istruzione professionale come mezzo necessario ad affinare le capacita' tecniche dei lavoratori e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.
CCNL aziende cartotecniche Parte I-art. 9
Art. 9. LICENZIAMENTI Per i criteri in materia di licenziamenti collettivi e individuali valgono gli accordi interconfederali.
CCNL aziende cartotecniche Parte I-art. 10
Art. 10. INDENNITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte del lavoratore l'indennita' di anzianita' e quella sostitutiva del preavviso debbono essere corrisposte al coniuge, ai figli, e se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado. In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennita' predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima, ai sensi dell'[art. 2122 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122).
CCNL aziende cartotecniche Parte I-art. 11
Art. 11. CONTROVERSIE Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione della Azienda tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all'esame delle competenti organizzazioni degli Industriali e dei Lavoratori, fermo restando, in caso di disaccordo, la facolta' di esperire l'azione giudiziaria. Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
CCNL aziende cartotecniche Parte I-art. 12
Art. 12. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro. Ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute.
CCNL aziende cartotecniche Parte I-art. 13
Art. 13. NORME COMPLEMENTARI Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 1
Art. 1. ASSUNZIONI L'assunzione degli operai e' regolata dalle disposizioni di legge e dagli eventuali accordi interconfederali. Le norme previste dal presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, salvo quelle norme che presuppongono il contratto a tempo indeterminato (preavviso, ecc.).
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 2
Art. 2. VISITA MEDICA L'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario fiduciario dell'azienda prima della assunzione in servizio e durante il rapporto di lavoro quando se ne presenti l'opportunita' in relazione ad eventuali pericoli di contagio. Egualmente potra' essere sottoposto a visita, medica allorquando l'operaio contesti la propria idoneita' fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che ritenga incompatibili per la maggiore gravosita' con la propria idoneita' fisica. Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie.
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 3
Art. 3. AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 4
Art. 4. APPRENDISTATO La durata dell'apprendistato e' fissata nelle norme tecniche delle singole specializzazioni. Durante il periodo di apprendistato gli apprendisti hanno diritto ad aumenti di paga a mezzo di Scatti semestrali nella misura di cui all'art. 2 Parte Sesta del presente contratto.
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 5
Art. 5. PERIODO DI PROVA L'assunzione in servizio dell'operaio e' sempre fatta per un periodo di prova non superiore a due settimane. Durante tale periodo di prova e' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'. L'operaio che non viene confermato o che si dimetta lascera' il lavoro con il pagamento delle ore di lavoro compiute in ragione della retribuzione fissata per la categoria nella quale ha prestato servizio o nella maggior misura che fosse stata convenuta all'atto dell'assunzione. Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante il periodo di prova. In caso di conferma, il periodo di prova e' comuputata agli effetti dell'anzianita'.
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 6
Art. 6. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge e degli eventuali accordi interconfederali. Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, l'orario normale non potra', in ogni caso, superare le 10 ore giornaliere. A tali lavoratori, ove prestino un orario normale giornaliero di 9 o 10 ore, sara' corrisposto, in aggiunta alla retribuzione normale, un ottavo dell'indennita' di contingenza per ciascuna delle ore prestate in piu' delle 8 giornaliere.
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 7
Art. 7. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali. Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere, possibilmente, preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il piu' uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie. E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle ore 7. E' considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica salvo il caso degli operai per i quali, ai sensi di legge, e' consentita la prestazione domenicale con riposo compensativo in altro giorno della settimana (guardiani, custodi, portieri). Per quest'ultimo, e' considerato lavoro festivo quello compiuto in giorno di riposo compensativo e per la prestazione domenicale la retribuzione oraria sara' maggiorata del 10%. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione: lavoro straordinario diurno collegato con l'orario normale............................. 25 % lavoro straordinario non collegato con l'orario normale: a) se diurno con un minimo di 2 ore di retribuzione................................. 30 % b) se notturno, con un minimo di 3 ore di retribuzione.............................. 55 % lavoro festivo........................... 55 % lavoro notturno non in turni............. 55 % lavoro sitraordinario notturno per gli operai turnisti.............................. 55 % Le suddette percentuali non sono cumutabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 8
Art. 8. OPERAI TURNISTI Agli operai con orario di lavoro di 8 ore consecutivo in considerazione del disagio inerente alla continuita' della prestazione in relazione alle mansioni esplicate, sara' concessa, compatibilmente con le esigenze tecniche, mezz'ora, di riposo retribuita per consumare la refezione. La mezz'ora di riposo puo' essere concessa a turno individuale. Qualora, per esigenze tecniche, non sia possibile consentire la mezz'ora di riposo, sara' corrisposta in piu' mezz'ora di retribuzione globale. La disposizione di cui ai due comma precedenti si applica soltanto ai turnisti del primo e secondo turno. Agli operai del turno notturno sara' invece corrisposta una maggiorazione del 20%. Il suddetto trattamento e' dovuto anche in caso di lavoro domenicale o festivo. Qualora l'azienda somministri la mensa anche agli operai del turno notturno, la predetta percentuale verra' ridotta al 10%. Nessun operaio addetto alla macchina a lavoro continuo puo' allontanarsi dal proprio posto al momento del cambio delle squadre se non e' sostituito dall'operaio che deve dargli il cambio, e cio' fino ad un massimo di 2 ore oltre il proprio orario di lavoro, salvo casi di impossibilita' di sostituzione. In ogni caso all'operaio che prolunga il suo turno di lavoro deve essere corrisposta la retribuzione relativa al maggior lavoro prestato.
