DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1389
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 luglio 1952 per i dipendenti operai delle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento), stipulato tra l'Associazione Idrominerale italiana, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti industriali Alimentari, il Sindacato Nazionale Lavoratori di Albergo e Pubblici Esercizi, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Addetti Commercio e con l'intervento dell'Ufficio Sindacale della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori la Federazione italiana Lavoratori ed Industrie Alimentari, la Federazione italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali; e, in pari data, tra l'Associazione Idrominerale italiana, con l'assistenza della, Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Alimentari con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacali Nazionali Lavoratori;
Visto l'accordo 28 luglio 1952 aggiuntivo al contratto collettivo, nazionale di lavoro per i dipendenti operai delle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento), allegato al contratto predetto;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 12 dicembre 1952 per i dipendenti impiegati ed intermedi delle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento), stipulato tra le stesse parti di cui al predetto contratto collettivo 28 luglio 1952;
Visti l'accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria idro-termale e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia e l'accordo 28 luglio 1952 relativo alla indennita' speciale; allegati al predetto contratto 12 dicembre 1952;
Visto l'accordo 14 dicembre 1954 per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sul conglobamento per gli impiegati ed intermedi dipendenti da aziende esercenti l'industria idro-termale (terme ed imbottigliamento), stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, con l'intervento della Associazione Nazionale Industriali Idro-Termali, e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, con l'intervento della Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industriali Alimentari e del Sindacato Nazionale Lavoratori di Albergo e pubblici Esercizi, l'Unione italiana, del Lavoro, con l'intervento dell'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari e dell'Unione italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'industria italiana, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Industriali Idro-Termali, e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Alimentari;
Visto l'accordo 17 gennaio 1955 per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1951 sul conglobamento per gli operai del settore dell'industria idrotermale (terme e imbottigliamento), stipulato tra le stesse parti di cui al predetto accordo 14 dicembre 1954;
Visto l'accordo 26 gennaio 1955 per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per i dipendenti (impiegati, intermedi ed operai) dalle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento), stipulato tra l'Associazione Nazionale industriali Idro-Termali, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria, italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali, con l'assistenza della (Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, il Sindacato Nazionale Lavoratori Albergo, Pubblici Esercizi e Termali e la Federazione Lavoratori Albergo e Pubblici Esercizi della, Camera Confederale del Lavoro di "Trieste, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Addetti al Commercio e con l'intervento dell'Ufficio Sindacale della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Albergo e Mensa; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Industriali Idro-Termali, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Alimentari;
Visto l'accordo 8 maggio 1958, e relative tabelle, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 gennaio 1955 per i dipendenti (impiegati, intermedi ed operai) dalle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento), stipulato tra l'Associazione Nazionale Industriali Idro-Termali con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione delle Aziende Idro-Termali Statali e la Federazione italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali, la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, il Sindacato Nazionale Lavoratori Albergo, Pubblici Esercizi e Termali, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini e con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Industriali Idro-Termali, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria, la Delegazione delle Aziende idro-termali Statali e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Alimentazione;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 52 del 12 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi di lavoro 28 luglio 1952 e 12 dicembre 1952, per dipendenti delle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme ed imbottigliamento), gli accordi 14 dicembre 1954 e 17 gennaio 1955, per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sui conglobamento per i dipendenti del settore dell'industria idro-termale (terme ed imbottigliamento), l'accordo 26 gennaio 1955 per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idro-termale, l'accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 26 gennaio 1955, per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idro-termale, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi e degli accordi anzidetti annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, richiamate dai contratti 28 luglio 1952 e 12 dicembre 1952 ed agli stessi allegate, degli accordi indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti delle imprese idro-termali (terme ed imbottigliamento).
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 44. - VILLA
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai- art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 28 LUGLIO 1952 PER I DIPENDENTI OPERAI DELLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA IDRO-TERMALE (TERME E IMBOTTIGLIAMENTO) Addi', 28 luglio 1952, in Roma, tra l'ASSOCIAZIONE IDROMINERALE ITALIANA, rappresentata da: il Presidente avv. Ambrogio Michetti assistito dai membri della Delegazione degli Industriali sigg. dottor Attilio Valente, avv. Augusto Vivanti, dott, Alberto Cassola, rag. Fernando Pasquetti, avv. Camillo Graff e avv. Piero Lucioli; con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana. nella persona (Lei dott. Mario Rossi; e la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIALI ALIMENTARI (F.U.L.P.I.A.) rappresentata dal Segretario nazionale dott. Claudio Cruciani, assistito dai sigg. rag. Ezio Macario e dott. Pietro Brandini il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI DI ALBERGO E PUBBLICI ESERCIZI, rappresentato dal suo Segretario nazionale sig. Aldo Ronchi, assistito dalla Federazione italiana Sindacati Addetti Commercio (P.I.S.A.C.), rappresentata dal suo Segretario generale sig. Ugo Zino e dal Segretario nazionale sindacale sig. Giulio Pettinelli e dal Segretario dell'Organizzazione sig. Alfonso Vesentini; con l'intervento dell'UFFICIO SINDACALE DELLA C.I.S.L., rappresentato dal confederale dottor Paolo Cavezzali, assistito dal dott. ing. Salvatore Bruno la, FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (F.I.L.I.A.) rappresentata dai suoi Segretari. nazionali on.le Gaetano Invernizzi e sig. Peppino Dall'Aglio; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO MENSA E TERMALI (F.I.L.A.M. e T.), rappresentata dal Segretario responsabile sig. Alcibiade Palmieri e dalla Segretaria Nazionale sig.na Feconda Marinelli, nonche' dai sigg. Orione Giuseppe, Cottone Filippo, Ferretti