DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1424
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959, e relative tabelle, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, stipulato tra la Associazione dell'Industria Marmifera italiana e delle Industrie Affini, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Massa-Carrara, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca, l'Associazione degli Industriali del Travertino Romano di Tivoli, la Delegazione Sindacale Interaziendale - Intersind Centrale - la Federazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro, la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Estrattive, la Federestrattive, l'Unione italiana Lavoratori Miniere e Cave, la Federazione italiana Lavoratori Cristiani Industrie Estrattive; con l'assistenza, rispettivamente, della Confederazione Generale dell'Industria italiana, della Confederazione Generale italiana del Lavoro, della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione dell'Industria Marmifera italiana e delle Industrie Affini, la Associazione degli Industriali della Provincia di Massa-Carrara, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca, l'Associazione degli Industriali del Travertino Romano di Tivoli, la Delegazione Sindacale Interaziendale - Intersind Centrale - la Federazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro, la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e la Federazione Nazionale Lavoratori Industria Estrattiva; con l'assistenza, rispettivamente, della Confederazione Generale della Industria italiana e della Confederazione italiana Sindacati- Nazionali Lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1959, e relative tabelle, per gli impiegati dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione dei materiali lapidei, stipulato tra le stesse parti di cui al predetto contratto collettivo 11 luglio 1959;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1959, e relative tabelle, per gli appartenenti alla qualifica speciale e intermedia dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, stipulato tra le stesse parti di cui al predetto contratto collettivo 11 luglio 1959;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 92 dell'11 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959 relativo agli operai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1959 relativo agli impiegati dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei e il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1959 relativo agli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 64. - VILLA
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 11 LUGLIO 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI Addi', 11 luglio 1959, in Roma, tra l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA MARMIFERA ITALIANA E DELLE INDUSTRIE AFFINI, rappresentata dal vice presidente dott. Antonio Facco e dal direttore Bruno Zuliani, con l'intervento dei signori: cav. Guglielmo Canese, dott. Alberto Carmi, ing. Mario Catella, dottor Giovanni Ceccuzzi, ing. Antonio Consiglio, Umberto Cormio, ing. Carlo Costa, rag. Giuseppe Fagnini, Giovanni Giacomino, Giovanni Gaffuri, dott. Mario Giovene, avv. Carmelo Guccione, dott. Richard Hess, Enzo Lombardi, Nicola Menga, dott. Angelo Mussato, Giuseppe Nugnes, dott. Filippo Ongarato, Aldo Pietroforte, ing. Francesco Rizzi, ing. Rolando Savona, dott. Bruno Scaroni, dott. Cesare Smanio, avv. Dino Solaini, ragioniere Renzo Zampini; l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA, rappresentata dal direttore dott. Mario Manca assistito dal dott. Franco de Sensi; l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA, rappresentata dal vice presidente comm. Anselmo Caccia e dal direttore dott. Alessandro Padula, con l'intervento del cav. geom. Giuseppe Corsi, del cav. Ferdinando Ragaglini e del comm. Umberto Ricci; l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DEL TRAVERTINO ROMANO DI TIVOLI, rappresentata dal suo presidente avvocato Antonio Conversi; la DELEGAZIONE SINDACALE INTERAZIENDALE - INTERSIND CENTRALE, rappresentata dal dott. Uberto Allegri e dal dott. Giuseppe Marchesano; la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, rappresentata dal suo direttore dottor Luigi Mazzitelli; la LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE, rappresentata dal suo vice-presidente e responsabile nazionale del Settore Produzione e Lavoro on.le Ivano Curti; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ESTRATTIVE, rappresentata dal segretario Responsabile Ercole Manera e dal Segretario Virgilio Sebastiani, con l'intervento di una rappresentanza dei Sindacati Provinciali nelle persone dei signori: L. Alibani, G. Baiocchi, F. Bossino, O. Betotti, A. Buglioli, D. De Nard, A. Faini, S. Gagliardi, F. Pagarini, G. Pancaldi, G. Previtali, T. Pichetti, A. Sapini; la FEDERESTRATTIVE - C.I.S.L. - rappresentata dal Segretario Generale Giorgio Craviotto, e dal Segretario Nazionale Francesco Biagioli, con l'intervento di una rappresentanza dei Sindacati provinciali nelle persone dei signori: on. Senatore Cesare Angelini, Angelo Barsella, Renato Bellamoli, Giuseppe Crescini, Alfredo Graen, cav. Melchiorre Garofolo, dott. Adriano Menconi, Battuta Morandini, Gianni Puliti, Gianfranco Spiriti, Valentino Rodolfo; l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI MINIERE E CAVE, rappresentata dal Segretario Responsabile Giuseppe Bacci, assistito dal sig. Giovanni Mucciarelli, con l'intervento dei Segretari Nazionali Guido Conti, dott. Luigi Della Croce, e dai Segretari Provinciali Adamo Bartolini, Leo Biggi, Salvatore Fidelio, Ugo Giannotti, Rivo Gori, Teresio Giverso; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CRISTIANI INDUSTRIE ESTRATTIVE, rappresentata dal suo Segretario Generale Salvatore Pecoraro e dai Segretari Ivo Filipponi e Massimo Pastorino, con l'intervento di una rappresentanza di lavoratori nelle persone di Aldo Nicosia, Dante Mattei, Patrizio Pecoraro, Venneri Antonio; con l'assistenza rispettivamente: della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal dott. Torquato Bardoscia; della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dagli on.li Luciano Romagnoli e Vittorio Foa; della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dall'on. Bruno Storti, Segretario Generale, dott. Paolo Cavezzali, Segretario Confederale e dal sig. Mario Pinna; dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal dott. Italo Viglianesi e da Tullio Repetto; Addi', 11 luglio 1959, in Roma, tra l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA MARMIFERA ITALIANA E DELLE INDUSTRIE AFFINI, rappresentata dal vice presidente dott. Antonio Pacco e dal direttore Bruno Zuliani, con l'intervento dei signori: cav. Guglielmo Canese, dott. Alberto Carmi, ing. Mario Catella, dott. Giovanni Ceccuzzi, ing. Antonio Consiglio, Umberto Cormio, ing. Carlo Costa, rag. Giuseppe Fagnini, Giovanni Giacomino, Giovanni Gaffuri, dott. Mario Giovene, avvocato Carmelo Guccione, dott. Richard Hess, Enzo Lombardi, Nicola Menga, dott. Angelo Mussato, Giuseppe Nugnes, dott. Filippo Ongarato, Aldo Pietroforte, ing. Francesco Rizzi, ing. Rolando Savona, dott. Bruno Scaroni, dott. Cesare Smanio, avv. Dino Solaini, ragioniere Renzo Zampini; l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA, rappresentata dal direttore dott. Mario Manca e dal dott. Franco de Sensi; l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA, rappresentata