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 9
Art. 9. LAVORO A COTTIMO Quando si lavora a cottimo le tariffe saranno stabilite in modo che all'operaio laborioso e di normale capacita' lavorativa, sia in ogni caso consentito di conseguire un guadagno minimo del 7% oltre la paga base.
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 10
Art. 10. LAVORO A DOMICILIO Ferme restando le norme di cui alla [legge 13-3-1958, n. 264](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-13;264) sulla, tutela del lavoro a domicilio, le parti hanno concordato: a) il lavoro a domicilio dovra' essere eseguito con l'osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto; b) il compenso per ferie, festivita' e gratifica natalizia sara' corrisposto nella misura del 18% della retribuzione; c) il compenso - in sostituzione del preavviso e della indennita' di anzianita' - verra' corrisposto nella misura del 6% della retribuzione; d) il lavoro retribuito forfettariamente segue le norme del lavoro a cottimo e pertanto deve comprendere in ogni caso una percentuale di aumento non inferiore a quella prevista nel precedente art. 9.
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 11
Art. 11. INTERRUZIONE DI LAVORO In caso di interruzione temporanea di lavoro per cause di forza maggiore verificatesi dopo l'inizio del lavoro, all'operaio sara' corrisposta la normale retribuzione limitatamente alla giornata in corso. Nel caso che le interruzioni si verifichino prima dell'inizio del lavoro all'operaio competera' egualmente la retribuzione normale qualora non sia stato tempestivamente preavvisato dell'interruzione stessa e cio' con i medesimi limiti di cui al precedente comma. In tutti i casi restano fermi per l'azienda sia il diritto di rimborso a termine di legge nei riguardi della Cassa Integrazione Guadagni e sia la facolta' di adibire gli operai ad altri lavori durante il periodo di interruzione.
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 12
Art. 12. RECUPERI E' in facolta' dell'Azienda di fare recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore o le soste di lavoro concordate corrispondendo all'operaio la sola retribuzione senza maggiorazione. Indipendentemente dal recupero resta fermo in ogni caso per la prima giornata di interruzione il trattamento economico previsto dall'articolo precedente.
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 13
Art. 13. TRASFERIMENTO All'operaio che sia trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda ubicato in diversa localita', nel caso che dal trasferimento consegna un effettivo cambiamento di residenza dell'operaio, sara' corrisposto l'importo, previamente concordato con l'Azienda, delle spese di trasporto per se', per la famiglia e per le masserizie, ed inoltre una speciale indennita' di trasferta nella misura corrispondente al rimborso delle spese di vitto alloggio, limitatamente all'operaio, per la durata di 10 giorni.
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 14
Art. 14. GIORNI FESTIVI Sono considerati festivi i giorni seguenti: a) tutte le domeniche e per i guardiani, custodi e portieri i giorni prestabiliti per riposo compensativo settimanale, ai sensi dell'art. 15 del presente contratto; b) le quattro festivita' nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre); c) le seguenti 13 festivita': Capodanno; 6 gennaio (Epifania); 19 marzo (S. Giuseppe); Lunedi successivo alla Pasqua: Ascensione; Corpus Domini; 29 giugno (SS. Pietro e Paolo); 15 agosto (Assunzione della B. M. V.); 1 novembre (Ognissanti); 8 dicembre (Immacolata Concezione); 25 dicembre (5. Natale); 26 dicembre (5. Stefano; la ricorrenza del Santo Patrono della localita' ove ha, sede lo stabilimento. Tale festivita' sara' localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le organizzazioni territoriali qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con altra festivita' retribuita. Localmente o aziendalmente potra' sostituirsi la giornata di S. Stefano con altra giornata. Per le festivita' di cui ai punti b) e c) il trattamento sara' il seguente: 1) Se l'operaio non presta la sua opera, anche se la festivita' ricorra di domenica o nel giorno di riposo compensativo, avra' diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale. 2) In caso di prestazione di lavoro sara' corrisposta, oltre al trattamento di cui sopra, la retribuzione delle ore di lavoro effettivamente prestate, maggiorata del 55%. Dovra' essere egualmente corrisposto per intero il trattamento economico di cui al punto 1) al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi; a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi; b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro; c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta indipendentemente dalla volonta' del lavoratore, salvo, per quanto concerne le festivita' di cui al punto c) dei periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due settimane. Nel caso di assenza per malattia professionale o infortunio l'azienda integrera' il trattamento corrisposto dall'I.N.A.I.L. fino a raggiungere la retribuzione che per detta festivita' l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato ammalato o infortunato.
