DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1378

Type DPR
Publication 1960-10-02
Ultimo aggiornamento 1960-11-26
State In force
Source Normattiva
articles 168
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto nazionale di lavoro, 30 luglio 1958, e relative tabelle, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, stipulato tra la Associazione dell'Industria italiana del Cemento, dell'Amianto-Cemento, della Calce e del Gesso, con l'intervento della Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione Centrale Sindacale Interaziendale e la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, il Sindacato italiano Lavoratori Cementieri, con la partecipazione della Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini e con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione dell'Industria italiana del Cemento, dell'Amianto-Cemento, della Calce e del Gesso, con l'intervento della Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione Centrale Sindacale Interaziendale e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori.

Visti l'accordo, 30 luglio 1958, per la corresponsione della indennita' speciale agli operai degli stabilimenti esercenti la produzione del cemento, dell'amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, l'accordo, 27 maggio 1950, che stabilisce un premio ad incentivo sulla produzione del cemento, amiantocemento, e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso per la zona di Monferrato, l'accordo, 21 agosto 1953; per la corresponsione della. indennita' speciale agli operai addetti alle miniere ed agli stabilimenti nella zona del Monferrato, esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso; allegati al predetto contratto nazionale 30 luglio 1958;

Visto il contratto nazionale di lavoro 24 ottobre 1958, e relative tabelle, per gli appartenenti alla categoria speciale o intermedia dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, stipulato tra le medesime Organizzazioni Sindacali di cui al predetto contratto nazionale 30 luglio 1958;

Visti l'accordo, 30 luglio 1949, per il conguaglio delle liquidazioni agli intermedi dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, l'accordo 24 ottobre 1958 per la corresponsione della indennita' speciale per gli intermedi dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, dell'amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso; allegati al predetto contratto nazionale 24 ottobre 1958;

Visto il contratto nazionale di lavoro, 11 dicembre 1958, e relative tabelle, per gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, stipulato fra le medesime Organizzazioni Sindacali di cui al citato contratto 30 luglio 1958 ed altresi' dal Sindacato Autonomo Nazionale Cementieri;

Visti gli articoli 8 e 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 agosto 1953, da valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, dell'amianto-cemento, e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, allegato al predetto contratto nazionale 11 dicembre 1958;

Visto l'accordo, 16 aprile 1951, per la corresponsione di aumenti di merito agli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, dell'amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, assunti anteriormente al 31 dicembre 1949, stipulato tra l'Associazione dell'industria italiana del Cemento, Amianto-Cemento, Calce e Gesso e la Federazione italiana Lavoratori dell'Edilizia, la Federazione italiana Lavoratori Edili ed Affini, la Federazione Nazionale Edili ed Affini; e, in pari data, tra l'Associazione dell'Industria italiana del Cemento, Amianto-Cemento, Calce e Gesso e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini;

Visto l'art. 13 del contratto nazionale di lavoro, 24 aprile 1951, per gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento e cemento-amianto e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, allegato al predetto accordo 16 dicembre 1951;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 89 del 30 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti nazionali di lavoro 30 luglio 1958, 24 ottobre 1958 e 11 dicembre 1958 e l'accordo 11 aprile 1951, relativi agli operai, intermedi ed impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti nazionali anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, dai medesimi richiamate ed agli stessi allegate, dei contratti e degli accordi indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1960

Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 46. - VILLA

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti- art. 1

CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 30 LUGLIO 1958 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LA PRODUZIONE DEL CEMENTO, AMIANTO-CEMENTO E LA PRODUZIONE PROMISCUA DI CEMENTO, CALCE E GESSO Addi' 30 luglio 1958 tra l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA, ITALIANA DEL CEMENTO DELL'AMIANTO-CEMENTO, DELLA CALCE E DEL GESSO, rappresentata dal suo Presidente Dott. Arnaldo Aonzo, assistito dal Segretario Avv. Paolo Armani e dal Dottor Gaetano Mancini, con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle aziende nelle persone dei Sigg.: Ing. Mario Baronci, Dott. Luigi de Niederhausern, Avv. Alberto Federici, Sig. Giuseppe Pedrazzi, Dott. Mario Puppo, Dott. Leo Re, Dottor Bruno Rossi e con l'intervento della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA in persona del Dottor Torquato Bardoscia la DELEGAZIONE CENTRALE SINDACALE INTERAZIENDALE - INTERSIND, rappresentata dal Dott. Cesare Biuno delegazione delle Aziende a partecipazione statale nelle persone dei Sigg.: Avv. Claudio Calabria, Commendator Francesco Crisi e Dott. Marcello Leonetti e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (FILCA), rappresentata dal Segretario Generale Sig. Stelvio Ravizza, dal Segretario Generale Aggiunto Sig. Paolo Bellandi e dai Segretari Nazionali Signori Alfredo Messere e Alberto Abbiati, e con la partecipazione dei Signori Michele Adone, Osvaldo Angeletti, Michelangelo Barberis, Giovanni Bertolotti, Bruno Bichi, Giuseppe Camilleri, Benedetto Carnuti, Bernardo Carta, Edmondo Corrias, Franco Coscia, Vezio Cresci, Bruno Degrassi, Mario De Nicola, Vincenzo Emanuelli, Emilio Faccioli, Giuseppe Fassone, Cesare Ferrari, Almondo Ferrini, Ermanno Forte, Mario Furia, Giuseppe Guaragno, Michele Giordano, Giovanni Gurzillo, Vincenzo Lettera, Giorgio Longobardi, Severino Mancinelli, Adriano Milia, Giuseppe Montalto, Giovanni Montesi, Giovanni Oggero, Angelo Pintossi, Tito Proietti, Giuseppe Pulla, Ivano Ributti, Gaetano Schinardi, Antonio Suani, Genovino Stacchio, Silvio Sardi, Eno Susca, Guido Suagher, Pietro Veglia, Ugo Zanzottera, Vincenzo Zerillo, con la assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (CISL) nelle persone del Dott. Dionigi Coppo, Segretario Confederale e Sig. Mario Pinna il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI CEMENTIERI aderente alla FILLEA, rappresentato dalla Segreteria Nazionale nelle persone dei Signori Angelo Caldarola, Giovanni Lancia, Bruno Malatesta, Otello Mannini,Giuseppe Vignolo, assistiti da una delegazione di lavoratori; con la partecipazione della FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI (FILLEA) rappresentata dal Segretario Generale Dott. Elio Capodaglio e dai Segretari Signori Arvedo Forni, Carlo Cerne Giorgio Guerri; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE, ITALIANA DEL LAVORO (CGIL) nelle persone dei Segretari On.le Vittorio Foa e Luciano Romagnoli, e del Dott. Eugenio Giambarba e la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI, AFFINI E DEL LEGNO (FENEAL) rappresentata dal Segretario Nazionale Dott. Giordano Gattamorta, dal Vice segretario Dottor Antonio Sarli, dal Dott. Natale Petitti e Paolo Mutti dell'Esecutivo Nazionale, con la partecipazione dei Signori Carlo Civiero e Deodato Raldo e con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (UIL) nella persona del Dott. Raffaele Tanni, Segretario Confederale. Addi' 30 luglio 1958 tra l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA ITALIANA DEL CEMENTO, DELL'AMIANTO-CEMENTO, DELLA CALCE E DEL GESSO rappresentata dal suo Presidente Dott. Arnaldo Aonzo, assistito dal Segretario Avv. Paolo Armani e dal Dottor Gaetano Mancini, con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle aziende nelle persone dei Signori: Ing. Mario Baronci, Dott. Luigi de Niederhausern, Avv. Alberto Federici, Sig. Giuseppe Pedrazzi, Dott. Mario Pippo, Dott. Leo Re, Dott. Bruno Rossi e con l'intervento della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA in persona del Dott. Torquato Bardoscia la DELEGAZIONE CENTRALE SINDACALE INTERAZIENDALE (INTERSIND) rappresentata dal Dott. Cesare Bruno e dal Dott. Alessandro Nonis, con l'intervento di una delegazione delle Aziende a partecipazione statale nelle persone dei Signori: Avv. Claudio Calabria, Commendatore Francesco Crisi e Dott. Marcello Leonetti e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI rappresentata dal suo Segretario Nazionale Sig. Tommaso Sanesi assistito dai Signori: Adalberto Bennini, Sperello Berardinelli, Giovanni Dellanno, Luigi Ferrari e con l'intervento della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (CISNAL) rappresentata dal Segretario Confederale per i Servizi Sindacali Signor Enrico Bruni e dal Sig. Verledo Guidi e' stato stipulato il seguente contratto di lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, dell'amianto-cemento, e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, anche nei casi in cui la produzione del cemento non abbia carattere continuativo. Art. 1. ASSUNZIONE Gli operai dovranno essere assunti tramite gli Uffici di Collocamento, secondo le norme di legge o secondo le particolari norme contrattuali che potranno essere concordate tra le Confederazioni. Qualora l'azienda si trovi nella necessita' di assumere nuovo personale, essa procurera' di dare la preferenza a quegli operai disoccupati che gia' siano stati in precedenza alle dipendenze dell'azienda stessa, purche' abbiano i requisiti richiesti e non siano stati licenziati per motivi disciplinari.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 2

