DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1401

Type DPR
Publication 1960-10-02
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi, stipulato tra la Federazione italiana Pubblici Esercizi, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Commercio, e la Federazione italiana Lavoratori Albergo e Mensa, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, il Sindacato Nazionale Lavoratori Albergo, Pubblici Esercizi e Termali, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana. Lavoratori Albergo e Mensa, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro;

Visto il protocollo 19 maggio 1958 aggiuntivo all'accordo nazionale per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi dell'11 ottobre 1957, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo precitato;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 39 del 29 febbraio 1960, degli atti sopraindicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 relativo all'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate, del protocollo aggiuntivo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosa stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di pubblici esercizi.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1960

Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 45. - VILLA

Accordo nazionale 11 ottobre 1957 applicazione Scala Mobile al settore pubblici servizi-art. 1

ACCORDO NAZIONALE DELL'11 OTTOBRE 1957 PER L'APPLICAZIONE DELLA "SCALA MOBILE" AL SETTORE DEI PUBBLICI ESERCIZI Addi' 11 ottobre 1957 tra la FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI (F.I.P.E.) rappresentata dal Vice Presidente dott. Antonio Prantera e dai sigg, dott. Andrea Dagnino, rag. Romeo Franceschi, rag. Francesco Miele, assistiti dal Segretario Generale dott. Alfredo Vecchio, dal sig. Ernesto Cortesi e dal dott. Luigi Di Prisco, con l'intervento della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO rappresentata per delega del suo Presidente dal Vice Presidente gr. uff. Vincenzo Aliotta, assistito dal Capo del Servizio elettorale dott Manlio Lo Vecchio Musti, e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO E MENSA (F.I.L.A.M.), rappresentata dai signori: Alcibiade Palmieri, Segretario Generale: Adolgo Zanetta, Segretario Nazionale: Giuseppe Orione, Alfredo Marzagalli Lipsio Longhi, Giovanni Castiglione, Franco Fossa, Gerardo Paci, Giovanni Peracchi, Luigi Paganelli, Vincenzo Angelino, Salvatore Centineo, Giovanni Torregrossa, Attilio Carli, assistiti dal dott. Luciano Lama e dal dott. Eugenio Giambarba per la Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.); il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI ALBERGO, PUBBLICI ESERCIZI E TERMALI, rappresentato dal suo Segretario Nazionale cav. Alberto Grossi, assistito dalla FEDERAZIONE ITALIANA ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI E AFFINI (F.I.S.A.S.C.A.), rappresentata dal suo Segretario Generale cav. uff. Giulio Pettinelli, dal Segretario sindacale Enrico Meneghelli, dal Segretario organizzativo Bruno Bianchi e dalla signora Varia Bastogi, con l'intervento della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.), rappresentata dal Segretario Confederale dott. Paolo Cavezzali, assistito dai signori ing. Salvatore Bruno, dott. Mario Alavi, rag. Nando De Camillis; la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO E MENSA (U.I.L.A.M.), rappresentata dai signori: Attilio Carroni, Segretario Nazionale, Gaetano De Jesu e Americo Sbraga, assistiti per la Unione italiana del Lavoro (U.I.L.) dal Segretario Nazionale Sindacale signor Raffaele Vanni e dal sig. Sergio Cesare; Visto l'accordo 22 settembre 1951 per l'applicazione della "scala mobile" al settore dei pubblici esercizi; Fermi restando la natura e lo scopo dell'indennita' di contingenza; Riconosciuta l'opportunita' di concordare una revisione del relativo meccanismo di variazione inteso a realizzare un costante e automatico rapporto fra le oscillazioni del costo della vita e le retribuzioni dei lavoratori dei pubblici esercizi, si e convenuto: Art. 1. A decorrere dal 1ª febbraio 1957 le variazioni dell'indennita' di contingenza per i lavoratori dei pubblici esercizi saranno computate con frequenza trimestrale, secondo le norme di cui ai seguenti articoli, in base agli indici del costo della vita calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica con la collaborazione dell'apposita Commissione nazionale costituita presso l'istituto stesso.

Accordo nazionale 11 ottobre 1957 applicazione Scala Mobile al settore pubblici servizi-art. 2

Art. 2. Ai fini del presente accordo il numero indice favorevole sara' quello risultante dalla media degli indici calcolati per i seguenti sedici capoluoghi di provincia Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Aquila, Perugia, Roma, Napoli, Potenza, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari. Detti indici saranno ponderati in base ai dati della popolazione attiva delle stesse provincie desunti dal censimento demografico del 1951. Per tutto quanto concerne la rilevazione del prezzi al minuto, i metodi di calcolo degli indici del costo della vita ed ogni altro elemento e modalita' occorrenti allo scopo, le parti accettano le relative norme adottate dall'Istituto Centrale di Statistica per il calcolo dell'indice ufficiale del costo della vita. Per quanto concerne la composizione del bilancio, le parti confermano il bilancio gia' considerato ai fini dell'accordo del 22 settembre 1951, con le modifiche successivamente apportate. Il sistema di rilevazione dei prezzi e quello di costruzione degli indici, nonche' la composizione del bilancio, di cui ai precedenti capoversi, non potranno essere modificati, ai fini del presente accordo, se non col consenso delle parti stipulanti.

