DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1400
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visita la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 12 marzo 1959, e relative tabelle, per gli addetti alla industria conciaria, stipulato tra l'Unione Nazionale Industria Conciaria, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro: e, in pari data, tra l'Unione Nazionale Industria Conciaria, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione italiana, Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visti l'accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericoloso o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, e la convenzione per l'applicazione nell'industria conciaria dell'accordo aggiuntivo medesimo, allegati al predetto contratto;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 74 del 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 12 marzo 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria conciaria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo e delle convenzione indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo non stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese conciarie.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 30. - VILLA
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 12 MARZO 1959 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA CONCIARIA Addi' 12 marzo 1959 in Roma, tra la UNIONE NAZIONALE INDUSTRIA CONCIARIA, rappresentata, per delega del Presidente Sen. Giovanni Sartori, dal Gr. Uff. Cesare Luzzatto, Presidente del Comitato Sindacale, assistito dal Direttore Signor V. Botrini; in rappresentanza unitaria della Categoria; congiuntamente alle Associazioni Regionali dell'Industria Conciaria: ASSOCIAZIONE PIEMONTESE INDUSTRIA CONCIARIA ASSOCIAZIONE REGIONALE FRA GLI INDUSTRIALI CONCIATORI DELLA LOMBARDIA, DEL VENETO E dell'EMILIA ASSOCIAZIONE LIGURE DEGLI INDUSTRIALI CONCIATORI ASSOCIAZIONE TOSCANA INDUSTRIA CONCIARIA con la partecipazione di una Delegazione Industriale, composta dei Signori: Dott. A. Montorfano, Ing. E. Gentile, F. Baroldi, G. Casteller, Dott. L. Scagnolari, Col. A. Mariscotti, U. Fasan, Dott. Guenzi, Dottor Roella, Dott. Tarditi, Dott. Verdona; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELLA INDUSTRIA ITALIANA, in persona del Dott. Torquato Bardoscia, dell'Avvocato Enzo Bajocco e del Dott. Mario Binaghi e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.) rappresentata dai Segretari Nazionali Rag. Egidio Roncaglione e Sig. Silvano Verzelli, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori, e con assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), rappresentata dai Segretari On. Vittorio Foa e On. Luciano Romagnoli, assistiti dal Dottor Eugenio Giambarda; la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (Federchimici) rappresentata dal Segretario Generale Sig. Giuseppe Reggio e dai Segretari Signori: Egidio Quaglia, Vera Aoutis e Mario Zanetta, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) in persona del Segretario Confederale Dott. Dionigi Coppo, assistito dal Comm.Ettore Azais; l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.CHIMICI) rappresentata dalla Segreteria Nazionale nella per sana dei Signori: Lino Ravecca, Leo Biggi, Ernesto Cornelli, Giulio Polotti e Domenico Tardioli; con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori e con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO. (U.I.L.) in persona dei Signori: Italo Viglianesi, Raffaele Vanni e Tullio Repetto; Addi' 12 marzo 1959 in Roma, tra la UNIONE NAZIONALE INDUSTRIA CONCIARIA, rappresentata, per delega del Presidente Sen. Giovanni Sartori, dal Gr. Uff. Cesare Luzzato, Presidente del Comitato Sindacale, assistito dal Direttore Signori V. Bottini; in rappresentanza unitaria della Categoria; congiuntamente alle Associazioni Regionali dell'Industria Conciaria: ASSOCIAZIONE PIEMONTESE INDUSTRIA CONCIARIA ASSOCIAZIONE REGIONALE FRA GLI INDUSTRIALI CONCIATORI DELLA LOMBARDIA, DEL VENETO E DELL'EMILIA ASSOCIAZIONE LIGURE DEGLI INDUSTRIALI CONCIATORI ASSOCIAZIONE TOSCANA INDUSTRIA CONCIARIA con la partecipazione di una Delegazione Industriale, composta dai Signori: Dott. A. Montorfano, Ing. E.Gentile, F. Baroldi, G. Casteller, Dott. L. Scagnolari, Col. A. Mariscotti, U. Fasan, Dott. Guenzi, Dottor Roella, Dott. Tarditi, Dott. Verdona; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELLA INDUSTRIA ITALIANA, in persona del Dott. Torquato Bardoscia, dell'Avvocato Enzo Bajocco e del Dott. Mario Binaghi e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI, rappresentata dal Segretario Sig. Umberto Chiorri e dal Sig. Corrado Calore con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori, e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.) in persona del Sig. Verledo Guidi, Capo dell'Ufficio Sindacale, si e' stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale Al Lavoro da valere per i dipendenti delle aziende esercenti l'industria conciaria, aderenti alle Associazioni Regionali ed Interregionali che costituiscono l'Unione Nazionale Industria Conciaria. Art. 1. ASSUNZIONE Per le assunzioni degli operai valgono le norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda e' tenuta a comunicare all'operaio, per iscritto, in quale localita' e' destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la qualifica e la categoria alle quali e' assegnato, nonche' la relativa paga. A comunicazione avvenuta l'operaio si intende distinto ad ogni effetto alla localita' indicatagli. Nell'assunzione delle donne e dei minori l'azienda deve osservare le disposizioni stabilite dalla relativa legge.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 2
Art. 2. DOCUMENTI, RESIDENZA E DOMICILIO Per l'assunzione l'operaio e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessera e libretto delle assicurazioni sociali e di malattia, in quanto l'operaio ne sia in possesso; 3) carta di identita' o documento equipollente. E' in facolta' dell'azienda il richiedere, all'operaio la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti, sempreche' l'operaio ne sia in possesso. L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene. L'operaio e tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio, e notificarne i successivi mutamenti nonche' a consegnare dopo l'assunzione, se capo famiglia, lo stato di famiglia nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 3
Art. 3. PERIODO DI PROVA Normalmente l'eventuale periodo di prova non puo' superare sei giornate lavorative, con reciproca facolta' di rescindere, entro il detto termine, il rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'. Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative ma l'accordo deve risultare da atta scritto. L'operaio mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova si intende confermato in servizio. L'operaio che non sia confermato in servizio o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute, conteggiate sulla base della paga fissata all'atto dell'assunzione; comunque la paga non puo' essere inferiore al minimo della categoria nella quale ha prestati la propria opera. Nei confronti dell'operaio confermato in servizio il periodo di prova va computato a tutti gli effetti contrattuali.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 4
