DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1366
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 aprile 1952 per gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare, stipulato tra l'Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione italiana Lavoranti Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro; la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione Nazionale Lavoratori Industria Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 27 maggio 1953 per gli operai dipendenti da aziende industriali esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti ed affini per uso industriale, civile e militare, stipulato fra le medesime parti di cui al contratto 20 aprile 1952;
Vista la regolamentazione del lavoro a domicilio, allegata al suddetto contratto 27 maggio 1953;
Visto l'accordo 15 settembre 1954, e relative tabelle, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni ai lavoratori del settore produttori di tende da campo, tele e copertoni impermeabili e affini per uso industriale, civile e militare, stipulato fra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari, e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, con l'intervento della Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento; l'Unione italiana del lavoro, con l'intervento dell'Unione italiana Lavoratori dell'Abbigliamento; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'industria italiana, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari, e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori Industria Abbigliamento;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 51 dell'11 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 20 aprile 1952 e 27 maggio 1953, relativi, rispettivamente, agli impiegati ed agli operai addetti alle aziende esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare, nonche' l'accordo 15 settembre 1954 per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni dei lavoratori predetti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 153. - VILLA
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo- art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZION. DI LAVORO 20 APRILE 1952 PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LA FABBRICAZIONE DI TENDE DA CAMPO, TELE E COPERTONI IMPERMEABILI, MANUFATTI E INDUMENTI IMPERMEABILI ED AFFINI PER USO INDUSTRIALE, CIVILE E MILITARE Addi', 20 aprile 1952 in Milano, presso la sede della ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI. tra L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI, rappresentata dal suo Presidente dott. Elio Soliani, assistito dal rag. Enzo Gigliani, Segretario dell'Associazione stessa; con l'intervento dei sigg.: dott. ingegnere Decio Griffini. Consigliere Delegato della Manifattura, del Seveso S. A.; dott. Franco Moretti, Procuratore Generale della Ditta Ettore Moretti e Consigliere Delegato della S. A. Giorgio Niccolini; e del dottore Pietro Terrusi per l'Associazione Lombarda degli Industriali, tutti in rappresentanza delle aziende industriali esercenti la fabbricazione di tende da campo, copertoni impermeabili, ecc.; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELLA INDUSTRIA ITALIANA - Delegazione per l'Alta Italia - nella persona del dott. Scipione Felici; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORANTI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.), rappresentata dal suo Segretario Responsabile, sig. Remo Savio, e dai Segretari sigg. Orrigoni Benvenuto e Bucci Giorgio; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO in persona dell'on. Penato Bitossi; e la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.), rappresentata dal suo Segretario Generale sig. Silvio Ascasi e dai Vice Segretari signori Giuseppe Fossati e Fabio Tonolli e del sig. Antonio Tanzi dell'Ufficio Contrattuale della Federazione stessa; nonche' dai seguenti sigg.: Mazzella Franco di Milano, Gugliotta Enrico e Gerolami Ubaldo della Ditta Ettore Moretti; Albertella Giuseppe della S. A. Manifattura del Seveso; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI nella persona del Segretario Nazionale dott. Bruno Storti; 20 aprile 1952, in Milano, presso la sede della ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI, rappresentata dal suo Presidente dott. Elio Soliani, assistito dal rag. Enzo Gigliani, Segretario dell'Associazione stessa; con l'intervento dei sigg.: dott. ingegnere Decio Griffini, Consigliere delegato della Manifattura del Seveso S. A.; dott. Franco Moretti, Procuratore Generale della Ditta Ettore Moretti, e Consigliere Delegato della S. A. Giorgio Niccolini; e del dott. Pietro Terrusi per l'Associazione Lombarda degli Industriali, tutti in rappresentanza delle aziende industriali esercenti la fabbricazione di tende da campo, copertoni impermeabili, ecc,; e con l'assistenza, della CONFEDERAZIONE GENERALE DELLA INDUSTRIA ITALIANA Delegazione per l'Alta Italia nella persona del dott. Scipione Felici; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal suo Segretario Italico Utimperghe con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), nella persona del Segretario Confederale Enrico Bruni; si e' stipulato il presente Contratto cellettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare. Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve esser specificato: 1) la data di assunzione; 2) la categoria e l'eventuale gruppo a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 4 o, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico iniziale; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1) la carta d'identita' o altro documento equipollente; 2) il libretto di lavoro; 3) se capo famiglia, i documenti necessari per fruire degli assegni familiari; 4) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso o i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge. L'impiegato e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e domicilio e a notificare i successivi mutamenti.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 2
Art. 2. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine, tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti della indennita' di anzianita' di cui agli art. 36, 37 e 38, si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore a tre anni, salvo pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e alla indennita' di anzianita'. Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 3