Art. 2. ASSUNZIONE E LAVORO DELLE DONNE E FANCIULLI Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le disposizioni di legge. Comunque e' fatto divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque eta', salvo le eccezioni a le deroghe di legge Compatibilmente con le esigenze aziendali, si evitera' di richiedere prestazioni di lavoro al personale femminile nei giorni festivi. Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, esse avranno diritto ai minimi di paga oraria contrattualmente previsti per gli uomini. Nelle lavorazioni a cottimo in condizione sopradetta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di una uguale tariffa.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 3

Art. 3. DOCUMENTI All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare: 1) la carta d'identita' ed altri documenti equivalenti; 2) il libretto di lavoro; 3) la tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie; 4) il libretto per l'assistenza malattia; 5) lo stato di famiglia, per gli operai capi famiglia, agli effetti degli assegni familiari; 6) altri documenti richiesti da eventuali successive disposizioni contrattuali o di legge. E' in facolta' dell'azienda di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi. L'azienda dovra' rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. L'operaio dovra' dichiarare alla Direzione la sua residenza e gli eventuali cambiamenti. Per i documenti per i quali la legge ed il contratto prevedano determinati adempimenti da parte del datore di lavoro, l'azienda provvedera' agli adempimenti stessi dalla data di assunzione in servizio o da quella che sara' stabilita dalla legge o dal contratto.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 4

Art. 4. VISITA MEDICA Quando se ne presenti la necessita' e l'opportunita' in relazione ad eventuali pericoli di contagio, l'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell'azienda, sia prima dell'assunzione in servizio sia durante il rapporto di lavoro.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 5

Art. 5. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro e' sempre fatta per un periodo di prova di 6 giorni che potra' prolungarsi, d'accordo tra le due parti, non oltre, in ogni caso, due settimane complessivamente. Durante il periodo di prova, la retribuzione non puo' essere inferiore alla retribuzione minima stabilita per la categoria per la quale l'operaio e' stato assunto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso ne' di indennita'. L'operaio che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli, lascera' senz'altro lo stabilimento ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute. L'operaio che, superato il periodo di prova, venga confermato, si intendera' assunto in servizio a, tutti gli effetti dal giorno in cui ha inizio il periodo di prova. Nel caso di assunzione di operaio che gia' sia stato alle dipendenze della stessa azienda, secondo quanto previsto nel secondo comma dell'art. 1 (assunzione), potra' essere omesso il periodo di prova qualora l'operaio venga adibito alle medesime mansioni gia' esplicate in precedenza e sempre che non siano intercorsi piu' di 3 anni dalla precedente risoluzione del rapporto di lavoro.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 6

Art. 6. APPRENDISTATO Per quanto concerne la disciplina dell'apprendistato, si richiama la [legge 19 gennaio 1955, n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25). Periodo di prova. L'assunzione dell'apprendista e' sempre fatta per un periodo di prova di due mesi. Durata del tirocinio. La durata del periodo di tirocinio e' stabilita in 3 anni. Tuttavia, coloro che al compimento del 17° anno di eta' abbiano gia' effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a 24 mesi di tirocinio, potranno richiedere di compiere il capolavoro. Per coloro che siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale o di scuola artigiana di tipo corrispondente alla attivita' esplicata dall'apprendista, o titolo equipollente, il periodo di tirocinio dovra' essere ridotto a due anni. Peraltro, l'apprendista in possesso dei suddetti titoli potra' richiedere, dopo 18 mesi di anzianita' presso l'azienda di compiere il capolavoro. Documentazione dei titoli. Per avere diritto ad essere ammesso al beneficio della diminuzione del periodo dell'apprendistato di cui al precedente comma, l'apprendista dovra' presentare all'atto dell'assunzione (o quando ha conseguito il titolo scolastico stabilito, se questo a ottenuto durante il rapporto di lavoro) il titolo scolastico originale o certificato autentico o equipollente. Retribuzione dell'apprendista. Durante il primo anno dell'apprendistato, il lavoratore ricevera' una retribuzione pari al 60% della retribuzione del manovale comune. Durante il secondo anno, la retribuzione sara' pari al 70% di quella del manovale comune e, durante il terzo anno, sara' pari all'85%.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 7

