DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1411
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 7 giugno 1960 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Pedagogia" presso la Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' cattolica di Milano.
Art. 2
Lo statuto dell'Universita' cattolica del e Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, e' ulteriormente modificato nel senso che all'art. 24: dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente nuovo comma: Ai posti di professore di ruolo stabilito per la Facolta' di lettere e filosofia e' aggiunto, a decorrere dallo anno accademico 1960-61 e per la durata di anni-venti, un posto di ruolo convenzionato per l'insegnamento di "Pedagogia". In tal senso si intende modificata la tabella n. 1 annessa allo statuto.
Art. 3
Qualora, la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui ai precedente articolo, restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente sovventore di cui alla convenzione suindicata, di corrispondergli il trattamento di cessazione dal servizio e di quiescenza che ad esso possa eventualmente spettare.
GRONCHI BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 6. - VILLA
Convenzione Universita' Sacro Cuore Milano e Associazione educatrice Italiana-art. 1
REPERTORIO n. 4 UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE Convenzione fra l'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e l'Associazione educatrice italiana per l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento della Pedagogia. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessanta (1960) oggi, sette (7) del mese di giugno, in Milano, alle ore 12, in una sala del Rettorato dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore in piazza Sant'Ambrogio, n. 9, davanti a me, dott. Guido Rossi, nato a Rovereto (Trento) il 23 dicembre 1906, residente a Milano, nella mia qualita' di segretario accademico delegato a ricevere gli avi in forma pubblica a norma dell'art. 129 del R.G.U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del Rettore in data 5 luglio 1955, n. 14, alla presenza dei testimoni noti ed idonei e da me personalmente conosciuti, signori: Morgante ing. Giuseppe, nato a Vittoria (Ragusa) residente a Milano; Brasca comm. dott. Giancarlo, nato a Mezzago (Milano) residente a Milano; si sono personalmente costituiti i signori: Vito prof. Francesco Maria, nato a Pignataro Maggiore (Caserta) e residente a Milano, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di Rettore Magnifico dell'Universita' cattolica del. Sacro Cuore e presidente del Consiglio di amministrazione dell'universita' medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 giugno 1960 (allegato 1); Petrilli on. avv. Raffaele Pio, nato a Napoli e residente a Roma nella sua qualita' di presidente generale dell'Associazione educatrice italiana, eretta in ente morale con regio decreto 12 agosto 1927, n. 1560, con sede in Roma, a cio' autorizzato con esplicita deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione educatrice italiana presa in data 21 aprile 1960 (allegato 2); tutti di piena capacita' giuridica e della cui identita' io sottoscritto ufficiale rogante sono certo. PREMESSO Che l'Associazione educatrice italiana, ente morale, con sede in Roma, ha espresso l'intendimento di istituire, mediante convenzione, un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento della "Pedagogia" al line di assicurare particolare incremento nel campo delle piu' aggiornate ricerche, con particolare riguardo a quelle sui problemi della educazione dell'infanzia e dell'adolescenza, ed ai problemi pedagogici e scolastici in rapporto alle esigenze sociali del mondo contemporaneo e del lavoro; Che in conseguenza di quanto sopra, la predetta Associazione educatrice italiana ha deliberato di voler assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui sopra; Che l'insegnamento della "Pedagogia e' compreso tra gli insegnamenti fondamentali per la laurea in filosofia e in lettere dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano; Che il Consiglio della Facolta' di lettere e filosofia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per la istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo. Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di lettere e filosofia e con le norme dell'art. 63, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della "Pedagogia".
Convenzione Universita' Sacro Cuore Milano e Associazione educatrice Italiana-art. 2
Art. 2. L'Associazione educatrice italiana si obbliga a versare in due rate semestrali, uguali ed anticipate, all'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano per il mantenimento del posto di ruolo di "Pedagogia" di cui all'art. 1 a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo annuo di lire duemilioniseicentomila (L. 2.600.000) pari all'ammontare degli emolumenti iniziali previsti, per un posto di ruolo di professore universitario.
Convenzione Universita' Sacro Cuore Milano e Associazione educatrice Italiana-art. 3
Art. 3. Qualora, in seguito allo sviluppo di carriera o a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, aggiunta di famiglia ed indennita' di ricerca) del professore titolare della cattedra di "Pedagogia" di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'Associazione educatrice italiana si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avra' superato la spesa annua di L. 2.600.000.
Convenzione Universita' Sacro Cuore Milano e Associazione educatrice Italiana-art. 4
Art. 4. L'Associazione educatrice italiana si obbliga inoltre a versare all'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, una ulteriore somma annua in misura pari al 20% sugli assegni spettanti a) titolare, di cui all'art. 2, per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio, che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa. Il predetto Ente si obbliga inoltre ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto agli eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. La decorrenza della predetta somma dovra' essere fissata data stessa data in cui verranno concessi i miglioramenti economici suddetti
Convenzione Universita' Sacro Cuore Milano e Associazione educatrice Italiana-art. 5
Art. 5. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 6; b) se non vengano aumentati i contributi secondo gli articoli 3 e 4 al verificarsi delle condizioni previsto dagli articoli stessi; c) se vengano a cessare per qualsiasi motivo, ed in qualsiasi momento cio' si avvere, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti e tre i casi suddetti, il posto di professore di ruolo di a Pedagogia" si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra medesima cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione Universita' Sacro Cuore Milano e Associazione educatrice Italiana-art. 6
Art. 6. La presente convenzione avra' vigore per venti (20) anni a decorrere dalla data di nomina presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore in Milano, del professore titolare della cattedra di "Pedagogia" e si intendera' tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione Universita' Sacro Cuore Milano e Associazione educatrice Italiana-art. 7
Art. 7 La presente convenzione avra' efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione. Essendo stipulata nell'interesse dell'Universita', e' esente da ogni tassa a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1952). Il presente atto viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara e intelligibile voce e le parti da mie interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volonta' ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' dei comparenti l'atto consta di tre fogli scritti su otto facciate intere e numero quattordici righe della nona facciata, da persona di mia fiducia sotto la mia direzione. F.to: Francesco VITO, Rettore dell'Universita cattolica del Sacro Cuore F.to: Raffaele Pio PETRILLI, presidente dell'Associazione educatrice italiana F.to: Giuseppe MORGANTE, teste F.to: Giancarlo BRASCA, teste F.to: Guido ROSSI, rogante. Per copia conforme Il segretario accademico Guido ROSSI Milano, addi 7 giugno 1960
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