DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1370
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, 10 novembre 1958, e relative tabelle, per gli addetti all'industria delle fibre tessili artificiali e sintetiche, stipulato tra l'Associazione Nazionale fra i Produttori di Fibre Tessili Artificiali e Sintetiche, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Organizzazione Sindacale tra i Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro, e il Sindacato Nazionale Fibre Tessili Artificiali:
Viste le disposizioni per le lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, e relativi accordi integrativi, nonche' le norme per il premio di produzione nel settore fibre tessili artificiali e affini, e relative tabelle, allegate al predetto contratto;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 73 del 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertata l'autenticita';
Sentito il Consiglifo dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 novembre 1958, relativo agli addetti all'industria delle fibre tessili artificiali e sintetiche, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, delle disposizioni indicate nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione delle fibre artificiali e sintetiche.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 20. - VILLA
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I- art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 10 NOVEMBRE 1958 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI E SINTETICHE In Roma, addi' 10 novembre 1958 tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA I PRODUTTORI DI FIBRE TESSILI ARTIFICIALI E SINTETICHE rappresentata, per delega del Presidente, dal Dott. Ezio Vitale e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA in persona dell'Avv. Enzo Bajocco e del Dottor Torquato Bardoscia; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.) rappresentata dai Segretari Nazionali Sigg. Egidio Roncaglione, e Silvano Verzelli con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai Signori Alfano, Bagnoli, Cabrini, Corengia, Gatti, Gerli e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.) rappresentata dai Segretari On. Vittorio Foa e On. Luciano Romagnoli, assistiti dal Dott. Eugenio Giambarba; l'ORGANIZZAZIONE SINDACALE TRA I LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (Federchimici) rappresentata dal Segretario Generale Sig. Giuseppe Reggio, dai Segretari Nazionali Sigg. Egidio Quaglia, Vera Acutis, Mario Zanetta, con la partecipazione di una delegazione dei lavoratori composta dai Sigg. Nitti, Pireddu, Zambarbieri, Fusi, Fumagalli, Vismara, Bulgarini, Consadori e con la assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI in persona del Segretario Confederale Dottori Dionigi Coppo, assistito dal Comm. Ettore Azais; l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.C.) rappresentata dalla Segreteria Nazionale composta dai Signori Lino Ravecca, Ernesto Cornelli, Giulio Polotti, Domenico Tardioli, Leo Biggi, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai Sigg. Elviro Ballardini, Carlo Bottoni, Egidio Viroli, Dante Guagnetti, Luigi Colombo e Abbondio Molteni, e con la assistenza della UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.) in persona dei Segretari Nazionali Sigg. Italo Viglianesi, Raffaele Vanni e Dott. Tullio Repetto; il SINDACATO NAZIONALE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI (C.I.S.N.A.L.) rappresentato dal suo Segretario Sig. Bruno Scheggi; si e' stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro da valere per i dipendenti delle aziende associate all'anzidetta Associazione Nazionale degli Industriali. Art. 1. ASSUNZIONE Per le assunzioni degli operai valgono le norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda e' tenuta a comunicare al lavoratore, normalmente per iscritto, in quale localita' e' destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la qualifica e la categoria alle quali e' assegnato, nonche' la relativa paga. A comunicazione avvenuta il lavoratore si intende destinato ad ogni effetto alla localita' indicatagli. Nell'assunzione delle donne e dei minori l'azienda deve osservare le disposizioni stabilite dalla rispettiva legge.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 2
Art. 2. DOCUMENTI, RESIDENZA E DOMICILIO Per l'assunzione il lavoratore e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessera e libretto delle assicurazioni sociali, in quanto il lavoratore ne sia in possesso; 3) carta di identita' o documento equipollente. E' facolta' dell'azienda il richiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti, sempreche' il lavoratore ne sia in possesso. L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene. Il lavoratore e' tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio e notificarne i successivi mutamenti nonche' a consegnare dopo l'assunzione, se capo famiglia, lo stato di famiglia nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 3
Art. 3. PERIODO DI PROVA Normalmente l'eventuale periodo di prova non puo' superare sei giornate lavorative, con reciproca facolta' di rescindere, entro il detto termine, il rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'. Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative ma l'accordo deve risultare da atto scritto. Il lavoratore mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova si intende confermato in servizio. Il lavoratore che non sia confermato in servizio o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute, conteggiate sulla base della paga fissata all'atto dell'assunzione; comunque la paga non puo' essere inferiore al minimo della categoria nella quale ha prestato la propria opera. Nei confronti del lavoratore confermato in servizio il periodo di prova va computato a tutti gli effetti contrattuali.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 4
Art. 4. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI DEFINIZIONI - PERSONALE MASCHILE SPECIALIZZATI: Sono coloro che compiono lavori od operazioni di notevole difficolta', delicatezza o complessita', la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. QUALIFICATI: Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. COMUNI: Sono coloro che compiono lavoro od operazioni che non richiedono specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di categorie superiori, partecipando direttamente alla lavorazione. MANOVALI: Sono coloro che compiono lavori di trasporto, di carico, di scarico e di pulizia o analoghi lavori di fatica anche se compiuti nei reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione. DEFINIZIONI - PERSONALE FEMMINILE Donne di 1ª Categoria: Sono coloro che compiono lavori od operazioni di particolare delicatezza o complessita' che richiedono specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. Donne di 2ª Categoria: Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono attitudini o conoscenze conseguite con breve tirocinio. Donne di 3ª Categoria: Sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri o analoghi lavori anche se compiuti nei reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione. Nota. - Per l'assegnazione alle categorie superiori e per la durata del tirocinio si terra' debito conto dell'eventuale appropriata preparazione conseguita in scuole professionali. CLASSIFICAZIONE PARTE I. PARTE COMUNE A TUTTI I PROCEDIMENTI Esemplificazione lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia Gruppo A. - Vi appartengono: autisti meccanici con patente di terzo grado e con mansioni relative, infermieri patentati, motoscafisti, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di