Art. 7. CLASSIFICA OPERAI A) INDUSTRIE DEL CEMENTO E LAVORAZIONI PROMISCUE (cemento, calce e gesso) SPECIALIZZATI Sono gli operai che compiono lavori per la esecuzione dei quali e' necessaria una capacita' tecnico-pratica; che si acquisisce soltanto attraverso adeguato tirocinio e mediante adeguata preparazione tecnica, e che compiono a regola d'arte tutti i lavori inerenti alla loro specialita', che vengono ad essi affidati. Esemplificazione: a) conduttori di forni rotativi, verticali automatici, per cemento fuso e di batteria di forni statici; b) conduttori patentati di caldaie a vapore aventi superficie superiore a 25 mq. o addetti a piu' caldaie di superficie inferiore; c) conduttori di turbo-alternatori o di turbine; d) conduttori patentati di locomotive e locomotori; e) conduttori di una batteria di mulini nell'industria del cemento; f) minatori all'interno ed all'esterno ed armatori all'interno specializzati, ossia gli operai a cui e' affidato il compito di adoperare gli esplosivi, di fissare la posizione dei fori di mina, la carica ed il brillamento della medesima, e di disporre ed eseguire l'armamento; g) meccanici specializzati: tornitori specializzati; fresatori specializzati; saldatori specializzati fabbri, forgiatori e calderai specializzati; fonditori specializzati; aggiustatori specializzati; attrezzisti specializzati montatori di macchine specializzati; elettricisti e bobinatori specializzati; tubisti idraulici specializzati; muratori, carpentieri in legno o ferro, e ferraioli specializzati; modellisti e falegnami specializzati; manovratori di escavatori che curino altresi' la normale manutenzione del mezzo loro affidato; manovratori di draghe natanti che curino altresi' la normale manutenzione del mezzo loro affidato; manovratori di carroponte che curino altresi' la normale manutenzione del mezzo loro affidato; addetti alle pale meccaniche che curino altresi' la normale manutenzione del mezzo loro affidato; conducenti di automezzi con patente di terzo grado; calcimetrista addetto al laboratorio chimico; ecc. ecc. Sono equiparati, agli effetti salariali, agli operai specializzati i seguenti: a) conducenti meccanici patentati di automezzi; b) infermieri patentati; c) cuochi specializzati. Sono gli operai che eseguono i lavori per i quali richiesta capacita' e pratica di mestiere, acquisita dopo adeguato tirocinio. Esemplificazione: a) fornaciai di forno statico da cemento e lavorazioni promiscue; b) mugnai di un solo mulino e mugnai in genere per le industrie della calce e del gesso; c) manovratori di gru a braccio e barcaioli che curino altresi' la normale manutenzione dei mezzi loro affidati; d) aiutanti alle prove di laboratorio; e) montatori di binari; f) conduttori patentati di caldaie a vapore fino a 25 mq.; g) conduttori di locomotori per i quali non sia richiesta la patente; che curino anche la normale manutenzione della macchina; h) tutti gli operai non specializzati di cui alle lettere f) e g) degli specializzati ossia gli operai che eseguono soltanto i lavori per i quali e' richiesta capacita' e pratica di mestiere acquisita dopo adeguato tirocinio i) insaccatori addetti a macchine insaccatrici che abbiano compiuto con esito favorevole un tirocinio di quattro mesi nelle mansioni; l) addetti alle vasche miscela ("vaschisti"); m) cuochi;ecc. ecc. Sono equiparati, agli effetti salariali, agli operai qualificati i seguenti: guardie giurate, portieri con mansioni di custodia e controllo ma non contabili, guardiani diurni e notturni. MANOVALI SPECIALIZZATI Sono coloro che eseguono lavori per abilitarsi ai quali non occorre apprendistato, ma solo un adeguato periodo di pratica. Esemplificazione: a) dosatori mulini e aiutanti mugnai; b) aiutanti fornaciai e sfornaciatori di forni statici da cemento e lavorazioni promiscue; c) addetti a: frantoi; essiccatori, laminatori e cilindrate, elevatori, estrattori ad eliche, montacarichi, argani trasportatori pneumatici e meccanici, nodulizzatori e granulatori, impastatrici, macchine dosatrici in genere; compressori, omogenizzatori, filtri ed elettrofiltri, teleferiche, pompe. d) oliatori ed ingrassatori; e) manovratori e frenatori di vagoni a trazione meccanica, a mano ed animale; f) terrazzieri; g) cucinieri; h) confezionatori di conci a mano ed a macchina; i) carrettieri e cavallanti; l) battimazza; m) inservienti di laboratorio; n) insaccatori durante il periodo di tirocinio di quattro mesi; o) aiutanti minatori all'interno ed all'esterno, aiutanti armatori; p) aiutanti elettricisti; q) aiutanti meccanici; r) aiutanti falegnami; s) addetti alla riparazione dei sacchi juta e filtri; t) addetti al carico, al trasporto ed alla manovra dei vagoni nelle gallerie di raccolta o di carreggio. Chiarimento a verbale. Per gli operai di cui alle lettere c) e d), le parti concordano quanto segue: Nel caso in cui l'operaio svolga anche mansioni pertinenti ad una qualifica superiore, secondo quanto definito nel presente articolo, si fa riferimento alle disposizioni dell'art. 10 (mansioni promiscue). MANOVALI COMUNI. Sono gli operai che eseguono lavori per abilitarsi ai quali non occorre alcun periodo di pratica e che compiono lavori di fatica in genere. Esemplificazione: a) caricatori e scaricatori di stabilimento, piani caricatori e trasbordo, piazzali, ecc., di qualsiasi materiale; b) personale di fatica in genere, cariolanti, badilanti, addetti alla pulizia dei locali, piazzali, canali e scarichi, inservienti; c) addetti al carico ed allo scarico all'esterno della miniere o delle cave a cielo scoperto; ecc. ecc. DONNE Prima categoria: (corrispondente agli operai qualificati). Seconda categoria: (corrispondente ai manovali specializzati): a) cuciniere; b) rammendatrici sacchi e tele. Terza categoria: (corrispondente ai manovali comuni): a) inservienti in genere; b) addette a lavori di pulizia in genere; c) addette a lavori di manovalanza in genere. B) INDUSTRIA DELL'AMIANTO-CEMENTO SPECIALIZZATI. Sono gli operai che compiono lavori per la esecuzione dei quali e' necessaria una capacita' tecnico-pratica che si acquisisce soltanto attraverso tirocinio e mediante adeguata preparazione tecnica, e che compiono a regola, d'arte tutti i lavori inerenti alla loro specialita', che vengono ad essi affidati. Esemplificazione: a) modellisti; b) preparatori di vernici; c) montatori provetti di tubi in amianto-cemento; d) conciatetti provetti indipendentemente dal tipo di lastra; e) tutti gli operai specializzati aventi le mansioni previste alla lettera g) degli specializzati addetti all'industria del cemento e lavorazioni promiscue (cemento, calce e gesso). QUALIFICATI. Sono gli operai che eseguono i lavori per i quali e' richiesta una capacita' e pratica di mestiere, acquisita dopo adeguato tirocinio. Esemplificazione: a) macchinisti alle macchine lastre e tubi; b) guardiafeltri alle macchine lastre e tubi; c) formatori, calandratori e pressatori tubi alle macchine di produzione; d) manovratore al banco di applicazione bicchieri a secco; e) cernieristi macchine tubi; f) tornitori tubi in amianto-cemento a fresco e a secco; g) rettificatori e calibristi addetti alla cura dei tubi pressione; h) montatori comuni di tubi in amianto-cemento; i) conciatetti comuni indipendentemente dal tipo di lastra; l) stivatori provetti vagoni e camions; m) tutti gli operai non specializzati aventi le mansioni previste alla lettera e) degli specializzati; n) formatori vasche e recipienti; o) manovratori gru elettriche per trasporto tubi; p) conduttori di carrelli elettrici per trasporto materiali. MANOVALI SPECIALIZZATI. Sono coloro che eseguono lavori per abilitarsi ai quali non occorre apprendistato, ma solo un adeguato periodo di pratica. Esemplificazione: a) addetti alle macchine di produzione tubi e lastre (per il personale non compreso nella categoria precedente; b) addetti alle macchine per la molazzatura e disintegrazione fibre; c) addetti alle macchine per la preparazione delle miscele; d) addetti alle mole e alle seghe al carborundum; e) addetti alle intestatrici tubi; f) addetti alle presse idrauliche; g) addetti alla manutenzione dell'attrezzatura macchine tubi e lastre; h) sagomatori, sformatori, smaltatori, verniciatori e lucidatori lastre e pezzi vari; i) addetti al fissaggio a fresco ed a secco; l) stivatori ed imballatori del materiale sui vagoni ferroviari ed automezzi. MANOVALI COMUNI. Sono gli operai che eseguono lavori per abilitarsi ai quali non occorre alcun periodo di pratica e che compiono lavori di fatica in genere. Esemplificazione: a) addetti al carico, scarico, magazzinaggio e spedizione materiali; b) personale addetto alla pulizia dei reparti e piazzali; c) facchini di magazzino, sterratori, carriolanti. DONNE. Prima categoria (corrispondente agli operai qualificati): sorveglianti della produzione materiali che partecipano al lavoro. Seconda categoria (corrispondente ai manovali specializzati): a) addette alle taglierine, formatrici-macchine lastre o trapani; b) addette ai disintegratori; c) addette alla formazione, sfornazione e rifinitura pezzi speciali e lavorazioni diverse; d) addette al tavolo di taglio; e) addette alla smaltatura; f) addette alla levigatura lastre; g) addette alla lucidatura lastre e pezzi diversi; h) lava tele. Terza categoria (corrispondente ai manovali comuni): a) addette a lavori diversi non inclusi nelle precedenti categorie; b) addette alla pulizia e raccolta dei ritagli e scarti.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 8