Art. 4. CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI La classificazione degli operai verra' fatta in base alle categorie sottoelencate: OPERAI SPECIALIZZATI: Sono coloro che compiono lavori od operazioni di notevole difficolta', delicatezza o complessita', la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: 1) Selezionatori di pelli grezze per qualita' e taratura difetti. 2) Scarnatori a mano. 3) Conduttori della macchina a scarnare per pelli bovine ed equine con messa a punto della macchina stessa. 4) Conduttore della macchina a spaccare a nastro. 5) Rasatori (deragliatori o borraschiatori) e silicatori con messa a punto dello spessore. 6) Silicatori e rasatori a mano. 7) Cucitori di cinghie doppie sopra i 15 cm. di larghezza, incollatori di cinghie doppie e semplici sopra i 15 cm. di larghezza. 8) Sellai addetti ai sacchi ed a lanieres. 9) Tacchettisti addetti alle presse a motore con messa a punto della macchina. 10) Tagliatori alla trancia, alla ghigliottina, e preparatori. 11) Tagliatori di lacciuoli a macchina. 12) Tagliatori modellisti. 13) Conduttori di apparecchi di recupero solventi. 14) Aerografisti verniciatori alla nitrocellulosa per pelli da mobilio e carrozzeria (bovine e croste). 15) Conduttore macchina orizzontale a spianare suola. 16) Classificatori pelli finite per il solo immagazzinaggio. 17) Sfioratori, smerigliatori alle macchine per pelli scamosciate nelle ultime fasi della rifinizione. 18) Palissonatori a mano per tutte le pelli, non di soli particolari. 19) Palissonatori a macchina di pelli al cromo bovine ed equine. 20) Spianatori (colatori) a mano di cuoio da suola e articoli tecnici, quando non vengano usate macchine da spianare. 21) Spianatori (colatori) a mano di pelli per tomaia che compiono il lavoro completo su pelli di qualsiasi peso. 22) Conduttori di macchine a graminare per pelli ovine e caprine. 23) Gropponatori di pelli bovine in pelo, in trippa o conciate, che operino senza previe dettagliate istruzioni del capo operaio. 24) Ingrassatori a mano in camera calda (oltre i 40° C.). 25) Conduttori di macchine per cilindrare o martellare cuoio da suola. 26) Addetti alla tintura a spazzola (lavorazione pelli da guanto). 27) Palissonatori a mano (palisti) (lavorazione pelli da guanto), ecc. ecc. Per il settore Pelliceria: 1) Selezionatori pelli grezze per caratteristiche di pelo e taratura difetti. 2) Scarnatori al cavalletto e a macchinetta a disco. 3) Riparatori pelli conciate o finite. 4) Classificatori pelli finite. 5) Rasatori e spuntatori con mansioni di messa a punto altezza del pelo. 6) Addetti alle vasche di tintura o di concia con mansioni di regolare la temperatura e messa a punto della vasca. 7) Stiratori di pelli di montone rasate ecc. ecc.. Addetti ai lavori di manutenzione 1) Tubisti addetti alla sagomatura di tubi di acciaio comuni di diametro superiore ai 100 m/m con corrugamento della superficie ed anche di tubi di metalli speciali di qualsiasi dimensione. Maestri di ascia per riparazione e costruzione bottali. Montatori di macchine ed apparecchi che richiedono la equilibrazione di parti rotanti. Attrezzisti provetti, meccanici provetti, elettricisti provetti, fabbri provetti, modellisti provetti in legno e metallo; falegnami provetti, carpentieri provetti, tubisti e piombisti provetti, entramisti provetti, conduttori di caldaie a vapore con patente di 2° e 3° grado, avvolgitori e bobinatori di macchine elettriche, mobilieri ebanisti, muratori provetti per murature di refrattari o antiacide o in murature a vista, frigoriferisti, saldatori ad autogeno o ad arco elettrico provetti, macchinisti conduttori di macchine a vapore, fucinatori provetti, montatori di macchine o di apparecchi che richiedano adeguata conoscenza del disegno, aggiustatori, fresatori, rettificatori, tornitori provetti, verniciatori provetti.ecc... ecc... OPERAI QUALIFICATI: Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: 1) Conduttori di macchine a scarnare senza messa a punto della macchina. 2) Gropponatori di pelli bovine gregge in trippa o conciate con previe dettagliate istruzioni del capo operaio. 3) 1° aiutante della macchina a spaccare a nastro. 4) Rasatori (deragliatori o borraschiatori), e silicatori con mansioni di pulitura lato carne senza messa a punto dello spessore. 5) Lisciatori o rifinitori a mano e conduttori di macchine a ritenere o spianare tomaia. 6) Granitori o palmellatori a mano. 7) Pomiciatori a mano e a macchina per pelli verniciate (olio di lino). 8) Conduttori di macchine ad apprettare. 9) Tamponatori di pelli verniciate (olio di lino). 10) Conduttori di macchine a tamburo per sgranare e spianare. 11) Conduttori di macchine per pelare e purgare, e purgatori a mano. 12) Inchiodatori. 13) Spruzzatori a mano e conduttori di macchine per spruzzare. 14) Conduttori di macchine per sbassare le teste. 15) Cucitori ed incollatori di cinghie doppie e semplici sotto i 15 cm. di larghezza. 16) Conduttori di macchine per fissaggio cinghie. 17) Conduttori di macchinette portatili per lisciare e spianare. 18) Distributori di colori, grassi, ecc., quando si tratta di passaggio, preparazione di miscele sul ricetta o istruzioni del capo operaio. 19) Palissonatori a macchina di pelli ovine e caprine. 20) Palissonatori a mano di soli particolari per tutte le pelli. 21) Ingrassatori per immersione in camera calda (oltre i 40° C.). 22) Conduttori di macchine a graminare per pelli bovine ed equine. 23) Spianatori o lisciatori a mano dopo la messa al vento. 24) Rifinitori a mano (ritenitori) per tutte le pelli. 25) Pelatori a mano dopo il trattamento a sola calce. 26) Depilatori a mano o cavallettari (lavorazione pelli da guanto).ecc... ecc... Per il settore Pellicceria 1) Conduttori di macchine a scarnare per pelli di agnello o montone, senza messa a punto delle coltelle. 2) Stiratori a macchina di pelli di agnello a lungo pelo o simili. 3) Smerigliatori o palissonatori. 4) Aiutanti rasatori.ecc... ecc... Addetti ai lavori di manutenzione Elettricisti, aggiustatori, tornitori, fresatori, piallatori, piombisti e tubisti, verniciatori, fabbri, falegnami, muratori, lattonieri, stagnini, saldatori, sellai cinghisti, fuochisti in genere, carpentieri, ecc. OPERAI COMUNI: Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacita', ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di categorie superiori, partecipando direttamente alla lavorazione. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: 1) Addetti alle botti di riverdissaggio, calce, concia, tintura, lavaggio, ingrasso. 2) Distributori di colori e materiali nelle botti. 3) Smerigliatori di pelli non per scamosciate. 4) Suddivisori di pelli grezze in scacchi di peso. 5) Addetti alla bagnatura e preparazione di calce e solfuro, pasta di depilazione. 6) Addetti alla preparazione estratti e miscele concianti. 7) Addetti alla macchina per spazzolare. 8) Gropponatori per croste. 9) Granitori a macchina. 10) Slappolatori. 11) Rifilatori delle pelli grezze e in trippa. 12) Tacchettisti. 13) Aiutanti alla macchina a scarnare in quanto non siano semplici sorreggitori di pelli. 14) Abitanti alla macchina a graminare in quanto non sia no semplici sorreggitori di pelli. 15) Aiutanti alla macchina a purgare o pelare in quanto non siano semplici sorreggitori di pelli. ecc... ecc... Per il settore Pelliceria 1) Addetti alle vasche di riverdissaggio. 2) Immergitori. 3) Strigliatori e garzatori. 4) Bottalisti. 5) Tagliatori di teste, code e zampe pelli grezze. 6) Addetti al magazzino pelli grezze. 