specializzazione. Gruppo B. - Vi appartengono infermieri, autisti non meccanici per servizio fuori stabilimento, guardie notturne e diurne, addetti permanentemente ai servizi antincendi, portieri principali ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di qualificazione. Gruppo C. - Vi appartengono: portieri in genere, addetti alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche, uscieri ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa e custodia - che non richiedano specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con breve tirocinio. Gruppo D. - Vi appartengono: cavallanti, carrettieri, stallieri, inservienti, custodi e addetti a servizi igienici, a spogliatoi, a refettori, a deposito biciclette, ecc. Esemplificazione lavoratori ausiliari Operai specializzati: carpentieri in legno e in ferro con adeguata conoscenza del disegno; tornitori di precisione; attrezzisti finiti; meccanici in genere provetti; tracciatori a mano; fucinatori non a stampo finiti; saldatori elettrici od autogeni capaci di saldare sia alluminio e sue leghe sia acciai inossidabili; soffiatori; modellatori di apparecchi di vetro per laboratorio; piombisti costruttori di apparecchi di lavorazione Oppure esecutori di saldature verticali - anche in lastra sottile - o di piombature omogenee; montatori di macchine o apparecchi cui si richieda adeguata conoscenza del disegno; montatori di macchine od apparecchi che richiedano la equilibrazione di parti rotanti; elettricisti, quadristi, avvolgitori, bobinatori addetti a mansioni che richiedano provata capacita' ed esperienza; fuochisti abilitati alla condotta di importanti impianti di generatori di vapore; tubisti addetti a sagomatura di tubi di acciaio comune, di diametro da 100 mm. in piu', con corrugamento della superficie ed anche di tubi di metalli speciali di qualsiasi dimensione; costruttori modellatori - secondo il disegno - di apparecchi in legno; ebanisti-mobilieri; falegnami finiti;muratori esecutori di murature refrattarie ed antiacide o oli murature a vista; turbinisti a vapore; motoristi; catramisti finiti; isolantisti finiti; calzolai finiti; ecc. Operai qualificati: tornitori; fresatori; piallatori; muratori e arrotini; aggiustatori meccanici; fabbri;carpentieri in ferro; fucinatori a stampo; saldatori comuni a fiamma ossiacetilenica o ad arco elettrico; soffiatori di vetro comuni; ramai; calderai; carropontisti; piombisti comuni; lattonieri; stagnini; carpentieri in legno; bottai; falegnami comuni; elettricisti comuni; fuochisti patentati di generatori di vapore; macchinisti di motrici a vapore; tubisti comuni; muratori comuni; scalpellini; cementisti; ferraioli; sellai; verniciatori; decoratori comuni; laccatori; addetti alla conduzione di macchine per la prima lavorazione del legno; catramisti comuni; isolantisti comuni; sellai e vulcanizzatori; vetrai (applicatori vetri); ecc. Operai comuni: bertellisti comuni; bilanceristi;tranciatori; punzonatori; trapanisti addetti a lavori semplici; battimazza di fucina; scaldachiodi, tienichiodi, tienileva, ribaditori; aggraffiatori; saldatori a chine e di motori; sbozzatori e muratori di pietre, pezzi refrattari o ceramiche; tassellatori; imballatori e incassatori semplici; imbragatori; aiutanti di operai specializzati e qualificati; ecc. PARTE II. UOMINI A) Parte propria del procedimento Viscosa 1) ALCALI CELLULOSA. a) Operai specializzati: 1) pressatori (manovre inerenti alla bagnatura e pressatura, regolazione tempi e temperature ed annotazioni relative). b) Operai qualificati: 1) addetti alla pesatura delle partite di cellulosa ed alcali cellulosa; 2) addetti alle inversioni di marcia dei disintegratori ed al controllo temperature disintegratori e stufe. c) Operai comuni: 1) addetti alla preparazione delle partite di cellulosa (prelievo dal magazzino - apertura delle balle - preparazione dei pacchetti o mazzette per mischia e condizionamento - preparazione della partita - distribuzione alle presse); 2) addetti al carico e scarico presse e carico disintegratori (predisposizione delle mazzette o pacchetti nelle presse) scarico dell'alcali cellulosa dalle presse nei disintegratori o nei cassoni o carrelli di pesaturascarico dell'alcali cellulosa dei cassoni o carrelli di pesatura e carico dei disintegratori; 3) addetti allo scarico dei disintegratori ed al trasporto delle marmitte o carrelli nelle stufe (riempimento marmitte o carrelli - trasporto dei carrelli alla pesatura o alle stufe - scarico marmitte o carrelli nelle stufe). 2) SODA E RECUPERO SODA. a) Operai specializzati. 1) addetti alla preparazione soda (manovre, tempi e temperature, preparazione e correzione miscele e annotazioni relative). b) Operai qualificati: 1) addetti alla filtrazione soda e operazioni accessorie alla preparazione soda; 2) addetti al recupero soda; 3) addetti al montaggio cassoni ricupero soda. c) Operai comuni: 1) addetti all'apertura dei fusti soda (trasporto fusti - apertura - immissione dei cilindri di soda nei solutori); 2) aiutanti dell'addetto al montaggio tele e cassoni e addetti allo smontaggio dei cassoni ricupero soda. 3) SOLFURO. a) Operai specializzati: 1) addetti alla condotta dei solfuratori (manovre - regolazione tempi e temperature - prelievo campioni e annotazioni relative); 2) addetti alla condotta dei mescolatori viscosa (manovre - regolazione tempi e temperature - prelievo campioni - prove viscosita' e annotazioni relative). c) Operai comuni: 1) addetti al carico baratti e trasporti (scarico stufe e carico carrelli - prelievo marmitte dalle stufe - trasporto dei carrelli ai baratti o alle tramoggie - carico dei baratti - ritorno carrelli e marmitte vuote); 2) addetti allo scarico e pulizia baratti. 4) MATURAZIONE E FILTRAZIONE VISCOSA. a) Operai specializzati: 1) addetti alla condotta della filtrazione (manovre - prelievo campioni - regolazione tempi e temperature e annotazioni relative). b) Operai qualificati: 1) addetti alla pigmentazione (manovre - prelievo campioni e annotazioni relative); 2) addetti alle prove di filtrabilita'; 3) addetti allo smontaggio e montaggio filtri. c) Operai comuni: 1) addetti alla pulizia dei serbatoi; 2) addetti alla preparazione e lavaggio filtri e tele. 5) FILATURA RAION E FIOCCO. a) Operai specializzati: 1) addetti alla condotta dei bagni di filatura (manovre - correzione e concentrazioni - regolazione tempi e temperature - annotazioni relative); 2) addetti alle manovre delle macchine di filatura (manovre - regolazione tempi e annotazioni relative) anche se eseguono contemporaneamente il cambio filiere e l'attacco dei fili. b) Operai qualificati: 1) addetti alle macchine di filatura (attaccafili e cambio filiere senza responsabilita' delle manovre); 2) addetti al cambio e controllo delle pompette; 3) addetti alla preparazione filtri a disco e tubetti; 4) addetti alle macchine dello jutisel; 5) addetti al controllo perdite e spurghi viscosa (con annotazioni relative). c) Operai comuni: 1) addetti al carico e scarico delle bobine piene e vuote sui filatoi; 2) addetti al trasporto delle bobine e carrelli dalla filatura al lavaggio e viceversa; 3) addetti allo smontaggio e pulizia dei filtri a disco o a candela e dei tubetti dai filatoi (cambio candele). 