DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1366
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 aprile 1952 per gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare, stipulato tra l'Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione italiana Lavoranti Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro; la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione Nazionale Lavoratori Industria Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 27 maggio 1953 per gli operai dipendenti da aziende industriali esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti ed affini per uso industriale, civile e militare, stipulato fra le medesime parti di cui al contratto 20 aprile 1952;
Vista la regolamentazione del lavoro a domicilio, allegata al suddetto contratto 27 maggio 1953;
Visto l'accordo 15 settembre 1954, e relative tabelle, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni ai lavoratori del settore produttori di tende da campo, tele e copertoni impermeabili e affini per uso industriale, civile e militare, stipulato fra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari, e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, con l'intervento della Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento; l'Unione italiana del lavoro, con l'intervento dell'Unione italiana Lavoratori dell'Abbigliamento; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'industria italiana, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari, e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori Industria Abbigliamento;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 51 dell'11 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 20 aprile 1952 e 27 maggio 1953, relativi, rispettivamente, agli impiegati ed agli operai addetti alle aziende esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare, nonche' l'accordo 15 settembre 1954 per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni dei lavoratori predetti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 153. - VILLA
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo- art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZION. DI LAVORO 20 APRILE 1952 PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LA FABBRICAZIONE DI TENDE DA CAMPO, TELE E COPERTONI IMPERMEABILI, MANUFATTI E INDUMENTI IMPERMEABILI ED AFFINI PER USO INDUSTRIALE, CIVILE E MILITARE Addi', 20 aprile 1952 in Milano, presso la sede della ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI. tra L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI, rappresentata dal suo Presidente dott. Elio Soliani, assistito dal rag. Enzo Gigliani, Segretario dell'Associazione stessa; con l'intervento dei sigg.: dott. ingegnere Decio Griffini. Consigliere Delegato della Manifattura, del Seveso S. A.; dott. Franco Moretti, Procuratore Generale della Ditta Ettore Moretti e Consigliere Delegato della S. A. Giorgio Niccolini; e del dottore Pietro Terrusi per l'Associazione Lombarda degli Industriali, tutti in rappresentanza delle aziende industriali esercenti la fabbricazione di tende da campo, copertoni impermeabili, ecc.; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELLA INDUSTRIA ITALIANA - Delegazione per l'Alta Italia - nella persona del dott. Scipione Felici; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORANTI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.), rappresentata dal suo Segretario Responsabile, sig. Remo Savio, e dai Segretari sigg. Orrigoni Benvenuto e Bucci Giorgio; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO in persona dell'on. Penato Bitossi; e la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.), rappresentata dal suo Segretario Generale sig. Silvio Ascasi e dai Vice Segretari signori Giuseppe Fossati e Fabio Tonolli e del sig. Antonio Tanzi dell'Ufficio Contrattuale della Federazione stessa; nonche' dai seguenti sigg.: Mazzella Franco di Milano, Gugliotta Enrico e Gerolami Ubaldo della Ditta Ettore Moretti; Albertella Giuseppe della S. A. Manifattura del Seveso; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI nella persona del Segretario Nazionale dott. Bruno Storti; 20 aprile 1952, in Milano, presso la sede della ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI, rappresentata dal suo Presidente dott. Elio Soliani, assistito dal rag. Enzo Gigliani, Segretario dell'Associazione stessa; con l'intervento dei sigg.: dott. ingegnere Decio Griffini, Consigliere delegato della Manifattura del Seveso S. A.; dott. Franco Moretti, Procuratore Generale della Ditta Ettore Moretti, e Consigliere Delegato della S. A. Giorgio Niccolini; e del dott. Pietro Terrusi per l'Associazione Lombarda degli Industriali, tutti in rappresentanza delle aziende industriali esercenti la fabbricazione di tende da campo, copertoni impermeabili, ecc,; e con l'assistenza, della CONFEDERAZIONE GENERALE DELLA INDUSTRIA ITALIANA Delegazione per l'Alta Italia nella persona del dott. Scipione Felici; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal suo Segretario Italico Utimperghe con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), nella persona del Segretario Confederale Enrico Bruni; si e' stipulato il presente Contratto cellettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare. Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve esser specificato: 1) la data di assunzione; 2) la categoria e l'eventuale gruppo a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 4 o, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico iniziale; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1) la carta d'identita' o altro documento equipollente; 2) il libretto di lavoro; 3) se capo famiglia, i documenti necessari per fruire degli assegni familiari; 4) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso o i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge. L'impiegato e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e domicilio e a notificare i successivi mutamenti.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 2