dal vice presidente comm. Anselmo Caccia e dal direttore dott. Alessandro Padula, con l'intervento del cav. geom. Giuseppe Corsi, del cav. Ferdinando Ragaglini e del comm. Umberto Ricci; l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DEL TRAVERTINO ROMANO DI TIVOLI, rappresentata dal suo presidente avvocato Antonio Conversi; la DELEGAZIONE SINDACALE INTERAZIENDALE - INTERSIND CENTRALE, rappresentata dal dott. Uberto Allegri e dal dott. Giuseppe Marchesano; la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, rappresentata dal suo direttore dottor Luigi Mazzitelli; la LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE, rappresentata dal suo vice-presidente e Responsabile nazionale del Settore Produzione e Lavoro on.le Ivano Curti; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIA ESTRATTIVA - C.I.S.N.A.L., rappresentata dal Segretario Tommaso Sanesi, con l'intervento dei signori Andrea Giannoni e Giacomo Brondi; con l'assistenza, rispettivamente: della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal dott. Torquato Bardoscia; della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal sig. Verledo Guidi; si e' stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei. Art. 1. SFERA DI APPLICAZIONE Il presente contratto si applica agli operai dipendenti dalle aziende esercenti le seguenti attivita': 1) escavazione del marmo; escavazione dell'alabastro; escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, ecc.; escavazione del travertino; escavazione delle ardesie; escavazione delle pietre silicee; escavazione delle pietre calcaree; escavazione dei tufi; escavazione delle altre pietre affini; 2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali; 3) produzione dei granulati, cubetti, polveri, ecc.; 4) lavorazione delle selci.
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Art. 2. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai verra' effettuata in conformita' delle norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda comunichera' per iscritto: 1) la data di assunzione; 2) la categoria attribuita; 3) il trattamento economico. All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare i seguenti documenti: 1) carta d'identita' o documento equipollente; 2) libretto di lavoro; 3) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia gia' provvisto; 4) stato di famiglia, per l'operaio capo famiglia, agli effetti degli assegni familiari; 5) altri documenti richiesti da eventuali disposizioni contrattuali e di legge. Inoltre e' facolta' dell'azienda di richiedere all'operaio il certificato penale di data non anteriore a tre mesi. L'operaio dovra' dichiarare la sua residenza e comunicare al datore di lavoro gli eventuali cambiamenti. L'azienda rilascera' all'operaio ricevuta dei documenti che essa trattiene e che dovranno essergli restituiti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre l'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.
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Art. 3. LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI L'ammissione e le condizioni di lavoro delle donne e dei minori sono regolate dalle disposizioni di legge vigenti.
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Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro e' sempre fatta per un periodo di prova di 6 giorni di lavoro, prorogabile di comune accordo, a due settimane. Durante il periodo di prova, la retribuzione non puo' essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio e' stato assunto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' risolvere il rapporto senza l'obbligo di preavviso e di indennita'. L'operaio che non viene confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli, lascera' senz'altro l'azienda ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute. Terminato il periodo di prova, l'anzianita' dell'operaio decorrera' dal primo giorno dell'assunzione in prova, a tutti gli effetti del presente contratto. Potranno essere esentati dal periodo di prova gli operai che l'abbiano gia' superato, presso la stessa azienda e per le stesse mansioni, nel biennio precedente. Chiarimento a verbale. Il periodo di prova non puo' superare nel suo complesso l'orario normale di lavoro settimanale o il doppio di esso, in caso di proroga concordata del periodo medesimo.
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Art. 5. CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI La classificazione degli operai verra' fatta in base alle categorie sotto indicate. Operai specializzati: sono coloro che compiono a regola d'arte lavori ed operazioni la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. Operai qualificati: Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacita' conseguite con adeguato tirocinio. Manovali specializzati: Sono coloro che compiono lavori ed operazioni nelle quali puo' prevalere lo sforzo fisico, ma che comunque non richiedono specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenze pratiche conseguibili con un breve tirocinio, anche se, rispondendo alle caratteristiche sopra indicate, sono di aiuto ad operai di categoria superiore partecipando alla lavorazione. Manovali comuni: Sono coloro che vengono adibiti a lavori di fatica che non comportino responsabilita' e particolare conoscenza pratica delle lavorazioni. La esemplificazione delle mansioni svolte dagli operai da attribuire a ciascuna delle categorie sopra indicate sara' effettuata con accordi fra le Organizzazioni sindacali territoriali.
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Art. 6. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Le organizzazioni contraenti riconoscono la necessita' di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le capacita' tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione. Le organizzazioni territoriali cureranno l'attuazione pratica di tale principio addivenendo, quando lo ritengano necessario e possibile, alla istituzione delle scuole professionali o al potenziamento di quelle esistenti.
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Art. 7. CUMULO DI MANSIONI Agli operai che sono assegnati con carattere di continuita' alla esplicazione di mansioni di diverse categorie, sara' attribuita la categoria e il salario corrispondenti alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo. Di casi particolari fra quelli che non rientrano nei sopraindicati si terra' conto nella retribuzione.
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Art. 8. PASSAGGIO DI MANSIONI All'operaio che viene adibito temporaneamente a mansioni per le quali e' stabilito un salario superiore a quello che egli normalmente percepisce, sara' corrisposto il salario proprio delle nuove mansioni per il tempo in cui vi resta adibito. Qualora pero' tale periodo si prolunghi oltre un mese e mezzo consecutivo, si intendera' che l'operaio avra' acquisito le nuove mansioni ed il relativo salario. L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro operaio assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva, o richiamo di durata non superiore a sei mesi, non da' luogo al passaggio di categoria per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto per l'assente. L'operaio che, per esigenze di servizio, viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali e' stabilito un salario inferiore a quello normalmente percepito, avra' diritto alla corresponsione del salario maggiore.