6) LAVAGGIO ESSICCATOIO BOBINE. a) Operai specializzati: 1) addetti alle manovre delle vasche di lavaggio (attacco vuoto - apertura e chiusura liquidi - tenuta tempi - controllo lavaggio con indicatore - controllo carico e scarico e annotazioni relative); 2) addetti alla condotta degli essiccatoi - bobine non desolfurate (manovre - regolazione tempi e temperature e annotazioni relative). b) Operai qualificati: 1) addetti alla condotta dell'essiccatoio con bobine desolfurate (manovra degli essiccatoi - tenuta tempi di carico e temperatura - annotazioni relative). c) Operai comuni: 1) addetti al carico e scarico vasche e trasporto carrelli; 2) addetti soltanto al carico e scarico carrelli dall'essiccatoio e trasporto carrelli; 3) addetti al taglio delle bobine umide o acide. 7) REPARTI TORCITURA - ASPATURA - ROCCHE - BATTITURA. a) Operai qualificati: 1) addetti alla pesatura della produzione nelle diverse fasi di lavorazione del filato. b) Operai comuni: 1) addetti alla distribuzione e al conseguente trasporto dei filati in vari reparti di produzione. 8) CANDEGGIO FIOCCO. a) Operai qualificati: 1) addetti alla condotta, essiccatoi, regolazione temperature e annotazioni relative. b) Operai comuni: 1) addetti al carico e scarico del fiocco sulla macchina a candeggiare ed essiccatoio; 2) addetti all'imballo fiocco. 9) CANDEGGIO E BAGNATURA RAION. a) Operai specializzati: 1) addetti alla sorveglianza e controllo candeggio (controllo bagni - controllo prodotti con indicatori - controllo andamento macchine ed annotazioni relative). b) Operai comuni: 1) addetti al carico e scarico candeggio, centrifughe ed essiccatoi. 10) SALA POMPETTE. a) Operai qualificati: 1) addetti al montaggio e taratura pompette. b) Operai comuni: 1) addetti allo smontaggio e pulizia pompette. 11) SERVIZI GENERALI. MAGAZZINO MATERIALI E SCORTE: a) Operai specializzati: 1) addetti al collaudo e classificazione materiali e annotazioni relative. b) Operai comuni: 1) addetti alla sistemazione dei materiali e lavori vari di magazzino. MAGAZZINO PRODOTTI E CASCAME: a) Operai qualificati: 1) addetti al peso, alla sistemazione e consegna pacchi; 2) addetti alla spedizione e marcatura casse. b) Operai comuni: 1) addetti ai lavori vari di magazzino quali: preparazione casse, (preparazione balle, reggiatura casse e balle, inchiodatura casse - etichettatura casse, pacchi e balle. Nota: per i manovali adibiti a tutti i reparti di cui sopra, vedere definizioni all'inizio dell'art. 4. B) Parte propria del procedimento acetato. 1) REPARTO ACETILAZIONE E RICUPERO ACIDO ACETICO. a) Operai specializzati: 1) addetti alla preparazione dei bagni di acetilazione (manovre, regolazione tempi e temperature, composizione e correzione miscele, annotazioni relative); 2) addetti alla condotta degli apparecchi acetilanti (manovre, regolazione tempi e temperature, controlli, reazioni e annotazioni relative); 3) addetti alla condotta degli apparecchi di saponificazione, filtrazione collodio acetico e lavaggio acetato di cellulosa (manovre, controlli di lavorazione relativi, regolazione tempi e temperature e annotazioni relative); 4) addetti alla condotta degli apparecchi di concentrazione e distillazione acido acetico (manovre, regolazione tempi, temperature e portate, controlli di lavorazione e annotazioni relative). b) Operai qualificati: 1) addetti alla condotta dell'essiccatoio cellulosa, regolazione tempi e temperature, pesatura cellulosa e preparazione cariche, annotazioni relative); 2) addetti alla condotta degli essiccatoi dell'acetato di cellulosa (manovre, regolazione tempi e temperature, pesatura sacchi e annotazioni relative). c) Operai comuni: 1) addetti al trasporto e carico cellulosa negli acetilatori; 2) addetti al lavaggio dell'acetato di cellulosa; 3) addetti ai montaliquidi; 4) addetti al cambio dei filtri di filtrazione del collodio acetico; 5) addetti al cambio dei filtri di filtrazione acque acetiche; 6) addetti alla pressatura dell'acetato di cellulosa; 7) addetti al carico e scarico degli essiccatoi dell'acetato di cellulosa. 2) REPARTO SOLUZIONE (preparazione collodio). a) Operai specializzati: 1) addetti alla condotta degli apparecchi di distillazione delle acque acetoniche (manovre, regolazione tempi e temperature e annotazioni relative). b) Operai qualificati: 1) addetti alla condotta dei mescolatori (anche nel caso in cui attendano al carico degli stessi); 2) addetti alle manovre di filtrazione del collodio acetonico. c) Operai comuni: 1) addetti al solo carico dei mescolatori; 2) addetti al cambio dei filtri del collodio acetonico: 3) addetti al lavaggio delle tele dei filtri collodio acetonico; 3) REPARTO FILATURA. a) Operai specializzati: 1) addetti ai turbosoffianti (condotta e controllo delle turbosoffianti aria acetonica, manovre e annotazioni relative); 2) addetti alla titolazione delle pompe di filatura (regolazione del titolo sul filatoio e annotazioni relative); b) Operai qualificati: 1) addetti al cambio delle filiere; 2) addetti all'attacco dei fili ed alla riparazione delle rotture; 3) addetti al montaggio e smontaggio delle pompette e dei filtri sui filatoi; 4) addetti allo smontaggio, pulizia e montaggio filiere in sala filiere. c) Operai comuni: 1) addetti alle leve delle bobine vuote e piene sui filatoi. Nota: per i manovali adibiti a tutti i reparti di cui sopra, vedere definizione all'inizio dell'art. 4. PARTE III DONNE A) Parte comune a tutti i procedimenti. Maestre: vedere art. 19, parte comune. 1) TORCITURA. a) Operaie di 1ª: 1) addette alla verifica delle bobine anche se eseguono operazioni di sfilatura a mano o a macchina, e annotazioni relative; 2) torcifilo (verifica e sfilatura bobine difettose alla macchina, anche se riattacca il filo e annotazioni relative); 3) addette alla verifica dei giri dei fusi sui torciatoi e annotazioni relative; 4) addette al conteggio delle rotture e annotazioni relative. b) Operaie di 2ª: 1) addette alla sfilatura e trasporto bobine alle macchine; 2) addette alla sfilatura dei rocchetti e delle spole; 3) addette alle macchine (riparazioni rotture, carico e scarico bobine e rocchetti o spole o focacce piene e vuoto dalla macchina)); 4) addette ai servizi di reparto inerenti alla produzione (alzarocchetti, attacca cordette o cintini, tagliatrici bobine, pulitrici bobine e macchine, ecc.); 5) addette alle focacce e alla preparazione calze sui rocchetti. 2) ASPATURA. a) Operaie di 1ª: 1) addette ai controlli di aspatura e legatura anche nel caso che eseguano operazioni accessorie di scarico dell'aspo con conteggio delle medaglie e annotazioni relative; 2) addette al conteggio delle rotture e annotazioni relative. b) Operaie di 2ª: 1) addette all'aspatura (compreso scarico aspe con o senza la consegna delle medaglie); 2) addette alla legatura a mano o a macchina; 3) addette ai servizi di reparto inerenti alla produzione (distribuzione cordonetto, manellatura, imbastonatura, ecc.); 4) addette alle focacce. 3) ROCCHE. a) Operaie di 1ª: 1) addette ai controllo dei giri dei fusi delle rocchettiere annotazioni relative; 2) addette al conteggio delle rotture e annotazioni relative. b) Operaie di 2ª: 1) addette alle macchine (riparazioni rotture, carico e scarico rocche, rocchetti, spole o focacce dalla macchina); 2) addette alla confezione, etichettatura e servizi di reparto inerenti alla produzione. 4) CANDEGGIO, BAGNATURA ESSICCATOIO MATASSE E FOCACCE a) Operaie di 1ª: 1) addette alla verifica dei bagni di candeggio e desolfurazione e annotazioni relative; 2) addette alla verifica del filato durante le fasi di lavorazione e annotazioni relative; 3) addette alla verifica dell'umidita' del filato ed annotazioni relative. b) Operaie di 2ª: 1) addette alle macchine a candeggiare (carico-scarico); 2) addette ai carico e scarico degli essiccatoi (imbastonatura, carico, scarico, manellatura); 3) addette alla bagnatura del raion desolfurato; 4) addette ai servizi di reparto inerenti alla produzione. 