7) Addetti agli essiccatoi.ecc... ecc... MANOVALI: Sono coloro che compiono lavori di trasporto, di carico, di scarico e di pulizia o analoghi lavori di fatica anche se compiuti nei reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione. Nota. - Per l'assegnazione alle categorie superiori e per la durata del tirocinio si terra' debito conto della eventuale appropriata preparazione conseguita in scuole professionali. DONNE DI 1ª CATEGORIA: Sono coloro che compiono lavori ed operazioni di particolare delicatezza o complessita' che richiedono specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: 1) Conduttrici di macchine ad apprettare. 2) Spruzzatrici. 3) Lucidatrici. 4) Granitrici a mano. 5) Smerigliatrici addette alle ultime smerigliature nelle fasi di rifinizione del nabuk e scamosciato. 6) Confezionatrici con mansioni di verifica e controllo di numero, pesi e misure. 7) Anticatrici. 8) Misuratrici in quanto totalizzino a macchina anche il pedaggio. 9) Sceglitrici striscie per guardolo. 10) Cucitrici e rappezzatrici. 11) Conduttrici di presse e macchine asciugatrici (rotative, verticali o idrauliche). 12) Inchiodatrici. 13) Conduttrici delle macchine per depilare o depilatrici a mano di pelli leggere e comunque di peso inferiore ai kg. 4 (peso trippa). 14) Conduttrici di macchine a stampare. 15) Conduttrici "Altera". 16) Palissonatvici alle macchine fornite di fermapelli (pelli bovine, ovine e caprine). ecc... ecc... Per il settore Pellicceria 1) Classificatrici pelli conciate o finite per qualita' di pelo, taratura e difetti. 2) Riparatrici pelli conciate e finite, cucitrici. 3) Sfumatrici a mano o a spruzzo. 4) Usatrici e spuntatrici con mansioni di messa a punto altezza di pelo. 5) Stiratrici di pelli di montone rasate. 6) Spazzolatrici del pelo per pelli destinate a tintura in nero. ecc... ecc... DONNE DI 2ª CATEGORIA: Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono attitudini o conoscenza conseguite con breve tirocinio. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: 1) Granitrici a macchina per pelli sottili con esclusione della palmella pesante a braccio. 2) Smerigliatrici per pelli non scamosciate. 3) Misuratrici con registrazione del pedaggio 4) Addette a trancie e bilancieri. 5) Aiutanti alle presse e macchine asciugatrici (rotative, verticali o idrauliche) ed agli essiccatoi. 6) Refilatrici o sbordatrici. 7) Smerigliatrici (o dollatrici). 8) Spalmatrici segatura o talco. 9) Sgrassatrici. 10) Pulitrici o apparettatrici a tavolo. 11) Incollatrici. 12) Spazzolatrici. 13) Oliatrici. 14) Stiratrici a mano. 16) Trafilatrici. 17) Rigatrici. 18) Bucatrici. 19) Scantonatrici. 20) Fustellatrici e preparatrici a pedali o a mano (mazzoletto). 21) Impacchettatrici o marcatrici. ecc... ecc... Per il settore Pelliceria 1) Squadratrici di pelli conciate o rifilatrici di pelli finite. 2) Stiratrici a macchina pelli agnello a pelo lunga e simili. 3) Aiutanti rasatrici. 4) Rasatrici a mano pelli pregiate. 5) Ingrassatrici, immergitrici, spazzolatrici, garzatrici, addette agli essiccatoi. DONNE DI 3ª CATEGORIA: Sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri o analoghi lavori anche se compiuti nei reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione. Gli elenchi sopra riportati sono fatti a puro titolo di esempio e come tali non risultano completi; pertanto, verranno assegnati alle singole categorie coloro che svolgono mansioni rientranti nelle relative declaratorie e che siano equivalenti agli esempi sopra riportati. Il passaggio dell'operaio alla categoria superiore non consente la risoluzione del rapporto di lavoro.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 5
Art. 5. CUMULO DI MANSIONI All'operaio al quale vengano affidate mansioni pertinenti a categorie differenti, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima sia svolta con normale continuita'.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 6
Art. 6. PASSAGGIO DI MANSIONI La categoria attribuita all'operaio, non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito; la relativa disposizione deve tener conto, possibilmente, della di lui categoria, capacita' ed attitudine. In detta ipotesi, sara' corrisposta all'operaio la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono a categoria superiore, mentre egli continuera' a percepire la propria normale retribuzione se le nuove mansioni afferiscono a categoria inferiore. Non si adottera' la misura afferente alla categoria superiore nel caso che il passaggio di mansioni, causato da sostituzione di altro operaio assente per malattia, infortunio o permesso, abbia durata fino a due giorni. L'operaio che per almeno sessanta giorni continuativi disimpegni mansioni superiori alla propria categoria - sempreche' non si tratti di sostituzione temporanea per malattia, infortunio o permesso - passa definitivamente alla categoria superiore.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 7
Art. 7. DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO Le organizzazioni stipulanti si riscivano di provvedere alla disciplina dell'apprendistato con successivo accordo.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 8
Art. 8. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Le organizzazioni stipulanti riconoscono la necessita' di dare impulso all'istruzione professionale quale mezzo essenziale per affinare le capacita' tecniche delle maestranze, onde migliorare ed aumentare il loro rendimento. La regolamentazione e le facilitazioni per gli operai che frequentano i corsi professionali saranno determinate da apposito accordo integrativo, tenendo conto - della organizzazione dei corsi professionali nelle aziende e dell'esistenza di scuole professionali locali.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 9
Art. 9. ABITI DA LAVORO a) In relazione alle particolari caratteristiche dell'industria cui si riferisce il presente contratto, le aziende, all'atto della conferma in servizio dell'operaio, gli forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro. A tale fornitura non avranno diritto gli operai che si trovino nelle condizioni di cui al punto b) e quelli assunti a tempo determinato o per un periodo inferiore ai sei mesi. L'azienda rinnovera' di anno in anno agli operai di cui sopra gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa nella misura del 90%, a meno che l'operaio non vi rinunci. b) Agli operai addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario, le aziende forniranno gratuitamente in uso l'abito da lavoro con rinnovo gratuito ed adeguato al grado di usura che le lavorazioni stesse, per loro natura, producono, tenendo presente la necessita' di assicurare la efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene dei lavoro. A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui al comma precedente i seguenti operai: addetti ai bottali di concia al cromo ed al vegetale; addetti ai bottali di tintura al cromo; addetti all'estrazione delle pelli dai calcinai; addetti all'allattamento a mano delle pelli al solfuro; addetti alla salatura delle pelli grezze; addetti alla tintura a spazzola delle pelli da pellicceria con cloridrato di anilina; nonche' gli operai addetti alle lavorazioni che comportino un equivalente deterioramento del vestiario. Agli operai addetti ai servizi ausiliari, che per le mansioni loro attribuite si trovino nelle condizioni di cui ai comma a) e b), dovra' essere fornito gratuitamente in uso l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del ricambio, degli stessi citati criteri. c) Agli operai di cui ai punti a) e b) che per le mansioni che svolgono si trovino in condizioni particolari, saranno assegnati i seguenti indumenti speciali secondo le esigenze di lavorazione: cappa di tela o grembiule, zoccoli o stivali di gomma, guanti di gomma, occhiali, maschere, ecc. d) L'abito da lavoro di cui sopra consiste: per gli uomini, di pantaloni e giacca oppure di tuta, a seconda delle caratteristiche della lavorazione; per le donne, di un taglio di stoffa per grembiule; per coloro che sono addetti ai laboratori chimici, di un camice. Le tute, i camici e i tagli per i grembiuli saranno normalmente di cotone, di canapa o misti. e) Gli operai sono tenuti ad indossare l'abito da lavoro nell'interno dello stabilimento, in normali condizioni di pulizia e decoro ed a curarne la riparazione e la pulizia.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 10