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Art. 9. ORARIO DI LAVORO L'orario normale di lavoro e' quello fissato dalle norme legislative con un massimo di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, con le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini od accordi locali. Dichiarazione a verbale. Le parti non hanno inteso col presente articolo modificare o comunque alterare nella lettera e nella portata eventuali consuetudini od accordi regionali, provinciali o locali esistenti.
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Art. 10. INTERRUZIONI DI LAVORO In caso di brevi interruzioni di lavoro dovute a cause di forza maggiore (mancanza di energia elettrica, frane, venuta d'acqua, o simili), nel conteggio della paga non si terra' conto delle interruzioni stesse, quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata. In caso di interruzioni di lavoro che superino nel loro complesso i 60 minuti nella giornata, all'operaio che venga trattenuto verra' corrisposta la paga per tutte le ore di presenza, sia esso restato inoperoso, o sia stato adibito a lavori vari.
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Art. 11. RICUPERI E' ammesso il ricupero, a regime normale, delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore, o per interruzioni di lavoro concordate tra l'azienda e la commissione interna o tra le organizzazioni sindacali competenti, purche' esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno oltre le 8 ore e si effettui entro i 15 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta l'interruzione. Qualora le parti interessate concordino che nel pomeriggio del sabato non si effettuino le ore eventualmente gia' previste per tale pomeriggio, esse saranno ricuperate negli altri giorni della settimana, a regime normale, entro i limiti di un'ora al giorno oltre le otto ore. Dichiarazione a verbale. Le parti convengono che, comunque, il ricupero giornaliero a regime normale non puo' superare un'ora al giorno, oltre le otto ore.
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Art. 12. RIDUZIONE DI LAVORO In caso di riduzione di lavoro, la direzione della azienda, ove lo ritenga compatibile con le esigenze dell'azienda stessa, curera' di addivenire ad una riduzione dell'orario di lavoro od alla effettuazione di turni fra le maestranze prima di procedere a licenziamenti. Resta ferma in ogni caso l'applicabilita' dell'accordo interconfederale sui licenziamenti per riduzione di personale.
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Art. 13. SOSPENSIONE DI LAVORO In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 14 giorni, salvo eventuale accordo fra le organizzazioni sindacali territoriali per il prolungamento di tale termine, l'operaio puo' richiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennita', compreso il preavviso.
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Art. 14. DIVIETI E proibito all'operaio di prestare la propria opera presso altre aziende, salvo nei casi di sospensione del lavoro.
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Art. 15. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale dovra' cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge in quanto applicabili alle aziende - e agli operai regolati dal presente contratto. Nei casi previsti dalla legge, il riposo settimanale potra' cadere in giornata non domenicale e si chiamera' riposo compensativo. In caso di spostamento del giorno di riposo, l'operaio sara' avvisato almeno 24 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto, ad una maggiorazione pari a quella fissata per il giorno festivo.
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Art. 16. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo; b) le ricorrenze del 2 giugno, del 25 aprile, del 10 maggio e del 4 novembre; c) le seguenti 12 festivita': 1) 1° giorno dell'anno; 2) il giorno dell'Epifania (6 gennaio); 3) il giorno di S. Giuseppe (19 marzo); 4) il lunedi successivo alla Pasqua; 5) il giorno dell'Ascensione; 6) il giorno del Corpus Domini; 7) il giorno dei SS. Pietro e Paolo (29 giugno); 8) il giorno dell'Assunzione (15 agosto); 9) il giorno di Ognissanti (1 novembre); 10) il giorno dell'Immacolata Concezione (8 dicembre); 11) il giorno di Natale (25 dicembre); 12) il giorno di S. Stefano (26 dicembre). Per le festivita' di cui ai punti b) e c) valgono le norme della [legge 31 marzo 1954, n. 90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-03-31;90); d) il giorno del Santo Patrono del luogo ove ha sede la cava o lo stabilimento. Le parti convengono di estendere alla festivita' del Santo Patrono il trattamento previsto dalla [legge 31 marzo 1954, n. 90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-03-31;90) per le festivita' di cui al punto c). Nei casi di assenza dal lavoro nella festivita' del Santo Patrono per i quali il lavoratore percepisce un trattamento a carico dei relativi Istituti assistenziali (per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ecc.) l'azienda integrera', limitatamente al periodo di conservazione del posto, il trattamento corrisposto dagli Istituti predetti fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato assente.
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Art. 17. LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO NOTTURNO - LAVORO FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini od accordi locali. E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. E' considerato lavoro festivo quello compiuto nei giorni di domenica o nei giorni compensativi di riposo settimanale e nelle ricorrenze festive previste dalle lettere b) e c) dell'art. 16. Il lavoro straordinario, il lavoro notturno ed il lavoro festivo, si effettuano nei limiti previsti dalla legge. Il lavoro straordinario, notturno e festivo e' compensato con la retribuzione oraria di fatto maggiorata secondo le percentuali seguenti la calcolarsi: sulla paga base, eventuali superminimi, contingenza, eventuale terzo elemento ed eventuale minimo di cottimo: a) lavoro straordinario diurno. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% b) lavoro festivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37% c) lavoro straordinario festivo (oltre l'orario giornaliero normale contrattuale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45% d) lavoro notturno in turni avvicendati. . . . . . . . . . . . . . 6% e) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati. . . . . . . 25% f) lavoro straordinario notturno. . . . . . . . . . . . . . . . . 35% g) lavoro festivo con riposo compensativo . . . . . . . . . . . . 10% Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
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Art. 18. COTTIMI Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilita' tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate. Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda il modo di consentire alla generalita' degli operai di normale capacita' ed operosita' lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno il 15% superiore al minimo di paga e contingenza della propria categoria. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo. Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione e dalla Commissione Interna aziendale. Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo, quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, e' vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione e' fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione. Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato e al lavoratore devono essere concessi acconti di circa il 90% sul presumibile guadagno. Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo sempreche' rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale. In relazione all'[art. 2127 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2127) e' vietato all'imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi. In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.