Art. 8. PASSAGGIO DI MANSIONI L'operaio, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria. All'operaio che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella qualifica superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione individuale di fatto percepita e il minimo di paga e contingenza della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di due mesi consecutivi nel disimpegno delle mansioni superiori, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, alla nuova categoria, salvo che si tratti di sostituzione di altro operaio assente per malattia o infortunio, ferie, chiamata o richiamo alle armi, aspettativa, nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di categoria. In caso di temporaneo passaggio a mansioni di categoria inferiore, all'operaio saranno mantenuti tutti i diritti inerenti alla categoria a cui egli appartiene. Qualora il passaggio a mansioni di categoria inferiore si prolunghi oltre il periodo di due settimane, l'operaio avra' diritto di richiedere la risoluzione del rapporto con il trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento non per motivi disciplinari, compreso il preavviso. In tale ipotesi il computo dell'indennita' di anzianita' e di preavviso sara' effettuato sulla base della retribuzione goduta dal lavoratore nella categoria superiore. Tutti i passaggi definitivi di categoria dovranno risultare da regolare registrazione sui libretti di lavoro con l'indicazione della decorrenza. Chiarimento a verbale. Fermo restando che le Indennita' di cui all'art. 24 (lavori pesanti, disagiati) competono soltanto in quanto si svolgano le mansioni e si verifichino le condizioni di lavoro per le quali sono state istituite, si chiarisce che nei casi in cui esista la consuetudine di mantenere temporanemente le indennita' in questione, quando siano effettuati passaggi non definitivi a mansioni che non le comportino, tale trattamento di miglior favore sara' conservato in conformita' a quanto previsto dall'art. 54 (inscindibilita' delle disposizioni del contratto - condizioni di miglior favore).

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 9

Art. 9. PASSAGGIO ALLA CATEGORIA SPECIALE O INTERMEDIA O A QUELLA IMPIEGATIZIA Per il caso di passaggio dell'operaio alla categoria speciale o intermedia o a quella impiegatizia, si fa riferimento al contratto nazionale di lavoro rispettivamente relativo alle predette categorie di lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento e dell'amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, caglie e gesso.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 10

Art. 10. MANSIONI PROMISCUE L'operaio che sia adibito, con carattere di continuita', a mansioni relative a diverse qualifiche, sara' classificato nella qualifica superiore e ne percepira' la retribuzione, quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attivita' svolta dall'operaio.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 11

Art. 11. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 12

Art. 12. ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con [regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-06;2657) e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua e continuativa. Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario di lavoro e' fissato in un massimo di 10 ore giornaliere, salvo per I discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali l'orario di lavoro e' di 12 ore giornaliere, in relazione a quanto prevedono le norme degli accordi interconfederali di perequazione nord e centrosud rispettivamente del 6 dicembre 1945 e del 23 maggio 1946. Le prime otto ore di lavoro sono compensate con una paga ragguagliata a quella degli operai di produzione aventi uguale base salariale, la nona e la decima ora saranno retribuite con la paga ridotta del 50%. La contingenza si intendera', a norma dell'accordo interconfederale 23 maggio 1946, frazionabile ad ora in relazione ai predetti orari di 10 o 12 ore. Peraltro agli operai che lavorino con orari giornalieri compresi tra le otto e le dieci ore e tra le otto e le dodici, rispettivamente nei due casi di cui al secondo comma, la contingenza sara' corrisposta in ragione dell'intero ammontare giornaliero. Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, il lavoro prestato in eccedenza a 10 ore giornaliere ed a 12 ore giornaliere, se si tratta di operai con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze, sara' retribuito con la maggiorazione di straordinario.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 13

Art. 13. INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO L'entrata nello stabilimento degli operai sara' regolata come segue: a) il primo segnale sara' dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo segnale sara' aperto il cancello; b) il secondo segnale sara' dato cinque minuti prima dell'ora fissata per inizio del lavoro; c) il terzo segnale sara' dato all'ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo segnale ogni operaio deve iniziare il lavoro. La tolleranza sull'entrata sara' di cinque minuti, con un massimo di 15 minuti settimanali. La cessazione del lavoro e' indicata dal segnale dato all'ora della cessazione stessa. Nelle miniere la durata del lavoro si computa dalla entrata all'uscita dal pozzo o discenderia, salvo che non sia richiesto all'operaio di presentarsi all'ora d'inizio del lavoro in altro luogo. Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'inizio e del termine di esso, nonche' dell'orario e della durata degli eventuali intervalli di riposo.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 14

Art. 14. RIPOSO SETTIMANALE Il lavoratore ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadra' normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge. Il personale per il quale e' ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale godra' del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana che ai chiamera' giorno di riposo compensativo.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 15

Art. 15. INTERRUZIONE DI LAVORO In caso di interruzioni di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terra' conto delle interruzioni stesse, quando queste, nel loro complesso, non superino i 30 minuti nella giornata. IL lavoratore che si presenti al posto di lavoro e che per cause indipendenti dalla sua volonta' non possa iniziare il lavoro o comunque, dopo averlo iniziato, dovesse interromperlo per un periodo superiore ai 30 minuti o definitivamente, avra' diritto, nel ciclo di ciascuna settimana, alla integrazione della retribuzione per le ore di lavoro perdute fino alla concorrenza di 1/4 dell'orario settimanale predisposto nello stabilimento o cava.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 16