Otello, Corradi Nando e Losi Cesare, con l'assistenza dell'avvocato Filippo Leprotti; la UNIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (U.I.L.I.A.) rappresentata dal Segretario nazionale sig. Umberto Pagani e dai sigg. Carlo Scarmigliati e Antonio Santarelli; la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO, MENSA E TERMALI (U.I.L.A.M. e T.), rappresentata dal sig. Attilio Carroni. Addi', 28 luglio 1952, in Roma, tra l'Associazione IDROMINERALE ITALIANA, rappresentata dal Presidente avv. Ambrogio Michetti, assistito dai membri della Delegazione degli industriali sigg.: dott. Attizio Valente, avv. Augusto Vivanti, dott. Alberto Cassola, rag. Fernando Pasquetti, avv. Camillo Graff e avv. Piero Lucioli, con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana nella persona del dott. Mario Rossi; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal sig. Ernesto Russo assistito dai sigg. Giovanni Erpete e Giovanni Celentano, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, rappresentata dal Segretario Nazionale dott. Giuseppe Landi, assistito dal sig. Enrico Bruni; si e' stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per tutti gli operai dipendenti dalle aziende idro-termali (Terme e imbottigliamento) firmato in Roma li 28 luglio 1952. Art. 1. AFFISSIONE DEL CONTRATTO Copia del presente contratto dovra' essere affissa in modo ben visibile, nell'interno dello stabilimento.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 2
Art. 2. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai verra' effettuata tramite gli uffici di collocamento in conformita' alle norme di legge.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 3
Art. 3. DOCUMENTI All'atto dell'entrata in servizio il lavoratore deve presentare, oltre quelli richiesti per legge, i seguenti documenti: 1) documento di identificazione; 2) libretto di lavoro; 3) tessera e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia gia' provvisto; 4) lo stato di famiglia, se capo di famiglia, e gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari. E' inoltre in facolta' dell'Azienda di richiedere all'operaio il certificato penale, di data non anteriore a tre mesi, nonche' i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni sul libretto di lavoro, sempre che il lavoratore ne sia in possesso. L'operaio dovra' pure dichiarare alla Direzione della, Azienda la sua residenza, impegnandosi a segnalare altresi' gli eventuali cambiamenti.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 4
Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro e' fatta con periodo di prova della durata massima di sette giorni di calendario che potra' prorogarsi non oltre, in ogni caso, i quindici giorni di calendario. Durante il periodo di prova, la retribuzione non puo' essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio e' stato assunto. Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti puo' risolvere, in qualsiasi momento, il rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso ne' indennita'. L'operaio che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli lascera' senz'altro l'Azienda ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro. Trascorso il periodo di prova, il lavoratore che venga mantenuto in servizio si intendera' assunto, a tutti gli effetti, dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova stessa. Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano gia' superato presso la stessa Azienda e per le stesse mansioni nel triennio precedente.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 5
Art. 5. ASSENZE Tutte le assenze dal lavoro debbono essere giustificate, salvo caso di forza maggiore, non oltre il giorno successivo a quello in cui si e' verificata l'assenza stessa. Le assenze arbitrarie potranno essere punite a termini degli artt. 43, 44 (provvedimenti disciplinari).
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 6
Art. 6. VISITA MEDICA L'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'Azienda prima dell'assunzione in servizio. L'Azienda potra' anche successivamente all'assunzione, sottoporre a visita indica l'operaio in qualsiasi momento.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 7
Art. 7. PRECEDENZE Nelle assunzioni verra' data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie o ai figli dell'operaio deceduto durante il rapporto di lavoro qualora lo richiedano particolari necessita' familiari e sempre che questi abbiano i requisiti e la idoneita' necessari. L'esercizio di tale precedenza dovra', essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 8
Art. 8. DONNE E MINORI Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 9
Art. 9. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o di 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia (vedi art. 1 accordo aggiuntivo del 28 luglio 1952), l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non piu' di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali. L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai- art. 10
Art. 10. RIPOSO PER I PASTI Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 9 viene effettuato in due riprese, dovra' essere concessa non meno di un'ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l'orario continuato di otto ore, e' concesso di consumare i pasti sul luogo di lavoro.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 11
Art. 11. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale e' regolato dalle norme di legge.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 12
Art. 12. LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'art. 9. Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potra' superare le due ore giornaliere o le dodici settimanali. (Vedi tabella delle maggiorazioni numero 1). Nessun operaio potra' esimersi dall'effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Per le Industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro e' ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni n. 5). Nel caso in cui l'operaio che effettua il lavoro notturno (dalle 22 alle 6) prosegua le prestazione in orario straordinario, le ore di lavoro successive alle 6) antimeridiane, saranno retribuite come straordinario notturno (vedi tabella delle maggiorazioni n. 6). Per lavoro festivo s'intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale (vedi tabella delle maggiorazioni n. 2). Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo settimane compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge. Il lavoro straordinario, notturno e festivo, dovra' essere preventivamente autorizzato dalla Direzione. Tabella della maggiorazioni 1) Lavoro straordinario diurno. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% 2) Lavoro festivo (domenica, o giorni di riposo compensativo. . . 40% 8) Lavoro straordinario festivo oltre le otto ore . . . . . . . . 50% 4) Lavoro eseguito nelle festiviti nazionali. . . . . . . . . . . 40% 5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni. . . . 35% 6) Lavoro straordinario notturno. . . . . . . . . . . . . . . . . 40% 7) Lavoro a turni notturni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12% 8) Lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di otto ore iniziato alle 22 . . . . . . . . . 35% Le dette percentuali di maggiorazione saranno calcolate sugli elementi della paga di fatto (paga base piu' eventuali aumenti di merito piu' contingenza). Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili; la maggiore assorbe la minore.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 13
