DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1418
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 dicembre 1958, e relative tabelle, per gli addetti all'industria della torcitura della seta, del rajon ed affini, stipulato tra l'Associazione italiana dei Torcitori della Seta del Rajon ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Tessili, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Impiegati Operai Tessili, la Unione italiana Lavoratori Tessili con l'assistenza della Unione italiana Lavoratori; e, in pari data, tra l'Associazione italiana dei Torcitori della Seta, del Rajon ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Tessili ed Affini:
Visto l'accordo sulla Commissione Tecnica paritetica per le controversie relative all'assegnazione in categoria o grado degli impiegati all'attribuzione della qualifica impiegatizia ed all'attribuzione della qualifica di appartenente alle categorie speciali o intermedie, allegato al predetto contratto:
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 53 del 16 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 dicembre 1958, ((relativo agli addetti)) all'industria della torcitura della seta, del rajon ed affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della torcitura della seta, del rajon ed affini.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 61. - VILLA
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 15 DICEMBRE 1958 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA TORCITURA DELLA SETA, DEL RAYON ED AFFINI Il giorno 15 dicembre 1958, in Milano, presso l'Ufficio Regionale del Lavoro e della M.O., alla presenza del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, onorevole Enzo Vigorelli, assistito dal Direttore Generale dott. Rosario Purpura e dal dott. Ubaldo Foresio, con la partecipazione del Direttore Regionale avv. Giovanni Risoldi e del dott. Gerolamo Omodeo Zorini, tra l'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI TORCITORI DELLA SETA, RAYON ED AFFINI, rappresentata dal Presidente dottore ing. Lodovico Biotti e dai sigg. Carlo Anghileri, Antonio Boselli, assistiti dal Segretario dott. Giuseppe Vedove, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona dell'avv. Renzo Boccardi, capo della Delegazione Alta Italia; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILI (FEDERTESSILI), rappresentata dal Segretario Generale cavaliere uff. Amleto Barni e dai Segretari Nazionali on.le Bruno Fassina e P.I. Luigi Valentini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.), nella persona del Segretario Generale Aggiunto, on.le Bruno Storti: la FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI TESSILI (F.I.O.T.), rappresentata dal Segretario Generale rag. Nando Maggioni e dai sigg. Bruno Sacerdoti, Mario Caccia e Giorgio Isacchi; la UNIONI ITALIANA LAVORATORI TESSILI (U.I.L.T.), rappresentata dal Segretario Generale rag. Franco Novaretti e dai Segretari Nazionali sigg. Piercarlo Porro e Piero Lombardoni, con l'assistenza della UIL nazionale nella persona del Segretario Generale Italo Viglianesi e del Segretario Raffaele Vanni. Il giorno 15 dicembre 1958, in Milano, presso la Delegazione Alta Italia della. Confederazione Generale dell'industria. italiana, tra l'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI TORCITORI DELLA SETA, DEI RAYON ED AFFINI, rappresentata dal presidente dott ing. Ludovico Biotti e dai sigg.: Carlo Anghileri, Antonio Boselli, assistiti dal Segretario dott. Giuseppe Vedove, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona dell'avv. Renzo Boccardi, capo della Delegazione alla Italia; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI TESSILI ED AFFINI (C.I.S.N.A.L.) rappresentata per delega dal Segretario Nazionale Giuseppe Romano dal sig. Bruno Scheggi. delegato confederale Alta Italia, si e' stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli addetti alla torcitura della seta, del rayon ed affini. Art. 1. CONTRATTO Il presente contratto consta di: a) una parte generale e relativi protocolli aggiuntivi; b) tre parti riguardanti: operai, categorie speciali ed intermedie ed impiegati; c) una parte contenente le tabelle retributive.
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Art. 2. CATEGORIE SOGGETTE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO Il presente contratto si applica a tutte le categorie rappresentate dalle parti contraenti; ha efficacia nazionale e sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia.
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Art. 3. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
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Art. 4. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Ferma restando la inscindibilita' di cui all'art. 3, le parti col presente contratto non hanno Inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli al lavoratore in servizio alla data di applicazione non derivanti da accordi nazionali: tali condizioni dovranno essere mantenute in vigore "ad personam", esclusione fatta del caso in cui derivassero da accordi provvisori di cui sia prevista la decadenza nel caso di stipulazione del contratto nazionale. In materia di usi le parti fanno riferimento all'[articolo 2078 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2078).