Art. 2. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine, tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti della indennita' di anzianita' di cui agli art. 36, 37 e 38, si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore a tre anni, salvo pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e alla indennita' di anzianita'. Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 3
Art. 3. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati della 1ª categoria ed a 3 mesi per quelli delle altre categorie. Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1. Non sono ammesse ne' la protrazione ne' la rinnovazione del periodo di prova. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Per l'impiegato in prova di 1ª e 2ª categoria, lo stipendio mensile potra' essere inferiore a quello minimo contrattuale nella misura massima del 10 per cento. La differenza sara' pero' reintegrata all'impiegato che venga confermato in servizio. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potra' avere luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di 1ª categoria e durante il primo mese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio e conseguentemente il periodo di prova sara' computato a tutti gli effetti contrattuali. Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 4
Art. 4. CATEGORIE DI IMPIEGATI A seconda delle mansioni esplicate, gli impiegati di ambo i sessi vengono classificati come segue: 1ª categoria: Impiegati di concetto con funzioni direttive: tecnici ed amministrativi. 2ª categoria: Impiegati di concetto: tecnici ed amministrativi. 3ª categoria: Gruppo A) Impiegati di ordine: tecnici ed amministrativi. Gruppo B) Impiegati di ordine: tecnici ed amministrativi. Appartengono al Gruppo B della 3ª categoria gli impiegati di ordine con mansioni che non richiedono alcuna particolare preparazione, esperienza o pratica di ufficio (dattilografa, archivista, scritturale, copista, schedarista e mansioni analoghe). L'impiegato laureato non potra' essere assegnato a categoria inferiore alla 2ª. Il titolo di studio deve essere presentato all'azienda all'atto dell'assunzione in servizio o al momento in cui il titolo stesso venga conseguito; in questo ultimo caso l'applicazione della norma, anzidetta avra' luogo alla data della presentazione del titolo di studio stesso.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 5
Art. 5. CUMULO DI MANSIONI All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diverse categorie e' riconosciuta la categoria o gruppo corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di prevalenza agli effetti dell'importanza della mansione ovvero prevalenza, o almeno equivalenza, di tempo e sia svolta con normale continuita'.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 6
Art. 6. MUTAMENTO DI MANSIONI L'impiegato in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse di quelle inerenti alla sua categoria e gruppo purche' cio' non importi alcun peggioramento economico ne' in mutamento sostanziale alla sua posizione. All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni inerenti a categoria o gruppo superiore, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non interiore alla eventuale differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della categoria o gruppo superiore. Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di 1ª categoria e di tre mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti nella categoria o gruppo superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria o di gruppo.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 7
Art. 7. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, col riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso, della indennita' di anzianita' e del trattamento di malattia, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari ad un anno per ogni quattro anni di anzianita' maturata con la qualifica di operaio. Tuttavia il primo anno di anzianita': convenzionale quale impiegato, verra' computato a favore del lavoratore che, all'atto del mutamento di qualifica, abbia maturato un'anzianita' minima di cinque anni quale operaio.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 8
Art. 8. BENEMERENZE NAZIONALI Agli impiegati che si trovino nelle condizioni appresso indicate o che non abbiano gia' goduto della concessione, verra' riconosciuta, agli effetti del preavviso e della relativa indennita' sostitutiva e della indennita' di anzianita', una maggiore anzianita' convenzionale nella seguente misura: 1) mutilati od invalidi di guerra: un anno; 2) ex combattenti o ad essi parificati a norma di legge: che abbiano prestato servizio, almeno per sei mesi, presso reparti mobilitati in zona di operazioni sei mesi; 3) decorati di valore, promossi per merito di guerra, decorati dell'Ordine Militare di Savoia e feriti di guerra: sei mesi. Le predette anzianita' sono cumulabili. Il diritto alle predette anzianita', comprovato dalla necessaria documentazione ed integrato dalla prova del mancato godimento precedente, deve essere denunciato all'azienda - a pena di decadenza - dallo impiegato di nuova assunzione all'atto dell'assunzione stessa, su richiesta dell'azienda, e dall'impiegato in servizio entro tre mesi da quando l'azienda gli abbia comunicato le disposizioni del presente articolo.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 9