Art. 16. RIDUZIONE DI LAVORO In caso di esigenze tecniche o produttive che comportino riduzione di lavoro, la Direzione dello stabilimento, prima di effettuare diminuzione del personale, procedera' alla riduzione dell'orario di lavoro e, compatibilmente con le possibilita' tecniche, alla formazione di turni di lavoro. In caso di sospensione totale del lavoro la cui durata superi i 15 giorni, e' lasciata facolta' all'operaio di richiedere, alla scadenza del quindicesimo giorno, la risoluzione del rapporto di lavoro, salvo che non siano intervenuti accordi tra le Organizzazioni sindacali locali che prevedano l'esercizio di tale facolta' dopo un maggior periodo di tempo. All'operaio che, ai sensi del comma precedente, richieda la risoluzione del rapporto di lavoro, competera' l'intero trattamento, compreso quello relativo al preavviso, come nel caso di licenziamento non per motivi disciplinari.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 17

Art. 17. RECUPERI E' ammesso il ricupero a regime normale dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonche' di quelli dovuti a soste, nel limite massimo di un'ora al giorno, sempre che si effettui entro il termine di due settimane immediatamente successive all'avvenuta interruzione.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 18

Art. 18. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi: a) tutte le domeniche ed i giorni prestabiliti per il riposo compensativo settimanale ai sensi dell'art. 14 del presente contratto; b) le seguenti festivita' previste dagli [art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-05-27;260~art1) e [2 della legge 27 maggio 1949, n. 260](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-05-27;260~art2): le quattro festivita' nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre); le seguenti tredici festivita': 1) Capodanno (1 gennaio); 2) Epifania (6 gennaio); 3) S. Giuseppe (19 marzo); 4) lunedi successivo alla Pasqua; 5) Ascensione; 6) Corpus Domini; 7) SS. Pietro e Paolo (29 giugno); 8) Assunzione della B.M.V. (15 agosto); 9) Ognissanti (1 novembre); 10) Immacolata Concezione (8 dicembre); 11) S. Natale (25 dicembre); 12) S. Stefano (26 dicembre); 13) Il giorno del S. Patrono del luogo dove ha sede lo stabilimento. Per le festivita' di cui al punto b) il trattamento economico e' quello previsto dalla [legge 31 marzo 1954, n. 90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-03-31;90).

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 19

Art. 19. LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO Entro i limiti consentiti dalla legge, l'operaio non puo' rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Non e' riconosciuto ne' compensato il lavoro straordinario, festivo o notturno eseguito contrariamente alle disposizioni dell'azienda. Non possono essere adibiti al lavoro notturno gli uomini di eta' inferiore ai 18 anni e le donne, salvo le eccezioni e le deroghe di legge. E' lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale di cui all'art. 11 (orario di lavoro). E' lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art. 18 (giorni festivi) salvo quanto previsto per la domenica nel terz'ultimo comma del presente articolo. E' lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6. Le percentuali di maggiorazione che saranno applicate sulla retribuzione sono stabilite come segue: lavoro straordinario: 23%; lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: 30%; lavoro straordinario notturno: 35%; lavoro in giorni festivi non compreso in turni avvicendati: 40%; lavoro straordinario festivo: 50%; lavoro straordinario festivo notturno: 50%; lavoro festivo ordinario notturno: 40%. Le suddette percentuali non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore. Tutte le percentuali indicate nel presente articolo si applicano, per i cottimisti, computando nella retribuzione la percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'art. 23 (cottimi). Qualora l'operaio dovesse essere richiamato a lavorare di domenica con spostamento ad altro giorno del suo riposo settimanale, avra' diritto per il lavoro prestato di domenica, alla normale retribuzione maggiore del 20%, sempreche' l'azienda gli abbia comunicato, prima dell'inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo assegnatogli in sostituzione della domenica. Il giorno, di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovra' cadere nel corso della settimana successiva. Qualora poi lo stesso operaio dovesse essere chiamato a lavorare anche nel giorno del riposo assegnatogli in sostituzione della domenica, il lavoro prestato in tale giorno sara' compensato con la maggiorazione di festivo, esclusa la percentuale di cui al precedente comma. All'operaio che venga occasionalmente ed improvvisamente richiesto di una prestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento avendo ultimato il suo orario normale, sara' corrisposto, oltre la retribuzione per la durata della prestazione stessa con la relativa maggiorazione prevista dal presente articolo, l'importo di due ore di retribuzione a regime normale, se la prestazione viene effettuata nelle ore diurni (dalle 6 alle 22) e di quattro ore se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne (dalle 22 alle 6). La suddetta indennita', sara' corrisposta nella, misura indicata tenendo come punto di riferimento l'ora in cui e' richiesto l'inizio della prestazione.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 20

Art. 20. LAVORI A TURNI La, Direzione potra' stabilire nelle 24 ore piu' turni di lavoro. Gli operai dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. Gli operai dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte festivi. Il lavoro eseguito nelle ore notturne o festive comprese in regolari turni periodici non gode delle percentuali di maggiorazione previste dall'art. 19 (lavoro straordinario, festivo e notturno). Considerato peraltro il disagio risentito dagli operai che lavorano in detti turni periodici, sulla, retribuzione degli stessi sara' applicata una maggiorazione del: 6,50% per le ore lavorate di notte; 2% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni sia nel caso di due turni). Queste percentuali assorbono, fino alla concorrenza, ogni altro trattamento che venga corrisposto per la esecuzione del lavoro a turni. Le percentuali indicate nel presente articolo si applicano, per i cottimisti, computando, computando nella retribuzione la percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'art. 23 (cottimi). Gli operai turnisti addetti a lavori a ciclo continuo non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dagli operai che debbono dargli il cambio. In tal caso, la loro maggiore prestazione sara' retribuita come lavoro straordinario. Qualora l'operaio turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo, egli avra' diritto, ove venga adibito a lavori compresi in normali turni avvicendati, alla normale retribuzione maggiorata del 12%, conservando inoltre le maggiorazioni stabilite sopra per il lavoro a turni. Se viceversa venga adibito a lavori non compresi in normali turni avvicendati, avra' soltanto diritto alla normale retribuzione maggiorata del 17%. In ogni caso, pero', l'azienda, prima dell'inizio del lavoro, dovra' comunicare all'operaio il giorno assegnatogli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovra' cadere nel corso della settimana successiva; In difetto di tale comunicazione, il lavoro prestato nel giorno di riposo compensativo originario, sara' retribuito con la maggiorazione di festivo prevista dallo art. 19 (lavoro straordinario festivo o notturno). Qualora poi lo stesso operaio dovesse essere chiamato a lavorare anche nel giorno come sopra assegnatogli in sostituzione del riposo compensativo, il lavoro prestato in tale giorno sara', compensato con la maggiorazione di festivo, escluse le percentuali di cui al quest'ultimo comma; conservando pero' le maggiorazioni come sopra stabilite per il lavoro a turni, qualora egli venga adibito a lavori compresi in normali turni avvicendati.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 21

Art. 21. DEFINIZIONE DELLA RETRIBUZIONE Agli effetti dell'applicazione del presente contratto, restano convenute le seguenti definizioni: 1) Minimi di paga oraria: minimi di paga previsti dalla tabella di cui all'art. 22 del presente contratto. 2) Paga individuale di fatto: paga attribuita ad personam ad ogni singolo operaio (minimi contrattuali piu' i cosiddetti superminimi). 3) Retribuzione: si intende costituita dai seguenti elementi: a) paga individuale di fatto; b) percentuale minima contrattuale di cottimo o utile medio di cottimo per i cottimisti, secondo quanto stabilito dai singoli articoli del presente contratto; c) contingenza ed eventuale terzo elemento ove esista.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 22