Art. 13. GIORNI FESTIVI E FESTIVITA' INFRASETTIMANALI Si considerano giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 12 b) le seguenti festivita' infrasettimanali: 1) Capodanno (1 gennaio); 2) Epifania (6 gennaio); 3) San Giuseppe (19 marzo), 4) Lunedi Pasqua (mobile); 5) Ascensione (mobile); 6) Corpus Domini (mobile); 7) SS Pietro e Paolo, (29 giugno); 8) Assunzione (15 agosto); 9) Ognissanti (1 novembre); 10) Immacolata Concezione (8 dicembre); 11) Natale (25 dicembre); 12) Santo Stefano (26 dicembre); 13) Il giorno del Santo Patrono della localita' ove la sede lo stabilimento. Per tutte le festivita' infrasettimanali di cui al punto b), sara' corrisposta la normale paga di fatto (paga base piu' eventuali aumenti di merito, piu' contingenza) intendendosi per tale quella che gli operai avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento. Per orario normale giornaliero si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festivita' infrasettimanale. Limitatamente ad una delle festivita' infrasettimanali di cui al punto b), qualora essa coincida con la domenica o con altra giornata festiva, le Associazioni territoriali degli industriali ed i Sindacati provinciali di categoria, dei lavoratori, determineranno, di comune accordo, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la sua sostituzione con altra, giornata. In caso di prestazione di lavoro in tali festivita' infrasettimanali, sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui al precedente comma, la intera paga di fatto (paga base piu' eventuali aumenti di merito, piu' contingenza) per le ore lavorate come in giorno feriale (cioe' senza maggiorazione di lavoro festivo). Nel caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, nei giorni festivi di cui al plinto b) l'Azienda integrera' il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato malato od infortunato.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 14
Art. 14. FESTIVITA' NAZIONALI Si considerano come festivita' nazionali quelle riconosciute per tali dallo Stato. Per il trattamento economico, restano ferme le norme di legge e gli accordi interconfederali in materia.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 15
Art. 15. SOSPENSIONI DEL LAVORO La sospensione del lavoro per riduzione o interruzione di attivita', quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianita' a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 16
Art. 16. INTERRUZIONE DEL LAVORO In caso di interruzioni di breve durata a causa di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla, volonta dell'operaio, nel conteggio della paga non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata. In caso di interruzioni di lavoro che superino nel loro complesso i 60 minuti nella giornata, qualora l'Azienda. trattenga l'operaio nello stabilimento, questi avra' diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento vale anche per i cottimisti.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 17
Art. 17. RECUPERI E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta l'interruzione.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 18
Art. 18. CATEGORIE OPERAI La classificazione delle categorie professionali degli operai verra' stabilita con accordi successivi.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 19
Art. 19. APPRENDISTATO E' apprendista colui che viene assunto in eta' fra i 14 ed i 18 anni per acquistare la capacita' necessaria per diventare operaio qualificato attraverso il tirocinio praticato ed una preparazione tecnica. E' consentita l'assunzione di tale personale come apprendista, fino ad un'eta' massima di 20 anni. Per gli apprendisti che abbiano gia' effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a tre mesi consecutivi presso altre Aziende con lavorazioni similari esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali debbono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato cosi' compiuto, verra' computato, ai fini della durata dell'apprendistato stesso sempre che non sia intercorsa una interruzione superiore ai 12 mesi. Nel caso in cui la interruzione di cui sopra sia dovuta a chiamata alle armi per servizio militare di leva (ferme restando le norme di cui all'art. 35) la interruzione stessa sara' pari alla durata del servizio militare per obblighi di leva. I giovani sono ammessi all'assunzione in qualita' di apprendista fino all'eta' massime sopraindicate, salvo che non risulti applicabile il comma precedente. La durata dell'apprendistato non potra' superare i tre anni. L'apprendista di eta' superiore ai 17 anni, che abbia compiuto la meta' del periodo di apprendistato, puo' essere ammesso alla prova d'arte ed, in caso di risultato positivo, avra' diritto al passaggio alla rispettiva categoria. Il datore di lavoro La il dovere: a) di curare e di far curare dai suoi dipendenti l'addestramento pratico dell'apprendista; b) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che e' oggetto dell'apprendistato; c) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perche' frequenti i corsi per la sua formazione professionale, ai sensi dell'[art. 21 del R.D.L. 21 giugno 1938, n. 138](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-06-21;138~art21) sui corsi predetti.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 20
Art. 20. PASSAGGIO DI CATEGORIA E CUMULO DI MANSIONI L'operaio puo' essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purche' cio' non comporti una diminuzione di salario. All'operaio che sia destinato a compiere mansioni di categoria superiore alla propria, dovra' essere corrisposta la paga della categoria superiore per il tempo per il quale vi resta adibito. Trascorso il periodo di sei settimane lavorative e continuative nel disimpegno di mansioni di categoria superiore, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio a tutti gli effetti, alla categoria superiore salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, brevi richiami alle armi, nei quali casi il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria. Nel caso in cui la ditta ritenga necessario procedere al passaggio di categoria di operai in servizio, l'effettivo esercizio di mansioni superiori per un periodo eccedente le 6 settimane di cui al comma precedente, costituira' a parita' di meriti, titolo di precedenza. L'operaio che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria inferiore conservera' la retribuzione della categoria alla quale appartiene. L'operaio che esplichi con carattere di continuita' mansioni corrispondenti a categorie diverse, verra' assegnato alla categoria corrispondente alla mansione prevalente. Nel caso che la durata delle medesime si equivalga, dovra' essere corrisposto un proporzionale aumento della retribuzione.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 21
Art. 21. DONNE ADIBITE A LAVORI MASCHILI Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 22
Art. 22. DISCIPLINA DEL LAVORO A COTTIMO Le parti per l'eventuale lavoro a cottimo, concordano di fare riferimento all'accordo interconfederale in materia, il cui testo viene riportato qui di seguito. La percentuale prevista dal detto accordo viene elevata al 25% della paga base contrattuale. Concordato interconfederale del 6 dicembre 1945 Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale secondo le possibilita' tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate. Il guadagno minimo del complesso dei lavoratori lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi normalmente considerati, non dovra' risultare interiore a oltre Nel caso in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacita' o volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo. Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verra' fatto a cottimo ultimato ripartendo il guadagno complessivo in parti eguali nei periodi normali di paga di cui al 2° comma ed al lavoratore saranno concessi acconti, sul presumibile guadagno non interiori alla paga base maggiorata dalla percentuale minima di cottimo. Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia non avra' diritto al mantenimento dell'utile di cottimo.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 23