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Art. 19. DONNE ADIBITE A LAVORI DI PERTINENZA DI MAESTRANZE MASCHILI Alla donna adibita a lavori di pertinenza di maestranze maschili compete, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile operaia corrispondente alle mansioni di cui trattasi. Nella lavorazione a cottimo, la condizione sopradetta si intendera' soddisfatta con l'adozione della tariffa prevista per la categoria maschile.
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Art. 20. LAVORI SPECIALI Per i lavori speciali che presentano un particolare disagio e cioe': lavori su scale aeree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, con stillicidio continuo, con piedi nell'acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, saranno corrisposti compensi la cui misura verra' determinata con accordi integrativi locali.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 21
Art. 21. INDUMENTI A tutti gli operai, salvo quelli che usufruiscono di calzature concesse individualmente e annualmente dall'azienda a qualsiasi titolo, sara' annualmente somministrato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro. I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti delle calzature. Il diritto alla somministrazione del predetto paio di scarpe da lavoro si matura dopo sei mesi di servizio. Nel caso che l'operaio lasci il servizio per qualsiasi motivo prima che sia trascorso un anno dalla consegna delle scarpe da lavoro, l'azienda tratterra' dalle competenze dell'operaio tanti dodicesimi dell'importo corrispondente a quello delle predette scarpe per quanti sono i mesi mancanti al compimento dell'anno. Inoltre a tutti gli operai, salvo quelli che gia' usufruiscono di analoga concessione aziendale, verra' concesso in dotazione individuale, annualmente, dalle rispettive aziende, un paio di pantaloni da lavoro. La prima dotazione sara' effettuata entro il 31 agosto 1959.
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Art. 22. CONTEGGIO DELLA PAGA La corresponsione della paga sara' fatta a settimana, a due settimane, a quindicina, ed anche a periodo diverso secondo le consuetudini dell'azienda; tale periodo non potra' comunque superare il mese. All'operaio verra' rilasciata all'atto della paga una busta o prospetto contenente l'indicazione del periodo di paga al quale il guadagno si riferisce, l'indicazione degli elementi costitutivi del guadagno e quella, delle eventuali trattenute. Non sono ammessi reclami sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta o prospetto paga e sulla qualita' della moneta, se non fatti all'atto del pagamento. Gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dall'operaio entro cinque giorni da quello di paga, affinche' l'azienda possa provvedere immediatamente al regolamento della differenza. Trascorso tale periodo di 5 giorni, le differenze segnalate in ritardo saranno comprese nella busta del successivo periodo di paga. Quando la paga viene corrisposta a mese, l'operaio potra', chiedere un acconto fino ad un massimo del 90% del guadagno da esso raggiunto nella prima quindicina.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 23
Art. 23. TRASFERTE All'operaio comandato in trasferta verranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio effettuato con i normali mezzi di trasporto e verranno pagate le ore trascorse in viaggio fino al massimo di otto ore nella giornata. All'operaio comandato in trasferta, oltre alla normale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato sul posto di trasferta, verra' liquidato: a) il rimborso delle spese di alloggio e vitto nei limiti normali in caso di comprovata necessita' di permanenza sul luogo della trasferta; b) una indennita' pari al 20% della retribuzione normale, qualora la missione superi le 24 ore. Tale indennita', che non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, serve a compensare il maggior disagio e gli eventuali prolungamenti e anticipazioni di orario. Tuttavia, qualora l'operaio, nella sede dove si svolge la sua missione, sia chiamato ad attendere ad una attivita', controllabile dell'azienda che importi l'effettuazione di lavoro straordinario, questo sara' compensato a parte con l'aggiunta della normale percentuale di maggiorazione.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 24
Art. 24. TRASFERIMENTI All'operaio che sia trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda e posto in localita' diversa, sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza e stabile dimora, verra' corrisposto l'importo della spesa di viaggio per se', per i familiari con lui conviventi e per il trasporto delle masserizie. Inoltre, quale indennita' di trasferimento, all'operaio verra' corrisposta, se capo di famiglia, una somma pari a 25 giornate di normale retribuzione che andra' a percepire nella nuova residenza: se senza congiunti a carico che lo seguano nel trasferimento, una somma pari a 15 giorni di normale retribuzione. Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita' saranno ridotte di un terzo. Qualora, in relazione al trasferimento, l'operaio per effetto dell'anticipata risoluzione di regolare contratto di affitto e dei singoli contratti di fornitura domestica (luce, gas, ecc.), debba corrispondere indennizzi, questi restano a carico dell'azienda. L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, al normale trattamento previsto o dal presente contratto in caso di licenziamento.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 25
Art. 25. CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI L'operaio deve conservare in buono stato macchine, attrezzi, arnesi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione, se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dei diretti superiori. Per provvedersi degli utensili e dei materiali occorrenti, ogni operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto. In caso di risoluzione di rapporto, l'operaio deve restituire al personale incaricato tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea. A tutti gli operai assunti con apporto di attrezzi, verra' corrisposta una indennita' compensativa da concordarsi fra le parti interessate.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 26
Art. 26. VISITE DI INVENTARIO E VISITE PERSONALI Nessun operaio puo' rifiutarsi a qualunque visita di inventario che per ordine superiore venisse fatta agli oggetti affidatigli, o a visita personale all'uscita dello stabilimento. Le visite devono essere effettuate da incaricati a cio' debitamente autorizzati e saranno eseguite individualmente: per le donne dovranno eseguirsi in forma appartata, con l'intervento esclusivo di personale femminile.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 27
Art. 27. PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA Durante il lavoro nessun operaio puo' allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo, e non puo' lasciare lo stabilimento o cava se non debitamente autorizzato. Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento o cava. Salvo speciale permesso del proprio capo, non e' consentito all'operaio sia di entrare, sia di trattenersi nello stabilimento o cava in ore fuori del suo turno. Il permesso di uscita deve essere chiesto dall'operaio al suo capo immediato nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 28
Art. 28. ASSENZE Le assenze devono essere giustificate dall'operaio alla direzione della cava o dello stabilimento entro il mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 29