Art. 22. MINIMI DI PAGA ORARIA E INCASELLAMENTO MERCEOLOGICO Le industrie esercenti la produzione del cemento, dell'amianto-cemento e la produzione promisqua di cemento, calce e gesso sono incasellate nel gruppo merceologico A. I minimi di paga oraria sono stabiliti nelle seguenti misure: MINIMI DI PAGA PAGA ORARIA PER GLI UOMINI [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U137800100220110001&dgu=1960-11-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-26&art.codiceRedazionale=060U1378) MINIMI DI PAGA ORARIA PER LE DONNE [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U137800100220110002&dgu=1960-11-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-26&art.codiceRedazionale=060U1378)

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 23

Art. 23. COTTIMI Nel caso che l'azienda disponga il lavoro a cottimo; sia individuale che collettivo, varranno le seguenti norme. Le tariffe di cottimo dovranno essere determinate in modo da consentire all'operaio di normale capacita' e operosita', nei periodi normalmente considerati, il conseguimento di un utile non inferiore al 7% oltre i minimi di paga oraria contrattuali. Nel caso in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto nel precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacita' e volonta', il suo guadagno di cottimo gli verra' integrato fino al raggiungimento di detto minimo. Agli operai interessati al lavoro a cottimo, dovranno essere comunicante per affissione, all'inizio dei lavori, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) stabilito. La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi sara' fatta dall'azienda, agli operai che vi fi un o lavorato, in misura proporzionale ai rispettivi minimi di paga, base ed al numero complessivo delle ore singolarmente lavorate nell'esecuzione dei cottimo. Le tariffe di cottimo non si considereranno definitive se non dopo un periodo di assestamento, che in ogni caso non potra' superare un mese. Durante il periodo di assestamento, l'operaio sara' retribuito con lo tariffe in corso di assestamento, restando comunque ferma la disposizione di cui al terzo capoverso del presente articolo. Superato tale periodo, le tariffe si considereranno stabilizzate e non potranno essere variate, a meno che non si verifichino modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro: in tal caso si procedera' alla determinazione delle nuove tariffe, che si considereranno stabilizzate dopo il periodo di assestamento piu' sopra previsto. Trascorso il periodo di assestamento, l'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione, non dovra', rimanendo inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzione di retribuzione. Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, l'operaio dovra' essere retribuito a cottimo. I concottimisti, intesi per tali gli operai direttamente vincolati al ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, parteciperanno parzialmente ai benefici del cottimo in relazione al proprio contributo da valutarsi di comune accordo in sede aziendale. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le norme per la liquidazione degli operai lavoranti a cottimo sono quelle previste dall'art. 48 (indennita' di anzianita' in caso di licenziamento e di dimissioni) del presente contratto di lavoro. L'azienda non potra' servirsi, nel ciclo delle sue specifiche lavorazioni, di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra il lavoratore e l'azienda e la dipendenza di mi lavoratore da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici e disciplinari. Qualunque contestazione non risolta nell'ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di l'atti determinanti la tariffa di cottimo, e rimessa all'esame di un organo tecnico composto di un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un tecnico designato di comune accordo dalle Organizzazioni stesse. Tale organo ha facolta' di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell'esame della controversia Contro le decisioni del predetto organo tecnico e' ammesso ricorso entro 15 giorni alle Associazioni Nazionali di categoria.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 24

Art. 24. LAVORI PESANTI E DISAGIATI Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue. Per il solo tempo di esecuzione saranno applicate sul minimo di paga oraria le indennita' sotto indicate: a) pulizia e manutenzione interna camere filtri ed elettrofiltri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11% b) pulizia e riparazioni eseguite all'interno di caldaie in opera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11% c) recupero materiale all'interno di silos o tramoggie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21% d) riparazione all'interno dei forni in condizioni di elevata temperatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18% e) riparazioni all'interno dei forni in ambiente eccessivamente polveroso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8% f) addetti all'insaccamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,50% l'indennita', spetta: agli operai adibiti al ricevimento dei sacchi dal nastro trasportatore e a quelli adibiti a macchione insaccatrici o all'insaccaggio a mano in presenza di polverosita' superiore a quella normale dello stabilimento, anche se siano addetti alternativamente alle due operazioni; se per la polverosita' non e' superiore a quella normale dello stabilimento, L'indennita' compete per le sole ore prestate al nastro trasportatore; g) lavori eseguiti su ciminiere. su ponti mobili o su scale tipo Porta, in condizioni di sospensione che implichino particolare disagio. . . . . . . . . 6% h) lavori occasionali in particolari condizioni di disagio per parziale immersione in melma o polvere, in vasche o fosse di elevatori e per revisioni interne di molmi cotto, crudo e carbone. . . . . . . . . 5% i) montatori di ponti ad altezza elevata, con canne Innocenti e simili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% l) addetti ai reparti pompe-Cera, limitatamente ai casi di difettoso funzionamento che determini ambiente eccezionalmente polveroso . . . . . . . . . . . . . . . . 4% m) lavori di ingrassaggio, riparazioni o cambio di fini eseguiti su teleferiche o carri ponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio e all'esterno delle eventuali opere di protezione e sicurezza. . . . . . . . . . 6% n) trasporto klinker, in uscita dai forni in galleria, in locali chiusi, in condizioni di elevata temperatura o notevolmente polverosi. . . . . . . . . . 5% o) addetti alla, manovra di tramoggie dei silos in galleria per lo scarico del pietrame in presenza di particolare polverosita . . . . . . . . . . . . . . 5% p) lavori in sospensione in condizioni di particolare disagio ad altezza elevata su frontoni di cava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8% q) addetti, nelle cave, ai lavori di avanzamento in galleria per l'apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aereazione per le quali siano prescritte dalla legge misure di correzione. . . . . . . . . . . . . . . . 6,50% r) addetti alla manovra. della bocca di scarico nelle cave ad imbuto, che lavorino nelle condizioni di cui al comma predette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,50% s) addetti allo miscele di amianto, ai disintegratori, alle olandesi, in ambiente polveroso. Sono considerati operai addetti ai disintegratori coloro che compiono l'alimentazione del disintegratore e la materiale immissione dell'amianto nel disintegratore stesso. . . . . . . . . 5% t) lavori in miniera: 1) nel caso in cui tali lavori si effettuino il condizioni di particolare disagio, come presenza di gas tossici, soggezione eccezionale di acqua e profondita' notevole, la indennita' e' fissata in ragione del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% 2) nel caso in cui le condizioni di disagio non siano quelle sopra descritte, l'indennita' a partire dal . . . . . . . . 5% del minimo di paga oraria, verra' fissata dalle Associazioni locali con l'intervento dell'Ispettorato del lavoro dal 5% al 10% massimo; u) addetti al reparto battisacchi e battifiltri in presenza di polverosita' superiore a quella normale dello stabilimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% v) addetti alla manovra delle tagliatrici per ricupero o riduzione di materiale; limitatamente ai casi in cui la tagliatrice determini notevole polverosita . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% Al personale trasferito in zone malariche, la corresponsione di una indennita' e' condizionata alle disposizioni di legge e la misura di essa, in quanto dovuta, verra', fissata con accordi locali. Chiarimento a verbale. Si precisa che l'indennita' dell'8% prevista dal comma p) del presente articolo verra' applicata non solo quando il lavoratore sia sospeso nel vuoto, ma anche quando, pur poggiando i piedi su gradini del frontone di cava, il suo equilibrio sia assicurato dalla corda a cui e' sospeso. Chiarimento a verbale. Fermo restando il principio che, la' dove esistano, permangono le condizioni di miglior favore, le percentuali di cui ai presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengano corrisposti per i suddetti lavori.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 25

