DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1394

Type DPR
Publication 1960-10-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 settembre 1959 da valere per gli operai dell'industria delle confezioni in serie, stipulato tra l'Associazione italiana degli industriali dell'Abbigliamento, con la assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione italiana degli Industriali dell'Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana; e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana, Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visto l'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 luglio 1948, allegato al predetto contratto;

Visto l'accordo integrativo salariale nazionale 30 settembre tabelle, per gli operai dell'industria delle confezioni in serie, stipulato tra l'Associazione italiana degli Industriali dell'Abbigliamento e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, l'Unione italiana Lavoratori Abbigliamento;

Visto l'accordo 22 luglio 1947 per le mense aziendali, stipulato tra l'Associazione italiana degli Industriali dell'Abbigliamento e la Federazione italiana dei Lavoratori dell'Abbigliamento; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione negli appositi Bollettini n. 51 dell'11 marzo 1960 e n. 98 del 18 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne, la, accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 settembre 1959, l'accordo integrativo salariale nazionale di pari data, relativi agli operai dell'industria delle confezioni in serie, e l'accordo 22 luglio 1947 per le mense aziendali, sono regolati da norma giuridiche uniforme alle clausole del contratto e dagli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, nonche', stesso allegata, dal contratto 1 luglio 1948, indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie.

GRONCHI FANFANI - SULLO Il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1960

Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 48. - VILLA

CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 30 SETTEMBRE 1959 DA VALERE PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA DELLE CONFEZIONI IN SERIE Addi' 30 settembre 1959 in Milano presso la sede dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO tra L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO, rappresentata dal suo Presidente Giulio Goehring assistito dai Segretari Giuliano Moreschi e Italo Gagliardi e dai signori: dott. Max Vita (ditta Valstar), dott. Silvio Rivetti (Gruppo Finanziario Tessile), comm. Enzo Lambertenghi (ditta Caesar), ragioniere Carlo Giraudi (ditta Abital), Giancarlo Pasini (ditta Tescosa), dott. Emilio Crespi (ditta Apem); con l'intervento, in rappresentanza delle associazioni territoriali, dei signori: dott. Giuseppe Fabbris (ditta Marzotto) e rag. Carmillo Bertollo per l'Associazione Industriali della, provincia di Vicenza, rag. Edgardo Bianchi (ditta L. Bianchi) per l'Associazione Industriali della provincia di Mantova, dott. ing. Carlo Beltrame (ditta G. Beltrame) per l'Associazione Industriali della provincia di Trieste, Bruno Pancaldi (ditta Pancaldi) e dott. Tullio Meccarini per l'Associazione Industriali della provincia di Bologna, Aldo Perolari (ditta Perolari) e avv. Arrigo Leidi, e dottore Dino Gandini per l'Unione Industriali della provincia di Bergamo, dott. Dino Stefani e per l'ufficio di Collegamento fra le Associazioni Industriali delle Venezie, avv. Piero Rossi per l'Associazione Industriale Lombarda, avv. Carlo Pistoia per l'Unione Industriale della provincia di Torino, dott. Pio Carlo Falletti per l'Associazione degli Industriali della provincia di Firenze, dott. Alessandro Viola per l'Associazione degli Industriali della provincia di Varese, dott. Mario Jory per l'Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza, dott. Vincenzo Gnudi per l'Associazione degli Industriali della provincia di Modena, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, nella persona del dott. Mario Binaghi e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.), rappresentata dal suo Segretario Generale, sig. Remo Savio e dai Segretari Nazionali, on. Giuseppina Palumbo e Sig. Carlo Poliotti; con l'intervento, in rappresentanza dei sindacati provinciali, dei signori: Angelo Massoni, Arsiero Blasi, Franco Guazzoni, Giovanni Butte', Giorgio Pacini, Maria Guerra, Anita Malavasi, Ario Mantovani, Berto Alberti, Nello Randi, Sergio Marchesini, L. Mariotto, Egle Caminola, Isabella Milanesi, Vittorina Dal Monte, Gaetano Gaetani, Lidia Luperi, S. Gotti; con l'assistenza della. CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), rappresentata dal suo Segretario Generale on. Agostino Novella la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.), rappresentata dal suo Segretario Generale cav. uff. Silvio Ascari e dal segretari Nazionali: cav. Giuseppe Fossati e Carlo Faverio, e dai signori cav. Maria Gherra e dott. Loris Boldrini; con l'intervento, in rappresentanza dei sindacati provinciali, dei signori: Mario Zenoni, Enrico De Carli, Eugenio Ballini, Maria Offredi, Michelangelo Lamera, Franco Stangalino, Giacomo Scaratti, Luigi Landoni, Olivo Goazo, Franco Manzella, Francesco Guidolin, Elio Angelozzi, Lidia Cantamessa, Vincenzo Russo, Carmelita Landi, Vincenzo Del Pietro, Antonio Fontana, Eugenio Guarnieri; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) nelle persone del suo Segretario Generale Aggiunto dott. Dionigi Coppo e del Segretario Sindacale dott. Paolo Cavezzali, e L'UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (U.I.L.A.), rappresentata dal suo Segretario Nazionale Responsabile sig. Adolfo Di Marino e dai Segretari Nazionali signori Erminio Fantinelli e Gaetano De Jesu, con l'intervento, in rappresentanza dei sindacati provinciali, dei signori: Lorenzo Porta, Mario Borgianni, Mario Longhi, Augusto Sciarini, Pietro Cavallero, Mario Vanin, Lauretta Bennici, Giuseppe Della Bella, Ettore Seghi, Aida Colombini, Luigi Errico; con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.) nelle persone del suo Segretario Generale Italo Viglianesi e del Segretario Sindacale Raffaele Vanni; Addi' 30 settembre 1959 in Milano presso la sede dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO tra L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO, rappresentata dai suo Presidente Giulio Goehring assistito dai Segretari Giuliano Moreschi e Italo Gagliardi e dai signori: dott. Max Vita (ditta Valstar), dott. Silvio Rivetti (Gruppo Finanziario Tessile), comm. Enzo Larabertenghi (ditta Caesar), ragioniere Carlo Giraudi (ditta. Abital), Giancarlo Pasini (ditta Tescosa), dott. Emilio Crespi (ditta Apem); con l'intervento, in rappresentanza delle associazioni territoriali, dei signori: dott. Giuseppe Fabbris (ditta Marzotto) e rag. Camillo Bertollo per l'Associazione Industriali della provincia di Vicenza, rag. Edgardo Bianchi (ditta L. Bianchi) per l'Associazione Industriali della provincia di Mantova, dott. ing. Carlo Beltrame (ditta G. Beltrame) per l'Associazione Industriali della provincia di Trieste, Bruno Pancaldi (ditta Pancaldi) e dott. Tullio Meccarini per l'Associazione Industriali della provincia di Bologna, Aldo Perolari (ditta Perolari) e avv. Arrigo Leidi e dottore Dino Gandini per l'Unione Industriali della provincia di Bergamo, dott. Dino Stefani per l'Ufficio di Collegamento fra le Associazioni Industriali delle Venezie, avv. Piero Rossi per l'Associazione Industriale Lombarda, avv. Carlo Pistoia per l'Unione Industriali della provincia di Torino, dott. Pio Carlo Falletti per l'Associazione degli Industriali della provincia di Firenze, dott. Alessandro Viola per l'Associazione degli Industriali della provincia di Varese, dott. Mario Jory per l'Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza, dott. Vincenzo Gnudi per l'Associazione degli Industriali della provincia di Modena, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, nella persona del dott. Mario Biraghi e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO rappresentata dal suo Segretario Nazionale Giulio Pierucci; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.) Scheggi, e' stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per gli operai dipendenti dalle aziende industriali che eseguono le seguenti lavorazioni: a) Confezione in serie di abiti, capporti, soprabiti, impermeabili e altri indumenti in genere, per uomo, ragazzi e bambine (civili da lavoro, militari, ecclesiastici, per Enti e Organizzazioni, sia se fabbricati in tessuto che in materie plastiche e varie). b) Confezione in serie meccanizzate di abiti, soprabiti e impermeabili per donna, ragazze e bambine. c) Confezione in serie a mano di abiti, soprabiti e mantelli per donne, ragazze e bambine. d) Confezione in serie di biancheria, per uomo. e) Confezione in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati, biancheria domestica e fazzoletti, rammendatura di abiti e biancheria, preparazione di ricami a mano e a macchina per abiti, biancheria, ecc., pieghettatura e lavorazioni affini. f) Confezione di cravatte. g) Confezione di busti, reggicalze, reggipetto, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere e lavorazioni affini. h) Confezione di sottoascelle, bavaglini e lavorazioni affini. i) Confezione di ombrelli. l) Lavorazione di piume, fiori artificiali, ventagli ed articoli affini. m) Confezione di bandiere, gagliardetti, fregi e lavorazioni affini, compresi i tappeti e le foderine per interno di automobili. n) Confezione di qualsiasi oggetto in stoffa o tessuto a maglia o in qualsiasi altra materia (uose, ghette, biancheria da letto, passamontagna, assorbenti igienici e accessori sportivi e affini in tessuto). Art. 1. ASSUNZIONE E DOCUMENTI DI LAVORO L'assunzione al lavoro degli operai deve essere fatta in conformita', alle vigenti norme di legge sul collocamento. L'assunzione verra' comunicata all'interessato, normalmente per iscritto, e dovra' specificare: a) la data dell'assunzione; b) la categoria alla quale l'assunto viene assegnato e la paga relativa; c) la localita' in cui il lavoro viene prestato. Il nuovo assunto e' tenuto a presentare alla direzione dell'azienda i seguenti documenti: 1) carta d'identita' o documento equipollente; 2) libretto di lavoro; 3) tessera per l'assicurazione sociale obbligatoria in quanto ne sia in possesso; 4) libretto per l'assistenza di malattia in quanto ne sia il possesso. Il datore di lavoro nel caso di mancanza o di irregolarita' dei documenti di cui ai punti n. 3 e 4 e' tenuto i regolarizzare la posizione del lavoratore dal giorno dell'assunzione, ferma restando la responsabilita' del precedente datore di lavoro circa le eventuali irregolarita'; 5) titoli di preparazione professione con specifico; 6) certificato penale rilasciato dal non piu' di tre mesi ove l'azienda lo richieda; 7) eventuali documenti necessari per fruire degli assegni familiari. Dei documenti che trattiene, l'azienda rilascera' ricevuta all'interessato. I nuovo assunto ha l'obbligo di comunicare alla azienda che lo impiega il proprio domicilio, e, ove intervengano, i mutamenti successivi. La direzione, nell'assumerlo, lo mettera' in grado di conoscere l'esistenza ed il contenuto del presente conratto e di eventuali regolamenti interni. I membri delle Commissioni interne od il Delegato di fabbrica dovranno essere provveduti di una copia del contratto a cura e spese del datore di lavoro. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro la ditta e' tenuta a restituire al lavoratore tutti i documenti di lavoro debitamente aggiornati. In caso d'impedimento, detta restituzione dovra' avvenire entro i cinque giorni successivi ed intanto la azienda rilascera' all'operaio interessato una dichiarazione che possa servire all'operaio stesso per contrarie eventuale nuovo rapporto di lavoro.

CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 2

Art. 2. AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI Per l'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge. Per l'assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni. Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della [legge 26 aprile 1934, n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653) e successive, nonche' le disposizioni contenute nel [R. D. 7 agosto 1936, n. 1720](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-07;1720), relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi dell'applicazione della legge stessa.

CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 3

Art. 3. VISITA MEDICA La visita, medica, preventiva, allo scopo di accertare l'integrita' e l'idoneita' tisica dell'operaio, potra' essere disposta dalla direzione dell'azienda che si varra' al l'uopo di un medico di sua fiducia.

CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 4

Art. 4. PERIODO DI PROVA L'operaio puo' essere assunto per un periodo di prova di sei giornate lavorative. Entro questo limite, che potra' con atto scritto, d'accordo fra le parti, essere aumentato a 15 giornate lavorative, sia la direzioni dell'azienda come l'operaio assunto avranno la facolta' di rescindere il rapporto di lavoro, senza preavviso e senza indennita' alcuna. Scaduto il periodo di prova, l'operaio si intende assunto definitivamente. Quando, prima o alla scadenza del periodo di prova, si rescinda il rapporto di lavoro, spetta all'operaio il compenso per il lavoro prestato in base al contratto di lavoro vigente, compenso non inferiore, comunque, al minimo contrattuale previsto per la categoria cui l'operaio e' stato assegnato durante il periodo di prova, sempreche' non sia stato prestabilito un salario maggiore. Per l'operaio assunto definitivamente, il periodo di prova entra nel computo complessivo del servizio prestato a tutti gli effetti contrattuali.

CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 5

Art. 5. CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI Entro 6 mesi dalla firma del presente accordo le parti si incontreranno al fine di classificare eventuali nuove mansioni discendenti da nuove tecniche produttive nonche' di provvedere alla ricognizione delle classificazioni gia' stabilite in contratto onde accertarne la rispondenza all'attuale situazione tecnico produttiva. In attesa della nuova regolamentazione si intendono qui integralmente confermate e richiamate le classificazioni di cui al contratto 1 luglio 1948. (V. allegato n. 1).

CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 6

Art. 6. MUTAMENTO DI MANSIONI L'operaio percepisce la retribuzione stabilita per la categoria alla quale e' stato assegnato od il miglior Trattamento salariale attribuitogli. Se la direzione dell'azienda lo adibisce a mansioni di categoria inferiore e' tenuta a conservargli la retribuzione della sua categoria, od il miglior trattamento di cui al comma 1) Se gli affida invece temporaneamente mansioni della categoria superiore dovra' corrispondere il compenso stabilito per la categoria stessa. L'utilizzazione dell'operaio ai lavori della categoria superiore per un periodo che superi i tre mesi, ove non sia giustificata dalla necessita' di sostituire altro lavoratore assente per malattia, infortunio, permesso, comporta di diritto il trasferimento alla categoria superiore. Quando l'operaio sia contemporaneamente e con carattere di continuita' adibito a mansioni di categorie diverse, percepira' la paga fissata per la categoria superiore. Avvenendo che le mansioni della sua categoria siano nettamente prevalenti rispetto a quelle della categoria superiore ed abbiano, queste, carattere saltuario sara' corrisposta una retribuzione intermedia conservando all'operaio ogni preesistente paga di fatto o di merito.

CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 7

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