Art. 10. ORARIO NORMALE DI LAVORO La durata normale settimanale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore. Nell'eventualita' che l'orario di lavoro dovesse essere portato, per disposizione normativa o contrattuale, a 40 ore settimanali (a 42 per gli operai addetti a turni regolari periodici), le parti, in mancanza di una opportuna disposizione generale, s'incontreranno per determinare le eventuali maggiorazioni da stabilire per le ore intercorrenti fino alle 48 settimanali. L'orario giornaliero di lavoro e' fissato dall'azienda e disposto in apposita tabella, da affigersi secondo le norme di legge. Ove esistano orologi di stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico orario. Gli operai non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda. Nei turni regolari periodici l'operaio del turno smontante non puo' abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione dall'operaio del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall'art. 18 per il lavoro straordinario.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 11
Art. 11. DISPOSIZIONI GLI OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA Per gli addetti ai lavori discontinui o alle mansioni di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro non puo' superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia. Gli operai anzidetti sono classificati nei seguenti 4: Gruppo A - Vi appartengono: autisti meccanici con patente di 3° grado e con mansioni relative, infermieri patentati, motoscafisti, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo odi semplice attesa o custodia -- che richiedono analogo grado di specializzazione. Gruppo B - Vi appartengono: infermieri, autisti non meccanici per servizio fuori stabilimento, guardie notturne e diurne, addetti permanentemente ai servizi antincendi, portieri principali ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di qualificazione. Gruppo C - Vi appartengono: portieri in genere, addetti alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche, uscieri ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che non richiedano specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con breve tirocinio. Gruppo D - Vi appartengono: cavallanti, carrettieri, stallieri, inservienti, custodi e addetti a servizi igienici, a spogliatoi, a refettori, a deposito biciclette, ecc. La paga base minima giornaliera viene determinata come segue: per le prime 8 ore con la paga corrispondente a quella rispettivamente prevista nelle tabelle salariali per gli operai di produzione specializzati, qualificati, comuni e manovali; per la 9ª e 10ª ora con l'anzidetta paga ridotta al 25%; per le ore straordinarie con le maggiorazioni previste dall'art. 18. Ai guardiani di cui al gruppo B, in quanto prestino servizio esclusivamente notturno, fermo restando quanto sopra previsto, viene riconosciuta una maggiore paga di L. 100 giornaliere per i vari orari (8, 9, 10 ore). L'indennita' di contingenza per gli operai di cui al presente articolo e' ragguagliata ad un orario di 10 ore od a quello maggiore richiamato dal 1° comma. Tuttavia allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad 8 ore, la indennita' di contingenza sara' corrisposta nell'intera misura giornaliera. Per retribuire il lavoro straordinario prestato dagli operai in questione deve essere adottata, come quota oraria dell'indennita' di contingenza, 1/8 della misura giornaliera della indennita' stessa. Restano ferme le migliori condizioni in atto.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 12
Art. 12. SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO Il caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terra' conto delle interruzioni stesse quando questa nella giornata, non superino i 60 minuti. In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'azienda trattiene l'operaio nello stabilimento, questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenta. Lo stesso trattamento deve essere usato all'operaio cottimista, quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volonta'. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo fra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, per il prolungamento di tale termine, l'operaio puo' chiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennita', compreso il preavviso.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 13
Art. 13. RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purche' esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta la interruzione.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 14
Art. 14. DISCIPLINA DEL LAVORO NEL POMERIGGIO DEL SABATO Salve le esclusioni sottoindicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed e' consentito che le ore, per tal modo mancanti al compimento dell'orario settimanale di lavoro, siano recuperate nei precedenti giorni della settimana in aggiunta all'orario normale e senza dar luogo ad alcuna, maggiorazione di salario. Per gli operai che rientrano nelle esclusioni sottoindicate l'azienda stabilira' dei turni che consentano loro la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato per 24 volte in ogni anno solare opportunamente ripartite nelle diverse stagioni. A) Esclusioni dipendenti dalla natura dell'industria. 1) Operai addetti ad attivita' a fuoco continuo o a processi tecnici continui o stagionali o ad attivita' e mansioni rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente per tutti i giorni della settimana per cui ricorra il riposo settimanale a turno; cioe': a) attivita' di cui all'[art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art5) e tabelle integrative I, II e III approvate con decreto ministeriale 22 giugno 1935; b) attivita' relative ad opifici la cui prevalente forza motrice e' prodotta direttamente dal vento o dall'acqua, ovvero e' costituita da energia elettrica, prodotta, o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio ad esclusivo uso di questo; c) mansioni che, pur non rientrando nelle attivita' sopraindicate, vi sono connesse in modo tale che la sospensione del pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioe': mansioni inerenti alle operazioni di scarico di carico e di spedizione qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'azienda; mansioni svolte dal personale addetto a sedi, filiali ed agenzie delle aziende industriali, limitatamente a quelle inerenti alle operazioni di vendita al banco del prodotti di fabbricazione delle aziende stesse; mansioni svolte da personale addetto a prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso; 2) Operai addetti ad attivita' diverse: a) attivita' soddisfacenti bisogni che ricorrano anche ed in modo particolare il sabato e la domenica