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 15
Art. 15. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica salvo le eccezioni o deroghe consentite dalla legge (guardiani, custodi, portieri).
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 16
Art. 16. FERIE L'operaio che abbia un'anzianita' di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie pagate pari a: 12 giorni lavorativi per anzianita' di servizio da 1 a 6 anni compiuti; 14 giorni lavorativi per anzianita' di servizio oltre i 6 fino a 14 anni compiuti; 16 giorni lavorativi per anzianita' di servizio oltre 14 fino a 20 anni compiuti; 18 giorni lavorativi per anzianita' di servizio oltre 20 anni compiuti. E' in facolta' della Direzione dell'Azienda di commutare in retribuzione i giorni di ferie eccedenti i 12; cio' per ragioni tecniche ed organizzative. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni all'operaio che ha maturato il diritto delle ferie intere spettera' il compenso delle ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere gli spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianita'. In caso di ferie collettive l'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competera' il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi guanti sono i mesi interi di anzianita'. Si computano, nell'anzianita', agli effetti della maturazione al diritto delle ferie i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dal presente contratto e per assenze giustificate per un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell'anno. L'epoca delle ferie sara' normalmente stabilita, dal maggio all'ottobre, salvo obiettive esigenze tecniche, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente. Le ferie saranno concesse in via continuativa, salvo diverso accordo fra le parti interessate. Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie. Le festivita' infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto, senza prolungamento del periodo feriale.
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 17
Art. 17. ASSENZE Tutte le assenze debbono essere giustificate. Le giustificazioni debbono essere presentate entro il piu' breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento. La comunicazione dell'assenza, per malattia deve essere fatta all'Azienda entro il giorno successivo alla assenza, salvo i casi individuali di impossibilita'. La malattia dovra' essere giustificata al datore di lavoro con certificato rilasciato dal medico della Cassa Mutua. In caso di mancato invio del certificato il datore di lavoro ha facolta' di far controllare la malattia da un medico di fiducia.
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 18
Art. 18. PERMESSI All'operaio saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessita' familiari. Potranno altresi' essere concessi brevi premessi agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi, compatibilmente alle esigenze tecniche dell'Azienda. Per i permessi di cui ai comma precedenti nessuna retribuzione e dovuta all'operaio e le ore perdite potranno essere recuperate. Ai lavoratori che sono membri delle Commissione Esecutive della Camera del Lavoro Provinciale o Comunale, dell'Unione Provinciale o Comunale Sindacati Lavoratori o dei Comitato Direttivo delle Sezioni Territoriali delle Associazioni dei Lavoratori firmatarie del presente contratto, saranno concessi brevi permessi non Retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando la assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino recezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relativo dovranno essere comunicate per iscritto all'Azienda cui il lavoratore appartiene dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni Territoriali degli Industriali, Per i Segretari Provinciali, Regionali e Nazionali delle Associazioni dei Lavoratori firmatarie del presente contratto, che ne facciano richiesta al momento della nomina, il rapporto potra' essere sospeso sino ad un massimo di tre anni senza che tale periodo di sospensione sia computata ad alcun effetto contrattuale, sempreche' in rapporto alle mansioni esplicate, sia possibile la sostituzione temporanea per il tempo suddetto,
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 19
Art. 19. CONGEDO MATRIMONIALE Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato in materia. In base a tale accordo l'operaio ha diritto in occasione del matrimonio ad un periodo di congedo della durata di 8 giorni consecutivi con il compenso di 7 giornate di retribuzione, secondo quanto previsto dal predetto accordo.
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 20
Art. 20. GRATIFICA NATALIZIA La gratifica natalizia di cui all'accordo interconfederale vigente viene stabilita per ciascun anno, nella misura di duecento ore di retribuzione. Il pagamento avverra' di norma alla vigilia di Natale e comunque, in casi eccezionali, il saldo deve avvenire non oltre il 31 gennaio successivo. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'Azienda. Le frazioni di mese non superiori ai quindici giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai quindici giorni. I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dal presente contratto nonche' i periodi di assenza per regolari permessi quando siano complessivamente di durata inferiore ai mese, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia. Per le sospensioni di lavoro valgono le deliberazioni adottate dal Comitato Speciale della Cassa Integrazione Guadagni operai della Industria. ;
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 21
Art. 21. MALATTIA ED INFORTUNIO L'operaio assente dal lavoro per malattia o per infortunio ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianita' per tutta la durata della malattia o dell'infortunio sino al massimo di sei mesi per gli operai con anzianita' nella stessa azienda fino a cinque anni, di otto mesi per gli operai con anzianita' fino a quindici anni e di dieci mesi per gli operai con anzianita' oltre i quindici anni. Qualora la malattia o l'infortunio perduri oltre il termine suddetto e' in facolta' del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo all'operaio quanto gli compete in base al presente contratto compreso il preavviso. Analogamente nel caso in cui, per il perdurare della malattia o dell'infortunio oltre il termine di cui sopra l'operaio non sia in condizioni del riprendere il lavoro, il rapporto potra' essere risolto a richiesta dell'operaio, con la corresponsione del trattamento di cui al comma precedente, escluso il preavviso. Per le malattie professionali e per gli infortuni si osservano inoltre le disposizioni di legge. Se l'operaio cade ammalato mentre presta, la propria opera, durante il periodo di preavviso il datore di lavoro, fermo restando la, facolta' di accertare la malattia stessa, corrispondera' normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso, con la detrazione di quanto e' dovuto, per i giorni stessi, dalla Cassa Malattia. L'operaio che in seguito a malattia non sia piu' idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate puo' essere assegnato a categoria inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale categoria inferiore. In tale caso l'operaio conservera' l'anzianita' maturata con diritto pero' alla liquidazione, agli effetti dei vari istituti contrattuali, limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione. Se pero' la non idoneita' deriva da, malattia professionale o infortunio sul lavoro, l'operaio conservera' la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a categoria inferiore.