Art. 29. PREVENZIONE INFORTUNI - MEZZI PROTETTIVI - AMBIENTE DI LAVORO La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere per l'azienda e per gli operai. Per quanto riguarda l'igiene sul lavoro e gli ambienti di lavoro si fa riferimento alle norme del [decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 393](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1956-03-19;393). Nei casi previsti dalla legge l'azienda fornira' gratuitamente idonei mezzi protettivi (ad es.: guanti, zoccoli maschere, occhiali, grembi osservando tutte le precauzioni igieniche. Il lavoratore dovra' conservare con cura i mezzi protettivi consegnatigli.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 30
Art. 30. MALATTIA L'assenza per malattia, anche se dovuta ad infortunio non sul lavoro, deve essere comunicata dall'operaio all'azienda entro 24 ore, alla comunicazione fara' seguito l'invio del certificato medico entro il terzo giorno dall'inizio della assenza, salvo casi di giustificato impedimento. L'azienda potra' far controllare lo stato di malattia, in ogni sua fase, da un medico di sua fiducia. Per il periodo di assenza per malattia, sempreche' non sia causata da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es.: ferimento in rissa, da lui provocata, ubriachezza, ecc.), l'operaio non in prova avra' diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini: - mesi 6 per anzianita' fino a cinque anni: - mesi 8 per anzianita' da. oltre 5 fino a 15 anni; - mesi 10 per anzianita' oltre i 15 anni. L'operaio posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro corrispondera' all'operaio il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, compresa, l'indennita' sostitutiva del preavviso. Uguale trattamento, esclusa la indennita' sostitutiva, dei preavviso, competera' all'operaio che risolva il rapporto di lavoro allorche' la prosecuzione della malattia, oltre i termini di conservazione del posto, non gli consenta di riprendere servizio. L'assenza, per malattia, nei limiti della conservazione del posto di cui al comma terzo, non interrompe l'anzianita' a tutti gli effetti (gratifica natalizia, ferie, indennita' di anzianita', ecc.). In caso di assenza dovuta a malattia, limitatamente al periodo contrattuale di conservazione del posto, la azienda integrera' quanto corrisposto dagli Istituti assicurativi e previdenziali a titolo di gratifica natalizia fino all'intero importo della gratifica spettante allo operaio. Ove superato il periodo di conservazione del posto il rapporto non sia risolto, ne' ad iniziativa dell'azienda, ne' ad iniziativa dell'operaio, il rapporto di lavoro stesso rimarra' sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianita' ai soli effetti dell'indennita' di anzianita'. Per quanto concerne il trattamento di malattia valgono le norme di carattere generale.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 31
Art. 31. INFORTUNI SUI LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attivita' lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dell'operaio al proprio superiore diretto, perche' possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ad effettuate le denunce di legge. Quando l'infortunio accade all'operaio comandato ai lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verra' stesa al piu' vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze. Nel caso di assenza per malattia professionale, l'operaio dovra' attenersi alle disposizioni dell'art. 30. All'operaio sara' conservato il posto per un periodo pari a quello durante il quale percepisce l'indennita' di inabilita' temporanea prevista dalla legge. Qualora, per postumi invalidanti, l'operaio non sia in grado di assolvere le mansioni precedentemente svolte, sara' possibilmente adibito a mansioni piu' adatte alla nuova capacita' lavorativa, compatibilmente con le necessita' dell'azienda. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrispondera' all'operaio il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. L'operaio infortunato ha diritto, a termini di legge, all'intera retribuzione per la, giornata nella quale abbandona il lavoro. L'assenza per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, nei limiti della conservazione del posto, non interrompe l'anzianita', a tutti gli effetti (gratifica natalizia, ferie, indennita' di anzianita', ecc.). In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, limitatamente al periodo contrattuale di conservazione del posto, l'azienda integrera' quanto corrisposto dall'Istituto assicuratore a titolo di gratifica natalizia fino all'intero importo della gratifica spettante all'operaio. Ove, superato il periodo di conservazione del posto, il rapporto non sia risolto ne' ad iniziativa dell'azienda, ne' ad iniziativa dell'operaio, il rapporto di lavoro stesso rimarra' sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianita' ai soli effetti dell'indennita' di anzianita'.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 32
Art. 32. TUTELA DELLA MATERNITA' Per quanto attiene alla tutela della maternita', si fa riferimento alle norme di legge in materia.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 33
Art. 33. CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI Il caso di interruzioni del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, e' disciplinato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data. 13 settembre 1946, n. 303, per il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso durante tutto il periodo di servizio militare, e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'art. 46 sulla indennita' di licenziamento, per l'operaio che abbia una anzianita' di oltre tre mesi e sempreche' l'operaio non si dimetta prima dello scadere di sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle disposizioni di legge. Tanto nel caso di chiamata di leva, quanto in quello di richiamo, l'operaio e' tenuto a presentarsi all'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare, in difetto di che l'operaio puo' essere considerato dimissionario.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 34
Art. 34. CONGEDO MATRIMONIALE Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale del 31 maggio 1941. Gli operai hanno pertanto diritto, in occasione del matrimonio, ad un periodo di congedo della durata di 8 giorni consecutivi, retribuito ai sensi dell'art. 1 del sopracitato accordo. L'assegno di cui sopra sara' corrisposto dall'azienda all'inizio del periodo di congedo per conto dell'I.N.P.S. Inoltre sull'importo delle giornate rimborsate alla azienda dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per congedo matrimoniale, l'azienda stessa devolvera' a favore dell'operaio che usufruisca di tale congedo, l'importo relativo a due giornate lavorative, da computarsi in rapporto all'ammontare effettivamente rimborsato dal predetto istituto. Le norme di cui sopra si considerano senz'altro integrate o sostituite da eventuali future norme interconfederali o legislative.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 35
Art. 35. PERMESSI Il datore di lavoro potra' concedere agli operai, che ne facciano richiesta per giustificati motivi, brevi permessi non retribuiti. Detti permessi potranno anche, su richiesta dell'operaio, essere considerati in conto ferie.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 36