Art. 23. PREMI DI ANZIANITA' Agli operai all'atto del compimento del 10° e del 20° anno di anzianita' di servizio presso la stessa azienda, calcolato a partire dal 1 gennaio 1949, verra' corrisposto, una volta tanto, un premio di anzianita' nelle seguenti misure: Al compimento del 10° anno: 125 ore di retr. glob. Al compimento del 20° anno: 250 ore di retr. glob. L'importo di detti premi e' computato secondo la retribuzione in vigore all'atto della maturazione del diritto ai premio. Per gli operai in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto che il 31 dicembre 1948 avessero gia' compiuto 10 o 20 anni di azianita' di servizio presso la stessa azienda, sara' concesso un premio straordinario nella misura rispettivamente di 63 o di 125 ore di retribuzione globale in atto alla data di entrata in vigore del presente istituto e l'importo relativo sara' corrisposto in due rate, la prima entro sei mesi, la seconda entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto. Tale corresponsione non pregiudica i diritti derivanti dalla anzianita' successiva come sopra regolata nel senso che col 1 gennaio 1949 si inizia la maturazione dei due nuovi decenni. Inoltre per gli operai che al 1 gennaio 1949 avendo superato il 10° anno di anzianita' non avessero raggiunto il 20°, l'anzianita' di servizio oltre il 10° sara' computata per il 50% e si aggiungera' a quella successiva a detta data agli effetti della maturazione del diritto al premio per i due nuovi decenni, cosi' pure le anzianita' superiori ai 20 anni. Comunque il cumulo dei premi di anzianita' previsti dal presente articolo non dovra' superare per ogni operaio le 375 ore. Per gli operai che al 1 gennaio 1949 non avessero compiuto 10 anni di anzianita' di servizio, tale anzianita' sara' computata per il 50% e si aggiungera' a quella successiva a detta data agli effetti della maturazione del diritto al premio. Il premio di anzianita' assorbe e sostituisce le altre concessioni date allo stesso titolo che fossero gia' erogate dalle aziende fermo il diritto alle competenti organizzazioni locali dei lavoratori di optare in forma complessiva per le predette concessioni in atto entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della firma (del presente contratto.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 24
Art. 24. MODALITA DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE Il pagamento delle retribuzioni sara' effettuato secondo le consuetudini dell'azienda, mediante busta o altri stampati individuali sui quali saranno specificati i singoli elementi di competenza e le eventuali ritenute con l'indicazione del periodo di paga al quale si riferiscono. Nel caso che il pagamento avvenga per periodi superiori alla quattordicina, gli operai potranno richiedere un acconto corrispondente a circa il 90% della retribuzione maturata. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta, nonche' sulla qualita(della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento. Gli eventuali errori di pura contabilita' dovranno essere contestati entro tre giorni da quello della corresponsione della retribuzione. In caso di contestazione sulla retribuzione o su taluni elementi costitutivi della stessa, all'operaio sara' corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 25
Art. 25. FERIE L'operaio che abbia un'anzianita' di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda hai diritto per ogni anno, ad un periodo di ferie retribuite con la retribuzine giornaliera di fatto percepita, in servizio (paga base di fatto, indennita' di contingenza, eventuali terzi e quarti elementi), nella misura, di: dal 1° al 7° anno compiuto di anzianita': 12 giorni (96 ore) dall'8 al 15° anno compiuto di anzianita': 14 giorni (112 ore); dal 16° anno compiuto di anzianita' in poi: 16 giorni (128 ore). Dal computo delle ferie sono esclusi i giorni festivi. Le festivita' infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto senza prolungamento del periodo feriale. L'epoca delle ferie sara' stabilita di comune accordo, secondo le esigenze del lavoro. Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento sara' effettuato in via anticipata, a chi ne fara' richiesta. Il periodo di preavviso non potra' essere considerato come periodo di ferie. Qualora il lavoratore venga richiamato servizio durante il periodo di ferie, l'azienda, e' tenuta ad usargli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella Localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 27. In caso di ferie collettive ed in caso di licenziamento o di dimissioni, all'operaio che non avra' maturato il diritto alle ferie spetteranno tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di anzianita' maturati, Il periodo di servizio superiore ai 15 giorni sara' considerato, a questo fine, come mese intero. Non e' ammessa la rinuncia ne' tacita ne' espressa del rendimento annuale delle ferie.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 26
Art. 26. GRATIFICA NATALIZIA L'azienda e' tenuta a corrispondere per ciascun anna all'operaio dipendente, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica, ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto i tanti dodicesimi della gratifica, natalizia quanti sono mesi di servizio prestato presso la Azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata questi effetti come mese intero.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 27
Art. 27. TRASFERTE Agli perai temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio fuori della circoscrizione del Comune ove ha sede lo stabilimento presso il quale sono in forza, sara' corrisposta la normale retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato e sara' rimborsato lo importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti della normalita', liquidato in base a nota documentata salvo, su richiesta dell'operaio, accordi forfettari fra le parti interessate. Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la, normale retribuzione fino ad un massimo di otto ore; le ore di effettivo viaggio eccedenti le otto ore, saranno compensate con il 50% della retribuzione normale. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi. L'importo approssimativo delle spese di cui al primo comma dovra' essere anticipato dal datore di lavoro allo operaio salvo conguaglio alla fine della trasferta. Dichiarazione a verbale. Il presente articolo non si applica al personale viaggiante addetto addetto ai trasporti ed alle operazioni conseguenti il cui trattamento sara' concordato in sede aziendale.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 28
Art. 28. TRASFERIMENTI All'operaio che sia trasferito per ordine dell'azienda da uno stabilimento all'altro della stessa ditta e sito in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda delle spese per mezzi di trasporto per se' e per i famigliari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre, quale indennita' di trasferimento gli verra' corrisposta: se capo famiglia una somma pari a 200 ore di normale retribuzione; se senza congiunti a carico che lo seguono nel trasferimento, una somma pari a 100 ore di normale retribuzione. Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione della nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita' saranno ridotte alla meta'. Qualora in relazione al trasferimento l'operaio, per effetto della anticipata risoluzione del contratto di affitto - sempreche' questo sia stato regolarmente registrato prima della comunicazione del trasferimento stesso - o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi restano a carico dell'azienda. L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, all'indennita' di licenziamento, al preavviso o alla relativa, indennita' sostitutiva, alle ferie e alla gratifica natalizia maturate.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 29