Art. 9. ORARIO DI LAVORO Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l'orario massimo normale di lavoro non potra' eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro, e le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali per gli impiegati aventi mansioni discontinue. Tuttavia le ore di lavoro prestato oltre le 44 ore e fino alle 48 settimanali dagli impiegati a regime normale di lavoro e oltre le 55 ore e fino alle 60 ore settimanali dagli impiegati aventi mansioni discontinue verranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la corresponsione di altrettante quote orarie dello stipendio mensile, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 13 del presente contratto. L'orario di lavoro deve essere distribuito in modo da lasciare libero l'impiegato nel pomeriggio del sabato. Tuttavia, in considerazione delle caratteristiche produttive dell'industria dei copertoni e tende e limitatamente agli impiegati il cui lavoro e' strettamente connesso con quello degli operai si ammette che, qualora sia richiesta agli operai una prestazione lavorativa nel pomeriggio del sabato, anche gli impiegati di cui trattasi possano ricuperare le ore di lavoro eventualmente non effettuate nei periodi di stasi prestando la loro opera nel pomeriggio del sabato per non piu' di 4 ore e comunque senza sorpassare nel complesso i limiti normali dell'orario di lavoro di cui al 1° comma del presente articolo.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 10
Art. 10. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale cadra' di domenica, salve le eccezioni di legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purche' sia consentita dalla legge stessa, comporta; l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nel giorno determinato al riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere allo impiegato, un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 11
Art. 11. GIORNI FESTIVI Oltre alle domeniche od ai giorni di riposo compensativo, sono considerati giorni festivi tutti quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora, il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale (S. Stefano). Presentemente i giorni festivi agli effetti civili sono i seguenti: A) Festivita' nazionali: 1) Anniversario della Liberazione (25 aprile); 2) Festa del Lavoro (1 maggio); 3) Data della fondazione della Repubblica (2 giugno); 4) Anniversario della Vittoria (4 novembre); B) Giorni festivi a tutti gli effetti civili: 1) Capodanno (1 gennaio); 2) Epifania (6 gennaio); 3) S. Giuseppe (19 marzo); 4) Festa dell'Angelo (mobile); 5) Ascensione (mobile); 6) Corpus Domini (mobile); 7) Ss. Pietro e Paolo (20 giugno) 8) Assunzione (15 agosto); 9) Ognissanti (1 novembre); 10) Immacolata Concezione (8 dicembre); 11) Natale (25 dicembre); 12) S. Stefano (26 dicembre); 13) Santo Patrono (mobile). La festivita' del Santo Patrono potra' essere sostituita di comune accordo fra le Organizzazioni Sindacali territoriali, tenuto conto delle eventuali consuetudini locali. Qualora una o piu' festivita' nazionali cadano in domenica o in giorno destinato al riposo compensativo, all'impiegato sara' dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, una quota giornaliera della indennita' di contingenza, salve le migliori condizioni che potranno essere disposte dalla legge o dagli accordi interconfederali.
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Art. 12. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell'art. 9 del presente contratto. E' considerato lavoro notturno quelle effettuato tra le ore 21,30 e le ore 6,30. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nei giorni festivi previsti dall'art. 11 del presente contratto. La percentuale di maggiorazione per il lavoro festivo non e' dovuta agli impiegati adibiti al lavoro nei giorni di domenica, nei casi consentiti dalla legge, e che godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana. Il lavoro straordinario o notturno o festivo deve essere richiesto od autorizzato. Per il lavoro straordinario o notturno o festivo verranno conteggiate le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla quota oraria di retribuzione: lavoro straordinario diurno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% lavoro notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% lavoro straordinario notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% lavoro festivo notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% lavoro festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% lavoro straordinario festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% lavoro straordinario festivo notturno . . . . . . . . . . . . . . 70% Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Nei casi di lavoro straordinario - sia diurno che notturno - nonche' di lavoro comunque compiuto nei giorni festivi, all'impiegato competono per le ore di lavoro prestato, oltre alla normale retribuzione mensile le corrispondenti quote di retribuzione oraria, debitamente maggiorate secondo le percentuali stabilite dal comma 6° del presente articolo. Resta salva la deroga prevista dal 2° comma dell'articolo 10 del presente contratto. Invece il lavoro notturno, contenuto nei limiti dell'orario normale giornaliero sara' compensato con la aggiunta della relativa percentuale di maggiorazione sulla retribuzione oraria. Agli effetti del presente articolo la quota oraria di retribuzione si intende costituita dai seguenti elementi: a) stipendio minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale); b) indennita' di contingenza ed eventuale terzo elemento. Qualora la retribuzione sia composta, in tutto od in parte, di elementi variabili, si prendera' per base un importo comunque non inferiore al complesso degli elementi specificati nel comma precedente.
