DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1402
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 giugno 1952 per i viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali, stipulato tra la. Confederazione Generale del l'Industria italiana e la Federazione italiana Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Lavoro, il Sindacato Nazionale Agenti, Rappresentanti.
Viaggiatori e Piazzisti, con la partecipazione della Federazione italiana Sindacati Addetti al Commercio e cui l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori e in pari data tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e il Sindacato Nazionale Agenti, Viaggiatori, Rappresentanti e Piazzisti, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Nazionale-Lavoratori: contratto al quale La aderito, in data 6 novembre 1952, l'Unione italiana Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti:
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 88 del 6 maggio 1960, dell'alto sopraindicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 giugno 1952, relativo ai viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosa stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle imprese industriali.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla corte dei conti, addi' 12 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 47 - VILLA
CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 10 GIUGNO 1952 PER I VIAGGIATORI E PIAZZISTI DELLE AZIENDE INDUSTRIALI In Milano, addi' 10 giugno 1952, tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Vice Presidente, comm. Eugenio Rosasco, assistito dal Capo della Delegazione A. I., avv. Renzo Boccardi, dal prof. Marcello Andreoli, dall'avv. Giulio Balladore, e da una delegazione di rappresentanti industriali costituita dai signori: ing. Antonio Marzi, dott. Serafino Agostini, dott. Aldo Baro, dott. Michele Benedetti, avv. Belmiro Boni, rag. Giuseppe Carugati, dott. Pasquale Cirillo dott. Alberto Colli, comm. Enrico Codari, avv. Giovanni Mascini, avv. Domenico Melocchi, dott. Aldo Mesina, rag. Renzo Rossi, dott. Elia Saraceni, dott. Dino Stefani, e la FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI, RAPPRESENTANTI, VIAGGIATORI E PIAZZISTI, aderente alla C.G.I.L., rappresentata dal Segretario Generale, sig. Ferruccio Rigamonti e dai Segretari Nazionali signori: Mario Casalgrandi, Genesio Scali: con la partecipazione dei Componenti il Comitato Direttivo del Sindacato di.Milano nelle persone dei signori: Pastori, Majocchi, Ganelli, Stella, Penzo, Gnocchi, Ferrari e signorina Bice Vitta; con l'intervento della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO nella persona del suo Segretario Generale on. Fernando Santi e dai signori: dott. Guglielmo Rizzo, dott. Cimi o e dott. Bonaccini; nonche' il SINDACATO NAZIONALE AGENTI, RAPPRESENTANTI, VIAGGIATORI e PIAZZISTI, aderente alla C.I.S.L., rappresentato agli effetti del presente contratto dal Segretario sig. Enrico Meneghelli e dal sig. Egidio Gallinella; con la partecipazione della FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AL COMMERCIO, rappresentata dai Segretari Nazionali sig. Ugo Zino e sig. Giulio Pettinelli e dal componente il Consiglio Nazionale, sig. Emilio Ronchi, con l'intervento della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dall'on. Luigi Morelli, Segretario Generale aggiunto, assistito dall'ing. Salvatore Bruno. in Milano, addi' 10 giugno 1952, tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Vice Presidente, comm. Eugenio Rosasco, assistito dal Capo della Delegazione A. 1., avv. Renzo Boccardi, dal prof. Marcello Andreoli, dall'avv. Giulio Balladore, e da una delegazione di rappresentanti industriali costituita dai signori: ing. Antonio Marzi, dott. Serafino Agostini, dott. Aldo Baro, dottor Michele Benedetti, avv. Belmiro Boni, rag. Giuseppe Carugati, dott. Pasquale Girillo, dott. Alberto Colli, comm. Enrico Codari, avv. Giovanni Masoini, avv. Domenico Melocchi, dott. Aldo Mesina, rag. Renzo Rossi, dott. Elia Saraceni, dott. Dino Stefani; e IL SINDACATO NAZIONALE AGENTI, VIAGGIATORI, RAPPRESENTANTI E PIAZZISTI - (C.I.S.N.A.L), rappresentato dal suo Segretario sig. Sergio Filippucci; con l'intervento della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI - (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal sig. Enrico Bruni, si e' stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro da valere per i viaggiatori e piazzisti, dipendenti dalle aziende industriali del territorio nazionale. Art. 1. ASSUNZIONE All'atto dell'assunzione l'azienda rilascera' al viaggiatore o piazzista una lettera dalla quale risulti: a) la durata dell'eventuale periodo di prova;. b) la qualifica, l'ampiezza del mandato conferito e della zona; c) il periodo