5) BATTITURA (SCELTA). a) Operaie di 1ª: 1) addette ai controlli di scelta; 2) addette al conteggio della produzione con annotazioni relative; 3) addette al controllo delle bave (contabave). b) Operaie di 2ª: 1) addette alla battitura; 2) addette alla confezione dei pacchi (manelliste, pesatrici, impaccatrici, incassatrici e imballatrici). Alle operaie addette alla battitura (scelta), constatato che particolari condizioni di lavoro non consentono l'istituzione del lavoro a cottimo, si conviene di corrispondere alle stesse, ad ogni periodo di paga, un premio orario variabile dal 4% al 6% sul minimo contrattuale di categoria in rapporto al rendimento individuale qualitativo. Il trattamento di cui sopra verra' corrisposto alle operaie che abbiano almeno 6 mesi di anzianita' e sempre che il lavoro sia eseguito secondo le prescrizioni. Condizioni similari di miglior favore verranno mantenute. Le retribuzioni individuali superiori ai minimi di categoria non potranno assorbire i premi di cui sopra, nel senso che gli stessi dovranno essere comunque corrisposti. 6) LABORATORIO CHIMICO E TESSILE (compresi i laboratori esperienze e sala filiere). a) Operaie di 1ª: 1) addette al laboratorio chimico in qualita' di esecutrici di analisi semplici e di preparatrici di soluzioni titolate per analisi; 2) operaie del laboratorio tessile addette alle prove serimetriche e dinanometriche, prove sezioni e simili: 3) addette ai laboratori sperimentali che eseguono operazioni simili o equivalenti a quelle descritte ai punti 1 e 2; 4) addette alle prove di condizionatura raion e fiocco; 5) addette al controllo col microscopio in sala filiere; 6) addette alla pulizia chimica ed al montaggio filiere in sala, filiere; 7) addette alla confezione dei filtri a candela in sala filiere; 8) addette ai controlli di scelta. b) Operaie di 2ª: 1) addette al laboratorio chimico in qualita' di aiutanti analiste e prelievo campioni; 2) addette al laboratorio tessile in qualita' di contabave, torcimetri, aspini contagiri e simili; 3) addette ai laboratori sperimentali che eseguono operazioni simili o equivalenti a quelle descritte ai punti 1 e 2; 4) addette allo smontaggio e lavaggio con acqua delle filiere in sala filiere. 7) OPERAIE ADDETTE Al REPARTI DI LAVORAZIONE ED Al SERVIZI GENERALI. b) Operaie di 2ª: 1) addette alla preparazione delle partite di cellulosa; 2) addette alla preparazione tele e faldelle e alla riparazione delle tele di filtrazione; 3) addette alla confezione delle tele dei dializzatori soda; 4) addette al magazzino materiali e scorte in qualita' di tagliatrici tele, contatrici di materiali e lavori simili; 5) addette al magazzino prodotti e cascami in qualita' di incasellatrici, etichettatrici, pesatrici, rifacimento pacchi, timbratrici e simili. Nota: Per le operaie di 3ª categoria, adibite a tutti i reparti di cui sopra, vedere definizione all'inizio dell'art. 4.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 5
Art. 5. CUMULO DI MANSIONI: Al lavoratore al quale vengano affidate mansioni pertinenti a categorie differenti, e' riconosciuta la categoria corrispodente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima sia svolta con normale continuita'.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 6
Art. 6. PASSAGGIO DI MANSIONI La categoria attribuita al lavoratore non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito; la relativa disposizione deve tenere conto, possibilmente, della di lui categoria, capacita' ed attitudine. In detta ipotesi, al lavoratore sara' corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono a categoria superiore, mentre il lavoratore continuera' a percepire la propria normale retribuzione se le nuove mansioni afferiscono a categoria inferiore. Non si adottera' la misura afferente alla categoria superiore nel caso che il passaggio di mansioni', causato da sostituzione di lavoratore assente per malattia, infortunio, o permesso abbia durata fino a due giorni. Il lavoratore che per almeno trenta giorni continuativi disimpegni mansioni superiori alla propria categoria - sempreche' non si tratti di sostituzione temporanea per malattia, infortunio o permesso - passa definitivamente nella categoria superiore.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 7
Art. 7. DISCIPLINE DELL'APPRENDISTATO Le organizzazioni stipulanti si riservano di provvedere alla disciplina dell'apprendistato con successivo accordo.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 8
Art. 8. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Le organizzazioni stipulanti riconoscono la necessita' di dare impulso all'istruzione professionale quale mezzo essenziale per affinare le capacita' tecniche delle maestranze, onde migliorare od annientare il loro rendimento. La regolamentazione e le facilitazioni per i lavoratori che frequentano i corsi professionali saranno determinate da apposito accordo integrativo, tenendo conto della organizzazione dei corsi professionali nelle aziende e dell'esistenza di scuole professionali locali.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 9
Art. 9. ABITI DA LAVORO Le aziende, fermi restando gli obblighi di legge, forniranno in uso a tutti i lavoratori dopo la loro conferma in servizio un abito da lavoro, che verra' rinnovato di anno in anno gratuitamente. Onde consentire la normale tenuta dell'abito da lavoro, ad ogni lavoratore deve essere distribuito, una tantum, un altro abito da lavoro da usarsi come ricambio il quale deve essere consegnato due mesi dopo la distribuzione del primo abito di lavoro. La pulizia, riparazioni, ecc. dell'abito da lavoro sono a carico del lavoratori. Per gli uomini l'abito da lavoro di cui sopra consiste in una tuta, in uno o due pezzi oppure in un camice per gli addetti al laboratori chimici. Per le donne, l'abito da lavoro consiste in un taglio di tela per grembiule (uno all'anno senza il taglio di ricambio). Le tute, i camici e i tagli per grembiule saranno normalmente di cotone, canapa o misti, ad eccezione della tute in dotazione agli operai addetti alla produzione con procedimenti viscosa dei seguenti reparti o mansioni: - filatura raion e fiocco e carico candeggio fiocco; - addetti all'impianto di produzione dell'acido solforico; - preparazione bagni di filatura raion e fiocco; - addetti agli impianti di produzione dell'ipoclorito: - personale ausiliario normalmente addetto ai reparti sopracitati; per i quali la tuta deve essere di lana. Agli operai dei seguenti reparti o mansioni Lavorazione viscosa - Soda, recupero soda, e mercerizzazione tele; - Alcali, cellulosa; - Solfuro; - Filtrazione e maturazione viscosa; - Lavaggio ed essiccatoi bobine; - Recupero solfuro di carbonio; - Preparazione cimarolo e Kiesselghur; - Lavaggio e candeggio raion, fiocco e cascami. Lavorazione acetato - Acetilazione;. - Recupero acido acetico; - Preparazione collodio; - Filatura acetato, e recupero acetone; nonche' a tutti gli ausiliari normalmente addetti ai reparti soprascritti, anziche' una tuta all'anno deve essere assegnata una tuta ogni sei mesi. Ai lavoratori (operai ed operaie) addetti al laboratori chimici nonche' a quelli addetti al lavaggio delle filiere nella sala filiere deve essere assegnato un camice ogni sei mesi. Nell'interno dello stabilimento I lavoratori sono tenuti ad indossare l'abito da lavoro in normali condizioni di decoro e di pulizia. Gli abiti da lavoro devono essere riconsegnati alla azienda in caso di rescissione del rapporto di lavoro. Chiarimento a verbale Allo scopo di rendere efficace ed operante; nell'ambito aziendale, la regolamentazione dell'abito da lavoro, la Direzione dell'azienda e la Commissione Interna stabiliranno, al fine di evitare grassi, le opportune cautele ed i relativi controlli.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 10