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Art. 13. ELEMENTI E COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione dell'impiegato e costituita dai seguenti elementi: a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali alimenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale) b) indennita' di contingenza ed eventuale terzo elemento; c) eventuali indennita' continuative e di ammontare determinato; d) tredicesima mensilita'. L'impiegato puo' anche essere rinunerato, in tutto o in parte, con provvigioni, con compartecipazioni agli utili, nonche' con premi di produzione ed in tali casi gli sara' garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione in vigore nella localita' ove avviene la prestazione del lavoro a seconda del sesso e dell'eta' dell'impiegato, nonche' del grado e della categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente all'impiegato non potra' essere comunque inferiore all'importo del complesso degli elementi retributivi di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo. Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti comma del presente articolo corrisposti di fatto o comunque spettanti all'impiegato nel corso dell'anno. Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi costitutivi della retribuzione di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo. Per determinare la quota giornaliera e la quota oraria di retribuzione si divide la retribuzione mensile rispettivamente per 26 (ventisei) o per 180 (centottanta). Uguali coefficienti si adotteranno per determinare la quota giornaliera o la quota oraria dello stipendio propriamente detto di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 14
Art. 14. PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione liquidabile mensilmente sara' corrisposta ad ogni fine mese con la specificazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione stessa e con la particolareggiata distinta degli importi delle trattenute. In caso che l'azienda, ritardi di oltre 10 giorni il pagamento della retribuzione mensile decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2 per cento in piu' del tasso ufficiale di sconto e con la decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto di impiego con diritto alla corresponsione dell'indennita' di anzianita' e di quella di mancato preavviso. Tanto in pendenza del rapporto d'impiego quanto all'atto della risoluzione dello stesso, in caso di contestazione sugli elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere corrisposta, alla relativa scadenza, la parte di retribuzione non contestata. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni, debitamente contestati ed accertati nel loro ammontare, non potra' mai superare il 10 per cento della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
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Art. 15. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il 20° anno di eta' presso la stessa azienda o gruppo di aziende (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, per ogni biennio e per dieci bienni consecutivi, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del trattamento retributivo mensile. Tale maggiorazione, nella misura del 5 per cento biennale, verra' conteggiata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria e grado a cui appartiene l'impiegato. Comunque i futuri aumenti periodici non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati e da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti periodici gia' maturati devono essere sempre calcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili. Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' maturata successivamente al 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20° anno di eta'. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo. Nel caso di passaggio dell'impiegato a categoria superiore, la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia maturati sara' riportata nella misura del 25 per cento in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e la anzianita' ai fini degli aumenti periodici di anzianita' nonche' il numero di essi decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Detta disposizione non si applica nei confronti di quegli impiegati per i quali si sia fatto luogo a rettifica di assegnazione a categoria, nella quale ipotesi l'anzianita' in categoria decorrera' a tutti gli effetti dalla data riconosciuta in sede di rettifica. La retribuzione di fatto, ivi compresi gli eventuali aumenti periodici gia' maturati, restera' invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria, maggiorato del riporto del 25 per cento degli aumenti periodici di cui al comma precedente. Nel caso in cui lo stipendio base della nuova categoria, maggiorato del riporto del 25 per cento degli aumenti periodici di cui sopra, risultasse inferiore a quello della precedente categoria, maggiorato degli aumenti periodici gia' maturati, la differenza fra i due importi verra' consolidata come aumento di merito. Nel caso che l'impiegato abbia goduto di un aumento di merito, questo gli sara' conservato nella misura del 50 per cento in aggiunta al nuovo stipendio, minimo contrattuale mensile, salvo, come stabilito nel precedente comma, che risulti piu' favorevole all'impiegato il mantenimento in cifra dello stipendio mensile di fatto, compresi quindi gli eventuali aumenti concessi a qualsiasi titolo goduti nella precedente categoria. L'eventuale eccedenza sul nuovo minimo stipendiale, di cui ai due precedenti comma, non puo' essere assorbita dai futuri aumenti periodici.
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Art. 16. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro, disposto dall'azienda e dalle competenti autorita', lo stipendio mensile e - in linea eccezionale ed a questi particolari effetti - la indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
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Art. 17. TREDICESIMA MENSILITA L'azienda corrispondera' all'impiegato, per ciascun anno di anzianita', una tredicesima mensilita', d'importo pari alla retribuzione mensile percepita dall'impiegato stesso. La corresponsione di tale mensilita' deve avvenire normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova, avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita', quanti sono i mesi di anzianita' maturati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' computata come mese intero. Il periodo di prova, seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
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Art. 18. ALLOGGIO Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri, l'azienda, che non provveda in modo idoneo al trasporto corrispondera' all'impiegato un adeguato indennizzo da stabilirsi di comune accordo.