Art. 3. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati della 1ª categoria ed a 3 mesi per quelli delle altre categorie. Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1. Non sono ammesse ne' la protrazione ne' la rinnovazione del periodo di prova. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Per l'impiegato in prova di 1ª e 2ª categoria, lo stipendio mensile potra' essere inferiore a quello minimo contrattuale nella misura massima del 10 per cento. La differenza sara' pero' reintegrata all'impiegato che venga confermato in servizio. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potra' avere luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di 1ª categoria e durante il primo mese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio e conseguentemente il periodo di prova sara' computato a tutti gli effetti contrattuali. Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 4
Art. 4. CATEGORIE DI IMPIEGATI A seconda delle mansioni esplicate, gli impiegati di ambo i sessi vengono classificati come segue: 1ª categoria: Impiegati di concetto con funzioni direttive: tecnici ed amministrativi. 2ª categoria: Impiegati di concetto: tecnici ed amministrativi. 3ª categoria: Gruppo A) Impiegati di ordine: tecnici ed amministrativi. Gruppo B) Impiegati di ordine: tecnici ed amministrativi. Appartengono al Gruppo B della 3ª categoria gli impiegati di ordine con mansioni che non richiedono alcuna particolare preparazione, esperienza o pratica di ufficio (dattilografa, archivista, scritturale, copista, schedarista e mansioni analoghe). L'impiegato laureato non potra' essere assegnato a categoria inferiore alla 2ª. Il titolo di studio deve essere presentato all'azienda all'atto dell'assunzione in servizio o al momento in cui il titolo stesso venga conseguito; in questo ultimo caso l'applicazione della norma, anzidetta avra' luogo alla data della presentazione del titolo di studio stesso.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 5
Art. 5. CUMULO DI MANSIONI All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diverse categorie e' riconosciuta la categoria o gruppo corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di prevalenza agli effetti dell'importanza della mansione ovvero prevalenza, o almeno equivalenza, di tempo e sia svolta con normale continuita'.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 6
Art. 6. MUTAMENTO DI MANSIONI L'impiegato in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse di quelle inerenti alla sua categoria e gruppo purche' cio' non importi alcun peggioramento economico ne' in mutamento sostanziale alla sua posizione. All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni inerenti a categoria o gruppo superiore, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non interiore alla eventuale differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della categoria o gruppo superiore. Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di 1ª categoria e di tre mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti nella categoria o gruppo superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria o di gruppo.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 7
Art. 7. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, col riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso, della indennita' di anzianita' e del trattamento di malattia, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari ad un anno per ogni quattro anni di anzianita' maturata con la qualifica di operaio. Tuttavia il primo anno di anzianita': convenzionale quale impiegato, verra' computato a favore del lavoratore che, all'atto del mutamento di qualifica, abbia maturato un'anzianita' minima di cinque anni quale operaio.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 8
Art. 8. BENEMERENZE NAZIONALI Agli impiegati che si trovino nelle condizioni appresso indicate o che non abbiano gia' goduto della concessione, verra' riconosciuta, agli effetti del preavviso e della relativa indennita' sostitutiva e della indennita' di anzianita', una maggiore anzianita' convenzionale nella seguente misura: 1) mutilati od invalidi di guerra: un anno; 2) ex combattenti o ad essi parificati a norma di legge: che abbiano prestato servizio, almeno per sei mesi, presso reparti mobilitati in zona di operazioni sei mesi; 3) decorati di valore, promossi per merito di guerra, decorati dell'Ordine Militare di Savoia e feriti di guerra: sei mesi. Le predette anzianita' sono cumulabili. Il diritto alle predette anzianita', comprovato dalla necessaria documentazione ed integrato dalla prova del mancato godimento precedente, deve essere denunciato all'azienda - a pena di decadenza - dallo impiegato di nuova assunzione all'atto dell'assunzione stessa, su richiesta dell'azienda, e dall'impiegato in servizio entro tre mesi da quando l'azienda gli abbia comunicato le disposizioni del presente articolo.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 9
Art. 9. ORARIO DI LAVORO Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l'orario massimo normale di lavoro non potra' eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro, e le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali per gli impiegati aventi mansioni discontinue. Tuttavia le ore di lavoro prestato oltre le 44 ore e fino alle 48 settimanali dagli impiegati a regime normale di lavoro e oltre le 55 ore e fino alle 60 ore settimanali dagli impiegati aventi mansioni discontinue verranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la corresponsione di altrettante quote orarie dello stipendio mensile, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 13 del presente contratto. L'orario di lavoro deve essere distribuito in modo da lasciare libero l'impiegato nel pomeriggio del sabato. Tuttavia, in considerazione delle caratteristiche produttive dell'industria dei copertoni e tende e limitatamente agli impiegati il cui lavoro e' strettamente connesso con quello degli operai si ammette che, qualora sia richiesta agli operai una prestazione lavorativa nel pomeriggio del sabato, anche gli impiegati di cui trattasi possano ricuperare le ore di lavoro eventualmente non effettuate nei periodi di stasi prestando la loro opera nel pomeriggio del sabato per non piu' di 4 ore e comunque senza sorpassare nel complesso i limiti normali dell'orario di lavoro di cui al 1° comma del presente articolo.
CCNL 20 aprile 1952 per impiegati dipendenti aziende fabbricazione tende da campo-art. 10
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