DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1424
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959, e relative tabelle, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, stipulato tra la Associazione dell'Industria Marmifera italiana e delle Industrie Affini, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Massa-Carrara, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca, l'Associazione degli Industriali del Travertino Romano di Tivoli, la Delegazione Sindacale Interaziendale - Intersind Centrale - la Federazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro, la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Estrattive, la Federestrattive, l'Unione italiana Lavoratori Miniere e Cave, la Federazione italiana Lavoratori Cristiani Industrie Estrattive; con l'assistenza, rispettivamente, della Confederazione Generale dell'Industria italiana, della Confederazione Generale italiana del Lavoro, della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione dell'Industria Marmifera italiana e delle Industrie Affini, la Associazione degli Industriali della Provincia di Massa-Carrara, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca, l'Associazione degli Industriali del Travertino Romano di Tivoli, la Delegazione Sindacale Interaziendale - Intersind Centrale - la Federazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro, la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e la Federazione Nazionale Lavoratori Industria Estrattiva; con l'assistenza, rispettivamente, della Confederazione Generale della Industria italiana e della Confederazione italiana Sindacati- Nazionali Lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1959, e relative tabelle, per gli impiegati dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione dei materiali lapidei, stipulato tra le stesse parti di cui al predetto contratto collettivo 11 luglio 1959;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1959, e relative tabelle, per gli appartenenti alla qualifica speciale e intermedia dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, stipulato tra le stesse parti di cui al predetto contratto collettivo 11 luglio 1959;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 92 dell'11 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959 relativo agli operai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1959 relativo agli impiegati dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei e il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1959 relativo agli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 64. - VILLA
CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 11 LUGLIO 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI Addi', 11 luglio 1959, in Roma, tra l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA MARMIFERA ITALIANA E DELLE INDUSTRIE AFFINI, rappresentata dal vice presidente dott. Antonio Facco e dal direttore Bruno Zuliani, con l'intervento dei signori: cav. Guglielmo Canese, dott. Alberto Carmi, ing. Mario Catella, dottor Giovanni Ceccuzzi, ing. Antonio Consiglio, Umberto Cormio, ing. Carlo Costa, rag. Giuseppe Fagnini, Giovanni Giacomino, Giovanni Gaffuri, dott. Mario Giovene, avv. Carmelo Guccione, dott. Richard Hess, Enzo Lombardi, Nicola Menga, dott. Angelo Mussato, Giuseppe Nugnes, dott. Filippo Ongarato, Aldo Pietroforte, ing. Francesco Rizzi, ing. Rolando Savona, dott. Bruno Scaroni, dott. Cesare Smanio, avv. Dino Solaini, ragioniere Renzo Zampini; l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA, rappresentata dal direttore dott. Mario Manca assistito dal dott. Franco de Sensi; l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA, rappresentata dal vice presidente comm. Anselmo Caccia e dal direttore dott. Alessandro Padula, con l'intervento del cav. geom. Giuseppe Corsi, del cav. Ferdinando Ragaglini e del comm. Umberto Ricci; l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DEL TRAVERTINO ROMANO DI TIVOLI, rappresentata dal suo presidente avvocato Antonio Conversi; la DELEGAZIONE SINDACALE INTERAZIENDALE - INTERSIND CENTRALE, rappresentata dal dott. Uberto Allegri e dal dott. Giuseppe Marchesano; la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, rappresentata dal suo direttore dottor Luigi Mazzitelli; la LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE, rappresentata dal suo vice-presidente e responsabile nazionale del Settore Produzione e Lavoro on.le Ivano Curti; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ESTRATTIVE, rappresentata dal segretario Responsabile Ercole Manera e dal Segretario Virgilio Sebastiani, con l'intervento di una rappresentanza dei Sindacati Provinciali nelle persone dei signori: L. Alibani, G. Baiocchi, F. Bossino, O. Betotti, A. Buglioli, D. De Nard, A. Faini, S. Gagliardi, F. Pagarini, G. Pancaldi, G. Previtali, T. Pichetti, A. Sapini; la FEDERESTRATTIVE - C.I.S.L. - rappresentata dal Segretario Generale Giorgio Craviotto, e dal Segretario Nazionale Francesco Biagioli, con l'intervento di una rappresentanza dei Sindacati provinciali nelle persone dei signori: on. Senatore Cesare Angelini, Angelo Barsella, Renato Bellamoli, Giuseppe Crescini, Alfredo Graen, cav. Melchiorre