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Art. 19. INDENNITA' MANEGGIO DENARO - CAUZIONE L'impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilita' per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennita' mensile pari al 6 per cento del minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria o del grado di appartenenza e della indennita' di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a norma del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 20
Art. 20. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Le competenti Organizzazioni sindacali territoriali stabiliranno una indennita' per gli impiegati che da localita' non malarica vengano trasferiti in zona riconosciuta malarica. Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spettera' anche all'impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le Autorita' sanitarie locali.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 21
Art. 21. FERIE L'impiegato ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione mensile, non inferiore a giorni 15 di calendario, in caso di anzianita' fino a 2 anni; giorni 20 di calendario, in caso di anzianita' da oltre 2 anni sino a 8 anni; giorni 25 di calendario, in caso di anzianita' da oltre 8 anni sino a 18 anni; giorni 30 di calendario, in caso di anzianita' di oltre 18 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorno festivo. Non saranno computate nel periodo feriale le festivita' nazionali ed infrasettimanali eventualmente cadenti nel periodo stesso. L'epoca delle ferie sara' stabilita tenuto conto delle esigenze dell'azienda e dell'interesse dell'impiegato. Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 29 del presente contratto. Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede ed eventualmente per ritornare nella localita' di riposo, non verra' computato nelle ferie. La risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto di impiego nel corso dell'annata, l'impiegato - non in prova - ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di anzianita' maturati successivamente all'epoca della maturazione del precedente periodo feriale oppure dal giorno della assunzione. Agli effetti del comma precedente sara' considerata come mese intero la frazione di mese non inferiore a 15 giorni. L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.
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Art. 22. ASSENZE E PERMESSI Le assenze, salvo motivi di forza maggiore, debbono essere immediatamente giustificate all'azienda. All'impiegato che ne faccia giustificata domanda la azienda puo' accordare permessi di breve durata, con facolta' di non corrispondere, per tali periodi, la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di ferie.
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Art. 23. CONGEDO MATRIMONIALE In caso di matrimonio agli impiegati sara' concesso un permesso di 14 giorni lavorativi, con decorrenza della retribuzione mensile. Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali, ne' potra' essere considerato quale periodo di preavviso.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 24
Art. 24. PERMESSI PER CARICHE SINDACALI Agli impiegati che sono membri di organi direttivi delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza, dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni pie dette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopramenzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli industriali, all'azienda da cui l'impiegato dipende.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 25
Art. 25. ASPETTATIVA All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche o sindacali, verra' concessa una aspettativa per la durata della carica, fino ad un massimo di due anni complessivamente richiesta per comprovate e riconosciute necessita' personali o familiari una aspettativa la cui durata sara' il relazione alla natura delle necessita' che hanno motivata, la richiesta stessa. Qualora l'azienda, durante l'aspettativa, accerti che sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato a concessione potra' revocare l'aspettativa stessa. Durante l'aspettativa per cariche pubbliche o sindacali l'anzianita' decorrera' ai soli effetti dell'indennita' di anzianita' mentre quando l'aspettativa e' richiesta dall'impiegato per necessita' personali o familiari non maturera' alcun effetto contrattuale. In ogni caso di aspettativa non compete retribuzioni alcuna.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 26
Art. 26. REGOLAMENTI E NORME AZIENDALI Oltre che al presente Contratto collettivo di lavoro che potranno essere stabilite dall'azienda, purche' non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto o dalle norme dei vigenti concordati interconfederali in quanto applicabili agli impiegati disciplinati dal presente contratto, nonche' dalle norme interconfederali vigenti sui compiti delle Commissioni interne, e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme aziendali, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato. Nelle aziende che abbiano piu' di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengono norme di carattere generale sara' consegnata, a cura dell'azienda a ciascun impiegato.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 27
Art. 27. COMMISSIONI INTERNE E DELEGATI D'IMPRESA Per i compiti delle Commissioni interne o dei Delegati d'impresa si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 28
Art. 28. SERVIZIO MILITARE La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro e l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare; non presentandosi entro tale termine, sara' considerato dimissionario. Per l'impiegato non in prova il servizio militare di leva e' computato come anzianita' utile agli effetti della indennita' di anzianita' delle ferie e del trattamento di malattia, sempre che l'impiegato non si dimetta prima dello scadere dei 6 mesi dal giorno in cui riprende il lavoro. L'impiegato che si dimetta per rispondere alla chiamata di leva o al richiamo alle armi, ha diritto al trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, con un minimo pari ad un mese di retribuzione; In tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso ne' il diritto alla relativa indennita' sostitutiva. Per il caso di richiamo, il tempo passato sotto le effetti dell'anzianita' come se fosse maturato presso l'azienda. Le norme di cui al presente articolo devono essere integrate da quelle portate dalle leggi vigenti in materia e, il particolare, per il caso di richiamo alle armi vengono le disposizioni della [Legge 10 giugno 1940, n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653) e successive modifiche. Ai sensi delle citate disposizioni legislative, in favore degli impiegati richiamati alle armi sara' continuato, sino alla line del richiamo, il versamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia, in quanto dovuti, e alle forme di previdenza obbligatoria, sostitutive o integrative di esse, nella misura dovuta sull'ultima retribuzione mensile percepita al momento del richiamo e saranno loro pure corrisposti, sino alla fine del richiamo, gli assegni familiari nella misura spettante al momento dello stesso salvo le variazioni conseguenti a modifiche del loro stato di famiglia.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 29