di tempo minimo annuale per cui la azienda si impegna a tener in viaggio il viaggiatore; d) eventuali compiti del viaggiatore durante il periodo in cui non viaggia, tenuto presente che non debbono essere affidati allo stesso mansioni incompatibili con la sua qualifica; e) trattamento economico (stipendio, provvigione, diaria, rimborso spese, ecc.). All'atto dell'assunzione il viaggiatore o piazzista deve presentare: 1) la carta, d'identita'; 2) il libretto di lavoro; 3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge; 4) i certificati di lavoro per le occupazioni precedenti, che il lavoratore sia in grado di produrre. L'azienda potra' richiedere la presentazione del certificato penale di data non anteriore a tre mesi e far sottoporre il lavoratore di nuova assunzione a visita medica da parte di un sanitario di fiducia dell'azienda stessa.
CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali-art. 2
Art. 2. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine ed in tal caso il contratto e' regolato dall'[art. 2097 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2097).
CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali-art. 3
Art. 3 PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi. Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1. Non sono ammesse ne' la protrazione la rinnovazione del periodo di prova. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo Quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potra' aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso, ne' indennita'. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante il primo mese, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, al viaggiatore o piazzista sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il viaggiatore o piazzista si intendera' confermato in servizio. Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali-art. 4
Art. 4. FERIE Il viaggiatore o piazzista non in prova ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione non inferiore a: 15 giorni di calendario, in caso di anzianita' di servizio fino a 2 anni; 20 giorni di calendario, in caso di anzianita' di servizio da oltre 2 anni sino a 10 anni; 25 giorni di calendario, in caso di anzianita' di servizio da oltre 10 anni sino a 20 anni; 30 giorni di calendario, in caso di anzianita' di servizio da oltre 20 anni. Compatibilmente con le esigenze del servizio e tenendo conto dei desideri manifestati dal lavoratore, il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorno festivo. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, il viaggiatore o piazzista non in prova ha diritto al pagamento delle ferie stesse in proporzione dei mesi di effettivo servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni sara' considerata, a questi effetti, come mese intero. L'inizio delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di malattia o di preavviso.
CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali-art. 5
Art. 5. PERMESSI Le assenze debbono essere immediatamente giustificate all'azienda. Al viaggiatore o piazzista che ne faccia domanda l'azienda puo' accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo per giustificati motivi, con facolta' di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo. Ai viaggiatori o piazzisti sara' concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali.
CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali-art. 6
Art. 6. MODALITA DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE Lo stipendio sara' corrisposto ad ogni fine mese con la specificazione degli elementi costitutivi. In caso che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2 per cento in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il viaggiatore o piazzista avra' facolta' di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, al viaggiatore o piazzista dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non potra' mai superare il 10 per cento della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali-art. 7
Art. 7. TREDICESIMA MENSILITA Per ogni anno di servizio prestato, l'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' al viaggiatore o piazzista non in prova, pari alla retribuzione mensile percepita dal viaggiatore o piazzista la corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di assenza dovuta a malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, oltre ai dodicesimi relativi ai mesi di servizio effettivamente prestati, competeranno anche i dodicesimi relativi alle assenze anzidette, limitatamente al periodo di obbligatoria conservazione del posto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il viaggiatore o piazzista non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' per quanti sono i mesi interi di servizio prestati.
CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali-art. 8
Art. 8. TRASFERIMENTI Il viaggiatore o piazzista trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Il viaggiatore o piazzista che non accetti il trasferimento avra' diritto all'indennita' di licenziamento e al preavviso salvo che all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento del viaggiatore o piazzista, ovvero tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per i viaggiatori e piazzisti attualmente in servizio, nei quali casi il piazzista o viaggiatore che non accetta, il trasferimento stesso viene considerato dimissionario. Al viaggiatore o piazzista che venga trasferito; sara', corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se', per le persone di famiglia, e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' dovuta inoltre la diaria per giorni dieci al viaggiatore o piazzista celibe o senza congiunti conviventi a carico e per giorni 20 - oltre un giorno per ogni figlio a carico - il viaggiatore o piazzista con famiglia. Qualora per effetto del trasferimento il viaggiatore piazzista debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di sei, mesi di pigione. Detto rimborso sara' dovuto a condizione che il contratto di affitto sia stato, precedentemente alla comunicazione del trasferimento, regolarmente registrato o denunciato e documentato al datore di lavoro. Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato per iscritto tempestivamente al viaggiatore o piazzista. Al viaggiatore o piazzista che chieda il suo trasferimento, non competono le indennita' di cui sopra.
CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali-art. 9
Art. 9. TUTELA DELLA MATERNITA Per quanto riguarda la tutela delle lavoratrici madri, si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.
CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali-art. 10
Art. 10. TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO Nei caso di malattia od infortunio, il lavoratore dovra' comunicare l'assenza entro le prime 24 ore e far pervenire all'azienda il relativo certificato medico non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza. In mancanza di tali comunicazioni, salvo i casi di provato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia del lavoratore da un medico di fiducia dell'azienda stessa. Al lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o di malattia, sara' riservato il seguente trattamento: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U140200100100110001&dgu=1960-11-30&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-30&art.codiceRedazionale=060U1402) Il lavoratore, che posto in preavviso di licenziamento, cada ammalato o si infortuni, usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Cesseranno per l'azienda gli obblighi di cui alla precedente tabella, qualora il lavoratore raggiunga, in complesso, durante 12 mesi consecutivi, i limiti massimi previsti alle lettere a) e b), durante 18 mesi consecutivi i limiti previsti alla lettera c) e durante 24 mesi consecutivi i limiti previsti alla lettera d), anche in caso di diverse malattie. Alla scadenza dei termini sopra indicati, l'azienda, ove proceda al licenziamento del viaggiatore o piazzista, gli corrispondera' il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al viaggiatore o piazzista di riprendere servizio, il viaggiatore o piazzista stesso potra' risolvere il contratto di impiego con il diritto alla sola indennita' di licenziamento. Ove cio' non avvenga e la azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento.
CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali-art. 11
Art. 11. SERVIZIO MILITARE La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. Per la chiamata alle armi per obblighi di leva e per il richiamo alle armi si fa riferimento alle disposizioni di legge. Il lavoratore chiamato alle armi per servizio di leva, che all'atto della chiamata risulti in forza presso la, azienda da almeno un anno, ha diritto alla decorrenza dell'anzianita' ai fini del computo della indennita' di licenziamento, sempreche' presti servizio per almeno sei mesi dopo il rientro nell'azienda senza dimettersi. Terminato il servizio militare, il viaggiatore o piazzista dovra' presentarsi all'azienda nel termine di trenta giorni, salvo il caso di comprovato e riconosciuto impedimento. Non presentandosi nei termine suddetto, sara' considerato dimissionario.
CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali-art. 12
Art. 12. DOVERI DEL VIAGGIATORE O PIAZZISTA Il viaggiatore o pizzista deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare: 1) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonche' le istruzioni impartite dai superiori; 2) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda: non trarre profitto, con danno dell'imprenditore da quanto forma, oggetto delle sue funzioni nell'azienda ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare in forma, di concorrenza sleale, neppure dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio; 3) aver cura dei locali, degli oggetti o strumenti a lui affidati.
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