mattina, come: manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti in quanto dette operazioni non possono compiersi in altri giorni senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale b) vigilanza delle aziende e degli impianti c) attivita' rivolte alla raccolta o alla, lavorazione di materie prime o di prodotti soggetti a facile deterioramento d) attivita' che non possono essere sospese, per ragioni tecniche, per piu' di un giorno alla settimana; e) scarico, carico, trasporto e spedizione di merci nei pomeriggio del sabato, qualora la sospensione intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'azienda; f) operazioni di vendita, al banco presso le sedi, le filiali e le agenzie delle aziende industriali dei prodotti fabbricati dalle aziende stesse: g) prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso. B) Esclusioni dipendenti dal sistema delle lavorazioni. Industrie in cui si effettuano lavorazioni non continuative a piu' squadre; personale addetto a stabilimenti che, per insufficienza di impianti o per mancanza di persone, lavorano a tre o a due squadre per tutti i sei giorni della settimana. C) Esclusioni dipendenti da circostanze eccezionali. In particolare le limitazioni stagionali di energia elettrica. E' infine ammesso il proseguimento del lavoro nel pomeriggio del sabato anche nei casi non rientranti nelle suddette esclusioni, sempreche' si addivenga ad accordo tra le parti tramite le organizzazioni sindacali periferiche di categoria.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 15
Art. 15. RIPOSO SETTIMANALE Come previsto della relativa legge, il riposo settimanale cadra' normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa. Nei casi in cui, disposizione di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo. Il riposo compensativo sara' normalmente effettuato la settimana seguente al giorno prestabilito.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 16
Art. 16. LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rimando alle disposizioni della relativa legge. In particolare si richiamano i seguenti divieti, per i quali la legge disciplina anche specificatamente le deroghe ed eccezioni: 1) e' vietato adibire al lavoro i minori degli anni 14 2) e' vietato adibire i minori di 16 anni al sollevamento dei pesi su cariole o su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgono in condizioni di particolare disagio e pericolo; 3) e' vietato adibire i minori degli anni 18 alla manovra e al traino di vagonetti; 4) e' vietato adibire gli uomini minori di 18 anni, e le donne di qualsiasi eta' a lavoro notturno, considerato, ai fini della disposizione in esame, quello relativo ad un periodo di almeno 11 ore ore comprendente l'intervallo dalle ore 22 alle ore 6; 5) e' vietato adibire gli uomini minori di anni 15 e le donne minori di anni 21 a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (che sono determinati da apposita, tabella allegata alla sopracitata legge); 6), e' vietato adibire le donne minorenni a lavori di pulizia, di manutenzione, di lubrificazione di motori e degli organi di trasmissione delle macchine in moto. Sempre in particolare si richiamano le disposizioni per cui l'azienda e' tenuta ad esporre, nello stabilimento una tabella indicante i limiti di trasporto e di sollevamento pesi a cui possono essere sottoposti i minori, nonche' a concedere ai minori ed alle donne di qualsiasi eta' che devono osservare un orario di lavoro superiore a 6 ma non superiore alle 8 ore, un riposo intermedio di almeno mezz'ora e di un'ora quando l'orario di lavoro superi le 8 ore.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 17
Art. 17. GIORNI FESTIVI E TRATTAMENTO ECONOMICO Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai sensi dell'art. 15 e delle disposizioni legislative vigenti; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite; c) le seguenti dodici festivita': 1) Capo d'Anno 2) 6 gennaio: Epifania 3) 19 marzo: S. Giuseppe 4) Lunedi di Pasqua, giorno dell'Angelo 5) Ascensione 6) Corpus Domini 7) 29 giugno: SS. Pietro e Paolo 8) 15 agosto: Assunzione 9) 1 novembre: Ognissanti 10) 8 dicembre: Immacolata Concezione 11) 25 dicembre: S. Natale 12) 24 dicembre: S. Stefano e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite; d) la festivita' del S. Patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento; e) il giorno di Pasqua. Il trattamento economico spettante agli operai in occasione delle festivita' di cui sopra e' regolato come 1) per i giorni di cui al punto b) - qualora non vi sia prestazione d'opera verranno corrisposte 8 ore di normale retribuzione globale di fatto, compreso ogni elemento accessorio; - qualora vi sia prestazione d'opera, all'operaio deve essere corrisposta, in aggiunta alla, retribuzione di cui sopra, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione della percentuale per lavoro festivo o per lavoro straordinario festivo. 2) Per i giorni di cui al punto c): - qualora non vi sia prestazione d'opera, sara' corrisposta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sara' determinata ragguagliandola i quella corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale contrattuale; - in caso di prestazione di lavoro in tali giornate festive, sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui sopra, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione della percentuale per il lavoro festivo o per il lavoro straordinario festivo. 3) Per la festivita' del S. Patrono: - qualora non vi sia prestazione d'opera, sara' corrisposta agli operai la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'ora rio normale giornaliero di stabilimento. Per orario normale giornaliero di stabilimento si intende quello che sarebbe stato prestato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festivita'; - in caso di prestazione di lavoro in tale giornata, sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui sopra, la intera retribuzione per le ore lavorate come in giorno 4) Per il giorno di Pasqua: In via eccezionale ed in relazione alla particolare caratteristica di tale festivita' si conviene di corrispondere in coincidenza con essa, l'importo di una giornata di intera retribuzione ragguagliata ad 8 ore. In caso di coincidenza di una o piu' delle festivita' di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo fra di loro o con la domenica o con il giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento, sara' corrisposto all'operaio il trattamento economico previsto per ciascuna delle predette festivita' di cui ai punti b), c) d). In caso di coincidenza della festivita' del S. Patrono con la domenica, tale trattamento verra' ragguagliato ad un sesto dell'orario settimanale di stabilimento. Il trattamento di cui al presente articolo, per quanto riguarda, gli operai retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, comprendera' il valore delle quote mobili calcolate sulla media oraria delle ultime quattro settimane. Per quelli normalmente addetti a turni avvicendati, la relativa maggiorazione verra' conteggiata nella, retribuzione sulla base media risultante nel ciclo completo di turni effettuati. Per i casi di assenza dal lavoro, valgono le vigenti disposizione legislative.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 18