Accordo nazionale 11 ottobre 1957 applicazione Scala Mobile al settore pubblici servizi-art. 3

Art. 3 Gli indici trimestrali saranno calcolati con riferimento alla base costituita dalla media degli indici calcolati dall'I.S.T.A.T. per il bimestre maggio-giugno 1956, fatta uguale a 100. Per il trimestre febbraio-aprile 1957 saranno assunte le rilevazioni comprese tra il 16 ottobre 1950 ed il 15 gennaio 1957, per il trimestre maggio-luglio 1957 saranno assunte quelle comprese tra il 16 gennaio 1957 ed il 15 aprile 1957, e cosi' via. La comunicazione degli indici sara' normalmente effettuata dalla Commissione nazionale di cui all'art. 1 entro il mese terminale di ciascun trimestre, e le relative variazioni troveranno applicazione con decorrenza dall'inizio del mese successivo al periodo trimestrale cui i conteggi stessi si riferiscono.

Accordo nazionale 11 ottobre 1957 applicazione Scala Mobile al settore pubblici servizi-art. 4

Art. 4. Le variazioni dell'indice calcolato secondo le norme di cui al presente accordo saranno tradotte in variazioni dell'indennita' di contingenza considerando corrispondente ad ogni punto di variazione dell'indice stesso un importo in lire quale risulta dal successivo art. 10. Le variazioni in aumento dell'indennita' di contingenza che dovrebbero essere operate ogni quinto punto (e cioe' al passaggio dell'indice da 104 a 105, da 109 a 110, da 114 a 115, etc.) saranno destinate ad aumento degli assegni familiari mediante provvedimenti legislativi che le parti promuoveranno di comune accordo.

Accordo nazionale 11 ottobre 1957 applicazione Scala Mobile al settore pubblici servizi-art. 5

Art. 5. In caso di aumento dell'indice le frazioni di punto inferiori o pari a 0,50 saranno trascurate, quelle superiori a 0,50 saranno arrotondate all'unita' superiore. Le frazioni aggiunte per arrotondamento non sono computabili nei movimenti successivi, che saranno effettuati in base all'indice effettivo e non in base all'indice arrotondato. CHIARIMENTO A VERBALE Esempio: Trimestre A variazione accertata rispetto alla base, punto 1,30; la frazione 0,30 si trascura e la variazione applicabile e' di 1; Trimestre B: nuova variazione di 1,25; la frazione di 0,25 si cumula con quella precedentemente trascurata di 0,30 col risultato di 0,55 che, essendo superiore a 0,50, si arrotonda a 1; la variazione del Trimestre B e' pertanto di due punti (1,55 di variazione effettiva e 0,45 di arrotondamento); la variazione totale dei trimestri A e B e' uguale a 3 punti; Trimestre C: nuova variazione di 0,75, che si aggiunge alla frazione di 0,55, raggiungendo in totale punti 1,30 di cui 1 gia' corrisposto nel trimestre B; la frazione 0,30, essendo inferiore a 0,50 si trascura, per cui la misura del trimestre C resta uguale a quella del trimestre B. La variazione totale dei trimestri A, B e C e' uguale a 3 punti.

Accordo nazionale 11 ottobre 1957 applicazione Scala Mobile al settore pubblici servizi-art. 6

Art. 6. In caso di diminuzione dell'indice, la riduzione dell'indice arrotondato avvera' quando l'indice effettivo sia sceso di almeno 101 centesimi di punto rispetto all'indice effettivo che ha determinato il piu' recente aumento della contingenza (vedi esempi I, IV e VI), ovvero al maggior valore successivamente raggiunto nell'ambito del gia, effettuato arrotondamento (vedi esempio II), e comunque trascurando le frazioni di punto che, per essere uguali o inferiori a 50 centesimi, hanno determinato l'arrotondamento all'unita interiore (vedi esempio III). Tale riduzione non sara' applicata nel trimestre di competenza, ma solo a decorrere da quello successivo, quando risulti confermata integralmente o per i punti interi non riassorbiti da una risalita dall'indice (vedi esempio V). CHIARIMENTO A VERBALE - ESEMPI [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U140100100060110001&dgu=1960-11-30&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-30&art.codiceRedazionale=060U1401)

Accordo nazionale 11 ottobre 1957 applicazione Scala Mobile al settore pubblici servizi-art. 7

Art. 7. La quota oraria dell'indennita' di contingenza si ottiene dividendo l'importo giornaliero per otto nel caso di orario di lavoro pari a otto ore giornaliere o 48 settimanali, e per nove nel caso di orario di lavoro pari a 9 ore giornaliere o 54 settimanali. Ai fini di semplificazione contabile, gli importi giornalieri di variazione di contingenza di ciascun trimestre ottenuti moltiplicando i valori di cui alla tabella allegata per il numero di punti di variazione dell'indice saranno arrotondati ai 50 centesimi superiori. Le frazioni aggiunte per arrotondamento non si cumulano nei movimenti successivi che saranno calcolati partendo dalla base, in relazione agli importi effettivi di ciascun punto e non in relazione agli importi arrotondati.