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 22
Art. 22. TUTELA DELLA MATERNITA Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione del lavoro, di cui al comma seguente, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la da a presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza, (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto), e durante le 8 settimane topo il parto. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le lavoratrici hanno diritto, a norma di legge, ad una indennita' giornaliera pari all'80% della retribuzione calcolata sulla media globale giornaliera percepita nei due periodi di paga immediatamente precedenti a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'assenza. Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro sara' computato ai fini dell'anzianita' di servizio, della gratifica natalizia e delle ferie. Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al 2° comma del presente articolo, per un periodo di mesi 0, durante il quale sara' loro conservato il posto.
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 23
Art. 23. PASSAGGIO DI MANSIONI L'operaio, in relazione ad esigenze tecniche aziendali, puo' essere assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito, compatibilmente con la sua capacita' tecnica e idoneita' fisica. All'operaio che viene adibito a mansioni per le quali e' stabilito un salario superiore a quello dallo stesso normalmente percepito sara' corrisposta, limitatamente al solo periodo di prestazione, la differenza fra la retribuzione percepita e quella minima della mansione superiore predetta. Trascorso il periodo di un mese nel disimpegno delle mansioni superiori, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio nella nuova categoria, a meno che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per' malattia, servizio alle armi, od altri motivi contemplati da] presente contratto. All'operaio che viene adibito a mansioni retribuite con salario inferiore sara' conservata la normale retribuzione della mansione di provenienza.
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 24
Art. 24. DONNE ADIBITE A MANSIONI TRADIZIONALMENTE MASCHILI Alle donne che esplicano mansioni tradizionalmente svolte da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento, deve essere corrisposta la retribuzione spettante agli uomini della categoria.
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 25
Art. 25. CORRESPONSIONE DELLE PAGHE E DELLE INDENNITA' La paga sara' effettuata settimanalmente o per altro periodo. Qualora sia, effettuata per periodo ultrasettimanale le eventuali maggiori trattenute che ne derivassero in confronto alla liquidazione settimanale saranno rimborsate. La corresponsione della paga e delle indennita' spettanti all'operaio per cessazione del rapporto di lavoro sara', effettuata mediante busta o prospetto equivalente sul quale saranno specificati i singoli elementi delle spettanze e delle trattenute. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta o prospetto, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra'" essere fatto all'atto del pagamento.
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 26
Art. 26. SERVIZIO MILITARE In conformita' al [D.L. 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-09-13;303), la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, sospende il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio di leva e' computato agli effetti della anzianita'. Le norme di cui sopra si applicano agli operai che, anteriormente alla chiamata alle armi siano alla dipendenza dello stesso datore di lavoro da oltre 3 mesi e subordinatamente all'osservanza dell'obbligo, da parte dell'operaio, di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata. In caso di richiamo alle armi valgono le disposizioni della [legge 3 maggio 1955, n. 370](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-05-03;370).
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 27
Art. 27. PREAVVISO Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 31, o le sue dimissioni, dovranno aver luogo con un preavviso di due settimane per gli operai con anzianita' fino a 10 anni e di tre settimane per gli operai con anzianita' superiore ai 10 anni. Il preavviso deve essere dato di regola per iscritto il giorno di paga o di corresponsione dell'acconto settimanale, in caso di pagamenti a periodo ultrasettimanale. In caso di dimissioni senza preavviso l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato. L'azienda, puo' anche esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro corrispondendo la, retribuzione delle ore lavorative mancanti al compimento del preavviso. L'operaio che ha ricevuto il preavviso puo' interrompere il rapporto di lavoro prima della scadenza del preavviso stesso, con la sola retribuzione relativa al periodo lavorato.
