DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1390

Type DPR
Publication 1960-09-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto l'accordo 2 aprile 1955 sul conglobamento delle retribuzioni del personale dipendente dalle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e signora stipulato tra, la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, con l'intervento della Federazione Unitaria italiana Lavoratori dell'Abbigliamento, l'Unione italiana del Lavoro, con l'intervento dell'Unione italiana Lavoratori dell'Abbigliamento; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori Abbigliamento;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 51 dell'11 marzo 1960, dell'atto sopraindicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo 2 aprile 1955, relativo al conglobamento delle retribuzioni del personale dipendente dalle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e signora, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese sartoriali esercenti le confezioni su misura per uomo e signora.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1960

Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 42. - VILLA

Accordo

ACCORDO 2 APRILE 1955 SUL CONGLOBAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE SARTORIALI DI CONFEZIONI SU MISURA PER UOMO E SIGNORA Addi' 2 aprile 1955 in Roma, Tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal V. Segretario Gen. Avv. Rosario Toscani, assistito dal dott. Mario Binaghi con l'intervento di una delegazione di industriali del settore delle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e signora; e la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Gen. On.le Giulio Pastore e dal Segr. Gen. Aggiunto dott. Bruno Storti, assistiti dal prof. Salvatore Papa; con l'intervento della FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO rappresentata dal Segretario Generale sig. Silvio Ascari; la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal dottore Raffaele Vanni e dal Sig. Sergio Cesare; con l'intervento della, UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO rappresentata dal Segretario dott. Tullio Repetto; Addi' 2 aprile 1955 in Roma. tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal V. Segretario Gen. Avv. Rosario Toscani, assistito dal dott. Mario Binaghi; con l'intervento di una delegazione di industriali del settore delle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e signora; e la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal suo Segretario Generale dott. Giuseppe bandi, assistito dal sig. Enrico Bruni Segretario Confederale per i Servizi Sindacali; con l'intervento della FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI ABBIGLIAMENTO, rappresentata dal suo Segretario Nazionale Sig. Italico Utimperghe, assistito dai Signori Pasqualo Paduano e Giovanni Colaianni; ai fini dell'attuazione nei riguardi del settore delle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e per signora dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento; premesso che nel settore allo stato la parte salariale e' disciplinata dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori; le parti, concordano: 1) di invitare le Associazioni territoriali aderenti alle Confederazioni stipulanti ad incontrarsi entro il piu' breve termine possibile per i seguenti adempimenti: a) nelle province nelle quali le singole lavorazioni delle confezioni su misura risultavano, prima dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, consensualmente incasellate ai fini retributivi nei gruppi merceologici interconfederali A, B, C, trovano automatica applicazione i rispettivi minimi di cui alle tabelle allegate all'accordo interconfederale 28 luglio 1954; le Associazioni territoriali provvederanno comunque a redigere verbale di accertamento dei detti incasellamenti; b) nelle province nelle quali erano in atto, prima dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, accordi che avevano stabilito minimi di paga base differenti da quelli interconfederali, le Associazioni territoriali interessate si incontreranno per l'accertamento della preesistente situazione contrattuale salariale e la determinazione dei nuovi minimi conglobati ai sensi dell'art. 10 del precitato accordo interconfederale: c) in ambedue i casi sopra indicati, le Associazioni territoriali interessate trasmetteranno i relativi verbali alle rispettive Confederazioni. Per gli impiegati e le categorie intermedie i nuovi minimi unificati sono quelli derivanti dalle relative tabelle annesse all'accordo interconfederale 28 luglio 1954. 2) In conformita' a quanto disposto dall'art. 4 dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, la percentuale di cottimo di cui all'art. 17 del contratto interprovinciale di lavoro 12 ottobre 1948 per gli operai dipendenti dalle aziende sartoriali di confezioni su misura situate nelle province di Milano e Torino e' riproporzionata al 6,50%. Inoltre il compenso previsto dal comma b) dell'art. 12 di detto contratto interprovinciale (sospensioni ed interruzioni di lavoro) per le ore perdute per le quali gli operai - pur non essendo trattenuti nello stabilimento non siano stati preavvertiti in termine utile in relazione alla possibilita' di prevedere l'evento - viene ragguagliato al 70% della nuova paga unificata per dette ore nella giornata. Il compenso previsto dall'art. 9 comma 2° del contratto interprovinciale di lavoro 27 gennaio 1949 per gli impiegati dipendenti dalle aziende del settore, per ciascuna ora di lavoro prestata oltre le 44 e fino alle 48 settimanali dagli impiegati a regime normale di lavoro ed oltre le 55 ore e fino alle 60 ore settimanali dagli impiegati aventi mansioni discontinue, viene determinato nella misura; del 50% del minimo della nuova retribuzione oraria unificata. L'applicazione della norma di cui sopra, non deve in ogni caso portare a ridurre gli importi corrisposti antecedentemente al presente accordo che fossero eventualmente superiori per qualche qualifica. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO

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