DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1400
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visita la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 12 marzo 1959, e relative tabelle, per gli addetti alla industria conciaria, stipulato tra l'Unione Nazionale Industria Conciaria, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro: e, in pari data, tra l'Unione Nazionale Industria Conciaria, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione italiana, Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visti l'accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericoloso o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, e la convenzione per l'applicazione nell'industria conciaria dell'accordo aggiuntivo medesimo, allegati al predetto contratto;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 74 del 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 12 marzo 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria conciaria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo e delle convenzione indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo non stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese conciarie.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 30. - VILLA
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 12 MARZO 1959 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA CONCIARIA Addi' 12 marzo 1959 in Roma, tra la UNIONE NAZIONALE INDUSTRIA CONCIARIA, rappresentata, per delega del Presidente Sen. Giovanni Sartori, dal Gr. Uff. Cesare Luzzatto, Presidente del Comitato Sindacale, assistito dal Direttore Signor V. Botrini; in rappresentanza unitaria della Categoria; congiuntamente alle Associazioni Regionali dell'Industria Conciaria: ASSOCIAZIONE PIEMONTESE INDUSTRIA CONCIARIA ASSOCIAZIONE REGIONALE FRA GLI INDUSTRIALI CONCIATORI DELLA LOMBARDIA, DEL VENETO E dell'EMILIA ASSOCIAZIONE LIGURE DEGLI INDUSTRIALI CONCIATORI ASSOCIAZIONE TOSCANA INDUSTRIA CONCIARIA con la partecipazione di una Delegazione Industriale, composta dei Signori: Dott. A. Montorfano, Ing. E. Gentile, F. Baroldi, G. Casteller, Dott. L. Scagnolari, Col. A. Mariscotti, U. Fasan, Dott. Guenzi, Dottor Roella, Dott. Tarditi, Dott. Verdona; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELLA INDUSTRIA ITALIANA, in persona del Dott. Torquato Bardoscia, dell'Avvocato Enzo Bajocco e del Dott. Mario Binaghi e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.) rappresentata dai Segretari Nazionali Rag. Egidio Roncaglione e Sig. Silvano Verzelli, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori, e con assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), rappresentata dai Segretari On. Vittorio Foa e On. Luciano Romagnoli, assistiti dal Dottor Eugenio Giambarda; la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (Federchimici) rappresentata dal Segretario Generale Sig. Giuseppe Reggio e dai Segretari Signori: Egidio Quaglia, Vera Aoutis e Mario Zanetta, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) in persona del Segretario Confederale Dott. Dionigi Coppo, assistito dal Comm.Ettore Azais; l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.CHIMICI) rappresentata dalla Segreteria Nazionale nella per sana dei Signori: Lino Ravecca, Leo Biggi, Ernesto Cornelli, Giulio Polotti e Domenico Tardioli; con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori e con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO. (U.I.L.) in persona dei Signori: Italo Viglianesi, Raffaele Vanni e Tullio Repetto; Addi' 12 marzo 1959 in Roma, tra la UNIONE NAZIONALE INDUSTRIA CONCIARIA, rappresentata, per delega del Presidente Sen. Giovanni Sartori, dal Gr. Uff. Cesare Luzzato, Presidente del Comitato Sindacale, assistito dal Direttore Signori V. Bottini; in rappresentanza unitaria della Categoria; congiuntamente alle Associazioni Regionali dell'Industria Conciaria: ASSOCIAZIONE PIEMONTESE INDUSTRIA CONCIARIA ASSOCIAZIONE REGIONALE FRA GLI INDUSTRIALI CONCIATORI DELLA LOMBARDIA, DEL VENETO E DELL'EMILIA ASSOCIAZIONE LIGURE DEGLI INDUSTRIALI CONCIATORI ASSOCIAZIONE TOSCANA INDUSTRIA CONCIARIA con la partecipazione di una Delegazione Industriale, composta dai Signori: Dott. A. Montorfano, Ing. E.Gentile, F. Baroldi, G. Casteller, Dott. L. Scagnolari, Col. A. Mariscotti, U. Fasan, Dott. Guenzi, Dottor Roella, Dott. Tarditi, Dott. Verdona; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELLA INDUSTRIA ITALIANA, in persona del Dott. Torquato Bardoscia, dell'Avvocato Enzo Bajocco e del Dott. Mario Binaghi e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI, rappresentata dal Segretario Sig. Umberto Chiorri e dal Sig. Corrado Calore con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori, e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.) in persona del Sig. Verledo Guidi, Capo dell'Ufficio Sindacale, si e' stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale Al Lavoro da valere per i dipendenti delle aziende esercenti l'industria conciaria, aderenti alle Associazioni Regionali ed Interregionali che costituiscono l'Unione Nazionale Industria Conciaria. Art. 1. ASSUNZIONE Per le assunzioni degli operai valgono le norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda e' tenuta a comunicare all'operaio, per iscritto, in quale localita' e' destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la qualifica e la categoria alle quali e' assegnato, nonche' la relativa paga. A comunicazione avvenuta l'operaio si intende distinto ad ogni effetto alla localita' indicatagli. Nell'assunzione delle donne e dei minori l'azienda deve osservare le disposizioni stabilite dalla relativa legge.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 2
Art. 2. DOCUMENTI, RESIDENZA E DOMICILIO Per l'assunzione l'operaio e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessera e libretto delle assicurazioni sociali e di malattia, in quanto l'operaio ne sia in possesso; 3) carta di identita' o documento equipollente. E' in facolta' dell'azienda il richiedere, all'operaio la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti, sempreche' l'operaio ne sia in possesso. L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene. L'operaio e tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio, e notificarne i successivi mutamenti nonche' a consegnare dopo l'assunzione, se capo famiglia, lo stato di famiglia nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 3
Art. 3. PERIODO DI PROVA Normalmente l'eventuale periodo di prova non puo' superare sei giornate lavorative, con reciproca facolta' di rescindere, entro il detto termine, il rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'. Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative ma l'accordo deve risultare da atta scritto. L'operaio mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova si intende confermato in servizio. L'operaio che non sia confermato in servizio o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute, conteggiate sulla base della paga fissata all'atto dell'assunzione; comunque la paga non puo' essere inferiore al minimo della categoria nella quale ha prestati la propria opera. Nei confronti dell'operaio confermato in servizio il periodo di prova va computato a tutti gli effetti contrattuali.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 4
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