Art. 29. TRASFERTE All'impiegato inviato in missione per esigenze di servizio, spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Spettera' inoltre il rimborso, a piede di lista, delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato a incontrare tali spese o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo fra le parti. L'importo approssimativo delle spese deve essere anticipato dall'azienda.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 30
Art. 30. TRASFERIMENTI L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni svolte nella localita' di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Acquisisce pero' quelle indennita' e competenze che siano in atto per gli impiegati nella nuova localita' di lavoro o che siano inerenti alle specifiche prestazioni a cui viene adibito. L'impiegato che non accetti il trasferimento avra' diritto alla indennita' di anzianita' e al preavviso, o alla relativa indennita' sostitutiva, salvo che per gli impiegati di 1ª o 2ª categoria all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato, nel quale caso l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso non avra' diritto, in caso di licenziamento, ne' al preavviso ne' alla relativa indennita', sostitutiva. Tuttavia, qualora la mancata accettazione del trasferimento dipenda da comprovata forza maggiore, riconosciuta dalla, azienda, anche nell'ipotesi avanti prevista, l'impiegato conserva pure il diritto al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva. All'impiegato trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute durante il viaggio per trasporto, vitto ed eventuale alloggio per se' e per le persone di famiglia, che lo seguono nel trasferimento; nonche' il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti famigliari (mobilia, bagagli,ecc.), il tutto ne limiti della normalita' e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' dovuta inoltre una indennita' di trasferimento, commisurata, a meta' della retribuzione mensile, qualora si tratti del trasferimento di impiegato celibe, senza congiunti a carico, ovvero dell'intera retribuzione mensile - oltre un giorno per ogni figlio a carico - quando si tratti di impiegato che si trasferisce con i congiunti a carico. Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, stipulato anteriormente alla data di comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione. All'impiegato che chieda il suo trasferimento non compete l'indennita' di cui sopra. Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato tempestivamente per iscritto all'impiegato. Per i casi di trasferimento all'estero varranno i particolari accordi che interverranno fra le parti.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 31
Art. 31. TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO L'assenza per malattia o infortunio dovra' essere comunicata all'azienda entro il termine di 24 ore, salvo casi di giustificato impedimento. L'azienda ha facolta' di far controllare da un medico di sua fiducia lo stato di malattia o di infortunio dell'impiegato. Avvenendo la interruzione del lavoro per malattia od infortunio e sempreche' le infermita' non siano state scientemente provocate dall'impiegato, al medesimo, qualora non sia in periodo di prova sara' praticato il seguente trattamento: a) in caso di anzianita' fino a 5 anni compiuti: sei mesi di conservazione del posto; b) in caso di anzianita' oltre i 5 anni: dieci mesi di conservazione del posto. Nel, primo caso l'impiegato ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per i primi tre mesi e della meta' per i successivi tre mesi; nel secondo caso, alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per i primi quattro mesi e della meta' per i successivi sei mesi. Uguali diritti spetteranno all'impiegato durante il periodo di preavviso per licenziamento e sino alla scadenza del periodo stesso. Il periodo di assenza dal lavoro per malattia od, in fortunio, deve essere computato nell'anzianita' a tutti gli effetti contrattuali. Superato il termine di conservazione del posto, la azienda potraa' risolvere il rapporto di impiego ed in tal caso dovra' corrispondere all'impiegato l'indennita' di anzianita' e l'indennita' sostitutiva del preavviso, di cui agli art. 36 e 35 del presente contratto. Qualora la prosecuzione dell'infermita' per malattia o infortunio oltre i predetti termini non consenta all'impiegato di riprendere il lavoro, l'impiegato stesso puo' risolvere il contratto di impiego con diritto alla indennita' di anzianita', ma non al preavviso. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento; Il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza della anzianita' ai soli effetti del preavviso e dell'indennita' di anzianita'. E' in facolta' dell'azienda di dedurre quanto l'impiegato percepisce per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda per i casi di infortunio non sul lavoro e di malattia. Per l'assistenza di malattia e per gli infortuni sul lavoro valgono le disposizioni vigenti in materia.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 32
Art. 32. TUTELA DELLA MATERNITA PROTOCOLLO ALLEGATO. In attesa della emanazione del regolamento alla [Legge 26 agosto 1950, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860), sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, le parti convengono di dare applicazione in via provvisoria e nei confronti delle impiegate attualmente in servizio, alle norme di cui all'art. 32 del contratto 31 maggio 1949 per gli impiegati delle aziende produttrici di tende da campo, copertoni impermeabili, ecc. Le parti convengono altresi' che all'atto dell'entrata - in vigore del regolamento predetto, si accorderanno per la redazione dell'articolo contrattuale, in base al regolamento stesso o agli eventuali accordi interconfederali di coordinamento in materia.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 33
