DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1389

Type DPR
Publication 1960-09-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 luglio 1952 per i dipendenti operai delle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento), stipulato tra l'Associazione Idrominerale italiana, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti industriali Alimentari, il Sindacato Nazionale Lavoratori di Albergo e Pubblici Esercizi, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Addetti Commercio e con l'intervento dell'Ufficio Sindacale della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori la Federazione italiana Lavoratori ed Industrie Alimentari, la Federazione italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali; e, in pari data, tra l'Associazione Idrominerale italiana, con l'assistenza della, Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Alimentari con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacali Nazionali Lavoratori;

Visto l'accordo 28 luglio 1952 aggiuntivo al contratto collettivo, nazionale di lavoro per i dipendenti operai delle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento), allegato al contratto predetto;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 12 dicembre 1952 per i dipendenti impiegati ed intermedi delle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento), stipulato tra le stesse parti di cui al predetto contratto collettivo 28 luglio 1952;

Visti l'accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria idro-termale e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia e l'accordo 28 luglio 1952 relativo alla indennita' speciale; allegati al predetto contratto 12 dicembre 1952;

Visto l'accordo 14 dicembre 1954 per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sul conglobamento per gli impiegati ed intermedi dipendenti da aziende esercenti l'industria idro-termale (terme ed imbottigliamento), stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, con l'intervento della Associazione Nazionale Industriali Idro-Termali, e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, con l'intervento della Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industriali Alimentari e del Sindacato Nazionale Lavoratori di Albergo e pubblici Esercizi, l'Unione italiana, del Lavoro, con l'intervento dell'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari e dell'Unione italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'industria italiana, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Industriali Idro-Termali, e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Alimentari;

Visto l'accordo 17 gennaio 1955 per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1951 sul conglobamento per gli operai del settore dell'industria idrotermale (terme e imbottigliamento), stipulato tra le stesse parti di cui al predetto accordo 14 dicembre 1954;

Visto l'accordo 26 gennaio 1955 per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per i dipendenti (impiegati, intermedi ed operai) dalle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento), stipulato tra l'Associazione Nazionale industriali Idro-Termali, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria, italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali, con l'assistenza della (Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, il Sindacato Nazionale Lavoratori Albergo, Pubblici Esercizi e Termali e la Federazione Lavoratori Albergo e Pubblici Esercizi della, Camera Confederale del Lavoro di "Trieste, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Addetti al Commercio e con l'intervento dell'Ufficio Sindacale della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Albergo e Mensa; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Industriali Idro-Termali, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Alimentari;

Visto l'accordo 8 maggio 1958, e relative tabelle, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 gennaio 1955 per i dipendenti (impiegati, intermedi ed operai) dalle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento), stipulato tra l'Associazione Nazionale Industriali Idro-Termali con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione delle Aziende Idro-Termali Statali e la Federazione italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali, la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, il Sindacato Nazionale Lavoratori Albergo, Pubblici Esercizi e Termali, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini e con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Industriali Idro-Termali, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria, la Delegazione delle Aziende idro-termali Statali e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Alimentazione;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 52 del 12 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi di lavoro 28 luglio 1952 e 12 dicembre 1952, per dipendenti delle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme ed imbottigliamento), gli accordi 14 dicembre 1954 e 17 gennaio 1955, per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sui conglobamento per i dipendenti del settore dell'industria idro-termale (terme ed imbottigliamento), l'accordo 26 gennaio 1955 per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idro-termale, l'accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 26 gennaio 1955, per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idro-termale, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi e degli accordi anzidetti annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, richiamate dai contratti 28 luglio 1952 e 12 dicembre 1952 ed agli stessi allegate, degli accordi indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti delle imprese idro-termali (terme ed imbottigliamento).