Art. 10. ORARIO NORMALE DI LAVORO La durata normale settimanale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalla disposizioni Nell'eventualita' che l'orario di lavoro dovesse essere portato, per disposizione normativa o contrattuale, a 40 ore settimanali (a 42 per i lavoratori addetti a turni regolari periodici), le parti in mancanza di una opportuna disposizione generale, s'incontreranno per determinare le eventuali maggiorazioni da stabilire per le ore, intercorrenti fino alle 48 settimanali. L'orario giornaliero di lavoro e' fissato dall'azienda ed esposto in apposita, tabella, da affliggersi secondo le norme di legge. Ove registrano orologi di stabilmento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico orario. I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza, maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera, nel turno stabilito dall'azienda. Nei turni regolari periodci il lavoratore del turno smontante non puo' abbandonare il lavoro senza prima aver avuto in sostituzione, dal lavoratore del turno mutante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall'art. 18 per il lavoro straordinario
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 11
Art. 11. DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA Per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro non puo' superare le 10 ore giornaliere e le 62 settimanali, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia. Gli operai anzidetti sono classificati in quattro gruppi (A, B, C, D) specificati nell'art. 4. Le prime otto ore di lavoro sono compensate con una paga ragguagliata a quella, degli operai di produzione aventi uguale base salariale, la 9ª e la 10ª ora sono retribuite con la paga oraria ridotta, del 50 per cento al precedente comma in considerazione della particolare caratteristica del loro lavoro prestato esclusivamente di notte, viene riconosciuta una maggiore paga, di lire 100 giornaliere per i vari orari (8, 9, 10 ore) il lavoro prestato oltre la 10ª ora sara' compensato in base alla paga oraria maggiorata della percentuale di straordinario di cui all'art. 18. L'indennita' di contingenza per gli operai regolati dal presente, articolo e' ragguagliata ad un orario di 10 ore o quel maggior orario) previsto dal primo comma. Tuttavia, allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad otto ore, la' indennita' di contingenza sara' corrisposta nella intera misura giornaliera. Per retribuire il lavoro straordinario prestato dagli operai in questione deve essere adottato, come quota oraria della indennita' di contingenza, un ottavo della misura giornaliera della indennita' stessa. Restano ferme le migliori condizioni in atto
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 12
Art. 12. SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a, causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nella giornata, non superino i 60 minuti. In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'azienda trattiene il lavoratore nello stabilimento, questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza. La stesso trattamento deve essere usato al lavoratore dipendenti dalla sua volonta'. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, per il prolungamento di tale termine, il lavoratore puo' richiedere il licenziamento con diritto, a tutte le indennita' compreso il preavviso.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 13
Art. 13. RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE Eammesso il recupero a regime delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purche' esso sia contenuto al limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivo a quello in cui + avvenuta la interruzione.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 14
Art. 14. DISCIPLINA DEL LAVORO NEL POMERIGGIO DEL SABATO Salve le esclusioni sottoindicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare entro e non oltre le ore 14 del e' consentito che le ore, per tal modo mancanti al compimento dell'orario settimanale di lavoro, siano recuperate nei precedenti giorni della settimana in aggiunta all'orario normale e senza dar luogo ad alcuna maggiorazione di salario. Per i lavoratori che rientrano nelle esclusioni sottoindicate l'azienda, stabilira' dei turni che consentano loro la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato per 24 volte ogni anno solare opportunamente ripartite nelle diverse stagioni. A) Esclusioni dipendenti dalla natura dell'industria 1) Lavoratori addetti ad attivita' a fuoco continuo o a processi tecnici continui o stagionali o ad attivita' e mansioni rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente per tutti i giorni della settimana per cui ricorra a il riposo settimanale a turno, cioe': a) attivita' di cui all'[art. 5 della, legge 22 febbraio 1934, n. 370](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art5) e tabella integrativa, I, II e III approvata con decreto ministeriale 22 giugno. b) attivita' relative ad opitici la cui prevalente forza motrice e' prodotta direttamente dal vento o dall'acqua, ovvero e' costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio ad esclusivo uso di questo; c) mansioni che, pur non rientrando nelle attivita', sopraindicate, vi sono connesse in modo tale che la sospensione del pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioe': mansioni inerenti alle operazioni di scarico, di carico e di spedizione, qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'azienda; mansioni svolte dal personale addetto a sedi filiali ed agenzie delle aziende industriali, limitatamente a quelle inerenti alle operazioni di vendita al banco dei prodotti di fabbricazione delle aziende stesse; mansioni svolte da personale addetto a prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso; 2) Lavoratori addetti ad attivita' diverse: a) attivita' soddisfacenti bisogni che ricorrano anche ed in modo particolare il sabato e la domenica mattina, come: manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti in quanto dette operazioni non possono compiersi in altri giorni senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale; b) vigilanza delle aziende e degli impianti; c) attivita' rivolte alla raccolta o alla lavorazione di materie prime di prodotti soggetti a facile deterioramento; d) attivita' che non possono essere sospese, per ragioni tecniche, per piu' di un giorno alla settimana; e) scarico, carico, trasporto e spedizione di merci nel pomeriggio del sabato, qualora la sospensione intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'azienda; f) operazioni di vendita al banco presso le sedi, le filiali e le agenzie delle aziende industriali dei prodotti fabbricati dalle aziende stesse; g) prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso. B) Esclusioni dipendenti dal sistema delle lavorazioni Industrie. In cui si effettuano lavorazioni non continuative a piu' squadre; personale addetto a stabilimenti che, per insufficienza di impianti o per mancanza di personale, lavorano a tre o a due squadre per tutti i sei giorni della settimana. C) Esclusioni dipendenti da circostanze eccezionali In particolare le limitazioni stagionali di energia elettrica. E' infine ammesso il proseguimento del lavoro nel pomeriggio del sabato anche nei casi non rientranti nelle suddette esclusioni, sempreche' si addivenga ad accordo tra le parti tramite le organizzazioni sindacali periferiche di categoria.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 15