Art. 33. DOVERI DELL'IMPIEGATO L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare: 1° rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalita';) prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2° dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto' nonche' le istruzioni impartite dai superiori; 3° conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'[art. 8 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825~art8); 4° aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti a lui affidati.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 34
Art. 34. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di 3 ore di stipendio; d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni; e) licenziamento senza indennita' e senza preavviso. La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia, tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), 6) e c). Il licenziamento senza indennita' e senza preavviso potra', essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego. Il licenziamento, e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 35
Art. 35. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso. I termini del preavviso, nel caso di licenziamento da parte dell'azienda, sono stabiliti come segue: ======================= =============== =============== ============= Anzianita di servizio 3ª categoria 2ª categoria 1ª categoria ----------------------- --------------- --------------- ------------ Fino a 5 anni.........| 1 mese | 1 mese e mezzo| 2 mesi Da 5 a 10 anni........| 1 mese e mezzo| 2 mesi | 3 mesi Oltre 10 anni.........| 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi | | | Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i predetti termini di preavviso sono ridotti alla meta'. I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. - La parte che risolve il rapporto di impiego senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso compiuto in servizio sara' computato a tutti gli effetti contrattuali; qualora sia sostituito dalla corrispondente indennita' sara' computato ai soli effetti dell'indennita' di anzianita'. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze della azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto. L'impiegato gia' in servizio al 1 luglio 1937 manterra' ad personam l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini o contratti individuali, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando pero' da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione all'anzianita', successiva al 1 luglio 1937, venga a percepire per indennita' di anzianita' in piu' della misura spettantegli in base al trattamento in vigore al 30 giugno 1937 e sino al limite di 25/30 (venticinque trentesimi).
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 36
Art. 36. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di licenziamento da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera e) si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianita' maturata precedentemente al 1 luglio 1937 l'indennita' di anzianita' verra' ai momento del licenziamento, liquidata in base alle norme del [regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825), oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti ai le luglio 1937, e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; b) per l'anzianita' maturata dal 1 luglio 1037 e fino al 31 dicembre 1945, l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita'. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al le luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende la indennita' di anzianita) portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926 n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563) o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali "intuito personae" per i quali varra' la norma dell'art. 44 del presente contratto; c) per l'anzianita' maturata successivamente al 1 gennaio 1946 l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita', salvo il caso di eventuali condizioni di miglior favore portate da contratti individuali "intuitu personae" per i quali varra' la norma dell'art. 44 del presente contratto. L'indennita' predetta deve essere conteggiata: a) per l'anzianita' maturata a tutto il 31 dicembre 1942, in base al trattamento retributivo complessivo mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto di impiego, esclusa la sola indennita' di contingenza; b) per l'anzianita' maturata dal 1 gennaio 1943 in base al trattamento retributivo complessivo mensile, percepito dall'impiegato all'atto della risoluzione del rapporto di impiego. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le compartecipazioni agli utili, anche la tredicesima mensilita' e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se l'impiegato e' remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o compartecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni ai servizio, sulla media del periodo da Imi passato in servizio, Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le compartecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi trascurandosi le frazioni di mese. E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dalla indennita' di anzianita' quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti liberamente dall'azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 39 del presente contratto.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 37
Art. 37. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'impiegato le sottoindicate aliquote dell'indennita' di anzianita' di cui all'art. 36 del presente contratto: a) 100 per cento agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di eta'; alle donne che abbiano compiuto 50 anni di eta' o che si dimettono per matrimonio o durante la gravidanza o il puerperio; ai dimissionari che abbiano compiuto cinque anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda; b) 50 per cento ai dimissionari che non abbiano compiuto cinque anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda. In caso di risoluzione del rapporto di impiego da parte dell'impiegato per cause attribuibili all'azienda e cosi' gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, e' dovuto all'impiegato un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 38
Art. 38. INDENNITA' IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITA PERMANENTE In caso di morte dell'impiegato, l'indennita' di anzianita', l'indennita' sostitutiva di preavviso di cui agli artt. 36 e 35 del presente contratto, e la indennita' sostitutiva delle ferie nonche' i ratei maturati di gratifica natalizia e le altre eventuali spettanze, verranno liquidate al coniuge, ai figli o ai parenti ed affini secondo le vigenti forme di legge. In mancanza di essi le indennita' predette sono attribuite secondo le norme di legge sulla, successione. Si richiamano inoltre le norme di cui al [R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1942-01-08;5) e al [D.L.L. 1 agosto 1945, n. 708](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1945-08-01;708) circa la concessione di una indennita' integrativa in caso di morte o di sopraggiunta invalidita' dell'impiegato.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 39
