DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1393
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo, e relative tabelle, del 18 marzo 1958, da valere per i lavoratori addetti alla industria delle acque e bevande gassate per le Regioni dell'alta Italia, stipulato tra l'Associazione italiana industriali delle Acque e Bevande Gassate, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, la Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari; nonche' tra l'Associazione italiana Industriali delle Acque e Bevande Gassate e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Alimentazione;
Visto l'accordo per l'istituzione dei Collegi Tecnici Provinciali e Nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria alimentare e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia, allegato al predetto contratto;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 52 del 12 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo di lavoro relativo ai lavoratori addetti all'industria delle acque e bevande gassate per l'Alta Italia, del 18 marzo 1958, sono regolati da, norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese delle acque e bevande gassate, delle regioni dell'alta Italia, indicate nelle Tabelle del contratto di cui al comma precedente.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 44. - VILLA
CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte I- art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO DEL 18 MARZO 1958 PER I LAVORATORI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE ACQUE E BEVANDE GASSATE PER L'ALTA ITALIA COSTITUZIONE DELLE PARTI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO Addi', 18 marzo 1958, in Milano, presso la sede dell'Associazione italiana fra gli Industriali delle Acque e Bevande Gassate, tra l'ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI DELLE ACQUE E BEVANDE GASSATE, rappresentata dal direttore, dott. Giovanni Policastri, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, nella persona del dottor Alario Binaghi e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal Segretario Generale sig. Peppino Dall'Aglio, assistito dal sig. Edoardo Panini, dell'Esecutivo Nazionale, e dalla sig.na Jone Bagnoli e la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal Segretario Nazionale sig. Ugo Zino, assistito dal V. Segretario Nazionale sig. Giuseppe Motta la UNIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal Segretario Nazionale responsabile sig. Ferruccio Bigi, assistito dal sig. Adolfo di Marino. Addi' 18 marzo 1958, in Milano, presso la sede dell'Associazione italiana fra gli industriali delle Acque e Bevande Gassate, tra l'ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI DELLE ACQUE E BEVANDE GASSATE, rappresentata dal direttore, dott. Giovanni Policastri, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, nella persona del dott. Mario Binaghi e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELL'ALIMENTAZIONE (CISNAL), rappresentata per delega del suo Segretario Verledo Guidi, dal sig. Bruno Scheggi e' stato stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro da valere per gli addetti all'Industria, delle Acque e Bevande Gassate per le Regioni dell'alta Italia. Il presente contratto sostituisce il contratto collettivo di lavoro 18 giugno 1953, modificato con accordi 25 febbraio 1955 e 4 aprile 1955. Art. 1. AFFISSIONE DEL CONTRATTO Copia del presente contratto dovra' essere affissa in modo ben visibile.
CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte I- art. 2
Art. 2. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai verra' effettuata tramite i competenti Uffici di collocamento in conformita' delle norme di legge.
CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte I- art. 3
Art. 3. DOCUMENTI Per essere assunto l'operaio dovra' presentare, oltre a quelli richiesti per legge, i seguenti documenti: 1) documento di identificazione; 2) libretto di lavoro e certificato di cui all'art. 6 della Parte IV, Comune; 3) tessere e libretti delle assicurazioni sociali ove ne sia gia' provvisto; 4) stato di famiglia, se capo-famiglia. Inoltre e' in facolta' dell'azienda di richiedere all'operaio il certificato penale di data non anteriore a tre mesi. L'operaio dovra' pure dichiarare la sua residenza impegnandosi a segnalare al datore di lavoro gli eventuali cambiamenti.
CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte I- art. 4
Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro e' sempre fatta per un periodo di prova di giorni 6 che potra' prolungarsi, d'accordo fra le parti, non oltre, in ogni caso, dodici giorni lavorativi. Durante il periodo di prova la retribuzione non puo' essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio e' stato assunto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne' di indennita'. L'operaio che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli lascera' senz'altro l'azienda ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro compiuto. L'operaio che, trascorso il periodo di prova, venga confermato o comunque non venga disdetto, si intendera' assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova. Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano gia' superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel quinquennio precedente.
CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte I- art. 5
Art. 5. COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE Al termine del periodo di prova il datore di lavoro comunichera', per iscritto agli operai confermati in servizio: 1) la data di assunzione; 2) la categoria assegnata e le mansioni affidategli; 3) il trattamento economico. Analoga comunicazione sara' fatta agli operai gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto. Chiarimento a verbale. Le parti si danno atto che l'operaio non puo' rifiutarsi di disimpegnare mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione e rientranti tra quelle della stessa categoria, salvo quanto disposto dall'articolo 19 (passaggio e cumulo di mansioni).
CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte I- art. 6
Art. 6. VISITA MEDICA L'azienda potra', in qualsiasi momento, sottoporre l'operaio a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa o dell'ufficiale sanitario, nei limiti previsti dalla legge.
CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte I- art. 7
Art. 7. PRECEDENZE Nelle assunzioni verra' data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalla legge in vigore, alla moglie o ai figli dell'operaio deceduto durante il rapporto di lavoro qualora lo richiedano particolari necessita' familiari e sempreche' questi abbiano i requisiti e la idoneita' necessari. L'esercizio di tale precedenza dovra' essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.
CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte I- art. 8
Art. 8. DONNE E FANCIULLI L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge. In particolare si richiamano le disposizioni legislative contenute nell'[art. 11 della legge 26 aprile 1934, n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art11), sulla Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, il cui testo si riporta qui di seguito: TRASPORTI E SOLLEVAMENTO DI PESI I carichi di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni 17 e le donne di qualunque eta' adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti: a) trasporto a braccia od a spalla: maschi sotto i 15 anni, chilogrammi 15; maschi dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 25; femmine sotto i 15 anni, chilogrammi 5; femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15; femmine sopra i 17 anni, chilogrammi 20; b) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada, piana; otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo; c) trasporto con carretti su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo. Per quanto riguarda le donne in stato di gravidanza si applica il divieto prescritto dell'art. 13 della legge sulla tutela della maternita' delle lavoratrici.
CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte I- art. 9
Art. 9. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro e fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non piu' di dieci ore giornaliere. Sono esclusi da tale limitazione gli addetti alla distribuzione alla clientela per i quali, date le particolari e differenti situazioni aziendali in materia di distribuzione delle acque gassate, si conviene che le situazioni di fatto esistenti in ciascuna azienda vengano sancite purche' non in contrasto con le norme di legge, salvo eventuali perfezionamenti, mediante accordi in sede aziendale. In caso di mancato accordo per tali stipulazioni interverranno le Associazioni di Categoria stipulanti. Sono esclusi inoltre dalle limitazioni gli addetti ai lavori discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali. L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile.
CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte I- art. 10
Art. 10. RIPOSO PER I PASTI Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 9 viene effettuato in due riprese, dovra' essere concessa non meno di un'ora di sosta per la consumazione dei pasti.
CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte I- art. 11
Art. 11. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.
CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte I- art. 12
Art. 12. LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'art. 9. Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potra' superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali (vedi tabella delle maggiorazioni n. 1). Nessun operaio potra' esimersi dall'effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento. Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro e' ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 5). Nel caso in cui l'operaio che effettua il lavoro notturno (dalle 22 alle 6) prosegua la prestazione in orario straordinario, le ore di lavoro successive alle 6 antimeridiane, saranno retribuite come straordinario notturno (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 6). Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 2). Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge. Il lavoro straordinario, notturno e festivo, dovra' essere preventivamente autorizzato dalla Direzione. Tabella delle maggiorazioni 1) Lavoro straordinario diurno. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% 2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo). . . 40% 3) Lavoro straordinario festivo oltre le ore otto . . . . . . . . 45% 4) Lavoro eseguito nelle festivita' nazionali . . . . . . . . . . 40% 5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni. . . . 30% 6) Lavoro straordinario notturno. . . . . . . . . . . . . . . . . 40% 7) Lavoro a turni notturni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12% 8) Lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziate alle 22. . . . . . . . . . . . . . . 30% Le dette percentuali di maggiorazione saranno calcolate sugli elementi della paga di fatto (paga base, piu' eventuali aumenti di merito, piu' contingenza). Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, la maggiore assorbe la minore.
CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte I- art. 13
Art. 13. GIORNI FESTIVI E FESTIVITA' INFRASETTIMANALI Si considerano giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 12; b) le seguenti festivita' infrasettimanali: 1) Capodanno - 1 gennaio 2) Epifania - 6 gennaio 3) S. Giuseppe - 19 marzo 4) Lunedi di Pasqua - mobile 5) Ascensione - mobile 6) Corpus Domini - mobile 7) SS. Pietro e Paolo - 29 giugno 8) Assunzione - 15 agosto 9) Ognissanti - 1 novembre 10) Immacolata Concezione - 8 dicembre 11) Natale - 25 dicembre 12) S. Stefano - 26 dicembre 13) Il giorno del Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Per le festivita' infrasettimanali di cui al punto b) sara' corrisposta la normale paga di fatto (paga base piu' eventuali aumenti di merito, piu' contingenza) intendendosi per tale quella che gli operai avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento. Per orario normale giornaliero si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festivita' infrasettimanale. Limitatamente ad una delle festivita' infrasettimanali di cui al punto b), qualora essa coincida con la domenica o con altra giornata festiva, le Associazioni Territoriali degli Industriali ed i Sindacati Provinciali di categoria dei Lavoratori determineranno, di comune accordo, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la sua sostituzione con altra giornata. In caso di prestazione di lavoro in tali festivita' infrasettimanali sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui al secondo comma, la intera paga di fatto (paga base piu', eventuali aumenti di merito, piu' contingenza) per le ore lavorate come in giorno feriale (cioe' senza maggiorazione di lavoro festivo). Nel solo caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, nei giorni festivi di cui al punto b) l'azienda integrera' il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato malato ed infortunato.
CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte I- art. 14
Art. 14. FESTIVITA' NAZIONALI Si considerano festivita' nazionali quelle riconosciute per tali dallo Stato. Per il trattamento economico restano ferme le norme di legge e gli accordi interconfederali in materia.
CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte I- art. 15
Art. 15. SOSPENSIONE DEL LAVORO La sospensione del lavoro per riduzione di attivita' quando non sia intervenuta, la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianita' a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto.
CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte I- art. 16
Art. 16. INTERRUZIONE DEL LAVORO In caso di interruzioni di breve durata a causa: di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volonta' dell'operaio nel conteggio della paga non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste nel loro complesso, non superino i 30 minuti nella giornata. In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro Complesso, i 30 minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga l'operaio nello stabilimento, questi avra' diritto alla, corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento vale anche per i cottimisti.
CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte I- art. 17
Art. 17. RECUPERI E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta l'interruzione.
CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte I- art. 18
Art. 18. DETERMINAZIONE CATEGORIE Per l'esatta classificazione delle categorie degli operai si fa, riferimento all'Accordo Aggiuntivo che fa parte integrante del presente Contratto.
CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte I- art. 19
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