Art. 36. PERMESSI ED ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE O SINDACALI Agli operai che sono membri di organi direttivi delle organizzazioni sindacali dei settore, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di carattere tecnico-aziendale. All'operaio che dimostra di essere chiamato a funzioni pubbliche elettive che richiedono una attivita' effettiva a carattere continuativo, e' concessa una aspettativa per la durata della carica. All'operaio che nel corso del rapporto venga chiamato a ricoprire cariche direttive di segretario o vice segretario di organizzazioni sindacali nazionali o provinciali che richiedano parimenti una attivita' effettiva a carattere continuativo, e' concessa una aspettativa fino ad un massimo di due anni, salvo eventuale proroga ove non ostino impedimento di ordine tecnico-aziendale. Le cariche summenzionate e le variazioni relative devono essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni dei lavoratori, tramite le associazioni degli industriali, all'azienda cui l'operaio appartiene. L'aspettativa per cariche aziendali sara' accordata su richiesta scritta della organizzazione sindacale interessata. E' fatto obbligo agli operai, cui e' accordata l'aspettativa, di ripresentarsi in servizio entro sette giorni dalla data di cessazione della carica che ha determinato l'aspettativa. In caso contrario il rapporto di lavoro si considerera' risolto per dimissioni dell'operaio. L'operaio che ha fruito di un periodo di aspettativa, non potra' chiedere una nuova aspettativa prima di due anni dal ritorno in servizio. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna mentre decorre l'anzianita' ai soli effetti dell'indennita' di anzianita', sempreche' l'operaio rientri nell'azienda allo scadere della carica.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 37
Art. 37. MOVIMENTI IRREGOLARI DI SCHEDE O DI MEDAGLIE La' dove esiste un sistema di controllo a scheda o a medaglia e' assolutamente proibito fare variazioni o cancellature sulla scheda, ritirare quella di un altro compagno o tentare in qualsiasi modo di alterare le indicazioni dell'orologio di controllo. Le infrazioni a tali disposizioni potranno dar luogo ai provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 38. Analoghi provvedimenti saranno presi contro coloro che facessero movimenti irregolari delle medaglie. Sara' considerato assente qualsiasi operaio che non avra' fatto il regolare movimento della scheda o della medaglia, quando non possa far constatare in modo sicuro, durante il lavoro, la sua presenza nello stabilimento o cava ma in tal caso sara' ritenuto ritardatario.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 38
Art. 38. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RISARCIMENTO DI DANNI Le infrazioni disciplinari dell'operaio saranno passibili di provvedimenti disciplinari secondo la loro gravita' e la loro recidivita'. I provvedimenti disciplinari sono i seguenti: 1) multa fino al massimo di tre ore di paga base; 2) sospensione dal lavoro fino al massimo di tre giorni; 3) licenziamento ai sensi dell'art. 40. L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni, sara' devoluto alla cassa mutua malattia cui sono iscritti gli operai dell'azienda. Le trattenute per risarcimento di danni saranno fissate in relazione al danno arrecato ed alle circostanze in cui si e' verificato, e saranno contestate agli operai prima, che le trattenute stesse vengano effettuate.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 39
Art. 39. MULTE E SOSPENSIONI Incorre nei provvedimenti di multa l'operaio 1) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione del capo o senza giustificato motivo; 2) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute; 3) che rechi guasti al materiale e non avverta subito il suo capo diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarita' nel funzionamento degli apparecchi stessi; 4) che contravvenga al divieto di fumare o introduca si luogo di lavoro cibi o bevande alcooliche, senza il permesso della azienda; 5) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza; 6) che sia trovato addormentato durante le ore di lavoro; 7) che ritardi nell'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; 8) che in qualunque altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto collettivo o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene. In caso di maggiore gravita' o di recidiva, l'operaio incorre nel provvedimento della sospensione.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 40
Art. 40. LICENZIAMENTO PER MANCANZE 1) Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita dell'indennita' di preavviso, ma non dell'indennita' di licenziamento, l'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro. In via esemplificativa: a) assenza ingiustificata prolungata oltre cinque giorni consecutivi e le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie; b) insubordinazione ai superiori; c) condanna ad una pena detentiva, comminata all'operaio con sentenza passata in giudicato. per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; d) gravi guasti provocati da negligenza al materiale della azienda; e) rissa sul luogo di lavoro; f) recidiva in qualunque delle infrazioni contemplate nell'art. 39, quando sia gia' intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti e' sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, alla igiene, alla morale; g) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali della azienda; h) atti che pregiudichino la sicurezza della cava o dello stabilimento, anche se nella mancanza non si riscontri il dolo. 2) Incorre nel licenziamento con immediati risoluzioni del rapporto di lavoro e con perdita della indennita' di preavviso e della indennita' di licenziamento, lo operaio che provochi all'azienda grave documento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa: a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perche' suscettibile di provocare danni alle persone, agli impianti, ai macchinari; b) furto o danneggiamento volontario al materiale nell'ambito dell'azienda; c) trafugamento di documenti, di disegni, di utensili; d) esecuzione, entro i locali dell'azienda, di lavoro per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell'azienda stessa; e) insubordinazione verso i superiori, accompagnata con atti delittuosi; f) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti; g) qualsiasi atto commesso dolosamente che pregiudichi la sicurezza della cava o dello stabilimento.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 41
Art. 41. FERIE Dopo un anno di anzianita' ininterrotta presso l'azienda, l'operaio ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie nella misura di: 12 giorni fino a 7 anni compiuti; 14 giorni da 8 anni a 15 anni compiuti; 16 giorni da 16 anni a 20 anni compiuti; 18 giorni oltre i 20 anni compiuti. I giorni di cui sopra si intendono ragguagliati allo orario normale massimo contrattuale di lavoro previsto dall'art. 9. La retribuzione del periodo feriale verra' conteggiata, per gli operai retribuiti ad economia, sulla base della retribuzione giornaliera globale di fatto, intendendosi per tale quella effettivamente percepita. Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo la retribuzione giornaliera di fatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nell'ultimo trimestre. In caso di ferie collettive o di risoluzione del rapporto di lavoro, all'operaio, che non ha maturato il diritto alle ferie, spettera' il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'eventuale frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' considerata, a questi effetti, come mese intero. Le festivita' di cui all'art. 16 non sono computabili come ferie. Tuttavia quelle festivita' che danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto, potranno essere retribuite a parte senza dar luogo al prolungamento del periodo feriale. Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie. Il periodo feriale avra' normalmente carattere continuativo e la retribuzione relativa potra' essere effettuata in via anticipata. Non e' ammessa la rinuncia, sia tacita che esplicita, al godimento delle ferie; tuttavia, se per inderogabili esigenze aziendali l'operaio non potesse fruire in tutto o in parte del periodo feriale, dovra' percepire l'indennita' sostitutiva delle ferie non godute pari alla relativa retribuzione. L'epoca delle ferie sara' stabilita tenendo conto del desiderio degli operai, compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 42