Art. 25. CONTEGGIO DELLA PAGA La paga sara', effettuata secondo le consuetudini aziendali settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente o mensilmente, mediante busta od altri stampati individuali su cui saranno specificati i singoli elementi che la compongono e le eventuali ritenute che la gravano. Nel case in cui la paga sia effettuata a quattordicina, quindicina o mese, su richiesta dei singoli lavoratori, secondo le consuetudini aziendali, dovranno essere corrisposti acconti pari a circa il 90% della retribuzione spettante per il periodo trascorso dopo la precedente liquidazione della paga. Per i cottimisti l'acconto sara' calcolato anche sul presunto utile di cottimo. La paga sara' corrisposta immediatamente dopo la cessazione del lavoro o durante i periodi di sosta. Le aziende esamineranno la possibilita' di rendere il sistema di paga il piu' sollecito possibile. Nel caso in cui la paga si faccia in localita' diversa dallo stabilimento o cava, ove la Direzione non provveda ad effettuarla sul luogo di lavoro, si concedera' all'operaio di poter raggiungere il luogo in cui si effettua la distribuzione della paga al momento stabilito per la cessazione del lavoro, considerandosi compreso nell'orario il tempo impiegato per portarvisi. La paga dovra' essere materialmente liquidata ai singoli operai al piu' presto e comunque non oltre 9 giorni di calendario dalla data di scadenza dei periodi a cui si riferisce. Tale termine potra' essere portato a dieci giorni nel caso in cui il nono giorno coincida con una festivita'. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sulla busta paga, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento. Gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dall'operaio entro 5 giorni da quello di paga, affinche' il competente ufficio dell'azienda possa provvedere immediatamente al regolamento delle eventuali differenze. Le differenze segnalate dopo tale periodo di 5 giorni, saranno regolate con la paga del periodo successivo.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 26

Art. 26. GRATIFICA NATALIZIA In occasione delle feste di Natale sara' corrisposta agli operai una gratifica natalizia nella misura di 200 ore di retribuzione, come previsto dall'accordo interconfederale 21 ottobre 1946, o da quelli eventualmente da stipularsi tra le Confederazioni. Per i cottimisti si fara' riferimento, ai sensi del suddetto accordo interconfederale, al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane. I periodi di assenza per malattia o infortunio, entro i limiti contrattuali della conservazione del posto, non si detrarranno dal computo della gratifica natalizia, titolo di gratifica natalizia il lavoratore ha percepito dagli Istituti previdenziali (INAM -INAIL). Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, all'operaio saranno concesse tante frazioni di dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda, e cio' a termini del citato accordo interconfederale. Agli effetti di cui sopra le ragioni di mese comunque non inferiori a giorni 15 verranno computate come mese intero.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 27

Art. 27. PREMO DI ANZIANITA' All'operaio che abbia compiuto presso la stessa azienda i periodi di anzianita' di servizio sottoindicati, compete un premio di anzianita'. Tale premio sara' corrisposto in tre quote e cioe' una al compimento del 14° anno di anzianita' di servizio, l'altro al compimento del 22° anno di anzianita' di servizio e la terza sara' corrisposta al compimento del 30° anno di anzianita' di servizio in ragione rispettiva mente di un importo pari a 100 ore della retribuzione percepita all'atto della maturazione del diritto alla quota del premio. Agli effetti della liquidazione delle quote del premio sara' computata anche l'indennita' speciale. Il predetto premio assorbe ogni altra provvidenza similare gia' in atto, compreso il premio "fedeli miniera". Per i cottimisti sara' computato nella retribuzione il guadagno medio realizzato negli ultimi due mesi precedenti la data di maturazione del diritto al premio, sempreche' abbiano lavorato a cottimo per un periodo complessivo di cinque anni dei quali almeno due continuativi immediatamente prima della maturazione del primo scaglione (14° anno) ed uno immediatamente prima rispettivamente del secondo e terzo scaglione (22° e 30° anno). In difetto della, condizione anzidetta, sara' compiuta nella retribuzione la percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'art. 23. Agli effetti della maturazione del diritto al premio di anzianita' nei casi in cui sia, intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro seguita da riassunzione nella stessa, azienda, verra' computato anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa azienda, anteriormente alla risoluzione del rapporto di lavoro, sempreche' detta, risoluzione non sia, stata causata da motivi disciplinari o da dimissioni del lavoratore e purche' il periodo di interruzione non abbia avuto durata superiore ad un anno, ferma comunque la non computabilita' del periodo di interruzione del rapporto di lavoro. Nel caso di chiamata o richiamo alle armi, verra' computato ai fini della maturazione del premo il periodo di tempo antecedente alla chiamata, nonche' il periodo trascorso alle armi, sempreche' il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile al termine del servizio militare.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 28

Art. 28. INTERRUZIONE DI ANZIANITA' Le interruzioni e sospensioni di lavoro, i brevi permessi, le assenze per chiamata e richiamo alle armi, malattia, infortunio, gravidanza e puerperio - nei limiti previsti dai rispettivi articoli per la conservazione del posto - nonche' le assenze giustificate, non interrompono l'anzianita' di servizio agli effetti del presente contratto.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 29

Art. 29. TRASFERTE All'operaio in servizio comandato a lavorare fuori dal luogo ove normalmente svolge la sua opera, nel limite massimo di un percorso di 7 km. su strada ordinaria, spetta il rimborso delle spese di trasporto per portarsi sul luogo di lavoro, anche nel caso che usi mezzi propri, oltre la corresponsione della retribuzione a regime normale anche per le ore impiegate nel percorso. Per i cottimisti sara' anche computata la percentuale minima di cottimo. Qualora la detta distanza superi i 7 km, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio e il pagamento a regime normale delle ore impiegate per il percorso fino ad un massimo di 8 ore giornaliere, si corrispondera' il rimborso delle eventuali spese di vitto e alloggio nei limiti normali, nonche' una indennita' di 300 lire in caso di pernottamento e di lire 100 in caso contrario. All'operaio inviato in trasferta l'azienda corrispondera' un anticipo adeguato alla distanza e alla prevedibile durata della trasferta stessa. L'operaio in trasferta ha l'obbligo, di trovarsi sul posto di lavoro all'ora stabilita per l'inizio del lavoro stesso. Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza fuori sede. Nel caso di sospensione del lavoro che si verifichi nello stabilimento ove l'operaio e' in trasferta, l'azienda gli corrispondera' la differenza tra il trattamento di integrazione a carico della Cassa Integrazione Guadagni e la normale retribuzione. La comunicazione dell'invio in trasferta, sara', fatta. all'operaio con un preavviso di 48 ore, salvo casi di assoluta urgenza. Accertati motivi di salute che impediscano all'operaio di recarsi in trasferta non possono dar luogo al licenziamento.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 30