Art. 15. RIPOSO SETTIMANALE Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadra' normalmente di domenica potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa. Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 16
Art. 16. LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rimando alle disposizioni della relativa legge. In particolare si richiamano i seguenti divieti, per i quali la legge disciplina anche specificatamente le deroghe ed eccezioni: 1) e' vietato adibire al lavoro i minori degli anni 14; 2) e' vietato adibire i minori di 16 anni al sollevamento dei pesi su carriole o su carretti a braccia, a due ruote, quando questi lavori si svolgano in condizioni di particolare disagio e pericolo; 3) e' vietato adibire i minori degli anni 18 alla manovra e al traino di vagonetti; 4) e' vietato adibire gli uomini minori di 18 anni e le donne di qualsiasi eta' a lavoro notturno, considerato, ai fini della disposizione in esame, quello relativo ad un periodo di almeno 11 ore consecutive comprendente l'intervallo dalle ore 22 alle 6; 5) e' vietato adibire gli uomini minori di anni 15 e le donne minori di anni 21 e lavori pericolosi faticosi ed insalubri (che sono determinati da apposita tabella allegata alla sopracitata legge); 6) e' vietato adibire le donne minorenni a lavori di pulizia, di manutenzione, di lubrificazione di motori e degli organi di trasmissione delle macchine la moto. Sempre in particolare si richiamano le disposizioni per cui l'azienda e' tenuta ad esporre, nello stabilimento, una tabella indicante i limiti di trasporto e di sollevamento pesi a cui possono essere sottoposti i minori, nonche' a concedere ai minori ed alle donne di qualsiasi eta' che devono osservare un orario di lavoro superiore a 6 ma non superiore alle 8 ore, un riposo intermedio di almeno mezz'ora e di un'ora quando l'orario di lavoro superi la 8 ore.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 17
Art. 17. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi: a) tutte le domeniche ed i giorni prestabiliti di riposo settimanale al sensi dell'art. 15; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite: c) le quattordici seguenti festivita': 1) Capo d'Anno; 2) Epifania (6 gennaio); 2) S. Giuseppe (19 marzo); 4) Ascensione; 5) Corpus Domini; 6) Ss. Pietro e Paolo (29 giugno); 7) Assunzione (15 agosto); 8) Ognissanti (1 novembre); 9) Immacolata Concezione (8 dicembre); 10) S. Natale (25 dicembre); 11) S. Stefano (26 dicembre); 12) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento; 13) il giorno, di Pasqua; 14) il lunedi dopo Pasqua. Qualora lo stato riconoscesse in avvenire ulteriori festivita' oltre le 14 sopra elencate ed in luogo di talune di esse, l'elenco di cui sopra s'intendera' integrato o variato con le nuove festivita' riconosciute. Il lavoro nelle festivita' indicate nella lettera a) e', consentito, sotto la osservanza delle norme di cui all'articolo 15 sul riposo domenicale e settimanale, mentre il lavoro nelle altre festivita' indicate nelle lettere b) e c) e' consentito nei casi di riconosciuta, necessita', comunque la effettuazione del lavoro e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all'articolo 22 della presente regolamentazione.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 18
Art. 18. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI: MAGGIORAZIONI E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 10 ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, e oltre le ore 10 giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'art. 13 sul recupero della ore perdute e dell'art. 14 sul recupero delle ore nomi compiute nel pomeriggio del sabato. E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festivita' nazionale e infrasettimanale previsti dall'articolo 17 della presente regolamentazione, salvo la festivita' del Santo Patrono. Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato ali riposo settimanale dovra' essere preavvertito non piu' tardi del quarto giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' Luogo al trattamento stabilito, per il lavoro festivo a straordinario festivo. Nessun lavoratore puo' esumersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro, straordinario, quel lo notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e festivo dovra' essere disposto e autorizzato;. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno (feriale) per... la 1ª ora................................... 25 % ore successive.............................. 35 % 2) lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati festivi......................... 50 % 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati................................. 30 % 4) lavoro effettuato in turni avvicendati tur- ni diurni................................... 4 % turni notturni.............................. 25 % 5) lavoro straordinario festivo................ 70 % 6) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati) 1ª ora...................................... 60 % ore successive.............................. 75 % Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui all'art. 10 (48 o 60) sara' applicata la percentuale di maggiorazione del 70 per cento. La percentuale di cui al punto 2° non compete per lavoro prestato nella ricorrenza del S. Patrono. Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla paga oraria di fatto, compresa, la indennita' di contingenza. Le percentuali di cui trattasi non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla [legge n. 653 del 26 aprile 1934](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653) (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) dovra' essere retribuita, ma in tal caso resta, assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 4° del presente articolo.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 19
Art. 19. TRATTAMENTO SALARIALE MINIMO La paga oraria minima afferente a ciascuna categoria di lavoratori e' riportata nelle allegate, tabelle, parte integrante, a tutti gli effetti, del presente contratto.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 20
Art. 20. DONNE ADIBITE A MANSIONI CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI D'OPERA MASCHILI Alla donna destinata a compiere mansioni caratteristiche delle prestazioni d'opera maschili compete, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile la corrispondente alle mansioni di cui trattasi. Nella lavorazione a cottimo la condizione sopradetta si intendera' soddisfatta con l'adozione della tariffa prevista per la categoria maschile.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 21
Art. 21. LAVORO A COTTIMO Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilita' tecniche e gli accordi interventi o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate. Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da consentire alla generalita' degli operai di normale capacita' ed operosita' lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno l'8 per cento superiore al minimo di paga della propria categoria. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo o previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua, rapacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata lino al raggiungimento di detto minimo. Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione e dalla Commissione interna aziendale. Quando gli operai siano vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo, sara' ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo. Nel caso in cui la variazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia all'operaio dovra' essere corrisposta la percentuale minima di cottimo. Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere L'atto a cottimo ultimato ed al lavoratore devono essere concessi acconti di circa il 90 per cento sul presumibile guadagno. Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella, medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo, sempre che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 22