Accordo nazionale 11 ottobre 1957 applicazione Scala Mobile al settore pubblici servizi-art. 8

Art. 8. Le parti convengono che, quando le attuali quote di contingenza saranno incrementate di ulteriori 10 punti, si incontreranno per discutere il trasferimento a paga base di parte, delle quote di contingenza tale da assicurare il funzionamento della scala mobile in discesa, senza che in tale eventualita' si ponga un problema di scorporo della retribuzione conglobata. DICHIARAZIONE A VERBALE Le parti si danno atto che il presente articolo diventera' operativo dopo la conclusione della operazione di conglobamento dei punti "scala mobile" scattati in base al precedente accordo del 22 settembre 1951.

Accordo nazionale 11 ottobre 1957 applicazione Scala Mobile al settore pubblici servizi-art. 9

Art. 9. Tutti i contratti e accordi relativi al trattamento economico dei lavoratori dei pubblici esercizi stipulati successivamente al 1 gennaio 1956 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 1958 si intendono prorogati fino alla predetta data, salvo gli accordi in discussione alla data di stipulazione del presente contratto. DICHIARAZIONE A VERBALE Le parti si impegnano a sollecitare le organizzazioni provinciali che non abbiano provveduto sinora a stipulare gli accordi integrativi dei contratti nazionali di lavoro vigenti.

Accordo nazionale 11 ottobre 1957 applicazione Scala Mobile al settore pubblici servizi-art. 10

Art. 10. L'importo giornaliero in lire delle variazioni dell'indennita' di contingenza per ogni punto di variazione del costo della vita e' quello risultante dalla seguente tabella: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U140100100100110001&dgu=1960-11-30&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-30&art.codiceRedazionale=060U1401)

Accordo nazionale 11 ottobre 1957 applicazione Scala Mobile al settore pubblici servizi-art. 11

Art. 11. Le zone territoriali di cui ai precedente art. 10 sono: Zona A: Piemonte, Lombardia (esclusa la provincia di Sondrio), Liguria, Veneto (esclusa la provincia di Udine), Venezia Tridentina, Emilia e Romagna, Toscana (escluse le provincie di Grosseto e Arezzo), le provincie di Roma, Trieste e Napoli e le citta' di Palermo, Termini Imerese e Monreale; Zona B/1: Marche (escluse le provincie di Ascoli Piceno e Macerata), Umbria, Lazio (escluse le provincie di Roma, Latina e Frosinone), Abruzzi e Molise (escluse le provincie di Aquila e Campobasso), Campania escluse le provincie di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta). Puglie, Sicilia (escluse le provincie di Caltanissetta, Enna, Ragusa, Trapani e le citta' di Palermo, Termini Imerese e Monreale), Sardegna (esclusa la provincia di Nuoro) e le provincie di Udine, Sondrio, Grosseto, Arezzo, Reggio Calabria e la citta' di Ascoli Piceno; Zona B/ 2: Lucania, Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria), e le provincie di Aquila. (esclusa la zona turistica di Campo Imperatore), Ascoli Piceno (esclusa la citta), Macerata, Latina, Frosinone, Campobasso, Avellino, Benevento, Caserta, Caltanissetta, Rima, Ragusa, Trapani, Nuoro. I comuni inferiori ai 15.000 abitanti appartenenti a provincie assegnate alle zone territoriali A e B/1 saranno classificati ai fini del valore del punto nella zona immediatamente inferiore a quella cui e' assegnato il capoluogo della rispettiva provincia. Le localita' di cura soggiorno e turismo, riconosciute tali secondo l'elenco ufficiale, indipendentemente dal numero degli abitanti e dalla assegnazione del capoluogo della provincia alle differenti zone territoriali, sono incluse nella zona territoriale A, eccettuate: Perugia, Assisi, Vasto (Chieti), Soverato Marina (Catanzaro), Sciacca (Agrigento), Sarnano (Macerata), Guardia Piemontese (Cosenza), Cava dei Tirreni (Salerno), Contursi (Salerno), Francavilla a Mare (Chieti), Grottammare (Ascoli Piceno) che restano incluse nella zona B/1, nonche' Aquila che resta assegnata nella zona B/ 2. CHIARIMENTO A VERBALE Le parti convengono di redigere con un protocollo a parte un elenco delle localita' di soggiorno, cura e turismo.

Accordo nazionale 11 ottobre 1957 applicazione Scala Mobile al settore pubblici servizi-art. 12

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.