DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 1372
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo in data 23 marzo 1948, n. 361, sulla istituzione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, nonche' la relativa legge di ratifica in data 5 gennaio 1953, n. 29;
Considerato che - per effetto dell'art. 1, capoverso, del cennato decreto legislativo in data 25 marzo 1948, n. 361 - occorre provvedere all'approvazione dello statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvato lo statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia nel testo annesso al presente decreto, costituito da venti articoli e debitamente vistato dal Ministro proponente.
Art. 2
Il personale proveniente dal soppresso Ente nazionale Case di riposo per gli anziani del lavoro, in servizio presso l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia alla data del presente decreto, conserva la posizione giuridica ed economica rivestita alla data medesima, salvo la diversa sistemazione che potra' ad esso derivare in dipendenza, dell'applicazione del regolamento organico, di cui all'art. 19 dell'annesso statuto.
Dato a Roma, addi' 6 luglio 1960 GRONCHI ZACCAGNINI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 70. - VILLA
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia- art. 1
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia Art. 1. L'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, istituita con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 29, e' retta dalle norme di cui al presente statuto.
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia-art. 2
Art. 2. I fini dell'Opera sono quelli indicati dall'[art. 2 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;361~art2), e cioe' l'assistenza ai pensionati di tutte le categorie della Previdenza sociale, per i quali l'Opera - nella misura delle sue disponibilita' - provvede: 1) all'istituzione di case di riposo per pensionati, di convalescenziari, di colonie marine, montane e di altri luoghi di cura, allo sviluppo di istituzioni atte ad assicurare ai pensionati convenienti cure mediche, chirurgiche, fisioterapiche e termali; 2) all'educazione ed istruzione dei figli minorenni dei pensionati, anche se orfani, mediante conferimento di borse di studio o con l'ammissione in convitti nazionali; 3) ai bisogni urgenti dei pensionati e delle loro famiglie, determinati da circostanze di carattere eccezionale; 4) ad ogni altro fine di maturita' di previdenza o di assistenza in genere.
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia-art. 3
Art. 3. Gli organi dell'Opera sono: a) il presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Comitato esecutivo; d) il Collegio dei sindaci.
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia-art. 4
Art. 4. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Il presidente: a) ha la legale rappresentanza dell'Opera; sovraintende al suo funzionamento ed esercita tutte le funzioni a lui demandate dal [decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;361), dalla [legge 5 gennaio 1953, n. 29](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-01-05;29), dal presente statuto, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo; b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo; c) firma gli atti ed i documenti che importano impegni per l'Ente; d) riferisce annualmente al Consiglio di amministrazione in sede di consuntivo sulla gestione dell'Opera.
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia-art. 5
Art. 5. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, puo' delegare le sue funzioni ad un consigliere membro del Comitato esecutivo. Il presidente puo' delegare di volta in volta un consigliere per il compimento di determinati atti. il presidente dura in carica tre anni e puo' essere confermato.
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia-art. 6
Art. 6. Il Consiglio di amministrazione e' nominato con le modalita' di cui all'[art. 7 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;361~art7), ratificato con [legge 5 gennaio 1953, n. 29](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-01-05;29), dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Opera, del suo patrimonio e delle case di riposo, colonie e luoghi di cura istituiti in favore dei pensionati e dei loro familiari.
