DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1405
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 20. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche e' aggiunto quello di "Scienza dell'amministrazione". Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di "Anestesiologia". Art. 228. - All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla Facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la "Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del sangue". Dopo l'art. 248, e' aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del sangue. Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del sangue Art. 249. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del sangue e' di due anni; b) Potranno essere ammessi alla scuola non piu' di quindici allievi per ogni anno; c) La scuola ha sede presso l'Istituto di semeiotica medica, il cui direttore e' anche direttore della scuola; d) Le materie di insegnamento sono cosi' ripartite nei due anni di corso: 1° Anno: Fisiologia dei processi digestivi; Morfologia e fisiologia del sangue e degli organi emopoietici; Fisiologia della coagulazione; Anatomia e istologia patologica degli organi emopoietici; Anatomia e istologia patologica dell'apparato digerente e ghiandole annesse; Semeiotica funzionale dell'apparato digerente; Semeiotica radiologica dell'apparato digerente; Semeiotica della coagulazione. 2° Anno: Patologia speciale, clinica e terapia delle malattie dell'apparato digerente e ghiandole annesse; Patologia speciale, clinica e terapia delle malattie del sangue e degli organi emopoietici; Patologia speciale, clinica e terapia delle malattie della coagulazione; Diagnostica radiologica dell'apparato digerente; e) Le lezioni e le dimostrazioni pratiche si svolgeranno presso l'Istituto di semeiotica medica; inoltre durante i due anni gli allievi sono tenuti a frequentare come interni tale Istituto; f) Al termine di ciascun anno l'allievo dovra' sostenere un esame teorico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento e un esame pratico consistente in una o piu' prove di laboratorio al termine del primo anno e nell'esame clinico di uno o piu' infermi al termine del secondo anno; g) Al termine del biennio l'allievo dovra' sostenere la discussione di una tesi scritta sopra un argomento attinente alla specialita'.
GRONCHI BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 101. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)