Garofolo, dott. Adriano Menconi, Battuta Morandini, Gianni Puliti, Gianfranco Spiriti, Valentino Rodolfo; l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI MINIERE E CAVE, rappresentata dal Segretario Responsabile Giuseppe Bacci, assistito dal sig. Giovanni Mucciarelli, con l'intervento dei Segretari Nazionali Guido Conti, dott. Luigi Della Croce, e dai Segretari Provinciali Adamo Bartolini, Leo Biggi, Salvatore Fidelio, Ugo Giannotti, Rivo Gori, Teresio Giverso; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CRISTIANI INDUSTRIE ESTRATTIVE, rappresentata dal suo Segretario Generale Salvatore Pecoraro e dai Segretari Ivo Filipponi e Massimo Pastorino, con l'intervento di una rappresentanza di lavoratori nelle persone di Aldo Nicosia, Dante Mattei, Patrizio Pecoraro, Venneri Antonio; con l'assistenza rispettivamente: della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal dott. Torquato Bardoscia; della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dagli on.li Luciano Romagnoli e Vittorio Foa; della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dall'on. Bruno Storti, Segretario Generale, dott. Paolo Cavezzali, Segretario Confederale e dal sig. Mario Pinna; dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal dott. Italo Viglianesi e da Tullio Repetto; Addi', 11 luglio 1959, in Roma, tra l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA MARMIFERA ITALIANA E DELLE INDUSTRIE AFFINI, rappresentata dal vice presidente dott. Antonio Pacco e dal direttore Bruno Zuliani, con l'intervento dei signori: cav. Guglielmo Canese, dott. Alberto Carmi, ing. Mario Catella, dott. Giovanni Ceccuzzi, ing. Antonio Consiglio, Umberto Cormio, ing. Carlo Costa, rag. Giuseppe Fagnini, Giovanni Giacomino, Giovanni Gaffuri, dott. Mario Giovene, avvocato Carmelo Guccione, dott. Richard Hess, Enzo Lombardi, Nicola Menga, dott. Angelo Mussato, Giuseppe Nugnes, dott. Filippo Ongarato, Aldo Pietroforte, ing. Francesco Rizzi, ing. Rolando Savona, dott. Bruno Scaroni, dott. Cesare Smanio, avv. Dino Solaini, ragioniere Renzo Zampini; l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA, rappresentata dal direttore dott. Mario Manca e dal dott. Franco de Sensi; l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA, rappresentata dal vice presidente comm. Anselmo Caccia e dal direttore dott. Alessandro Padula, con l'intervento del cav. geom. Giuseppe Corsi, del cav. Ferdinando Ragaglini e del comm. Umberto Ricci; l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DEL TRAVERTINO ROMANO DI TIVOLI, rappresentata dal suo presidente avvocato Antonio Conversi; la DELEGAZIONE SINDACALE INTERAZIENDALE - INTERSIND CENTRALE, rappresentata dal dott. Uberto Allegri e dal dott. Giuseppe Marchesano; la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, rappresentata dal suo direttore dottor Luigi Mazzitelli; la LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE, rappresentata dal suo vice-presidente e Responsabile nazionale del Settore Produzione e Lavoro on.le Ivano Curti; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIA ESTRATTIVA - C.I.S.N.A.L., rappresentata dal Segretario Tommaso Sanesi, con l'intervento dei signori Andrea Giannoni e Giacomo Brondi; con l'assistenza, rispettivamente: della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal dott. Torquato Bardoscia; della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal sig. Verledo Guidi; si e' stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei. Art. 1. SFERA DI APPLICAZIONE Il presente contratto si applica agli operai dipendenti dalle aziende esercenti le seguenti attivita': 1) escavazione del marmo; escavazione dell'alabastro; escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, ecc.; escavazione del travertino; escavazione delle ardesie; escavazione delle pietre silicee; escavazione delle pietre calcaree; escavazione dei tufi; escavazione delle altre pietre affini; 2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali; 3) produzione dei granulati, cubetti, polveri, ecc.; 4) lavorazione delle selci.
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Art. 2. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai verra' effettuata in conformita' delle norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda comunichera' per iscritto: 1) la data di assunzione; 2) la categoria attribuita; 3) il trattamento economico. All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare i seguenti documenti: 1) carta d'identita' o documento equipollente; 2) libretto di lavoro; 3) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia gia' provvisto; 4) stato di famiglia, per l'operaio capo famiglia, agli effetti degli assegni familiari; 5) altri documenti richiesti da eventuali disposizioni contrattuali e di legge. Inoltre e' facolta' dell'azienda di richiedere all'operaio il certificato penale di data non anteriore a tre mesi. L'operaio dovra' dichiarare la sua residenza e comunicare al datore di lavoro gli eventuali cambiamenti. L'azienda rilascera' all'operaio ricevuta dei documenti che essa trattiene e che dovranno essergli restituiti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre l'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.