Art. 18. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI MAGGIORAZIONI E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 10 ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli operai a regime normale di orario, e oltre le ore 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per gli operai compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'art. 13 sul recupero delle ore perdute e dall'art. 14 sul recupero delle ore non compiute nei pomeriggio del sabato. E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ere 6 antimeridiane: E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nelle ricorrenze di cui alle lettere b) e c) dell'art. 17. Per gli operai soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovra' essere preavvertito non piu) tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo, o straordinario festivo. Nessun operaio puo' esprimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e festivo dovra' essere disposto ed autorizzato. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti: 1) Lavoro straordinario diurno (feriale): per la prima ora.................... 25 % ore successive...................... 35 % 2) Lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati festivi.......... 50 % 3) Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati......................... 30 % 4) Lavoro effettuato in turni avvicendati turni diurni........................ 4 % turni notturni...................... 25 % 5) Lavoro straordinario festivo.......... 70 % 6) Lavoro straordinario notturno (compre- so e non compreso in turni avvicen- dati): prima ora........................... 60 % ore successive...................... 75 % Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui all'art. 10 (48 o 60) sara' applicata la percentuale di maggiorazione del 70%. Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla paga oraria di fatto, compresa la indennita' di contingenza. Le percentuali di cui trattasi non sono cumulabili, dovendosi intendere che la, maggiore assorbe la minore. Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla [legge n. 653 del 26 aprile 1934](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653) (sulla tutela, del lavoro delle donne e dei fanciulli) dovra' essere retribuita, ma in tale caso resta assorbita la maggiorazione prevista, per i turni diurni dal punto 4° del presente articolo.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 19
Art. 19. TRATTAMENTO SALARIALE MINIMO La paga oraria minima per ciascuna categoria di operai e per le varie zone e' fissata nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 20
Art. 20. DONNE ADIBITE A MANSIONI CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI D'OPERA MASCHILI Alla donna destinata a compiere mansioni caratteristiche delle prestazioni d'opera maschili compete, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile operaia corrispondente alle mansioni di cui trattasi. Nella lavorazione a cottimo la condizione sopradetta si intendera' soddisfatta con l'adozione della tariffa prevista per la categoria maschile.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 21
Art. 21. LAVORO A COTTIMO - PREMI DI PRODUZIONE Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilita' tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire fra le parti direttamente interessate. Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da consentire alla generalita' degli operai di normale capacita' ed operosita' lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia almeno del 9% superiore al minimo di paga della propria, categoria. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra', integrata fino al raggiungimento di detto minimo. Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente saranno esaminare dalla Direzione e dalla Commissione Interna aziendale. Quando gli operai siano vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo, sara' ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo. Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovra' essere corrisposta la percentuale minima di cottimo. Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato ed all'operaio devono essere concessi acconti di circa il 90% sul presumibile guadagno. Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo, sempre che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale. Sempre allo scopo di stimolare l'aumento della produzione nelle aziende nelle quali le possibilita' tecniche lo consentano, possono essere istituiti premi di produzione o altre forme di retribuzione ad incentivo,- secondo gli accordi che possono intervenire fra le parti direttamente interessate.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 22
Art. 22. GRATIFICA NATALIZIA A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda e' tenuta a corrispondere all'operaio considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto, che per i cottimisti si intende riferita, al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane. Per gli operai che all'atto della corresponsione della gratifica natalizia risultino addetti continuativamente a turni avvicendati da almeno due quindicine o quattro settimane, la relativa maggiorazione deve essere conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati. Agli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, con orario superiore alle 8 ore giornaliere, la gratifica natalizia viene corrisposta in ragione di 25 giornate di retribuzione di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 23
Art. 23. PREMI DI ANZIANITA' All'operaio, sia uomo che donna, che ultimera' presso la stessa azienda il declino o il quindicesimo o il ventesimo anno di anzianita' continuativa, sara' corrisposto "una tantum" un premio ragguagliato nel primo caso a 125 ore, nel secondo a 125 e nel terzo caso a 150 ore di retribuzione di fatto, indennita' di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore all'atto della maturazione del diritto al premio. I premi di cui al comma precedente o alla seguente norma transitoria assorbono, fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende. Nel caso in cui l'operaio venga licenziato non per motivi disciplinari, successivamente al compimento di nono o del quattordicesimo o del diciannovesimo anno di anzianita', l'importo del premio di anzianita' che gli sarebbe spettato al compimento del decimo, o del quindicesimo o del ventesimo anno sara' versato all'azienda alle istituzioni assistenziali o previdenziali di carattere aziendale o, la mancanza di queste, alla Cassa Mutua di Malattia. Tuttavia, se la cessazione del servizio e' causata dal decesso dell'operaio, oppure ha luogo quando questi ha gia' acquisito il diritto alla pensione legale di vecchiaia, il premio di cui al precedente comma sara' versato all'operaio stesso o ai suoi aventi diritto, anziche' alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o alla Cassa Mutua Malattia. Norma transitoria all'art. 23. Agli operai che alla data del 1 marzo 1959 hanno gia' compiuto il quindicesimo anno di anzianita' ininterrotta presso l'azienda, ma non ancora il ventesimo, deve essere corrisposto, con l'entrata in vigore del contratto, il secondo premio pari a 125 ore di retribuzione di fatto, indennita' di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore alla data di applicazione del contratto stesso; all'atto del compimento del ventesimo anno di anzianita' agli operai suddetti verra' corrisposto il terzo premio, nella misura di 150 ore di retribuzione di fatto, compresa l'indennita' di contingenza in vigore all'atto della maturazione del diritto.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 24