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 28
Art. 28. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO All'operaio licenziato, salvo quanto previsto dall'articolo 31, sara' corrisposta per ogni anno compiuto di anzianita' non interrotta presso la stessa azienda una indennita' nella seguente misura: a) per anzianita' di servizio maturata dalla data di assunzione al 30 aprile 1947: giorni 2 di retribuzione per ogni anno di servizio compiuto; b) per l'anzianita' di servizio maturata dal 1 maggio 1947 in poi: 1) giorni 6 di retribuzione per ciascuno dei primi 5 anni compiuti di anzianita'; 2) giorni 9 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 10° compiuto; 3) giorni 11 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 100 e fino al 15° compiuto; 4) giorni 14 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° compiuto. Agli effetti dell'applicazione delle misure di indennita' previste dal comma b) per l'anzianita' maturata dal 1 maggio 1947 in poi, si terra' conto dell'anzianita' di servizio in precedenza maturata. Dopo il primo anno di anzianita' ininterrotta le frazioni di anno verranno computate a bimestre intero. L'indennita' di anzianita' sara' computata sulla base dell'orario contrattuale (8 ore giornaliere) e sara' liquidata per l'intera anzianita', comprendendo nella retribuzione anche la indennita' di contingenza. L'importo dell'indennita' di anzianita' dovra' essere maggiorato dell'8% per incidenza di gratifica natalizia. All'operaio che, rimasto ininterrottamente in servizio presso la stessa azienda, sia stata liquidata l'indennita' di licenziamento per passaggio di categoria in conformita' del penultimo comma dell'art. 15 del contratto nazionale in vigore fino al 30 aprile 1947, l'indennita' di licenziamento verra' calcolata in base alla effettiva anzianita' indipendentemente dalla interruzione per passaggio di categoria, detraendo peraltro dal totale delle giornate spettanti il 50% delle giornate precedentemente liquidate per passaggio di categoria. Anche in questo caso pero' l'intera anzianita' deve essere tenuta presente ai fini della applicazione delle maggiori indennita' di cui al presente contratto.
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 29
Art. 29. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di dimissioni verranno corrisposte all'operaio le sottoindicate aliquote dell'indennita' di anzianita' di cui all'articolo precedente: oltre i 2 anni e fino ai 6 anni di anzianita': 50%; oltre i 10 anni e fino ai 15 anni di anzianita': 75%; oltre i 15 anni di anzianita': 100%. Sono esclusi dal diritto di cui sopra in caso di dimissioni gli operai che non hanno superato i due anni di anzianita' ininterrotta, e, per gli apprendisti due anni di anzianita' ininterrotta, dalla, ultimazione del periodo di apprendistato. Verra' corrisposta la intera indennita' di anzianita' di cui al precedente articolo nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio, maternita' o compimento dei 55 anni di eta' per gli uomini e dei 50 per le donne, nonche' a seguito di nomina alle cariche sindacali previste dall'ultimo comma dell'art. 18.
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 30
Art. 30. CESSAZIONE, TRAPASSO O TRASFORMAZIONE DI AZIENDA Nel caso di licenziamento per cessazione, trapasso, trasformazione o liquidazione di azienda (escluso il fallimento e la liquidazione forzata) il periodo di preavviso previsto dall'art. 27 sara' portato a quattro settimane. Nel trapasso e nella trasformazione di azienda, l'operaio che resta alle dipendenze della ditta subentrante, conserva nei confronti di essa tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente ove non venga liquidato di tutto quanto gli spetta. Per dar luogo al licenziamento collettivo, il trapasso o trasformazione d'azienda deve risultare da atto pubblico.
CCNL aziende cartotecniche Parte II-art. 31
Art. 31. DISCIPLINA DEL LAVORO Per infrazioni disciplinari la direzione potra' applicare i seguenti provvedimenti: rimprovero verbale o rimprovero scritto; multa sino a tre ore di lavoro normale; sospensione del lavoro fino a tre giorni; licenziamento senza preavviso ma con indennita' di anzianita': licenziamento senza preavviso e senza indennita' di anzianita'. L'importo delle multe sara' devoluto ad una, qualsiasi delle istituzioni sociali a favore dei lavoratori d'accordo fra, la Direzione e la Commissione Interna. - Nelle sottoelencate mancanze all'operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze gia' punite con la multa nei sei mesi precedenti. Nel caso che le mancanze tuttavia rivestino carattere di maggiore gravita', anche in relazione alle mansioni esplicate, potra' essere inflitta la multa o la sospensione qualora l'operaio: a) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione; c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza; d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o evidente irregolarita' nell'andamento del macchinario stesso; e) sia trovato addormentato; f) fumi nei locali ove e' fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento; g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza ed in tal caso inoltre l'operaio verra' allontanato; h) alterni anche con vie di fatto purche' non assumano carattere di risse; i) proceda alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorche' si tratti di lavorazione o costruzioni di lieve rilevanza; l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene. Potranno essere licenziati senza preavviso ma con indennita' di anzianita' gli operai colpevoli di: m) lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dal precedente comma i), salvo pero' il diritto dell'azienda di operare sull'indennita' e fino alla concorrenza della indennita' stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni: n) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza, in concreto abbia carattere di minore gravita' nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra; o) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo gia' a sospensioni nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella indentica mancanza che abbia gia' dato luogo a due sospensioni: p) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro essenza; si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Potranno non essere licenziati senza preavviso ne' indennita' di anzianita' gli operai colpevoli di: q) insubordinazione grave verso i superiori; r) furto; s) danneggiamento volontario e con colpa grave del materiale dello stabilimento o al materiale in lavorazione; t) risse nello stabilimento; u) reati di cui alla lettera p) commessi nell'ambito aziendale; v) trafugamento di schizzi, disegni o documenti, di procedimenti di lavorazioni o di fabbricazione o riproduzione degli stessi.