Art. 29. INDENNITA' DI BICICLETTA Il datore di lavoro corrispondera' all'operaio che, su richiesta dell'azienda, usa la propria bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennita' mensile da concordarsi direttamente tra le parti interessate.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 30
Art. 30. PRESTITI Quando l'operaio si trovi in condizioni di accertato e giustificato bisogno, potra' rivolgersi alla Direzione dell'Azienda per la concessione di un prestito finanziario ragionevole che, se concesso, dovra' essere restituito con le modalita' concordate dalle parti interessate con ritenute settimanali normalmente corrispondenti il 10% del prestito stesso. Non e' ammessa la richiesta, di prestiti o di anticipi di qualsiasi natura se prima non e' stato estinto il prestito precedente.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 31
Art. 31. PERMESSI Il datore di lavoro potra' concedere agli operai che ne facciano richiesta, per giustificati motivi, brevi permessi non retribuiti senza interruzione di anzianita'. Detti permessi potranno anche, su richiesta dell'operaio, essere considerati in conto ferie.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 32
Art. 32. CONGEDO MATRIMONIALE In caso di matrimonio di operai non in prova di ambo sessi si richiamano gli accordi interconfederali e le disposizioni di legge. La durata del congedo matrimoniale retribuita in virtu' di tali disposizioni sara' prorogata di altri tre giorni retribuiti nella misura di otto ore giornaliere. Tale maggiore concessione sara' assorbita in caso di eventuali miglioramenti delle disposizioni vigenti fino al pareggiamento e non e' dovuta agli operai stagionali. Il congedo matrimoniale non potra' essere computato nel periodo delle ferie annuali, ne' potra' essere considerato in tutto ed in parte come periodo di preavviso di licenziamento. La richiesta del congedo dovra' essere avanzata - salvo casi eccezionali - dall'operaio con un preavviso di almeno 6 giorni. La celebrazione del matrimonio, dovra' essere documentata entro i 30 giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 33
Art. 33. TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITA E PUERPERIO Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 34
Art. 34. MALATTIA ED INFORTUNI NON SUL LAVORO L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dall'operaio alla ditta entro 24 ore, salvo casi di giustificato impedimento. Alla comunicazione fara' seguito l'invio del certificato medico di prima visita. L'azienda potra' far controllare lo stato di malattia in ogni sua fase da un medico di sua fiducia. Per il periodo di assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro, l'operaio non in prova, ferma restando la corresponsione degli assegni nella, misura e per la durata prevista dal competente Istituto e dalle disposizioni vigenti per gli assegni familiari avra' diritto alla conservazione del posto con riconoscimento dell'anzianita' relativa a tutti gli effetti fino ad un termine massimo di: mesi 6 per gli operai con anzianita' ininterrotta fino a 5 anni compiuti; mesi 8 per gli operai con anzianita' ininterrotta da 5 a 15 anni compiuti; mesi 10 per gli operai con anzianita' ininterrotta oltre i 15 anni compiuti. Trascorso il termine massimo sopra: precisato, qualora l'peraio non possa riprendere il lavoro per il perdurare della infermita' o dei suoi postumi, il rapporto di lavoro potra' essere risolto con la liquidazione delle indennita' relative come in caso di licenziamento (compreso il preavviso). L'operaio che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia, non si ripresenti al lavoro sara' considerato dimissionario. Chiarimento a verbale. La conservazione del posto per gli operai stagionali e' limitata al periodo massimo di quattro mesi. Ai fini di tale computo le assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro sono cumulabili nell'anno solare.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 35
Art. 35. INFORTUNIO SUL LAVORO Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovra' 'essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio capo diretto, il quale provvedera' affinche' sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso. Durante la degenza dovuta a causa di infortunio lo operaio avra' diritto alla conservazione dei posto per i periodi previsti dall'art. 34 (malattia ed infortunio non sul lavoro). Resta peraltro convenuto, che la conservazione del posto sara' esclusi per gli operai non ammessi a prestazioni da parte dell'istituto assicuratore. L'operaio che entro tre giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si ripresenti al lavoro sara' considerato dimissionario. Nel caso in cui l'operaio infortunato non sia piu' in grado a causa dei postumi invalidanti di espletare le sue normali mansioni l'azienda esaminera' l'opportunita', tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dello interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacita' lavorative. In tal caso l'operaio conservera' l'anzianita' maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria. Gli operai infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del Lavoro da assumere a norma di legge. Chiarimento a verbale. La conservazione del posto per gli operai stagionali eventualmente infortunati sul lavoro e' limitata al periodo di quattro mesi. Ai fini di tale computo le assenze per infortunio sui lavoro sono cumulabili nell'anno solare.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 36
Art. 36. CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva per l'operaio che abbia almeno tre mesi di anzianita' e il richiamo alle armi, non risolvono il rapporto di lavoro. Il tempo trascorso in servizio militare e' computato ai soli effetti dell'indennita' di anzianita'. Al termine del servizio militare per congedamento o per rinvio in licenza illimitata in attesa di congedo, l'operaio, entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; in caso contrario l'operaio si intendera' dimissionario dalla data della chiamata o del richiamo alle armi.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 37
Art. 37. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 14 o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di: giorni 6 (48 ore) per gli operai con anzianita' ininterrotta fino a 4 anni compiuti; giorni 12 (96 ore) per gli operai con anzianita' ininterrotta oltre i 4 anni compiuti. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservazione dei predetti termini, deve corrispondere all'altra una, indennita' pari all'importo della paga normale di fatto per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'operaio un importo corrispondente alla paga normale di fatto per il periodo di preavviso da questi non dato o non compiuto. A tutti gli effetti dal presente contratto il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianita'. L'azienda potra' esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli la paga normale di fatto per le ore lavorative mancanti al compimento del preavviso.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 38