Art. 42. GRATIFICA NATALIZIA La gratifica natalizia, nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto, verra' corrisposta a norma degli accordi interconfederali. Per i cottimisti si fara' riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi di gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 43
Art. 43. PREMIO DI ANZIANITA' Agli operai, all'atto del compimento del 20° anno di servizio ininterrotto presso la stessa azienda, calcolato a partire dal 10 gennaio 1951, verra' corrisposto, una volta tanto, un premio di anzianita' di 25 giornate di retribuzione globale in atto al momento della maturazione del diritto. Per gli operai in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, l'anzianita' gia' maturata al 1 gennaio 1951 verra' computata, agli effetti del premio, nella misura del 60% per quelli di eta' non superiore ai 54 anni e del 75% per quelli di eta' superiore. Il periodo di assenza per obblighi militari di leva e per richiamo alle armi viene considerato come servizio utile agli effetti della maturazione del diritto al premio. Il premio di anzianita' assorbe, fino a concorrenza del relativo importo, le eventuali altre concessioni date a titolo di anzianita' gia' disposte dalle aziende o previste da accordi sindacali, intendendosi che il trattamento maggiore assorbe il minore.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 44
Art. 44. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 40, o le dimissioni dell'operaio non in prova, possono aver luogo in qualunque giorno con l'obbligo di un preavviso di sei giornate lavorative. E' tuttavia in facolta' dell'azienda di esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli una indennita' pari alla retribuzione di sei giornate lavorative (48 ore) o per le ore mancanti al compimento dei preavviso. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 45
Art. 45. CERTIFICATO DI LAVORO Ferme restando le disposizioni sul libretto di lavoro prescritto dalla legge, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'azienda rilascera' all'operaio che ne faccia richiesta, un certificato dal quale risulti il periodo di tempo durante il quale egli ha prestato la sua opera nella azienda e le mansioni disimpegnate.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 46
Art. 46. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di licenziamento non ai sensi dell'art. 40, n. 2, l'azienda dovra' corrispondere all'operaio una indennita' di anzianita' nella seguente misura: A) giorni 4 per ciascun anno di anzianita' fino al 2° anno compiuto; giorni per ciascun anno di anzianita' dal 3° anno fino al 7° anno compiuto; giorni 9 per ciascun anno di anzianita' dall'8° fino al 15° anno compiuto; giorni 12 per ciascun anno di anzianita' dal 16° fino al 20° anno compiuto; giorni 15 per ciascun anno di anzianita' oltre il 20° anno. I giorni di cui sopra si intendono ragguagliati allo orario normale massimo contrattuale di lavoro previsto dall'art. 9. Ove non sia maturato il periodo di un anno intero, all'operaio spettera' un dodicesimo di indennita' per ogni mese intero di anzianita' maturata. Le suddette misure di indennita' di anzianita' saranno corrisposte per le anzianita' maturate successivamente all'entrata in vigore del presente contratto. B) Per le anzianita' maturate dal 1 marzo 1954 alla entrata in vigore del presente contratto si applica lo art. 46 del contratto 23 aprile 1951, e cioe': giorni 4 per ciascun anno di anzianita' fino al 2° anno compiuto; giorni 6 per ciascun anno di anzianita' dal 3° fino al 7° anno compiuto; giorni 8 per ciascun anno di anzianita' dell'8° fino al 15° anno compiuto; giorni 10 per ciascun anno di anzianita' dal 16° fino ai 20° anno compiuto; giorni 12 per ciascun anno di anzianita' oltre il 20° anno. C) Per le anzianita' maturate dal 1 gennaio 1951 al 28 febbraio 1954 si applica l'art. 47 del contratto 2 gennaio 1951, e cioe': giorni 4 per ciascun anno di anzianita' dal 1° al 4° anno compiuto; giorni 6 per ciascun anno di anzianita' dal 5° al 10° anno compiuto: giorni 8 per ciuscun anno di anzianita' dall'11° al 15° anno compiuto; giorni 10 per ciascun anno di anzianita' dal 16° al 20° anno compiuto; giorni 12 per ciascun anno di anzianita' oltre il 20° anno compiuto. D) Per l'anzianita' maturata anteriormente al 1 gennaio 1951 si applicano le misure dell'indennita' di licenziamento stabilite dal contratto nazionale 16 maggio 1941. Le anzianita' anteriori ai periodi rispettivamente indicati alle lettere A), B), C) e D) avranno computate agli effetti del diritto alle maggiori indennita' previste dal presente articolo. Il computo dell'indennita'. di anzianita' verra' fatto in base alla intera retribuzione composta dalla paga base di fatto, dalla, indennita' di contingenza, dall'eventuale terzo elemento e da altri eventuali compensi a carattere continuativo. Per i lavoratori retribuiti a cottimo si conteggera' la media del guadagno realizzato negli ultimi 3 mesi. Nell'indennita' di licenziamento si terra' conto anche della gratifica natalizia, maggiorando i sopra indicati elementi della retribuzione dell'8,33%. La misura dell'indennita' di cui al presente articolo si determina suddividendo l'anzianita' complessiva, dello operaio per ognuno degli scaglioni rispettivamente indicati alle lettere D), C), B) ed A) ed attribuendo separatamente a ciascun gruppo di anni il numero di giornate fissate per lo scaglione relativo. Con l'adozione delle misure progressive attribuite ai singoli scaglioni si e' inteso attenersi al principio di proporzionalita' sancito dall'[art. 2120 c.c.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2120) mediamente favorendo le anzianita' piu' elevate.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 47
Art. 47. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI All'operaio che si dimette sara' corrisposto il seguente trattamento: a) dopo il secondo anno di anzianita' e fino al quarto 50% della indennita' che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento; b) dal quinto fino al decimo anno di anzianita': 75% dell'indennita' che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento; c) oltre il decimo anno di anzianita': 100% della indennita' che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento. L'indennita' di anzianita' sara' corrisposta per intero anche nei seguenti casi: a) agli operai che si dimettano in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale che abbiano loro provocato una invalidita' permanente tale da non consentire la prosecuzione del lavoro nelle mansioni in precedenza espletate; b) alle operaie che si dimettano per causa di matrimonio, di gravidanza e puerperio; c) all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomo, del 55° anno di eta' se donna.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 48
Art. 48. INDENNITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte dell'operaio, l'indennita' di licenziamento e la indennita' sostitutiva del preavviso saranno corrisposte secondo le norme di cui all'[art. 2122 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122).