CCNL aziende cartotecniche Parte III-art. 1
Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione degli intermedi e' regolata dalle disposizioni di legge e dagli eventuali accordi interconfederali e verra' comunicata all'interessato con la specificazione della categoria a cui il lavoratore viene assegnato.
CCNL aziende cartotecniche Parte III-art. 2
Art. 2. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine, tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti dell'indennita' di cui al successivo art. 23, si considerera' come contratto indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di due mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui il lavoratore fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche a contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennita' di licenziamento.
CCNL aziende cartotecniche Parte III-art. 3
Art. 3. RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLE "NORME GENERALI" Per le seguenti clausole od istituti si richiamano le norme generali contenute nella, Parte Prima del presente contratto (Norme Generali): - commissioni interne; - regolamento interno dell'azienda; - igiene e sicurezza del lavoro; - inscindibilita' delle disposizioni del contratto; - controversie.
CCNL aziende cartotecniche Parte III-art. 4
Art. 4. RICHIAMO A DISPOSIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE OPERAIA Per i seguenti istituti s'intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi della regolamentazione per gli operai: 1) visita medica (vedi art. 2 - Parte Seconda Operai) 2) ammissione e lavoro delle donne e minori (vedi art. 3 - Parte Seconda - Operai); 3) orario di lavoro (vedi art. 6 -Parte Seconda - Operai); 4) lavoro straordinario notturno e festivo (vedi art. 7 - Parte Seconda - Operai); per la determinazione della retribuzione oraria si divide la retribuzione mensile (paga e cont.) per 10: 5) lavoro a turni (vedi art. 8 - Parte Seconda - Operai) 6) riposo settimanale (ved. art. 15 - Parte Seconda - Operai); 7) assenze (vedi art. 17 - Parte Seconda - Operai); 8) disciplina del lavoro (vedi art. 31 - Parte Seconda. - Operai).
CCNL aziende cartotecniche Parte III-art. 5
Art. 5. CATEGORIE Gli intermedi si suddividono in I e II categoria: Appartengono alla I categoria: i lavoratori che, indipendentemente dalla loro diretta partecipazione alla lavorazione, siano stati investiti di particolari mansioni di fiducia e responsabilita' normalmente non affidate ad operai; abbiano capacita' tecniche superiori a quelle normali della massima categoria degli operai dello stesso reparto e guidino e controllino il lavoro di un congruo gruppo di operai. Tali lavoratori agli effetti del presente contratto sono considerati "capo-reparto". A titolo di chiarimento si considera che la qualifica di cui sopra spetti: - per gli uomini: a) al capo reparto che sovraintende e coordina un ciclo di lavorazione completa nel reparto stesso con almeno 12 operai qualificati o 30 dipendenti; b) al creatore modellista di nuovi soggetti. - per le donne: alla capo-reparto o sezione che sovraintende e coordina un ciclo di lavorazione completa nel reparto stesso con almeno 20 operaie qualificate o 30 dipendenti. Appartengono alla II categoria: - per uomini: il capo-reparto che sovraintende e coordina un ciclo di lavorazione completa nel reparto stesso con almeno 10 dipendenti; - per le donne: la capo-reparto o sezione che sovraintende e coordina un ciclo di lavorazione completa nel reparto stesso con almeno 10 dipendenti. I limiti numerici di cui sopra si intendono riferiti all'organico normale del reparto. Nella dizione "qualificati" si intendono compresi gli operai e le operaie di I e II categoria.
CCNL aziende cartotecniche Parte III-art. 6
Art. 6. PERIODO DI PROVA L'assunzione in servizio del lavoratore e' sempre fatta per un periodo di prova non superiore ad un mese Tale periodo non e' probabile ne' rinnovabile. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla presente regolamentazione. In tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro puo' essere chiesta da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso ne' indennita' e il lavoratore avra' diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestato. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non provveda alla disdetta del rapporto il lavoratore si intendera' confermato in servizio ed il periodo stesso sara' computato agli effetti dell'anzianita'. Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano - trascorsi i termini previsti dalle relative disposizioni - anche per il periodo di prova.
CCNL aziende cartotecniche Parte III-art. 7
Art. 7. MUTAMENTO DI MANSIONI Il lavoratore, in relazione ad esigenze aziendali, puo' essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico e non sia incompatibile con la sua qualifica. Al lavoratore che sia destinato, per incarico della Direzione o di chi per essa, a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di due mesi nel disimpegno di dette mansioni il lavoratore sara' senz'altro passato nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc. ;
CCNL aziende cartotecniche Parte III-art. 8
Art. 8. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro, di cui all'art. 6 della Parte Seconda. - Operai, disposta dall'azienda o dalle competenti autorita' la retribuzione mensile (paga, mensile, e contingenza) non subira' riduzioni. Fino a quando permarra' il contributo a favore della, Cassa integrazione guadagni ed il relativo trattamento di integrazione, le aziende ottempereranno agli obblighi di cui sopra integrando il trattamento praticato dalla Cassa anzidetta fino a ricostruire l'intera retribuzione mensile.