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Art. 5. INTERPRETAZIONE Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.
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Art. 6. CONTROVERSIE a) I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo, seguendo le consuetudinarie norme disciplinari di azienda, saranno trattati e risolti tra, lavoratori e datori di lavoro con l'intervento della Commissione Interna o del Delegato di impresa. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia saranno sottoposti all'esame delle competenti associazioni territoriali. Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potra' proporre all'altra un giudizio di conciliazione ed arbitrario. A tale scopo, entro quindici giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiedera' - tramite la propria organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la organizzazione rappresentante la controparte comunichera' l'assenso di quest'ultima. Le due organizzazioni costituiranno - entro i dieci giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di cinque membri, composto rispettivamente da uno o due membri designati dalla organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da uno o due membri designati dalla organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita. In caso di disaccordo su tale scelta, dovra' esserne richiesta, la designazione al competente Circolo dello Ispettorato del Lavoro. Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovra' emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione. b) Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali. c) Le presenti disposizioni di carattere generale non sostituiscono le particolari procedure previste per determinati istituiti di questo contratto.
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Art. 7. COMMISSIONI INTERNE Sono formalmente riconosciuti la Commissione Interna o il Delegato di Impresa coi poteri, nei limiti e secondo la procedura stabiliti dagli accordi interconfederali in materia.
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Art. 8. IMMUNITA' SINDACALE Al lavoratore che ricopra cariche sindacali o sia investito di incarichi sindacali riconosciuti e regolarmente notificati alla ditta, il datore di lavoro deve assicurare e garantire la liberta' di esplicazione della conseguente attivita' la quale dovra' essere svolta senza recare pregiudizio all'andamento del lavoro nella azienda. Qualora il predetto lavoratore incorra in una delle mancanze di cui al presente contratto, le sanzioni relative - previste dagli articoli 34 per gli operai e 33 per gli impiegati - operano pienamente anche nei suoi confronti, salvo che la sanzione non sia connessa all'attivita' sindacale dell'interessato, nel qual caso la sanzione stessa dovra' essere preventivamente autorizzata dalle rispettive organizzazioni territoriali competenti. Se queste ultime si trovassero in disaccordo, la questione verra' risolta con l'intervento del competente Circolo dell'Ispettorato del Lavoro.
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Art. 9. CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI Il lavoratore chiamato a coprire carriere pubbliche o sindacali ha diritto alla conservazione del posto per la durata normale della carica. Le parti raccomandano alle aziende di conservargli anche la decorrenza della, anzianita'.
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Art. 10. REGOLAMENTO INTERNO In ciascuna azienda il regolamento interno, redatto dal datore di lavoro, dovra' essere esposto in luogo chiaramente visibile. Gli schemi di redazione o di eventuale aggiornamento saranno esaminati con la direzione dalla Commissione Interna o dal Delegato di Impresa, preventivamente all'attuazione, a termine dell'art. 2, punto 3) dell'accordo interconfederale 8 maggio 1953; Il loro contenuto non dovra' comunque essere in contrasto con le norme legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.