Art. 38. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, esclusi i casi previsti dall'art. 45, da' diritto all'operaio a, percepire una indennita' - ragguagliata, alla retribuzione globale di fatto - (paga base di fatto, indennita' di contingenza eventuali terzi e quarti elementi) nella seguente misura: a) giorni 6 (48 ore) per ogni anno di anzianita' fino al 5° compiuto; b) giorni 10 (80 ore) dal 6° al 10° anno compiuto; c) giorni 12 (96 ore) dall'11° al 18° anno compiuto; d) giorni 35 (120 ore) oltre il 18° anno compiuto. L'indennita' di cui sopra si applica per l'anzianita' maturata posteriormente alla data di entrata in vigore del presente contratto: l'anzianita' gia' maturata alla entrata in vigore del presente contratto verra' peraltro calcolata agli effetti dell'applicazione delle maggiori indennita' di cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo. Per l'anzianita' maturata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente contratto, si aggiungera' al numero di giorni previsto dal precedente contratto nazionale di categoria, mezza giornata per ogni anno di anzianita' per i primi due scaglioni ed una giornata per il terzo scaglione. L'indennita' di licenziamento e' frazionabile a mese.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 39
Art. 39. DIMISSIONI In caso di dimissioni l'azienda e' tenuta a corrispondere al lavoratore le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento prevista dall'articolo precedente: 1) Il 50% per gli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni compiuti, salvo quanto detto al successivo comma; 2) Il 75% per gli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni compiuti 3) Il 100% per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni compiuti. Per poter avere diritto alla competenza di cui al punto 1) il lavoratore dimissionario deve aver compiuto il secondo anno di servizio: se apprendista deve aver compiuto il secondo anno dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato. L'intero trattamento di cui al punto 3) e' dovuto anche ai dimissionari per causa d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle operaie dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio; lo stesso trattamento sara' usato all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomo, del 55° anno di eta' se donna.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 40
Art. 40. INDENNITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte dell'operaio l'indennita' di licenziamento e la indennita' sostitutiva del preavviso saranno corrisposte secondo le norme di cui all'[art. 2122 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122).
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 41
Art. 41. REGOLAMENTO DI FABBRICA La disciplina di fabbrica sara' regolata oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno (Regolamento di Fabbrica) che dovra', essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli operai. Detto Regolamento non potra' contenere norme in deroga ed in contrasto con gli articoli del presente contratto.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 42
Art. 42. DISCIPLINA AZIENDALE L'operaio in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare. In armonia con la dignita' personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'. L'azienda dovra' curare di mettere gli operai in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali oltre che al superiore diretto, ciascuno operaio e' tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessita'.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 43
Art. 43. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravita' e della loro recidivita'. I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o alle altre norme di cui all'art. 41 o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno i seguenti: a) ammonizione verbale o scritta; b) multa fino a tre ore di normale retribuzione; c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni di effettivo lavoro; d) licenziamento ai sensi dell'art. 45.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 44
Art. 44. AMMONIZIONE - MULTA - SOSPENSIONE Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di mancanza gia' punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando tuttavia le mancanze rivestano carattere di maggiore gravita', anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza. In via semplificativa incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione, l'operaio: 1) che non si presenti al lavoro senza giustificarne il motivo, od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilita' a richiederla; 2) che ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione; 3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure che lo esegua con negligenza; 4) che arrechi, per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarita' dell'andamento del macchinario stesso; 5) che sia trovato addormentato; 6) che fumi nei locali ove ne e' fatto espresso divieto; 7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcoliche nello stabilimento; 8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso l'operaio verra' inoltre allontanato; 9) che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreche' il litigio non assuma carattere di rissa; 10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti di proprio uso o per conto di terzi, sempreche' si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza; 11) che occulti scarti di lavorazione; 12) che consumi abusivamente generi alimentari prodotti o di pertinenza della Azienda; 13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'Azienda o che commetta, qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempreche' gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione piu' grave in relazione all'entita' e alla gravita o alla abituale recidivita' dell'infrazione. L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, e' devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattia.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 45
Art. 45. LICENZIAMENTO PER CAUSE DISCIPLINARI Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potra', essere inflitto, per le mancanze piu' gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi; a) con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non della indennita' di licenziamento: 1) rissa o vie di fatto nello stabilimento; 2) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi; o per tre volte nell'anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie; 3) gravi offese verso i compagni di lavoro; 4) lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorche' si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza; 5) movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbratura di schede; 6) recidiva nella mancanza di cui al punto 12 dell'art. 44; 7) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei 12 mesi antecedenti; b) senza preavviso e senza indennita' di licenziamento; 1) furto; 2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano e del custode dell'Azienda; 3) danneggiamento volontario di impianti o di materiali; 4) trafugamento o rilevazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzione degli stessi, formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione; 5) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici; 6) atti implicanti dolo o colpa grave con danno dell'azienda; 7) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza; 8) concorrenza sleale; 9) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose; 10) insubordinazione grave verso i Superiori. Chiarimento a verbale. Resta inteso che le disposizioni di cui al punto 12 dell'art. 44 e 4° dell'art. 45 a), riguardano la consumazione di prodotti o merci nei reparti di lavorazione, confezione o custodia cui il dipendente che commetta la mancanza e' addetto. L'asportazione dei prodotti o merci da parte di dipendenti addetti ad un reparto diverso da quello in cui viene effettuata la lavorazione, la confezione, o la custodia dei prodotti stessi rientra invece nella disposizione di cui al punto 1° dell'art. 45 b).
