DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1417

Type DPR
Publication 1960-09-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo interprovinciale di lavoro 21 maggio 1951 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori e affini, con qualsiasi materia prima fabbricati, stipulato tra le Associazioni degli Industriali di Milano, Bergamo, Cremona, Bologna, Como, Udine e Sondrio, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche e Varie, la Federazione italiana Lavoratori Legno Artistiche e Varie;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 80 del 4 maggio 1960 del contratto sopra indicato, depositato il Ministero del lavoro e della o previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo interprovinciale di lavoro 21 maggio 1951, relativo agli operai dipendenti da aziende produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori e affini, con qualsiasi materia prima fabbricati, sono regolati, per le provincie di Milano, Bergamo, Cremona, Bologna, Como, Udine e Sondrio, da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativa cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese delle provincie sopra indicate, produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli e calcolatori e affini, con qualsiasi materia prima fabbricati.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1960

Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 58. - VILLA

Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo-art. 1

CONTRATTO INTERPROVINCIALE DI LAVORO 21 MAGGIO 1951 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI ARTICOLI PER DISEGNO E CALCOLO, MISURE LINEARI, LIVELLI, REGOLI CALCOLATORI E AFFINI, CON QUALSIASI MATERIA PRIMA FABBRICATI Addi' 21 maggio 1951, in Milano, tra le ASSOCIAZIONI DEGLI INDUSTRIALI DI MILANO, BERGAMO, CREMONA, BOLOGNA, COMO, UDINE, SONDRIO, agli effetti del presente contratto rappresentate dai signori: Marcantoni Giovanni, rag. Dante Moretti, Gianotti, ragioniere Aristide Fantozzi, De Vecchi, Pontiggia, Agostino Toffetti, dott. Zanetti, assistiti dall'avv. Leydi e dal sig. Luigi Zanzola, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nella persona del dott. Mario Binaghi; e la F.U.L.L.A.V. - FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI LEGNO ARTISTICHE a VARIE, rappresentata dal Segretario Generale sig. Paolo Bellandi, assistito dal sig. Mariani Lino, e da un gruppo di lavoratori; la F.I.L.L.A.V. - FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO ARTISTICHE E VARIE, rappresentate per delega della Segreteria generale dal sig. Becchi Virginio, assistito dal sig. Angolo Tagliabue, e dai lavoratori signori Fontanesi e Capra; e' stato stipulato il presente contratto interprovinciale di lavoro da valere per gli operai dipendenti da aziende aderenti alle precitate Associazioni Industriali - produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori ed affini, con qualsiasi materia prima fabbricati. Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai verra' fatta in conformita' delle norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda comunichera' all'operaio, normalmente per iscritto, la qualifica assegnatagli e la relativa, retribuzione.

Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo-art. 2

Art. 2. DONNE E FANCIULLI Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le norme di legge.

Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo-art. 3

Art. 3. DOCUMENTI E RESIDENZA Per essere ammesso al lavoro, l'operaio e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessere e libretti delle Assicurazioni Sociali in quanto ne sia in possesso; 3) carta di identita' o documento equivalente. E' in facolta' dell'azienda, di chiedere all'operaio la presentazione del certificato penale di data non anteriore a tre mesi, nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti. L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene. L'operaio e' tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il suo domicilio, a notificare i successivi mutamenti e, se capo famiglia, a consegnare allo scadere del periodo di prova lo stato di famiglia, per poter beneficiare degli assegni familiari.

Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo-art. 4

Art. 4. VISITA MEDICA L'operaio potra' essere sottoposto a visite medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.

Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo-art. 5

Art. 5. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro di ogni operaio avviene previo un periodo di prova della durata di sei giornate lavorative con reciproca facolta' di risolvere, entro tale termine, senza preavviso ne' indennita', il rapporto di lavoro. Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a dodici giornate lavorative. L'operaio che non venga confermato, o che per qualsiasi motivo non intenda esserlo, lascera' senz'altro l'azienda la quale dovra' corrispondergli il pagamento delle ore di lavoro compiute con la retribuzione fissata all'atto dell'assunzione. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di infortunio sul lavoro o di malattia, l'operaio sara' ammesso a riprendere il periodo di prova stesso qualora, sia in grado di tornare in servizio entro 15 giorni dall'inizio dell'assenza. Superato il periodo di prova, l'anzianita' decorrera' dal primo giorno dell'assunzione.

Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo-art. 6

Art. 6. PASSAGGIO DI CATEGORIA L'operaio puo' essere assegnato a mansioni diverse da quelle increpati alla sua qualifica, purche' cio' non comporti una diminuzione di retribuzione. All'operaio cime sia destinato a svolgere mansioni di categoria superiore alla propria, dovra' essere corrisposta la retribuzione della categoria superiore a partire dal secondo giorno. Trascorso un periodo continuativo di 30 giorni lavorativi nel disimpegno di mansioni superiori, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, alla categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, gravidanza, puerperio, richiamo alle armi non superiore a tre mesi, nel qual caso il trattamento di cui al secondo comma spettera' per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria, L'operaio che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria interiore conservera' la retribuzione della categoria alla quale appartiene.

Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo-art. 7

Art. 7. CUMULO DI MANSIONI Agli operai che sono assegnati con carattere di continuita' alla esplicazione di mansioni di diverse categorie, sara' attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo. Di casi particolari, tra quelli che non rientrino nei sopraindicati, si terra' contro nella retribuzione.

Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo-art. 8

Art. 8. ORARIO DI LAVORO La durata nomina e del lavoro o' quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni. Compatibilmente con le esigenze aziendali il lavoro cessera' di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio del sabato possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, purche' non si superino le nove ore giornaliere o le 48 settimanali. Per i lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale di lavoro non potra' superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani e i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso, per i quali valgono le disposizioni di legge. L'orario verra' affisso all'entrata dello stabilimento. Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di piu' turni giornalieri. L'operaio deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.

Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo-art. 9

Art. 9. SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO In caso di interruzioni di lavoro, sara' riservato agli operei il seguente trattamento: 1) per le ore perdute ma passate in stabilimento a disposizione dell'azienda, sara' corrisposta la paga di fatto e l'indennita' di contingenza, con facolta' per la azienda di adibire gli operai ad altri lavori. Lo stesso trattamento (comprensivo della percentuale minima contrattuale di cottimo) verra' usata al lavoratore cottimista; 2) per le ore perdute e per le quali gli operai non siano trattenuti in stabilimento, non sara' dovuta alcuna retribuzione. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i quindici giorni, salvo eventuale accordo fra le organizzazioni sindacali locali per il prolungamento di tale termine, il lavoratore potra' chiedere il suo licenziamento con diritto a tutte le normali indennita', compreso il preavviso.

Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo-art. 10

Art. 10. RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTO E' consentita la facolta' di recupero, a regime normale, delle ore di sospensione, di lavoro dovute a causa di forza maggiore nonche' di quelle dovute a soste concordate fra le parti, purche' il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno, e si effettui entro i 30 giorni lavorativi seguenti al periodo in cui e' avvenuta la interruzione.

Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo-art. 11

Art. 11. INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO L'entrata degli operai nello stabilimento sara' regolati come segue salvo diverse disposizioni aziendali: il primo segnale verra' dato venti minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo segnale sara' aperto l'accesso nello stabilimento; il secondo segnale verra' dato cinque minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; il terzo segnale verra' tolto all'ora precisa, per l'inizio del lavoro. A questo segnale l'operaio dovra' trovarsi al suo posto di lavoro per iniziare la sua attivita'. Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sara' effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso entro i primi quindici minuti o oltre i quindici e fino a trenta minuti. L'uscita e' indicata da un unico segnale dato alla fine del lavoro. Nessun operaio potra' cessare il lavoro prima del segnale del suo termine.

Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo-art. 12

Art. 12. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale dovra' cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge. Gli operai che non finiscono del riposo settimanale in domenica, come ad esempio gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, dovranno usufruire del riposo in altro giorno della settimana che si chiamera' "riposo compensativo".

Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo-art. 13

Art. 13. GIORNI FESTIVI Sono considerate festivita' quelle dichiarate tali dalle disposizioni di legge, e piu' precisamente: a) i giorni: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre; b) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo; c) le seguenti festivita' infrasettimanali; 1. Capodanno: 1 gennaio; 2. Epifania: 6 gennaio; 3. San Giuseppe: 19 marzo; 4. Lunedi di Pasqua: mobile; 5. Ascensione: mobile; 6. Corpus Domini: mobile; 7. S.S. Pietro e Paolo: 29 giugno; 8. Assunzione: 15 agosto; 9. Ognissanti: 10 novembre; 10. Immacolata Concezione: 8 dicembre 11. S. Natale: 25 dicembre; 12. S. Stefano: 26 dicembre; 13. La ricorrenza del S. Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Per il trattamento economico delle festivita' indicate al punto a) restano ferme le norme di legge e degli accordi interconfederali in materia. Per le festivita' infrasettimanali di cui al punto c), qualora non coincidano con la domenica, con il giorno di riposo compensativo o con altra giornata festiva sara' corrisposta la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che gli operai avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento. Per orario normale giornaliero di stabilimento si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festivita' infrasettimanale. In caso di prestazione di lavoro in dette festivita' infrasettimanali sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui innanzi, la normale retribuzione (minimo contrattuale piu' eventuale superminimo piu' contingenza) per le ore lavorate senza maggiorazione per il lavoro festivo. Nel solo caso di assenza dovuta a malattia o ad infortunio, nei giorni festivi di cui al punto c), la azienda integrera' il trattamento corrisposto dagli Istituti assistenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato animato o infortunato.

Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo-art. 14

Art. 14. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'art. 8, ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui, salvo le deroghe previste. Nessun operaio potra' esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festivita' del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre. Non si considera festive il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a norma di legge. Per il lavoro straordinario notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione normale (minimo contrattuale piu' eventuale superminimo piu' contingenza). Per i cottimisti le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, saranno calcolate sul minimo di paga della categoria, maggiorato della percentuale contrattuale di cottimo, di cui all'art. 15 e sulla contingenza. 1) Lavoro straordinario diurno 20%. 2) Lavoro festivo (domenica o giorni di riposo compensativo o festivita' del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre) 40%. 3) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) 30%. La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione della percentuale di maggiorazione del lavoro notturno. Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo-art. 15

Art. 15. LAVORO A COTTIMO Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale, secondo le possibilita' tecniche. Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da garantire all'operaio di normale capacita' ed operosita' il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 20% del minimo di paga base. Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo nel medesimo reparto o gruppo abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 20%. Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata sino al raggiungimento di detto minimo. Qualora l'operaio passi dai lavoro a cottimo a quello ad economia, non avra' diritto al mantenimento dell'utile di cottimo, salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'azienda richieda il mantenimento della stessa produzioni individuale.

Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo-art. 16

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