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Art. 11. MENSE AZIENDALI Le aziende conserveranno o metteranno a disposizione dei lavoratori, in quanto possibile, un servizio di mensa, aziendale. Ove la mensa manchi, ai lavoratori sara' corrisposta una indennita' sostitutiva. Detta indennita' compete anche ai lavoratori che non possono fruire, per esigenze di servizio, della mensa esistente. L'indennita' stessa - non frazionabile - verra' corrisposta ai lavoratori, per ogni giorno lavorato dagli stessi, nella misura base di L. 20 ferme restando le misure piu' elevate che fossero in atto aziendalmente o territorialmente per le aziende della categoria. Le aziende cureranno che i refettori, costituiti in conformita' alle disposizioni del Regolamento di Igiene, siano accoglienti e confortevoli. Laddove le mense funzionano, il servizio dovra' essere adeguato al numero dei partecipanti. Le Commissioni Interne od i Delegati di Impresa hanno la facolta' di sorvegliarne l'andamento in collaborazione con le Direzioni aziendali. Le prestazioni di mensa, o loro indennita' sostitutiva, verranno considerate come elemento utile ai fini del calcolo dell'indennita' sostitutiva del preavviso, della indennita' di anzianita', del trattamento di festivita' e di quello di ferie, nonche' della gratifica natalizia e della tredicesima mensilita'. Quando esiste la mensa, il valore della mensa in natura da calcolare ai soli effetti della computabilita' nei predetti istituti, e da corrispondere a tutti i lavori indipendentemente dal l'atto che finiscano o meno del servizio di mensa, e' ragguagliato convenzionalmente alla misura derivante dalle norme di cui al 4° comma del presente articolo. Se manca la mensa e vi e' solo la corresponsione della indennita' sostitutiva, questa deve essere presa a base per la computabilita' nei sopra ricordati istituti contrattuali. Il computo di cui trattasi non modifica le situazioni in atto per quanto riguarda le prestazioni di mensa in natura o l'indennita' sostitutiva.
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Art. 12. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto decorre dal 1 novembre 1958 ed avra' scadenza il 30 giugno 1960. Esso si intendera' successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata. In caso di disdetta, il presente contratto restera' in vigore sino a che non sara' sostituito dal successivo contratto nazionale. La disdetta data da una qualunque delle parti stipulanti comporta la disdetta nei confronti di tutte le altre parti. La parte che assumera' l'iniziativa della disdetta dovra' darne notizia anche alle altre Organizzazioni operanti nel settore, firmatarie di altri contratti di lavoro.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini-art. 13
Art. 13. CONTRATTI LOCALI Le Organizzazioni Territoriali esamineranno l'opportunita' di coordinare gli eventuali contratti locali col presente contratto nazionale.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 1
Art. 1. ASSUNZIONE Per l'assunzione al lavoro e l'eventuale riassunzione valgono le disposizioni legislative sul collocamento. All'atto dell'assunzione, l'operaio dovra' presentare i documenti prescritti dalla legge oltre - se richiesto - un certificato penale di data non anteriore a tre mesi sempre all'atto dell'assunzione il datore di lavoro gli comunichera' la localita' di lavoro. Quando l'operaio venga assunto nonostante la mancanza di qualche documento, l'assunzione diviene definitiva soltanto dopo la presentazione dei documenti mancanti. Se i documenti risultano regolari e tali da, consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, il periodo di prova si considerera' decorrente dall'inizio delle prestazioni a tutti gli effetti di anzianita'. Il datore di lavoro, nel caso di mancanza od irregolarita' di documenti riguardanti il trattamento previdenziale, e' tenuto a regolarizzare la posizione dell'operaio solo dal giorno della sua assunzione. Il datore di lavoro potra' sottoporre a visita medica il personale da assumere.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 2
Art. 2. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro dell'operaio si intende fatti, nell'ambito della qualifica per la quale e' stato richiesto, per un periodo di prova la cui durata in via normale non potra' essere superiore a sei giorni lavorativi. Nel caso di assunzione di operai specializzati il periodo stesso potra' essere prorogato d'accordo fino a dodici giorni lavorativi. Durante il periodo di prevale parti possono in qualsiasi momento, recedere dal rapporto di lavoro senza alcun preavviso, mediante il solo pagamento della retribuzione <corrispondente al lavoro prestato. All'operaio confermato in servizio la direzione fissera' la paga che, a decorrere dal giorno stesso dell'assunzione, non potra' essere inferiore al minimo stabilito dal presente contratto per la categoria, alla quale viene assegnato. L'operaio che non venga confermato, o che non creda di accettare le condizioni propostegli, lascera' senz'altro lo stabilimento ed avra' in tale caso diritto di percepire la retribuzione corrispondente al lavoro prestato, senza alcuna indennita'. Nel caso di infortunio sul lavoro occorso all'operaio durante il periodo di prova e' ammessa, la facolta' di completare detta prova qualora l'operaio sia in grado di riprendere il servizio entro 30 giorni consecutivi. L'operaio che abbia prestato in epoca precedente di non oltre un anno servizio nella stessa azienda con le stesse mansioni per le quali viene assunto, e' esonerato dal periodo di prova.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I-art. 3
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