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 46
Art. 46. TUTELA IGIENICA DEI LAVORATORI Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge presenti e future.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 47
Art. 47. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Le organizzazioni contraenti considerano l'istruzione professionale come uno dei loro principali doveri e riconoscono la necessita' di dare ad essa il maggiore impulso come mezzo essenziale per affinare le capacita' tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 48
Art. 48. UTENSILI DI LAVORO L'operaio ricevera' dall'Azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sara' responsabile di quelli che gli verranno consegnati e dovra' essere messo in condizione di poterli conservare. Qualora l'operaio dovesse usare utensili di sua proprieta' per il disimpegno delle sue mansioni nell'Azienda, ricevera' una indennita' da concordarsi direttamente fra le parti.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 49
Art. 49. SPOGLIATOI Nell'azienda dovra' essere adibito a spogliatoio un locale adatto Questo locale dovra' rimanere chiuso durante l'orario di lavoro. Le aziende, ove esigenze tecniche ed ambientali lo permettano, metteranno a disposizione degli operai degli armadietti in cui gli operai stessi potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 50
Art. 50. VISITE DI INVENTARIO E VISITE PERSONALI Nessun operaio puo' rifiutarsi a qualunque visita di inventario che, per ordine superiore, venisse fatta agli oggetti affidatigli o a visita personale all'uscita dello stabilimento. Le visite personali devono essere effettuate da personale di cio' debitamente incaricato e saranno eseguite individualmente in forma appartata per le donne, con l'intervento esclusivo di personale femminile.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 51
Art. 51. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non si cumulano con alcun altro trattamento. Ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni individuali piu' favorevoli, che dovranno essere mantenute "ad personam" anche se derivanti da accordi collettivi aziendali e locali, i quali vengono sostituiti dal presente contratto.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 52
Art. 52. CONCESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolvono di diritto il rapporto di lavoro ed in tal caso il personale conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto collettivo di lavoro. In caso di fallimento seguito da licenziamento del lavoratore, o di cessazione dell'azienda, il lavoratore conserva, nei confronti della gestione liquidatrice, il diritto al preavviso e alla indennita' di anzianita', nonche' alle altre eventuali spettanze derivanti dal presente contratto.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 53
Art. 53. INDENNITA' ISTRUZIONE FIGLI Qualora il lavoratore capo famiglia, avente almeno un anno di anzianita', debba risiedere per ragioni di lavoro in localita' dove non esistano scuole e si trovi nella necessita' di avviare i figli dove abbiano sede le scuole medesime, il datore di lavoro si assumera' l'onere del pagamento dell'abbonamento di tipo scolastico per servizi ferrotramviari o per servizi automobilistici, sempreche' anche questi offrano abbonamenti di tipo scolastico. Nel caso in cui tali servizi non applichino abbonamenti a prezzo ridotto per agevolazioni scolastiche il contributo di cui sopra, da parte del datore di lavoro, corrispondera' al 50% della spesa dell'abbonamento normale. Il trattamento di cui ai precedenti comma cessa in ogni caso col compimento del 140° anno di eta' di ciascun figlio e decade nel caso in cui l'alunno sospenda la frequenza alle scuole o non riporti nell'anno scolastico la da causa di malattia. Il rimborso di cui sopra avverra' a presentazione del documento di abbonamento.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 54
Art. 54. PERMESSI SINDACALI Ai lavoratori che, in rappresentanza della categoria, sono membri di organi direttivi delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori sia centrali che locali, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza del lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda cui il lavoratore appartiene, dalle Organizzazioni Sindacali predette tramite le Associazioni territoriali degli industriali.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 55
Art. 55. ASPETTATIVE PER CARICHE SINDACALI Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche sindacali e' concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' ai soli fini dell'indennita' di licenziamento e non agli effetti della gratifica natalizia, del godimento delle ferie, ecc.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 56
Art. 56. MENSE AZIENDALI Per le mense aziendali si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti, salvo eventuali accordi locali per quanto riguarda la sostituzione delle mense esistenti con particolari indennita' e la partecipazione dei lavoratori al costo delle mense in atto.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 57
Art. 57. CERTIFICATO DI LAVORO Il datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto, oltre a registrare sul libretto di lavoro del lavoratore gli estremi del rapporto intercorso, mettera' a disposizione del lavoratore che ne fara' richiesta un certificato contenente l'indicazione del periodo di servizio prestato, delle mansioni svolte e della, categoria nella quale il lavoratore stesso e' stato inquadrato.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 58
Art. 58. RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO Il datore di lavoro, entro 24 ore dalla liquidazione delle competenze maturate all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, mettera' a disposizione del lavoratore, il quale ne rilascera' ricevuta, il libretto di lavoro, il certificato di cui al precedente art. 57, le tessere di assicurazione sociale e ogni altro documento di pertinenza dell'interessato.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 59
Art. 59. RECLAMI E' CONTROVERSIE Qualora nell'interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovra' essere sottoposta; per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali Associazioni Sindacali degli industriali e dei lavoratori, e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'autorita' giudiziaria alle competenti Associazioni Sindacali centrali.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 60
Art. 60. COMMISSIONI INTERNE I compiti delle Commissioni Interne e del Fiduciario dell'Azienda sono quelli previsti dagli accordi interconfederali.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 61
Art. 61. NORME GENERALI Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 62
Art. 62. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO La decorrenza del presente contratto normativo operaio, e' fissata dal 1 maggio 1952, salvo per la retribuzione del lavoro straordinario, notturno e festivo che decorrera' da oggi 9, luglio 1952. La durata del presente contratto normativo operai, e' stabilita sino al 31 dicembre 1951.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai Accordo Aggiuntivo -art. 1
