DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1370
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, 10 novembre 1958, e relative tabelle, per gli addetti all'industria delle fibre tessili artificiali e sintetiche, stipulato tra l'Associazione Nazionale fra i Produttori di Fibre Tessili Artificiali e Sintetiche, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Organizzazione Sindacale tra i Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro, e il Sindacato Nazionale Fibre Tessili Artificiali:
Viste le disposizioni per le lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, e relativi accordi integrativi, nonche' le norme per il premio di produzione nel settore fibre tessili artificiali e affini, e relative tabelle, allegate al predetto contratto;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 73 del 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertata l'autenticita';
Sentito il Consiglifo dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 novembre 1958, relativo agli addetti all'industria delle fibre tessili artificiali e sintetiche, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, delle disposizioni indicate nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione delle fibre artificiali e sintetiche.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 20. - VILLA
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I- art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 10 NOVEMBRE 1958 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI E SINTETICHE In Roma, addi' 10 novembre 1958 tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA I PRODUTTORI DI FIBRE TESSILI ARTIFICIALI E SINTETICHE rappresentata, per delega del Presidente, dal Dott. Ezio Vitale e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA in persona dell'Avv. Enzo Bajocco e del Dottor Torquato Bardoscia; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.) rappresentata dai Segretari Nazionali Sigg. Egidio Roncaglione, e Silvano Verzelli con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai Signori Alfano, Bagnoli, Cabrini, Corengia, Gatti, Gerli e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.) rappresentata dai Segretari On. Vittorio Foa e On. Luciano Romagnoli, assistiti dal Dott. Eugenio Giambarba; l'ORGANIZZAZIONE SINDACALE TRA I LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (Federchimici) rappresentata dal Segretario Generale Sig. Giuseppe Reggio, dai Segretari Nazionali Sigg. Egidio Quaglia, Vera Acutis, Mario Zanetta, con la partecipazione di una delegazione dei lavoratori composta dai Sigg. Nitti, Pireddu, Zambarbieri, Fusi, Fumagalli, Vismara, Bulgarini, Consadori e con la assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI in persona del Segretario Confederale Dottori Dionigi Coppo, assistito dal Comm. Ettore Azais; l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.C.) rappresentata dalla Segreteria Nazionale composta dai Signori Lino Ravecca, Ernesto Cornelli, Giulio Polotti, Domenico Tardioli, Leo Biggi, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai Sigg. Elviro Ballardini, Carlo Bottoni, Egidio Viroli, Dante Guagnetti, Luigi Colombo e Abbondio Molteni, e con la assistenza della UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.) in persona dei Segretari Nazionali Sigg. Italo Viglianesi, Raffaele Vanni e Dott. Tullio Repetto; il SINDACATO NAZIONALE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI (C.I.S.N.A.L.) rappresentato dal suo Segretario Sig. Bruno Scheggi; si e' stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro da valere per i dipendenti delle aziende associate all'anzidetta Associazione Nazionale degli Industriali. Art. 1. ASSUNZIONE Per le assunzioni degli operai valgono le norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda e' tenuta a comunicare al lavoratore, normalmente per iscritto, in quale localita' e' destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la qualifica e la categoria alle quali e' assegnato, nonche' la relativa paga. A comunicazione avvenuta il lavoratore si intende destinato ad ogni effetto alla localita' indicatagli. Nell'assunzione delle donne e dei minori l'azienda deve osservare le disposizioni stabilite dalla rispettiva legge.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 2
Art. 2. DOCUMENTI, RESIDENZA E DOMICILIO Per l'assunzione il lavoratore e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessera e libretto delle assicurazioni sociali, in quanto il lavoratore ne sia in possesso; 3) carta di identita' o documento equipollente. E' facolta' dell'azienda il richiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti, sempreche' il lavoratore ne sia in possesso. L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene. Il lavoratore e' tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio e notificarne i successivi mutamenti nonche' a consegnare dopo l'assunzione, se capo famiglia, lo stato di famiglia nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 3
Art. 3. PERIODO DI PROVA Normalmente l'eventuale periodo di prova non puo' superare sei giornate lavorative, con reciproca facolta' di rescindere, entro il detto termine, il rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'. Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative ma l'accordo deve risultare da atto scritto. Il lavoratore mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova si intende confermato in servizio. Il lavoratore che non sia confermato in servizio o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute, conteggiate sulla base della paga fissata all'atto dell'assunzione; comunque la paga non puo' essere inferiore al minimo della categoria nella quale ha prestato la propria opera. Nei confronti del lavoratore confermato in servizio il periodo di prova va computato a tutti gli effetti contrattuali.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 4
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