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 49
Art. 49. MINIMI DI PAGA BASE I minimi tabellari per gli operai dipendenti dall'industria dei materiali lapidei sono aumentati nella misura del 3%. L'aumento del 5% suddetto verra' calcolato sui minimi di una interconfederale conglobati per il gruppo merceologico A, gia' maggiorati del 5% in base allo art. 1 dell'Accordo nazionale 11 agosto 1955. I nuovi minimi per le province nelle quali vigono minimi salariali superiori a quelli del gruppo merceologico A maggiorato del 5%, sono determinati riportando in cifra l'aumento derivante dalla maggiorazione del 5% di cui al comma precedente. Per quanto si riferisce alla provincia di Massa-Carrara, l'aumento del 5% suddetto verra' calcolato sui minimi risultanti per gli operai dall'art. 4 dell'Accordo nazionale 31 agosto 1955. I nuovi minimi di paga. base cosi' determinati - decorrenti dal 1 luglio 1959 - sono riportati nelle tabelle allegate al presente contratto.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 50
Art. 50. TRASFORMAZIONE, TRASFERIMENTO DI PROPRIETA', CESSAZIONE E FALLIMENTO DI AZIENDA La trasformazione dell'azienda o il trasferimento di proprieta', salvo che il cedente non provveda all'integrale liquidazione degli operai, non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio conservera' i diritti acquisiti e quelli derivanti dal presente contratto. In caso di fallimento, seguito da licenziamento dello operaio, ed in caso di cessazione dell'azienda, l'operaio avra' diritto, oltreche' alla normale indennita' sostitutiva di preavviso, alla indennita' di licenziamento ed a quanto altro gli compete in base al presente contratto ed al suo contratto individuale.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 51
Art. 51. DISPOSIZIONI SPECIALI - REGOLAMENTO AZIENDALE Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, gli operai dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall'azienda, sempreche' non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto. L'eventuale regolamento interno. da attuarsi con i modi previsti dall'art. 2, n. 3, del vigente accordo interconfederale sulle Commissioni Interne deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 52
Art. 52. ACCORDI INTERCONFEDERALI Gli accordi stipulati tra le rispettive confederazioni, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 53
Art. 53. COMMISSIONI INTERNE Per le Commissioni interne si fa riferimento alle disposizioni degli accordi interconfederali.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 54
Art. 54. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative e inscindibili fra loro. Ferma tale in inscindibilita', le organizzazioni stipulanti dichiarano che col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli che siano praticate all'operaio.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 55
Art. 55. RECLAMI E CONTROVERSIE Qualora, nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni interne, sempreche' cio' sia previsto dagli accordi interconfederali, la controversia stessa dovra', prima della azione giudiziaria, essere sottoposta allo esame delle competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. Le controversie sull'applicazione del contratto vengono deferite alle organizzazioni territoriali, mentre quelle sull'interpretazione del contratto vengono deferite alle organizzazioni nazionali stipulanti.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 56
Art. 56. NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI Le organizzazioni stipulanti hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari deve essere concluso esclusivamente tra le organizzazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori, salvo quanto e stato specificamente demandato alle organizzazioni locali.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 57
Art. 57. ESTENSIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON ALTRE ORGANIZZAZIONI Qualora le organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto dovessero, con altre organizzazioni di datori di lavoro o di artigiani, concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le organizzazioni nazionali interessate, si intendono estese agli operai iscritti alle organizzazioni che hanno stipulato gli accordi meno onerosi e dipendenti da quelle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso organizzazioni aderenti alla Confederazione generale dell'industria italiana. Parimenti, qualora da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro stipulanti vengano concluse con altre organizzazioni di lavoratori pattuizioni piu' favorevoli ai lavoratori di quelle del presente contratto, tali piu' favorevoli pattuizioni si intendono estese ai lavoratori aderenti alle organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto e dipendenti da aziende che abbiano le medesime caratteristiche di quelle prese in considerazione nelle pattuizioni piu' favorevoli, sempre previo accertamento con verbale di dette condizioni.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 58
Art. 58. NON COLLABORAZIONE Le parti si richiamano alle dichiarazioni ed eventuali accordi tra le rispettive confederazioni in materia di "non collaborazione", riservandosi di uniformarsi all'atteggiamento delle confederazioni stesse.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 59
Art. 59. ACCORDI INTEGRATIVI TERRITORIALI Le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori provvederanno entro sei mesi a dare attuazione a quanto loro demandato negli articoli: 5 (classificazione degli operai); 20 (lavori speciali).
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 60
Art. 60. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto avra' decorrenza dal 1 luglio 1959 e durata fino ai 28 febbraio 1962; esso si intendera' successivamente prorogato di anno in anno,: ove non sia disdettato da una delle parti mediante lettera raccomandata due mesi prima della scadenza.
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-Tabelle
TABELLA A (paga oraria) TABELLE DEI MINIMI DI PAGA BASE PER LE CATEGORIE OPERAIE IN VIGORE DAL 1 luglio 1959 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B (paga oraria) Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA C (paga oraria) Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA D (paga giornaliera) Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei-art. 1
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