Allegato ACCORDO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI OPERAI DELLE AZIENDE ESERCENTI LA INDUSTRIA IDRO-TERMALE (TERME E IMBOTTIGLIAMENTO) Addi', 28 luglio 1952, in Roma tra l'ASSOCIAZIONE IDROMINERALI ITALIANA, rappresentata da: il Presidente avv. Ambrogio Michetti assistito dai membri della Delegazione degli Industriali sigg. dottor Attilio Valente, avv. Augusto Vivanti, dott. Alberto Cassola, rag. Fernando Pasquetti, avv. Camillo Graff e avv. Piero Lucioli; e la FEDERAZIONE UNITARIA DEI LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIALI ALIMENTARI (F.U.L.P.I.A.), rappresentata dal Segretario nazionale dott. Claudio Cruciani, assistito dai sigg. rag. Ezio Macario e dott. Pietro BrandiniJerli il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI DI ALBERGO E PUBBLICI ESERCIZI, rappresentato dal suo Segretario nazionale sig. Aldo Ronci, assistito dalla Federazione italiana Sindacati Addetti Commercio (F.I.S.A.C.), rappresentata dal suo Segretario generale sig. Ugo Zino e dal Segretario nazionale sindacale sig. Giulio Pettinelli e dal Segretario organizzativo sig. Alfonso Vesentini, con l'intervento dell'Ufficio SINDACALE DELLA C.I.S.L., rappresentato dal Segretario confederale dott. Paolo Cavezzali, assistito dal dott. ing. Salvatore Bruno; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (F.I.L.I.A.), rappresentata dai suoi Segretari nazionali on. Gaetano Invernizzi e sig. Peppino Dall'Aglio; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO, MENSA B TERMALI (F.I.L.A.M. e T.), rappresentata dal Segretario responsabile sig. Alcibiade Palmieri e dalla Segretaria nazionale sig.na Feconda. Marinelli, nonche' dai sigg. Orione Giuseppe, Cottone Filippo, Ferretti Otello, Corradi Nando e Losi Cesare, con l'assistenza dell'avvocato Filippo Leprotti; la UNIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (U.I.L.I.A.), rappresentata dal Segretario nazionale sig. Umberto Pagani e dai sigg. Carlo Scarmigliati e Antonio Santarelli; la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO, MENSA E TERMALI (U.I.L.A.M. e T.), rappresentata dal sig. Attilio Carroni. Addi', 28 luglio 1952, in Roma, tra l'ASSOCIAZIONE IDROMINERALE ITALIANA rappresentata dal Presidente Ambrogio Michetti, assistito dai membri della Delegazione degli Industriali sigg. dott. Attilio Valente, ave. Augusto Vivanti, dott. Alberto Cassola, rag. Fernando Pasquetti, avv. Camillo Graff e avvocato Piero Lucioli; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal sig. Ernesto Russo, assistito dai sigg. Giovanni Erpete e Giovanni Celentano, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, rappresentata dal Segretario nazionale Giuseppe Landi, assistito dal sig. Enrico Bruni; si e stipulato il seguente Accordo aggiuntivo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento), che fa' parte integrante dello stesso Contratto collettivo nazionale. Art. 1. OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA E' da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuita'. Comunque per tali mansioni o per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15 marzo 1923, n. 692. Qualora con lo svolgimento di piu' mansioni discontinue venissero annullati tempi intermedi di sosta costituenti condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro dell'operaio addettovi rientra nelle limitazioni di legge previste in otto ore giornaliere o 48 settimanali di cui all'art. 9 del O. N. La norma di cui sopra non si applica al caso occasionale o sporadico. Agli effetti della contingenza sara' riconosciuta la corresponsione dell'intera quota giornaliera per le prime otto ore di prestazione e di mezza quota oraria per ogni ora eccedente le otto fino al limite dell'orario normale di cui all'art. 9 del contratto operai, ferma rimanendo la corresponsione dell'intera quota oraria, maggiorata della relativa percentuale, per il lavoro straordinario. Per quanto riguarda i fattorini distributori nella citta' sedi di fabbrica e gli addetti ai trasporti (ad esaurirsti per i quali nel caso di cui i medesimi dovessero compiere operazioni di carico e scarico verra' a determinarsi fra le parti una indennita' particolare, salvo che nel trattamento economico non ne sia gia' stato tenuto conto attraverso particolari condizioni di lavoro, carrettiere, ecc.) date le particolari e differenti condizioni aziendali in materia di distribuzione, si conviene che le situazioni di fatto esistenti in ciascuna azienda vengano sancite, salvo eventuali perfezionamenti, mediante accordi in sede aziendale. Le indennita' di cui al presente comma non verranno corrisposte nel caso in cui si verificasse la condizione prevista dal comma 3 del presente articolo.
CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai Accordo Aggiuntivo -art. 2
Art. 2. INDENNITA' SPECIALE In relazione alle richieste avanzate dai lavoratori per la introduzione di premi di produzione e di rendimento, le parti dopo aver tenuto presente d'altro canto le particolari caratteristiche del settore, convengono nella istituzione di una indennita' speciale annua nelle seguenti misure: TABELLA INDENNITA' SPECIALE Operai uomini Operai specializzati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.400 Operai qualificati. . . . . . . . . . . (superiori ai 20 anni) 25.200 Manovali specializzati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.700 Manovali comuni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 Manovali specializzati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.800 Manovali comuni. . . . . . . . . . . . . . . dai 18 ai 20 anni 22.900 Manovali specializzati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.200 Manovali comuni. . . . . . . . . . . . . . . dai 16 ai 18 anni 17.800 Manovali comuni . . . . . . . . . . . . . inferiori ai 16 anni 12.300 Operai-donne 1ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.700 2ª categoria. . . . . . . . . . . . . . . superiori ai 18 anni 21.000 3ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.800 3ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . dai 16 ai 18 anni 15.900 3ª categoria. . . . . . . . . . . . . . . inferiori ai 16 anni 13.900 La decorrenza della indennita' speciale e' convenuta dal 1 gennaio 1953. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennita' suddetta per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato presso l'azienda arrotondando ad un mese le frazioni superiori ai quindici giorni. L'indennita' in parola verra' corrisposta in quattro rate trimestrali pagabili al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. In casi particolari ed ai richiesta dei singoli dipendenti, la Ditta anticipera' degli acconti silla parte di indennita' gia' maturata. Nel caso di assenza dal lavoro per qualsiasi ragione, qualora nel corso di un mese di calendario esse superino le 14 giornate per gli operai e le 16 per gli impiegati, sara' dedotto dalla quota trimestrale un importo corrispondente alle assenze stesse. L'importo da detrarre verra' calcolato dividendo un dodicesimo della quota annua per ventisei. A stralcio della indennita' speciale 1952, sara' corrisposto il 50%, frazionabile a mese, di quella di cui sopra. E' stabilito l'assorbimento, fino al 50%, delle somme erogate o convenute localmente o aziendalmente, a qualunque titolo, dal 1 gennaio 1952. Detta indennita' non e' suscettibile di alcuna variazione in rapporto ad eventuali variazioni in piu' o in meno degli elementi costituenti la retribuzione. Questa indennita' speciale non costituisce ad alcun effetto elemento della retribuzione. Visti il contratto e l'allegato che procedono il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale SULLO
CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi norme comuni-art. 1
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