Art. 22. TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI FESTIVITA' INFRASETTIMANALI E NAZIONALI Il trattamento economico spettante ai lavoratori in caso di festiviti e' regolato come segue: 1) per i giorni festivi di cui al punto b) dell'articolo 17: a) qualora non vi sia prestazione d'opera, verranno corrisposte otto ore di normale retribuzione globale di fatto, compreso ogni elemento accessorio; b) qualora vi sia prestazione d'opera, al lavoratore deve essere corrisposta in aggiunta alla retribuzione di cui al punto a), la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione della percentuale per Lavoro festivo o per lavoro straordinario festivo: 2) per le festivita' infrasettimanali, salvo quella del Santo Patrono: a) qualora, non vi sia prestazione d'opera sara' corrisposta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sara' determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad 1.6 dell'orario settimanale contrattuale; b) in caso di prestazione di lavoro in tali giornate festive, sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui al precedente punto a), la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestare, con in maggiorazione della, percentuale per il lavoro festivo o per il lavoro straordinario festivo; 3) per la festivita' del Santo Patrono: a) qualora non vi sia prestazione d'opera, sara' corrisposta agli operai la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento. Per orario normale giornaliero di stabilimento si intende quello che sarebbe stato prestato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festivita'; b) in caso di prestazione di lavoro in tale giornata, sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui al precedente punto a) la intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per le ore lavorate come in giorno feriale; 4) festivita' della Pasqua: per quanto concerne la ricorrenza pasquale, in relazione alla particolare caratteristica di tale festivita', in via eccezionale, si conviene di corrispondere in coincidenza con essa l'importo di una giornata(di intera retribuzione ragguagliata ad otto ore. Il trattamento stabilito ai comma 1 e 2 verra' praticato anche qualora la festivita' coincida con una giornata, domenicale o di riposo compensativo. Allorche' due festivita' coincidano o insieme coincidano con la domenica, tale trattamento sara' praticato per ciascuna festivita'. La festivita' del S. Patrono, nel caso delle suddette coincidenze, sara' spostata ad altro giorno, da stabilirsi mediante accordo fra le parti. Per la sospensione del lavoro coperta da integrazione o per le sospensioni di lavoro di altra natura (malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ecc.), si richiamano le disposizioni vigenti in materia.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 23
Art. 23. GRATIFICA NATALIZIA A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda e' tenuta a corrispondere al lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto, che per i cottimisti si intende riferita al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane. Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia con orari superiori alle otto ore giornaliere, la gratifica sara' ragguagliata a 25 giornate della retribuzione giornaliera di fatto percepita secondo il proprio orario giornaliero. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 24
Art. 24. PREMIO DI ANZIANITA' Al lavoratore, sia uomo che donna, che ultimera' presso la stessa azienda il decimo o il quindicesimo ed il ventiduesimo anno di anzianita' continuativa, sara' corrisposto una tantum un premio ragguagliato nel primo caso a 125, nei secondo a 125 e nel terzo caso a 150 ore di retribuzione di fatto, indennita' di contingenza compresa e computata, secondo la misura in vigore all'atto della maturazione del diritto ai premio. I premi di cui al comma, precedente ed alla seguente norma transitoria assorbono, fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende. Nel caso in cui il lavoratore venga licenziato non per motivi disciplinari; successivamente ai compimento del nono o del quattordicesimo o del ventunesimo anno di anzianita', l'importo del premio di anzianita' che gli sarebbe spettato al compimento del decimo, o del quindicesimo o del ventiduesimo anno sara' versato dalla azienda alle istituzioni assistenziali o previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa. Mutua di Malattia. Tuttavia, se la cessazione del servizio e' cessata dal decesso del lavoratore, oppure ha luogo quando questi ha gia acquisito il diritto alla pensione legale di vecchiaia, il premio di cui al precedente comma sara' versato al lavoratore stesso o ai suoi aventi diritto. Norma transitoria all'art. 24. Al lavoratore che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbia gia' ultimato, in servizio presto la stessa azienda, il quindicesimo anno di anzianita' ma non il ventesimo verra' corrisposto sotto la stessa data il secondo premio di anzianita' in ore 125 di retribuzione di fatto, indennita' di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore alla data di applicazione del contratto stesso. Al lavoratore che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbia gia' ultimato, in servizio presso la stessa azienda, il ventesimo anno di anzianita' ed abbia gia' fruito del premio di anzianita' di 250 ore, verra' corrisposta: "una tantum" al ventiduesimo anno di anzianita' una somma pari a 25 ore di retribuzione di fatto, indennita' di contingenza compresa. Al lavoratore che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbia gia' ultimato, in servizio presso la stessa azienda, il ventiduesimo anno di anzianita' ed abbia gia' fruito del premio di anzianita' di 250 ore, verra' corrisposta "una tantum" sotto la stessa data una somma pari a 25 ore di retribuzione di fatto, indennita' di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore alla data di applicazione del contratto.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 25
Art. 25. INDENNITA' PER LAVORAZIONI NOCIVE, O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive o svolgentesi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose e' stabilito dall'apposito allegato n. 1 al presente contratto, di cui e' parte integrante.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 26
Art. 26. CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE Il pagamento delle retribuzioni verra' effettuato a settimana o a quindicina o a mese, secondo le consuetudini dell'Azienda. Quando la retribuzione viene effettuata a mese, dovra' essere concesso un acconto quindicinale fino al 90 per cento della retribuzione stessa. All'atto del pagamento della retribuzione verra' consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificati: il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonche' le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, assegni familiari ecc.) e la elencazione delle trattenute. Tale busta o prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci. Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o piu' elementi costitutivi della retribuzione, dovra' essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 27
