DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1400
ALLEGATO 2 CONVENZIONE PER L'APPLICAZIONE NELL'INDUSTRIA CONCIARIA DELL'ACCORDO AGGIUNTIVO PER LE LAVORAZIONI NOCIVE, PERICOLOSE O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLAR MENTE GRAVOSE A) Riconosciuta la opportunita' di indicare, alle parti direttamente interessate all'applicazione dell'accordo aggiuntivo sulle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose - di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 12 marzo 1959 - criteri orientativi uniformi in relazione alla esistenza nelle aziende concordate di comuni caratteristiche di lavorazione; ritenendosi peraltro far salve alle parti direttamente interessate le facolta' di adeguare gli accordi particolari ai sensi degli articoli 2 comma 2°, 4, 5 e 6 dell'accordo aggiuntivo sopra citato, si conviene: Rientrano nel 1° gruppo le seguenti lavorazioni: 1) applicazione a mano di vernici a base di nitrocellulosa su pelli e croste bovine per carrozzeria e mobilio. Rientrano nel 2° gruppo le seguenti lavorazioni 1) riduzione del bicromato in estratto conciante; 2) sgrassatura delle pelli con solventi in apparecchi a ricupero; 3) preparazione di vernici a colori a base di solventi tossici volatili (benzolo, toluolo, xilolo, acetone); 4) spruzzatura alla nitrocellulosa, quando non esistano impianti efficienti di aspirazione; 5) applicazione a mano di poste contenenti piu' del 3% di formalina; 6) estrazione delle pelli pesanti da suola dalle botti di concia, con emanazione di gas irritante (anidride solforosa); 7) estrazione dalle botti di preconcia allo zolfo, con sviluppo di anidride solforosa nella lavorazione dei cacciatacchetti. Rientrano nel 3° gruppo le seguenti lavorazioni: 1) spruzzatura di fissatoi con formalina; 2) estrazione dalle botti di concia dopo il primo bagno nella concia al cromo a due bagni; 3) spruzzatura di colori basici di anilina; 4) travasatura e manipolazione di colori basici in polvere; 5) spaccatura del solfuro e preparazione relative soluzioni concentrate; 6) lavori in frigorifero (qualora non siano dati 7) lavori che comportino l'uso della maschera; 8) smerigliatura (dove non esistano condizioni tecnico igieniche efficienti); 9) ingrassaggio a mano in camera calda (temperatura oltre i 40° C.). B) Considerata inoltre la singolare condizione di particolare gravosita' del lavoro svolto per l'ingrassatura in camera calda a temperatura superiore ai 40° C - condizione gia' in precedenza riconosciuta - si conviene: di attribuire ai lavoratori addetti a tale operazione una indennita' di L. 13,65 orarie, da aggiornare successivamente nelle epoche e nei modi previsti per le indennita' in genere dall'art. 4 dell'accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose. C) Le organizzazioni stipulanti si danno atto di aver inteso disciplinare per quanto concerne le lavorazioni di concia per le pelli bovine, equine, ovine e caprine - esclusa quindi la concia delle pelli da pellicceria, per la quale si provvedera' localmente, tra le parti direttamente interessate, a termine dell'accordo aggiuntivo di cui sopra - e si danno altresi' atto che l'applicazione della presente convenzione debba decorrere dalla stessa data di applicazione dell'accordo aggiuntivo in questione. Visti il contratto, le tabelle e gli allegati 1-2 che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
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