DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1378
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto nazionale di lavoro, 30 luglio 1958, e relative tabelle, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, stipulato tra la Associazione dell'Industria italiana del Cemento, dell'Amianto-Cemento, della Calce e del Gesso, con l'intervento della Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione Centrale Sindacale Interaziendale e la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, il Sindacato italiano Lavoratori Cementieri, con la partecipazione della Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini e con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione dell'Industria italiana del Cemento, dell'Amianto-Cemento, della Calce e del Gesso, con l'intervento della Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione Centrale Sindacale Interaziendale e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori.
Visti l'accordo, 30 luglio 1958, per la corresponsione della indennita' speciale agli operai degli stabilimenti esercenti la produzione del cemento, dell'amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, l'accordo, 27 maggio 1950, che stabilisce un premio ad incentivo sulla produzione del cemento, amiantocemento, e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso per la zona di Monferrato, l'accordo, 21 agosto 1953; per la corresponsione della. indennita' speciale agli operai addetti alle miniere ed agli stabilimenti nella zona del Monferrato, esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso; allegati al predetto contratto nazionale 30 luglio 1958;
Visto il contratto nazionale di lavoro 24 ottobre 1958, e relative tabelle, per gli appartenenti alla categoria speciale o intermedia dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, stipulato tra le medesime Organizzazioni Sindacali di cui al predetto contratto nazionale 30 luglio 1958;
Visti l'accordo, 30 luglio 1949, per il conguaglio delle liquidazioni agli intermedi dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, l'accordo 24 ottobre 1958 per la corresponsione della indennita' speciale per gli intermedi dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, dell'amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso; allegati al predetto contratto nazionale 24 ottobre 1958;
Visto il contratto nazionale di lavoro, 11 dicembre 1958, e relative tabelle, per gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, stipulato fra le medesime Organizzazioni Sindacali di cui al citato contratto 30 luglio 1958 ed altresi' dal Sindacato Autonomo Nazionale Cementieri;
Visti gli articoli 8 e 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 agosto 1953, da valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, dell'amianto-cemento, e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, allegato al predetto contratto nazionale 11 dicembre 1958;
Visto l'accordo, 16 aprile 1951, per la corresponsione di aumenti di merito agli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, dell'amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, assunti anteriormente al 31 dicembre 1949, stipulato tra l'Associazione dell'industria italiana del Cemento, Amianto-Cemento, Calce e Gesso e la Federazione italiana Lavoratori dell'Edilizia, la Federazione italiana Lavoratori Edili ed Affini, la Federazione Nazionale Edili ed Affini; e, in pari data, tra l'Associazione dell'Industria italiana del Cemento, Amianto-Cemento, Calce e Gesso e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini;
Visto l'art. 13 del contratto nazionale di lavoro, 24 aprile 1951, per gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento e cemento-amianto e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, allegato al predetto accordo 16 dicembre 1951;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 89 del 30 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti nazionali di lavoro 30 luglio 1958, 24 ottobre 1958 e 11 dicembre 1958 e l'accordo 11 aprile 1951, relativi agli operai, intermedi ed impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti nazionali anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, dai medesimi richiamate ed agli stessi allegate, dei contratti e degli accordi indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 46. - VILLA
CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti- art. 1
CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 30 LUGLIO 1958 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LA PRODUZIONE DEL CEMENTO, AMIANTO-CEMENTO E LA PRODUZIONE PROMISCUA DI CEMENTO, CALCE E GESSO Addi' 30 luglio 1958 tra l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA, ITALIANA DEL CEMENTO DELL'AMIANTO-CEMENTO, DELLA CALCE E DEL GESSO, rappresentata dal suo Presidente Dott. Arnaldo Aonzo, assistito dal Segretario Avv. Paolo Armani e dal Dottor Gaetano Mancini, con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle aziende nelle persone dei Sigg.: Ing. Mario Baronci, Dott. Luigi de Niederhausern, Avv. Alberto Federici, Sig. Giuseppe Pedrazzi, Dott. Mario Puppo, Dott. Leo Re, Dottor Bruno Rossi e con l'intervento della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA in persona del Dottor Torquato Bardoscia la DELEGAZIONE CENTRALE SINDACALE INTERAZIENDALE - INTERSIND, rappresentata dal Dott. Cesare Biuno delegazione delle Aziende a partecipazione statale nelle persone dei Sigg.: Avv. Claudio Calabria, Commendator Francesco Crisi e Dott. Marcello Leonetti e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (FILCA), rappresentata dal Segretario Generale Sig. Stelvio Ravizza, dal Segretario Generale Aggiunto Sig. Paolo Bellandi e dai Segretari Nazionali Signori Alfredo Messere e Alberto Abbiati, e con la partecipazione dei Signori Michele Adone, Osvaldo Angeletti, Michelangelo Barberis, Giovanni Bertolotti, Bruno Bichi, Giuseppe Camilleri, Benedetto Carnuti, Bernardo Carta, Edmondo Corrias, Franco Coscia, Vezio Cresci, Bruno Degrassi, Mario De Nicola, Vincenzo Emanuelli, Emilio Faccioli, Giuseppe Fassone, Cesare Ferrari, Almondo Ferrini, Ermanno Forte, Mario Furia, Giuseppe Guaragno, Michele Giordano, Giovanni Gurzillo, Vincenzo Lettera, Giorgio Longobardi, Severino Mancinelli, Adriano Milia, Giuseppe Montalto, Giovanni Montesi, Giovanni Oggero, Angelo Pintossi, Tito Proietti, Giuseppe Pulla, Ivano Ributti, Gaetano Schinardi, Antonio Suani, Genovino Stacchio, Silvio Sardi, Eno Susca, Guido Suagher, Pietro Veglia, Ugo Zanzottera, Vincenzo Zerillo, con la assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (CISL) nelle persone del Dott. Dionigi Coppo, Segretario Confederale e Sig. Mario Pinna il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI CEMENTIERI aderente alla FILLEA, rappresentato dalla Segreteria Nazionale nelle persone dei Signori Angelo Caldarola, Giovanni Lancia, Bruno Malatesta, Otello Mannini,Giuseppe Vignolo, assistiti da una delegazione di lavoratori; con la partecipazione della FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI (FILLEA) rappresentata dal Segretario Generale Dott. Elio Capodaglio e dai Segretari Signori Arvedo Forni, Carlo Cerne Giorgio Guerri; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE, ITALIANA DEL LAVORO (CGIL) nelle persone dei Segretari On.le Vittorio Foa e Luciano Romagnoli, e del Dott. Eugenio Giambarba e la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI, AFFINI E DEL LEGNO (FENEAL) rappresentata dal Segretario Nazionale Dott. Giordano Gattamorta, dal Vice segretario Dottor Antonio Sarli, dal Dott. Natale Petitti e Paolo Mutti dell'Esecutivo Nazionale, con la partecipazione dei Signori Carlo Civiero e Deodato Raldo e con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (UIL) nella persona del Dott. Raffaele Tanni, Segretario Confederale. Addi' 30 luglio 1958 tra l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA ITALIANA DEL CEMENTO, DELL'AMIANTO-CEMENTO, DELLA CALCE E DEL GESSO rappresentata dal suo Presidente Dott. Arnaldo Aonzo, assistito dal Segretario Avv. Paolo Armani e dal Dottor Gaetano Mancini, con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle aziende nelle persone dei Signori: Ing. Mario Baronci, Dott. Luigi de Niederhausern, Avv. Alberto Federici, Sig. Giuseppe Pedrazzi, Dott. Mario Pippo, Dott. Leo Re, Dott. Bruno Rossi e con l'intervento della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA in persona del Dott. Torquato Bardoscia la DELEGAZIONE CENTRALE SINDACALE INTERAZIENDALE (INTERSIND) rappresentata dal Dott. Cesare Bruno e dal Dott. Alessandro Nonis, con l'intervento di una delegazione delle Aziende a partecipazione statale nelle persone dei Signori: Avv. Claudio Calabria, Commendatore Francesco Crisi e Dott. Marcello Leonetti e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI rappresentata dal suo Segretario Nazionale Sig. Tommaso Sanesi assistito dai Signori: Adalberto Bennini, Sperello Berardinelli, Giovanni Dellanno, Luigi Ferrari e con l'intervento della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (CISNAL) rappresentata dal Segretario Confederale per i Servizi Sindacali Signor Enrico Bruni e dal Sig. Verledo Guidi e' stato stipulato il seguente contratto di lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, dell'amianto-cemento, e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, anche nei casi in cui la produzione del cemento non abbia carattere continuativo. Art. 1. ASSUNZIONE Gli operai dovranno essere assunti tramite gli Uffici di Collocamento, secondo le norme di legge o secondo le particolari norme contrattuali che potranno essere concordate tra le Confederazioni. Qualora l'azienda si trovi nella necessita' di assumere nuovo personale, essa procurera' di dare la preferenza a quegli operai disoccupati che gia' siano stati in precedenza alle dipendenze dell'azienda stessa, purche' abbiano i requisiti richiesti e non siano stati licenziati per motivi disciplinari.
CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 2
Art. 2. ASSUNZIONE E LAVORO DELLE DONNE E FANCIULLI Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le disposizioni di legge. Comunque e' fatto divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque eta', salvo le eccezioni a le deroghe di legge Compatibilmente con le esigenze aziendali, si evitera' di richiedere prestazioni di lavoro al personale femminile nei giorni festivi. Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, esse avranno diritto ai minimi di paga oraria contrattualmente previsti per gli uomini. Nelle lavorazioni a cottimo in condizione sopradetta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di una uguale tariffa.
CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 3
Art. 3. DOCUMENTI All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare: 1) la carta d'identita' ed altri documenti equivalenti; 2) il libretto di lavoro; 3) la tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie; 4) il libretto per l'assistenza malattia; 5) lo stato di famiglia, per gli operai capi famiglia, agli effetti degli assegni familiari; 6) altri documenti richiesti da eventuali successive disposizioni contrattuali o di legge. E' in facolta' dell'azienda di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi. L'azienda dovra' rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. L'operaio dovra' dichiarare alla Direzione la sua residenza e gli eventuali cambiamenti. Per i documenti per i quali la legge ed il contratto prevedano determinati adempimenti da parte del datore di lavoro, l'azienda provvedera' agli adempimenti stessi dalla data di assunzione in servizio o da quella che sara' stabilita dalla legge o dal contratto.
CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 4
Art. 4. VISITA MEDICA Quando se ne presenti la necessita' e l'opportunita' in relazione ad eventuali pericoli di contagio, l'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell'azienda, sia prima dell'assunzione in servizio sia durante il rapporto di lavoro.
CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 5
Art. 5. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro e' sempre fatta per un periodo di prova di 6 giorni che potra' prolungarsi, d'accordo tra le due parti, non oltre, in ogni caso, due settimane complessivamente. Durante il periodo di prova, la retribuzione non puo' essere inferiore alla retribuzione minima stabilita per la categoria per la quale l'operaio e' stato assunto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso ne' di indennita'. L'operaio che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli, lascera' senz'altro lo stabilimento ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute. L'operaio che, superato il periodo di prova, venga confermato, si intendera' assunto in servizio a, tutti gli effetti dal giorno in cui ha inizio il periodo di prova. Nel caso di assunzione di operaio che gia' sia stato alle dipendenze della stessa azienda, secondo quanto previsto nel secondo comma dell'art. 1 (assunzione), potra' essere omesso il periodo di prova qualora l'operaio venga adibito alle medesime mansioni gia' esplicate in precedenza e sempre che non siano intercorsi piu' di 3 anni dalla precedente risoluzione del rapporto di lavoro.
CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 6
Art. 6. APPRENDISTATO Per quanto concerne la disciplina dell'apprendistato, si richiama la [legge 19 gennaio 1955, n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25). Periodo di prova. L'assunzione dell'apprendista e' sempre fatta per un periodo di prova di due mesi. Durata del tirocinio. La durata del periodo di tirocinio e' stabilita in 3 anni. Tuttavia, coloro che al compimento del 17° anno di eta' abbiano gia' effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a 24 mesi di tirocinio, potranno richiedere di compiere il capolavoro. Per coloro che siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale o di scuola artigiana di tipo corrispondente alla attivita' esplicata dall'apprendista, o titolo equipollente, il periodo di tirocinio dovra' essere ridotto a due anni. Peraltro, l'apprendista in possesso dei suddetti titoli potra' richiedere, dopo 18 mesi di anzianita' presso l'azienda di compiere il capolavoro. Documentazione dei titoli. Per avere diritto ad essere ammesso al beneficio della diminuzione del periodo dell'apprendistato di cui al precedente comma, l'apprendista dovra' presentare all'atto dell'assunzione (o quando ha conseguito il titolo scolastico stabilito, se questo a ottenuto durante il rapporto di lavoro) il titolo scolastico originale o certificato autentico o equipollente. Retribuzione dell'apprendista. Durante il primo anno dell'apprendistato, il lavoratore ricevera' una retribuzione pari al 60% della retribuzione del manovale comune. Durante il secondo anno, la retribuzione sara' pari al 70% di quella del manovale comune e, durante il terzo anno, sara' pari all'85%.
CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 7
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