CCNL aziende cartotecniche Parte III-art. 9
Art. 9. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti: a) le quattro festivita' nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 4 novembre) b) le seguenti tredici festivita': - Capodanno; - 6 gennaio (Epifania.) - 19 marzo (S. Giuseppe) - Lunedi successivo alla Pasqua; - Ascensione; - Corpus Domini - 29 giugno (SS. Pietro e Paolo): - 15 agosto (Assunzione della B. M. Vergine) - 1 novembre (Ognissanti) - 8 dicembre (Immacolata Concezione) - 25 dicembre (Santo Natale) - 26 dicembre (S. Stefano); - La ricorrenza del Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Tale festivita' sara' localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le Organizzazioni Territoriali qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con altra festivita' retribuita. In dette festivita', quando non vi sia prestazione di lavoro, s'intende con il pagamento della festivita' stessa e compreso nella paga mensile percepita dal lavoratore avente diritto alla qualifica di intermedio e non si fara', quindi, luogo ad alcuna, variazione sul normale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro spettera' al lavoratore il pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate (paga mensile e contingenza) con la maggiorazione per lavoro festivo. Nel caso in cui le festivita' sopra elencate cadano di domenica, sara' dovuto, oltre alla normale retribuzione mensile, un ventiseiesimo della retribuzione mensile stessa.
CCNL aziende cartotecniche Parte III-art. 10
Art. 10. FERIE Il lavoratore che abbia una anzianita' di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a: 15 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio fino a 4 anni; 20 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio da oltre 4 a 15 anni; 25 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio da oltre 15 a 20 anni; 30 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio oltre ai 20 anni. La qualifica di intermedio agli effetti del presente articolo decorre dalla data di attribuzione delle mansioni che hanno dato diritto alla qualifica stessa e comunque non prima del 1 gennaio 1945. L'anzianita' di servizio - anche come operaio - per il periodo precedente alla data suddetta e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 50%. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorni festivi; nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto, (la parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, degli eventuali desideri dei lavoratori. Il periodo di ferie eccedente quello goduto dalle maestranze, potra', a seconda delle esigenze del lavoro, essere concesso anche in modo non continuativo. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potra' avere luogo durante il periodo di preavviso.
CCNL aziende cartotecniche Parte III-art. 11
Art. 11. PERMESSI E CONGEDO MATRIMONIALE Al lavoratore saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessita' familiari. Potranno altresi' essere concessi brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta, per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche della azienda. Per i permessi di cui ai comma precedenti nessuna retribuzione e' dovuta al lavoratore. Le ore perdute potranno essere recuperate. Per il caso di matrimonio sara' concesso al lavoratore un permesso di giorni 10 lavorativi con decorrenza della retribuzione che sara' corrisposta da parte dell'azienda, integrando il trattamento che allo stesso titolo viene erogato dall'istituto di Previdenza Sociale.
CCNL aziende cartotecniche Parte III-art. 12
Art. 12. CORRESPONSIONE DELLA PAGA MENSILE Per quanto riguarda la corresponsione della paga mensile (ivi compresa la indennita' di contingenza da computare mensilmente in ragione di 26 aliquote giornaliere) si fa riferimento all'art. 15 della Parte Quarta "Impiegati".
CCNL aziende cartotecniche Parte III-art. 13
Art. 13. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Al lavoratore, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il 21° anno di eta' presso la stessa azienda e nella medesima categoria di appartenenza, sara' corrisposta, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito gia' concesso i da concedere, una maggiorazione del 5% per ogni biennio fino ad un massimo di 12 bienni. Tale aliquota e' calcolata sul minimo tabellare di paga mensile della categoria cui appartiene l'intermedio, in vigore al 31 maggio 1952, per gli scatti maturati fino a tale data, mentre per quelli maturati dopo tale data l'aliquota del 5% sara' applicata sui minimi tabellari di paga mensile aumentati della indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del messe immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturati, salvo per quanto previsto dalle "Norme transitorie" di cui il presente articolo, devono essere ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare di paga in atlo alle singole scadenze mensili, mentre, per quanto concerne le variazioni della indennita' di contingenza, il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' sara' effettuato al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. Per i lavoratori che prima del 1 gennaio 1945 svolgevano presso la stessa azienda le medesime mansioni che hanno dato loro titolo per la assegnazione alla qualifica intermedia, si terra' conto, ai soli fini degli scatti di anzianita', del periodo di servizio prestato con le anzidette mansioni, successivamente al 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del ventunesimo anno di eta'. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi allo stesso titolo. Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianita' del lavoratore ai fini degli aumenti periodici, decorrera' dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. In ogni caso pero', la migliore condizione determinata o da determinarsi al lavoratore con gli scatti di anzianita' nella categoria da cui proviene, rispetto alla nuova categoria di assegnazione sara' conservata fino a che non venga, assorbita, dal maturare degli scatti della nuova categoria di assegnazione. Norme transitorie. a) per l'anzianita' maturata fino alla data del 31 maggio 1952 l'importo degli aumenti derivanti dagli scatti gia' maturati rimane consolidato, in applicazione degli accordi interconfederali vigenti, nella cifra acquisita alla predetta data del 31 maggio 1952. Alla cifra anzidetta si aggiungono, a decorrere dal 1 giugno 1952, le seguenti quote forfetarie di rivalutazione per ogni scatto biennale in precedenza maturato: uomo donna intermedio di 1ª categoria........ 370 325 intermedio di 2ª categoria........ 320 280 b) con decorrenza 1 giugno 1954, le quote forfettarie di cui al punto a) debbono essere aumentate del seguente importo: uomo donna intermedio di 1ª categoria........ 15 13 intermedi o di 2ª categoria....... 13 11 c) con decorrenza 1 giugno 1954, gli aumenti periodici di anzianita' maturati successivamente alla data del 1 giugno 1952 devono essere ricalcolati sul minimo contrattuale di paga mensile conglobato d) gli aumenti periodici di anzianita' successivi al 1 giugno 1952, che vengono a maturare (scatto biennale) dal 1 agosto 1954 (data di inizio della nuova contingenza) in poi dovranno essere calcolati anche sull'importo della nuova contingenza, in base a quanto disposto dal presente articolo.