Art. 30. TRASFERIMENTI All'operaio che venga trasferito da uno stabilimento ad altro della stessa azienda, situato in diversa localita', e sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabilite dimora, sara' corrisposto l'importo previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, nonche' per le masserizie. Gli verra' inoltre corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, per se' e per i familiari conviventi a carico che lo seguono nel trasferimento, l'indennita' giornaliera di L. 500 nel caso che il viaggio comporti pernottamento e di L. 200 in caso contrario. Oltre a quanto sopra previsto, gli verra' corrisposta, se non capo-famiglia, una indennita' di trasferimento commisurata a 80 ore della retribuzione che andra' a percepire nella, nuova residenza. Se capo-famiglia, detta indennita' sara' commisurata a 240 ore di retribuzione. Tale indennita' di trasferimento sara' ridotta ad ore 40 per gli operai non capi-famiglia ed a ore 80 per i capi-famiglia, qualora l'azienda abbia provveduto a procurare al trasferito la disponibilita' dell'alloggio nel luogo di destinazione. Per i cottimisti sara' anche computata la, percentuale minimi di cottimo. L'operaio ha inoltre diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di fitto. L'operaio che non accetti il trasferimento, ha diritto, se licenziato, alla normale indennita' di liquidazione prevista dal presente contratto. Qualora peraltro ostino al trasferimento comprovati ed accertati seri motivi di salute dell'operaio o dei suoi familiari, l'azienda, ove possa continuare ad occuparlo nella localita' dalla quale intendeva trasferirlo, non procedera' al suo licenziamento. Nel caso in cui il luogo di destinazione si trovi in zona malarica, accertati motivi di salute che impediscano all'operaio di trasferirsi in detta zona, non possono dar luogo a licenziamento. All'operaio che viene trasferito per esigenze della azienda e che entro i dodici mesi successivi venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella localita' in cui risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese strettamente necessarie per il viaggio di ritorno per lui e famiglia, e trasporto di masserizie, sempre che il rientro avvenga entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 31

Art. 31. ENTRATA E USCITA DALLO STABILIMENTO L'entrata e l'uscita dei lavoratori dallo stabilimento e' disciplinata dal regolamento interno. Durante il lavoro nessun operaio puo' allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo e non puo' lasciare lo stabilimento, se non debitamente autorizzato. Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare in stabilimento. Salvo speciale permesso del proprio capo, non e' consentito all'operaio sia di entrare sia di trattenersi in stabilimento in ore fuori del suo orario di lavoro. Salvo casi eccezionali, il permesso di uscita deve essere chiesto dall'operaio al proprio capo nella prima ora di lavoro.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 32

Art. 32. PERMESSI Potranno essere accordati brevi permessi agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi, con facolta' per l'azienda di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro allorche' il permesso superi i 15 minuti.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 33

Art. 33. ASSENZE Tutte le assenze devono essere giustificate entro le 48 ore successive al momento dell'inizio dell'assenza, salvo giustificati motivi di impedimento. In caso di malattia, l'azienda ha facolta' di controllo mediante visita da parte di un medico di sua fiducia. L'operaio turnista, date le esigenze tecniche dell'organizzazione dello stabilimento, in caso d'impedimento a presentarsi in servizio dovra' avvertire l'azienda entro le 24 ore, salvo giustificare i motivi dell'impedimento entro i termini previsti dai primo comma dei presente articolo.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 34

Art. 34. CONGEDO MATRIMONIALE Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui allo accordo interconfederale del 31 maggio 1941. Gli operai hanno pertanto in occasione del matrimonio, ad un periodo di congedo della durata di 8 giorni consecutivi retribuiti ai sensi dell'art. 1 del sopracitato accordo. L'assegno di cui sopra sara' corrisposto dalla, ditta all'inizio, del periodo, di congedo per conto dell'INPS. Inoltre sull'importo delle giornate rimborsate alla azienda dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per congedo matrimoniale, l'azienda, stessa devolvera', a favore dell'operaio che usufruisca di tale congedo, l'importo relativo a 20 ore lavorative, da computarsi in rapporto all'ammontare effettivamente rimborsato dal predetto Istituto. Le norme di cui sopra si considerano senz'altro integrate e sostituite da eventuali future norme interconfederali o legislative.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 35

Art. 35. FERIE L'operaio che abbia un'anzianita' di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie annuali, con decorrenza della retribuzione, nella seguente misura: per anzianita' da 1 anno fino a 3 anni: 12 giorni lavorativi (96 ore); per anzianita' oltre 3 anni e fino a 13 anni: 14 giorni lavorativi (112 ore); per anzianita' oltre 13 anni e fino a 20 anni: 16 giorni lavorativi (128 ore); per anzianita' oltre i 20 anni: 18 giorni lavorativi (144 ore). Per i cottimisti si fara' riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane. Per determinare il periodo di ferie spettante in relazione all'anzianita' dei singoli operai, si fa riferimento alla anzianita' maturata al momento del godimento delle ferie. Le ferie saranno normalmente godute in un unico periodo, ferma restando la facolta' dell'azienda di suddividerle in due periodi in relazione alle esigenze della produzione o su richiesta dell'operaio. Le aziende, compatibilmente con le esigenze di lavoro, inveranno in ferie gli operai nel periodo di tempo compreso fra il 1 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, per reparto, per scaglioni o individualmente, tenuto conto del desiderio dell'operaio. Compatibilmente con le esigenze della produzione, le aziende terranno conto dei desideri degli operai intesi ad usufruire delle ferie al di fuori del periodo sopra indicato. Agli operai che entro il periodo suddetto non abbiano ancora maturato un anno di anzianita', sara' consentito di usufruire delle ferie in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda. Qualora l'azienda non abbia consentito all'operaio di nuova assunzione il godimento della frazione di ferie relativa ai mesi di servizio decorsi fino al 31 dicembre, il primo periodo di ferie dopo l'assunzione sara' pari a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di anzianita' effettiva presso l'azienda al momento del godimento delle ferie. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, l'operaio, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere avra' diritto al pagamento delle stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, gli verra' corrisposto un dodicesimo di ferie per ogni mese intero di anzianita'. La frazione di mese superiore ai quindici giorni sara' considerata a questo effetto come mese intero. A richiesta dell'operaio il pagamento delle ferie potra' essere anticipato all'inizio di esse. Non e' ammessa la rinuncia, tacita delle ferie. Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie. Per tutto quanto non compreso nel presente articolo, valgono le disposizioni dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 relativo alle ferie.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 36

Art. 36. CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si fa riferimento alle disposizioni di cui al [decreto-legge 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-09-13;303). All'operaio ripresentatosi nel termine di 30 giorni di cui all'art. 3 del citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, sara' riconosciuta l'anzianita' relativa al periodo di tempo trascorso sotto le armi. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla [legge 3 maggio 1955, n. 370](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-05-03;370). Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria, risolve il rapporto di lavoro, senza, diritto al riconoscimento dell'anzianita' relativa al periodo di tempo trascorso sotto le armi.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 37

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