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1960

Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 44. - VILLA

CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai- art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 28 LUGLIO 1952 PER I DIPENDENTI OPERAI DELLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA IDRO-TERMALE (TERME E IMBOTTIGLIAMENTO) Addi', 28 luglio 1952, in Roma, tra l'ASSOCIAZIONE IDROMINERALE ITALIANA, rappresentata da: il Presidente avv. Ambrogio Michetti assistito dai membri della Delegazione degli Industriali sigg. dottor Attilio Valente, avv. Augusto Vivanti, dott, Alberto Cassola, rag. Fernando Pasquetti, avv. Camillo Graff e avv. Piero Lucioli; con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana. nella persona (Lei dott. Mario Rossi; e la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIALI ALIMENTARI (F.U.L.P.I.A.) rappresentata dal Segretario nazionale dott. Claudio Cruciani, assistito dai sigg. rag. Ezio Macario e dott. Pietro Brandini il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI DI ALBERGO E PUBBLICI ESERCIZI, rappresentato dal suo Segretario nazionale sig. Aldo Ronchi, assistito dalla Federazione italiana Sindacati Addetti Commercio (P.I.S.A.C.), rappresentata dal suo Segretario generale sig. Ugo Zino e dal Segretario nazionale sindacale sig. Giulio Pettinelli e dal Segretario dell'Organizzazione sig. Alfonso Vesentini; con l'intervento dell'UFFICIO SINDACALE DELLA C.I.S.L., rappresentato dal confederale dottor Paolo Cavezzali, assistito dal dott. ing. Salvatore Bruno la, FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (F.I.L.I.A.) rappresentata dai suoi Segretari. nazionali on.le Gaetano Invernizzi e sig. Peppino Dall'Aglio; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO MENSA E TERMALI (F.I.L.A.M. e T.), rappresentata dal Segretario responsabile sig. Alcibiade Palmieri e dalla Segretaria Nazionale sig.na Feconda Marinelli, nonche' dai sigg. Orione Giuseppe, Cottone Filippo, Ferretti Otello, Corradi Nando e Losi Cesare, con l'assistenza dell'avvocato Filippo Leprotti; la UNIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (U.I.L.I.A.) rappresentata dal Segretario nazionale sig. Umberto Pagani e dai sigg. Carlo Scarmigliati e Antonio Santarelli; la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO, MENSA E TERMALI (U.I.L.A.M. e T.), rappresentata dal sig. Attilio Carroni. Addi', 28 luglio 1952, in Roma, tra l'Associazione IDROMINERALE ITALIANA, rappresentata dal Presidente avv. Ambrogio Michetti, assistito dai membri della Delegazione degli industriali sigg.: dott. Attizio Valente, avv. Augusto Vivanti, dott. Alberto Cassola, rag. Fernando Pasquetti, avv. Camillo Graff e avv. Piero Lucioli, con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana nella persona del dott. Mario Rossi; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal sig. Ernesto Russo assistito dai sigg. Giovanni Erpete e Giovanni Celentano, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, rappresentata dal Segretario Nazionale dott. Giuseppe Landi, assistito dal sig. Enrico Bruni; si e' stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per tutti gli operai dipendenti dalle aziende idro-termali (Terme e imbottigliamento) firmato in Roma li 28 luglio 1952. Art. 1. AFFISSIONE DEL CONTRATTO Copia del presente contratto dovra' essere affissa in modo ben visibile, nell'interno dello stabilimento.

CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 2

Art. 2. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai verra' effettuata tramite gli uffici di collocamento in conformita' alle norme di legge.

CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 3

Art. 3. DOCUMENTI All'atto dell'entrata in servizio il lavoratore deve presentare, oltre quelli richiesti per legge, i seguenti documenti: 1) documento di identificazione; 2) libretto di lavoro; 3) tessera e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia gia' provvisto; 4) lo stato di famiglia, se capo di famiglia, e gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari. E' inoltre in facolta' dell'Azienda di richiedere all'operaio il certificato penale, di data non anteriore a tre mesi, nonche' i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni sul libretto di lavoro, sempre che il lavoratore ne sia in possesso. L'operaio dovra' pure dichiarare alla Direzione della, Azienda la sua residenza, impegnandosi a segnalare altresi' gli eventuali cambiamenti.

CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 4

Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro e' fatta con periodo di prova della durata massima di sette giorni di calendario che potra' prorogarsi non oltre, in ogni caso, i quindici giorni di calendario. Durante il periodo di prova, la retribuzione non puo' essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio e' stato assunto. Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti puo' risolvere, in qualsiasi momento, il rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso ne' indennita'. L'operaio che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli lascera' senz'altro l'Azienda ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro. Trascorso il periodo di prova, il lavoratore che venga mantenuto in servizio si intendera' assunto, a tutti gli effetti, dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova stessa. Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano gia' superato presso la stessa Azienda e per le stesse mansioni nel triennio precedente.

CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 5

Art. 5. ASSENZE Tutte le assenze dal lavoro debbono essere giustificate, salvo caso di forza maggiore, non oltre il giorno successivo a quello in cui si e' verificata l'assenza stessa. Le assenze arbitrarie potranno essere punite a termini degli artt. 43, 44 (provvedimenti disciplinari).

CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 6

Art. 6. VISITA MEDICA L'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'Azienda prima dell'assunzione in servizio. L'Azienda potra' anche successivamente all'assunzione, sottoporre a visita indica l'operaio in qualsiasi momento.

CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 7

Art. 7. PRECEDENZE Nelle assunzioni verra' data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie o ai figli dell'operaio deceduto durante il rapporto di lavoro qualora lo richiedano particolari necessita' familiari e sempre che questi abbiano i requisiti e la idoneita' necessari. L'esercizio di tale precedenza dovra', essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.

CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 8

Art. 8. DONNE E MINORI Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge.

CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 9

Art. 9. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o di 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia (vedi art. 1 accordo aggiuntivo del 28 luglio 1952), l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non piu' di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali. L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile.

CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai- art. 10

Art. 10. RIPOSO PER I PASTI Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 9 viene effettuato in due riprese, dovra' essere concessa non meno di un'ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l'orario continuato di otto ore, e' concesso di consumare i pasti sul luogo di lavoro.

CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 11

Art. 11. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale e' regolato dalle norme di legge.

CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 12

Art. 12. LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'art. 9. Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potra' superare le due ore giornaliere o le dodici settimanali. (Vedi tabella delle maggiorazioni numero 1). Nessun operaio potra' esimersi dall'effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Per le Industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro e' ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni n. 5). Nel caso in cui l'operaio che effettua il lavoro notturno (dalle 22 alle 6) prosegua le prestazione in orario straordinario, le ore di lavoro successive alle 6) antimeridiane, saranno retribuite come straordinario notturno (vedi tabella delle maggiorazioni n. 6). Per lavoro festivo s'intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale (vedi tabella delle maggiorazioni n. 2). Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo settimane compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge. Il lavoro straordinario, notturno e festivo, dovra' essere preventivamente autorizzato dalla Direzione. Tabella della maggiorazioni 1) Lavoro straordinario diurno. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% 2) Lavoro festivo (domenica, o giorni di riposo compensativo. . . 40% 8) Lavoro straordinario festivo oltre le otto ore . . . . . . . . 50% 4) Lavoro eseguito nelle festiviti nazionali. . . . . . . . . . . 40% 5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni. . . . 35% 6) Lavoro straordinario notturno. . . . . . . . . . . . . . . . . 40% 7) Lavoro a turni notturni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12% 8) Lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di otto ore iniziato alle 22 . . . . . . . . . 35% Le dette percentuali di maggiorazione saranno calcolate sugli elementi della paga di fatto (paga base piu' eventuali aumenti di merito piu' contingenza). Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili; la maggiore assorbe la minore.

CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai-art. 13

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