CCNL aziende cartotecniche Parte III-art. 14
Art. 14. GRATIFICA NATALIZIA L'azienda corrispondera' una gratifica pari alla retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) percepita dal lavoratore. La corresponsione di tale gratifica avverra' normalmente alla vigilia di Natale e comunque, in casi eccezionali, il saldo dovra' avvenire non oltre il 31 gennaio successivo. Nel caso di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore, non in prova, avra' diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la azienda. Le frazioni del mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come me se intero le frazioni superiori ai 15 giorni. I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, nei limiti della conservazione del posto previsti dalla presente regolamentazione, nonche' il periodo di assenza per regolari permessi quando siano di durata, inferiore al mese, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.
CCNL aziende cartotecniche Parte III-art. 15
Art. 15. TRASFERTE Al lavoratore, in missione per esigenze di servizio spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Spettera' inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese.
CCNL aziende cartotecniche Parte III-art. 16
Art. 16. TRASFERIMENTI Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Il lavoratore che non accetti il trasferimento avra' diritto alla indennita' di licenziamento e al preavviso, salvo che all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per i lavoratori attualmente in servizio, nei quali casi il lavoratore che non accetta il trasferimento stesso, viene considerato dimissionario. Al lavoratore che venga trasferito sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se', per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.), previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' dovuta inoltre una indennita' "una tantum" nella misura di un terzo della retribuzione globale mensile al lavoratore celibe senza conviventi a carico, e nella, misura di meta' della retribuzione globale mensile, oltre a 1/30 della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, al lavoratore con famiglia. Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione. Il provvedimento dei trasferimenti dovra' essere normalmente comunicato al lavoratore per iscritto con il preavviso di un mese. Al lavoratore che chieda il suo trasferimento, non competono le indennita' di cui sopra.
CCNL aziende cartotecniche Parte III-art. 17
Art. 17. ALLOGGIO Qualora, nella localita' ove il lavoratore svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 km., l'azienda che non provveda in un modo idoneo al trasporto, corrispondera' un adeguato indennizzo.
CCNL aziende cartotecniche Parte III-art. 18
Art. 18. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Potra' essere stabilita, in accordo integrativo da stipularsi provincialmente, una indennita' per i lavoratori che da localita' non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spettera' anche al lavoratore che, originariamente, provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non' malarica. Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorita' sanitarie locali.
CCNL aziende cartotecniche Parte III-art. 19
Art. 19. TUTELA DELLA MATERNITA Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonche' fino, al compimento di un anno di eta' del bambino. Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (ed ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante due mesi dopo il parto. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le lavoratrici hanno diritto alla retribuzione intera, fatta deduzione di quanto percepiscono allo stesso titolo per atti di previdenza, ai quali l'azienda e' tenuta per disposizione di legge. Agli effetti della determinazione della retribuzione si terra' conto dell'importo totale della stessa percepita dalla lavoratrice nel mese precedente a quello in cui ha avuto inizio l'assenza. Le aziende non sono tenute al cumulo dell'eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e' in loro esclusiva facolta' di considerarle assorbenti di quelle di cui ai commi precedenti. Qualora durante il periodo di cui al 2° comma intervenga una, malattia, si applicheranno le disposizioni contemplate per detto trattamento all'art. 20 del presente contratto, quando risultino piu' favorevoli alle lavoratrici, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa. - Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al 2° comma del presente articolo deve essere computato nell'anzianita' di servizio nonche' ai fini della gratifica natalizia e delle ferie. Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui al 2° comma, del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sara' loro conservato il posto.
CCNL aziende cartotecniche Parte III-art. 20
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)