Art. 24. INDENNITA' PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI NOCIVE, PERICOLOSE O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, e' stabilito da apposito accordo aggiornativo, allegato al presente contratto.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 25
Art. 25. CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE Il pagamento delle retribuzioni verra' effettuato a settimana o a quindicina o a mese, secondo le consuetudini dell'azienda. Quando la retribuzione viene effettuata a mese, dovra' essere concesso un acconto quindicinale fino al 90% della retribuzione stessa. All'atto del pagamento della retribuzione verra' consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome dell'operaio, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonche' le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, ecc.) e l'elencazione delle trattenute. Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o piu' elementi costitutivi della retribuzione, dovra' essere intanto corrisposta all'operaio la parte della retribuzione non contestata, contro rilascio da parte dell'operaio stesso della quietanza per la somma corrisposta.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 26
Art. 26. RECLAMI SULLA PAGA Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata e quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonche' Sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento; l'operaio che non vi provvede, perde ogni diritto per cio' che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa. Gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dall'operaio entro un anno dal giorno del pagamento affinche' il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 27
Art. 27. FERIE Nel corso di ogni anno feriale l'operaio ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione giornaliera di fatto percepita in servizio, secondo i termini sottoindicati: giorni 12 (pari a 96 ore) per gli aventi anzianita' di servizio da 1 a 7 anni compiuti; giorni 14 (pari a 112 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 7 anni e fino ai 15 anni compiuti; giorni 16 (pari a 128 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 15 anni compiuti. Per coloro che lavorano normalmente a cottimo la retribuzione giornaliera di fatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nelle ultime due quindicine o nelle ultime quattro settimane. Per gli operai normalmente addetti a turni avvicendati la relativa maggiorazione verra', conteggiata nella retribuzione sulla base della media, risultante nel ciclo completo dei turni effettuati. Agli operai addetti ai lavori discontinui ed a mansioni di semplice attesa o custodia con orari superiori a 8 ore giornaliere, i giorni di ferie spettanti a norma del 1° comma del presente articolo verranno retribuiti con la retribuzione giornaliera di fatto. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e il relativo pagamento dovra' essere fatto in via anticipata a chi ne fara' richiesta. Le festivita' previste dal precedente art. 17 che cadono in tale periodo non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre e' consentito che si faccia luogo o ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento dell'indennita' come specificato al successivo ottavo comma. La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze del servizio. L'operaio puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione. Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione (indennita' di contingenza compresa). In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre l'operaio ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di un anno feriale incompiuto, sempreche' non abbia gia' usufruito dei relativo periodo di ferie, nel qual caso sara' tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati. Qualora l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 30. A norma del 2° comma dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27-10-1946, perdurando la situazione prevista da detto accordo, e' consentita la sostituzione del godimento delle ferie con il corrispondente indennizzo fino ad un massimo di sei giorni.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 28
Art. 28. CONGEDO MATRIMONIALE Per il caso di matrimonio si fa rimando alle norme dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941, sulla disciplina della materia. In tal modo l'operaio usufruira' di un congedo di giorni 8 peraltro elevabile a sua richiesta fino a giorni 12. Il trattamento economico di cui al contratto interconfederale predetto viene integrato fino alla misura di dodici giorni di intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) qualunque sia la durata del congedo. Nel caso in cui l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali, sia in rapporto alla, durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo s'intendera' sostituito, fino a concorrenza, dal nuovo trattamento interconfederale. Per i giorni festivi di cui alla lettera b) dell'art. 17 e le festivita' infrasettimanali cadenti nei dodici giorni del periodo stabilito come congedo matrimoniale sara' corrisposto, in aggiunta al trattamento economico previsto per il congedo predetto, quello per le festivita'. Per gli operai che, avvalendosi della norma prevista dal contratto, abbiano rinunciato al godimento di tutto o parte del periodo previsto come congedo matrimoniale percependo il relativo trattamento economico, la ricorrenza di una o piu' festivita' nel periodo relativo alla durata del congedo stesso non puo' implicare, nel caso in cui l'operaio presti la sua opera nel giorno della festivita', la corresponsione di un trattamento economico complessivo per i vari titoli (congedo, festivita', lavoro prestato) superiore alle due giornate di retribuzione.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 29
Art. 29. SERVIZIO MILITARE Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal [D.L. del C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legge:1946-09-13;303), a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso la azienda ai soli effetti dell'art. 46 sulla indennita' di licenziamento e sempreche' l'operaio non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto, oltreche' alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo. Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, l'operaio e' tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare: in difetto l'operaio puo' essere considerato dimissionario.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 30
Art. 30. TRASFERTA All'operaio in missione per esigenze di servizio la azienda corrispondera': a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto; b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'operaio ad incontrare tali spese. c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennita' pari al 50% della retribuzione giornaliera (comprensiva della indennita' di contingenza) se la missione dura oltre le ore 12 e sino alle 24. Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra verra' calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione. Il trattamento di cui al comma d), assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni o impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro effettive oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno rimunerate come straordinario. Nei casi in cui l'operaio venga inviato in missione presso altra localita' o sede di lavoro per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera d), dopo il primo mese, verra' corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. La indennita' di cui alla lettera d) sara' corrisposta nella, misura del 20%, quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che l'operaio normalmente disimpegna. La indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'operaio la facolta), di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 31