Art. 27. RECLAMI SULLA PAGA Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonche' sulla qualita', della moneta, dovra' essere fatta all'atto del pagamento il lavoratore che non vi provvede, perde ogni diritto per cio' che riguarda il denaro contenuto nell', busta stessa. Gli errori di pura contabilita' dovranno essere contrastati dall'operaio entro un anno dal giorno del pagamento affinche' il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 28
Art. 28. FERIE Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione giornaliera di fatto percepita in servizio, secondo i termini sottoindicati: - giorni 12 (pari a 96 ore) per gli aventi anzianita' di servizio da 1 a 7 anni compiuti; - giorni 14 (pari a 112 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 7 e fino ai 15 anni compiuti; - giorni 16 (pari a 128 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 15 fino ai 22 anni compiuti; - giorni 18 (pari a 144 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 22 anni compiuti. Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo la retribuzione giornaliera di fatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nelle ultime due quindicine o quattro settimane. Ai lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa, o custodia verra' corrisposta la retribuzione giornaliera di fatto percepita secondo il proprio orario per il numero di giorni stabilito per le varie anzianita' previste nel presente articolo. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e il relativo pagamento dovra' essere fatto in via anticipata a chi ne fara' richiesta. Le festivita' previste dal precedente art. 11 che cadono in tal periodo non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre e' consentito che si faccia luogo o di un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento dell'indennita' come specificato ai successivo comma settimo. La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze del servizio. Il lavoratore puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione. Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione (indennita' di contingenza compresa). In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto al a liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di un anno feriale incompiuto, sempreche' non abbia gia' usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sara' tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno Qualora il lavoratore venga richiamato il servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta, previsto dall'art. 31. A norma del secondo comma dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, perdurando la situazione prevista da detto accordo, e' consentita la sostituzione del godimento delle ferie con il corrispondente indennizzo fino ad un massimo di sei giorni.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 29
Art. 29. CONGEDO MATRIMONIALE Per il caso di matrimonio si fa rimando alle norme dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941, sulla disciplina della materia. In tal modo il lavoratore usufruira' di un congedo di giorni 8, peraltro elevabile a sua richiesta fino a giorni 12. Il trattamento economico di cui al contratto interconfederale predetto viene integrato fino alla misura di dodici giorni di intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) qualunque sia la durata del congedo Nel caso in cui l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali sia in rapporto alla durata del permesso, che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo s'intendera' sostituito fino a concorrenza dal nuovo trattamento interconfederale. Per i giorni festivi di cui alla lettera b) e c) dell'articolo 17 e le festivita' infrasettimanali cadenti nei dodici giorni del periodo stabilito come congedo matrimoniale sara' corrisposto, in aggiunta al trattamento economico previsto per il congedo predetto, quello per le festivita'. Per gli operai che, avvalendosi della norma prevista dal contratto, abbiano rinunciato al godimento di tutto o parte del periodo previsto come congedo matrimoniale percependo il relativo trattamento economico, la ricorrenza, di una o piu' festivita' nel periodo relativo alla durata del congedo stesso non puo' implicare, nel caso in cui l'operaio presti la sua opera nel giorno delle festivita' la corresponsione di un trattamento economico complessivo per i vari titoli (congedo, festivita', lavoro prestato) superiore alle due giornate di retribuzione.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 30
Art. 30. SERVIZIO MILITARE Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal D.L. del C.I.S. 13 settembre 1946, n. 303 a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'art. 47 sull'indennita' di licenziamento e sempreche' il lavoratore non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto, oltreche' alla conservazione del posto, ai trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo. Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, il lavoratore e' tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto il lavoratore puo' essere considerato dimissionario.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 31
Art. 31. TRASFERTA All'operaio in missione per esigenze di servizio la azienda corrispondera': a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto; b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'operaio ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennita' pari al 50 per cento della retribuzione giornaliera (comprensiva) della indennita' di contingenza) se la, missione dura oltre le ore 12 e sino alle 24. Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita', di cui sopra verra' calcolata moltiplicando il 50 per cento della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione. Il trattamento di cui al comma d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni o impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno rimunerate come straordinario. Nei casi in cui l'operaio venga inviato in missione presso altra localita' o sede di lavoro per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' dati cui alla lettera d) dopo il primo mese, verra' corrisposta nella misura del 35 per cento e, dopo il secondo mese, nella misura del 20 per cento. La indennita' di cui alla lettera d) sara' corrisposta nella misura del 20 per cento quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che l'operao normalmente disimpegna. La indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'operaio la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 32
Art. 32. TRASFERIMENTO Al lavoratore trasferito, da fino stabilimento all'altro della stessa azienda, situato in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con la azienda, delle spese per il trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonche' delle spese per il trasporto delle masserizie. Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, e per se' e per i familiari che lo seguono nel trasferimento, l'indennita' di trasferta di cui all'art. 31 punto d). In aggiunta gli deve essere corrisposta se celibe, una indennita' di trasferimento, commisurata a 15 giorni dell'intera retribuzione giornaliera (indennita' di contingenza compresa) che andra' a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia una indennita' commisurata a 30 giorni di retribuzione (indennita' di contingenza compresa. Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per l'abitazione lasciata. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dall'art. 47 della presente regolamentazione. Chiarimento a verbale. Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si e' inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.
CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 33
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