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia-art. 7
Art. 7. Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione: a) deliberare sulle direttive amministrative e tecniche di ordine generale per il conseguimento dei fini dell'Opera; b) stabilire, mediante apposito regolamento, le norme per la concessione di tutte le assistenze e prestazioni a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, nonche' per la ammissione dei pensionati nelle case di riposo e negli stabilimenti assistenziali gestiti dall'Opera; c) deliberare entro il 15 settembre di ogni anno sul bilancio preventivo, ed entro il 15 marzo di ogni anno sul conto consuntivo; d) deliberare sulla costruzione, acquisto, alienazione, permuta e trasformazione dei beni immobili urbani e rustici; e) deliberare sui criteri circa la costituzione di fondi di riserva e circa l'investimento dei fondi disponibili; f) deliberare sull'accettazione delle eredita', delle donazioni e dei legati a favore dell'Opera; g) deliberare sulle modifiche al presente statuto, da sottoporre all'approvazione a norma di legge; h) nominare i membri del Comitato esecutivo in applicazione dell'articolo unico sub 7 della [legge 5 gennaio 1953, n. 29](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-01-05;29); i) fare proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la nomina del direttore generale; l) deliberare il regolamento del personale; m) deliberare sulle proposte che il Comitato esecutivo presenta in conformita' delle attribuzioni conferitegli; n) autorizzare le azioni giudiziarie e le transazioni; o) approvare le convenzioni necessarie per l'espletamento dei compiti istitutivi; p) deliberare su tutte le altre questioni che siano portate al suo esame dal presidente, dal Comitato esecutivo e dal Collegio del sindaci, nonche' su quelle che gli siano demandate dal presente statuto o dalle leggi e dai regolamenti. Le delibere di cui alle lettere b) e g) debbono essere inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della approvazione. Le delibere di cui alla lettera c) debbono essere inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 9 del citato [decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;361), ratificato con [legge 5 gennaio 1953, n. 29](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-01-05;29). Le delibere di cui alla lettera f) debbono essere sottoposte alla procedura di cui all'[art. 5 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art5), al fini dell'autorizzazione governativa di cui all'[art. 17 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art17).
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia-art. 8
Art. 8. Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno quattro consiglieri o dal Collegio dei sindaci. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno ed essere spedito ai consiglieri ed ai sindaci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato per telegramma almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza.
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia-art. 9
Art. 9. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno sei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione riguardante il provvedimento indicato alla lettera i) dell'art. 7 e' valida se ha un numero di voti favorevoli non inferiore alla maggioranza dei consiglieri in carica, fra questi compreso il presidente. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Alle adunanze del Consiglio assistono i sindaci, che debbono essere invitati. Il direttore generale partecipa alle adunanze del Consiglio con voto consultivo.
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia-art. 10
Art. 10. Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio o del Comitato puo' produrre la decadenza dall'ufficio, da dichiararsi, su proposta del Consiglio di amministrazione e previa comunicazione all'interessato, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Quando per qualsiasi motivo si verifichi nel Consiglio o nel Collegio sindacale una vacanza, il presidente provvede a segnalare la vacanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la sostituzione fino alla scadenza del periodo di durata in carica previsto dall'[art. 7 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;361~art7), ratificato con [legge 5 gennaio 1953, n. 29](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-01-05;29).
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia-art. 11
Art. 11. Le funzioni di segretario delle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono tenute da un funzionario dell'O.N.P.I. designato dal Consiglio stesso su proposta del presidente. I verbali delle riunioni sono letti ed approvati nelle adunanze immediatamente successive e sono firmati dal presidente e dal segretario. Nelle adunanze che il Consiglio o il Comitato deliberano di tenere riservate, il verbale e' compilato dal consigliere meno anziano di eta'. Copia dei verbali del Consiglio di amministrazione deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia-art. 12
Art. 12. Il Comitato esecutivo, costituito a norma dell'articolo unico sub 7 della [legge 5 gennaio 1953, n. 29](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-01-05;29), dura in carica sino alla scadenza del Consiglio. E' composto di tre membri oltre il presidente. I membri sono nominati dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti delle categorie e del Ministero del lavoro, giusta l'articolo unico sub 7 della predetta legge. Il Comitato si riunisce per invito del presidente di regola una volta ai mese. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di non meno di due membri oltre al presidente. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti dei presenti. A parita' di voti prevale quello del presidente.