Art. 31. TRASFERIMENTO All'operaio trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda, situato in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonche' delle spese il trasporto delle masserizie. Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, per se' e per i familiari che lo seguono nel trasferimento, l'indennita' di trasferta di cui all'art. 30 punto d). In aggiunti gli deve essere corrisposta, se celibe, una indennita' di trasferimento, commisurata a 15 giorni dell'intera retribuzione giornaliera (indennita' di contingenza compresa) che andra' a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia, mina indennita' commisurata a 30 giorni di retribuzione (indennita' di contingenza compresa). L'operaio ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per l'abitazione lasciata. L'operaio che non accetta il trasferimento, ha diritto, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dall'art. 46 della presente regolamentazione. Chiarimenti a verbale 1) Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si e' inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento dell'operaio, debba necessariamente risultare anche a gli effetti anagrafici. 2) L'espressione "normale indennita' di liquidazione" significa che nel caso si applicano le norme tutte del preavviso e della indennita' di licenziamento.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 32
Art. 32. IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e degli operai. In particolare l'azienda 1) sottopone l'operaio a visita medica al momento della assunzione, al fine di accertarne preventivamente l'idoneita' alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno; 2) sottopone - ove lo ritenga opportuno o quando i singoli interessati lo richiedano - gli operai addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese tra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche: 3) e' tenuta, a dotare gli operai di mezzi di difesa necessaria contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute dell'operaio nell'esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., sono forniti a cura e carico dell'azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata dei lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficenza; 4) deve disporre che gli operai addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto. Da parte sua l'operaio e' tenuto all'osservanza scrupolosa, delle prescrizioni che, nell'osservanza della legge, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare e' tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresi' la perfetta conservazione dei mezzi stessi. L'azienda curera' che gli indumenti degli operai siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione. Ove motivi d'igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde gli operai possano usufruirne al termine (lei lavoro.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 33
Art. 33. INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi (dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi. L'infortunio sui lavoro, anche se consente la continuazione della attivita' lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto perche' possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge. L'operaio deve essere retribuito per tutta la giornata in cui l'infortunio si verifica indipendentemente dall'ora in cui l'infortunio stesso e' avvenuto. Qualora durante il lavoro l'operaio avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovra' immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perche' questi ne informi la direzione per i provvedimenti del caso. Per il rimanente, nel caso di malattia o di infortunio professionali, l'operaio dovra' attenersi alle istruzioni previste nell'art. 34 sul trattamento di malattia ed infortunio non professionali, mentre a lui compete il trattamento previsto dall'articolo stesso. Nel caso di interruzione del servizio per le cause di cui al presente articolo, la garanzia della conservazione del posto di cui all'art. 34 e' elevata come minimo a mesi 10. Al termine del periodo dell'invalidita' temporanea, come anche al termine del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione l'operaio deve presentarsi alla Direzione dello stabilimento per ricevere le disposizioni relative alla ripresa del lavoro. Gli operai, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri operai devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 34
Art. 34. TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO L'assenza per malattia e per infortunio, possibilmente, deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza della, comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. Inoltre l'operaio deve consegnare o far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio. Nell'occasione e nel prosieguo dell'assenza, l'azienda ha facolta' di far accertare lo stato di salute del dipendente mediante visita sanitaria di un medico di sua fiducia. Avvenendo la interruzione del servizio per malattia.ed infortunio, sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.) l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini: 1) mesi 6 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni; 2) mesi 8 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 5 anni e fino a 15 anni: 3) mesi 10 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 15 anni. Per gli operai assistiti dal regime assicurativo previsto per la tbc valgono le norme legislative in vigore. L'operaio posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine di conservazione del posto ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro dovra' corrispondere all'operaio le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento. Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio nonche' i doveri dell'operaio durante l'interruzione del servizio si rimanda alle esistenti disposizioni di legge o contrattuali in materia.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 35
Art. 35. GRAVIDANZA E PUERPERIO Il trattamento per gravidanza e puerperio e' disciplinato dalla [legge 26 agosto 1950, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860) sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e dalle successive disposizioni. All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare le operaie alle quali siano corrisposte le indennita' stabilite dall'accordo per lavorazioni nocive o svolgentisi in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo, mantenendo peraltro alla operaia, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, l'indennita' da essa percepita ai sensi dell'accordo stesso.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 36
Art. 36. DISCIPLINA AZIENDALE L'operaio in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare. In armonia con la dignita' personale dell'operaio i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'. L'azienda avra' cura di mettere gli operai a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio e' tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessita'.
CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 37
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