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Art. 3. LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI L'ammissione e le condizioni di lavoro delle donne e dei minori sono regolate dalle disposizioni di legge vigenti.
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Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro e' sempre fatta per un periodo di prova di 6 giorni di lavoro, prorogabile di comune accordo, a due settimane. Durante il periodo di prova, la retribuzione non puo' essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio e' stato assunto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' risolvere il rapporto senza l'obbligo di preavviso e di indennita'. L'operaio che non viene confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli, lascera' senz'altro l'azienda ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute. Terminato il periodo di prova, l'anzianita' dell'operaio decorrera' dal primo giorno dell'assunzione in prova, a tutti gli effetti del presente contratto. Potranno essere esentati dal periodo di prova gli operai che l'abbiano gia' superato, presso la stessa azienda e per le stesse mansioni, nel biennio precedente. Chiarimento a verbale. Il periodo di prova non puo' superare nel suo complesso l'orario normale di lavoro settimanale o il doppio di esso, in caso di proroga concordata del periodo medesimo.
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Art. 5. CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI La classificazione degli operai verra' fatta in base alle categorie sotto indicate. Operai specializzati: sono coloro che compiono a regola d'arte lavori ed operazioni la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. Operai qualificati: Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacita' conseguite con adeguato tirocinio. Manovali specializzati: Sono coloro che compiono lavori ed operazioni nelle quali puo' prevalere lo sforzo fisico, ma che comunque non richiedono specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenze pratiche conseguibili con un breve tirocinio, anche se, rispondendo alle caratteristiche sopra indicate, sono di aiuto ad operai di categoria superiore partecipando alla lavorazione. Manovali comuni: Sono coloro che vengono adibiti a lavori di fatica che non comportino responsabilita' e particolare conoscenza pratica delle lavorazioni. La esemplificazione delle mansioni svolte dagli operai da attribuire a ciascuna delle categorie sopra indicate sara' effettuata con accordi fra le Organizzazioni sindacali territoriali.
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Art. 6. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Le organizzazioni contraenti riconoscono la necessita' di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le capacita' tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione. Le organizzazioni territoriali cureranno l'attuazione pratica di tale principio addivenendo, quando lo ritengano necessario e possibile, alla istituzione delle scuole professionali o al potenziamento di quelle esistenti.
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Art. 7. CUMULO DI MANSIONI Agli operai che sono assegnati con carattere di continuita' alla esplicazione di mansioni di diverse categorie, sara' attribuita la categoria e il salario corrispondenti alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo. Di casi particolari fra quelli che non rientrano nei sopraindicati si terra' conto nella retribuzione.
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Art. 8. PASSAGGIO DI MANSIONI All'operaio che viene adibito temporaneamente a mansioni per le quali e' stabilito un salario superiore a quello che egli normalmente percepisce, sara' corrisposto il salario proprio delle nuove mansioni per il tempo in cui vi resta adibito. Qualora pero' tale periodo si prolunghi oltre un mese e mezzo consecutivo, si intendera' che l'operaio avra' acquisito le nuove mansioni ed il relativo salario. L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro operaio assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva, o richiamo di durata non superiore a sei mesi, non da' luogo al passaggio di categoria per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto per l'assente. L'operaio che, per esigenze di servizio, viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali e' stabilito un salario inferiore a quello normalmente percepito, avra' diritto alla corresponsione del salario maggiore.
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Art. 9. ORARIO DI LAVORO L'orario normale di lavoro e' quello fissato dalle norme legislative con un massimo di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, con le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini od accordi locali. Dichiarazione a verbale. Le parti non hanno inteso col presente articolo modificare o comunque alterare nella lettera e nella portata eventuali consuetudini od accordi regionali, provinciali o locali esistenti.
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Art. 10. INTERRUZIONI DI LAVORO In caso di brevi interruzioni di lavoro dovute a cause di forza maggiore (mancanza di energia elettrica, frane, venuta d'acqua, o simili), nel conteggio della paga non si terra' conto delle interruzioni stesse, quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata. In caso di interruzioni di lavoro che superino nel loro complesso i 60 minuti nella giornata, all'operaio che venga trattenuto verra' corrisposta la paga per tutte le ore di presenza, sia esso restato inoperoso, o sia stato adibito a lavori vari.
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