Art. 39. PREVIDENZA Nei riguardi della "Previdenza impiegati industria" ci si atterra' alle norme di cui all'art. 25 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del Contratto collettivo 31 luglio 1938 contenute il regolamento della previdenza stessa ed a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordo collettivo interconfederale o disposizioni di legge.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 40
Art. 40. CESSIONE, TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA I casi di cessione, trapasso, trasformazione, usufrutto e affitto dell'azienda non risolvono di per se' il contratto d'impiego ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, giusta le disposizioni di legge che qui si intendono richiamate. Nel caso di cessazione dell'azienda, l'impiegato conserva il diritto al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva, all'indennita' di anzianita' nonche' alle eventuali altre spettanze. Per il caso di fallimento valgono le disposizioni di legge.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 41
Art. 41. CERTIFICATO DI LAVORO Ferme restando le annotazioni prescritte dalla [legge 10 gennaio 1935, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1935-01-10;112), sul libretto di lavoro, in caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, la azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente esclusivamente l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato ha svolto la sua attivita' nella azienda e delle mansioni nella stessa disimpegnate. Nel certificato di lavoro sara' specificato se l'impiegato abbia goduto delle maggiorazioni convenzionali di anzianita' previste dall'art. 8 del presente contratto e nel caso in cui non ne abbia goduto ne verra' indicato il motivo.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 42
Art. 42. RECLAMI E CONTROVERSIE Ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni interne o dei Delegati d'impresa, previste dai vigenti accordi interconfederali, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme della azienda, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o tra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia saranno sottoposti all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione. A seconda della loro natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali e nazionali dei datori di lavoro, e dei lavoratori per la loro definizione.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 43
Art. 43. COLLEGI TECNICI Le contestazioni sull'assegnazione ai vari gradi e categorie dell'impiegato, come previsto dall'art. 4 del presente contratto, nonche' quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia, verranno demandate all'esame di Collegi tecnici paritetici provinciali, la costituzione ed il funzionamento dei quali sono disciplinati dalle seguenti norme: a) Il Collegio tecnico e' composto, in ogni provincia, dai rappresentanti dell'Associazione sindacale di categoria degli industriali e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori ed e' presieduto da un Ispettore del lavoro designato dal Capo Circolo competente; b) L'intervento del Collegio tecnico sara' richiesto da una o dalle due Associazioni sindacali competenti; c) L'Associazione che richiede l'intervento del Collegio tecnico ne dara' notizia, a mezzo lettera raccomandata, all'Associazione corrispondente e all'Ispettorato del lavoro, comunicando gli estremi della vertenza. L'Ispettorato del lavoro riunira' il Collegio entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, dando alle due Associazioni interessate un preavviso, comunque non inferiore a cinque giorni; d) Comparse le parti avanti al Collegio tecnico, questo deve cercare anzitutto di indurle ad un equo componimento. Se il componimento riesce, se ne forma verbale sottoscritto dai membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e nona impugnabile. Se il componimento non riesce, il Collegio tecnico dovra', in apposito verbale, sottoscritto dai membri del Collegio stesso, formulare sempre il proprio parere indicando il grado o la categoria o la qualifica da assegnarsi al lavoratore e i motivi che hanno determinato letta assegnazione. A richiesta di una delle parti, il Collegio tecnico ha facolta' di procedere a quei sopraluoghi ed a quegli accertamenti che si rendessero opportuni. In ogni caso il Collegio tecnico rilascera', copia autenticata del verbale a richiesta degli interessati.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 44
Art. 44. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni Istituto sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e l'indennita' di anzianita', anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 45
Art. 45. SOSTITUZIONE DEGLI USI Il presente contratto, salvo quanto disposto dall'articolo 36 del presente contratto per l'indennita' di anzianita' relativa all'anzianita' maturata sino al 1 luglio 1937 e salvo quanto disposto in via transitoria per il preavviso dall'art. 35 del presente contratto, sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini, anche se piu' favorevoli agli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste dai contratto stesso.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 46
Art. 46. DISPOSIZIONI GENERALI Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali vigenti in materia di contratto d'impiego nelle aziende industriali. Ferma la inscindibilita' di cui all'art. 44 del presente contratto, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli all'impiegato, salvo quanto disposto dagli artt. 35, 36, e 45 del presente contratto.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 47
Art. 47. DECORRENZA E DURATA Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati addetti all'industria dei copertoni e tende, ha decorrenza dal 1 gennaio 1952 e sara' valido fino al 31 dicembre 1953. Qualora il presente contratto non venga, disdetto da, una delle parti contraenti 2 mesi prima della scadenza, si intendera' successivamente rinnovato di anno in anno. Il presente contratto, dopo che sara' denunciato a, fine delle parti contraenti, restera' in vigore dopo la sua scadenza fino alla stipulazione di un nuovo contratto. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. SULLO
CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo- art. 1
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