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia-art. 13
Art. 13. Al Comitato esecutivo spetta: a) provvedere all'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione in merito alla costruzione, acquisto, alienazione, permuta e trasformazione dei beni immobili, urbani e rustici; b) esaminare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'O.N.P.I., ed i regolamenti interni da sottoporre al Consiglio; c) deliberare le modalita' di concessione e di esecuzione degli appalti e di forniture; d) deliberare su tutti gli oggetti ad esso specificatamente deferiti dal Consiglio di amministrazione ed esaminare le proposte di carattere amministrativo finanziario da sottoporre all'approvazione del Consiglio medesimo; e) adottare nei casi di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, necessari ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente, salvo ratifica del Consiglio stesso alla sua prima riunione. Il Comitato esercita inoltre tutte le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi, decreti e regolamenti.
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia-art. 14
Art. 14. Il Collegio dei sindaci e' nominato secondo le modalita' di cui all'[art. 7 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;361~art7), ratificato con [legge 5 gennaio 1953, n. 29](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-01-05;29), dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati. I sindaci debbono rivedere e controllare l'amministrazione, vigilare sull'osservanza della legge ed accertare la regolare tenuta contabile in corrispondenza del bilancio, rivedere il bilancio annuale consuntivo, esercitare tutte le altre funzioni previste dagli [articoli 2403 e seguenti del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2403) in quanto applicabili, e riferirne al Consiglio di amministrazione, trascrivendo i risultati delle proprie ispezioni ed osservazioni in apposito libro verbali. Essi intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e debbono essere invitati ad assistere alle sedute del Comitato esecutivo.
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia-art. 15
Art. 15. Il direttore generale dell'Opera e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente, e la disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto d'impiego e' stabilita dal regolamento di cui all'art. 19 del presente statuto. Il direttore generale e' a capo di tutti i servizi dell'Opera, ne regola il normale funzionamento, sovraintende a tutto il personale, ne cura la disciplina, provvede all'assegnazione di esso negli uffici centrali e periferici ed esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dallo statuto e dai regolamenti, dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato esecutivo e dal presidente.
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia-art. 16
Art. 16. Il patrimonio dell'Opera e' costituito dai beni mobili ed immobili, valori e somme che per disposizioni della legge istitutiva ovvero per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprieta' dell'Opera.
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia-art. 17
Art. 17. I fondi disponibili dell'Opera possono essere impiegati: a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie e in titoli equiparati alle cartelle fondiarie; b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidita', designati dal Consiglio di amministrazione; c) in investimenti immobiliari e mutui ipotecari; d) in investimenti mobiliari o immobiliari destinati all'esercizio delle attivita' istituzionali dell'Opera; e) in quegli altri modi che dovranno in ogni caso essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione. Gli investimenti immobiliari diversi da quelli di cui alla lettera d) ed i mutui ipotecari non possono superare complessivamente il terzo del totale delle attivita' patrimoniali, detratti gli investimenti di cui alla lettera d).
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia-art. 18
Art. 18. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio dev'essere presentato entro il primo bimestre dell'anno successivo al Comitato e, successivamente, entro il 15 marzo al Consiglio di amministrazione. Entro quindici giorni dall'approvazione del Consiglio il bilancio consuntivo dev'essere rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la relazione del Collegio dei sindaci. Dev'essere parimenti rimesso al suddetto Ministero il bilancio preventivo di ciascun esercizio entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, dopo aver ottenuto l'approvazione da parte del Comitato esecutivo e del Consiglio di amministrazione.
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia-art. 19
Art. 19. Mediante regolamento organico da deliberare del Consiglio di amministrazione dell'Opera, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, sono stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonche' la consistenza numerica ed il trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, o di previdenza del personale. Le modifiche del regolamento organico di cui al precedente comma, deliberate dal Consiglio di amministrazione, debbono essere approvate con le modalita' seguite per l'approvazione del regolamento stesso.
Statuto dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia-art. 20
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